CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 28333/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4232/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio del difensore indicato nella PEC dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio del difensore indicato nella PEC dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1440/2022 depositata il 05/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 6 marzo 2017 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti al Tribunale di Brescia, per ivi sentir e nei loro confronti “revocare ai sensi dell’art. 2901 c.c. l’atto di cessione in adempimento di obblighi assunti in sede di separazione personale stipulato dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .... il 20 aprile 2012 dichiarandone l’inefficacia nei confronti del creditore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”. In via subordinata ha proposto domanda di “simulazione assoluta della cessione suddetta in uno con la separazione personale dei coniugi quale atto presupposto”, assumendo che la convivenza tra i coniugi avrebbe determinato la cessazione degli effetti della separazione “quale atto presupposto per la caducazione dell’atto di cessione di cui è causa”. Quanto alla domanda ex art. 2901 c.c. ha dedotto che il disponente era debitore della [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA]) quale fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] –C.L.E.B. I convenuti, regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, rimanendo contumaci. Nelle more del giudizio, in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130/1999, concluso in data 20 aprile 2018, è intervenuta la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” che aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed altri istituti di credito una serie di crediti tra cui quelli oggetto di causa. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 5 luglio 2018, rigettava le domande attoree rilevando, in particolare, come l’attrice non avesse fornito prova dell’esistenza e della contezza del credito al momento della separazione personale dei coniugi, avvenuta nel maggio 2011. La sentenza veniva impugnata tanto da “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” (creditrice originaria), quanto dalla cessionaria “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” Con separati atti si sono costituiti in grado d’appello i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto dichiararsi inammissibile l’impugnazione in quanto proposta dal cessionario del credito, a ciò non titolato trattandosi non di azione di adempimento ma di dell’azione revocatoria ordinaria. Nel merito hanno chiesto respingersi il gravame col favore delle spese. Con la sentenza del 5.12.22 la Corte di Appello di Brescia accoglieva l’impugnazione proposta dichiarando inefficace, tanto nei confronti della creditrice originaria “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, quanto della cessionaria “Penelope spv s.r.l.” l’atto di trasferimento immobiliare, siccome pregiudizievole, con condanna degli appellati alla refusione delle spese del doppio grado. Con ricorso per cassazione notificato il 5 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] impugna la decisione sulla base di sei motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. La ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza per la decisione in camera di consiglio e deposita memoria sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente de nunzia violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 1260 e 2901 c.c. e 111 e 344 c.p.c. in relazione all’eccepita inammissibilità dell’appello proposto dal cessionario del credito nell’ambito dell’azione revocatoria e relative conseguenze. L’appello era stato formulato da [OSCURATO:PERSONA] “al solo fine di chiedere l’estromissione dalla causa” e non anche per domandare la riforma della sentenza di primo grado. L’impugnazione per la riforma del contenuto della sentenza di primo grado promossa pertanto da parte della sola [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe inammissibile, oltre che per la qualità di mera cessionaria del credito, anche a causa della mancata allegazione ad opera della cessionaria del fatto costitutivo del diritto azionato. La ricorrente deduce, altresì, “l’omessa allegazione dei fatti legittimanti il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] a promuovere l ’appello. Le appellanti si sarebbero limitate a riportare la circostanza dell’avvenuta cessione dei crediti (neppure precisamente individuati) tramite produzione del provvedimento di cartolarizzazione pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] senza tuttavia precisare quali siano i crediti interessati da quella cessione: dato questo non contenuto in gazzetta e la cui mancanza non consentirebbe di valutare la titolarità, in capo a [OSCURATO:SOCIETA], del diritto di proporre l’appello, che avrebbe dovuto essere anche per tale motivo dichiarato inammissibile”. Nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. deduce che “in caso di cessione in blocco dei crediti secondo l'art. 58 D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] esonera la banca dalla notifica della cessione ai singoli debitori, ma non prova l'esistenza della cessione stessa né l'inclusione di specifici crediti nell'operazione. È necessario fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale qualora vi siano contestazioni espresse e specifiche da parte del debitore ceduto” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/02/2025, n. 2511). Il motivo è p.q.r. fondatoe va accolto nei termini di seguito indicati. Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente secondo cui la ricorrente darebbe decaduta dalla eccezione di nullità della cessione “non avendola tempestivamente proposta nel corso del giudizio di appello ed in quanto contraria alle difese sin qui svolte in cui la ricorrente avrebbe riconosciuto la cessione”. L’eccezione della controricorrente è infondata trattandosi di questione rilevabile d’ufficio. Inoltre, secondo la controricorrente non si può ragionevolmente pretendere che, nel contesto di una operazione di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B., vengano individuati singolarmente i crediti e le rispettive azioni, dal momento che la norma risponde allo scopo di facilitare lo smobilizzo di masse notevoli di crediti mediante il trasferimento “in blocco” ad investitori professionali. Secondo la controricorrente il contenuto della cessione è sufficientemente dettagliato, prevedendo che “merito il testo è così strutturato che “in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130/1999, concluso in data 20 aprile 2018 e con efficacia economica 1 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile 2018, “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ha acquistato pro -soluto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., Cassa di Risparmio in [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e Cassa di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (i Cedenti) tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”. Lamenta che pertanto del la cessione è stata data idonea comunicazione mediante pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] e tra i crediti oggetto di cessione rientrerebbero anche quelli di cui all’oggetto. L’assunto è infondato. Nella specie la cessione è intervenuta in pendenza del primo grado di giudizio e la cessionaria avrebbe dovuto allegare il fatto costitutivo del diritto azionato. Al contrario, la società Penelope si è limitata a dare atto degli estremi della pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] dell’atto di cessione, deducendo che “tra i crediti oggetto di cessione rientrano anche quelli di cui all’oggetto”: null’altro è stato dedotto, in particolare con riguardo agli specifici crediti asseritamente ceduti e ritenuti “oggetto” di causa. Questa corte intende dare continuità al condivisibile orientamento (Cass. n. 34373 del 07/12/2023 in tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione. Va ribadito, infatti, che “in caso di cessione in blocco dei crediti secondo l'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] esonera la banca dalla notifica della cessione ai singoli debitori, ma non prova l'esistenza della cessione stessa né l'inclusione di specifici crediti nell'operazione. È necessario fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale qualora vi siano contestazioni espresse e specifiche da parte del debitore ceduto” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/02/2025, n. 2511). Nel caso in cui il debitore ceduto sollevi specifiche contestazioni, questa Corte (Cass. 17944/2023) ha affermato che «in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art. 1264 c.c. … trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata […] anche se la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 58 T.U.B.». A tale stregua la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Manca nella sentenza di appello ogni profilo di valutazione degli elementi che accomunano le singole categorie e che consentano di individuarli senza incertezze. A ciò dovrà provvedere sulla base di un accertamento di fatto il giudice del rinvio. Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo, assorbiti gli altri motivi [ il 2° motivo, con il quale la ricorrente denunzia nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione del principio dispositivo regolatore del processo; il 3° motivo, con il quale denunzia violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1988 e 2697 c.c. e 115-116 ex art. 360 n. 4 c.p.c.; il 4° motivo, con il quale denunzia violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 2901 e 2697 c.c. e 115-116 c.p.c.; il 5° motivo, con il quale denunzia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.; il 6° motivo, con il quale denunzia violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. della legge n. 247/2012 e del regolamento attuativo di cui al Decreto Ministero della Giustizia n. 55/2014 in materia di spese processuali], consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione l’impugnata sentenza