CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 28286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7356/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56/H, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 107/2021 depositata in data 03/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno la [OSCURATO:PERSONA] soc.coop.agr. r.l., affinché fosse dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67 l. fall. e dell’art. 66 l. fall., della vendita da parte di [OSCURATO:PERSONA] in bonis della quota di proprietà del 50% di un opificio industriale sito nel territorio comunale di Eboli, costituito da un’ampia cella frigorifera, con annesse quattro celle frigorifero e un locale per gruppi frigorifero e quadro elettrico; costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] contestava la sussistenza del presupposto oggettivo di cui all’art. 67, 1° comma, l. fall. per essere decorso un anno tra la compravendita e la dichiarazione di fallimento e la carenza dei presupposti di cui all’art. 66 l. fall.; con sentenza n. 152/14, il Tribunale di Salerno rigettava entrambe le domande, ritenendo l’atto dispositivo fuori dei limiti temporali di cui all’art. 67 l. fall. e che non fossero stati provati l’anteriorità del credito dei creditori ammessi al passivo rispetto all’atto dispositivo revocando, la consistenza dei loro crediti, la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore dopo l’atto dispositivo, impedendo la verifica del pregiudizio delle ragioni creditorie; con sentenza n. 107/2021 la Corte d’appello di Salerno ha accolto parzialmente l’appello della curatela del fallimento e, per l’effetto, ha accolto la domanda revocatoria ordinaria e dichiarato inefficace l’atto di compravendita limitatamente alla quota del 50% trasferita da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi; resiste con controricorso, illustrato con memoria, il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; Considerato che 1) con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 66 l. fall. e 2697 cod. civ., ipotizzando che la Corte d’appello abbia fatto malgoverno della giurisprudenza di legittimità in ordine ai presupposti per l’azione di cui all’art. 66 l. fall., in particolare in merito all’eventus damni, perché non ha valutato la sussistenza all’epoca dell’atto revocando di una situazione patrimoniale della società che rendeva rischioso il soddisfacimento delle pretese creditorie né se il patrimonio residuo della debitrice, dopo l’atto dispositivo, fosse tale da pregiudicare in concreto le ragioni dei creditori; al contrario, la Corte, erroneamente estendo all’azione di cui all’art. 66 l. fall. principi riferibili piuttosto alla revocatoria ordinaria, ha accolto l’appello avverso la pronuncia di primo grado che aveva preteso la prova da parte della curatela che l’atto dispositivo avesse messo la società debitrice in una situazione patrimoniale tale da rendere rischiosa la realizzazione dei crediti sociali, ponendo a confronto il patrimonio della debitrice prima e dopo l’atto revocando al fine di riconoscerne la natura pregiudizievole; il motivo è infondato; innanzitutto, mette conto ribadire che l’art. 66, 1° comma, l. fall. prevede espressamente che "il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile"; che il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria “attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatoreL. Fall., ex art. 6 6, la quale, pur nella particolarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art.2901 cod.civ. Il che significa chel'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cuil'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (…) a cui è correlatol'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale” (Cass. 22/11/2021, n.36033); erra dunque parte ricorrente quando censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha esteso i presupposti dell’art. 2901 cod. civ. all’azione esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 66, 1° comma, l. fall.; non è in errore, invece, quando sostiene che la Corte d’appello, nel verificare i presupposti dell'azione sotto il profilo oggettivo, avrebbe dovuto esaminare la situazione economico-patrimoniale della ditta fallita, così come si presentava alle parti all'epoca dell'atto dispositivo impugnato; la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che il curatore fallimentare che intenda promuoverel'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze rilevanti ai fini della sussistenza dell'eventus damni: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosal'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (Cass.26331/2008,Cass. 19515/2019); e tale prova - giova sottolinearlo - nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria sia promossa ad opera di una procedura fallimentare deve essere fornita dal curatore, non potendo trovare applicazione la regola generale prevista perl'azione pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integranol'eventus damni, incombe sul debitorel'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte (cfr.Cass. 1902/2015). ciò in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscerel'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. è dunque il fallimento ad essere onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass.9565/2018,Cass. 2336/2018 , Cass. 8931/2013 ); tanto premesso, è indubbio che la Corte territoriale non ha affatto trascurato l’indagine circa la ricorrenza dei presupposti indicati: ha dato atto, in maniera puntuale e specifica, dell’avvenuto accertamento della consistenza della esposizione debitoria del fallito ammontante a circa 9 milioni di euro, della preesistenza dei crediti rispetto al fallimento e delle domande tempestive e tardive di ammissione al passivo fallimentare nonché del fatto che [OSCURATO:PERSONA] nello stesso periodo di tempo in cui si collocava l’atto dispositivo avente ad oggetto la cella frigorifera, si era spogliato dei suoi beni, donando alla figlia Elisabetta, il diritto di usufrutto vitalizio su un immobile sito ad Eboli, conferendo un ramo della propria azienda agricola alla società [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pp.10-13 della sentenza); ne consegue che nessun rimprovero può muoversi alla Corte d’appello che nella sentenza impugnata dimostra di avere valutato in maniera rigorosa e supportata da riferimenti a dati precisi tutti gli elementi addotti dalla curatela fallimentare a dimostrazione della fondatezza dell’azione sotto il profilo dell’eventus damni; 2) con il secondo motivo alla Corte d’appello si rimprovera la violazione e falsa applicazione degli artt. 66 l. fall., 2901, 2542 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 2729 cod. civ.; in sintesi, al giudice a quo parte ricorrente imputa di non aver rigorosamente applicato il ragionamento presuntivo, valutando complessivamente piuttosto che atomisticamente i singoli elementi indiziari e senza trascurare l’esame di un fatto sì secondario ma decisivo per dedurre la sussistenza del fatto ignoto principale; in aggiunta, si assume che avrebbe erroneamente accertato la scientia damni dell’acquirente del bene a titolo oneroso omettendo di contemperarla con l’affidamento del terzo nello svolgimento della sua autonomia privata e non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 2542 cod. civ.; in particolare: a) non avrebbe tenuto conto che la rappresentanza della cooperativa a norma di legge e di statuto spettava al Consiglio di amministrazione, composto da nove membri, che il Presidente del consiglio di amministrazione aveva funzione rappresentativa, giungendo all’erronea conclusione che [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Consiglio di amministrazione della Apoc, avesse assunto la doppia veste di venditore e acquirente della cella frigorifera, essendo pienamente a conoscenza dell’esposizione debitoria della propria impresa; b) avrebbe erroneamente indicato il prezzo della cella frigorifera che era stata pagata nel 1998 L. 900.000.000 e non euro 900.000,00; c) sarebbe incorsa in un ulteriore errore quando ha individuato il valore della cella frigorifera all’epoca dell’atto dispositivo in 603.500,00, ritenendo che sullo stesso fosse stato applicato un ingiustificato deprezzamento del 50%; d) non avrebbe considerato che la cella frigorifera era stata acquistata dalla Apoc e quindi era stata utilizzata da tutti i soci della stessa e non esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA]; e) avrebbe ritenuto sussistente la scientia damni , sebbene la banca creditrice fosse intervenuta presso il notaio rogante allo scopo di ridurre l’ipoteca insistente a suo favore sulla cella frigorifera, al fine di permetterne la vendita; f) avrebbe omesso di attribuire rilevo all’assenza di alcuna annotazione pregiudizievole a carico dell’acquirente; il motivo è infondato; la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis cfr. Cass. 06/11/2014, n. 23685), secondo cui l’elemento soggettivo, rilevante ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., nel caso di società deve essere accertato in capo al suo rappresentante legale (p.13); detta statuizione non è stata confutata da parte ricorrente, limitatasi a confermare che [OSCURATO:PERSONA], in quanto presidente del Consiglio di amministrazione, aveva la rappresentanza della Apoc; va aggiunto che il giudice a quo non ha affatto tr ascurato la circostanza che l’acquisto della cella frigorifera fosse stato deliberato all’unanimità dall’assemblea dei soci (cfr. p. 16), non ha mai sostenuto che solo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato il bene acquistato dalla cooperativa Apoc, ma che, “seppur spogliatosi del bene, stante la qualità di socio all’interno del consorzio, ha, comunque, continuato ad usufruire della cella per stoccare la propria merce, al pari di quanto avrebbe fatto ogni socio della Apoc” (p. 17), e anche se ha indicato il prezzo iniziale d’acquisto in euro 900.000,00 piuttosto che in 900 milioni di lire – peraltro, detto prezzo è indicato in maniera meramente assertiva da parte ricorrente, allo scopo di imputare un errore del tutto privo di incisività alla Corte d’appello – ha attribuito rilievo sintomatico alla circostanza che il perito incaricato della stima della cella frigorifera da [OSCURATO:PERSONA] avesse applicato un ulteriore deprezzamento del 50% senza fornirne giustificazione – circostanza quest’ultima smentita in maniera altrettanto assertiva da parte ricorrente – e che lo stesso fosse stato pagato solo euro 259.000,00 quindi con un abbattimento di ulteriori euro 40.000,00 – circostanza del tutto trascurata da parte ricorrente -; di conseguenza, la Corte territoriale ha applicato correttamente il ragionamento inferenziale che le ha permesso di risalire al fatto principale ignoto, proprio attraverso una complessiva e tutt’altro che atomistica valutazione di una serie di elementi indiziari – sproporzione tra il prezzo di vendita e valore accertato, pluralità e contestualità degli atti di disposizione, rapporto intercorrente tra le parti (p. 17) - ai quali parte ricorrente contrappone per alcuni versi una propria inammissibile diversa valutazione, aggiungendovi una denuncia di errata applicazione dell’art. 2729 cod.civ. che, benché almeno in parte argomentata richiamando corretti principi della giurisprudenza di questa Corte, non ha trovato affatto riscontro nelle statuizioni della sentenza impugnata; spetta infatti al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza del fatto ignoto;la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori, salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente; pertantochi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio e, nel vigore del novellato art. 360, 1° comma n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054, non essendo sufficiente dedurre una pretesa violazione di legge-come nella specie- sull’assunto che sarebbero state trascurate determinate circostanze fattuali; la doglianza relativa allaviolazione delle norme sulle presunzioni non viene, a sua volta, neanche presentata nei termini indicati da Cass., Sez. Un., 24/01/2018 n. 1785che, in motivazione, identifica la violazione degli articoli 2727 e 2729 cod. civ. nell’avere il giudice di merito fondato la presunzione “su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota”, per cui ai sensi dell’articolo 360, 1° comma, n.3 cod.proc.civ.,il giudice di legittimità può essere investito “dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso se considera grave una presunzione (cioè un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi”, e lo stesso vale per il controllo della precisione e della concordanza; ontologicamente diversa è infatti– rimarca il giudice nomofilattico –la critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito che si concreta appunto nell’addurre che la ricostruzione fattuale poteva essere espletata in altro modo; 3) il ricorso va, pertanto, rigettato; 4) le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p