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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 2025

Cassazione n. 28335/2025

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.14403/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato inBENEVENTO [OSCURATO:PERSONA] N. 45 B DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 4 S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], CIV. 10 DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N. 59 DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n.7/2024 depositata il 09/05/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e, per le parti, degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 7/2024, depositata il 9.5.2024, ha rigettato il reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 2/2024 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ne aveva dichiarato la sottoposizione a liquidazione giudiziale.

Il giudice di secondo grado, previo riconoscimento della legittimazione attiva del creditore istante [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi CRIO), cessionaria del credito già nella titolarità della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione ad agire dello stesso creditore, ha accertato lo stato d’insolvenza della società debitrice in presenza di una situazione d’impotenza strutturale e non solo transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, condividendo l’impostazione della sentenza di primo grado che aveva accertato lo stato di decozione sulla base degli elementi indiziaricosì descritti: “… a) l’ingente indebitamento dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del creditore istante, il cui credito, non contestato nell’an e nel quantum, è recato da mutui fondiari, per i quali pende procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ( n. 206/2018 r.g. es.); b) il credito della [OSCURATO:SOCIETA]. non ha trovato soddisfazione in detta procedura atteso che i beni pignorati risultano aggiudicati per un importo pari ad euro

2.023. 905,00, somma inferiore alla sorta capitale del credito del creditore istante; c) non risultano ulteriori beni aggredibili capaci di soddisfare gli altri creditori; d) l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha presentato una domanda di concordato preventivo poi rinunciata; e) ha avviato una procedura di composizione negoziata della crisi, non definita; f) la dubbia fattibilità del piano di risanamento dell’impresa essendo rimasti senza esito i tentativi di accordo con i creditori; g) l’inattività della reclamante e la mancanza di prospettive per la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., operante nel settore dell’intermediazione immobiliare, una volta venduti i beni di sua proprietà, di proseguire la propria attività al fine di reperire utili risorse e ripianare la consistente esposizione debitoria nei confronti dei creditori...”.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandolo a quattro motivi.

La curatela della liquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la CRIO hanno resistito in giudizio con controricorso.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente e la CRIO hanno depositato la memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Prima dell’esame dei motivi, va precisato che l’odierno ricorso è stato tempestivamente notificato in data 7.6.2024, comehanno dato atto la stessa curatela a pag. 1 del proprio controricorso e la CRIO a pag. 10 del proprio controricorso ela circostanza emerge dall’esame delle notifiche di cui è causa.

La precisazione si rende opportuna in relazione all’(erronea) affermazione di parte ricorrente, contenuta nella propria memoria illustrativa finale, secondo cui avrebbe proposto ricorso in data 27.6.2024.

In realtà, in questa data è stato solo depositato in cancelleria il ricorso regolarmente notificato alle controparti in data 7.6.2024.

2. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 TUB, 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il creditore istante avesse assolto al proprio onere di fornire la prova della propria legittimazione.

Lamenta la ricorrente, in primo luogo, chela CRIO non aveva assolto l’onere di provare che la cessione fosse stata pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA], atteso che non risultava alcun atto di pubblicità nell’interesse della CRIO nella G.U. n. 127 (numero indicato dal creditore istante nel ricorso per liquidazione giudiziale).

In ogni caso, rileva che la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] sostituisce la notifica dell’atto di cessione del credito, ma non può svolgere una funzione sostitutiva in punto di legittimazione attiva del credito.

Ne consegue che, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, colui che si afferma successore della parte originaria, a norma dell’art. 58 TUB, ha l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 345 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello, “omettendo di pronunciarsi sul difetto della legittimazione attiva, rilevabile anche d’ufficio, ha ritenuto che L’[OSCURATO:PERSONA] abbia esplicitamente riconosciuto la qualità del cessionario non contestando l’intervenuta cessione nel giudizio di I grado”.

In particolare, la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che, con la mancata contestazione della legittimazione attiva nel giudizio di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] avesse esplicitamente riconosciuto la qualità di cessionaria, non potendo operare il principio di non contestazione con riguardo alle questioni rilevabili d’ufficio.

Inoltre, il giudice di secondo grado non avrebbe pronunciato sull’eccezione di difetto di legittimazione, pur se sollevata in grado di appello.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto entrambi relativi al profilo della legittimazione di CRIO, sono infondati.

Va preliminarmente osservato che, come da questa Corte recentemente chiarito (Cass. n. 28790/2024; Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 391/2025), ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e, sul punto, vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l’ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l’inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall’ipotesi in cui ad essere contestata sia l’esistenza stessa della cessione.

Ne consegue che ove non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella [OSCURATO:PERSONA], può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quellecomprese nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass., n. 17944/2023; Cass.n. 9412/2023).

Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco: “..una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra, la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza, la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima” (così espressamente Cass. n. 22151/2019).

Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023) e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, con un’articolata e pertinente motivazione, ha ritenuto che la CRIO avesse assolto all’onere di provare di aver acquistato i crediti già nella titolarità della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro.

In particolare, il giudice d’appello, dopo aver precisato che il richiamo contenuto nel ricorso per liquidazione della CRIO alla G.U. n. 127 del 2022 era il frutto di un mero errore materiale, essendo stato allegato allo stesso ricorso l’avviso pubblicatoin [OSCURATO:PERSONA] n. 114, ha evidenziato che quest’ultimo avviso consentiva di individuare senza incertezze i rapporti ceduti –vale a dire i crediti derivanti da contratti di mutuo, da apertura di credito, finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e società nel periodo compreso tra il 1963 ed il 2020 e qualificati come attività deteriorate – anche in considerazione del la mancata contestazione da parte della debitrice dei rapporti di mutuo con la cedente.

In ogni caso, il giudice d’appello ha messo in luce che “fino alla proposizione del reclamo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha mai contestato l’intervenuta cessione ed, anzi, ha esplicitamente riconosciuto nella [OSCURATO:SOCIETA] la qualità di cessionaria del credito della BNL (v. atto di costituzione in primo grado);del resto, della mancata contestazione, nell’an e nel quantum del credito, il Tribunale ne ha dato esplicitamente atto e tale passaggio argomentativo non è stato in alcun modo censurato dalla reclamante”.

Inoltre, la reclamante aveva articolato difese incompatibili con la contestazione della titolarità del credito, nella parte in cui aveva dedotto di aver avviato una procedura di composizione della crisi d’impresa, nell’ambito della quale la CRIO era stata ampiamente coinvolta, attesa la presenza in più occasioni del proprio legale avv. [OSCURATO:PERSONA] nelle varie riunioni.

In sostanza, la Corte d’Appello ha coerentemente ritenuto che la debitrice, con la propria condotta processuale, avesse esplicitamente o quantomeno implicitamente riconosciuto l’intervenuta cessione del credito e l’inclusione di quello oggetto di causa nella cessione in blocco.

Né è corretta l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il principio di non contestazione non potrebbe operare con riguardo a questioni rilevabili d’ufficio, qual è quella di difetto di legittimazione attiva (rectius, titolarità attiva del rapporto controverso).

In proposito, dall’attenta lettura della sentenza delle Sezioni Unite n. 2951/2016, che si è occupata proprio della questione della titolarità (attiva) del posizione soggettiva controversa, emerge che se, da un lato, è stato effettivamente affermato il principio secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice, ove risultante dagli atti di causa, dall’altro, tale principio non confligge affatto con quello secondo cui l’attore non è onerato della prova della titolarità della posizione soggettiva nel caso di suo riconoscimento ad opera della controparte o in caso di svolgimento da parte del convenuto di difese incompatibili con la negazione di tale posizione.

La pronuncia delle Sezioni Unite, infatti, al punto 52, ha chiarito che “la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto.

Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo”.

Tale ragionamento è stato sviluppato nel successivo punto 54 in cui le Sezioni Unite hanno affermato che”….

Può poi accadere, come si è anticipato, che la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà: anche in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta.

Né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto…”.

Èproprio quello che è avvenuto nel caso di specie.

Come ricostruito dalla sentenza impugnata, la società poi fallita non solo, in tutto il giudizio di primo grado, non aveva contestato la titolarità del credito in capo alla CRIO, ma la aveva addirittura esplicitamente riconosciuta, salvo mutare – inammissibilmente, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite -la propria strategia nel giudizio di reclamo, iniziando così a contestare la “legittimazione attiva” della CRIO.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che la creditrice avesse un interesse ad agire nonostante fosse già intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare instaurata nei confronti della debitrice dal creditore originario banca BNL, nella quale i beni venduti erano stati aggiudicati per il valore di € 2.023.905,00, somma di poco inferiore alla sorte capitale portatain esecuzione.

6. Il motivo presenta concomitanti profili di infondatezza e inammissibilità.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte, con l’ordinanza n. 34388/2022 (conf.

Cass.13485/2014), hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudizialerichiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito”.

Nel caso di specie, non risultando, come emerge dalla ricostruzione della sentenza impugnata, che il credito del creditore istante fosse stato interamente soddisfatto, atteso che i beni oggetto della procedura esecutiva immobiliare erano stati aggiudicati per una somma inferiore alla sorte capitale del predetto credito, né risultavano ulteriori beni aggredibili, correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto che il creditore istante avesse un interesse concreto e attuale a promuovere la procedura di liquidazione giudiziale, in quanto funzionale alla soddisfazione anche delle sue ragioni creditorie.

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 121 CCII con riferimento alla lamentata “carenza dei presupposti di fallibilità previsti dalla normativa vigente”.

La ricorrente contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la debitrice non fosse in grado di adempiere con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, assumendo che la propria capacità di produrre reddito era desumibile dall’analisi del reddito operativo della gestione caratteristica (ROGC).

La ricorrente, inoltre, con riferimento all’indicazione da parte del giudice di appello degli elementi indiziari posti alla base della valutazione di insolvenza –come sopra riportata in narrativa –rileva, quanto al punto c),che oggetto della procedura esecutiva non erano stati tutti i beni della debitrice, essendovi altri beni indicati nel bilancio, e, quanto al punto g), che l’[OSCURATO:PERSONA] non si è mai trovata in una situazione di inattività determinata solo dalla sentenza di liquidazione giudiziale.

Inoltre, il giudice d’appello, nel valutare il passivo, erroneamente ha considerato il debito nei confronti del socio di maggioranza [OSCURATO:PERSONA] per ben € 4.997.200,60 – con la conseguenza che senza tale debito il passivo si sarebbe ridotto ad € 1.754.687 - dovendosi qualificare quel versamento del socio come “conferimento atipico di capitale”.

8. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che, anche di recente, questa Corte (cfr. Cass. n. 3708/2023; v. anche Cass. 7252/2014) ha ribadi to che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento “di fatto”, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.

Nel caso di specie, la ricorrente, senza neppure dedurre il vizio di motivazione, non ha fatto altro che svolgere censure di merito, sollecitando, inammissibilmente, una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice d’appello.

In questi termini, devono essere lette le deduzioni con cui la ricorrente contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la stessa era affetta da un’incapacità strutturale di produrre reddito e deduce, altresì, contrariamente a quanto accertato dalla Corte territoriale, che sarebbe stata titolare di altri beni immobili, oltre a quelli aggiudicati nella procedura esecutiva, e sarebbe stata ancora in esercizio.

Parimenti inammissibile è la censura con cui la società debitrice contesta la valutazione della Corte d’Appello in ordine alla posta passiva qualificata dalla stessa società in tutti i propri bilanci, e relative note integrative, come “debito verso i soci per finanziamento”, cui la ricorrente intenderebbe attribuire la natura di conferimento atipico di capitale.

Va, peraltro, evidenziato che la censura, oltre ad essere inammissibile, appare del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell’insolvenza.

Anche ammettendo che il finanziamento dei soci alla debitrice sia stato erogato in presenza delle condizioni di cui all’art. 2497 c.c., questa Corte (vedi Cass. n. 17508/2025) ha già statuito che i debiti verso i soci, ancorchépostergati a norma dell’art. 2467 c.c., e come tali inesigibili nei confronti delle società debitrice, restano, nondimeno, rilevanti, ai fini della determinazione della sua insolvenza.

La società cui sia stato erogato il finanziamento nelle condizioni previste dall’art. 2467 comma 2° c.c.

« si trova, a ben vedere, proprio nella situazione prevista dall’art. 2 comma 1, lett b) c.c.i.i., e cioè nell’impossibilità - che può derivare da un impedimento fattuale (come la mancanza della necessaria liquidità: gli “inadempimenti”) ma anche da un impedimento giuridico (come, appunto, l’”eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” oppure la “situazione finanziaria….

Nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”: gli “altri fatti esteriori”) – di soddisfare “regolarmente” (e cioè nei relativi termini di adempimento e con mezzi normali) “le proprie obbligazioni».

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.14403/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato inBENEVENTO [OSCURATO:PERSONA] N. 45 B DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 4 S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], CIV. 10 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N. 59 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n.7/2024 depositata il 09/05/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e, per le parti, degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 7/2024, depositata il 9.5.2024, ha rigettato il reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 2/2024 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ne aveva dichiarato la sottoposizione a liquidazione giudiziale. Il giudice di secondo grado, previo riconoscimento della legittimazione attiva del creditore istante [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi CRIO), cessionaria del credito già nella titolarità della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione ad agire dello stesso creditore, ha accertato lo stato d’insolvenza della società debitrice in presenza di una situazione d’impotenza strutturale e non solo transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, condividendo l’impostazione della sentenza di primo grado che aveva accertato lo stato di decozione sulla base degli elementi indiziaricosì descritti: “… a) l’ingente indebitamento dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del creditore istante, il cui credito, non contestato nell’an e nel quantum, è recato da mutui fondiari, per i quali pende procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ( n. 206/2018 r.g. es.); b) il credito della [OSCURATO:SOCIETA]. non ha trovato soddisfazione in detta procedura atteso che i beni pignorati risultano aggiudicati per un importo pari ad euro 2.023. 905,00, somma inferiore alla sorta capitale del credito del creditore istante; c) non risultano ulteriori beni aggredibili capaci di soddisfare gli altri creditori; d) l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha presentato una domanda di concordato preventivo poi rinunciata; e) ha avviato una procedura di composizione negoziata della crisi, non definita; f) la dubbia fattibilità del piano di risanamento dell’impresa essendo rimasti senza esito i tentativi di accordo con i creditori; g) l’inattività della reclamante e la mancanza di prospettive per la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., operante nel settore dell’intermediazione immobiliare, una volta venduti i beni di sua proprietà, di proseguire la propria attività al fine di reperire utili risorse e ripianare la consistente esposizione debitoria nei confronti dei creditori...”. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandolo a quattro motivi. La curatela della liquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la CRIO hanno resistito in giudizio con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. La ricorrente e la CRIO hanno depositato la memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima dell’esame dei motivi, va precisato che l’odierno ricorso è stato tempestivamente notificato in data 7.6.2024, comehanno dato atto la stessa curatela a pag. 1 del proprio controricorso e la CRIO a pag. 10 del proprio controricorso ela circostanza emerge dall’esame delle notifiche di cui è causa. La precisazione si rende opportuna in relazione all’(erronea) affermazione di parte ricorrente, contenuta nella propria memoria illustrativa finale, secondo cui avrebbe proposto ricorso in data 27.6.2024. In realtà, in questa data è stato solo depositato in cancelleria il ricorso regolarmente notificato alle controparti in data 7.6.2024. 2. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 TUB, 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il creditore istante avesse assolto al proprio onere di fornire la prova della propria legittimazione. Lamenta la ricorrente, in primo luogo, chela CRIO non aveva assolto l’onere di provare che la cessione fosse stata pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA], atteso che non risultava alcun atto di pubblicità nell’interesse della CRIO nella G.U. n. 127 (numero indicato dal creditore istante nel ricorso per liquidazione giudiziale). In ogni caso, rileva che la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] sostituisce la notifica dell’atto di cessione del credito, ma non può svolgere una funzione sostitutiva in punto di legittimazione attiva del credito. Ne consegue che, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, colui che si afferma successore della parte originaria, a norma dell’art. 58 TUB, ha l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 345 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello, “omettendo di pronunciarsi sul difetto della legittimazione attiva, rilevabile anche d’ufficio, ha ritenuto che L’[OSCURATO:PERSONA] abbia esplicitamente riconosciuto la qualità del cessionario non contestando l’intervenuta cessione nel giudizio di I grado”. In particolare, la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che, con la mancata contestazione della legittimazione attiva nel giudizio di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] avesse esplicitamente riconosciuto la qualità di cessionaria, non potendo operare il principio di non contestazione con riguardo alle questioni rilevabili d’ufficio. Inoltre, il giudice di secondo grado non avrebbe pronunciato sull’eccezione di difetto di legittimazione, pur se sollevata in grado di appello. 4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto entrambi relativi al profilo della legittimazione di CRIO, sono infondati. Va preliminarmente osservato che, come da questa Corte recentemente chiarito (Cass. n. 28790/2024; Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 391/2025), ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e, sul punto, vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l’ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l’inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall’ipotesi in cui ad essere contestata sia l’esistenza stessa della cessione. Ne consegue che ove non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella [OSCURATO:PERSONA], può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quellecomprese nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass., n. 17944/2023; Cass.n. 9412/2023). Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco: “..una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra, la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza, la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima” (così espressamente Cass. n. 22151/2019). Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023) e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014. Nel caso di specie, la Corte d’Appello, con un’articolata e pertinente motivazione, ha ritenuto che la CRIO avesse assolto all’onere di provare di aver acquistato i crediti già nella titolarità della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. In particolare, il giudice d’appello, dopo aver precisato che il richiamo contenuto nel ricorso per liquidazione della CRIO alla G.U. n. 127 del 2022 era il frutto di un mero errore materiale, essendo stato allegato allo stesso ricorso l’avviso pubblicatoin [OSCURATO:PERSONA] n. 114, ha evidenziato che quest’ultimo avviso consentiva di individuare senza incertezze i rapporti ceduti –vale a dire i crediti derivanti da contratti di mutuo, da apertura di credito, finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e società nel periodo compreso tra il 1963 ed il 2020 e qualificati come attività deteriorate – anche in considerazione del la mancata contestazione da parte della debitrice dei rapporti di mutuo con la cedente. In ogni caso, il giudice d’appello ha messo in luce che “fino alla proposizione del reclamo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha mai contestato l’intervenuta cessione ed, anzi, ha esplicitamente riconosciuto nella [OSCURATO:SOCIETA] la qualità di cessionaria del credito della BNL (v. atto di costituzione in primo grado);del resto, della mancata contestazione, nell’an e nel quantum del credito, il Tribunale ne ha dato esplicitamente atto e tale passaggio argomentativo non è stato in alcun modo censurato dalla reclamante”. Inoltre, la reclamante aveva articolato difese incompatibili con la contestazione della titolarità del credito, nella parte in cui aveva dedotto di aver avviato una procedura di composizione della crisi d’impresa, nell’ambito della quale la CRIO era stata ampiamente coinvolta, attesa la presenza in più occasioni del proprio legale avv. [OSCURATO:PERSONA] nelle varie riunioni. In sostanza, la Corte d’Appello ha coerentemente ritenuto che la debitrice, con la propria condotta processuale, avesse esplicitamente o quantomeno implicitamente riconosciuto l’intervenuta cessione del credito e l’inclusione di quello oggetto di causa nella cessione in blocco. Né è corretta l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il principio di non contestazione non potrebbe operare con riguardo a questioni rilevabili d’ufficio, qual è quella di difetto di legittimazione attiva (rectius, titolarità attiva del rapporto controverso). In proposito, dall’attenta lettura della sentenza delle Sezioni Unite n. 2951/2016, che si è occupata proprio della questione della titolarità (attiva) del posizione soggettiva controversa, emerge che se, da un lato, è stato effettivamente affermato il principio secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice, ove risultante dagli atti di causa, dall’altro, tale principio non confligge affatto con quello secondo cui l’attore non è onerato della prova della titolarità della posizione soggettiva nel caso di suo riconoscimento ad opera della controparte o in caso di svolgimento da parte del convenuto di difese incompatibili con la negazione di tale posizione. La pronuncia delle Sezioni Unite, infatti, al punto 52, ha chiarito che “la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo”. Tale ragionamento è stato sviluppato nel successivo punto 54 in cui le Sezioni Unite hanno affermato che”…. Può poi accadere, come si è anticipato, che la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà: anche in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta. Né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto…”. Èproprio quello che è avvenuto nel caso di specie. Come ricostruito dalla sentenza impugnata, la società poi fallita non solo, in tutto il giudizio di primo grado, non aveva contestato la titolarità del credito in capo alla CRIO, ma la aveva addirittura esplicitamente riconosciuta, salvo mutare – inammissibilmente, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite -la propria strategia nel giudizio di reclamo, iniziando così a contestare la “legittimazione attiva” della CRIO. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che la creditrice avesse un interesse ad agire nonostante fosse già intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare instaurata nei confronti della debitrice dal creditore originario banca BNL, nella quale i beni venduti erano stati aggiudicati per il valore di € 2.023.905,00, somma di poco inferiore alla sorte capitale portatain esecuzione. 6. Il motivo presenta concomitanti profili di infondatezza e inammissibilità. Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte, con l’ordinanza n. 34388/2022 (conf. Cass.13485/2014), hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudizialerichiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito”. Nel caso di specie, non risultando, come emerge dalla ricostruzione della sentenza impugnata, che il credito del creditore istante fosse stato interamente soddisfatto, atteso che i beni oggetto della procedura esecutiva immobiliare erano stati aggiudicati per una somma inferiore alla sorte capitale del predetto credito, né risultavano ulteriori beni aggredibili, correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto che il creditore istante avesse un interesse concreto e attuale a promuovere la procedura di liquidazione giudiziale, in quanto funzionale alla soddisfazione anche delle sue ragioni creditorie. 7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 121 CCII con riferimento alla lamentata “carenza dei presupposti di fallibilità previsti dalla normativa vigente”. La ricorrente contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la debitrice non fosse in grado di adempiere con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, assumendo che la propria capacità di produrre reddito era desumibile dall’analisi del reddito operativo della gestione caratteristica (ROGC). La ricorrente, inoltre, con riferimento all’indicazione da parte del giudice di appello degli elementi indiziari posti alla base della valutazione di insolvenza –come sopra riportata in narrativa –rileva, quanto al punto c),che oggetto della procedura esecutiva non erano stati tutti i beni della debitrice, essendovi altri beni indicati nel bilancio, e, quanto al punto g), che l’[OSCURATO:PERSONA] non si è mai trovata in una situazione di inattività determinata solo dalla sentenza di liquidazione giudiziale. Inoltre, il giudice d’appello, nel valutare il passivo, erroneamente ha considerato il debito nei confronti del socio di maggioranza [OSCURATO:PERSONA] per ben € 4.997.200,60 – con la conseguenza che senza tale debito il passivo si sarebbe ridotto ad € 1.754.687 - dovendosi qualificare quel versamento del socio come “conferimento atipico di capitale”. 8. Il motivo è inammissibile. Va osservato che, anche di recente, questa Corte (cfr. Cass. n. 3708/2023; v. anche Cass. 7252/2014) ha ribadi to che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento “di fatto”, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta. Nel caso di specie, la ricorrente, senza neppure dedurre il vizio di motivazione, non ha fatto altro che svolgere censure di merito, sollecitando, inammissibilmente, una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice d’appello. In questi termini, devono essere lette le deduzioni con cui la ricorrente contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la stessa era affetta da un’incapacità strutturale di produrre reddito e deduce, altresì, contrariamente a quanto accertato dalla Corte territoriale, che sarebbe stata titolare di altri beni immobili, oltre a quelli aggiudicati nella procedura esecutiva, e sarebbe stata ancora in esercizio. Parimenti inammissibile è la censura con cui la società debitrice contesta la valutazione della Corte d’Appello in ordine alla posta passiva qualificata dalla stessa società in tutti i propri bilanci, e relative note integrative, come “debito verso i soci per finanziamento”, cui la ricorrente intenderebbe attribuire la natura di conferimento atipico di capitale. Va, peraltro, evidenziato che la censura, oltre ad essere inammissibile, appare del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell’insolvenza. Anche ammettendo che il finanziamento dei soci alla debitrice sia stato erogato in presenza delle condizioni di cui all’art. 2497 c.c., questa Corte (vedi Cass. n. 17508/2025) ha già statuito che i debiti verso i soci, ancorchépostergati a norma dell’art. 2467 c.c., e come tali inesigibili nei confronti delle società debitrice, restano, nondimeno, rilevanti, ai fini della determinazione della sua insolvenza. La società cui sia stato erogato il finanziamento nelle condizioni previste dall’art. 2467 comma 2° c.c. « si trova, a ben vedere, proprio nella situazione prevista dall’art. 2 comma 1, lett b) c.c.i.i., e cioè nell’impossibilità - che può derivare da un impedimento fattuale (come la mancanza della necessaria liquidità: gli “inadempimenti”) ma anche da un impedimento giuridico (come, appunto, l’”eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” oppure la “situazione finanziaria…. Nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”: gli “altri fatti esteriori”) – di soddisfare “regolarmente” (e cioè nei relativi termini di adempimento e con mezzi normali) “le proprie obbligazioni». Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ric