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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 17944/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. ssa Irene AMBROSI Consiglier a A d. 18 / 05/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 29973 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29973del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45P02 C632Y) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75H02 G482Z) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procuraVincenzo Falbo rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66L68 F205G) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2670/2021, pubblicatain data 20 settembre 20 21 (e notifi- cata in data 28 settembre 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avverso l’atto di precetto di pagamento dell’importo di € 41.952,15, oltre accessori, intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù di credito portato da titolo esecutivo rappresen- tato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo otte- nuto in origine da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e che si assume perve- nuto all’intimante in base ad una serie di cessioni successive.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Milano.

La Corte d’appello di Milanoha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli artt. 1264 e 2697 cod. civ. , degli artt. 1 e 4, legge 30/04/1999, n. 130, dell’art. 58, T.U.B. con ri- guardo all’art. 360 comma 1, n. 3) e 5)– la presunta creditrice non ha provato la sua qualità difettando la sua legittimazione sostanziale e processuale».

Il ricorrentecontesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la tito- larità del credito oggetto dell’intimazione, in origine spettante aCaripe S.p.A., in base ad una serie di cessioni successive (pre- cisamente: da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; poi da questa a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; infine da quest’ultima all’intimante [OSCURATO:SOCIETA].).

Sostiene che la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso Ric. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell’operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante.

Il motivo è fondato. 1.1Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d’ap- pello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al cre- dito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell’art. 1264 c.c. e dell’art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.).

In tal modo,si finisce però per confondere il requisito della “no- tificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell’efficacia della cessione stessa nei confrontidi quest’ultimo e dell’esclusione del carattere liberatorio dell’eventuale paga- mento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell’effettiva avvenuta stipulazione del contratto di ces- sione e, quindi, dell’effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l’effettiva legitti- mazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessiona- rio, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adom- brato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella [OSCURATO:PERSONA], della notizia di un’operazione di ces- sione di crediti individuabili blocco ai sensi dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ( T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la Corte ritiene op- portuno effettuarele seguenti precisazioni.

In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della Ric. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art. 1264 c.c.,quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e speci- fica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichia- razione della parte interessata.

Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avve- nuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto; quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della ces- sione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria me- diante pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 58 T.U.B..

I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della notizia della ces- sione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi.

Sul punto, si deve certamente condividere , in diritto, quanto già espressamentee ripetutamente a ffermato nei vari prece- denti in cui si è precisato che «una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo con- tenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenzadi quest’ultima» (così espressa- mente Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 22151 del 05/09/2019 ; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 –01, secondo cui: « l’art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo origi- nario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, pre- vedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei Ric. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella [OSCURATO:PERSONA], e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art.1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente,dalla notificazione della cessione, che non è su- bordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; esso, comunque, è del tutto estraneo al perfeziona- mento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al ce- dente»), ovvero, più specificamente,che « la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore origi- nario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito mede- simo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova docu- mentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il re- sistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente ricono- sciuta» (Cass., Sez. 6- 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 , Rv. 659464 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016 , Rv. 638861 -01).

Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la que- stione della prova dell’esistenza della cessione (e, più in gene- rale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla Ric. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 questione della prova dell’inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B..

Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella [OSCURATO:PERSONA], può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di conte- stazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli com- presi nell’operazione di trasferimento in blocco,in base alle sue caratteristiche concrete.

In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l’esistenza del contratto di cessione, quest’ul- timo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema proban- dum): il fatto da provare è costituito soltanto dall’esatta indivi- duazione dell’oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito contro- verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell’avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una operazione da rite- nersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddovetale riconducibilità non sia desumibile con certezza Ric. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di contro- versia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).

Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del de- bitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve es- sere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chia- rito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiara- zione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al de- bitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta me- diante avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.

D’altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indi- zio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntivadella cessione: ciò po- trebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l’avviso risulti pub- blicatosu iniziativa d e lla stessa banca cedente o d i quest’ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano al- tre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l’effettiva esistenza della de- dotta cessione.

In tali casi, la questione si risolve in un accer- tamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.

Ric. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 1.3Nella specie, come premesso, gli argomenti utilizzati dalla corte d’appello per disattendere il gravame dell’intimato non possono ritenersi conformi ai principi sin qui esposti, per una pluralità di ragioni. 1.3.1Risulta, in primo luogo, del tutto erronea la stessa impo- stazione logico-giuridica seguita dai giudici di merito, in quanto, come già chiarito, essi hanno ritenuto sufficiente la mera prova dell’avvenuta “notificazione” della cessione, senza neanche af- frontare né il problema della prova del contratto di cessione o, più precisamente, dei vari contratti di cessione successiva- mente posti in essere e in base ai quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe infine pervenuto nella titolarità dell’intimante, né, tanto meno, quello dell’inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto dell’ultimo di tali trasferimenti, che si assume avvenuto sulla base di una operazione di cessione di crediti individuabili blocco. 1.3.2Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle qualiil credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell’intimante risultano essere addirit- tura tre (l’originaria creditrice che aveva ottenuto il titolo ese- cutivo, [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe ceduto il credito alla [OSCURATO:PERSONA]- tro [OSCURATO:SOCIETA].; questa lo avrebbe ceduto alla [OSCURATO:PERSONA]- figeco [OSCURATO:SOCIETA].; quest’ultima, a sua volta, all’intimante [OSCURATO:SOCIETA]., in base ad una operazione di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B.), avrebbe dovuto essere ac- certata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti.

In verità,poiché dalla sentenza impugnata (e dallo stesso con- troricorso) pare emergere che solo l’ultima fattispecie traslativa (quella dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ad [OSCURATO:SOCIETA].) sarebbe avvenuta, nella stessa prospettazione dell’inti- mante, mediante una operazione di cessione di rapporti indivi- duabili in blocco, oggetto di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 Ufficiale ai sensi dell’art. 58 T.U.B., è altresì evidente che le stesse considerazioni in precedenza svolte in ordine alla even- tuale efficacia probatoria di detta pubblicazione potrebbero avere valore solo in relazione a tale ultima cessione, ferma re- stando la necessità di adeguata dimostrazione delle fattispecie costitutive delle due cessioni precedenti, che, a loro volta, sem- brano essere state ritenute sussistenti solo sulla base della cir- costanza che, in relazione ad esse, si è ritenuta regolarmente avvenuta la notificazione di cui all’art. 1264 c.c. (surrogabile dall’avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 58 T.U.B. esclusivamente per le operazioni di cessione in blocco previste da detta disposizione, ma non per quelle “ordinarie” che eventualmente l’avessero preceduta). 1.3.3In ogni caso, anche solo con riguardo all’ultima cessione (che si assume avvenuta sulla base di una operazione bancaria effettuata “in blocco”, ai sensi dell’art. 58 T.U.B.), per le ragioni già esposte, non risulta in alcun modo accertato dalla corte d’appello, né se sia stata fornita una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto, né se sia stata fornita adeguata prova dell’inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel “blocco” dei rapporti ceduti. 1.4 Per tutte le ragioni esposte, la decisione impugnata deve essere cassata affinché, in sede di rinvio, sia nuovamente va- lutata la fattispecie, sulla base dei seguenti principi di diritto: «In caso diazione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso,occorre distinguere: la prova della no- tificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensidell’art. 1264 c.c., rileva al solo fine di esclu- dere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie trasla- tivadel credito ; quest’ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso) , deve Ric. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore ces- sionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincolidi forma e, quindi, anche in base a presunzioni.

Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti indivi- duabili inblocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell’art. 58 T.U.B..

In tale ipotesi(e solo per tali speci- fiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessio- naria della notizia dell’avvenuta cessione nella [OSCURATO:PERSONA]- ciale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo edha i medesimi effetti della notificazione della ces- sione ai sensi dell’art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.

Se l’esistenza di quest’ultima sia specifi- camente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi , fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unita- mente ad altri elementi, quale indizio.

Laddove, peraltro, l’esistenza dell’operazione di cessione di cre- diti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddettecaratteristiche, mentre, se tali indicazioni non ri- sultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo». 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione2946 c.c. con riguardo all’ art. 360 comma 1, n. 3) e 5) Ric. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 –il presunto diritto di credito è ampiamente prescritto poiché non si ravvisano idonei atti interruttivi».

Il motivo di ricorso in esame resta assorbito in virtù dell’acco- glimento del primo motivo.

L’accertamento della validità e dell’efficacia dei pretesi atti in- terruttivi della prescrizione posti in essere dalle varie società che si assume essere via via divenute cessionarie del credito oggetto del precetto opposto dovrà, infatti, essere rivalutata sulla base degli accertamenti da compiere in ordine alla prova delle suddette cessioni e, in tal sede, si dovrà altresì rivalutare la questione della prova dei poteri rappresentativi dell’effettivo titolare del credito da parte dei soggetti che hanno posto in es- sere i pretesi atti interruttivi. 3.Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. ssa Irene AMBROSI Consiglier a A d. 18 / 05/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 29973 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29973del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45P02 C632Y) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75H02 G482Z) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procuraVincenzo Falbo rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66L68 F205G) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2670/2021, pubblicatain data 20 settembre 20 21 (e notifi- cata in data 28 settembre 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avverso l’atto di precetto di pagamento dell’importo di € 41.952,15, oltre accessori, intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù di credito portato da titolo esecutivo rappresen- tato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo otte- nuto in origine da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e che si assume perve- nuto all’intimante in base ad una serie di cessioni successive. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Milano. La Corte d’appello di Milanoha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli artt. 1264 e 2697 cod. civ. , degli artt. 1 e 4, legge 30/04/1999, n. 130, dell’art. 58, T.U.B. con ri- guardo all’art. 360 comma 1, n. 3) e 5)– la presunta creditrice non ha provato la sua qualità difettando la sua legittimazione sostanziale e processuale». Il ricorrentecontesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la tito- larità del credito oggetto dell’intimazione, in origine spettante aCaripe S.p.A., in base ad una serie di cessioni successive (pre- cisamente: da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; poi da questa a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; infine da quest’ultima all’intimante [OSCURATO:SOCIETA].). Sostiene che la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso Ric. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell’operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato. 1.1Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d’ap- pello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al cre- dito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell’art. 1264 c.c. e dell’art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.). In tal modo,si finisce però per confondere il requisito della “no- tificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell’efficacia della cessione stessa nei confrontidi quest’ultimo e dell’esclusione del carattere liberatorio dell’eventuale paga- mento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell’effettiva avvenuta stipulazione del contratto di ces- sione e, quindi, dell’effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l’effettiva legitti- mazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessiona- rio, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adom- brato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella [OSCURATO:PERSONA], della notizia di un’operazione di ces- sione di crediti individuabili blocco ai sensi dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ( T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la Corte ritiene op- portuno effettuarele seguenti precisazioni. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della Ric. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art. 1264 c.c.,quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e speci- fica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichia- razione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avve- nuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto; quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della ces- sione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria me- diante pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 58 T.U.B.. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della notizia della ces- sione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere , in diritto, quanto già espressamentee ripetutamente a ffermato nei vari prece- denti in cui si è precisato che «una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo con- tenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenzadi quest’ultima» (così espressa- mente Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 22151 del 05/09/2019 ; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 –01, secondo cui: « l’art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo origi- nario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, pre- vedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei Ric. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella [OSCURATO:PERSONA], e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art.1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente,dalla notificazione della cessione, che non è su- bordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; esso, comunque, è del tutto estraneo al perfeziona- mento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al ce- dente»), ovvero, più specificamente,che « la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore origi- nario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito mede- simo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova docu- mentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il re- sistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente ricono- sciuta» (Cass., Sez. 6- 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 , Rv. 659464 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016 , Rv. 638861 -01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la que- stione della prova dell’esistenza della cessione (e, più in gene- rale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla Ric. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 questione della prova dell’inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella [OSCURATO:PERSONA], può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di conte- stazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli com- presi nell’operazione di trasferimento in blocco,in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l’esistenza del contratto di cessione, quest’ul- timo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema proban- dum): il fatto da provare è costituito soltanto dall’esatta indivi- duazione dell’oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito contro- verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell’avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una operazione da rite- nersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddovetale riconducibilità non sia desumibile con certezza Ric. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di contro- versia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del de- bitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve es- sere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chia- rito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiara- zione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al de- bitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta me- diante avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D’altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indi- zio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntivadella cessione: ciò po- trebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l’avviso risulti pub- blicatosu iniziativa d e lla stessa banca cedente o d i quest’ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano al- tre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l’effettiva esistenza della de- dotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accer- tamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità. Ric. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 1.3Nella specie, come premesso, gli argomenti utilizzati dalla corte d’appello per disattendere il gravame dell’intimato non possono ritenersi conformi ai principi sin qui esposti, per una pluralità di ragioni. 1.3.1Risulta, in primo luogo, del tutto erronea la stessa impo- stazione logico-giuridica seguita dai giudici di merito, in quanto, come già chiarito, essi hanno ritenuto sufficiente la mera prova dell’avvenuta “notificazione” della cessione, senza neanche af- frontare né il problema della prova del contratto di cessione o, più precisamente, dei vari contratti di cessione successiva- mente posti in essere e in base ai quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe infine pervenuto nella titolarità dell’intimante, né, tanto meno, quello dell’inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto dell’ultimo di tali trasferimenti, che si assume avvenuto sulla base di una operazione di cessione di crediti individuabili blocco. 1.3.2Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle qualiil credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell’intimante risultano essere addirit- tura tre (l’originaria creditrice che aveva ottenuto il titolo ese- cutivo, [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe ceduto il credito alla [OSCURATO:PERSONA]- tro [OSCURATO:SOCIETA].; questa lo avrebbe ceduto alla [OSCURATO:PERSONA]- figeco [OSCURATO:SOCIETA].; quest’ultima, a sua volta, all’intimante [OSCURATO:SOCIETA]., in base ad una operazione di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B.), avrebbe dovuto essere ac- certata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti. In verità,poiché dalla sentenza impugnata (e dallo stesso con- troricorso) pare emergere che solo l’ultima fattispecie traslativa (quella dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ad [OSCURATO:SOCIETA].) sarebbe avvenuta, nella stessa prospettazione dell’inti- mante, mediante una operazione di cessione di rapporti indivi- duabili in blocco, oggetto di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 Ufficiale ai sensi dell’art. 58 T.U.B., è altresì evidente che le stesse considerazioni in precedenza svolte in ordine alla even- tuale efficacia probatoria di detta pubblicazione potrebbero avere valore solo in relazione a tale ultima cessione, ferma re- stando la necessità di adeguata dimostrazione delle fattispecie costitutive delle due cessioni precedenti, che, a loro volta, sem- brano essere state ritenute sussistenti solo sulla base della cir- costanza che, in relazione ad esse, si è ritenuta regolarmente avvenuta la notificazione di cui all’art. 1264 c.c. (surrogabile dall’avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 58 T.U.B. esclusivamente per le operazioni di cessione in blocco previste da detta disposizione, ma non per quelle “ordinarie” che eventualmente l’avessero preceduta). 1.3.3In ogni caso, anche solo con riguardo all’ultima cessione (che si assume avvenuta sulla base di una operazione bancaria effettuata “in blocco”, ai sensi dell’art. 58 T.U.B.), per le ragioni già esposte, non risulta in alcun modo accertato dalla corte d’appello, né se sia stata fornita una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto, né se sia stata fornita adeguata prova dell’inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel “blocco” dei rapporti ceduti. 1.4 Per tutte le ragioni esposte, la decisione impugnata deve essere cassata affinché, in sede di rinvio, sia nuovamente va- lutata la fattispecie, sulla base dei seguenti principi di diritto: «In caso diazione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso,occorre distinguere: la prova della no- tificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensidell’art. 1264 c.c., rileva al solo fine di esclu- dere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie trasla- tivadel credito ; quest’ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso) , deve Ric. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore ces- sionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincolidi forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti indivi- duabili inblocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell’art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi(e solo per tali speci- fiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessio- naria della notizia dell’avvenuta cessione nella [OSCURATO:PERSONA]- ciale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo edha i medesimi effetti della notificazione della ces- sione ai sensi dell’art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l’esistenza di quest’ultima sia specifi- camente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi , fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unita- mente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l’esistenza dell’operazione di cessione di cre- diti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddettecaratteristiche, mentre, se tali indicazioni non ri- sultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo». 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione2946 c.c. con riguardo all’ art. 360 comma 1, n. 3) e 5) Ric. n. 29973/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 –il presunto diritto di credito è ampiamente prescritto poiché non si ravvisano idonei atti interruttivi». Il motivo di ricorso in esame resta assorbito in virtù dell’acco- glimento del primo motivo. L’accertamento della validità e dell’efficacia dei pretesi atti in- terruttivi della prescrizione posti in essere dalle varie società che si assume essere via via divenute cessionarie del credito oggetto del precetto opposto dovrà, infatti, essere rivalutata sulla base degli accertamenti da compiere in ordine alla prova delle suddette cessioni e, in tal sede, si dovrà altresì rivalutare la questione della prova dei poteri rappresentativi dell’effettivo titolare del credito da parte dei soggetti che hanno posto in es- sere i pretesi atti interruttivi. 3.Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello d