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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11829/2026

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domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 614/2024, depositatail 04/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.742/2021, ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma dieuro 738,10, oltre ad accessori di legge, dovutale in forza di un contrattodi finanziamento stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., del quale laNumero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026società opposta assumeva di essere divenuta cessionaria in virtù di unacessione di crediti in blocco ai sensi degli artt. 58 T.U.B. e 1 e 4 dellalegge n. 130 del 1999.L’opponente deduceva la carenza di legittimazione attiva della societàingiungente, contestando l’esistenza del contratto di cessione del creditoe, comunque, l’idoneità della sola pubblicazione dell’avviso in GazzettaUfficiale a dimostrarne la titolarità, in mancanza del deposito del contrattodi cessione e di elementi specifici e univoci idonei a comprovarel’inclusione del proprio contratto tra quelli oggetto della cessione,precisando che la documentazione prodotta dalla società opposta avevanatura unilaterale, non consentiva di identificare con certezza il creditoazionato e non era sufficiente a superare le puntuali contestazionisollevate.Con sentenza n. 288/2023 il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] rigettaval’opposizione, ritenendo provata la titolarità del credito in capo a Itacapitals.r.l. sulla base dell’avviso di cessione pubblicato in [OSCURATO:PERSONA],della comunicazione individuale inviata al debitore e di ulteriori elementidocumentali qualificati come indizi gravi, precisi e concordanti, idonei adimostrare l’inclusione del rapporto dedotto in giudizio tra quelli ceduti.Avverso tale decisione il Palanca proponeva appello, articolando duedistinti motivi di impugnazione, con cui ribadiva la necessaria distinzionetra prova dell’esistenza della cessione e la prova dell’inclusione del singolocredito tra quelli ceduti, richiamando in particolare Cass. n. 17944/2023, econtestava la formazione unilaterale della documentazione prodotta,sostenendo che come tale fosse inidonea a dimostrare l’esistenza dellacessione e l’inclusione del rapporto, nonché la violazione dei principi inmateria di onere della prova e contestabilità delle scritture provenienti daterzi.Con sentenza n. 614/2024, resa pubblica il 4 ottobre 2024, il [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello, qualificandolo come fondato su unNumero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026unico motivo e ritenendo dimostrata la titolarità del credito in capo aItacapital s.r.l. sulla base dell’avviso di cessione pubblicato in GazzettaUfficiale e della possibilità di verificare l’inclusione del credito mediante uncollegamento ipertestuale indicato nell’avviso stesso, valorizzando altresìla comunicazione della cessione inviata al debitore e altra documentazioneprodotta dalla società appellata.Avverso tale sentenza il Palanca ha proposto ricorso per cassazione,basato su otto motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod.proc.civ.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, c.p.c., che la sentenzaimpugnata abbia ricostruito in modo non corretto il fatto processuale enon abbia individuato con esattezza i motivi di impugnazione proposti conl’atto di appello.

Deduce che il Tribunale abbia erroneamente affermatoche l’appello fosse sorretto da un unico motivo (p. 2), mentre, comerisulterebbe dall’atto introduttivo del giudizio d'appello, le censureformulate erano due, distinte e autonome: l’una relativa all’omessa provadella titolarità del credito in capo alla società opposta e l’altra concernentela valutazione di documenti di formazione unilaterale.Il motivo è inammissibile.Il vizio denunciato è revocatorio ed avrebbe dovuto esser fatto valere aisensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: imputa, infatti, al Tribunale di avereaffermato l’esistenza di un solo motivo, mentre ve ne sarebbero stati due.Si censura l’affermazione dell’esistenza di un fatto processuale affermandoche esso non esisteva.Numero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026Gradatamente, qualora si reputasse che vi sia stato un errore non dipercezione dl fatto processuale, bensì di valutazione, si dovrebbe rilevareche il vizio ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per potersiconfigurare deve emergere dalla sentenza in sé e per sé considerata e nondal confronto tra essa ed elementi estrinseci (v.

Cass., Sez.

Un., 7 aprile2014, n. 8053).2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1264 e 2697 cod. civ., degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130nonché dell’art. 58 del Testo unico bancario, come interpretati dallagiurisprudenza di legittimità, e in particolare da Cass. n. 17944/2023.Espone che, avendo contestato sin dall’origine l’esistenza stessa delcontratto di cessione del credito, il giudice di appello avrebbe dovutopretendere la prova del contratto prima ancora di esaminare la questionedell’inclusione del singolo rapporto tra quelli ceduti e non già confondere ilpiano della prova dell’inclusione con quello, logicamente e giuridicamentepreliminare, della prova dell’esistenza della cessione.Il motivo è inammissibile.Con esso l’esponente sostiene, peraltro, con scarsa chiarezza che ilTribunale avrebbe desunto dalla prova dell’inclusione del proprio creditotra quelli ceduti la prova della cessione, ma un simile assunto non solonon trova riscontro nella motivazione della sentenza, ma prima ancoranon viene fondato sull’individuazione di una motivazione che evidenziquella pretesa desunzione; il che non ne consente lo scrutinio, atteso chequando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art.360, primo comma n. 3, c.p.c. deve essere dedotto non solo mediante lapuntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anchemediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese amotivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni inNumero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto conle indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione dellestesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalentedottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consentealla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale diverificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 16 gennaio2007, n. 828 e successiva giurisprudenza conforme).3.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunciasul secondo motivo di appello.

Espone che, con tale motivo, avevacensurato la valutazione, da parte del giudice di primo grado, di atti edocumenti di formazione unilaterale prodotti dalla società opposta,deducendone l’inidoneità a dimostrare sia l’esistenza della cessione delcredito sia l’inclusione del proprio rapporto tra quelli ceduti, nonché laviolazione dei principi in tema di onere della prova e di libera contestabilitàdelle scritture provenienti da terzi.

Rileva che il Tribunale, qualificandol’appello come fondato su un unico motivo, non si sarebbe pronunciato sutale autonoma censura, omettendo qualsiasi esame delle specifichedoglianze relative al valore probatorio dei documenti unilaterali, tra cui lacomunicazione di cessione e la numerazione del rapporto attribuita dallacessionaria.Il motivo non merita accoglimento.Quanto si argomenta non evidenzia il tenore del secondo motivo diappello sul quale sarebbe stata omessa la pronuncia.

Segnatamente nonvi è alcuna traccia di argomenti evidenziatori di una critica alla sentenza diprimo grado, dato che essa nemmeno viene evocata, sicché la censura diomesso esame del secondo motivo risulta del tutto inconsistente, giacchénemmeno si individua il motivo che sarebbe stato oggetto di omessapronuncia.Numero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/20264.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dei principi in materia di completezzadell’avviso di cessione ex art. 58 T.U.B. nonché la falsa applicazione deicriteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dallasentenza n. 10860 del 2024.

Assume che il giudice di appello abbiaritenuto sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito, un avvisodi cessione pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] avente contenutoomnicomprensivo e generico, valorizzando il rinvio a un collegamentoipertestuale e a un elenco reperibile su un sito internet, senza verificare segli elementi indicati nell’avviso consentissero, di per sé, di individuaresenza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

Deduce che talemodalità di integrazione dell’avviso mediante fonti esterne, di formazioneunilaterale e modificabili, contrasterebbe con i principi che richiedono lacompletezza dell’informazione pubblicitaria e l’autonoma idoneitàdell’avviso a rendere identificabili i crediti ceduti.La Corte territoriale ha espresso un giudizio positivo su tali profili,ritenendo che l’avviso – anche tramite il rinvio al sito – consentissel’identificazione del credito e che, quindi, non sussistesse alcunaincertezza sull’oggetto della cessione.Il motivo, sotto la veste di violazione di legge, chiede a questa a Corte disostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, conriferimento: alla completezza dell’avviso; alla idoneità del rinvio al link; algrado di precisione richiesto in concreto.Si tratta, dunque, di una censura inammissibile, perché non denuncia unerrore di interpretazione dell’art. 58 T.U.B., ma ne contesta l’applicazionenel caso concreto.5.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente,deducendo che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negato, in modoapodittico e privo di effettiva spiegazione, incertezze circa l’inclusione delNumero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026credito azionato tra quelli oggetto della cessione, senza confrontarsi con lecircostanze dedotte dall’appellante in ordine alla sovrapponibilità di piùcessioni di crediti effettuate nello stesso arco temporale dalla medesimacedente.

Espone che, nell’atto di appello, era stato dedotto chedistinte operazioni di cessione aventi ad oggetto crediti riconducibili acategorie omogenee e potenzialmente coincidenti, e che tale dato fattualenon sarebbe stato preso in considerazione dal giudice di appello, il quale sisarebbe limitato ad affermare la riconducibilità del credito alla cessioneinvocata da [OSCURATO:SOCIETA]. senza dar conto delle ragioni per cui talesovrapposizione non fosse idonea a generare incertezza.Il motivo è infondato.Il vizio di motivazione, cioè di violazione dell’art. 132, secondo comma,n. 4 c.p.c., come s’è già detto sopra, deve emergere dal testo dellasentenza impugnata; non può essere ricavato dal confronto tra lamotivazione e elementi estrinseci al decisum (documenti, risultanzeistruttorie, allegazioni di parte, ricostruzioni alternative dei fatti) (Cass.,Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053).Nel caso in esame, la doglianza non individua un vuoto argomentativointerno alla sentenza, o la contraddittorietà intrinseca della motivazione,ma ne deduce l’asserita apoditticità solo perché la conclusione del giudicenon coincide con quanto emergerebbe dalla documentazione di causa,dalla asserita sovrapponibilità con altra cessione, quindi da elementiesterni alla struttura motivazionale.

Essendo, dunque, il motivo basato suelementi aliunde rispetto alla motivazione espressa nella sentenza èinidoneo a dedurre il vizio lamentato.6.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. in punto di onere dellaprova.

Espone che, a fronte della contestazione della titolarità del credito,sarebbe stato onere della società opposta produrre in giudizio il contenutoNumero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026del sito internet indicato nell’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA], al finedi dimostrare l’inclusione del rapporto dedotto in giudizio, mentre ilTribunale avrebbe ritenuto provata tale inclusione facendo riferimento auna lista reperibile online senza che il relativo contenuto fosse statoritualmente allegato e prodotto in giudizio.

Deduce che il giudice di appellosi sarebbe così sostituito alla parte onerata della prova, valorizzandoinformazioni tratte da una fonte telematica di natura unilaterale emutevole, senza che ne fosse stata data prova documentale conriferimento al momento rilevante.Il motivo è inammissibile.La censura prospetta formalmente un errore sull’onere della prova, ma inrealtà non deduce che il giudice abbia posto l’onere probatorio a caricodella parte sbagliata; contesta che la Corte d’appello abbia ritenutoprovato un fatto (l’inclusione del credito) sulla base di elementi che ilricorrente reputa inidonei (link, sito internet, documenti unilaterali).

Il chenon corrisponde ai casi in cui è possibile dedurre la violazione dell’art.2697 c.c.

Un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 c.c. siconfigura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale solose in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regoladi giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioèonerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulladifferenza fra fatti costitutivi ed eccezioni.

Viceversa, allorquando il motivodeducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 c.c. non risultiargomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) chela valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito noncorretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi deln. 4 dell’art. 360 c.p.c. (se si considera l’art. 2697 c.c. norma processuale)e ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. (se si considera l’art. 2697 c.c. normasostanziale, sulla base della vecchia idea dell’essere le norme sulle proveNumero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360 n. 5 oggi vigente si risolve inun surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delleprove oggi vietato ai sensi di quella norma (Cass., Sez.

Un., 5 agosto2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sulpunto; successivamente, ex multis, Cass. 23 ottobre 2018, n. 26769; conaltra solo formale declinazione, seguita da numerose conformi, Cass. 29maggio 2018, n. 13395 del 2018, secondo cui: «La violazione del precettodi cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non inveceladdove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svoltodelle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede dilegittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.)»).

LaCorte territoriale ha infatti posto correttamente in capo alla cessionarial’onere di provare la titolarità del credito e ha ritenuto, con apprezzamentodi merito, che tale onere fosse stato assolto anche mediante elementiindiziari.La critica al fatto che il contenuto del sito non fosse stato prodotto ingiudizio o l’asserita instabilità del contenuto del sito attengono allavalutazione della prova, non alla sua ripartizione.7.

Con il settimo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2729 cod. civ. in punto digravità, precisione e concordanza degli indizi.

Espone che il Tribunaleabbia ritenuto sussistenti indizi idonei a dimostrare la titolarità del creditoin capo alla società opposta valorizzando documenti che erano staticostantemente e specificamente contestati nel corso del giudizio, inquanto atti di formazione unilaterale.

Deduce che tali elementi nonavrebbero potuto assurgere al rango di indizi gravi, precisi e concordanti,Numero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026né essere utilizzati per fondare un ragionamento presuntivo volto adimostrare l’esistenza della cessione e l’inclusione del credito, tanto più inassenza del contratto di cessione e della prova del contenuto dell’elencorichiamato nell’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile.Secondo la giurisprudenza di questa Corte – v., ex multis Cass. 21 marzo2022, n. 9054, che richiama Cass., Sez.

Un., 24 gennaio 2018, n. 1785del 2018, di cui si vedano i paragrafi 4 e ss. della motivazione – ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citatoart. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., puòprospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamentopresuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordantiovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità oprecisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica – come in questo caso -si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nellamera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quellaritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi dellaviolazione dei paradigmi della norma.8.

Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudicedi appello fatto un uso distorto del principio di non contestazione.

Deduceche la sentenza impugnata abbia attribuito valore decisivo alla circostanzadella ricezione, da parte del debitore, della comunicazione di cessione delcredito, ritenendola fatto non contestato e ponendola a fondamento delladecisione, senza considerare che la non contestazione della ricezione diuna comunicazione non equivale alla non contestazione dell’esistenza deldiritto azionato.

Aggiunge che, sin dall’opposizione a decreto ingiuntivo,aveva specificamente contestato la titolarità del credito in capo allasocietà opposta e l’esistenza stessa della cessione, sicché laNumero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026comunicazione unilaterale inviata dalla pretesa cessionaria non avrebbepotuto essere utilizzata quale fatto pacifico idoneo a fondare la decisione.Il motivo è inammissibile.A p. 4 della sentenza impugnata il giudice a quo ha dato atto del fattoche, ai fini dell’opponibilità della cessione al debitore ceduto, era statadata specifica comunicazione mediante missiva del 7 novembre 2018,comunicazione non contestata nel corso del giudizio e, come tale,valutabile ai sensi dell’art. 115 c.p.c.

A tale affermazione il ricorrenteIl giudice d’appello, in quel passaggio, si è limitato a esaminare il profilodell’opponibilità della cessione al debitore ceduto, rilevando che lacomunicazione individuale dell’intervenuta cessione era avvenuta e nonera stata contestata come fatto storico, con la conseguenza di escluderel’efficacia liberatoria di eventuali pagamenti al cedente.

Tale statuizionedebitore e non implicava, né direttamente né indirettamente, unasovrapposizione tra il piano dell’opponibilità e quello della provadell’esistenza o del contenuto della cessione.Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, lanotificazione o la comunicazione della cessione al debitore ceduto rileva alsolo fine di rendere la cessione opponibile e di individuare il soggettolegittimato a ricevere il pagamento (Cass. 13 maggio 2021, n. 12734) maresta estranea alla dimostrazione del contenuto dell’atto di cessione e, inparticolare, ai fini che qui rilevano alla prova dell’inclusione del singolocredito nel perimetro dell’operazione traslativa.

Pertanto, è priva difondamento la censura che pretende di desumere dalla statuizionesull’opponibilità un improprio utilizzo della comunicazione quale provadell’inclusione del credito, giacché tale uso non risulta in alcun modo dallamotivazione della sentenza impugnata.Numero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026La doglianza, così prospettata, non individua un errore di dirittoimputabile al giudice a quo impugnata, ma si risolve nella sovrapposizionedi piani concettualmente distinti, imputando al giudice d’appello unaconfusione che, in realtà, è operata dal ricorrente.9.

Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente che liquidain euro 800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spesegenerali in misura del 15 % ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civileil 23/04/2026.Il PresidenteRaffaele Frasca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 614/2024, depositatail 04/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.742/2021, ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma dieuro 738,10, oltre ad accessori di legge, dovutale in forza di un contrattodi finanziamento stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., del quale laNumero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026società opposta assumeva di essere divenuta cessionaria in virtù di unacessione di crediti in blocco ai sensi degli artt. 58 T.U.B. e 1 e 4 dellalegge n. 130 del 1999.L’opponente deduceva la carenza di legittimazione attiva della societàingiungente, contestando l’esistenza del contratto di cessione del creditoe, comunque, l’idoneità della sola pubblicazione dell’avviso in GazzettaUfficiale a dimostrarne la titolarità, in mancanza del deposito del contrattodi cessione e di elementi specifici e univoci idonei a comprovarel’inclusione del proprio contratto tra quelli oggetto della cessione,precisando che la documentazione prodotta dalla società opposta avevanatura unilaterale, non consentiva di identificare con certezza il creditoazionato e non era sufficiente a superare le puntuali contestazionisollevate.Con sentenza n. 288/2023 il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] rigettaval’opposizione, ritenendo provata la titolarità del credito in capo a Itacapitals.r.l. sulla base dell’avviso di cessione pubblicato in [OSCURATO:PERSONA],della comunicazione individuale inviata al debitore e di ulteriori elementidocumentali qualificati come indizi gravi, precisi e concordanti, idonei adimostrare l’inclusione del rapporto dedotto in giudizio tra quelli ceduti.Avverso tale decisione il Palanca proponeva appello, articolando duedistinti motivi di impugnazione, con cui ribadiva la necessaria distinzionetra prova dell’esistenza della cessione e la prova dell’inclusione del singolocredito tra quelli ceduti, richiamando in particolare Cass. n. 17944/2023, econtestava la formazione unilaterale della documentazione prodotta,sostenendo che come tale fosse inidonea a dimostrare l’esistenza dellacessione e l’inclusione del rapporto, nonché la violazione dei principi inmateria di onere della prova e contestabilità delle scritture provenienti daterzi.Con sentenza n. 614/2024, resa pubblica il 4 ottobre 2024, il [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello, qualificandolo come fondato su unNumero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026unico motivo e ritenendo dimostrata la titolarità del credito in capo aItacapital s.r.l. sulla base dell’avviso di cessione pubblicato in GazzettaUfficiale e della possibilità di verificare l’inclusione del credito mediante uncollegamento ipertestuale indicato nell’avviso stesso, valorizzando altresìla comunicazione della cessione inviata al debitore e altra documentazioneprodotta dalla società appellata.Avverso tale sentenza il Palanca ha proposto ricorso per cassazione,basato su otto motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod.proc.civ.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, c.p.c., che la sentenzaimpugnata abbia ricostruito in modo non corretto il fatto processuale enon abbia individuato con esattezza i motivi di impugnazione proposti conl’atto di appello. Deduce che il Tribunale abbia erroneamente affermatoche l’appello fosse sorretto da un unico motivo (p. 2), mentre, comerisulterebbe dall’atto introduttivo del giudizio d'appello, le censureformulate erano due, distinte e autonome: l’una relativa all’omessa provadella titolarità del credito in capo alla società opposta e l’altra concernentela valutazione di documenti di formazione unilaterale.Il motivo è inammissibile.Il vizio denunciato è revocatorio ed avrebbe dovuto esser fatto valere aisensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: imputa, infatti, al Tribunale di avereaffermato l’esistenza di un solo motivo, mentre ve ne sarebbero stati due.Si censura l’affermazione dell’esistenza di un fatto processuale affermandoche esso non esisteva.Numero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026Gradatamente, qualora si reputasse che vi sia stato un errore non dipercezione dl fatto processuale, bensì di valutazione, si dovrebbe rilevareche il vizio ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per potersiconfigurare deve emergere dalla sentenza in sé e per sé considerata e nondal confronto tra essa ed elementi estrinseci (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile2014, n. 8053).2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1264 e 2697 cod. civ., degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130nonché dell’art. 58 del Testo unico bancario, come interpretati dallagiurisprudenza di legittimità, e in particolare da Cass. n. 17944/2023.Espone che, avendo contestato sin dall’origine l’esistenza stessa delcontratto di cessione del credito, il giudice di appello avrebbe dovutopretendere la prova del contratto prima ancora di esaminare la questionedell’inclusione del singolo rapporto tra quelli ceduti e non già confondere ilpiano della prova dell’inclusione con quello, logicamente e giuridicamentepreliminare, della prova dell’esistenza della cessione.Il motivo è inammissibile.Con esso l’esponente sostiene, peraltro, con scarsa chiarezza che ilTribunale avrebbe desunto dalla prova dell’inclusione del proprio creditotra quelli ceduti la prova della cessione, ma un simile assunto non solonon trova riscontro nella motivazione della sentenza, ma prima ancoranon viene fondato sull’individuazione di una motivazione che evidenziquella pretesa desunzione; il che non ne consente lo scrutinio, atteso chequando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art.360, primo comma n. 3, c.p.c. deve essere dedotto non solo mediante lapuntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anchemediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese amotivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni inNumero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto conle indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione dellestesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalentedottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consentealla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale diverificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 16 gennaio2007, n. 828 e successiva giurisprudenza conforme).3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunciasul secondo motivo di appello. Espone che, con tale motivo, avevacensurato la valutazione, da parte del giudice di primo grado, di atti edocumenti di formazione unilaterale prodotti dalla società opposta,deducendone l’inidoneità a dimostrare sia l’esistenza della cessione delcredito sia l’inclusione del proprio rapporto tra quelli ceduti, nonché laviolazione dei principi in tema di onere della prova e di libera contestabilitàdelle scritture provenienti da terzi. Rileva che il Tribunale, qualificandol’appello come fondato su un unico motivo, non si sarebbe pronunciato sutale autonoma censura, omettendo qualsiasi esame delle specifichedoglianze relative al valore probatorio dei documenti unilaterali, tra cui lacomunicazione di cessione e la numerazione del rapporto attribuita dallacessionaria.Il motivo non merita accoglimento.Quanto si argomenta non evidenzia il tenore del secondo motivo diappello sul quale sarebbe stata omessa la pronuncia. Segnatamente nonvi è alcuna traccia di argomenti evidenziatori di una critica alla sentenza diprimo grado, dato che essa nemmeno viene evocata, sicché la censura diomesso esame del secondo motivo risulta del tutto inconsistente, giacchénemmeno si individua il motivo che sarebbe stato oggetto di omessapronuncia.Numero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/20264. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dei principi in materia di completezzadell’avviso di cessione ex art. 58 T.U.B. nonché la falsa applicazione deicriteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dallasentenza n. 10860 del 2024. Assume che il giudice di appello abbiaritenuto sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito, un avvisodi cessione pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] avente contenutoomnicomprensivo e generico, valorizzando il rinvio a un collegamentoipertestuale e a un elenco reperibile su un sito internet, senza verificare segli elementi indicati nell’avviso consentissero, di per sé, di individuaresenza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Deduce che talemodalità di integrazione dell’avviso mediante fonti esterne, di formazioneunilaterale e modificabili, contrasterebbe con i principi che richiedono lacompletezza dell’informazione pubblicitaria e l’autonoma idoneitàdell’avviso a rendere identificabili i crediti ceduti.La Corte territoriale ha espresso un giudizio positivo su tali profili,ritenendo che l’avviso – anche tramite il rinvio al sito – consentissel’identificazione del credito e che, quindi, non sussistesse alcunaincertezza sull’oggetto della cessione.Il motivo, sotto la veste di violazione di legge, chiede a questa a Corte disostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, conriferimento: alla completezza dell’avviso; alla idoneità del rinvio al link; algrado di precisione richiesto in concreto.Si tratta, dunque, di una censura inammissibile, perché non denuncia unerrore di interpretazione dell’art. 58 T.U.B., ma ne contesta l’applicazionenel caso concreto.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente,deducendo che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negato, in modoapodittico e privo di effettiva spiegazione, incertezze circa l’inclusione delNumero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026credito azionato tra quelli oggetto della cessione, senza confrontarsi con lecircostanze dedotte dall’appellante in ordine alla sovrapponibilità di piùcessioni di crediti effettuate nello stesso arco temporale dalla medesimacedente. Espone che, nell’atto di appello, era stato dedotto chedistinte operazioni di cessione aventi ad oggetto crediti riconducibili acategorie omogenee e potenzialmente coincidenti, e che tale dato fattualenon sarebbe stato preso in considerazione dal giudice di appello, il quale sisarebbe limitato ad affermare la riconducibilità del credito alla cessioneinvocata da [OSCURATO:SOCIETA]. senza dar conto delle ragioni per cui talesovrapposizione non fosse idonea a generare incertezza.Il motivo è infondato.Il vizio di motivazione, cioè di violazione dell’art. 132, secondo comma,n. 4 c.p.c., come s’è già detto sopra, deve emergere dal testo dellasentenza impugnata; non può essere ricavato dal confronto tra lamotivazione e elementi estrinseci al decisum (documenti, risultanzeistruttorie, allegazioni di parte, ricostruzioni alternative dei fatti) (Cass.,Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).Nel caso in esame, la doglianza non individua un vuoto argomentativointerno alla sentenza, o la contraddittorietà intrinseca della motivazione,ma ne deduce l’asserita apoditticità solo perché la conclusione del giudicenon coincide con quanto emergerebbe dalla documentazione di causa,dalla asserita sovrapponibilità con altra cessione, quindi da elementiesterni alla struttura motivazionale. Essendo, dunque, il motivo basato suelementi aliunde rispetto alla motivazione espressa nella sentenza èinidoneo a dedurre il vizio lamentato.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. in punto di onere dellaprova. Espone che, a fronte della contestazione della titolarità del credito,sarebbe stato onere della società opposta produrre in giudizio il contenutoNumero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026del sito internet indicato nell’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA], al finedi dimostrare l’inclusione del rapporto dedotto in giudizio, mentre ilTribunale avrebbe ritenuto provata tale inclusione facendo riferimento auna lista reperibile online senza che il relativo contenuto fosse statoritualmente allegato e prodotto in giudizio. Deduce che il giudice di appellosi sarebbe così sostituito alla parte onerata della prova, valorizzandoinformazioni tratte da una fonte telematica di natura unilaterale emutevole, senza che ne fosse stata data prova documentale conriferimento al momento rilevante.Il motivo è inammissibile.La censura prospetta formalmente un errore sull’onere della prova, ma inrealtà non deduce che il giudice abbia posto l’onere probatorio a caricodella parte sbagliata; contesta che la Corte d’appello abbia ritenutoprovato un fatto (l’inclusione del credito) sulla base di elementi che ilricorrente reputa inidonei (link, sito internet, documenti unilaterali). Il chenon corrisponde ai casi in cui è possibile dedurre la violazione dell’art.2697 c.c. Un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 c.c. siconfigura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale solose in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regoladi giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioèonerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulladifferenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivodeducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 c.c. non risultiargomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) chela valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito noncorretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi deln. 4 dell’art. 360 c.p.c. (se si considera l’art. 2697 c.c. norma processuale)e ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. (se si considera l’art. 2697 c.c. normasostanziale, sulla base della vecchia idea dell’essere le norme sulle proveNumero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360 n. 5 oggi vigente si risolve inun surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delleprove oggi vietato ai sensi di quella norma (Cass., Sez. Un., 5 agosto2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sulpunto; successivamente, ex multis, Cass. 23 ottobre 2018, n. 26769; conaltra solo formale declinazione, seguita da numerose conformi, Cass. 29maggio 2018, n. 13395 del 2018, secondo cui: «La violazione del precettodi cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non inveceladdove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svoltodelle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede dilegittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.)»). LaCorte territoriale ha infatti posto correttamente in capo alla cessionarial’onere di provare la titolarità del credito e ha ritenuto, con apprezzamentodi merito, che tale onere fosse stato assolto anche mediante elementiindiziari.La critica al fatto che il contenuto del sito non fosse stato prodotto ingiudizio o l’asserita instabilità del contenuto del sito attengono allavalutazione della prova, non alla sua ripartizione.7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2729 cod. civ. in punto digravità, precisione e concordanza degli indizi. Espone che il Tribunaleabbia ritenuto sussistenti indizi idonei a dimostrare la titolarità del creditoin capo alla società opposta valorizzando documenti che erano staticostantemente e specificamente contestati nel corso del giudizio, inquanto atti di formazione unilaterale. Deduce che tali elementi nonavrebbero potuto assurgere al rango di indizi gravi, precisi e concordanti,Numero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026né essere utilizzati per fondare un ragionamento presuntivo volto adimostrare l’esistenza della cessione e l’inclusione del credito, tanto più inassenza del contratto di cessione e della prova del contenuto dell’elencorichiamato nell’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile.Secondo la giurisprudenza di questa Corte – v., ex multis Cass. 21 marzo2022, n. 9054, che richiama Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2018, n. 1785del 2018, di cui si vedano i paragrafi 4 e ss. della motivazione – ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citatoart. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., puòprospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamentopresuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordantiovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità oprecisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica – come in questo caso -si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nellamera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quellaritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi dellaviolazione dei paradigmi della norma.8. Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudicedi appello fatto un uso distorto del principio di non contestazione. Deduceche la sentenza impugnata abbia attribuito valore decisivo alla circostanzadella ricezione, da parte del debitore, della comunicazione di cessione delcredito, ritenendola fatto non contestato e ponendola a fondamento delladecisione, senza considerare che la non contestazione della ricezione diuna comunicazione non equivale alla non contestazione dell’esistenza deldiritto azionato. Aggiunge che, sin dall’opposizione a decreto ingiuntivo,aveva specificamente contestato la titolarità del credito in capo allasocietà opposta e l’esistenza stessa della cessione, sicché laNumero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026comunicazione unilaterale inviata dalla pretesa cessionaria non avrebbepotuto essere utilizzata quale fatto pacifico idoneo a fondare la decisione.Il motivo è inammissibile.A p. 4 della sentenza impugnata il giudice a quo ha dato atto del fattoche, ai fini dell’opponibilità della cessione al debitore ceduto, era statadata specifica comunicazione mediante missiva del 7 novembre 2018,comunicazione non contestata nel corso del giudizio e, come tale,valutabile ai sensi dell’art. 115 c.p.c. A tale affermazione il ricorrenteIl giudice d’appello, in quel passaggio, si è limitato a esaminare il profilodell’opponibilità della cessione al debitore ceduto, rilevando che lacomunicazione individuale dell’intervenuta cessione era avvenuta e nonera stata contestata come fatto storico, con la conseguenza di escluderel’efficacia liberatoria di eventuali pagamenti al cedente. Tale statuizionedebitore e non implicava, né direttamente né indirettamente, unasovrapposizione tra il piano dell’opponibilità e quello della provadell’esistenza o del contenuto della cessione.Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, lanotificazione o la comunicazione della cessione al debitore ceduto rileva alsolo fine di rendere la cessione opponibile e di individuare il soggettolegittimato a ricevere il pagamento (Cass. 13 maggio 2021, n. 12734) maresta estranea alla dimostrazione del contenuto dell’atto di cessione e, inparticolare, ai fini che qui rilevano alla prova dell’inclusione del singolocredito nel perimetro dell’operazione traslativa. Pertanto, è priva difondamento la censura che pretende di desumere dalla statuizionesull’opponibilità un improprio utilizzo della comunicazione quale provadell’inclusione del credito, giacché tale uso non risulta in alcun modo dallamotivazione della sentenza impugnata.Numero registro generale 22502/2024Numero sezionale 1508/2026Numero di raccolta generale 11829/2026Data pubblicazione 29/04/2026La doglianza, così prospettata, non individua un errore di dirittoimputabile al giudice a quo impugnata, ma si risolve nella sovrapposizionedi piani concettualmente distinti, imputando al giudice d’appello unaconfusione che, in realtà, è operata dal ricorrente.9. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente che liquidain euro 800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spesegenerali in misura del 15 % ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civileil 23/04/2026.Il PresidenteRaffaele Frasca
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