CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10392/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vinciguerra,- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- intimata -per la cassazione della sentenza n. 1015/2023 della CORTE d'APPELLO diCatania pubblicata in data 1 giugno 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Pag. 1 di 11Numero registro generale 1573/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 10392/2026Data pubblicazione 20/04/20261. Con sentenza pubblicata il 21.6.2021 il Tribunale di Catania rigettava,per cessazione della materia del contendere, la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in avanti, [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]Avola, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], edichiarava l’inammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA].p.a. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]), quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA].,resasi cessionaria del credito a cautela del quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito invia revocatoria.[OSCURATO:PERSONA] aveva agito per sentire revocare ex art. 2901 c.c. l’atto dicostituzione del fondo patrimoniale del 25.7.2013 stipulato dai coniugiGiovanni Saguto e [OSCURATO:PERSONA]Avola, nonché, nei confronti di tutti iD’Avola/Saguto, per accertare e dichiarare la sussistenza del credito dieuro 379.138,22, oltre a interessi convenzionali dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al saldo, invirtù delle fideiussioni del 31.3.2006 e del 19.2.2010 rilasciate in favore diEtna [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, debitrice principale dichiarata fallita consentenza del Tribunale di Catania del 13.7.2017.Si erano costituiti i D’Avola/Saguto, resistendo. Era poi intervenutaGardant quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiaratasi cessionariadel credito.2. La sentenza era impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corted’Appello di Catania, che, con sentenza pubblicata in data 1.6.2023,accoglieva e, per l’effetto, dichiarava l’inefficacia dell’atto di costituzionedel fondo patrimoniale del 25.7.2013.3. I D’Avola/Saguto ricorrono sulla base di quattro motivi. Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA], per la cui difesa si è costituito quale nuovodifensore l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con comparsa depositata il 7.9.2025.La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. c.p.c., per il giorno 23.9.2025, in occasione della qualela parte ricorrente depositava memoria. La camera di consiglio perPag. 2 di 11Numero registro generale 1573/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 10392/2026Data pubblicazione 20/04/2026impedimento del consigliere relatore era differita a nuovo ruolo esuccessivamente chiamata per la data odierna.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve essere disattesa l’eccezione di nullità dell’atto di costituzionedel nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente procura speciale sulrilievo della mancata notifica ai ricorrenti, trattandosi di costituzione inrevoca del precedente difensore e non in affiancamento, pertanto conobbligo dello stesso di rendere edotte le parti della nuova costituzione.Va richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza diquesta Suprema Corte in base al quale, per effetto del principio dellacosiddetta perpetuatio dell'ufficio di difensore, di cui è espressionel'art. 85 c.p.c., nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio dicassazione - oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulsod'ufficio - la sopravvenuta revoca della "procura ad litem", qualeespressione dell'autonomia negoziale della parte, attuata mediantel'esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale conil difensore (Cass., sez. III, 8 aprile 2020 n. 7751) o della rinuncia che ildifensore abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussionegià fissata (Cass., sez. V, 3 febbraio 2022 n. 3312; Cass., sez. lav., 29settembre 2022 n. 28635).Nel giudizio di legittimità, qualora la parte già costituita sostituisca ilproprio difensore (per revoca o rinuncia al mandato), la nuova nominaproduce effetti per il giudice e per le controparti con il solo deposito in viatelematica dell'atto, mentre il codice di rito non impone al controricorrentedi notificare il nuovo mandato al ricorrente e la conoscenza della nuovanomina da parte della controparte è garantita dalla consultazione delfascicolo d'ufficio telematico.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] all’atto del deposito della comparsa dicostituzione, quale nuovo difensore della controricorrente, ha ritualmentedepositato procura speciale alle liti rilasciata in calce, su foglio separato,Pag. 3 di 11Numero registro generale 1573/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 10392/2026Data pubblicazione 20/04/2026ma materialmente congiunto, ex art. 83 c.p.c., e contenuta nellamedesima busta telematica, con cui è avvenuto il deposito telematicodella medesima comparsa (v. Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2024 n. 2077;negli stessi termini v., Cass., sez. I, 25 giugno 2025 n. 17017).2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., la violazione degli artt. 182 e 372 c.p.c.La Corte d’appello ha dichiarato l’ammissibilità dell’appello da partedel [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA].,assistite dallo stesso difensore, sul rilievo del carattere non confliggentedelle relative posizioni sostanziali e processuali. Quanto affermato dallaCorte d’appello poggerebbe sul mero dato formale della riproposizione inprimo grado da parte della cessionaria delle domande svolte dallacedente. Tuttavia, la posizione delle due parti sarebbe stata in conflitto,poiché, in caso di conferma della sentenza del Tribunale, la cessionariaavrebbe potuto agire nei confronti della cedente per il risarcimento deldanno. Da ciò deriverebbe la violazione degli artt. 182 e 372 c.p.c.:sebbene il difetto di rappresentanza processuale della parte possa esseresanato in fase di impugnazione e di legittimità, l’onere di sanatoriasorgerebbe immediatamente, qualora il rilievo del vizio provenga dallacontroparte.3. Il motivo è infondato.Questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato che, nel caso incui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile lacostituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e che laviolazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto didifesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Cass., sez.III, 20 gennaio 2020, n. 1143; Cass., sez. I, 25 settembre 2018, n.22772; Cass., sez. I, 15 marzo 2022, n. 8643).Nel caso di specie, anche alla luce di quanto si dirà nell’esame delsecondo motivo, essendo il cessionario del credito legittimato a intervenirenel giudizio revocatorio promosso dal cedente, correttamente la CortePag. 4 di 11Numero registro generale 1573/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 10392/2026Data pubblicazione 20/04/2026d’appello ha escluso la presenza di un conflitto di interessi tra le due partianche se assistite dallo stesso difensore, in quanto “le posizioni sostanzialie processuali di [OSCURATO:SOCIETA]., originario titolare del credito, e diLeviticus [OSCURATO:SOCIETA]., società cessionaria di esso, coincidono e non possonoritenersi in conflitto tra loro”, mirando entrambe le parti all’affermazionedella sussistenza della posizione giuridica vantata nei confronti di GiovanniSaguto e [OSCURATO:PERSONA]Avola, nonché alla declaratoria di inefficacia dell’attoimpugnato ex art. 2901 c.c., a fronte di operazioni pregiudizievoli per ilsoddisfacimento del credito oggetto di cautela. Né l’una avrebbe potutoagire nei confronti dell’altra, data la comunanza delle domande, teseall’accertamento del credito e alla dichiarazione di inefficacia dell’atto dicostituzione del fondo patrimoniale, e degli interessi sottesi.Si aggiunga, a conforto dell’assenza di una condizione di conflitto diinteressi e del fisiologico subentro dell’una nella posizione dell’altra, che laCorte d’appello ha rilevato la carenza di interesse ad agire sin dal primogrado del [OSCURATO:PERSONA] per effetto della cessione in quella sede fatta valere.4. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 58 T.U.B.in relazione agli artt. 115 e 112 c.p.c.La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibilel’intervento della cessionaria pro soluto del credito nell’ambito delprocedimento ex art. 2901 c.c. promosso dal [OSCURATO:PERSONA]. Si assume chenell’azione revocatoria il diritto controverso è quello all’inefficacia dell’attoe non il diritto di credito, sì che il cessionario non subentraautomaticamente nel primo non trovando applicazione l’art. 111 c.p.c.,stante la diversità tra i due diritti, tant’è che la corte territoriale haestromesso dal giudizio il [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse.I ricorrenti si dolgono, inoltre, sempre con riferimento allalegittimazione della cessionaria, per aver la Corte d’appello ritenutoprovata la cessione del credito mediante la pubblicazione dell’avviso nellaGazzetta [OSCURATO:PERSONA], la quale, ai sensi dell’art. 58, comma quarto, t.u.b.,Pag. 5 di 11Numero registro generale 1573/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 10392/2026Data pubblicazione 20/04/2026esonera il cessionario dal notificare l’atto al ceduto, ma, se non è indicatoil contenuto del contratto, non basta a fornire la prova della cessione,occorrendo la produzione di quest’ultimo.L’erronea statuizione in punto di legittimazione attiva dellacessionaria, oltre che in violazione degli artt. 111 e 100 c.p.c. e dell’art.58, comma quarto, t.u.b., sarebbe in contrasto anche con gli artt. 115 e112 c.p.c.4.1. Il motivo contiene due submotivi.Il primo riguarda la possibilità per il cessionario del credito disubentrare nell’azione revocatoria promossa dalla cedente, mentre ilsecondo verte sulla prova dell’intervenuta cessione del credito, assumendoi ricorrenti non sufficiente la produzione dell’avviso di cessione nellaGazzetta [OSCURATO:PERSONA]. Applicando il principio della ragione liquida, si esaminasubito il secondo, che è fondato.4.2. Questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato che «in caso dicessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizionicontenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario,secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenutacessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazionenella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana. Mediante tale forma dipubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti dinotifica indicati dall’art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti divieneopponibile erga omnes» (v., ex plurimis, Cass., sez. III, 10 gennaio 2016n. 631; Cass., sez. III, 17 settembre 2025 n. 25547; Cass., sez. III, 6ottobre 2025 n. 26855).È altresì consolidato l’orientamento in base al quale la parte cheagisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario,in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cuiall’art. 58 t.u.b., ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimoin detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale dellapropria legittimazione sostanziale (v., Cass., sez. I, 22 febbraio 2022 n.Pag. 6 di 11Numero registro generale 1573/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 10392/2026Data pubblicazione 20/04/20265857; Cass., sez. 6-I, 5 novembre 2020 n. 24798; Cass., sez. I, 2 marzo2016 n. 4116).Si è da questa Suprema Corte limitato, tuttavia, l’onere probatoriodella società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che,nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d’azienda, di beni erapporti giuridici individuabili in blocco, l’art. 58 t.u.b. detta una disciplinaderogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione delcredito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazionespecifica è giustificata dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che daintere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapportigiuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base dicaratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la normaprevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con lapubblicazione di un avviso di essa sulla [OSCURATO:PERSONA], cui possonoaggiungersi forme integrative di pubblicità.Si è così affermato che, in tema di cessione in blocco dei creditibancari, è sufficiente per dimostrare la titolarità del credito in capo alcessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla GazzettaUfficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchésia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione(v. Cass., sez. I, 14 maggio 2024 n. 13289; Cass., sez. III, 10 febbraio2023 n. 4277; Cass., sez. III, 13 giugno 2019 n. 15884; Cass., sez. I, 29dicembre 2017 n. 31188; Cass., sez. I. 28 febbraio 2017 n. 5167).Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazionedell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso,alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito enon censurabile in sede di legittimità se non nel ristretto perimetro delleanomalie motivazionali rilevanti in base all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. (v. Cass. 4277/2023, Cass. 5857/2022 e Cass. 24798/2020, citate).Pag. 7 di 11Numero registro generale 1573/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 10392/2026Data pubblicazione 20/04/2026Si è inoltre affermato - dovendo tenere distinta la provadell'avvenuta cessione in blocco, quale vicenda traslativa del diritto dicredito, dalla prova del fatto che detta cessione riguardi la posizionecreditoria controversa, nonché dalla prova dell’efficacia della cessioneverso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 c.c. - che «in tema dicessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove ildebitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa provanon è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure seavvenuta mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad unaccertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale lacitata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario,specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (v.Cass., sez. III, 22 giugno 2023 n. 17944; Cass., sez. III, 25 luglio 2025n. 21279).È stato pure precisato che, qualora «l’esistenza dell’operazione dicessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestatala sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelliindividuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sullecaratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicatonella [OSCURATO:PERSONA] potranno essere prese in considerazione ondeverificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in talcaso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il creditocontroverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione inblocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni nonrisultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusionenell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo» (v.Cass. 17944/2023, cit.; Cass., Sez. I, 3 febbraio 2025 n. 2511).In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titoloparticolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione inblocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., ha anchePag. 8 di 11Numero registro generale 1573/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 10392/2026Data pubblicazione 20/04/2026l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in dettaoperazione, in tal modo fornendo la prova documentale della proprialegittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbiaesplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. 26855/2025, cit.).4.3. I ricorrenti lamentano che la corte territoriale ai fini della prova dellacessione del credito ha ritenuto sufficiente la pubblicazione dell’avvisonella [OSCURATO:PERSONA], la quale, ai sensi dell’art. 58, comma quarto,t.u.b., esonera il cessionario dal notificare l’atto al ceduto, ma senell’avviso non è indicato il contenuto del contratto esso non basta afornire la prova del contratto di cessione, risultando necessaria laproduzione di quest’ultimo.La Corte d’appello quanto alla prova della legittimazione ad agire e/ointervenire in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. ha affermato che essa “[…] derivadal trasferimento del credito intervenuto da parte di [OSCURATO:SOCIETA].,risultante agli atti di causa, con contratto stipulato il 28-12-2018, di cui èstata data notizia ai debitori mediante pubblicazione nella GazzettaUfficiale del 5-1-2019. Al riguardo, giova richiamare l'orientamento dellagiurisprudenza di legittimità consolidatosi in relazione alle previsioni degliartt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del T.U.B., che haritenuto sufficiente, ai fini della comunicazione al debitore ceduto,l'elencazione, accanto alla tipologia del rapporto trasferito, dei codicinumerici identificativi di ciascuno di essi. Soluzione adottata anche perragioni di tutela della “privacy”. Ancor più, quando in operazioni dicartolarizzazione di elevata entità, sia quantitativa che qualitativa, per ilnumero di rapporti interessati e il loro ammontare, l'elencazionenominativa sarebbe pregiudizievole agli interessati, ponendo incircolazione notizie riservate. Ciò, con tutti gli effetti previsti dalla legge(art. 2843 c.c.)”.Lo scrutinio della Corte d’appello non è conforme all’orientamentosopra riportato. Il problema dell’idoneità della comunicazione al debitoreceduto si è sovrapposto a quello dell’adeguata identificazione dei rapportiPag. 9 di 11Numero registro generale 1573/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 10392/2026Data pubblicazione 20/04/2026ceduti e degli elementi valorizzati, al fine di statuire sull’idoneitàasseverativa dell’avviso di pubblicazione. Quanto valorizzato dalla corteetnea (“l'elencazione, accanto alla tipologia del rapporto trasferito, deicodici numerici identificativi di ciascuno di essi”) non è idoneo a far lucesull’oggetto della cessione trattandosi dati del tutto inconoscibili da partedel ceduto, in quanto, come già detto, «le indicazioni sulle caratteristichedei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella GazzettaUfficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare lalegittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, talelegittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso siariconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in basealle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultinosufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazionedovrà essere fornita dal cessionario in altro modo» (v., sempre, Cass.17944/2023, cit.).Nel caso in esame, la Corte d’appello ha disatteso l'orientamentoillustrato, basandosi su elementi insufficienti. In particolare, non haverificato né se sia stata raggiunta la certezza dell’inclusione dellospecifico credito nel “blocco” dei rapporti ceduti - a tanto non bastando ilrichiamo a ragioni di tutela privacy degli interessati -, né se sia statafornita la prova della stessa sussistenza del contratto di cessione.5. L’accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo di ricorso,determina l’assorbimento del resto del medesimo secondo, nonché delterzo e del quarto motivo di ricorso (il terzo denuncia ex art. 360, commaprimo, nn. 3 e 5, c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 2901 e1957 c.c. e dell’art. 2, comma secondo, lett. a), l. 287/1990, in relazioneall’art. 112 c.p.c. – sarebbe erroneo l’accertamento della Corte d’appellodel credito in favore della cessionaria e dei presupposti ex art. 2901 c.c. –e il quarto denuncia ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. violazionedell’art. 348-bis c.p.c.).Pag. 10 di 11Numero registro generale 1573/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 10392/2026Data pubblicazione 20/04/20266. Accolto il ricorso per quanto di ragione, la sentenza impugnata deveessere cassata, rinviando alla Corte d’appello di Catania, che, in diversacomposizione e in diversa sezione, provvederà anche alla regolazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello diCatania.Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 11 di 11