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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2026

Cassazione n. 22150/2026

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o [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5682/2023depositata in data 8 settembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si opponevano adecreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 5 dicembre 2014su ricorso di BCC [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) con il quale venivaNumero registro generale 6355/2024Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 22150/2026Data pubblicazione 28/06/2026loro ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 53.368,09 atitolo di canoni insoluti relativi al contratto di locazione finanziaria stipulatoil 18 dicembre 2008, oltre all’importo di euro 26.634,66 a titolo di penaleper la risoluzione contrattuale di cui all’art. 19 del contratto.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e poi, con atto di intervento exart. 111 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata daItalfondiario S.p.A., qualificatasi cessionaria del credito ex art. 58 T.U.B.Con sentenza n. 17708/2019 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione.Respingeva, in particolare, l'eccezione di incompetenza territorialesollevata dagli opponenti basata sul foro del consumatore, indicato nelTribunale di Urbino, rilevando che gli opponenti erano soci della debitriceprincipale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e dunque non potevano essereconsiderati consumatori.

Nel merito rilevava che il contratto di leasing erada qualificarsi leasing di godimento ed escludeva, pertanto, la possibilitàdi applicare in via analogica l’art. 1526 c.c., ritenendo altresì che laopposta avesse adeguatamente provato, attraverso il contratto, il titolodel credito azionato.2.

Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FlavioPaganelli, chiedendo di dichiararsi incompetenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA], nullità ed inefficacia della procura rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., nullità ed inesistenza dellapresunta cessione del credito, errata qualificazione del leasing comefinanziario anziché traslativo, mancata prova del credito per sorte capitalee interessi, da considerarsi usurari.

Iccrea e [OSCURATO:SOCIETA] rimanevanocontumaci.La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 5682/2023, pubblicata l’8settembre 2023, rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]; inaccoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenutala loro qualità di cconsumatori, accoglieva l’eccezione d’incompetenzaterritoriale del Tribunale di Roma e revocava il decreto ingiuntivo nei loroNumero registro generale 6355/2024Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 22150/2026Data pubblicazione 28/06/2026confronti. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere gli agliappellanti due terzi delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio,compensando la restante parte.4.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti depositava memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del combinatodisposto di cui agli artt. 111 c.p.c., 2697 c.c. in relazione all’art. 118 disp.sensi dell’art. 360, primo comma, nn.1 e 3 c.p.c. per motivazioneapparente sulla eccezione di carenza di prova della cessione del credito edi indeterminatezza della procura.2.

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1458 comma 1 c.c. e1526 c.c.: il Tribunale che la Corte d'appello avrebbero erroneamentequalificato il contratto, seppur con modalità diverse, quale leasingfinanziario e non traslativo, negando l'applicazione delle norme sopracitate nonostante vi fosse prova che il bene (camion Iveco completo dicassone ribaltabile e telo elettrico di copertura), al termine del contratto,avrebbe avuto un valore nettamente superiore al prezzo di riscatto di €1.100 oltre Iva.3.

Il terzo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c. in relazione allaqualifica di consumatore di [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 118 disp. att.c.p.c. e 111 Cost. per motivazione apparente, laddove la Corte di appelloha rigettato l'eccezione sul presupposto che il ricorrente avesse ammessodi operare all'interno della società e, quindi, vi fosse il collegamento con ildebitore principale, mentre vi sarebbe un’affermazione opposta in atti.Numero registro generale 6355/2024Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 22150/2026Data pubblicazione 28/06/20264.

Il primo motivo, quanto alla contestata legittimazione della parte quicontroricorrente quale cessionaria del credito, risulta logicamenteprevalente su ogni altra questione, ed è fondato.Costituisce principio pacifico che ex art. 58 T.U.B. (per i crediti bancari) lacessione dei crediti in blocco determina ex lege il trasferimento unitario diuna massa di crediti individuabili per categorie omogenee con sostituzionedel cessionario al cedente nei rapporti attivi ed opponibilità ai debitorimediante pubblicazione dell’avviso in [OSCURATO:PERSONA], senza necessità dinotifica individuale.Quanto alla prova della cessione del singolo credito e al relativo onereprobatorio, costituisce principio altrettanto consolidato che in caso dicessione in blocco non è necessario produrre il contratto di cessione,qualora non venga contestata la sua esistenza, ma solo l’inclusione delsingolo credito.

Pertanto, il primo fatto da allegare per il creditorecessionario è l’inclusione del credito controverso tra quelli ceduti e l’avvisodi cessione pubblicato nella G.U. ne costituisce prova idonea, purchécontenga criteri sufficientemente specifici per individuarlo (tipologia delcredito, periodo, classificazione, ecc.) e consenta di ricondurre concertezza il credito addotto in giudizio alla massa ceduta (cfr. tra le molte,Cass. 31188/2017; Cass. 4334/2020; Cass. 17944/2023; Cass.4277/2023; Cass. 5478/2024; Cass. 34641/2025; Cass. 14270/2025).Il suddetto principio va dunque applicato allorché la titolarità non sia stataspecificamente contestata o la difesa svolta dal debitore ceduto siaincompatibile con la negazione della cessione (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.26855 del 6/10/2025; Cass. sez.3, n. 34641 del 29/12/2025); la parteche eccepisce il difetto di titolarità del cessionario del credito deve a suavolta negare specificamente la riconducibilità del credito ai parametridell’avviso di cessione e allegare gli elementi incompatibili con lecaratteristiche descritte nella G.U.Numero registro generale 6355/2024Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 22150/2026Data pubblicazione 28/06/2026Qualora, dunque, la cessione sia specificamente contestata conriferimento a tutti i suddetti parametri e in atti non sussista una difesadella parte eccipiente incompatibile con detta negazione, la produzionedegli atti comprovanti l’intervenuta cessione si rende necessaria perprovare la legittimazione ad agire della cessionaria, dovendo quest’ultimadimostrare che il credito è incluso nella suddetta cessione.Nel presente giudizio, il primo motivo di appello riguardava il fatto che lasentenza di primo grado aveva omesso ogni pronuncia sul punto dellacontestata cessione del credito e del conferimento della procura allamandataria.

La sentenza della Corte di appello, di contro, ha rigettato ilmotivo di impugnazione sull’assunto che, essendo la cessionaria rimastacontumace nel giudizio di appello, unitamente alle altre convenute, inmancanza dei fascicoli di parte non fosse possibile verificare il suppostodifetto di prova della cessione del credito a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,né la procura contestata.

Così la Corte di merito ha chiaramente disattesoogni principio inerente alla verifica della contestazione del contraenteceduto e alla prova della legittimazione ad agire della cessionaria che, incaso di idonea contestazione, grava sulla parte che assume di esserelegittimo titolare del credito (ei qui dicit, cfr. Cass. Sez.

U. 2951/2016).La fondatezza di questa censura assorbe ogni altra questione.5.

Conclusivamente, va accolto il primo motivo, assorbiti gli atri, conconseguente cassazione e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.Maccoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5682/2023depositata in data 8 settembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si opponevano adecreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 5 dicembre 2014su ricorso di BCC [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) con il quale venivaNumero registro generale 6355/2024Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 22150/2026Data pubblicazione 28/06/2026loro ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 53.368,09 atitolo di canoni insoluti relativi al contratto di locazione finanziaria stipulatoil 18 dicembre 2008, oltre all’importo di euro 26.634,66 a titolo di penaleper la risoluzione contrattuale di cui all’art. 19 del contratto.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e poi, con atto di intervento exart. 111 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata daItalfondiario S.p.A., qualificatasi cessionaria del credito ex art. 58 T.U.B.Con sentenza n. 17708/2019 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione.Respingeva, in particolare, l'eccezione di incompetenza territorialesollevata dagli opponenti basata sul foro del consumatore, indicato nelTribunale di Urbino, rilevando che gli opponenti erano soci della debitriceprincipale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e dunque non potevano essereconsiderati consumatori. Nel merito rilevava che il contratto di leasing erada qualificarsi leasing di godimento ed escludeva, pertanto, la possibilitàdi applicare in via analogica l’art. 1526 c.c., ritenendo altresì che laopposta avesse adeguatamente provato, attraverso il contratto, il titolodel credito azionato.2. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FlavioPaganelli, chiedendo di dichiararsi incompetenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA], nullità ed inefficacia della procura rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., nullità ed inesistenza dellapresunta cessione del credito, errata qualificazione del leasing comefinanziario anziché traslativo, mancata prova del credito per sorte capitalee interessi, da considerarsi usurari. Iccrea e [OSCURATO:SOCIETA] rimanevanocontumaci.La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 5682/2023, pubblicata l’8settembre 2023, rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]; inaccoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenutala loro qualità di cconsumatori, accoglieva l’eccezione d’incompetenzaterritoriale del Tribunale di Roma e revocava il decreto ingiuntivo nei loroNumero registro generale 6355/2024Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 22150/2026Data pubblicazione 28/06/2026confronti. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere gli agliappellanti due terzi delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio,compensando la restante parte.4. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti depositava memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del combinatodisposto di cui agli artt. 111 c.p.c., 2697 c.c. in relazione all’art. 118 disp.sensi dell’art. 360, primo comma, nn.1 e 3 c.p.c. per motivazioneapparente sulla eccezione di carenza di prova della cessione del credito edi indeterminatezza della procura.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1458 comma 1 c.c. e1526 c.c.: il Tribunale che la Corte d'appello avrebbero erroneamentequalificato il contratto, seppur con modalità diverse, quale leasingfinanziario e non traslativo, negando l'applicazione delle norme sopracitate nonostante vi fosse prova che il bene (camion Iveco completo dicassone ribaltabile e telo elettrico di copertura), al termine del contratto,avrebbe avuto un valore nettamente superiore al prezzo di riscatto di €1.100 oltre Iva.3. Il terzo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c. in relazione allaqualifica di consumatore di [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 118 disp. att.c.p.c. e 111 Cost. per motivazione apparente, laddove la Corte di appelloha rigettato l'eccezione sul presupposto che il ricorrente avesse ammessodi operare all'interno della società e, quindi, vi fosse il collegamento con ildebitore principale, mentre vi sarebbe un’affermazione opposta in atti.Numero registro generale 6355/2024Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 22150/2026Data pubblicazione 28/06/20264. Il primo motivo, quanto alla contestata legittimazione della parte quicontroricorrente quale cessionaria del credito, risulta logicamenteprevalente su ogni altra questione, ed è fondato.Costituisce principio pacifico che ex art. 58 T.U.B. (per i crediti bancari) lacessione dei crediti in blocco determina ex lege il trasferimento unitario diuna massa di crediti individuabili per categorie omogenee con sostituzionedel cessionario al cedente nei rapporti attivi ed opponibilità ai debitorimediante pubblicazione dell’avviso in [OSCURATO:PERSONA], senza necessità dinotifica individuale.Quanto alla prova della cessione del singolo credito e al relativo onereprobatorio, costituisce principio altrettanto consolidato che in caso dicessione in blocco non è necessario produrre il contratto di cessione,qualora non venga contestata la sua esistenza, ma solo l’inclusione delsingolo credito. Pertanto, il primo fatto da allegare per il creditorecessionario è l’inclusione del credito controverso tra quelli ceduti e l’avvisodi cessione pubblicato nella G.U. ne costituisce prova idonea, purchécontenga criteri sufficientemente specifici per individuarlo (tipologia delcredito, periodo, classificazione, ecc.) e consenta di ricondurre concertezza il credito addotto in giudizio alla massa ceduta (cfr. tra le molte,Cass. 31188/2017; Cass. 4334/2020; Cass. 17944/2023; Cass.4277/2023; Cass. 5478/2024; Cass. 34641/2025; Cass. 14270/2025).Il suddetto principio va dunque applicato allorché la titolarità non sia stataspecificamente contestata o la difesa svolta dal debitore ceduto siaincompatibile con la negazione della cessione (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.26855 del 6/10/2025; Cass. sez.3, n. 34641 del 29/12/2025); la parteche eccepisce il difetto di titolarità del cessionario del credito deve a suavolta negare specificamente la riconducibilità del credito ai parametridell’avviso di cessione e allegare gli elementi incompatibili con lecaratteristiche descritte nella G.U.Numero registro generale 6355/2024Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 22150/2026Data pubblicazione 28/06/2026Qualora, dunque, la cessione sia specificamente contestata conriferimento a tutti i suddetti parametri e in atti non sussista una difesadella parte eccipiente incompatibile con detta negazione, la produzionedegli atti comprovanti l’intervenuta cessione si rende necessaria perprovare la legittimazione ad agire della cessionaria, dovendo quest’ultimadimostrare che il credito è incluso nella suddetta cessione.Nel presente giudizio, il primo motivo di appello riguardava il fatto che lasentenza di primo grado aveva omesso ogni pronuncia sul punto dellacontestata cessione del credito e del conferimento della procura allamandataria. La sentenza della Corte di appello, di contro, ha rigettato ilmotivo di impugnazione sull’assunto che, essendo la cessionaria rimastacontumace nel giudizio di appello, unitamente alle altre convenute, inmancanza dei fascicoli di parte non fosse possibile verificare il suppostodifetto di prova della cessione del credito a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,né la procura contestata. Così la Corte di merito ha chiaramente disattesoogni principio inerente alla verifica della contestazione del contraenteceduto e alla prova della legittimazione ad agire della cessionaria che, incaso di idonea contestazione, grava sulla parte che assume di esserelegittimo titolare del credito (ei qui dicit, cfr. Cass. Sez. U. 2951/2016).La fondatezza di questa censura assorbe ogni altra questione.5. Conclusivamente, va accolto il primo motivo, assorbiti gli atri, conconseguente cassazione e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.Maccoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi