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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09412/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglie ra dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 03/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 9263 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9263del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] E GATTEO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41E19 D704X) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42M02 Al24H) -ricorrente- nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società a responsabilità limitata uni- personale ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituita nel presente giudizio di legittimità a mezzo della rappresentante [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rap- presentante per procura [OSCURATO:PERSONA], con successiva costituzione altresì di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresen- tante per procura [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente rappresentate e difese, in virtù di procure in atti, la prima dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69E17 Z133J)e la seconda dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48R15 D704O) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62S42 F061Q) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] Carlo(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55H19 C573P) Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 20 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indi- cato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 104/2020, pubblicatain data 10 febbraio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in via esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pignorando un compendio immobiliare di proprietà di quest’ultimo.

Nel processo esecutivo sono intervenuti altri cre- ditori, tra cui la Banca di Cesena(oggi [OSCURATO:PERSONA]- magnolo BCC di Cesena e Gatteo – Società cooperativa) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle cui posizioni soggettive as- sume di esseresuccessivamente subentrata [OSCURATO:SOCIETA].), rispettivamente in forza di ipoteca di primo e di secondo grado sull’immobile pignorato.

Dopo la vendita dell’immobile pignorato, sono sorte contesta- zioni in sede di distribuzione del ricavato, risolte dal giudice dell’esecuzione con l’attribuzione dello stesso interamente in fa- vore del [OSCURATO:PERSONA], creditore ipotecario di primo grado, in conto del suo maggior credito. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 617 e 512 c.p.c..

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha stabilito che la banca opposta dovesse essere postergata alla banca opponente (e ai suoi aventi causa) nella distribuzione.

Ricorre il [OSCURATO:PERSONA] BCC di Cesena e Gat- teo –Società cooperativa, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]..Nel corso del giudizio di legittimità si è costi- tuita altresì [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sempre quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].

Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 20 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Preliminarmente, va dato atto dell a irregolar ità della costi- tuzione di [OSCURATO:SOCIETA]nella presente fase del giudizio.

Purple SPVS.r.l. deduce (a mezzo delle società mandatarie per essa costituite in giudizio)di avere acquistato il credito contro- verso sulla base di una operazione di cessione di crediti in blocco, in data15 giugno 2017.

La precedente titolare del diritto,che ha partecipato al giudizio di merito, è la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA].(succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA]., originaria creditrice intervenuta nel processo esecutivo),la quale non si è costituita nel processo di legittimità.

Nel controricorso viene dedotto: - che la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato (ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 47 del d.lgs. 16 novembre 2015 n. 180, dell’art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 novembre 2015 n. 183 e del provvedi- mento della Banca d’Italia del 22 novembre 2015, n. 1241108/15), «tutti i diritti, le attività e le passività, i di- ritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsa- bilità, risarcitorie e di regresso, già facenti capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed in essere alla data di ces- sione»; Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 20 - che, successivamente, la Banca d’Italia ( con provvedi- menti del 26 gennaio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 64 del 17 marzo 2016 e 30 novembre 2016 pubblicato sulla G.U. n. 46 del 24 febbraio 2017)ha disposto la cessione dei «crediti in sofferenza risultanti dalla situazione conta- bile individuale di [OSCURATO:SOCIETA]. al 30 set- tembre 2015, detenuti da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., per effetto del provvedimento n. 12411 08 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività», a REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs. 180/2015; - che [OSCURATO:SOCIETA]., in data 15 giugno 2017, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di REV Ge- stione [OSCURATO:SOCIETA]. , ha a sua volta stipulato con quest’ultima un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 del TUB in forza del quale, ha acquistato pro soluto, con effetto giuridico dal 15 giugno 2017, un «portafoglio di crediti di cui alle caratteristiche indicate nella G.U.

Parte Seconda n. 73 del 22 giugno 2017», pubblicazione avvenuta ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell’art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) e informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196.

La ricorrente contesta, peraltro, la legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]., sostenendo che dal contenuto dell’avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] non emergono elementi suff icienti per ritenere che il credito oggetto della presente controversia rientri con certezza nel “blocco” di quelli cedutialla controricorrente, né sarebbe possibile verificarlo diversamente, non essendo stato prodotto il contratto di cessione.

L’eccezione è fondata.

Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 20 In base al ricorso ed alla documentazione prodotta dalla con- troricorrente (nell’ambito della quale non vi è il contratto di ces- sionee, tanto meno, l’elenco specifico dei crediti oggetto della stessaeventualmente allegato al medesimo ) , non è possibile affermare con certezza se tra i crediti trasferiti dalla [OSCURATO:PERSONA] delle MarcheS.p.A. a REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cioè quelli «in sofferenza risultanti dalla situazione contabile indivi- duale di [OSCURATO:SOCIETA]. al 30 settembre 2015, de- tenuti da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA].») e tra quelli poi ceduti da REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a [OSCURATO:SOCIETA]. (cioè quelli «di cui alle caratteristiche indicate nella G.U. [OSCURATO:PERSONA]- conda n. 73 del 22 giugno 2017»)rientri anche quello di cui si discute nel presente giudizio, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai «creditiin sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al 30 settem- bre 2015», sia,soprattutto, dovendosi tener conto che l’ultima cessione certamente non ha riguardato tutti i crediti in soffe- renza, ma solo quelli aventi determinate caratteristiche, che sonoindicate nella pubblicazione effettuata nella G azzetta U ffi- ciale (prodotta in atti dalla controricorrente: doc.

I.5), ma che non consentono di ricondurre con certezza, in concreto,il cre- ditooggetto della presente controversia nell’ambito de l “blocco” oggetto di cessione.

Ne consegue che, non essendo possibile verificare la legittima- zione della società controricorrente, che non è stata parte del giudizio di merito, a partecipare alla presente fase del giudizio, va dichiarata l’inammissibilità del suo controricorso (il che esime dal valutare la stessa regolarità della costituzione di una nuova rappresentante, per la medesima società,nel corso del giudizio di legittimità).

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione o falsa applicazionedell’art. 596 c.p.c. ( art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c.)(art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) » Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 20 Con il secondo motivo si denunzia « Violazione o falsa applica- zionedell’art. 591 bis c.p.c. ( art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c. ) (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».

Conil terzo motivo si denunzia « Violazione o falsa applicazione degli artt. 598 e 512 c.p.c. ( art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c. ) (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».

Itre motivi del ricorso, essendo connessi, logicamente e giuri- dicamente,possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati, nei limiti che saranno precisati. 3.È opportuno in premessa esporre un sintetico riepilogo dei fatti processuali.

Nell’ambito di un processo esecutivo perespropriazione immo- biliare, il giudice dell’esecuzione avevaprevisto, nell’ordinanza con la quale era stata dispostala delega della vendita dei beni pignorati, che il professionista delegato, dopo la venditastessa, avrebbe formato il progetto di distribuzione e avrebbe a tal fine sentito i creditori “ai sensi dell’art. 596 c.p.c.”; se non vi fossero state contestazioni in quella sede, il progetto di riparto sarebbe statoapprovato senza “ulteriore convocazione delle parti”, cioè senza la fissazione dell’udienza per l’approvazione del piano di riparto di cui all’art. 596 c.p.c. davanti al giudice; se, invece, vi fossero state contestazioni, il delegato avrebbe dovuto tra- smettere al giudice dell’esecuzione il fascicolo e questi avrebbe fissato l’udienza per l’approvazione del piano di riparto di cui all’art. 596 c.p.c. davanti a sé.

Venduti i beni pignorarti, davanti al professionista delegato eranopoi sorte contestazion i sul riparto , in quanto la Banca di Cesena (oggiCredito [OSCURATO:PERSONA] BCC di Cesena e Gatteo – Società cooperativa: in prosieguo semplicemente BCC), creditrice intervenuta nell’esecuzione sulla base di un contratto di mutuo fondiario con ipoteca di primo grado già dal 2013, aveva, in sede di intervento,prodotto l’originale del con- tratto di mutuo sprovvisto della formula esecutiva e, nel Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 20 momento in cui il delegato aveva proceduto a sentire le parti per la predisposizione del piano di riparto, ancora non aveva prodotto il suddetto contratto munito di clausola di spedizione in forma esecutiva; la [OSCURATO:SOCIETA], creditrice ipotecaria di secondo grado, pretendeva allora di essere ad essa preferita nella distribuzione, pur vantando ipoteca di grado posteriore.

Il delegato aveva, quindi, in osservanza di quanto previsto nella delega, disposto la trasmissione del fascicolo al giudice dell’ese- cuzione per la fissazione dell’udienza di discussione del riparto ai sensi dell’art. 596 c.p.c. davanti a lui.

Prima ancora che tale udienza fosse fissata, BCC aveva pro- dotto la copia del contratto di mutuomunita di regolare spedi- zione in forma esecutivain suo favore (risale nte al 2008).

Il giudice dell’esecuzione aveva, quindi, preso atto dell’avve- nuta produzione del titolo in originale spedito in forma esecu- tiva da parte del creditore ipotecario di primo grado e, senza neanche più tenerel’udienza di discussione del riparto ai sensi dell’art. 596 c.p.c. (ritenuta superflua, essendo stato prodotto il titolo spedito in forma esecutivadi cui era stata denunciata la mancanza), aveva approvato il progetto di riparto secondo l’or- dine del grado delle ipoteche (attribuendo , quindi , tutta la somma ricavata dalla vendita al BCC, creditor e ipotecario di primo grado, a fronte di un credito complessivo dallo stesso vantato notevolmentesuperiore a tale cifra ). [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] aveva proposto opposizione agli atti ese- cutivi avverso il provvedimento di approvazione del riparto e, nella fa se sommaria cautelare dell’opposizione , il giudice dell’esecuzione aveva disatteso l’istanza di sospensione della distribuzione, confermando la regolarità del provvedimento op- posto e precisando,ulteriormente, che davanti al delegato non si era affatto svolta l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c.,ma solo una audizione informale delle parti per verificare se vi fossero i presupposti per omettere del tutto detta udienza, la quale Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 20 doveva considerarsi il termine ultimo utile per il deposito dei titoli esecutivi: solo quella tenuta eventualmente davanti a lui poteva, infatti, essere considerata una vera e propria udienza di discussione del progetto di riparto ai sensi dell’art. 596 c.p.c.; di conseguenza, il deposito del titolo spedito in forma esecutiva da partedel BCC, essendo intervenuto prima di tale udienza, era certamente da considerarsitempestivo. 4.Il tribunale, in sede di merito, con la sentenza impugnata, ha accolto la prospettazione della banca opponente, del tutto contrariarispetto a quella del giudice dell’esecuzione.

Ha cioè ritenuto: a) che, con l’ordinanza di vendita delegata, fosse stato in realtà autorizzato il professionista a tenere da- vanti a sé l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c.; b)che una siffatta delega fosse legittima; c) che, quindi, quella che si sarebbe eventualmente dovuta svolgere davanti al giudice dell’esecu- zione (per il caso di contestazioni), non fosse l’udienza per la discussione del piano di riparto di cui all’art. 596 c.p.c., ma esclusivamente l’udienza, a suo avviso avente natura diversa e autonoma rispetto alla prima, per la risoluzione delle contro- versie insorte in sede di distribuzione ai sensi dell’art. 512 c.p.c.; d) che, di conseguenza, poiché il termine ultimo per la produzione del titolo esecutivo, in base all’art. 566 c.p.c., deve ritenersi coincidere con l’udienza per la discussione del piano di riparto di cui all’art. 596 c.p.c., il deposito del titolo da parte del BCC doveva ritenersi tardivo, essendo intervenuto dopo che l’udienza in questione si era già tenuta davanti al professionista delegato. 5.La formulazione delle norme rilevanti e applicabil i , in ragione dell’epoca di svolgimento dei fatti processuali (inizio del 2016), è la seguente: « Il professionista delegato provvede Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 20 -

6. S econdo la ricorrente e secondo il giudice dell’esecuzione, l’udienza per la discussione del piano di riparto di cui all’art.596 c.p.c., secondo il regime temporalmente vigente, appena richiamato,si poteva svolgere esclusivamente davanti al giu- dice dell’esecuzione, non davanti al professionista delegato; co- munque, nella specie, non era stato stabilito diversamente nell’ordinanza di delega, in quanto davanti al delegato si sa- rebbe dovuta svolgere solo una informale audizione delle parti che avrebbe poi potuto comportare, anche se solo eventual- mente(cioè in caso di mancanza di contestazioni, e – deve ri- tenersi –sempre che il giudice dell’esecuzione non ravvisasse la necessità di apportare modifiche al progetto stesso, come predisposto dal delegato e non contestato dalle parti nell’audi- zione informale davanti a quest’ultimo), l’omesso svolgimento dell’udienza di cui all’art 596 c.p.c.; non risultando, del resto, assegnato alcun termine ai creditori già intervenuti per deposi- tare gli originali spediti in forma esecutiva dei rispettivi titoli , Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 20 essi avrebbero potuto farlo fino all’udienza di cui all’art. 596 c.p.c.; poiché nella specie il deposito del titolo spedito in forma esecutiva era avvenuto prima ancora della fissazione di tale udienza, esso doveva ritenersi tempestivo.

Secondo il tribunale, al contrario, era stata delegata al profes- sionista incaricato della vendita non solo la formazione del piano di riparto, ma anche lo svolgimento dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. davanti a lui, il che non solo doveva ritenersi legittimo, secondo il regime normativo temporalmente vigente, ma era stata l’opzione in concreto posta in essere dal giudice dell’esecuzione con la delega di cui all’art. 591 bisc.p.c., onde l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. avrebbe dovuto aver luogo esclusivamente davanti al delegato, mentre davanti al giudice dell’esecuzione avrebbe avuto luogo eventualmente solo l’udienza (secondo il tribunale avente diversa e autonoma na- tura) di cui all’art. 512 c.p.c., cioè quella deputata a risolvere le eventuali contestazioni insorte sul riparto. 7.Non sono condivisibili né la ricostruzione operata dal tribu- nale, nella decisione impugnata, del regime normativo applica- bile alla fattispecie,né l’interpretazione dell’ordinanza di delega in concreto emessa dal giudice dell’esecuzione. 7.1In primo luogo, va chiarito, che, in base alla formulazione dell’art. 596 c.p.c. applicabile alla fattispecie ratione temporis, non può ritenersiconsentito lo svolgimento dell’udienza per la discussione del riparto ai sensi dell’art. 596 c.p.c. davanti al professionista delegato ma, al più (come in sostanza ritenuto dallo stesso giudice dell’esecuzione, nel caso di specie), può ri- tenersi consentito al professionista di svolgere una audizione preventiva delle parti, ai fini della migliore predisposizione del piano di riparto da sottoporre al giudice dell’esecuzione per eventuali variazioni (ai sensi dell’art. 591 bisn. 12 c.p.c.) e per la sua approvazione, in apposita udienza tenuta davanti a lui ai sensi dell’art. 596 c.p.c..

Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 20 Va, infatti,ribadito che le udienze del processo esecutivo si pos- sono svolgere (salvo che vi sia una espressa e chiara indica- zione normativa contraria) esclusivamente davanti al giudice dell’esecuzione; davanti al professionista delegatole parti pos- sono svolgere determinate attività previste dalla legge come delegabili e possonoanche essere senti te le parti , ma in tale ultimo caso non si tratterà di una vera e propria udienza del processo, che consiste in una attività strettamente giurisdizio- nale e, come tale, di regola non delegabile.

Ne consegue, in realtà, non solo che l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. poteva svolgersi esclusivamente davanti al giudice dell’esecuzione, ma anche che essa doveva avere luogo in ogni caso.

Si tenga presente – a ulteriore conforto di tale conclusione – che anche nella nuova formulazione dell’art. 596 c.p.c., vigente dall’ottobre del 2022, in cui è espressamente previsto che il professionista delegato possa fissare davanti a sé l’audizione delle parti per la discussione del progetto di distribuzione: a) non è affatto prevista una “ udienza ” in senso tecnico che si possa svolgeredavanti al professionista delegato , in quanto il testo della disposizione prevede esclusivamente l’audizione delle parti davanti a quest’ultimo; b) si consente,comunque, la discussione del progetto di riparto davanti al delegato solo a seguito di una preventiva interlocuzione con il giudice dell’ese- cuzione, dovendovi essere, infatti, una prima predisposizione del progetto da parte del delegato, da inviare al giudice dell’esecuzione, che vi apporta le eventuali modifiche ritenute opportune e necessarie e ne dispone il deposito in cancelleria perché possa essere consultato dalle parti; s olo dopo l’inter- vento del giudice dell’esecuzione ai fini della definitiva forma- zione del progetto è,quindi, possibile la sua discussione davanti al delegato(peraltro in una audizione che non viene affatto de- finita come “udienza” del processo esecutivo).

Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 20 Neanche nel nuovo regime è, comunque, previsto che davanti al delegato si possa discutere, in una formale udienzadel pro- cesso esecutivo,un progetto di riparto ancora non esaminato e quindi definitivamente formato dal giudice dell’esecuzione, come invece ha ritenuto possibile il tribunale nella sentenza im- pugnata (probabilmente dando seguito a prassi effettivamente in uso presso alcuni uffici giudiziari, delle quali peraltro va riba- dita la non conformità alla legge). 7.2Chiarita la corretta interpretazione del regime normativo applicabile nel processo esecutivo di cui alla presente contro- versia,va altresì precisato che, nel la specie, non essendo stata oggetto di impugnazione l’ordinanza di delega pronunciata dal giudice dell’esecuzione, ciòche ha effettivo rilievoè il contenuto di quest’ultima.

In altri termini, poiché il giudice dell’esecuzione aveva emesso in concreto un provvedimentodi delega che prevedeva lo svol- gimento dideterminate attività secondo una determinata ca- denza,provvedimento che non era stato oggetto di tempestiva opposizione, erano le indicazioni di quel provvedimento che avrebbero dovuto essere seguite in ogni caso,anche a prescin- dere dalla loro conformità alla corretta interpretazione della normativa applicabile.

Anche sotto tale profilo, peraltro, le censure mosse alla deci- sione impugnata colgono nel segno.

Il giudice dell’esecuzione aveva infatti stabilito, nell’ordinanza divendita, che il professionista delegato si dovesse limitare a predisporre il piano di riparto e sentire le parti sullo stesso; se non fossero sorte contestazioni, l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. non si sarebbe tenuta, mentre, se vi fossero state conte- stazioni, quell’udienza si sarebbe tenuta davanti al giudice dell’esecuzione stesso.

Secondo quanto in precedenza esposto,questo modo di proce- dere non può ritenersi del tutto conforme al sistema normativo Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 20 applicabile ratione temporis, in quanto l’udienza di cui all’art.596 c.p.c.davanti al giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto es- sere tenutain ogni caso e, comunque , il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto esaminare e, se necessario, correggere il piano di riparto predisposto dal delegato prima di sottoporlo alla di- scussione ed approvazione delle parti.

Deve però prendersi atto che il modo di procederein concreto all’approvazione del piano di ripartoera stato fissato nell’ordi- nanza di delega non oggetto di tempestiva opposizione e,dun- que,era tale modo di procedere che doveva essere osservato.

Resta però fermo che, anche secondo tale modus procedendi (che appare in linea con un’altra delle interpretazioni degli artt. 591 bise 596 e ss. c.p.c., nella formulazione all’epoca vigente , che erano state proposte e individuate nella prassi), non era affatto previsto che davanti al professionista delegato si te- nesseuna vera e propria udienza e, tanto meno , l’udienza di discussione del piano di riparto di cui all’art. 596 c.p.c..Egli era stato semplicemente autorizzatoa sentire le parti in via infor- male, per rimetterle,in caso di contestazioni, davanti al giudice per lo svolgimento dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. , come avvenuto nella specie.

L’interpretazione dell’ordinanza di delega nel sensofatto pro- prio dal tribunale, secondo la quale il giudice dell’esecuzione aveva stabilito che fosse il professionista delegato a tenere l’udienza di discussione del progettodi riparto da lui stesso pre- disposto, ai sensi dell’art. 596 c.p.c., senza peraltro neanche un preventivo esame di quel progettoda parte del giudice de- legante, è una evidente forzatura che non solo non trova ri- scontro nella legge, ma neanche nello stesso contenuto del provvedimento di delega. 8.Alle considerazioni che precedono va aggiunto che neanche può condividersi l’ulteriore implicito presupposto che sta alla base della ricostruzione in diritto della vicenda accolta dal Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 20 tribunale (nonché dalla banca controricorrente ) , e cioè l’as- sunto per cui la copia del titolo esecutivo speditoin forma ese- cutiva debbasempre essere necessariamente depositata prima dell’inizio dell’udienza per la discussione del piano di riparto di cui all’art 596 c.p.c..

Quest’ultimo costituisce, infatti , il termine ultimo per l’inter- vento dei creditori (ai sensi dell’art. 566 c.p.c.), non per la pro- duzione del titolo spedito in forma esecutiva da parte dei credi- tori già intervenuti.

Sono opportune in proposito alcune precisazioni.

Il BCC era già intervenutonella procedura esecutiva anni prima della predisposizione del piano di riparto (precisamente l’inter- vento aveva avuto luogo nel 2013).

Tale intervento aveva avuto luogo sulla base di un contratto notarile di mutuo ipotecario fondiario, cioè sulla base di un atto certamente rientrante nel catalogo di quelli definiti dall’art. 474 c.p.c. come titoli esecutivi.

Al momento del suo intervento, pe- raltro, non aveva prodotto la copia del contratto spedita in forma esecutiva (secondo quanto afferma la stessa controricor- rente, sarebbe stato addirittura prodotto l’originale del con- tratto di mutuo, anche se privo del la clausola di spedizione in forma esecutiva), come del resto è ben possibile , essendo, in generale, legittima per il creditore la sostituzione deltitolo ese- cutivo con una copia, con onere di produrre l’originale a richie- sta del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 488 c.p.c..

Orbene, secondo i principi di diritto affermati nella giurispru- denzadi questa Corte, cui intende darsi piena continuità, il giu- dice dell’esecuzione (e lo stesso professionista delegato, se a tanto autorizzato) può ben fissare un termine ai creditori per la produzione in originale deirispettivi titoli spediti in forma ese- cutiva(termine che, sebbene non possa dirsi perentorio, va co- munque rispettato, salviimpedimenti non imputabili o richieste di proroga motivate anteriori alla scadenza), al fine Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 20 dell’ordinato svolgimento delle operazioni di predisposizione del riparto(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2044 del 27/01/2017m Rv. 642712 –01).

È stato peraltro altresì precisato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13163 del 25/05/2017, Rv. 644407 - 01 ) che, ai fini dell’intervento, è sufficiente produrre anche una copia del titoloesecutivo (quindi anche una copia priva della formula ese- cutiva) e ciò consente comunque l’inclusione del creditore in- tervenuto nel progetto di distribuzione da discutere, purché l’originale del titolo stesso, munito della formula esecutiva, sia depositato entro l’udienza in cui viene approvato il riparto (non, quindi, necessariamente prima di detta udienza, ma anche nel corso dell’udienza stessa), affermandosi, tra l’altro, testual- mente, che «costituisce preciso onere del creditore procedente o del creditore intervenuto titolato provvedere al deposito del titolo esecutivo fatto valere in executivis, e detto titolo deve essere prodotto in originale agli atti della procedura esecutiva, per restare acquisito al fascicolo processuale, quanto meno nel momento in cui essa si conclude con ilprovvedimento di asse- gnazione delle somme dovute».

In base ai principi di diritto appena esposti,dunque, i creditori che intervengononel processo esecutivo possono anche alle- gare all’intervento una mera copia del titolo esecutivo azionato, ai fini della loro partecipazione al processo e, quindi, anche ai fini della loro inclusione nel piano di riparto da sottoporre a di- scussione,a meno che non sia loro fissato espressamente un termine diverso e anteriore per la produzione del titolo esecu- tivo in originale (il che nella specie non risulta sia avvenuto); in mancanza, devono produrre il titolo in originale solo al mo- mento della approvazionedel riparto.

Né potrebbe darsi seguito al singolare assunto secondo il quale il BCC era in realtà intervenuto nell’esecuzione “ senza titolo esecutivo”, nel senso che poiché , nell’atto di intervento , pur avendo fatto riferimento al contratto di mutuo fondiario, aveva Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 20 prodotto detto contratto in originale, ma privo di formula ese- cutiva, senza specificare che si trattava di un titolo esecutivo , doveva ritenersi realtà posto in essereun intervento “non tito- lato”, mentresolo con la successiva produzione della copia spe- dita in forma esecutiva del medesimo contratto di mutuo fon- diario avrebbedi fatto posto in essere un “ nuovo intervento ”, questa volta fondato su titolo esecutivo, con la conseguenza che il secondo intervento sarebbe da ritenersi tardivo, perché effettuato dopo che l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. era già almeno iniziata davanti al professionista delegato.

Tale prospettazione nonè in alcun modo condivisibile, in quanto l’interventodel BCC era avvenuto sin da ll’inizio sulla base di un contratto di mutuo fondiario rogato da notaio, cioè di un con- tratto che,come già chiarito, ai sensi dell’art. 474 c.p.c. costi- tuisce certamente titolo esecutivo.

D ’altra parte, altrettanto certamente tale intervento non era stato né prospettato e at- tuato dallo stesso creditore intervenuto, né tanto meno inteso dal giudice dell’esecuzionecome intervento non titolato: lo con- ferma il fatto che né il primo aveva promosso , né il secondo aveva imposto lo svolgimento del procedimento p revisto dall’art. 499 c.p.c.per gli interventi dei creditori non muniti di titolo esecutivo.

In realtà, deve ritenersi evidente che era stato effettuato un intervento sulla base di un titolo esecutivo “in senso sostan- ziale”, cioè di un atto ricevuto da notaio dal quale risultavano obbligazioni del mutuatarioe che , ai sensi dell’art. 474 c.p.c. , costituisce titolo esecutivo, anche se, al momento dell’inter- vento, non era stata prodotta la copia di tale atto spedita in forma esecutiva, cioè il titolo esecutivo “in senso formale”, ma solo una copia (anzi, addirittura lo stesso originale, per quanto pare emergere dagli atti) priva della formula esecutiva.

Tali questioni non sembrano in verità neanche adeguatamente colte nella sentenza impugnata.

Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 17 di 20 Il tribunale si limitain effetti ad affermare che « dall’art. 566 c.p.c. si ricava che il titolo esecutivo può essere depositato sino all’udienza di cui all’art. 596 c.p.c.» (senza ulteriori precisa- zioni) e che nella specie quell’udienza si era già tenuta – e si era quindi esaurita la relativa “fase” –davanti al professionista delegato.

In altri termini, non risulta adeguatamente chiarito, nella deci- sione impugnata, come sarebbe stato necessario, se l’inter- vento del BCCè stato ritenuto intervento “ titolat o ” o intervento “non titolato” e se è stata ritenuta possibile, in caso di inter- vento “titolato” senza contestuale produzione del titolo esecu- tivo, la produzione di detto titolo “nel corso” dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c..

Anche sotto tale profilo, dunque, la decisione impugnata non può considerarsi conforme a diritto. 9.Priva di fondamento normativo è infine , altresì , la distinzione operatanella decisione impugnata tra l’udienza per la discus- sione del progetto di riparto di cui all’art. 596 c.p.c. e quella per la discussione delle controversie distributive di cui all’art. 512 c.p.c., come se si trattasse di due fasi diverse e autonome del processo esecutivo, la prima delegabile al professionista incari- cato della vendita e solo la seconda riservata al giudice dell’ese- cuzione.

Al contrario, emerge chiaramente dalla sistematica codicistica che, in primo luogo,si tratta di una fase processuale unica: il giudice fissa, infatti,l’udienza per la discussione del riparto ai sensi dell’art. 596 c.p.c. davanti a lui e, se nel corso di tale udienza sorgono contestazioni, secondo quanto prescrive l’art.512 c.p.c., le decide con ordinanza impugnabile ai sensi dell’art.617 c.p.c..

Non si trattadi due distinte e autonome udienze che individuano due fasi distinte e autonome del processo esecu- tivo, come parrebbe sostenere il tribunale.

Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 18 di 20 La fase distributiva iniziagià con la formazione del progetto di riparto e la fissazione dell’udienza di discussione dello stesso, ai sensi dell’art. 596 c.p.c.; tale udienza si svolge senza solu- zione di continuità anche nel caso in cui sorgano contestazioni sul progetto predisposto, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., e le stesse debbano essere decise dal giudice(fatta salva, laddove sia ne- cessaria una ulteriore attività di istruzione sommaria per la de- cisione delle controversie distributive,la possibilità di fisiologici rinvii dell’udienza che resta peraltro formalmente la medesima e le cui attività si collocano, come la stessa audizione delle parti in ordine al progetto di riparto, nell’ambito dell’unica fase di- stributiva del processo).

Va escluso,quindi, che si potesse ritenere delegabile al profes- sionista incaricato della vendita lo svolgimento dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. e considerare quella che si fosse svolta davanti al giudice dell’esecuzione come una udienza distinta, rilevante unicamente ai sensi dell’art. 512 c.p.c..

Va del pari escluso che si possa ritenere che l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. potesse avere inizio davanti al delegato e pro- seguire davanti al giudice dell’esecuzione, in quanto il modus procedendistabilito dal giudice dell’esecuzione nel suo provve- dimento di delega rendeva l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. solo eventuale, ma non ne delegava lo svolgimento ( sia pur parziale) al professionista.

È,pertanto, appena il caso di osservare che, anche a volere per un momento accedere, per assurdo, alla singolare ipotesi rico- struttiva dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. che “inizia” da- vanti al professionista e “prosegue” davanti al giudice dell’ese- cuzione, in ogni caso il deposito del titolo esecutivo da parte del BCC sarebbe da ritenere tempestivo, una volta chiarito che il suo intervento eraavvenuto quale “ creditore titolato ”, in base ai principi di diritto esposti nel paragrafo precedente sulla pos- sibilità di produzione dell’originale del titolo spedito in forma Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 19 di 20 esecutiva fino al momento dell’approvazione del riparto e, quindi, anche nel corso dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c., laddove (come nella specie) non sia stato fissato all’uopo un termine anteriore. 10.In definitiva, la sentenza impugnata va cassata affinché, in sede di rinvio, sia rivalutata la fattispecie sulla base dei se- guenti principi di diritto: -nel regime dell’espropriazione immobiliare anteriore alle mo- difiche intervenute nel 2022, la possibilità prevista dall’art. 596 c.p.c. di delegare al professionista incaricato della vendita la formazione del progetto di distribuzione ed il suo deposito in cancelleria, non comprende la possibilità che davanti al dele- gato si tenga l’udienza prevista dall’art 596 c.p.c. per la discus- sione e l’approvazione del riparto stesso e per la formulazione e la valutazione delle eventuali contestazioni sollevate dalle parti in relazione al progetto depositato, né, tanto meno, pos- sono individuarsi due diverse fasi del processo esecutivo, una destinata alla discussione del riparto ai sensi dell’art. 596 c.p.c., delegabile al professionista, ed una, distinta e autonoma, de- stinata alla valutazione delle contestazioni ai sensi dell’art. 512 c.p.c., riservataal giudice dell’esecuzione; l’udienza di cui all’art.596 c.p.c. può e deve svolgersi , quindi, esclusivamente davanti al giudice dell’esecuzione, anche lad- dove sia delegata al professionista una preventiva informale audizione delle parti per consentire a queste di manifestare an- ticipatamente eventuali contestazioni, allo scopo di pervenire alla migliore formulazione del definitivo progetto di distribu- zione da depositare in cancelleria in vista dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. davanti al giudice dell’esecuzione; gli interventi dei creditori iscritti e privilegiati, ai sensi dell’art.566 c.p.c., possono, di conseguenza,avvenire fino al momento dell’inizio di tale udienza davanti al giudice dell’esecuzione; Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 20 di 20 -in caso di interventi nel processo esecutivo fondati su un atto o un provvedimento che abbia i requisiti di cui all’art. 474 c.p.c. e costituisca, quindi, titolo esecutivo (“in senso cd. sostan- ziale”), laddove al momento dell’intervento non sia stata pro- dotta la copia del titolo stesso spedita in forma esecutiva, cioè l’originale del titolo esecutivo(“in senso cd. formale”), esso do- vrà essere prodotto nel termine fissato dal giudice dell’esecu- zi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglie ra dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 9263 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9263del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] E GATTEO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41E19 D704X) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42M02 Al24H) -ricorrente- nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società a responsabilità limitata uni- personale ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituita nel presente giudizio di legittimità a mezzo della rappresentante [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rap- presentante per procura [OSCURATO:PERSONA], con successiva costituzione altresì di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresen- tante per procura [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente rappresentate e difese, in virtù di procure in atti, la prima dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69E17 Z133J)e la seconda dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48R15 D704O) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62S42 F061Q) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] Carlo(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55H19 C573P) Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 20 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indi- cato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 104/2020, pubblicatain data 10 febbraio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in via esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pignorando un compendio immobiliare di proprietà di quest’ultimo. Nel processo esecutivo sono intervenuti altri cre- ditori, tra cui la Banca di Cesena(oggi [OSCURATO:PERSONA]- magnolo BCC di Cesena e Gatteo – Società cooperativa) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle cui posizioni soggettive as- sume di esseresuccessivamente subentrata [OSCURATO:SOCIETA].), rispettivamente in forza di ipoteca di primo e di secondo grado sull’immobile pignorato. Dopo la vendita dell’immobile pignorato, sono sorte contesta- zioni in sede di distribuzione del ricavato, risolte dal giudice dell’esecuzione con l’attribuzione dello stesso interamente in fa- vore del [OSCURATO:PERSONA], creditore ipotecario di primo grado, in conto del suo maggior credito. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 617 e 512 c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha stabilito che la banca opposta dovesse essere postergata alla banca opponente (e ai suoi aventi causa) nella distribuzione. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA] BCC di Cesena e Gat- teo –Società cooperativa, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]..Nel corso del giudizio di legittimità si è costi- tuita altresì [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sempre quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 20 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente, va dato atto dell a irregolar ità della costi- tuzione di [OSCURATO:SOCIETA]nella presente fase del giudizio. Purple SPVS.r.l. deduce (a mezzo delle società mandatarie per essa costituite in giudizio)di avere acquistato il credito contro- verso sulla base di una operazione di cessione di crediti in blocco, in data15 giugno 2017. La precedente titolare del diritto,che ha partecipato al giudizio di merito, è la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA].(succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA]., originaria creditrice intervenuta nel processo esecutivo),la quale non si è costituita nel processo di legittimità. Nel controricorso viene dedotto: - che la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato (ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 47 del d.lgs. 16 novembre 2015 n. 180, dell’art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 novembre 2015 n. 183 e del provvedi- mento della Banca d’Italia del 22 novembre 2015, n. 1241108/15), «tutti i diritti, le attività e le passività, i di- ritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsa- bilità, risarcitorie e di regresso, già facenti capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed in essere alla data di ces- sione»; Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 20 - che, successivamente, la Banca d’Italia ( con provvedi- menti del 26 gennaio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 64 del 17 marzo 2016 e 30 novembre 2016 pubblicato sulla G.U. n. 46 del 24 febbraio 2017)ha disposto la cessione dei «crediti in sofferenza risultanti dalla situazione conta- bile individuale di [OSCURATO:SOCIETA]. al 30 set- tembre 2015, detenuti da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., per effetto del provvedimento n. 12411 08 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività», a REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs. 180/2015; - che [OSCURATO:SOCIETA]., in data 15 giugno 2017, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di REV Ge- stione [OSCURATO:SOCIETA]. , ha a sua volta stipulato con quest’ultima un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 del TUB in forza del quale, ha acquistato pro soluto, con effetto giuridico dal 15 giugno 2017, un «portafoglio di crediti di cui alle caratteristiche indicate nella G.U. Parte Seconda n. 73 del 22 giugno 2017», pubblicazione avvenuta ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell’art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) e informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196. La ricorrente contesta, peraltro, la legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]., sostenendo che dal contenuto dell’avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] non emergono elementi suff icienti per ritenere che il credito oggetto della presente controversia rientri con certezza nel “blocco” di quelli cedutialla controricorrente, né sarebbe possibile verificarlo diversamente, non essendo stato prodotto il contratto di cessione. L’eccezione è fondata. Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 20 In base al ricorso ed alla documentazione prodotta dalla con- troricorrente (nell’ambito della quale non vi è il contratto di ces- sionee, tanto meno, l’elenco specifico dei crediti oggetto della stessaeventualmente allegato al medesimo ) , non è possibile affermare con certezza se tra i crediti trasferiti dalla [OSCURATO:PERSONA] delle MarcheS.p.A. a REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cioè quelli «in sofferenza risultanti dalla situazione contabile indivi- duale di [OSCURATO:SOCIETA]. al 30 settembre 2015, de- tenuti da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA].») e tra quelli poi ceduti da REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a [OSCURATO:SOCIETA]. (cioè quelli «di cui alle caratteristiche indicate nella G.U. [OSCURATO:PERSONA]- conda n. 73 del 22 giugno 2017»)rientri anche quello di cui si discute nel presente giudizio, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai «creditiin sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al 30 settem- bre 2015», sia,soprattutto, dovendosi tener conto che l’ultima cessione certamente non ha riguardato tutti i crediti in soffe- renza, ma solo quelli aventi determinate caratteristiche, che sonoindicate nella pubblicazione effettuata nella G azzetta U ffi- ciale (prodotta in atti dalla controricorrente: doc. I.5), ma che non consentono di ricondurre con certezza, in concreto,il cre- ditooggetto della presente controversia nell’ambito de l “blocco” oggetto di cessione. Ne consegue che, non essendo possibile verificare la legittima- zione della società controricorrente, che non è stata parte del giudizio di merito, a partecipare alla presente fase del giudizio, va dichiarata l’inammissibilità del suo controricorso (il che esime dal valutare la stessa regolarità della costituzione di una nuova rappresentante, per la medesima società,nel corso del giudizio di legittimità). 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione o falsa applicazionedell’art. 596 c.p.c. ( art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c.)(art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) » Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 20 Con il secondo motivo si denunzia « Violazione o falsa applica- zionedell’art. 591 bis c.p.c. ( art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c. ) (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)». Conil terzo motivo si denunzia « Violazione o falsa applicazione degli artt. 598 e 512 c.p.c. ( art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c. ) (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)». Itre motivi del ricorso, essendo connessi, logicamente e giuri- dicamente,possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati, nei limiti che saranno precisati. 3.È opportuno in premessa esporre un sintetico riepilogo dei fatti processuali. Nell’ambito di un processo esecutivo perespropriazione immo- biliare, il giudice dell’esecuzione avevaprevisto, nell’ordinanza con la quale era stata dispostala delega della vendita dei beni pignorati, che il professionista delegato, dopo la venditastessa, avrebbe formato il progetto di distribuzione e avrebbe a tal fine sentito i creditori “ai sensi dell’art. 596 c.p.c.”; se non vi fossero state contestazioni in quella sede, il progetto di riparto sarebbe statoapprovato senza “ulteriore convocazione delle parti”, cioè senza la fissazione dell’udienza per l’approvazione del piano di riparto di cui all’art. 596 c.p.c. davanti al giudice; se, invece, vi fossero state contestazioni, il delegato avrebbe dovuto tra- smettere al giudice dell’esecuzione il fascicolo e questi avrebbe fissato l’udienza per l’approvazione del piano di riparto di cui all’art. 596 c.p.c. davanti a sé. Venduti i beni pignorarti, davanti al professionista delegato eranopoi sorte contestazion i sul riparto , in quanto la Banca di Cesena (oggiCredito [OSCURATO:PERSONA] BCC di Cesena e Gatteo – Società cooperativa: in prosieguo semplicemente BCC), creditrice intervenuta nell’esecuzione sulla base di un contratto di mutuo fondiario con ipoteca di primo grado già dal 2013, aveva, in sede di intervento,prodotto l’originale del con- tratto di mutuo sprovvisto della formula esecutiva e, nel Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 20 momento in cui il delegato aveva proceduto a sentire le parti per la predisposizione del piano di riparto, ancora non aveva prodotto il suddetto contratto munito di clausola di spedizione in forma esecutiva; la [OSCURATO:SOCIETA], creditrice ipotecaria di secondo grado, pretendeva allora di essere ad essa preferita nella distribuzione, pur vantando ipoteca di grado posteriore. Il delegato aveva, quindi, in osservanza di quanto previsto nella delega, disposto la trasmissione del fascicolo al giudice dell’ese- cuzione per la fissazione dell’udienza di discussione del riparto ai sensi dell’art. 596 c.p.c. davanti a lui. Prima ancora che tale udienza fosse fissata, BCC aveva pro- dotto la copia del contratto di mutuomunita di regolare spedi- zione in forma esecutivain suo favore (risale nte al 2008). Il giudice dell’esecuzione aveva, quindi, preso atto dell’avve- nuta produzione del titolo in originale spedito in forma esecu- tiva da parte del creditore ipotecario di primo grado e, senza neanche più tenerel’udienza di discussione del riparto ai sensi dell’art. 596 c.p.c. (ritenuta superflua, essendo stato prodotto il titolo spedito in forma esecutivadi cui era stata denunciata la mancanza), aveva approvato il progetto di riparto secondo l’or- dine del grado delle ipoteche (attribuendo , quindi , tutta la somma ricavata dalla vendita al BCC, creditor e ipotecario di primo grado, a fronte di un credito complessivo dallo stesso vantato notevolmentesuperiore a tale cifra ). [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] aveva proposto opposizione agli atti ese- cutivi avverso il provvedimento di approvazione del riparto e, nella fa se sommaria cautelare dell’opposizione , il giudice dell’esecuzione aveva disatteso l’istanza di sospensione della distribuzione, confermando la regolarità del provvedimento op- posto e precisando,ulteriormente, che davanti al delegato non si era affatto svolta l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c.,ma solo una audizione informale delle parti per verificare se vi fossero i presupposti per omettere del tutto detta udienza, la quale Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 20 doveva considerarsi il termine ultimo utile per il deposito dei titoli esecutivi: solo quella tenuta eventualmente davanti a lui poteva, infatti, essere considerata una vera e propria udienza di discussione del progetto di riparto ai sensi dell’art. 596 c.p.c.; di conseguenza, il deposito del titolo spedito in forma esecutiva da partedel BCC, essendo intervenuto prima di tale udienza, era certamente da considerarsitempestivo. 4.Il tribunale, in sede di merito, con la sentenza impugnata, ha accolto la prospettazione della banca opponente, del tutto contrariarispetto a quella del giudice dell’esecuzione. Ha cioè ritenuto: a) che, con l’ordinanza di vendita delegata, fosse stato in realtà autorizzato il professionista a tenere da- vanti a sé l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c.; b)che una siffatta delega fosse legittima; c) che, quindi, quella che si sarebbe eventualmente dovuta svolgere davanti al giudice dell’esecu- zione (per il caso di contestazioni), non fosse l’udienza per la discussione del piano di riparto di cui all’art. 596 c.p.c., ma esclusivamente l’udienza, a suo avviso avente natura diversa e autonoma rispetto alla prima, per la risoluzione delle contro- versie insorte in sede di distribuzione ai sensi dell’art. 512 c.p.c.; d) che, di conseguenza, poiché il termine ultimo per la produzione del titolo esecutivo, in base all’art. 566 c.p.c., deve ritenersi coincidere con l’udienza per la discussione del piano di riparto di cui all’art. 596 c.p.c., il deposito del titolo da parte del BCC doveva ritenersi tardivo, essendo intervenuto dopo che l’udienza in questione si era già tenuta davanti al professionista delegato. 5.La formulazione delle norme rilevanti e applicabil i , in ragione dell’epoca di svolgimento dei fatti processuali (inizio del 2016), è la seguente: « Il professionista delegato provvede Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 20 - 6. S econdo la ricorrente e secondo il giudice dell’esecuzione, l’udienza per la discussione del piano di riparto di cui all’art.596 c.p.c., secondo il regime temporalmente vigente, appena richiamato,si poteva svolgere esclusivamente davanti al giu- dice dell’esecuzione, non davanti al professionista delegato; co- munque, nella specie, non era stato stabilito diversamente nell’ordinanza di delega, in quanto davanti al delegato si sa- rebbe dovuta svolgere solo una informale audizione delle parti che avrebbe poi potuto comportare, anche se solo eventual- mente(cioè in caso di mancanza di contestazioni, e – deve ri- tenersi –sempre che il giudice dell’esecuzione non ravvisasse la necessità di apportare modifiche al progetto stesso, come predisposto dal delegato e non contestato dalle parti nell’audi- zione informale davanti a quest’ultimo), l’omesso svolgimento dell’udienza di cui all’art 596 c.p.c.; non risultando, del resto, assegnato alcun termine ai creditori già intervenuti per deposi- tare gli originali spediti in forma esecutiva dei rispettivi titoli , Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 20 essi avrebbero potuto farlo fino all’udienza di cui all’art. 596 c.p.c.; poiché nella specie il deposito del titolo spedito in forma esecutiva era avvenuto prima ancora della fissazione di tale udienza, esso doveva ritenersi tempestivo. Secondo il tribunale, al contrario, era stata delegata al profes- sionista incaricato della vendita non solo la formazione del piano di riparto, ma anche lo svolgimento dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. davanti a lui, il che non solo doveva ritenersi legittimo, secondo il regime normativo temporalmente vigente, ma era stata l’opzione in concreto posta in essere dal giudice dell’esecuzione con la delega di cui all’art. 591 bisc.p.c., onde l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. avrebbe dovuto aver luogo esclusivamente davanti al delegato, mentre davanti al giudice dell’esecuzione avrebbe avuto luogo eventualmente solo l’udienza (secondo il tribunale avente diversa e autonoma na- tura) di cui all’art. 512 c.p.c., cioè quella deputata a risolvere le eventuali contestazioni insorte sul riparto. 7.Non sono condivisibili né la ricostruzione operata dal tribu- nale, nella decisione impugnata, del regime normativo applica- bile alla fattispecie,né l’interpretazione dell’ordinanza di delega in concreto emessa dal giudice dell’esecuzione. 7.1In primo luogo, va chiarito, che, in base alla formulazione dell’art. 596 c.p.c. applicabile alla fattispecie ratione temporis, non può ritenersiconsentito lo svolgimento dell’udienza per la discussione del riparto ai sensi dell’art. 596 c.p.c. davanti al professionista delegato ma, al più (come in sostanza ritenuto dallo stesso giudice dell’esecuzione, nel caso di specie), può ri- tenersi consentito al professionista di svolgere una audizione preventiva delle parti, ai fini della migliore predisposizione del piano di riparto da sottoporre al giudice dell’esecuzione per eventuali variazioni (ai sensi dell’art. 591 bisn. 12 c.p.c.) e per la sua approvazione, in apposita udienza tenuta davanti a lui ai sensi dell’art. 596 c.p.c.. Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 20 Va, infatti,ribadito che le udienze del processo esecutivo si pos- sono svolgere (salvo che vi sia una espressa e chiara indica- zione normativa contraria) esclusivamente davanti al giudice dell’esecuzione; davanti al professionista delegatole parti pos- sono svolgere determinate attività previste dalla legge come delegabili e possonoanche essere senti te le parti , ma in tale ultimo caso non si tratterà di una vera e propria udienza del processo, che consiste in una attività strettamente giurisdizio- nale e, come tale, di regola non delegabile. Ne consegue, in realtà, non solo che l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. poteva svolgersi esclusivamente davanti al giudice dell’esecuzione, ma anche che essa doveva avere luogo in ogni caso. Si tenga presente – a ulteriore conforto di tale conclusione – che anche nella nuova formulazione dell’art. 596 c.p.c., vigente dall’ottobre del 2022, in cui è espressamente previsto che il professionista delegato possa fissare davanti a sé l’audizione delle parti per la discussione del progetto di distribuzione: a) non è affatto prevista una “ udienza ” in senso tecnico che si possa svolgeredavanti al professionista delegato , in quanto il testo della disposizione prevede esclusivamente l’audizione delle parti davanti a quest’ultimo; b) si consente,comunque, la discussione del progetto di riparto davanti al delegato solo a seguito di una preventiva interlocuzione con il giudice dell’ese- cuzione, dovendovi essere, infatti, una prima predisposizione del progetto da parte del delegato, da inviare al giudice dell’esecuzione, che vi apporta le eventuali modifiche ritenute opportune e necessarie e ne dispone il deposito in cancelleria perché possa essere consultato dalle parti; s olo dopo l’inter- vento del giudice dell’esecuzione ai fini della definitiva forma- zione del progetto è,quindi, possibile la sua discussione davanti al delegato(peraltro in una audizione che non viene affatto de- finita come “udienza” del processo esecutivo). Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 20 Neanche nel nuovo regime è, comunque, previsto che davanti al delegato si possa discutere, in una formale udienzadel pro- cesso esecutivo,un progetto di riparto ancora non esaminato e quindi definitivamente formato dal giudice dell’esecuzione, come invece ha ritenuto possibile il tribunale nella sentenza im- pugnata (probabilmente dando seguito a prassi effettivamente in uso presso alcuni uffici giudiziari, delle quali peraltro va riba- dita la non conformità alla legge). 7.2Chiarita la corretta interpretazione del regime normativo applicabile nel processo esecutivo di cui alla presente contro- versia,va altresì precisato che, nel la specie, non essendo stata oggetto di impugnazione l’ordinanza di delega pronunciata dal giudice dell’esecuzione, ciòche ha effettivo rilievoè il contenuto di quest’ultima. In altri termini, poiché il giudice dell’esecuzione aveva emesso in concreto un provvedimentodi delega che prevedeva lo svol- gimento dideterminate attività secondo una determinata ca- denza,provvedimento che non era stato oggetto di tempestiva opposizione, erano le indicazioni di quel provvedimento che avrebbero dovuto essere seguite in ogni caso,anche a prescin- dere dalla loro conformità alla corretta interpretazione della normativa applicabile. Anche sotto tale profilo, peraltro, le censure mosse alla deci- sione impugnata colgono nel segno. Il giudice dell’esecuzione aveva infatti stabilito, nell’ordinanza divendita, che il professionista delegato si dovesse limitare a predisporre il piano di riparto e sentire le parti sullo stesso; se non fossero sorte contestazioni, l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. non si sarebbe tenuta, mentre, se vi fossero state conte- stazioni, quell’udienza si sarebbe tenuta davanti al giudice dell’esecuzione stesso. Secondo quanto in precedenza esposto,questo modo di proce- dere non può ritenersi del tutto conforme al sistema normativo Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 20 applicabile ratione temporis, in quanto l’udienza di cui all’art.596 c.p.c.davanti al giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto es- sere tenutain ogni caso e, comunque , il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto esaminare e, se necessario, correggere il piano di riparto predisposto dal delegato prima di sottoporlo alla di- scussione ed approvazione delle parti. Deve però prendersi atto che il modo di procederein concreto all’approvazione del piano di ripartoera stato fissato nell’ordi- nanza di delega non oggetto di tempestiva opposizione e,dun- que,era tale modo di procedere che doveva essere osservato. Resta però fermo che, anche secondo tale modus procedendi (che appare in linea con un’altra delle interpretazioni degli artt. 591 bise 596 e ss. c.p.c., nella formulazione all’epoca vigente , che erano state proposte e individuate nella prassi), non era affatto previsto che davanti al professionista delegato si te- nesseuna vera e propria udienza e, tanto meno , l’udienza di discussione del piano di riparto di cui all’art. 596 c.p.c..Egli era stato semplicemente autorizzatoa sentire le parti in via infor- male, per rimetterle,in caso di contestazioni, davanti al giudice per lo svolgimento dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. , come avvenuto nella specie. L’interpretazione dell’ordinanza di delega nel sensofatto pro- prio dal tribunale, secondo la quale il giudice dell’esecuzione aveva stabilito che fosse il professionista delegato a tenere l’udienza di discussione del progettodi riparto da lui stesso pre- disposto, ai sensi dell’art. 596 c.p.c., senza peraltro neanche un preventivo esame di quel progettoda parte del giudice de- legante, è una evidente forzatura che non solo non trova ri- scontro nella legge, ma neanche nello stesso contenuto del provvedimento di delega. 8.Alle considerazioni che precedono va aggiunto che neanche può condividersi l’ulteriore implicito presupposto che sta alla base della ricostruzione in diritto della vicenda accolta dal Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 20 tribunale (nonché dalla banca controricorrente ) , e cioè l’as- sunto per cui la copia del titolo esecutivo speditoin forma ese- cutiva debbasempre essere necessariamente depositata prima dell’inizio dell’udienza per la discussione del piano di riparto di cui all’art 596 c.p.c.. Quest’ultimo costituisce, infatti , il termine ultimo per l’inter- vento dei creditori (ai sensi dell’art. 566 c.p.c.), non per la pro- duzione del titolo spedito in forma esecutiva da parte dei credi- tori già intervenuti. Sono opportune in proposito alcune precisazioni. Il BCC era già intervenutonella procedura esecutiva anni prima della predisposizione del piano di riparto (precisamente l’inter- vento aveva avuto luogo nel 2013). Tale intervento aveva avuto luogo sulla base di un contratto notarile di mutuo ipotecario fondiario, cioè sulla base di un atto certamente rientrante nel catalogo di quelli definiti dall’art. 474 c.p.c. come titoli esecutivi. Al momento del suo intervento, pe- raltro, non aveva prodotto la copia del contratto spedita in forma esecutiva (secondo quanto afferma la stessa controricor- rente, sarebbe stato addirittura prodotto l’originale del con- tratto di mutuo, anche se privo del la clausola di spedizione in forma esecutiva), come del resto è ben possibile , essendo, in generale, legittima per il creditore la sostituzione deltitolo ese- cutivo con una copia, con onere di produrre l’originale a richie- sta del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 488 c.p.c.. Orbene, secondo i principi di diritto affermati nella giurispru- denzadi questa Corte, cui intende darsi piena continuità, il giu- dice dell’esecuzione (e lo stesso professionista delegato, se a tanto autorizzato) può ben fissare un termine ai creditori per la produzione in originale deirispettivi titoli spediti in forma ese- cutiva(termine che, sebbene non possa dirsi perentorio, va co- munque rispettato, salviimpedimenti non imputabili o richieste di proroga motivate anteriori alla scadenza), al fine Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 20 dell’ordinato svolgimento delle operazioni di predisposizione del riparto(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2044 del 27/01/2017m Rv. 642712 –01). È stato peraltro altresì precisato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13163 del 25/05/2017, Rv. 644407 - 01 ) che, ai fini dell’intervento, è sufficiente produrre anche una copia del titoloesecutivo (quindi anche una copia priva della formula ese- cutiva) e ciò consente comunque l’inclusione del creditore in- tervenuto nel progetto di distribuzione da discutere, purché l’originale del titolo stesso, munito della formula esecutiva, sia depositato entro l’udienza in cui viene approvato il riparto (non, quindi, necessariamente prima di detta udienza, ma anche nel corso dell’udienza stessa), affermandosi, tra l’altro, testual- mente, che «costituisce preciso onere del creditore procedente o del creditore intervenuto titolato provvedere al deposito del titolo esecutivo fatto valere in executivis, e detto titolo deve essere prodotto in originale agli atti della procedura esecutiva, per restare acquisito al fascicolo processuale, quanto meno nel momento in cui essa si conclude con ilprovvedimento di asse- gnazione delle somme dovute». In base ai principi di diritto appena esposti,dunque, i creditori che intervengononel processo esecutivo possono anche alle- gare all’intervento una mera copia del titolo esecutivo azionato, ai fini della loro partecipazione al processo e, quindi, anche ai fini della loro inclusione nel piano di riparto da sottoporre a di- scussione,a meno che non sia loro fissato espressamente un termine diverso e anteriore per la produzione del titolo esecu- tivo in originale (il che nella specie non risulta sia avvenuto); in mancanza, devono produrre il titolo in originale solo al mo- mento della approvazionedel riparto. Né potrebbe darsi seguito al singolare assunto secondo il quale il BCC era in realtà intervenuto nell’esecuzione “ senza titolo esecutivo”, nel senso che poiché , nell’atto di intervento , pur avendo fatto riferimento al contratto di mutuo fondiario, aveva Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 20 prodotto detto contratto in originale, ma privo di formula ese- cutiva, senza specificare che si trattava di un titolo esecutivo , doveva ritenersi realtà posto in essereun intervento “non tito- lato”, mentresolo con la successiva produzione della copia spe- dita in forma esecutiva del medesimo contratto di mutuo fon- diario avrebbedi fatto posto in essere un “ nuovo intervento ”, questa volta fondato su titolo esecutivo, con la conseguenza che il secondo intervento sarebbe da ritenersi tardivo, perché effettuato dopo che l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. era già almeno iniziata davanti al professionista delegato. Tale prospettazione nonè in alcun modo condivisibile, in quanto l’interventodel BCC era avvenuto sin da ll’inizio sulla base di un contratto di mutuo fondiario rogato da notaio, cioè di un con- tratto che,come già chiarito, ai sensi dell’art. 474 c.p.c. costi- tuisce certamente titolo esecutivo. D ’altra parte, altrettanto certamente tale intervento non era stato né prospettato e at- tuato dallo stesso creditore intervenuto, né tanto meno inteso dal giudice dell’esecuzionecome intervento non titolato: lo con- ferma il fatto che né il primo aveva promosso , né il secondo aveva imposto lo svolgimento del procedimento p revisto dall’art. 499 c.p.c.per gli interventi dei creditori non muniti di titolo esecutivo. In realtà, deve ritenersi evidente che era stato effettuato un intervento sulla base di un titolo esecutivo “in senso sostan- ziale”, cioè di un atto ricevuto da notaio dal quale risultavano obbligazioni del mutuatarioe che , ai sensi dell’art. 474 c.p.c. , costituisce titolo esecutivo, anche se, al momento dell’inter- vento, non era stata prodotta la copia di tale atto spedita in forma esecutiva, cioè il titolo esecutivo “in senso formale”, ma solo una copia (anzi, addirittura lo stesso originale, per quanto pare emergere dagli atti) priva della formula esecutiva. Tali questioni non sembrano in verità neanche adeguatamente colte nella sentenza impugnata. Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 17 di 20 Il tribunale si limitain effetti ad affermare che « dall’art. 566 c.p.c. si ricava che il titolo esecutivo può essere depositato sino all’udienza di cui all’art. 596 c.p.c.» (senza ulteriori precisa- zioni) e che nella specie quell’udienza si era già tenuta – e si era quindi esaurita la relativa “fase” –davanti al professionista delegato. In altri termini, non risulta adeguatamente chiarito, nella deci- sione impugnata, come sarebbe stato necessario, se l’inter- vento del BCCè stato ritenuto intervento “ titolat o ” o intervento “non titolato” e se è stata ritenuta possibile, in caso di inter- vento “titolato” senza contestuale produzione del titolo esecu- tivo, la produzione di detto titolo “nel corso” dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c.. Anche sotto tale profilo, dunque, la decisione impugnata non può considerarsi conforme a diritto. 9.Priva di fondamento normativo è infine , altresì , la distinzione operatanella decisione impugnata tra l’udienza per la discus- sione del progetto di riparto di cui all’art. 596 c.p.c. e quella per la discussione delle controversie distributive di cui all’art. 512 c.p.c., come se si trattasse di due fasi diverse e autonome del processo esecutivo, la prima delegabile al professionista incari- cato della vendita e solo la seconda riservata al giudice dell’ese- cuzione. Al contrario, emerge chiaramente dalla sistematica codicistica che, in primo luogo,si tratta di una fase processuale unica: il giudice fissa, infatti,l’udienza per la discussione del riparto ai sensi dell’art. 596 c.p.c. davanti a lui e, se nel corso di tale udienza sorgono contestazioni, secondo quanto prescrive l’art.512 c.p.c., le decide con ordinanza impugnabile ai sensi dell’art.617 c.p.c.. Non si trattadi due distinte e autonome udienze che individuano due fasi distinte e autonome del processo esecu- tivo, come parrebbe sostenere il tribunale. Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 18 di 20 La fase distributiva iniziagià con la formazione del progetto di riparto e la fissazione dell’udienza di discussione dello stesso, ai sensi dell’art. 596 c.p.c.; tale udienza si svolge senza solu- zione di continuità anche nel caso in cui sorgano contestazioni sul progetto predisposto, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., e le stesse debbano essere decise dal giudice(fatta salva, laddove sia ne- cessaria una ulteriore attività di istruzione sommaria per la de- cisione delle controversie distributive,la possibilità di fisiologici rinvii dell’udienza che resta peraltro formalmente la medesima e le cui attività si collocano, come la stessa audizione delle parti in ordine al progetto di riparto, nell’ambito dell’unica fase di- stributiva del processo). Va escluso,quindi, che si potesse ritenere delegabile al profes- sionista incaricato della vendita lo svolgimento dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. e considerare quella che si fosse svolta davanti al giudice dell’esecuzione come una udienza distinta, rilevante unicamente ai sensi dell’art. 512 c.p.c.. Va del pari escluso che si possa ritenere che l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. potesse avere inizio davanti al delegato e pro- seguire davanti al giudice dell’esecuzione, in quanto il modus procedendistabilito dal giudice dell’esecuzione nel suo provve- dimento di delega rendeva l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. solo eventuale, ma non ne delegava lo svolgimento ( sia pur parziale) al professionista. È,pertanto, appena il caso di osservare che, anche a volere per un momento accedere, per assurdo, alla singolare ipotesi rico- struttiva dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. che “inizia” da- vanti al professionista e “prosegue” davanti al giudice dell’ese- cuzione, in ogni caso il deposito del titolo esecutivo da parte del BCC sarebbe da ritenere tempestivo, una volta chiarito che il suo intervento eraavvenuto quale “ creditore titolato ”, in base ai principi di diritto esposti nel paragrafo precedente sulla pos- sibilità di produzione dell’originale del titolo spedito in forma Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 19 di 20 esecutiva fino al momento dell’approvazione del riparto e, quindi, anche nel corso dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c., laddove (come nella specie) non sia stato fissato all’uopo un termine anteriore. 10.In definitiva, la sentenza impugnata va cassata affinché, in sede di rinvio, sia rivalutata la fattispecie sulla base dei se- guenti principi di diritto: -nel regime dell’espropriazione immobiliare anteriore alle mo- difiche intervenute nel 2022, la possibilità prevista dall’art. 596 c.p.c. di delegare al professionista incaricato della vendita la formazione del progetto di distribuzione ed il suo deposito in cancelleria, non comprende la possibilità che davanti al dele- gato si tenga l’udienza prevista dall’art 596 c.p.c. per la discus- sione e l’approvazione del riparto stesso e per la formulazione e la valutazione delle eventuali contestazioni sollevate dalle parti in relazione al progetto depositato, né, tanto meno, pos- sono individuarsi due diverse fasi del processo esecutivo, una destinata alla discussione del riparto ai sensi dell’art. 596 c.p.c., delegabile al professionista, ed una, distinta e autonoma, de- stinata alla valutazione delle contestazioni ai sensi dell’art. 512 c.p.c., riservataal giudice dell’esecuzione; l’udienza di cui all’art.596 c.p.c. può e deve svolgersi , quindi, esclusivamente davanti al giudice dell’esecuzione, anche lad- dove sia delegata al professionista una preventiva informale audizione delle parti per consentire a queste di manifestare an- ticipatamente eventuali contestazioni, allo scopo di pervenire alla migliore formulazione del definitivo progetto di distribu- zione da depositare in cancelleria in vista dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. davanti al giudice dell’esecuzione; gli interventi dei creditori iscritti e privilegiati, ai sensi dell’art.566 c.p.c., possono, di conseguenza,avvenire fino al momento dell’inizio di tale udienza davanti al giudice dell’esecuzione; Ric. n. 9263/2020 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 20 di 20 -in caso di interventi nel processo esecutivo fondati su un atto o un provvedimento che abbia i requisiti di cui all’art. 474 c.p.c. e costituisca, quindi, titolo esecutivo (“in senso cd. sostan- ziale”), laddove al momento dell’intervento non sia stata pro- dotta la copia del titolo stesso spedita in forma esecutiva, cioè l’originale del titolo esecutivo(“in senso cd. formale”), esso do- vrà essere prodotto nel termine fissato dal giudice dell’esecu- zi
Sentenza Cassazione n. 09412/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris