CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatie difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA].R.L., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale comeper legge- controricorrente –Numero registro generale 25899/2024Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 18791/2026Data pubblicazione 09/06/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, APORTIS.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].)- intimate -avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1382/2024,pubblicata in data 18 settembre 2024 e notificata il 4 ottobre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23aprile 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:SOCIETA]. – Marmi e Graniti – in liquidazione, in concordatopreventivo, quale debitrice principale, e [OSCURATO:PERSONA] e CarmelaNigita, quali fideiussori, proposero opposizione avverso il decretoingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. con il quale si chiedeva, inforza di mutuo chirografario di scopo di originari euri 600.000,00 e dialtri rapporti di conto corrente, il pagamento dell’importo di euro162.068,64 “a titolo di rate scadute ed insolute e residuo in lineacapitale”. A sostegno dell’opposizione eccepivano la nullità delcontratto di mutuo per violazione dei requisiti di forma e spiegavanodomanda riconvenzionale in ordine ai rapporti di conto corrente.Costituitasi la Banca opposta, nelle more del giudizio, concomparsa ex art. 111 c.p.c., si costituiva, quale cessionaria delcredito, [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1481/2022, rigettaval’opposizione, disattendendo anche l’eccezione di carenza dilegittimazione attiva in capo alla cessionaria, sollevata dagliopponenti, ritenendo “ammissibile l’intervento del cessionario delNumero registro generale 25899/2024Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 18791/2026Data pubblicazione 09/06/2026credito”.2. Proposta impugnazione dai soccombenti, all’esito dellacostituzione della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]., laCorte d’appello di Catania respingeva il gravame.Per quel che ancora rileva in questa sede, in ordine all’eccezionedi carenza di legittimazione attiva della cessionaria, la Corteterritoriale affermava che gli originari opponenti avevano contestatosoltanto ‹‹la carenza in ordine alla produzione dell’atto di cessione deirapporti oggetto del presente giudizio e la circostanza che dallostralcio di GURI prodotto non si evince in alcun modo l’identità deicrediti oggetto di cessione›› e che, pertanto, in difetto dicontestazione dell’esistenza dell’operazione di cessione, i datidesumibili dalla pubblicazione della stessa sulla [OSCURATO:PERSONA] di per sé sufficienti ‹‹a consacrarne la effettiva esistenza –quanto alla individuazione dei crediti ceduti ed alla ricomprensione diquello azionato tra quelli oggetto della cessione››. Aggiungeva che laparte appellante non si confrontava con la motivazione del Tribunaleche aveva osservato come fosse sufficiente a ricomprendere il creditoin contestazione tra quelli oggetto della cessione la indicazione,nell’estratto pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], che la cessioneriguardava tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, speseed altri accessori) sorti nel periodo settembre 1994/dicembre 2018 equalificabili come “crediti deteriorati in base alla disposizione dellaBanca d’Italia e per gli effetti di cui all’art. 7.1, comma 6, della leggesulla Cartolarizzazione”. In difetto di una censura puntuale da parteappellante, faceva proprie le conclusioni del Tribunale che avevaritenuto ricompreso, tra quelli ceduti indicati sulla [OSCURATO:PERSONA],anche il credito azionato derivante da mutuo contratto in data 4maggio 2010.3. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorrono [OSCURATO:SOCIETA].-Numero registro generale 25899/2024Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 18791/2026Data pubblicazione 09/06/2026Marmi e Graniti – in liquidazione e in concordato preventivo, FrancoCaruso e [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA].r.l., quale cessionaria del credito in forza di contratto di cessione inblocco ex art. 58 t.u.b. e di acquisto pro soluto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e da [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso.Non hanno svolto attività difensiva in questa sede [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].)4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Rileva pregiudizialmente il Collegio, quanto all’avvenutacostituzione, in questa sede, con un atto denominato “controricorso”,- e benché non destinataria della notificazione del ricorso - di [OSCURATO:SOCIETA]. (affermatasi cessionaria del preteso credito di cui sidiscute), rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che dettacostituzione deve essere qualificata come un intervento ex art. 111cod. proc. civ., dalla stessa spiegato quale asserita subentrata adAporti s.r.l. nella titolarità (anche) del credito di cui si discute.L’ammissibilità di una tale tipologia di intervento in questa sede,benché astrattamente configurabile alla stregua delle argomentazionisvolte da Cass. n. 34562 del 2022 e da Cass. n. 7721 del 2023 (allecui esaustive motivazioni, può qui farsi rinvio), deve essere valutata,concretamente, tenendo conto, in particolare: i) di quanto rinvenibilenella giurisprudenza di questa Corte con riguardo agli oneri diallegazione e prova gravanti sul soggetto che proponga impugnazioneNumero registro generale 25899/2024Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 18791/2026Data pubblicazione 09/06/2026oppure – come avvenuto nella specie – vi resista nell'asserita qualitàdi successore, a titolo universale o particolare, di colui che era statoparte nel precedente grado o fase di giudizio; ii) della condottaprocessuale mantenuta dalla parte diversa da quella interessata dallavicenda successoria suddetta, fin da ora rimarcandosi, peraltro, che,nell’odierno giudizio di legittimità, le parti ricorrenti, nella loromemoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. hanno specificamentecontestato l’essere [OSCURATO:SOCIETA]. effettivamente cessionaria delcredito di cui si discute.1.1. Occorre premettere che la legittimazione ad agire serve adindividuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando exart. 81 cod. proc. civ., per il quale ‹‹Fuori dei casi espressamenteprevisti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nomeproprio un diritto altrui››, essa spetta a chiunque faccia valere nelprocesso un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo unatradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che inproprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda,sempre in proprio nome, è proposta. Al fine di valutare la sussistenzadella legittimazione ad agire, ciò che rileva, quindi, è la domanda (nelcaso di legittimazione attiva) e discorso analogo vale per lasimmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolaritàpassiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazionenella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o delladiversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio.1.2. Rileva il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenzadi questa Corte, il soggetto che proponga impugnazione oppure viresista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale oparticolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase digiudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causamper essere subentrato nella medesima posizione del proprio danteNumero registro generale 25899/2024Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 18791/2026Data pubblicazione 09/06/2026causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo allaregolare instaurazione del contraddittorio nella fase dellaimpugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti ipresupposti di legittimazione alla sua successione nel processo exartt. 110 e 111 cod. proc. civ. (Cass., n. 24050/19; Cass., sez. 3,12/02/2024, n. 3793).Pertanto, alla stregua di tale indirizzo ermeneutico, [OSCURATO:PERSONA] SPVs.r.l., onde giustificare la propria legittimazione ad intervenire inquesta sede perché subentrata nella titolarità del credito di cui sidiscute, avrebbe dovuto non soltanto allegare ma anche fornire ladimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, attenendoalla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase dellaimpugnazione, è, rilevabile d'ufficio.La società, in proposito, ha rappresentato che:a) [OSCURATO:SOCIETA]., e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].)era subentrata, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, in tutti irapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della Banca cedente,[OSCURATO:SOCIETA]., tra i quali era ricompresa la posizione creditoriaoggetto del presente giudizio, come dovrebbe evincersi dall’avviso dicessione e dal collegamento ipertestuale ivi contenuto (All. D alcontroricorso);b) in virtù di contratto di cessione in blocco, ex art. 58 t.u.b. e 1,4 e 7.1. della legge sulla Cartolarizzazione, concluso in data 31maggio 2024, aveva acquistato pro soluto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eAporti s.r.l. – con riferimento ai comparti di cartolarizzazione “Aporti1”, “[OSCURATO:SOCIETA] 2”, “[OSCURATO:SOCIETA] 3”, “[OSCURATO:SOCIETA] 4” – da [OSCURATO:SOCIETA]. e Doria SPVs.r.l. un portafoglio di crediti pecuniari identificabili secondo i criteriindicati nell’avviso di cessione pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA],parte seconda, n. 67 dell’8 giugno 2024 (All. E al controricorso);c) fra i suddetti crediti era ricompreso anche quello vantato daNumero registro generale 25899/2024Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 18791/2026Data pubblicazione 09/06/2026Aporti – a sua volta cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]. – nei confronti diDSM e dei garanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come attestatonella dichiarazione di cessione sottoscritta da [OSCURATO:SOCIETA]. (All. F alcontroricorso);d) [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta, era divenuta cedente nei confrontidell’odierna controricorrente, come da dichiarazione di cessione (All.e) con riferimento a tale ultima cessione, al fine di delimitarne ilperimetro, era stata depositata presso il [OSCURATO:PERSONA] PioCaracciolo una lista “comprensiva di tutti i relativi codici rapporto(identificativi dei crediti oggetto di cessione) (Rep. n. 3263, Racc. n.2281), allegata in questa sede sub. Lettera “K”.[OSCURATO:SOCIETA]. ha pure evidenziato che dalla lettura della stessalista, alla pag. 15, dovrebbe evincersi che sono state oggetto dicessione anche le linee di credito risultanti dall’NDG 100038661,numero identificativo indicato anche nella dichiarazione di cessioneprodotta sub. All. I).1.3. Come emerge dagli atti sopra sinteticamente illustrati, lecessioni in base alle quali il credito qui in contestazione sarebbepervenuto nella titolarità di [OSCURATO:SOCIETA]. risultano essere due (laprima tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e, la seconda, tra [OSCURATO:SOCIETA]e l’odierna controricorrente), per cui non ci si può esimere dalverificare se sia stata offerta adeguata dimostrazione della regolareconclusione di tutti e due i relativi contratti, incombendo sulla parteche dichiara di essere cessionaria del credito provare tutti i passaggiintermedi, tramite l’allegazione dei relativi contratti (Cass., sez. 3, n.17944 del 2023).Ebbene, tale prova non può ritenersi offerta, in quanto [OSCURATO:PERSONA] SPVs.r.l. ha omesso di dimostrare l’effettiva avvenuta stipulazione deicontratti delle presunte cessioni e, quindi, del concreto trasferimentoNumero registro generale 25899/2024Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 18791/2026Data pubblicazione 09/06/2026della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare lareale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del pretesocessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto,come avvenuto nel caso di specie, non potendo questa ricavarsi dalledall’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], nel quale si fa ungenerico riferimento a (presunti) “contratti di cessione di creditipecuniari individuabili in blocco sottoscritti alla data di cessione” traBolina [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e tra la cessionaria ed [OSCURATO:SOCIETA]., néancora dalla lista depositata presso il Notaio, nella quale risultanoannotati da pag. 3 a pag. 33 numerosi codici in alcun modo idonei adidentificare l’elenco dei crediti oggetto di cessione ed a ricondurre leposizioni debitorie facenti capo agli odierni ricorrenti ai codicievidenziati in giallo a pag. 15 della medesima lista.Ne discende che [OSCURATO:SOCIETA]., benché gravata delcorrispondente onere fin dal momento del deposito del proprio“controricorso”, non ha dimostrato adeguatamente la propria qualitàdi successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che lasola descritta documentazione prodotta contestualmente al depositodel suo “controricorso” si rivela inidonea a provare il contratto dicessione in suo favore dei crediti (tra cui quello di cui oggi si discute),già di [OSCURATO:SOCIETA]Tale carenza probatoria – rilevabile di ufficio anche da questaCorte, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nellafase della impugnazione – nemmeno è stata colmata da una condottaprocessuale delle parti odierne ricorrenti comportante ilriconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con lanegazione della suddetta legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]Il menzionato “controricorso” di [OSCURATO:SOCIETA]. non offreulteriori elementi utili che permettano a questa Corte di verificareNumero registro generale 25899/2024Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 18791/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’esistenza di una prova presuntiva della cessione e dell’inclusionedello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco”dei rapporti ceduti (cfr. Cass. n. 24798 del 2020; Cass. n.17944/2023). Pertanto, essendo mancata la concreta dimostrazionedi detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità delrapporto controverso in capo a detta società, il Collegio non puòesimersi dal rilevare l’inammissibilità del controricorso depositato daBolina [OSCURATO:SOCIETA]2. Venendo all’esame del ricorso proposto, con l’unico motivo èdedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 111 cod. proc.civ., 24 Cost. e dell’art. 58 t.u.b., per avere la Corte d’appelloritenuto [OSCURATO:SOCIETA]. legittimate ad agire e provata latitolarità del credito in capo a quest’ultima.Nell’evidenziare di avere tempestivamente eccepito in primogrado la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale,costituendosi in giudizio, aveva dichiarato di essere cessionaria delcredito in virtù di contratto stipulato, ex art. 58 t.u.b. e artt. 1, 4 e7.1. della legge sulla Cartolarizzazione, in data 19 settembre 2019,con cui [OSCURATO:SOCIETA]. le aveva ceduto pro soluto un portafoglio dicrediti pecuniari, i ricorrenti ribadiscono che, a differenza di quantorilevato dai giudici d’appello, avevano espressamente contestato chenon era stato prodotto il contratto di cessione e che la pubblicazionedell’avviso di cessione sulla [OSCURATO:PERSONA] non era idonea esufficiente a provare che l’asserito credito oggetto del giudizio fossericompreso nell’operazione di cartolarizzazione; nonostante laspecifica contestazione, la controparte non aveva prodotto alcuncontratto di cessione.3. Il ricorso si espone ad un preliminare rilievo di improcedibilità,a causa del mancato deposito, da parte dei ricorrenti, unitamente aNumero registro generale 25899/2024Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 18791/2026Data pubblicazione 09/06/2026copia autentica della sentenza impugnata, della relata dellanotificazione (che si afferma, nello stesso ricorso, essere stataeffettuata in data 4 ottobre 2024), in violazione dell'art. 369, commasecondo, n. 2, cod. proc. civ.3.1. Per consolidato orientamento di questa Corte, ladichiarazione - contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenutanotificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale -la notificazione della sentenza, appunto - idoneo a far decorrere iltermine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, qualemanifestazione di autoresponsabilità della parte, impegnaquest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendosorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilitodall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relatadi notifica - ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione edi ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC - senza che siapossibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (explurimis, cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832).3.2. Pertanto, in caso di impugnazione di legittimità di unasentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai finidella procedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a depositare,unitamente allo stesso, la relata di notifica, mediante inserimentonella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggiodi posta elettronica certificata in formato .eml o .msg (così Cass.27/05/2024, n. 14790; Cass. 22/07/2019, n. 19695).Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnatapriva della relazione di notificazione importa dunque - salvo che dettadocumentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel terminedi cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. oppure acquisita dalNumero registro generale 25899/2024Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 18791/2026Data pubblicazione 09/06/2026giudice mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio - ildifetto di procedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e nonsanato dalla mancata contestazione della controricorrente,l’improcedibilità trovando la sua ragion d’essere nel presidiare, conefficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola lastessa sequenza di avvio del processo per cassazione (cfr., oltre allepronunce citate sopra, Cass. 12/02/2020, n. 3466; Cass.20/06/2024, n. 17014).3.3. La sanzione dell’improcedibilità contemplata dall’art. 369,secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., non contrasta con gli artt. 24 e111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare,tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione ildiritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato averificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato delladecisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alladefinizione della controversia (Cass. 15/07/2024, n. 19475).3.4. Il descritto onere non risulta nella specie assolto.Nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., infatti, partericorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttaviadella relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee deimessaggi di spedizione e di ricezione, poiché la notificazione èavvenuta a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodottadal controricorrente o, comunque, acquisita agli atti del fascicolo diufficio.Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsineppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (explurimis, Cass., 30/04/2019, n. 11386, sulla scia di Cass.10/07/2013, n. 17066), in forza del quale pur in difetto dellaproduzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relatadi notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondoNumero registro generale 25899/2024Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 18791/2026Data pubblicazione 09/06/2026comma, n. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deveegualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione siè perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giornodalla pubblicazione della sentenza.Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 18 settembre 2024,la notifica del ricorso è avvenuta il giorno 3 dicembre 2024, trascorsoquindi il menzionato arco temporale, che scadeva il 17 novembre.4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.Nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio, inconsiderazione della rilevata inammissibilità del controricorso. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 23 aprile 2026.IL PRESIDENTERaffaele [OSCURATO:PERSONA]