CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 10742/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22289/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 124/2021 depositata il 25/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/2/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con atto di citazione in data 18/10/2017 la [OSCURATO:SOCIETA]. in persona della procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), affermandosi cessionaria, in blocco, di una serie di crediti deteriorati facenti capo ad [OSCURATO:PERSONA], ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Trento, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del padre [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], quale erede del marito [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] per ivi sentir dichiarare inefficaci nei propri confronti, ex-art. 2901 c.c., i contratti di compravendita immobiliare in data 29/10/2012, intervenuti tra il convenuto [OSCURATO:PERSONA] ed il padre [OSCURATO:PERSONA], ed il successivo in data 13/12/2013, intervenuto fra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata nella stipula dal socio e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. Ha dedotto che Unicredit era creditrice di [OSCURATO:PERSONA] in forza di due decreti ingiuntivi emessi in data 28/12/2010 (l'uno per € 53:194,32, l'altro per € 131.119,20); tali crediti trovavano ragione in fideiussioni rilasciate dal [OSCURATO:PERSONA] a favore della società agricola [OSCURATO:SOCIETA]. (nel frattempo fallita) e della impresa individuale agricola [OSCURATO:PERSONA], in relazione a mutui chirografari concessi dalla banca alle due predette imprese. 2.- Oggetto della compravendita erano numerosi beni di rilevante valore e la vendita aveva reso assai più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell’attrice. Venditore ed acquirente erano indubbiamente consapevoli del pregiudizio arrecato alla creditrice, attesi gli stretti legami di parentela correnti tra loro ([OSCURATO:PERSONA] era figlio di [OSCURATO:PERSONA] e nipote di [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA], madre del [OSCURATO:PERSONA]). Anche la successiva compravendita del 13/12/2013 era stata caratterizzata da anomale modalità di pagamento ed era intervenuta sempre in ambito familiare, ovvero tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA], la di lui madre [OSCURATO:PERSONA] e la zia [OSCURATO:PERSONA]; alla stipula della compravendita aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della Società acquirente. Nel frattempo, [OSCURATO:PERSONA] era deceduto, sicché la domanda veniva proposta nei confronti dei suoi eredi, e cioè lo stesso [OSCURATO:PERSONA], figlio, e [OSCURATO:PERSONA], coniuge. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimanevano contumaci. 3.-Il Tribunale ha accolto le domande proposte dall’attrice, dichiarando inefficaci nei suoi confronti i contratti di compravendita. La Corte di Appello di Trento ha confermato la decisione del giudice di prime cure. 4.- Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con due motivi e memoria. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitation, che ha prodotto anche memoria. Si dà atto che, all’esito della discussione in camera di consiglio, visti gli artt. 276, ult. co., c.p.c. e 118, ult. co., disp. att. c.p.c., il Presidente ha designato quale estensore della motivazione il [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione. 1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58 e l. n. 130 del 1999, artt. 1-4 in relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3; violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4: motivazione mancante e/o meramente apparente e/o manifestamente illogica con riguardo alla ritenuta prova del rapporto oggetto di cessione del credito e alla legittimazione sostanziale in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo il ricorrente, infatti, risulta evidente che la produzione del solo avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] ex art. 58 TUB -la cui dicitura risulta a tal punto vaga dal ridursi ad un generico riferimento a crediti relativi ad “attività finanziarie deteriorate” circoscritte ad un lasso temporale di vari decenni-non può ritenersi idoneo ad individuare in modo preciso e specifico i crediti ceduti e soprattutto non risulta idoneo ad assolvere all’onere probatorio gravante sulla stessa parte attrice. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3 e n.5; violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4; In particolare, contesta la correttezza del ragionamento presuntivo in base al quale sono stati dalla corte di merito considerati sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria in argomento. Lamenta non essersi considerato che ilcontratto di compravendita del 29.10.2012 è stato stipulato in adempimento del contratto preliminare del 15.9.2010, con il quale il ricorrente aveva promesso in vendita a [OSCURATO:PERSONA] gli immobili poi trasferiti con il contratto definitivo. E che pertanto la compravendita costituiva adempimento dell’obbligo precedentemente assunto dalle parti e, come tale, non assoggettabile a revocatoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 2901 c.c. Il primo dei due motivi è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. La questione riguarda la prova del fatto che Unicredit abbia ceduto a [OSCURATO:PERSONA] 2 il credito vantato verso il ricorrente. La cessionaria sostiene che il credito in questione è stato ceduto insieme ad una molteplicità di altri crediti, mediante dunque una cessione in blocco, e che tale cessione è stata notificata mediante pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello hanno ritenuto potersi presumere che in detto blocco di crediti vi fosse anche quello oggetto di controversia, in quanto la cessione ha riguardato tutti i crediti in sofferenza maturati in circa un quarantennio, sulla base del rilievo che quello per cui è causa era, per l’appunto, maturato nel corso di quel periodo. Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la mera pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] della cessione in blocco non è invero sufficiente a far presumere che anche il credito in contestazione sia stato ceduto, occorrendo, quando come nella specie vi sia contestazione al riguardo , che il giudice di merito compia un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire valore meramente indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. 17944/ 2023). Il giudice di merito può invero dedurre che quello oggetto di controversia sia compreso nel blocco dei crediti ceduti argomentando dal rilievo che il primo appartiene alla medesima categoria dei secondi, e cioè dal fatto che il credito ceduto rientra nella categoria di quelli ceduti in blocco, purché risulti consentito individuarlo senza incertezze (Cass. 4277/ 2023). Nella specie l’accertamento della c orte di appello riposa sulla circostanza che il credito in argomento fosse deteriorato, e che sono stati dalla Banca ceduti all’odierna controricorrente tutti i crediti deteriorati insorti nel corso di oltre quaranta anni. In particolare, la cessione in blocco ha avuto nel caso ad oggetto crediti maturati del 1975 al 2016, dunque per 41 anni, trattandosi pertanto di unavasta tipologia di crediti di numero evidentemente elevato. Va d’altro canto considerato che la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della cessione in blocco sostituisce la notifica dell’avvenuta cessione, è cioè una modalità equipollente a quest’ultima, sicché dimostrando di avere effettuato lapubblicazione si prova l’avvenuta notifica della cessione. Altra e diversa questione è peraltro quella concernente la prova dell’inclusione dello specifico credito contestato tra quelli ceduti in blocco, il che non discende dalla mera prova della notifica (Cass.17944/ 2023; Cass. 22151/ 2019). Allegando che la cessione in blocco è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] si dimostra che è stato posto in essere un equipollente della notificazione ai debitori ceduti, ma non ancheche uno specificocredito rientri tra quelli oggetto della cessione. In caso di contestazione da parte del debitore in ordine ad una tale ricomprensione, la relativa prova può presumersi allorquando il credito in considerazione rientri nella categoria di quelli ceduti in blocco. E’ al riguardo peraltro necessario che l’indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti risulti sufficientemente dettagliata e precisa perché possa pervenir si a concludere che anche il credito in contestazione rientra per tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione in ragione delle relative comuni caratteristiche. Orbene, nella specie siffatto accertamento non è stato invero dalla corte di merito compiutamente e correttamente effettuato. L’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, oltre ad essere generica (tutti i finanziamenti dichiarati deteriorati ) è invero relativa a crediti maturati in un lunghissimo arco temporale, ben 41 anni. A tale stregua una siffatta indicazione non legittima l’affermazione che la presunzione possa fondarsi sui necessari indizi gravi, precisi e concordanti. In altri termini, la mera affermazione che nella specie sono stati dalla Banca ceduti in blocco crediti maturati in ben 41 anni e dichiarati “deteriorati” (espressione tra l’altro atecnica, che non consente di individuare una tipologia giuridica di crediti rispetto ad altre), non si appalesa idonea a fondare di per sé una raggiunta prova per presunzioni nella specie i n ordine alla effettiva ricomprensione nellamedesima anche del credito oggetto di causa. Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue - assorbito il 2° motivo- l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione