CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12141/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] societa' per azioni in persona del legalerappresentante pro tempore.-intimati-Numero registro generale 14011/2023Numero sezionale 5001/2025Numero di raccolta generale 12141/2026Data pubblicazione 30/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 623/2023depositata il 13/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione era debitrice della Banca delleMarche, dalla quale aveva avuto una apertura di credito, che non avevainteramente restituito. La banca ha ottenuto un decreto ingiuntivo, poiopposto.Banca delle Marche ha ceduto il credito a [OSCURATO:SOCIETA], che poi lo ha ceduto aPurple [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], tramite la mandataria REV Gestioni, ha agitoin giudizio per far dichiarare la simulazione o la revocatoria di un atto concui la [OSCURATO:SOCIETA] ha ceduto una quota di partecipazione sociale a OLMOsrl.2.- Il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda dichiarando lasimulazione dell’atto di cessione delle quote, con decisone integralmenteconfermata dalla Corte di Appello.3.- Ricorrono per cassazione sia [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:SOCIETA] con sei motivi dicensura.Ne chiede il rigetto la Purple spv srl, con controricorso.Ragioni della decisione1.- I primi due motivi pongono una questione di competenza per materiache era stata a suo tempo già sottoposta alla Corte di Appello.La tesi delle ricorrenti è che la controversia andava devoluta alla sezionespecializzata per le imprese, con conseguente competenza collegiale.Invece, come conseguenza della inosservanza della regola di competenzaper materia, la causa è stata decisa da un giudice onorario monocratico.Il primo motivo pone la questione nei termini di violazione dell’articolo 3 l.168 del 2003, il quale prevede che le sezioni specializzate per le impreseNumero registro generale 14011/2023Numero sezionale 5001/2025Numero di raccolta generale 12141/2026Data pubblicazione 30/04/2026conoscono le controversie relativ(e) a rapporti societari ivi compresiquelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione ol'estinzione di un rapporto societario .Secondo le ricorrenti, la domanda iniziale era di simulazione, il cuiaccoglimento ha comportato una modifica nella titolarità delle quote: Non riteniamo che possa revocarsi in dubbio come l’accoglimento delladomanda di simulazione avrebbe comportato la modificazione e/oestinzione dei rapporti societari, riportando la partecipazione dallaO.L.M.O. alla ITALMARCHE, con una pronuncia valida erga omnes, adifferenza di quanto avviene con la domanda revocatoria .Con il secondo motivo, che prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c.,questa tesi è ulteriormente argomentata: le ricorrenti lamentano che ilgiudice di merito è incorso in errore percettivo nel fatto di avere fraintesola causa petendi, che era di simulazione e non di revocatoria.Dunque, dato per scontato che si trattasse di domanda di simulazione, iricorrenti deducono trattarsi di questione di competenza della sezionespecializzata impresa.I motivi sono infondati.Va premesso che delle due domande, quella di simulazione e quella diinefficacia ex art. 2901 c.c., è stata accolta solo quest’ultima.Nell’impugnata sentenza la corte di merito afferma (p. 6) che solo ladomanda di revocatoria è stata accolta.E questa ratio non risulta dalle odierne ricorrenti impugnata.La conseguenza è che la valutazione circa la competenza, come posta neimotivi di ricorso in esame, deve essere fatta in riferimento, per l’appunto,alla domanda di revocatoria, e non già a quella di simulazione, nonaccolta.Orbene avuto riguardo all’azione revocatoria, la censura è infondata.Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, l'azionerevocatoria dell'atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria diNumero registro generale 14011/2023Numero sezionale 5001/2025Numero di raccolta generale 12141/2026Data pubblicazione 30/04/2026inopponibilità al creditore del negozio, rientra tra le controversie devolutealla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa poichériguarda in via diretta le società coinvolte e, in particolare, i fenomenimodificativi ed estintivi del loro assetto (Cass. 2754/ 2020; Cass.8661/ 2020; in fattispecie simile Cass. 17689/ 2025).2.- Il terzo, il quarto e il quinto motivo attengono alla legittimazione attivadel creditore.La società Purple SPV agisce su mandato di REV Service, asseritacessionaria del credito di Banca delle Marche, poi [OSCURATO:PERSONA] delleMarche.Le ricorrenti contestano la prova della cessione del credito, mediante tremotivi.Con il terzo motivo prospettano violazione e/o falsa applicazione degli artt.99 e 100 c.p.c., dell’art. 1264 c.c. e degli artt. 2, 3 e 4, comma 1 legge130/1999, e dell’art. 58, commi 3 e 4, del testo unico bancario, e dell’art.2697 c.c..Si dolgono essersi dalla corte di merito erroneamente affermato che ilcredito in argomento, quale credito “in sofferenza”, risulti dal decretoingiuntivo.Lamentano che la corte di merito non ha invero verificato se nella cessionein blocco di cui trattasi la normativa (l. 10 del 1999) sui soggetti veicolodella cartolarizzazione sia stata effettivamente rispettata.Tesi ribadita con il quarto motivo di ricorso, con il quale denunzianoviolazione dell’articolo 115 c.p.c., e volto a censurare un errore percettivo:“anche l’avviso di cessione pubblicato sulla (GU Parte Seconda n.73 del 226 2017) prodotto come allegato C all’ atto di citazione indica come servcesSecuritisation [OSCURATO:SOCIETA]. e non la REV”.Con il quinto motivo, denunziando violazione dell’articolo 115 c.p.c. e insubordine dell’articolo 132 c.p.c., le ricorrenti lamentano che la merapubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] della cessione in blocco non costituisceNumero registro generale 14011/2023Numero sezionale 5001/2025Numero di raccolta generale 12141/2026Data pubblicazione 30/04/2026idonea prova del fatto che anche il credito in questione risulti ricompresonella cessione in blocco de qua, a fortiori all’esito della mossacontestazione.La Corte di Appello, investita della questione, non ha in realtà accertatose, tra i crediti ceduti in blocco, vi fosse anche quello qui fatto valere.E ciò risulterebbe dal provvedimento della Banca d’Italia in base al qualerientravano nella cessione in blocco tutti i crediti in sofferenza della [OSCURATO:PERSONA] al 30 settembre 2015, interessati da operazioni dicartolarizzazione.Secondo la Corte di Appello che il credito fosse a sofferenza risulterebbedal decreto ingiuntivo, mentre secondo le ricorrenti alcuna menzione ditale condizione si rinviene invece nell’atto di ingiunzione.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono infondati.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare In tema di cessionedi crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitoreceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non èsufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure seavvenuta mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad unaccertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale lacitata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario,specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. 17944/ 2023).Orbene nella specie i giudici di merito hanno compiuto l’accertamento infatto richiesto, tanto è vero che (p. 8) fanno riferimento alla circostanzache dagli atti di causa risultavano le plurime cessioni ai successivicessionari, e come tale cessione fosse evincibile dalla suddettapubblicazione in blocco.Questo accertamento in fatto è in questa sede incensurabile.Numero registro generale 14011/2023Numero sezionale 5001/2025Numero di raccolta generale 12141/2026Data pubblicazione 30/04/20263.- Il sesto motivo prospetta violazione degli articoli 2901 e 2697 c.c.La tesi delle ricorrenti è la seguente.La decisione impugnata ha ritenuto esistenti i presupposti dell’azionerevocatoria, ed in particolare del pregiudizio arrecato alle ragioni delcreditore, ed ha altresì ritenuto che il debitore, essendo tra l’altro rimastocontumace in primo grado, non ha fornito la prova che quell’atto didisposizione era lesivo, ossia diminuiva il patrimonio in modoapprezzabile, nel senso che quello residuo diventava quindi incapiente.Secondo le ricorrenti era invece onere del creditore, che agiva inrevocatoria, dimostrare che l’atto di disposizione ha inciso sul patrimoniodel debitore in maniera tale da renderlo incapiente.Il motivo è infondato.Esso postula che l’onere di provare la incapienza del patrimonio, qualepresupposto della revocatoria dell’atto, incombesse al creditore. Invece,nell’azione pauliana, a differenza che nella revocatoria fallimentare è ildebitore che deve provare che il patrimonio residuo è sufficiente asoddisfare le ragioni della controparte (Cass. 28286/ 2023; Cass. 9565/2018).All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro11.200,00 (di cui euro 11.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,Numero registro generale 14011/2023Numero sezionale 5001/2025Numero di raccolta generale 12141/2026Data pubblicazione 30/04/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso dal Collegio, riconvocatosi nella medesima composizionedall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella camera di consiglio del 30/9/2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]