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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24102/2026

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i e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gabriele- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona delprocuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 2475/2023 della CORTE d'APPELLO diBologna pubblicata il 14.12.2023;Pag. 1 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10.7.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si opponevanodinanzi al Tribunale di Bologna avverso il decreto ingiuntivo n. 1962/2016con il quale era stato loro ordinato di pagare a [OSCURATO:SOCIETA].,, invia solidale, la somma di euro 1.279.990,88, quali fideiussori delleobbligazioni assunte da [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice principale, inforza di contratti di leasing nei quali essa rivestiva la qualità diutilizzatrice.

Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto opposto, ilrigetto della domanda e, in subordine, la riduzione a equità della penalepretesa dalla società concedente.In particolare, eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo percompetenza del Tribunale di Bari, in ragione del carattere vessatorio delleclausole di deroga alla competenza contenute nei contratti di leasing e difideiussione.

Nel merito, sostenevano la natura traslativa dei contratti dileasing, con conseguente nullità delle clausole negoziali regolanti larisoluzione contrattuale e la clausola penale, perché difformi dalladisciplina inderogabile dell’art. 1526 c.c., applicabile in via analogica, econ estensione della nullità ai rapporti fideiussori ai sensi dell’art. 1939c.c.; prospettavano, infine, l’indeterminatezza e l’illiquidità del creditoazionato. [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva insistendo.Il Tribunale di Bologna, con sentenza pubblicata il 13.5.2020,rigettava l’opposizione.

In particolare, rigettata l’eccezione diincompetenza per territorio, riteneva pacifico l’inadempimento delladebitrice principale e provato il credito nonché disattendeva i rilievi svoltisulla clausola penale, della quale evidenziava le funzioni di recupero delcapitale investito e di risarcimento del lucro cessante in relazione ad uncontratto di leasing di godimento.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proponevanogravame; la Corte d’appello di Bologna, dinanzi alla quale si costituivaPag. 2 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026Relais [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite della mandataria [OSCURATO:SOCIETA].(cessionaria del portafoglio crediti di [OSCURATO:SOCIETA].), e nellacontumacia di [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza pubblicata il14.12.2023, lo rigettava.La Corte, quanto alla competenza per territorio, osservava chel’azione in via monitoria era stata proposta in uno dei fori previsti perlegge, come qualificati dalla clausola e, quindi, gli appellanti avrebberodovuto contestare tutti i possibili criteri di competenza territorialederogabili, compreso quello del forum destinatae solutionis.Nel merito dei contratti, la Corte riteneva che, anche a volerqualificare i rapporti come leasing traslativi, le clausole di cui agli artt. 21,22 e 23 non erano nulle, poiché prevedevano un meccanismo diriequilibrio mediante l’attribuzione all’utilizzatore del ricavato della venditadel bene o comunque del suo valore, così escludendo la natura di clausoladi confisca; la debenza delle somme azionate in via monitoria era statacontestata soltanto per la dedotta nullità delle clausole, ma nonadeguatamente nel quantum.

In relazione alle fideiussioni, l’eccezione dinullità integrale per conformità allo schema ABI era infondata, poichédall’applicazione del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, per laviolazione della legge 287/1990, derivava soltanto la nullità parziale,tranne se fosse fornita la prova dell’estensione all’intero contratto per illegame con le restanti clausole, prova non fornita dagli appellanti.

In ognicaso, anche a voler ammettere l’invalidità della deroga all’art. 1957 c.c. el’applicazione della norma, l’eccezione era tardiva, perché non propostacon l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

Infine, latitolarità del credito in capo a Relais SPV era stata ritenuta provata inragione della documentazione prodotta e della tardività delle contestazionispecifiche formulate dagli appellanti.3.

Hanno presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed EmilioPistolato, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso DoValuePag. 3 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026nella riferita qualità. [OSCURATO:SOCIETA], intimata, non si è difesa.

Sia iricorrente sia la controricorrente hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 2.,c.p.c., la violazione degli artt. 18, 20, 28 e 29 c.p.c. e 1418 c.c.1.1.

Si censura il rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio daparte della Corte d’appello per aver ritenuto incompleta la contestazionedei criteri alternativi di competenza.

La clausola contenuta nella lettera Odelle fideiussioni e nell’art. 16 dei contratti di leasing sarebbe nulla perindeterminatezza e contraddittorietà, poiché, da un lato, individuerebbe ilforo esclusivo di Milano, dall’altro, attribuirebbe alla concedente la facoltàdi adire anche i fori di legge ovvero quelli di Bologna, Roma, Torino,Verona e Vicenza.

In particolare, la corte territoriale non avrebbeconsiderato che l’espressione «per ogni controversia che dovesse sorgere»non sarebbe idonea a integrare un foro convenzionale esclusivo, e nonescluderebbe gli ordinari fori legali, ma varrebbe soltanto a delimitarel’ambito oggettivo della clausola.Si critica, inoltre, il carattere asimmetrico della clausola poichésarebbe sbilanciata a favore della concedente, in quanto il fideiussore eravincolato al solo foro di Milano, mentre la società concedente avrebbepotuto scegliere tra più fori alternativi; e i fori alternativi sarebbero statiindicati già nell’atto di citazione in opposizione, sostenendo la competenzadel Tribunale di Bari sia quale foro generale delle persone fisiche, essendotutti i fideiussori residenti in Bari, sia quale forum contractus, per esserestati sottoscritti in Bari i contratti, sia quale forum destinatae solutionis,considerato che la garanzia atteneva a somme relative a leasingimmobiliari di beni siti nel Comune di Bari.1.2.

Il motivo non ha pregio.La Corte d’appello nel procedere allo scrutinio del primo motivod’impugnazione, basato sulla nullità per indeterminatezza della clausolaPag. 4 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026sulla competenza per territorio esclusiva, presente sia nelle lettere difideiussione sia nei contratti di leasing, ha affermato che l’azione monitorianon era stata proposta nel foro esclusivo, contrattualmente individuato inquello di Milano, bensì in uno dei «fori di legge, così come la clausolaqualifica il foro di Bologna.

Bologna non è un foro convenzionaleesclusivo», per cui gli appellanti avrebbero dovuto contestare tutti ipossibili criteri di competenza territoriale derogabile, compreso quello delforum destinatae solutionis.

La Corte felsinea ha poi aggiunto: “Insostanza, anche a voler ritenere la nullità delle clausole sulla competenzaterritoriale, la competenza del giudice adito rimane ferma, in mancanza dispecifica contestazione di tutti i possibili criteri di competenza territorialederogabile, stabiliti per legge”.Da ciò deriva che le doglianze dei ricorrenti riguardo allaregolamentazione asimmetrica della competenza per territorio ̶ basatesull’asserita «indeterminatezza e contraddittorietà» o per l’inidoneitàdell’espressione «per ogni controversia che dovesse sorgere»all’individuazione di un foro convenzionale esclusivo ̶ non intercettano laratio decidendi, essendosi questa fondata sulla mancata contestazione ditutti i criteri legali di competenza territoriale derogabile.Quanto ulteriormente lamentato dai ricorrenti è aspecifico, perchéprivo di effettiva portata censoria rispetto alla decisione della Corted’appello.

I ricorrenti si limitano, infatti, a dedurre di avere indicato,nell’atto di citazione in opposizione, la competenza del Tribunale di Bariquale foro generale delle persone fisiche, quale forum contractus e qualeforum destinatae solutionis.

Il che, appunto, non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto inefficace l’eccezioneperché non accompagnata dalla specifica contestazione di tutti i criterilegali di collegamento idonei a fondare la competenza del giudice adito.In particolare, il mero richiamo alla residenza barese dei fideiussori,alla sottoscrizione dei contratti in Bari e alla localizzazione in Bari degliimmobili oggetto di leasing non chiarisce perché tali elementi fosseroPag. 5 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026idonei a escludere la competenza del Tribunale di Bologna, anche conriguardo al distinto criterio del luogo di adempimento dell’obbligazionepecuniaria azionata in via monitoria.

La censura risulta meramenteassertiva, perché prospetta la preferibilità del foro di Bari, ma non criticala specifica affermazione della Corte d’appello che la competenza delgiudice adito rimaneva ferma per mancata contestazione di tutti i possibilicriteri di competenza territoriale derogabile.

I ricorrenti, pertanto, sonoincorsi nella violazione del consolidato principio di diritto per cui il motivoè ammissibile solo laddove identifichi l'errore del giudice, offrendone unarappresentazione critica e specifica.

In mancanza di un confronto analiticoche intercetti le ragioni della decisione, il motivo si configura inveceinammissibile (principio costante: si veda Cass. 11 gennaio 2005 n. 359;ed in motivazione, Sez.

Un., 20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass.24 settembre 2018 n. 22478; Cass. 12 gennaio 2024 n. 1341; Cass. 6aprile 2025 n. 9059).2.

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 115 e 116 c.p.c.,1264 e 2697 c.c., nonché violazione degli artt. 1 e 4 l. n. 130/1999 edell’art. 58 T.U.B.2.1.

Viene contestato il rigetto dell’eccezione di difetto di titolarità delcredito in capo a Relais SPV e, prima ancora, l’affermazione dellatardività o non specificità delle contestazioni svolte dagli appellanti.Premesso che la contestazione sulla cessione del credito era stataformulata tempestivamente nelle note di trattazione per l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], si sostiene che l’avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] criteri generali di individuazione dei crediti ceduti, riferiti ai creditiderivanti da contratti di leasing sorti tra il 1993 e il 2018, classificati asofferenza e segnalati in Centrale dei Rischi; produzione, però,insufficiente, poiché l’avviso di cessione in blocco sostituisce lanotificazione ex art. 1264 c.c., ma non prova, se non sufficientementedeterminato, l’esistenza e il contenuto della cessione nonché l’inclusione inPag. 6 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026essa del credito azionato.

L’elenco allegato all’intervento era, inoltre, privodi sottoscrizione e non riconducibile con certezza a un soggettodeterminato.

Pertanto, sarebbe stata necessaria la prova specifica, acarico della cessionaria quale elemento costitutivo della pretesa,dell’inclusione del credito oggetto di causa nel perimetro della cessionemediante la produzione del contratto di cessione o, comunque, ladimostrazione della classificazione a sofferenza e della segnalazione inCentrale dei Rischi.2.2.

Il motivo è fondato.Questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato che «in caso dicessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizionicontenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario,secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenutacessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazionenella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana.

Mediante tale forma dipubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti dinotifica indicati dall’art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti divieneopponibile erga omnes» (ex plurimis, Cass., sez.

III, 10 gennaio 2016 n.631; e v. pure Cass., sez.

III, 17 settembre 2025 n. 25547; Cass., sez.III, 6 ottobre 2025 n. 26855).

È stato, altresì, affermato che la parte cheagisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario,in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cuiall’art. 58 t.u.b., ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimoin detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale dellapropria legittimazione sostanziale (v., Cass., sez.

I, 22 febbraio 2022 n.5857; Cass., sez. 6-I, 5 novembre 2020 n. 24798; Cass., sez.

I, 2 marzo2016 n. 4116).Si è da questa Suprema Corte, tuttavia, limitato l’onere probatoriodella società cessionaria in blocco dei crediti bancari, osservando che, nelconsentire la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni erapporti giuridici individuabili in blocco, l’art. 58 t.u.b. detta una disciplinaPag. 7 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione delcredito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazionespecifica è giustificata dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che daintere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti e rapportigiuridici, individuati non singolarmente, ma per tipologia, sulla base dicaratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la normaprevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con lapubblicazione di un avviso di essa sulla [OSCURATO:PERSONA], cui possonoaggiungersi forme integrative di pubblicità.Si è così affermato che in tema di cessione in blocco dei creditibancari, ma con ragionamento applicato anche alla materia del leasing (v.Cass., sez.

III, 30 dicembre 2025 n. 34906, non massimata), è sufficienteper dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzionedell’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazioneper categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specificaenumerazione di ciascuno di essi, qualora sia possibile individuare senzaincertezze i rapporti oggetto della cessione (v.

Cass., sez.

I, 14 maggio2024 n. 13289; Cass., sez.

III, 10 febbraio 2023 n. 4277; Cass., sez.

III,13 giugno 2019 n. 15884; Cass., sez.

I, 29 dicembre 2017 n. 31188;Cass., sez.

I, 28 febbraio 2017 n. 5167).

Resta comunque devoluta algiudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei terminisopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento difatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede dilegittimità se non nel ristretto perimetro delle anomalie motivazionalirilevanti in base all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (v., Cass., sez.

I,24 dicembre 2025 n. 33966; Cass., 4277/2023; Cass. 5857/2022; Cass.24798/2020, cit.).È stato, inoltre, rilevato - dovendo tenere distinta la provadell'avvenuta cessione in blocco, quale vicenda traslativa del diritto dicredito, dalla prova del fatto che detta cessione riguardi la posizionecreditoria controversa, nonché dalla prova dell’efficacia della cessionePag. 8 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 c.c. – che, «in tema dicessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove ildebitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa provanon è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure seavvenuta mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad unaccertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale lacitata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario,specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (v.Cass., sez.

III, 22 giugno 2023 n. 17944; Cass., sez.

III, 25 luglio 2025n. 21279).

È stato, altresì, precisato che, qualora «l’esistenzadell’operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata,ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controversoa quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sullecaratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicatonella [OSCURATO:PERSONA] potranno essere prese in considerazione ondeverificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in talcaso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il creditocontroverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione inblocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni nonrisultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusionenell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo» (v.Cass. 17944/2023, cit.; Cass., Sez.

I, 3 febbraio 2025 n. 2511).Pertanto, chi agisce qualificandosi successore a titolo particolare delcreditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondola speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., ha l'onere di dimostrarel'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modofornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamentericonosciuta (v.

Cass. 26855/2025, cit.).Pag. 9 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/20262.3.

I ricorrenti si dolgono per il rigetto dell’eccezione di difetto dellatitolarità del credito e, prima ancora, per l’affermata tardività e genericitàdelle contestazioni al riguardo.

In particolare, sostengono che l’avvisopubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] indicava criteri generali diindividuazione dei crediti ceduti, riferiti ai crediti derivanti da contratti dileasing sorti tra il 1993 e il 2018, classificati a sofferenza e segnalati inCentrale dei Rischi.

Tale produzione, tuttavia, non sarebbe sufficiente,poiché l’avviso di cessione in blocco sostituisce la notificazione ex art.1264 c.c., ma non prova, se non sufficientemente determinato, l’esistenzae il contenuto della cessione né l’inclusione in essa del credito azionato,mentre l’elenco allegato all’atto di intervento era, per di più, privo disottoscrizione e non riconducibile con certezza a un soggetto determinato.La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di difetto di titolarità delcredito in capo alla cessionaria «avuto riguardo alla produzionedocumentale in atti».

In particolare, ha osservato: «Parte appellata, incomparsa di risposta in appello, ha allegato i seguenti documenti acomprova della cessione di credito, descrivendone il contenuto con leseguenti allegazioni: “copia atto di cessione del 1.12.2020 riportato inGazzetta Ufficiale della Repubblica, foglio delle inserzioni, n. 143 del5.12.2020 del portafoglio crediti [OSCURATO:PERSONA] alla societàRELAIS [OSCURATO:SOCIETA].; … copia elenco crediti [OSCURATO:PERSONA] che ricomprende ilcredito de quo agitur n. [OSCURATO:PERSONA]: 1092312 contratto nn. 889758,893355, 950525 e 882893 – pagina 18/62;» (pagine 13-14).La Corte felsinea ha poi aggiunto che l’appellante in sede diprecisazione delle conclusioni aveva contestato la titolarità del credito incapo alla cessionaria e solo in sede di comparsa conclusionale avevasvolto «una serie di contestazioni specifiche», ritenute inammissibili allastregua di quanto statuito da Cass., sez.

III, 27 giugno 2018, n. 16904.Ha inoltre osservato che, sul piano del merito, vale il principio affermatoda Cass. 4277/2023 a proposito dell’idoneità dimostrativa dell’avviso dipubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazione per categoriePag. 10 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026dei rapporti ceduti in blocco, «senza che occorra una specificaenumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché glielementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarlisenza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito lavalutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, delsuddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabilein sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.».

E ha concluso come segue: «Alla stregua di taleprincipio di diritto, da un lato, e tenuto conto della mancata contestazionedelle suddette allegazioni della cessionaria, dall’altro lato, deve ritenersiprovata la titolarità in capo a quest’ultima del credito azionato in giudizio»(pagina 14).2.4.

Tale scrutinio della Corte d’appello non è conforme all’orientamentosopra riportato.In primo luogo, non è pertinente il richiamo a Cass. 16904/2018,perché quanto ivi enunciato riguardo alle preclusioni assertive afferiscealle scansioni del procedimento di primo grado nel contesto di una vicendadi opposizione in materia esecutiva.In secondo luogo, dal percorso argomentativo svolto non risulta inalcun modo accertato dal giudice d’appello se sia stata fornita un’adeguataprova della stessa sussistenza del contratto di cessione e se l’avvisopubblicato contenesse un riferimento alle categorie dei crediti ceduti.

Lacorte territoriale, come già detto, così si esprime: «copia atto di cessionedel 1.12.2020 riportato in [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, foglio delleinserzioni, n. 143 del 5.12.2020 del portafoglio crediti [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.»Non risulta, altresì, che sia stata fornita prova dell’inclusione dellospecifico credito nel “blocco” dei rapporti ceduti, poiché l’individuazione delcontenuto della cessione per tipologia di crediti di per sé, peraltro nonesplicitata, non è sufficiente a fornire la prova né della sussistenza delPag. 11 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026contratto di cessione, né dell’inclusione dello specifico credito nel “blocco”dei rapporti ceduti.Il motivo, in conclusione, presenta un’evidente fondatezza.3.

Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 ed erroneavalutazione della validità della fideiussione in violazione degli artt. 1421 e1957 c.c.3.1.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la nullità dellefideiussioni conformi allo schema ABI del 2003 in quanto contenenticlausole riproduttive di quelle oggetto del provvedimento della Bancad’Italia n. 55/2005, suscettibile di applicazione ultra-attiva pure a contrattisuccessivi quali le fideiussioni oggetto di causa del 2006.

Tali contratticontengono la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e la permanenzadell’obbligazione fideiussoria, nonostante vicende estintive o invalidantirelative al pagamento del debitore o all’obbligazione principale.

Detteclausole hanno inciso sull’equilibrio della disciplina della fideiussione, esenza di esse la banca non avrebbe accettato la garanzia, poiché lafunzione di assicurazione dell’effetto solutorio definitivo sarebbe venutameno.

La prova di tale essenzialità sarebbe in re ipsa nel fatto stesso chele garanzie siano state rilasciate su modello prestampato predisposto dallabanca.Si contesta, altresì, l’affermata tardività dell’eccezione fondatasull’art. 1957 c.c., poiché la nullità è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art.1421 c.c. e, trattandosi di eccezione riconvenzionale diretta al rigetto delladomanda dell’attore in senso sostanziale, non vi sono limiti al suo rilievo.Si sostiene infine che, qualora fosse stata dichiarata la nullità parzialedelle sole clausole B, D ed E delle fideiussioni, ne sarebbe derivatacomunque la decadenza ex art. 1957 c.c., dato che la comunicazione didecadenza risaliva al novembre 2011, mentre il decreto ingiuntivo erastato emesso nel 2016.3.2.

Anche questo motivo è fondato.Pag. 12 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026La Corte d’appello, dopo aver rigettato l’eccezione di nullità integraledelle fideiussioni, non avendo gli appellanti provato che la nullità parzialedelle clausole riproduttive del modello ABI, sanzionato dal provvedimentodella Banca d’Italia n. 55/2005, si sarebbe estesa all’intero contratto per illegame inscindibile tra le clausole illecite con le restanti in sé lecite (v.Sez.

Un., 30 dicembre 2021 n. 41994), ha affermato che la nullità parzialedelle clausole di deroga all’art. 1957 c.c. non avrebbe influito sull’esitodella lite.Tale asserto si radica sull’affermata tardività dell’eccezione ex art.1957 c.c. sollevata nel corso del giudizio di appello, «nemmeno in atto diappello», e non, come dovuto, nell’atto di opposizione ex art. 645 c.p.c.,onde «la parte non può essere rimessa in termini per la proposizione diun’eccezione in senso stretto soltanto perché, nelle more del giudizio, laCorte di Cassazione ha affermato un’interpretazione del diritto sostanzialetale da rendere fondata detta eccezione».Anche se si volesse prescindere dal profilo della rilevabilità d’ufficiopure in sede di appello della nullità del contratto qualora emerga ex actis(cfr. Sez.

Un., 4 settembre 2012 n. 14828, Sez.

Un., 12 dicembre 2014nn. 26242 e 26243; e v.

Sez.

Un., 22 marzo 2017 n. 7294, che afferma:«Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche algiudice investito del gravame relativo ad una controversia sulriconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapportocontrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice diprimo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le partiabbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questioneafferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò,un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345c.p.c.»), non si può non considerare il principio del revirementprocessuale, o overruling che dir si voglia, nella prospettiva dellarestituzione della facoltà dell’esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost. eart. 6 CEDU), in quanto interpretato diversamente alla stregua di quantoPag. 13 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026enunciato da questa Suprema Corte (v.

Cass., sez.

II, 17 giugno 2010 n.14627; Cass., sez. 6-I, 26 luglio 2011 n. 16365; Sez.

Un., 11 luglio 2011n. 15144; Sez.

Un., 12 febbraio 2019 n. 4135).In altri termini, dato il sopravvenuto principio di diritto affermato daSez.

Un., 41994/2021, che in ordine alle ricadute a valle di una intesarestrittiva della concorrenza ha optato per un rimedio di natura reale(parzialmente conservativo) del contratto e non risarcitorio, per averaperto la porta alla nullità parziale del contratto che ha recepito l’intesarestrittiva, la Corte d’appello avrebbe dovuto porsi il problema della«riespansione» del diritto di difesa della parte appellante, proprio in virtùdel sopravvenuto («nelle more del giudizio») fatto che «la Corte diCassazione ha affermato un’interpretazione del diritto sostanziale tale darendere fondata detta eccezione», mentre gli appellanti, ad avviso dellacorte territoriale, avrebbero dovuto proporre l’eccezione già in primogrado con l’atto ex art. 645 c.p.c.All’affermazione del giudice d’appello è sotteso il rilievo che in primogrado gli opponenti avevano la facoltà processuale di eccepire la nullità exart. 1421 c.c. o art. 2 L. 287/1990, dato che non v'era una norma di ritoche lo vietasse.

Il fatto che l'orientamento di merito o di legittimitàdell'epoca fosse sfavorevole o incerto attiene alla valutazione del merito edel rischio di lite, non a un'impossibilità oggettiva di natura processuale.Senonché, tale prospettiva si traduce in una sanzione per la parteche non abbia fatto “affidamento” sulla possibilità di un diversoorientamento dell’interpretazione del diritto vivente, per essersi adeguataalla communis opinio, trovandosi esposta ad un peggioramentoqualitativamente significativo della propria posizione processuale, inparticolare vedendosi privata del diritto ad un giudizio di merito, e così allaverifica giurisdizionale circa il fondamento delle proprie pretese o difese.Al contrario, tale prospettiva premia chi sia stato adeguatamenteprevidente, anche esponendosi – al limite - al rischio della sanzione ex art.Pag. 14 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/202696 c.p.c., da tentare la sorte valorizzando una tesi all’epoca minoritaria,emersa solo a seguito di una interpretazione «evolutiva».3.3.

Sotto un diverso e concorrente profilo, comunque, il ragionamentodella Corte d'appello — nel senso che gli opponenti «avrebbero dovutoproporre l'eccezione già in primo grado con l'atto ex art. 645 c.p.c.» — èaffetto da un vizio di fondo in contrasto con la rilevabilità d’ufficio dellanullità parziale emergente ex actis, previa interlocuzione con le parti sullaportata del vizio strutturale dell’atto.Infatti, la nullità non soggiace alle decadenze dell'art. 645 o 166c.p.c., poiché, in base ai principi fissati dalle Sezioni Unite "gemelle" sullenullità con le sentenze nn. 26242 e 26243 del 2014, le eccezioni di nullitànegoziale (compresa quella parziale delle clausole conformi al modello ABIsanzionato) sono eccezioni in senso lato e non in senso stretto, comeinvece affermato erroneamente dalla Corte felsinea.

Esse possono esseresollevate per la prima volta in appello o rilevate d'ufficio dal giudiced'appello, senza incorrere in alcuna preclusione o decadenza legate alprimo grado.

Sussiste il solo limite dell'acquisizione ex actis, per cui l’unicopresupposto per l'ammissibilità dell'eccezione in appello è che il fattocostitutivo (ovvero la presenza nel contratto di fideiussione delle clausolenn. 2, 6 e 8 del modello ABI) risultasse già acquisito agli atti del primogrado.Se il fatto, allora, già si rinveniva negli atti del primo grado, inragione dell’obbligo di provocare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c., laCorte d'appello — dinanzi alla sollecitazione della parte o di propriainiziativa a seguito dell'intervento di Sez.

Un. 41994/2021 — aveval'obbligo di rilevare la nullità parziale e di sottoporla al contraddittorio delleparti, concedendo i termini per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.Infatti, le Sezioni Unite al riguardo hanno affermato che «il giudiceinnanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale delcontratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale.

E tuttavia,qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettanoPag. 15 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettarel'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla lorovalutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass. Sez.Un. 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass. 18/06/2018, n. 16501)» (così,in motivazione, Sez.

Un., 41994/2021, pagina 41).

Interlocuzione, questa,che non risulta avvenuta, per essersi la Corte d’appello limitata aevidenziare, con asserto del tutto generico «Tanto non è avvenuto nelcaso di specie», così alludendo alla mancata prova dell’estensione dellanullità parziale all’intero contratto per la correlazione inscindibile delleclausole illecite con le altre in sé lecite.4.

L’accoglimento del secondo e del terzo motivo determinal’assorbimento del quarto motivo, il quale denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1526,1418 e 1384 c.c. (la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso lanullità delle clausole contenute negli artt. 21, 22 e 23 delle condizionigenerali dei contratti di leasing, nonostante la natura traslativa deirapporti).5.

In conclusione, accolti il secondo e il terzo motivo, disatteso il primoe assorbito il quarto, la sentenza va cassata in relazione, rinviando - ancheper le spese del giudizio di legittimità - alla Corte d’appello di Bologna indiversa composizione per un nuovo esame.

P.Q.MAccoglie i motivi secondo e terzo, disatteso il primo e assorbito il quarto,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Bologna.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 16 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026Pag. 17 di 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gabriele- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona delprocuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 2475/2023 della CORTE d'APPELLO diBologna pubblicata il 14.12.2023;Pag. 1 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10.7.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si opponevanodinanzi al Tribunale di Bologna avverso il decreto ingiuntivo n. 1962/2016con il quale era stato loro ordinato di pagare a [OSCURATO:SOCIETA].,, invia solidale, la somma di euro 1.279.990,88, quali fideiussori delleobbligazioni assunte da [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice principale, inforza di contratti di leasing nei quali essa rivestiva la qualità diutilizzatrice. Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto opposto, ilrigetto della domanda e, in subordine, la riduzione a equità della penalepretesa dalla società concedente.In particolare, eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo percompetenza del Tribunale di Bari, in ragione del carattere vessatorio delleclausole di deroga alla competenza contenute nei contratti di leasing e difideiussione. Nel merito, sostenevano la natura traslativa dei contratti dileasing, con conseguente nullità delle clausole negoziali regolanti larisoluzione contrattuale e la clausola penale, perché difformi dalladisciplina inderogabile dell’art. 1526 c.c., applicabile in via analogica, econ estensione della nullità ai rapporti fideiussori ai sensi dell’art. 1939c.c.; prospettavano, infine, l’indeterminatezza e l’illiquidità del creditoazionato. [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva insistendo.Il Tribunale di Bologna, con sentenza pubblicata il 13.5.2020,rigettava l’opposizione. In particolare, rigettata l’eccezione diincompetenza per territorio, riteneva pacifico l’inadempimento delladebitrice principale e provato il credito nonché disattendeva i rilievi svoltisulla clausola penale, della quale evidenziava le funzioni di recupero delcapitale investito e di risarcimento del lucro cessante in relazione ad uncontratto di leasing di godimento.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proponevanogravame; la Corte d’appello di Bologna, dinanzi alla quale si costituivaPag. 2 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026Relais [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite della mandataria [OSCURATO:SOCIETA].(cessionaria del portafoglio crediti di [OSCURATO:SOCIETA].), e nellacontumacia di [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza pubblicata il14.12.2023, lo rigettava.La Corte, quanto alla competenza per territorio, osservava chel’azione in via monitoria era stata proposta in uno dei fori previsti perlegge, come qualificati dalla clausola e, quindi, gli appellanti avrebberodovuto contestare tutti i possibili criteri di competenza territorialederogabili, compreso quello del forum destinatae solutionis.Nel merito dei contratti, la Corte riteneva che, anche a volerqualificare i rapporti come leasing traslativi, le clausole di cui agli artt. 21,22 e 23 non erano nulle, poiché prevedevano un meccanismo diriequilibrio mediante l’attribuzione all’utilizzatore del ricavato della venditadel bene o comunque del suo valore, così escludendo la natura di clausoladi confisca; la debenza delle somme azionate in via monitoria era statacontestata soltanto per la dedotta nullità delle clausole, ma nonadeguatamente nel quantum. In relazione alle fideiussioni, l’eccezione dinullità integrale per conformità allo schema ABI era infondata, poichédall’applicazione del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, per laviolazione della legge 287/1990, derivava soltanto la nullità parziale,tranne se fosse fornita la prova dell’estensione all’intero contratto per illegame con le restanti clausole, prova non fornita dagli appellanti. In ognicaso, anche a voler ammettere l’invalidità della deroga all’art. 1957 c.c. el’applicazione della norma, l’eccezione era tardiva, perché non propostacon l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Infine, latitolarità del credito in capo a Relais SPV era stata ritenuta provata inragione della documentazione prodotta e della tardività delle contestazionispecifiche formulate dagli appellanti.3. Hanno presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed EmilioPistolato, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso DoValuePag. 3 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026nella riferita qualità. [OSCURATO:SOCIETA], intimata, non si è difesa. Sia iricorrente sia la controricorrente hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 2.,c.p.c., la violazione degli artt. 18, 20, 28 e 29 c.p.c. e 1418 c.c.1.1. Si censura il rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio daparte della Corte d’appello per aver ritenuto incompleta la contestazionedei criteri alternativi di competenza. La clausola contenuta nella lettera Odelle fideiussioni e nell’art. 16 dei contratti di leasing sarebbe nulla perindeterminatezza e contraddittorietà, poiché, da un lato, individuerebbe ilforo esclusivo di Milano, dall’altro, attribuirebbe alla concedente la facoltàdi adire anche i fori di legge ovvero quelli di Bologna, Roma, Torino,Verona e Vicenza. In particolare, la corte territoriale non avrebbeconsiderato che l’espressione «per ogni controversia che dovesse sorgere»non sarebbe idonea a integrare un foro convenzionale esclusivo, e nonescluderebbe gli ordinari fori legali, ma varrebbe soltanto a delimitarel’ambito oggettivo della clausola.Si critica, inoltre, il carattere asimmetrico della clausola poichésarebbe sbilanciata a favore della concedente, in quanto il fideiussore eravincolato al solo foro di Milano, mentre la società concedente avrebbepotuto scegliere tra più fori alternativi; e i fori alternativi sarebbero statiindicati già nell’atto di citazione in opposizione, sostenendo la competenzadel Tribunale di Bari sia quale foro generale delle persone fisiche, essendotutti i fideiussori residenti in Bari, sia quale forum contractus, per esserestati sottoscritti in Bari i contratti, sia quale forum destinatae solutionis,considerato che la garanzia atteneva a somme relative a leasingimmobiliari di beni siti nel Comune di Bari.1.2. Il motivo non ha pregio.La Corte d’appello nel procedere allo scrutinio del primo motivod’impugnazione, basato sulla nullità per indeterminatezza della clausolaPag. 4 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026sulla competenza per territorio esclusiva, presente sia nelle lettere difideiussione sia nei contratti di leasing, ha affermato che l’azione monitorianon era stata proposta nel foro esclusivo, contrattualmente individuato inquello di Milano, bensì in uno dei «fori di legge, così come la clausolaqualifica il foro di Bologna. Bologna non è un foro convenzionaleesclusivo», per cui gli appellanti avrebbero dovuto contestare tutti ipossibili criteri di competenza territoriale derogabile, compreso quello delforum destinatae solutionis. La Corte felsinea ha poi aggiunto: “Insostanza, anche a voler ritenere la nullità delle clausole sulla competenzaterritoriale, la competenza del giudice adito rimane ferma, in mancanza dispecifica contestazione di tutti i possibili criteri di competenza territorialederogabile, stabiliti per legge”.Da ciò deriva che le doglianze dei ricorrenti riguardo allaregolamentazione asimmetrica della competenza per territorio ̶ basatesull’asserita «indeterminatezza e contraddittorietà» o per l’inidoneitàdell’espressione «per ogni controversia che dovesse sorgere»all’individuazione di un foro convenzionale esclusivo ̶ non intercettano laratio decidendi, essendosi questa fondata sulla mancata contestazione ditutti i criteri legali di competenza territoriale derogabile.Quanto ulteriormente lamentato dai ricorrenti è aspecifico, perchéprivo di effettiva portata censoria rispetto alla decisione della Corted’appello. I ricorrenti si limitano, infatti, a dedurre di avere indicato,nell’atto di citazione in opposizione, la competenza del Tribunale di Bariquale foro generale delle persone fisiche, quale forum contractus e qualeforum destinatae solutionis. Il che, appunto, non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto inefficace l’eccezioneperché non accompagnata dalla specifica contestazione di tutti i criterilegali di collegamento idonei a fondare la competenza del giudice adito.In particolare, il mero richiamo alla residenza barese dei fideiussori,alla sottoscrizione dei contratti in Bari e alla localizzazione in Bari degliimmobili oggetto di leasing non chiarisce perché tali elementi fosseroPag. 5 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026idonei a escludere la competenza del Tribunale di Bologna, anche conriguardo al distinto criterio del luogo di adempimento dell’obbligazionepecuniaria azionata in via monitoria. La censura risulta meramenteassertiva, perché prospetta la preferibilità del foro di Bari, ma non criticala specifica affermazione della Corte d’appello che la competenza delgiudice adito rimaneva ferma per mancata contestazione di tutti i possibilicriteri di competenza territoriale derogabile. I ricorrenti, pertanto, sonoincorsi nella violazione del consolidato principio di diritto per cui il motivoè ammissibile solo laddove identifichi l'errore del giudice, offrendone unarappresentazione critica e specifica. In mancanza di un confronto analiticoche intercetti le ragioni della decisione, il motivo si configura inveceinammissibile (principio costante: si veda Cass. 11 gennaio 2005 n. 359;ed in motivazione, Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass.24 settembre 2018 n. 22478; Cass. 12 gennaio 2024 n. 1341; Cass. 6aprile 2025 n. 9059).2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 115 e 116 c.p.c.,1264 e 2697 c.c., nonché violazione degli artt. 1 e 4 l. n. 130/1999 edell’art. 58 T.U.B.2.1. Viene contestato il rigetto dell’eccezione di difetto di titolarità delcredito in capo a Relais SPV e, prima ancora, l’affermazione dellatardività o non specificità delle contestazioni svolte dagli appellanti.Premesso che la contestazione sulla cessione del credito era stataformulata tempestivamente nelle note di trattazione per l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], si sostiene che l’avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] criteri generali di individuazione dei crediti ceduti, riferiti ai creditiderivanti da contratti di leasing sorti tra il 1993 e il 2018, classificati asofferenza e segnalati in Centrale dei Rischi; produzione, però,insufficiente, poiché l’avviso di cessione in blocco sostituisce lanotificazione ex art. 1264 c.c., ma non prova, se non sufficientementedeterminato, l’esistenza e il contenuto della cessione nonché l’inclusione inPag. 6 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026essa del credito azionato. L’elenco allegato all’intervento era, inoltre, privodi sottoscrizione e non riconducibile con certezza a un soggettodeterminato. Pertanto, sarebbe stata necessaria la prova specifica, acarico della cessionaria quale elemento costitutivo della pretesa,dell’inclusione del credito oggetto di causa nel perimetro della cessionemediante la produzione del contratto di cessione o, comunque, ladimostrazione della classificazione a sofferenza e della segnalazione inCentrale dei Rischi.2.2. Il motivo è fondato.Questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato che «in caso dicessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizionicontenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario,secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenutacessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazionenella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana. Mediante tale forma dipubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti dinotifica indicati dall’art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti divieneopponibile erga omnes» (ex plurimis, Cass., sez. III, 10 gennaio 2016 n.631; e v. pure Cass., sez. III, 17 settembre 2025 n. 25547; Cass., sez.III, 6 ottobre 2025 n. 26855). È stato, altresì, affermato che la parte cheagisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario,in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cuiall’art. 58 t.u.b., ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimoin detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale dellapropria legittimazione sostanziale (v., Cass., sez. I, 22 febbraio 2022 n.5857; Cass., sez. 6-I, 5 novembre 2020 n. 24798; Cass., sez. I, 2 marzo2016 n. 4116).Si è da questa Suprema Corte, tuttavia, limitato l’onere probatoriodella società cessionaria in blocco dei crediti bancari, osservando che, nelconsentire la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni erapporti giuridici individuabili in blocco, l’art. 58 t.u.b. detta una disciplinaPag. 7 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione delcredito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazionespecifica è giustificata dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che daintere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti e rapportigiuridici, individuati non singolarmente, ma per tipologia, sulla base dicaratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la normaprevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con lapubblicazione di un avviso di essa sulla [OSCURATO:PERSONA], cui possonoaggiungersi forme integrative di pubblicità.Si è così affermato che in tema di cessione in blocco dei creditibancari, ma con ragionamento applicato anche alla materia del leasing (v.Cass., sez. III, 30 dicembre 2025 n. 34906, non massimata), è sufficienteper dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzionedell’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazioneper categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specificaenumerazione di ciascuno di essi, qualora sia possibile individuare senzaincertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass., sez. I, 14 maggio2024 n. 13289; Cass., sez. III, 10 febbraio 2023 n. 4277; Cass., sez. III,13 giugno 2019 n. 15884; Cass., sez. I, 29 dicembre 2017 n. 31188;Cass., sez. I, 28 febbraio 2017 n. 5167). Resta comunque devoluta algiudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei terminisopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento difatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede dilegittimità se non nel ristretto perimetro delle anomalie motivazionalirilevanti in base all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (v., Cass., sez. I,24 dicembre 2025 n. 33966; Cass., 4277/2023; Cass. 5857/2022; Cass.24798/2020, cit.).È stato, inoltre, rilevato - dovendo tenere distinta la provadell'avvenuta cessione in blocco, quale vicenda traslativa del diritto dicredito, dalla prova del fatto che detta cessione riguardi la posizionecreditoria controversa, nonché dalla prova dell’efficacia della cessionePag. 8 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 c.c. – che, «in tema dicessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove ildebitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa provanon è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure seavvenuta mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad unaccertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale lacitata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario,specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (v.Cass., sez. III, 22 giugno 2023 n. 17944; Cass., sez. III, 25 luglio 2025n. 21279). È stato, altresì, precisato che, qualora «l’esistenzadell’operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata,ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controversoa quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sullecaratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicatonella [OSCURATO:PERSONA] potranno essere prese in considerazione ondeverificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in talcaso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il creditocontroverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione inblocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni nonrisultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusionenell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo» (v.Cass. 17944/2023, cit.; Cass., Sez. I, 3 febbraio 2025 n. 2511).Pertanto, chi agisce qualificandosi successore a titolo particolare delcreditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondola speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., ha l'onere di dimostrarel'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modofornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamentericonosciuta (v. Cass. 26855/2025, cit.).Pag. 9 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/20262.3. I ricorrenti si dolgono per il rigetto dell’eccezione di difetto dellatitolarità del credito e, prima ancora, per l’affermata tardività e genericitàdelle contestazioni al riguardo. In particolare, sostengono che l’avvisopubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] indicava criteri generali diindividuazione dei crediti ceduti, riferiti ai crediti derivanti da contratti dileasing sorti tra il 1993 e il 2018, classificati a sofferenza e segnalati inCentrale dei Rischi. Tale produzione, tuttavia, non sarebbe sufficiente,poiché l’avviso di cessione in blocco sostituisce la notificazione ex art.1264 c.c., ma non prova, se non sufficientemente determinato, l’esistenzae il contenuto della cessione né l’inclusione in essa del credito azionato,mentre l’elenco allegato all’atto di intervento era, per di più, privo disottoscrizione e non riconducibile con certezza a un soggetto determinato.La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di difetto di titolarità delcredito in capo alla cessionaria «avuto riguardo alla produzionedocumentale in atti». In particolare, ha osservato: «Parte appellata, incomparsa di risposta in appello, ha allegato i seguenti documenti acomprova della cessione di credito, descrivendone il contenuto con leseguenti allegazioni: “copia atto di cessione del 1.12.2020 riportato inGazzetta Ufficiale della Repubblica, foglio delle inserzioni, n. 143 del5.12.2020 del portafoglio crediti [OSCURATO:PERSONA] alla societàRELAIS [OSCURATO:SOCIETA].; … copia elenco crediti [OSCURATO:PERSONA] che ricomprende ilcredito de quo agitur n. [OSCURATO:PERSONA]: 1092312 contratto nn. 889758,893355, 950525 e 882893 – pagina 18/62;» (pagine 13-14).La Corte felsinea ha poi aggiunto che l’appellante in sede diprecisazione delle conclusioni aveva contestato la titolarità del credito incapo alla cessionaria e solo in sede di comparsa conclusionale avevasvolto «una serie di contestazioni specifiche», ritenute inammissibili allastregua di quanto statuito da Cass., sez. III, 27 giugno 2018, n. 16904.Ha inoltre osservato che, sul piano del merito, vale il principio affermatoda Cass. 4277/2023 a proposito dell’idoneità dimostrativa dell’avviso dipubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazione per categoriePag. 10 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026dei rapporti ceduti in blocco, «senza che occorra una specificaenumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché glielementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarlisenza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito lavalutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, delsuddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabilein sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.». E ha concluso come segue: «Alla stregua di taleprincipio di diritto, da un lato, e tenuto conto della mancata contestazionedelle suddette allegazioni della cessionaria, dall’altro lato, deve ritenersiprovata la titolarità in capo a quest’ultima del credito azionato in giudizio»(pagina 14).2.4. Tale scrutinio della Corte d’appello non è conforme all’orientamentosopra riportato.In primo luogo, non è pertinente il richiamo a Cass. 16904/2018,perché quanto ivi enunciato riguardo alle preclusioni assertive afferiscealle scansioni del procedimento di primo grado nel contesto di una vicendadi opposizione in materia esecutiva.In secondo luogo, dal percorso argomentativo svolto non risulta inalcun modo accertato dal giudice d’appello se sia stata fornita un’adeguataprova della stessa sussistenza del contratto di cessione e se l’avvisopubblicato contenesse un riferimento alle categorie dei crediti ceduti. Lacorte territoriale, come già detto, così si esprime: «copia atto di cessionedel 1.12.2020 riportato in [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, foglio delleinserzioni, n. 143 del 5.12.2020 del portafoglio crediti [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.»Non risulta, altresì, che sia stata fornita prova dell’inclusione dellospecifico credito nel “blocco” dei rapporti ceduti, poiché l’individuazione delcontenuto della cessione per tipologia di crediti di per sé, peraltro nonesplicitata, non è sufficiente a fornire la prova né della sussistenza delPag. 11 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026contratto di cessione, né dell’inclusione dello specifico credito nel “blocco”dei rapporti ceduti.Il motivo, in conclusione, presenta un’evidente fondatezza.3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 ed erroneavalutazione della validità della fideiussione in violazione degli artt. 1421 e1957 c.c.3.1. La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la nullità dellefideiussioni conformi allo schema ABI del 2003 in quanto contenenticlausole riproduttive di quelle oggetto del provvedimento della Bancad’Italia n. 55/2005, suscettibile di applicazione ultra-attiva pure a contrattisuccessivi quali le fideiussioni oggetto di causa del 2006. Tali contratticontengono la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e la permanenzadell’obbligazione fideiussoria, nonostante vicende estintive o invalidantirelative al pagamento del debitore o all’obbligazione principale. Detteclausole hanno inciso sull’equilibrio della disciplina della fideiussione, esenza di esse la banca non avrebbe accettato la garanzia, poiché lafunzione di assicurazione dell’effetto solutorio definitivo sarebbe venutameno. La prova di tale essenzialità sarebbe in re ipsa nel fatto stesso chele garanzie siano state rilasciate su modello prestampato predisposto dallabanca.Si contesta, altresì, l’affermata tardività dell’eccezione fondatasull’art. 1957 c.c., poiché la nullità è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art.1421 c.c. e, trattandosi di eccezione riconvenzionale diretta al rigetto delladomanda dell’attore in senso sostanziale, non vi sono limiti al suo rilievo.Si sostiene infine che, qualora fosse stata dichiarata la nullità parzialedelle sole clausole B, D ed E delle fideiussioni, ne sarebbe derivatacomunque la decadenza ex art. 1957 c.c., dato che la comunicazione didecadenza risaliva al novembre 2011, mentre il decreto ingiuntivo erastato emesso nel 2016.3.2. Anche questo motivo è fondato.Pag. 12 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026La Corte d’appello, dopo aver rigettato l’eccezione di nullità integraledelle fideiussioni, non avendo gli appellanti provato che la nullità parzialedelle clausole riproduttive del modello ABI, sanzionato dal provvedimentodella Banca d’Italia n. 55/2005, si sarebbe estesa all’intero contratto per illegame inscindibile tra le clausole illecite con le restanti in sé lecite (v.Sez. Un., 30 dicembre 2021 n. 41994), ha affermato che la nullità parzialedelle clausole di deroga all’art. 1957 c.c. non avrebbe influito sull’esitodella lite.Tale asserto si radica sull’affermata tardività dell’eccezione ex art.1957 c.c. sollevata nel corso del giudizio di appello, «nemmeno in atto diappello», e non, come dovuto, nell’atto di opposizione ex art. 645 c.p.c.,onde «la parte non può essere rimessa in termini per la proposizione diun’eccezione in senso stretto soltanto perché, nelle more del giudizio, laCorte di Cassazione ha affermato un’interpretazione del diritto sostanzialetale da rendere fondata detta eccezione».Anche se si volesse prescindere dal profilo della rilevabilità d’ufficiopure in sede di appello della nullità del contratto qualora emerga ex actis(cfr. Sez. Un., 4 settembre 2012 n. 14828, Sez. Un., 12 dicembre 2014nn. 26242 e 26243; e v. Sez. Un., 22 marzo 2017 n. 7294, che afferma:«Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche algiudice investito del gravame relativo ad una controversia sulriconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapportocontrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice diprimo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le partiabbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questioneafferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò,un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345c.p.c.»), non si può non considerare il principio del revirementprocessuale, o overruling che dir si voglia, nella prospettiva dellarestituzione della facoltà dell’esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost. eart. 6 CEDU), in quanto interpretato diversamente alla stregua di quantoPag. 13 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026enunciato da questa Suprema Corte (v. Cass., sez. II, 17 giugno 2010 n.14627; Cass., sez. 6-I, 26 luglio 2011 n. 16365; Sez. Un., 11 luglio 2011n. 15144; Sez. Un., 12 febbraio 2019 n. 4135).In altri termini, dato il sopravvenuto principio di diritto affermato daSez. Un., 41994/2021, che in ordine alle ricadute a valle di una intesarestrittiva della concorrenza ha optato per un rimedio di natura reale(parzialmente conservativo) del contratto e non risarcitorio, per averaperto la porta alla nullità parziale del contratto che ha recepito l’intesarestrittiva, la Corte d’appello avrebbe dovuto porsi il problema della«riespansione» del diritto di difesa della parte appellante, proprio in virtùdel sopravvenuto («nelle more del giudizio») fatto che «la Corte diCassazione ha affermato un’interpretazione del diritto sostanziale tale darendere fondata detta eccezione», mentre gli appellanti, ad avviso dellacorte territoriale, avrebbero dovuto proporre l’eccezione già in primogrado con l’atto ex art. 645 c.p.c.All’affermazione del giudice d’appello è sotteso il rilievo che in primogrado gli opponenti avevano la facoltà processuale di eccepire la nullità exart. 1421 c.c. o art. 2 L. 287/1990, dato che non v'era una norma di ritoche lo vietasse. Il fatto che l'orientamento di merito o di legittimitàdell'epoca fosse sfavorevole o incerto attiene alla valutazione del merito edel rischio di lite, non a un'impossibilità oggettiva di natura processuale.Senonché, tale prospettiva si traduce in una sanzione per la parteche non abbia fatto “affidamento” sulla possibilità di un diversoorientamento dell’interpretazione del diritto vivente, per essersi adeguataalla communis opinio, trovandosi esposta ad un peggioramentoqualitativamente significativo della propria posizione processuale, inparticolare vedendosi privata del diritto ad un giudizio di merito, e così allaverifica giurisdizionale circa il fondamento delle proprie pretese o difese.Al contrario, tale prospettiva premia chi sia stato adeguatamenteprevidente, anche esponendosi – al limite - al rischio della sanzione ex art.Pag. 14 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/202696 c.p.c., da tentare la sorte valorizzando una tesi all’epoca minoritaria,emersa solo a seguito di una interpretazione «evolutiva».3.3. Sotto un diverso e concorrente profilo, comunque, il ragionamentodella Corte d'appello — nel senso che gli opponenti «avrebbero dovutoproporre l'eccezione già in primo grado con l'atto ex art. 645 c.p.c.» — èaffetto da un vizio di fondo in contrasto con la rilevabilità d’ufficio dellanullità parziale emergente ex actis, previa interlocuzione con le parti sullaportata del vizio strutturale dell’atto.Infatti, la nullità non soggiace alle decadenze dell'art. 645 o 166c.p.c., poiché, in base ai principi fissati dalle Sezioni Unite "gemelle" sullenullità con le sentenze nn. 26242 e 26243 del 2014, le eccezioni di nullitànegoziale (compresa quella parziale delle clausole conformi al modello ABIsanzionato) sono eccezioni in senso lato e non in senso stretto, comeinvece affermato erroneamente dalla Corte felsinea. Esse possono esseresollevate per la prima volta in appello o rilevate d'ufficio dal giudiced'appello, senza incorrere in alcuna preclusione o decadenza legate alprimo grado. Sussiste il solo limite dell'acquisizione ex actis, per cui l’unicopresupposto per l'ammissibilità dell'eccezione in appello è che il fattocostitutivo (ovvero la presenza nel contratto di fideiussione delle clausolenn. 2, 6 e 8 del modello ABI) risultasse già acquisito agli atti del primogrado.Se il fatto, allora, già si rinveniva negli atti del primo grado, inragione dell’obbligo di provocare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c., laCorte d'appello — dinanzi alla sollecitazione della parte o di propriainiziativa a seguito dell'intervento di Sez. Un. 41994/2021 — aveval'obbligo di rilevare la nullità parziale e di sottoporla al contraddittorio delleparti, concedendo i termini per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.Infatti, le Sezioni Unite al riguardo hanno affermato che «il giudiceinnanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale delcontratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia,qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettanoPag. 15 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettarel'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla lorovalutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass. Sez.Un. 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass. 18/06/2018, n. 16501)» (così,in motivazione, Sez. Un., 41994/2021, pagina 41). Interlocuzione, questa,che non risulta avvenuta, per essersi la Corte d’appello limitata aevidenziare, con asserto del tutto generico «Tanto non è avvenuto nelcaso di specie», così alludendo alla mancata prova dell’estensione dellanullità parziale all’intero contratto per la correlazione inscindibile delleclausole illecite con le altre in sé lecite.4. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo determinal’assorbimento del quarto motivo, il quale denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1526,1418 e 1384 c.c. (la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso lanullità delle clausole contenute negli artt. 21, 22 e 23 delle condizionigenerali dei contratti di leasing, nonostante la natura traslativa deirapporti).5. In conclusione, accolti il secondo e il terzo motivo, disatteso il primoe assorbito il quarto, la sentenza va cassata in relazione, rinviando - ancheper le spese del giudizio di legittimità - alla Corte d’appello di Bologna indiversa composizione per un nuovo esame. P.Q.MAccoglie i motivi secondo e terzo, disatteso il primo e assorbito il quarto,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Bologna.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 16 di 17Numero registro generale 6651/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 24102/2026Data pubblicazione 27/07/2026Pag. 17 di 17
Decreto Cassazione n. 24102/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris