CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2026
Cassazione n. 26006/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].- intimata -avverso la sentenza n. 632/2022 della Corte d’appello diGenova, depositata il 30.5.2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22.9.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25600/2022Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 26006/2026Data pubblicazione 30/09/2026Antolini [OSCURATO:SOCIETA]. propose un’azione revocatoriavolta a ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto con cui lasua debitrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva ceduto un ramod’azienda a [OSCURATO:SOCIETA]. In pendenza del giudizio di primogrado, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. venne dichiarata fallita e intervennenel processo il curatore fallimentare, facendo propria ladomanda dell’attrice. Successivamente, [OSCURATO:PERSONA] C.S.p.A. comunicò di avere rinunciato all’insinuazione al passivodel fallimento e di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo chefosse dichiarata cessata la materia del contendere.Il Tribunale di Massa, invece, dichiarò improcedibile ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e, in accoglimento delladomanda fatta propria dal curatore, dichiarò l’inefficacia dellacessione di ramo d’azienda nei confronti della proceduraconcorsuale.[OSCURATO:SOCIETA]. impugnò la sentenza davanti alla Corted’appello di Genova, la quale respinse integralmente il gravame.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]ha presentato ricorso per cassazione affidato a un unico motivo,peraltro «con duplice articolazione».Il fallimento si è difeso con controricorso, mentre [OSCURATO:SOCIETA]., già contumace davanti alla corte d’appello, èrimasta intimata.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato istanzaper la decisione del ricorso. È stata conseguentemente fissatal’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale entrambe iricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 25600/2022Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 26006/2026Data pubblicazione 30/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione il duplice motivo di ricorso neitermini seguenti:«Viene impugnato il rigetto dell’appello contro la sentenzache, accogliendo la domanda revocatoria ex art. 66 l.fall.proposta dal curatore fallimentare – subentrato nell’azione exart. 2901 c.c. spiegata dal creditore Antonini [recte: [OSCURATO:PERSONA]]s.p.a. (contestualmente dichiarata improcedibile) –, hadichiarato inefficace l’atto di cessione di azienda della societàfallita all’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso appare inammissibile anche ai sensi dell’art.360bis c.p.c.L’unico motivo è articolato in due profili: I. la violazione ofalsa applicazione degli artt. 66 l.fall., 2901 e 2697 c.c., per averla corte d’appello «ritenuto fondat[a] e dunque accolto l’azionerevocatoria ordinaria esercitata da una Curatela fallimentare purin assenza (della verifica) dei presupposti necessari per lasussistenza dell’eventus damni (ossia: la consistenza del creditovantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimentodell’atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativodel patrimonio del debitore per effetto di tale atto)»; II. la nullitàdella sentenza o del procedimento in relazione all’art. 115 c.p.c.,«in quanto, per giungere a questo esito, la corte d’Appello havalorizzato un asserito contegno non contestativo di CMVrispetto a circostanze (di conseguenza ritenute non bisognosedi prova) che però non erano state dedotte dalla CuratelaNumero registro generale 25600/2022Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 26006/2026Data pubblicazione 30/09/2026Entrambi i profili fanno leva soprattutto sulla mancataprova, da parte della curatela, della preesistenza e ammissioneal passivo fallimentare di crediti ulteriori rispetto a quellodell’originario attore – in particolare di Equitalia, della cuiammissione al passivo si nega la “non contestazione” – nonchédel rischio di inidoneità del patrimonio residuo a soddisfare icreditori.L’assunto è destituito di fondamento.Come questa Corte ha di recente ribadito (Cass.6795/2023), qualora sia stata proposta un’azione revocatoriaordinaria ex art. 2901 c.c. per fare dichiarare inopponibile ad unsingolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiutodal debitore e, in pendenza del relativo giudizio sopravvenga ilfallimento di quest’ultimo, la prosecuzione del giudizio in corsoda parte della curatela, secondo la legittimazione concessadall’art. 66 l.fall., comporta sul piano probatorio che: i) ilcuratore accetta la causa nello stato in cui si trova, poiché nonesercita un’azione nuova, ma un’azione già esistente nellamassa fallimentare, che si identifica con quella esperita da dettocreditore prima del fallimento (Cass. Sez. U, 29420/2008; Cass.12513/2009, 5586/2015, 17544/2018); ii) la domandad’inopponibilità dell’atto di disposizione compiuto dal debitore,inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditoreche ha promosso l’azione, viene ad essere automaticamenteestesa a beneficio della intera massa dei creditori concorrenti;iii) il curatore assume la stessa posizione dell’originario attore,in quanto l’azione revocatoria ordinaria, proposta ai sensidell’art. 66 l.fall., non nasce col fallimento (e perciò laprescrizione quinquennale decorre, ai sensi dell'art. 2903 c.c.,dalla data dell’atto impugnato anche nei confronti della curatelaNumero registro generale 25600/2022Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 26006/2026Data pubblicazione 30/09/2026fallimentare, e l’interruzione della prescrizione, ad opera delcreditore cui il curatore è subentrato giova all’intera massa); iv)sul piano probatorio, il curatore deve dimostrare solo ilpregiudizio derivante dall’anteriorità del credito all’attodispositivo, a prescindere dall’insinuazione al passivofallimentare del credito inizialmente dedotto nel giudiziodall'attore originario.In questo quadro, appaiono irrilevanti le censurateconsiderazioni svolte dalla corte territoriale sull’insinuazione alpassivo del credito dell’originario attore, e tanto più quellesvolte “ad abundantiam” sull’insinuazione al passivo di ulterioricrediti, come quello di Equitalia.Al tempo stesso, sotto il profilo dell’eventus damni, nonrisulta utilmente censurato l’accertamento che la cessionedell’azienda «abbia integrato un grave pregiudizio per le ragionicreditorie della massa fallimentare, considerato l’elevato valoredell’azienda ceduta, quantificato dalla stessa appellante in euro2.630.000,00», e ciò «anche a voler tenere in considerazione»l’allegazione dell’appellante di aver pagato per tale cessione allacedente – «contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale» –la somma di euro 1.507.397,98 cioè un prezzo di molto inferioreal valore dell’azienda, «con grave pregiudizio per le ragionicreditorie della massa fallimentare», ai cui fini è notoriamentesufficiente il mutamento qualitativo o quantitativo delpatrimonio del debitore per effetto dell’atto compiuto che possaesporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (ex multis,Cass. 28286/2023, in caso di azione diretta del curatore; Cass.9565/2018, 2336/2018, 8931/2013)».Numero registro generale 25600/2022Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 26006/2026Data pubblicazione 30/09/20262. La breve memoria illustrativa depositata dalla societàricorrente non mette in discussione la conformità della propostadi definizione a un consolidato orientamento giurisprudenziale,ma pone l’interrogativo «se sia davvero coerente l’assettocomplessivo del sistema» che pone a carico del curatore oneriprobatori differenziati a seconda che egli esperisca ex novol’azione revocatoria ordinaria ovvero subentri nel processo giàavviato da un creditore per proporre la medesima azione. Nelprimo caso, il curatore deve provare «la consistenza del creditovantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimentodell’atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativodel patrimonio del debitore per effetto di tale atto» (Cass. n.11296/2025); nel secondo caso, invece, «non è necessariodimostrare altro che il pregiudizio discendente dall’anterioritàdel credito all’atto dispositivo, a prescindere dall’insinuazione diesso al passivo fallimentare» (Cass. n. 6795/2023).2.1. In realtà, sarebbe incoerente proprio la tesialternativa proposta dalla ricorrente, secondo cui l’interventodel curatore nel processo già avviato dal singolo creditoredeterminerebbe il mutamento della materia del contendere infatto oggetto di quel processo, con necessità di una rimessionein termini del curatore per permettergli di assolvere oneriprobatori che non esistevano a carico dell’originario attore. Èinfatti evidente che la tesi contrasta con il presupposto – chenemmeno la ricorrente intende mettere in discussione – che larevocatoria ordinaria coltivata dal curatore è la medesimaazione già avviata dal singolo creditore (ed esistente primadell’apertura della procedura concorsuale), ancorché sianoNumero registro generale 25600/2022Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 26006/2026Data pubblicazione 30/09/2026diversi gli effetti del suo accoglimento (a favore della massa enon del singolo creditore).Se l’azione che prosegue ad iniziativa del curatore è lamedesima già avviata dal singolo creditore, non possonomutare i fatti da allegare e provare per il suo accoglimento. E,se in quel processo l’esistenza e l’anteriorità del creditodell’attore originario erano fatti ormai acquisiti (perché provatio non contestati), non si vede perché (solo) il curatore dovrebbeessere onerato di provare fatti non necessari per la fondatezzadella domanda, quali la consistenza del passivo fallimentare el’epoca di insorgenza dei crediti ammessi al passivo.È appena il caso di aggiungere – perché questo tema,assai dibattuto davanti alla corte territoriale, non è stato fattooggetto di ricorso per cassazione – che in capo al singolocreditore, una volta intervenuto il curatore fallimentare, nonpuò residuare alcun potere di determinare l’esito del processoda lui avviato rinunciando agli atti del giudizio o all’insinuazioneal passivo e dichiarando che il suo credito è stato estinto.Nel caso di azione esperita dal curatore, invece, ilconvenuto, costituendosi in giudizio, ben può contestare lasussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria ordinaria,con riferimento al tempo in cui fu compiuto l’atto di disposizionepatrimoniale, e sarà onere del curatore, secondo i principigenerali, dare prova dei fatti posti a fondamento della domanda.La differenza, rispetto al subentro nell’azione già esperita dalsingolo creditore, sta soltanto nel fatto che in tal caso non esisteuno stato di fatto processuale che il curatore, intervenendo,accetta così com’è, nei suoi aspetti favorevoli (per esempio, noncontestazione della preesistenza del credito dell’attore, avvioNumero registro generale 25600/2022Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 26006/2026Data pubblicazione 30/09/2026dell’azione prima del maturare della prescrizione quinquennale)o sfavorevoli (preclusioni assertorie o probatorie maturate acarico dell’originario attore).3. Rimane, pertanto, confermata, come da proposta didefinizione, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché «il provvedimento impugnato ha decisole questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza dellaCorte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare omutare l’orientamento della stessa».4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite delpresente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.Poiché il controricorrente è ammesso al patrocinio a caricodell’erario, ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002, lacondanna alla rifusione va pronunciata in favore dello Stato (art.133 del medesimo d.P.R.).5. L’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., sicché la ricorrente vienecondannata altresì a pagare una ulteriore somma pari a quellaliquidata a titolo di compensi di avvocato.6. Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis,comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., la ricorrente viene condannataal pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore dellacassa delle ammende.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 25600/2022Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 26006/2026Data pubblicazione 30/09/2026per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore delloStato, delle spese di lite relative al presente giudizio dilegittimità, liquidate in € 7.000 per compensi, oltre alle spesegenerali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;condanna la ricorrente al pagamento, in favore delloStato, dell’ulteriore somma equitativamente determinata in €7.000;condanna la ricorrente al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del22.9.2026.Il Presidente