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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12149/2026

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te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inROMA [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIANMICHELE([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026Data pubblicazione 30/04/2026nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocatoUGGE' GIANMICHELE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-sul controricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA].P.A, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A2 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026Data pubblicazione 30/04/2026-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.1357/2023 depositata il 17/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] EstateS.r.l. un mutuo per l’importo di € 5.000,000,00, della cui restituzionela [OSCURATO:PERSONA] si è resa inadempiente, omettendo ilversamento di n. 3 rate semestrali.L’esposizione di cui sopra risultava garantita con la fideiussioneomnibus a prima richiesta, limitata ad € 3.800.000,00 prestata daisignori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cuiconfronti la banca creditrice ha ottenuto decreto ingiuntivo.I garanti hanno proposto opposizione accolta dal Tribunale di Lodisul presupposto della nullità del contratto di fideiussione, affetto daclausole nulle che ne viziavano l’intero atto.Questa decisione è stata smentita dalla Corte di Appello di Milanoche ha ipotizzato una nullità parziale, non incidente sull’interocontratto, la cui restante validità consentiva al creditore di far valereil suo diritto.Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conquattro motivi di censura e memoria.Ha proposto ricorso incidentale, adesivo, [OSCURATO:PERSONA] con tremotivi e memoria.Resistono con separati controricorsi la società [OSCURATO:PERSONA] spv srl,subentrata nel credito, e la società Banco BPM, cedente, la qualeultima ha depositato anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE3 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/20261.- In via preliminare va disattesa l’eccezione di nullità della procura,Data pubblicazione 30/04/2026basata sul rilievo che essa è conferita genericamente per il recuperodi credit anomali.L’eccezione non specifica in cosa consista non fa cenno a come èformulata la procura e si limita a citare un precedente ma senzaspiegare come questo precedente si possa applicare al casoconcreto.1.- Il ricorso principale.2.- Con il primo motivo si prospetta motivazione erronea illogica econtraddittoria.La questione attiene alla legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] spv e della suamandataria Provis.Nel giudizio di merito, i ricorrenti avevano eccepito che la [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di stare in giudizio, ossia non aveva legittimazionead agire in quanto si assumeva creditrice ma non lo era.

Meglio: siassumeva creditrice ma non aveva dimostrato che il credito le erastato validamente ceduto dalla banca.Inoltre, la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva dato mandato a Provis in modo deltutto irregolare.I giudici di appello a tale eccezione hanno replicato due cose: inprimo luogo che l’eccezione era tardiva, posto che era stata fatta perla prima volta soltanto con la comparsa conclusionale ( Ifideiussori hanno contestato l’intervento della mandataria di [OSCURATO:PERSONA] in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado e,quindi, tardivamente, avendola implicitamente riconosciuta p. 9della sentenza); in secondo luogo che, comunque sia, la [OSCURATO:PERSONA] provato la cessione del credito mediante produzione dellapubblicazione in Gazzetta ufficiale della cessione in blocco,confermata dalla cedente, che appositamente si era costituita ingiudizio.I ricorrenti obiettano a tale ratio che l’eccezione non solo non eratardiva ma che la questione era rilevabile d’ufficio e che comunque4 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026alcuna prova era stata fornita della cessione, non bastando a taleData pubblicazione 30/04/2026fine la dimostrazione della notifica mediante pubblicazione.Quanto alla prima questione, osservano i ricorrenti che essa attiene non già alla legittimazione processuale, ma alla titolarità delrapporto giuridico controverso, sulla base di quanto ritenuto dallagiurisprudenza (p. 9 del ricorso).Precisano i ricorrenti che la legitimatio ad causam, intesa cometitolarità del potere di promuovere, per la legittimazione attiva, e deldovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su unrapporto giuridico di diritto sostanziale, va distinta dalla titolaritàConcludono nel senso che dunque la loro eccezione non era tardiva,in quanto trattandosi di eccezione in senso lato, non era soggetta atermini di preclusione.La censura è infondata.Giova ricordare che Non attiene alla "legitimatio ad causam", maal merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva e passivadel rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosinell'accertamento di una situazione di fatto favorevoleall'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata; tale questione (adifferenza della "legitimatio ad causam" che è rilevabile d'ufficio inogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle partie può essere prospettata in sede di appello con specifico motivo digravame e, comunque, non oltre la precisazione delle conclusioni chedelimitano e fissano definitivamente l'ambito del "themadecidendum" (Cass. 8476/ 2001; Cass. 13016/ 2003)I ricorrenti contestano la qualità di creditore della società [OSCURATO:PERSONA],ossia sostengono che costei non ha diritto di esigere il credito inquanto non ne è mai diventata cessionaria, o meglio, non ha maidimostrato di essere tale, non ha provato una valida cessione a suofavore.

Dunque, contestano la titolarità del rapporto, o del diritto,non già la legittimazione a farlo valere in giudizio, con la5 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025conseguenza che l'accertamento in concreto se l'attore e ilNumero di raccolta generale 12149/2026convenuto siano, rispettivamente dal lato attivo e dal latoD pata psusbbivlicoaz,io ne 30/04/2026effettivamente titolari del rapporto dedotto in giudizio forma inveceoggetto di una eccezione di merito che, in quanto tale, non èrilevabile d'ufficio e deve essere tempestivamente formulata dallaparte. (Cass. 2326/2004; Cass. 26029/ 2014).Questo basta a rendere la censura infondata e a far ritenereassorbita l’altra, connessa, e relativa allo stesso motivo, ossia quellarelativa alla prova della cessione del credito.La quale censura, anche a volerla considerare come non assorbita, èinfondata sua volta.Infatti, se è vero che in tema di cessione di crediti in blocco exart. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contestil'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficientequella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenutamediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamentocomplessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citatanotificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario,specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della partecedente (Cass. 17944/ 2023).Se ciò è vero, è altresì certo che il giudice di merito ha compiutol’accertamento in fatto, non solo verificando l’oggetto della cessione,e dunque la corrispondenza dalla tipologia dei crediti ceduti conquello oggetto di causa, ma soprattutto ha dato rilievo all’interventoin causa della cedente (la banca inizialmente creditrice) che haconfermato l’avvenuta cessione.Non va comunque taciuto il fatto che il motivo, formalmente,denuncia un difetto di motivazione (non una violazione di legge) eche in quanto tale è comunque infondato, posto che la motivazioneè evidente e sufficiente, poiché se ne deducono le ragioni delladecisione.6 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/20263.- Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 1419Data pubblicazione 30/04/2026c.c. quanto alla affermata nullità parziale del contratto.Sostengono i ricorrenti che la Corte di Appello avrebbe dovuto,invece, dichiarare la nullità dell’intero atto.Pur consapevole della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui,come è noto, la nullità delle singole clausole, non comporta di regolanullità dell’intera fideiussione, i ricorrenti assumono che comunqueandava dichiarata la nullità dell’intero, come del resto fece il giudicedi primo grado.A fronte della ratio decidendi, secondo cui i ricorrenti non hannodimostrato l’essenzialità delle clausole, ossia che quelle nullerendevano a sua volta nullo l’intero contratto, essi replicano chequesto onere della prova è diabolico: i Cavalli dovrebberosuperare la barriera della prova per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] nel 2010e conseguentemente, in estensione nel 2015, non avrebbe volutoquel contratto di fideiussione (che la [OSCURATO:PERSONA] qualifica come contrattoautonomo di garanzia a prima richiesta se avesse avuto modo diconoscere della nullità di quelle clausole.

Il superamento di taleprova presenta una difficoltà superiore a quella della prova diabolica,pertanto, suona come beffardo l’inciso della Corte d’Appello chel’annullamento delle clausole ABI che ha colpito il contratto inestensione di fideiussione “ne alleggerirebbe la loro posizione”sarebbe stato diabolico (p. 15 del ricorso).Il motivo è infondato.E’ ormai pacifico che la nullità, in casi simili, è parziale e che la provache invece si estenda all’intero contratto è a carico di chi la fa valere(Cass. sez. un 41994/ 2021).Per contro, i ricorrenti non contestano questa regola.

Si limitano adire che la prova era in atti e che il giudice del primo grado l’avevacolta, dichiarando nullo l’intero contratto.Tuttavia, a prescindere da ciò, che la prova sia stata fornita o meno(ed invero non risulta dagli atti) è questione di accertamento in fatto7 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025rimesso alla valutazione del giudice di merito, non censurabile inNumero di raccolta generale 12149/2026cassazione.

Data pubblicazione 30/04/2026Viene tuttavia in rilievo che gli stessi ricorrenti, pur dopo avereritenuto che andasse dichiarato nullo l’intero contratto, concludonodicendo che di conseguenza questa difesa non può checoncordare con l’argomentazione per quanto datata che qui siCass. civ. n. 1306/1995 L’estensione all’intero contratto della nullitàdelle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsionedell’art.1419 c.c., ha carattere eccezionale perché deroga al principiogenerale della conservazione del contratto (p. 16).Ossia ammettono che solo eccezionalmente può essere dichiarato ciòche loro pretendono: che l’intero contratto sia nullo.

Ed è ciò che ilgiudice di merito ha fatto.4.- Con il terzo motivo si prospetta violazione di legge, nonspecificata, ma relativa, si legge nella rubrica, all’assuntosecondo il quale in tema di cessione in blocco dei crediti da parte diuna banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficientea dimostrare la titolarità̀ del credito in capo al cessionario .All’inizio il motivo sembra effettivamente attenere a quellaquestione, ma poi si sofferma su un’altra e diversa: che seppuresufficiente il saldo di conto ad ottenere decreto ingiuntivo, tuttavianon era valido, ed il giudizio di primo grado avrebbe dovutoverificare, che la certificazione ex art. 50 del T.u.b. contenesse ladichiarazione sottoscritta dal dirigente della banca, atta ad attestareche il credito ceduto sia conforme alle scritture contabili della banca,vero e liquido e di cui peraltro e di cui peraltro non v’e’ traccia (p.17).Inoltre, secondo i ricorrenti, andava tenuto conto che quelladichiarazione può servire per la sola fase monitoria e non per ilgiudizio di opposizione.Il motivo è inammissibile.8 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026Non è chiara, intanto, quale sia la censura.Data pubblicazione 30/04/2026Ovviamente se è quella relativa alla prova della notifica dellacessione del credito, valgono le considerazioni già fatte per i motiviprecedenti, con la precisazione che qui non è aggiunto alcunché diulteriore.Se invece la censura è relativa alla efficacia probatoria delladichiarazione ex 50 TUB non è neanche dimostrato che essa sia stataposta in appello, ed in che termini.5.- Con il quarto motivo si paventa una violazione di legge nonspecificata.Il motivo è così rubricato: Illogicità, manifesta, infondatezza eviolazione di legge in merito alle domande in adesione svolte da ilBanco Popolare di Milano e di inesistenza della prova assunto dallaCorte d’Appello sulle dichiarazioni allo stesso riferibili.

Abuso deldiritto .Il tema sarebbe questo.

Come si è visto in precedenza, la Corte diAppello ha tratto la convinzione che tra i crediti ceduti in blocco vifosse anche quello qui controverso, dal fatto che la stessa cedente(la banca) era intervenuta a confermarlo.I ricorrenti contestano che tale dichiarazione (di confermadell’avvenuta cessione del credito) possa avere valore probatorio oindiziario.

Ed anzi assumono che l’intervento della banca costituisceabuso del diritto, in quanto fatto al solo scopo di aggravare le spesedei ricorrenti.Il motivo è inammissibile.Lo è nella parte in cui censura l’apprezzamento di una prova,apprezzamento riservato al giudice di merito.Ma lo è altresì nella parte stessa in cui assume che la dichiarazionedella banca (di conferma dell’avvenuta, da parte sua, cessione delcredito) costituisce abuso del diritto, senza però indicare cosa pertale abuso si intenda, salvo a dire che consiste nell’intenzione diaggravare la condanna alle spese di loro ricorrenti.9 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026E senza tacere del fatto che l’abuso presuppone che l’atto siaData pubblicazione 30/04/2026compiuto al solo scopo di nuocere, circostanza sulla quale non si dàalcuna prova, consistente nella dimostrazione che non vi sono altrefinalità apprezzabili.Il che dà la conferma che quella intenzione (mi costituisco in giudizioper far pagare più spese all’attore) non toglie all’atto (confermo diavere ceduto il credito) il suo valore di prova.Perlomeno andava chiarito quale sarebbe la conseguenza dell’abuso:se una responsabilità di chi abusa o se addirittura la negazione delvalore probatorio dell’atto.5.- Il ricorso incidentale.Ha proposto ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi.5.1- Il primo motivo coincide con quelli fatti valere dal ricorrenteprincipale.Ed infatti con il primo motivo si prospetta difetto di motivazione sullaquestione della prova della cessione e dunque della legittimazionead agire della cessionaria.Si ribadisce che il Collegio non ha tenuto conto della circostanzache la stessa è stata formulata tempestivamente nelle memorieconclusionali, ovvero immediatamente dopo la costituzione nelgiudizio di primo grado della [OSCURATO:PERSONA] qualemandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. .La questione è stata già dunque affrontata con riferimento al ricorsoprincipale, cui si rinvia.6.- Con il secondo motivo invece si denuncia Violazione o falsaapplicazione di norme di diritto e/o manifesta infondatezza in meritoalla eccepita nullità della fideiussione omnibus per violazione dellanormativa antitrust e per vessatorietà delle clausole contrattuali .La questione è la seguente.Il ricorrente ritiene che alcune clausole del contratto di fideiussionesono nulle ed in particolare lo è quella che esonera il creditore da10 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026responsabilità per la concessione di credito al debitore, pur quandoData pubblicazione 30/04/2026le condizioni di solvibilità di costui peggiorano.Il ricorrente si sofferma sul fatto che la Corte di Appello ha ritenutocomunque irrilevante l’eventuale nullità di quella clausola, in quantoi fideiussori, essendo soci della società, avevano conoscenza direttadella situazione debitoria di quest’ultima e del fatto che la banca,nonostante ciò, continuava a dare credito.

Ed alcunché essi avevanofatto per impedirlo.Osserva il ricorrente che La Corte di Appello, quindi, ha omessoogni valutazione circa la circostanza, innegabile, che la [OSCURATO:PERSONA] avessecontribuito a creare lo stato di sofferenza della società debitrice e,infine, addirittura, a costringere i fideiussori a estendere lafidejussione (p. 13 del ricorso).E che a nulla vale quanto argomentato dalla Corte di Appello insentenza circa l’identificazione tra fideiussori e soci, in quanto risulta,senza dubbio, che la volontà dei fideiussori all'atto dellasottoscrizione dell'estensione della fidejussione era soggiogata dalgrave momento di crisi finanziaria che la società debitrice stavaSi finisce alla fine con il contestare la natura autonoma del contrattodi garanzia.Il motivo è inammissibile.Intanto, non coglie la ratio decidendi che, da un lato, come si è detto,postulando una nullità parziale, conclude nel senso che, al più, ovemai le clausole fossero nulle, l’effetto sarebbe solo quello disostituirle di diritto con le previsioni di legge: infatti, l’invaliditàdelle tre clausole riproduttive dello schema ABI non darebbe luogoad alcuna concreta conseguenza sull’efficacia della garanzia e delleobbligazioni in capo ai fideiussori, considerato che le stessedisciplinano eventualità non verificatesi e, quanto al termine di cuiall’art. 1957 c.c., che nessuna eccezione di decadenza è stata11 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026tempestivamente sollevata, con l’atto di opposizione nel giudizio diData pubblicazione 30/04/2026primo grado (p. 11 della sentenza)In secondo luogo, osserva la Corte di Appello che le previsioni diquelle clausole non si sono attuate, e dunque alcun interesse è statoleso: infatti, l’invalidità delle tre clausole riproduttive delloschema ABI non darebbe luogo ad alcuna concreta conseguenzasull’efficacia della garanzia e delle obbligazioni in capo ai fideiussori,considerato che le stesse disciplinano eventualità non verificatesi e,quanto al termine di cui all’art. 1957 c.c., che nessuna eccezione didecadenza è stata tempestivamente sollevata, con l’atto diopposizione nel giudizio di primo grado (p. 11).Dunque, la Corte di Appello ha accertato che le condizioni previstein quelle clausole (tra cui la concessione abusiva del credito) non sisono verificate.

E che comunque la questione non è stata eccepita inprimo grado.E questo accertamento qui non è neanche contestato.

Tra l’altro lacircostanza che i fideiussori abbiano acconsentito per ragioni disofferenza economica è dimostrazione del fatto che, comunque,hanno acconsentito a che si facesse ulteriore creditore alla societàdebitrice.Infine, i giudici di merito osservano che, al contrario di quantoeccepito dalla parte Le deroghe alla disciplina codicistica dellafideiussione, evidenziate dalla cessionaria appellante, sono legittime.Le clausole contrattuali che derogano alla disciplina di cui agli artt.1955 e 1956 c.c., infatti, sono state espressamente accettate, condoppia sottoscrizione, dai garanti, che rivestivano la qualità di socidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., come risulta dalla visura in atti Ratio questa qui non contestata.7.- Con il terzo motivo si denuncia Violazione o falsa applicazionedi norme di diritto e mani festa infondatezza in merito alla correttaquantificazione della propria pretesa creditoria .12 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026Si contesta in pratica la quantificazione fatta dal consulente circaData pubblicazione 30/04/2026l’ammontare del debito.

Si osserva inoltre che il CTU, al contrario diquanto affermato in sentenza, non ha risposto ai quesiti del CTP.Il motivo è inammissibile.Quanto a quest’ultimo punto non dice quali fossero i rilievi deiconsulenti di parte cui non ha replicato il CTU e soprattutto, quale larilevanza di tale omissione.

E dunque non è dato sapere che tipo divizio possa affettare la sentenza nella parte in cui invece ha decisodiversamente.Quanto agli errori di calcolo, pare evidente che si tratta di questioneestranea del tutto agli ambiti di questo giudizio.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi di entrambi i ricorsiconsegue il rigetto dei medesimi.Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione dellespese del giudizio di cassazione tra le ricorrenti, in via principale eincidentale.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale.

Compensa tra iricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio dicassazione.

Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, alsolidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 25.200,00 (di cui euro 25.000,00 per onorari),oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente Banco BPM; in complessivi euro 22.200,00 (di cuieuro 22.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di13 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026contributo unificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi a norma delData pubblicazione 30/04/2026comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inROMA [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIANMICHELE([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026Data pubblicazione 30/04/2026nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocatoUGGE' GIANMICHELE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-sul controricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA].P.A, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A2 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026Data pubblicazione 30/04/2026-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.1357/2023 depositata il 17/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] EstateS.r.l. un mutuo per l’importo di € 5.000,000,00, della cui restituzionela [OSCURATO:PERSONA] si è resa inadempiente, omettendo ilversamento di n. 3 rate semestrali.L’esposizione di cui sopra risultava garantita con la fideiussioneomnibus a prima richiesta, limitata ad € 3.800.000,00 prestata daisignori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cuiconfronti la banca creditrice ha ottenuto decreto ingiuntivo.I garanti hanno proposto opposizione accolta dal Tribunale di Lodisul presupposto della nullità del contratto di fideiussione, affetto daclausole nulle che ne viziavano l’intero atto.Questa decisione è stata smentita dalla Corte di Appello di Milanoche ha ipotizzato una nullità parziale, non incidente sull’interocontratto, la cui restante validità consentiva al creditore di far valereil suo diritto.Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conquattro motivi di censura e memoria.Ha proposto ricorso incidentale, adesivo, [OSCURATO:PERSONA] con tremotivi e memoria.Resistono con separati controricorsi la società [OSCURATO:PERSONA] spv srl,subentrata nel credito, e la società Banco BPM, cedente, la qualeultima ha depositato anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE3 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/20261.- In via preliminare va disattesa l’eccezione di nullità della procura,Data pubblicazione 30/04/2026basata sul rilievo che essa è conferita genericamente per il recuperodi credit anomali.L’eccezione non specifica in cosa consista non fa cenno a come èformulata la procura e si limita a citare un precedente ma senzaspiegare come questo precedente si possa applicare al casoconcreto.1.- Il ricorso principale.2.- Con il primo motivo si prospetta motivazione erronea illogica econtraddittoria.La questione attiene alla legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] spv e della suamandataria Provis.Nel giudizio di merito, i ricorrenti avevano eccepito che la [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di stare in giudizio, ossia non aveva legittimazionead agire in quanto si assumeva creditrice ma non lo era. Meglio: siassumeva creditrice ma non aveva dimostrato che il credito le erastato validamente ceduto dalla banca.Inoltre, la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva dato mandato a Provis in modo deltutto irregolare.I giudici di appello a tale eccezione hanno replicato due cose: inprimo luogo che l’eccezione era tardiva, posto che era stata fatta perla prima volta soltanto con la comparsa conclusionale ( Ifideiussori hanno contestato l’intervento della mandataria di [OSCURATO:PERSONA] in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado e,quindi, tardivamente, avendola implicitamente riconosciuta p. 9della sentenza); in secondo luogo che, comunque sia, la [OSCURATO:PERSONA] provato la cessione del credito mediante produzione dellapubblicazione in Gazzetta ufficiale della cessione in blocco,confermata dalla cedente, che appositamente si era costituita ingiudizio.I ricorrenti obiettano a tale ratio che l’eccezione non solo non eratardiva ma che la questione era rilevabile d’ufficio e che comunque4 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026alcuna prova era stata fornita della cessione, non bastando a taleData pubblicazione 30/04/2026fine la dimostrazione della notifica mediante pubblicazione.Quanto alla prima questione, osservano i ricorrenti che essa attiene non già alla legittimazione processuale, ma alla titolarità delrapporto giuridico controverso, sulla base di quanto ritenuto dallagiurisprudenza (p. 9 del ricorso).Precisano i ricorrenti che la legitimatio ad causam, intesa cometitolarità del potere di promuovere, per la legittimazione attiva, e deldovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su unrapporto giuridico di diritto sostanziale, va distinta dalla titolaritàConcludono nel senso che dunque la loro eccezione non era tardiva,in quanto trattandosi di eccezione in senso lato, non era soggetta atermini di preclusione.La censura è infondata.Giova ricordare che Non attiene alla "legitimatio ad causam", maal merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva e passivadel rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosinell'accertamento di una situazione di fatto favorevoleall'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata; tale questione (adifferenza della "legitimatio ad causam" che è rilevabile d'ufficio inogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle partie può essere prospettata in sede di appello con specifico motivo digravame e, comunque, non oltre la precisazione delle conclusioni chedelimitano e fissano definitivamente l'ambito del "themadecidendum" (Cass. 8476/ 2001; Cass. 13016/ 2003)I ricorrenti contestano la qualità di creditore della società [OSCURATO:PERSONA],ossia sostengono che costei non ha diritto di esigere il credito inquanto non ne è mai diventata cessionaria, o meglio, non ha maidimostrato di essere tale, non ha provato una valida cessione a suofavore. Dunque, contestano la titolarità del rapporto, o del diritto,non già la legittimazione a farlo valere in giudizio, con la5 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025conseguenza che l'accertamento in concreto se l'attore e ilNumero di raccolta generale 12149/2026convenuto siano, rispettivamente dal lato attivo e dal latoD pata psusbbivlicoaz,io ne 30/04/2026effettivamente titolari del rapporto dedotto in giudizio forma inveceoggetto di una eccezione di merito che, in quanto tale, non èrilevabile d'ufficio e deve essere tempestivamente formulata dallaparte. (Cass. 2326/2004; Cass. 26029/ 2014).Questo basta a rendere la censura infondata e a far ritenereassorbita l’altra, connessa, e relativa allo stesso motivo, ossia quellarelativa alla prova della cessione del credito.La quale censura, anche a volerla considerare come non assorbita, èinfondata sua volta.Infatti, se è vero che in tema di cessione di crediti in blocco exart. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contestil'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficientequella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenutamediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamentocomplessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citatanotificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario,specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della partecedente (Cass. 17944/ 2023).Se ciò è vero, è altresì certo che il giudice di merito ha compiutol’accertamento in fatto, non solo verificando l’oggetto della cessione,e dunque la corrispondenza dalla tipologia dei crediti ceduti conquello oggetto di causa, ma soprattutto ha dato rilievo all’interventoin causa della cedente (la banca inizialmente creditrice) che haconfermato l’avvenuta cessione.Non va comunque taciuto il fatto che il motivo, formalmente,denuncia un difetto di motivazione (non una violazione di legge) eche in quanto tale è comunque infondato, posto che la motivazioneè evidente e sufficiente, poiché se ne deducono le ragioni delladecisione.6 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/20263.- Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 1419Data pubblicazione 30/04/2026c.c. quanto alla affermata nullità parziale del contratto.Sostengono i ricorrenti che la Corte di Appello avrebbe dovuto,invece, dichiarare la nullità dell’intero atto.Pur consapevole della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui,come è noto, la nullità delle singole clausole, non comporta di regolanullità dell’intera fideiussione, i ricorrenti assumono che comunqueandava dichiarata la nullità dell’intero, come del resto fece il giudicedi primo grado.A fronte della ratio decidendi, secondo cui i ricorrenti non hannodimostrato l’essenzialità delle clausole, ossia che quelle nullerendevano a sua volta nullo l’intero contratto, essi replicano chequesto onere della prova è diabolico: i Cavalli dovrebberosuperare la barriera della prova per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] nel 2010e conseguentemente, in estensione nel 2015, non avrebbe volutoquel contratto di fideiussione (che la [OSCURATO:PERSONA] qualifica come contrattoautonomo di garanzia a prima richiesta se avesse avuto modo diconoscere della nullità di quelle clausole. Il superamento di taleprova presenta una difficoltà superiore a quella della prova diabolica,pertanto, suona come beffardo l’inciso della Corte d’Appello chel’annullamento delle clausole ABI che ha colpito il contratto inestensione di fideiussione “ne alleggerirebbe la loro posizione”sarebbe stato diabolico (p. 15 del ricorso).Il motivo è infondato.E’ ormai pacifico che la nullità, in casi simili, è parziale e che la provache invece si estenda all’intero contratto è a carico di chi la fa valere(Cass. sez. un 41994/ 2021).Per contro, i ricorrenti non contestano questa regola. Si limitano adire che la prova era in atti e che il giudice del primo grado l’avevacolta, dichiarando nullo l’intero contratto.Tuttavia, a prescindere da ciò, che la prova sia stata fornita o meno(ed invero non risulta dagli atti) è questione di accertamento in fatto7 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025rimesso alla valutazione del giudice di merito, non censurabile inNumero di raccolta generale 12149/2026cassazione. Data pubblicazione 30/04/2026Viene tuttavia in rilievo che gli stessi ricorrenti, pur dopo avereritenuto che andasse dichiarato nullo l’intero contratto, concludonodicendo che di conseguenza questa difesa non può checoncordare con l’argomentazione per quanto datata che qui siCass. civ. n. 1306/1995 L’estensione all’intero contratto della nullitàdelle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsionedell’art.1419 c.c., ha carattere eccezionale perché deroga al principiogenerale della conservazione del contratto (p. 16).Ossia ammettono che solo eccezionalmente può essere dichiarato ciòche loro pretendono: che l’intero contratto sia nullo. Ed è ciò che ilgiudice di merito ha fatto.4.- Con il terzo motivo si prospetta violazione di legge, nonspecificata, ma relativa, si legge nella rubrica, all’assuntosecondo il quale in tema di cessione in blocco dei crediti da parte diuna banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficientea dimostrare la titolarità̀ del credito in capo al cessionario .All’inizio il motivo sembra effettivamente attenere a quellaquestione, ma poi si sofferma su un’altra e diversa: che seppuresufficiente il saldo di conto ad ottenere decreto ingiuntivo, tuttavianon era valido, ed il giudizio di primo grado avrebbe dovutoverificare, che la certificazione ex art. 50 del T.u.b. contenesse ladichiarazione sottoscritta dal dirigente della banca, atta ad attestareche il credito ceduto sia conforme alle scritture contabili della banca,vero e liquido e di cui peraltro e di cui peraltro non v’e’ traccia (p.17).Inoltre, secondo i ricorrenti, andava tenuto conto che quelladichiarazione può servire per la sola fase monitoria e non per ilgiudizio di opposizione.Il motivo è inammissibile.8 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026Non è chiara, intanto, quale sia la censura.Data pubblicazione 30/04/2026Ovviamente se è quella relativa alla prova della notifica dellacessione del credito, valgono le considerazioni già fatte per i motiviprecedenti, con la precisazione che qui non è aggiunto alcunché diulteriore.Se invece la censura è relativa alla efficacia probatoria delladichiarazione ex 50 TUB non è neanche dimostrato che essa sia stataposta in appello, ed in che termini.5.- Con il quarto motivo si paventa una violazione di legge nonspecificata.Il motivo è così rubricato: Illogicità, manifesta, infondatezza eviolazione di legge in merito alle domande in adesione svolte da ilBanco Popolare di Milano e di inesistenza della prova assunto dallaCorte d’Appello sulle dichiarazioni allo stesso riferibili. Abuso deldiritto .Il tema sarebbe questo. Come si è visto in precedenza, la Corte diAppello ha tratto la convinzione che tra i crediti ceduti in blocco vifosse anche quello qui controverso, dal fatto che la stessa cedente(la banca) era intervenuta a confermarlo.I ricorrenti contestano che tale dichiarazione (di confermadell’avvenuta cessione del credito) possa avere valore probatorio oindiziario. Ed anzi assumono che l’intervento della banca costituisceabuso del diritto, in quanto fatto al solo scopo di aggravare le spesedei ricorrenti.Il motivo è inammissibile.Lo è nella parte in cui censura l’apprezzamento di una prova,apprezzamento riservato al giudice di merito.Ma lo è altresì nella parte stessa in cui assume che la dichiarazionedella banca (di conferma dell’avvenuta, da parte sua, cessione delcredito) costituisce abuso del diritto, senza però indicare cosa pertale abuso si intenda, salvo a dire che consiste nell’intenzione diaggravare la condanna alle spese di loro ricorrenti.9 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026E senza tacere del fatto che l’abuso presuppone che l’atto siaData pubblicazione 30/04/2026compiuto al solo scopo di nuocere, circostanza sulla quale non si dàalcuna prova, consistente nella dimostrazione che non vi sono altrefinalità apprezzabili.Il che dà la conferma che quella intenzione (mi costituisco in giudizioper far pagare più spese all’attore) non toglie all’atto (confermo diavere ceduto il credito) il suo valore di prova.Perlomeno andava chiarito quale sarebbe la conseguenza dell’abuso:se una responsabilità di chi abusa o se addirittura la negazione delvalore probatorio dell’atto.5.- Il ricorso incidentale.Ha proposto ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi.5.1- Il primo motivo coincide con quelli fatti valere dal ricorrenteprincipale.Ed infatti con il primo motivo si prospetta difetto di motivazione sullaquestione della prova della cessione e dunque della legittimazionead agire della cessionaria.Si ribadisce che il Collegio non ha tenuto conto della circostanzache la stessa è stata formulata tempestivamente nelle memorieconclusionali, ovvero immediatamente dopo la costituzione nelgiudizio di primo grado della [OSCURATO:PERSONA] qualemandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. .La questione è stata già dunque affrontata con riferimento al ricorsoprincipale, cui si rinvia.6.- Con il secondo motivo invece si denuncia Violazione o falsaapplicazione di norme di diritto e/o manifesta infondatezza in meritoalla eccepita nullità della fideiussione omnibus per violazione dellanormativa antitrust e per vessatorietà delle clausole contrattuali .La questione è la seguente.Il ricorrente ritiene che alcune clausole del contratto di fideiussionesono nulle ed in particolare lo è quella che esonera il creditore da10 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026responsabilità per la concessione di credito al debitore, pur quandoData pubblicazione 30/04/2026le condizioni di solvibilità di costui peggiorano.Il ricorrente si sofferma sul fatto che la Corte di Appello ha ritenutocomunque irrilevante l’eventuale nullità di quella clausola, in quantoi fideiussori, essendo soci della società, avevano conoscenza direttadella situazione debitoria di quest’ultima e del fatto che la banca,nonostante ciò, continuava a dare credito. Ed alcunché essi avevanofatto per impedirlo.Osserva il ricorrente che La Corte di Appello, quindi, ha omessoogni valutazione circa la circostanza, innegabile, che la [OSCURATO:PERSONA] avessecontribuito a creare lo stato di sofferenza della società debitrice e,infine, addirittura, a costringere i fideiussori a estendere lafidejussione (p. 13 del ricorso).E che a nulla vale quanto argomentato dalla Corte di Appello insentenza circa l’identificazione tra fideiussori e soci, in quanto risulta,senza dubbio, che la volontà dei fideiussori all'atto dellasottoscrizione dell'estensione della fidejussione era soggiogata dalgrave momento di crisi finanziaria che la società debitrice stavaSi finisce alla fine con il contestare la natura autonoma del contrattodi garanzia.Il motivo è inammissibile.Intanto, non coglie la ratio decidendi che, da un lato, come si è detto,postulando una nullità parziale, conclude nel senso che, al più, ovemai le clausole fossero nulle, l’effetto sarebbe solo quello disostituirle di diritto con le previsioni di legge: infatti, l’invaliditàdelle tre clausole riproduttive dello schema ABI non darebbe luogoad alcuna concreta conseguenza sull’efficacia della garanzia e delleobbligazioni in capo ai fideiussori, considerato che le stessedisciplinano eventualità non verificatesi e, quanto al termine di cuiall’art. 1957 c.c., che nessuna eccezione di decadenza è stata11 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026tempestivamente sollevata, con l’atto di opposizione nel giudizio diData pubblicazione 30/04/2026primo grado (p. 11 della sentenza)In secondo luogo, osserva la Corte di Appello che le previsioni diquelle clausole non si sono attuate, e dunque alcun interesse è statoleso: infatti, l’invalidità delle tre clausole riproduttive delloschema ABI non darebbe luogo ad alcuna concreta conseguenzasull’efficacia della garanzia e delle obbligazioni in capo ai fideiussori,considerato che le stesse disciplinano eventualità non verificatesi e,quanto al termine di cui all’art. 1957 c.c., che nessuna eccezione didecadenza è stata tempestivamente sollevata, con l’atto diopposizione nel giudizio di primo grado (p. 11).Dunque, la Corte di Appello ha accertato che le condizioni previstein quelle clausole (tra cui la concessione abusiva del credito) non sisono verificate. E che comunque la questione non è stata eccepita inprimo grado.E questo accertamento qui non è neanche contestato. Tra l’altro lacircostanza che i fideiussori abbiano acconsentito per ragioni disofferenza economica è dimostrazione del fatto che, comunque,hanno acconsentito a che si facesse ulteriore creditore alla societàdebitrice.Infine, i giudici di merito osservano che, al contrario di quantoeccepito dalla parte Le deroghe alla disciplina codicistica dellafideiussione, evidenziate dalla cessionaria appellante, sono legittime.Le clausole contrattuali che derogano alla disciplina di cui agli artt.1955 e 1956 c.c., infatti, sono state espressamente accettate, condoppia sottoscrizione, dai garanti, che rivestivano la qualità di socidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., come risulta dalla visura in atti Ratio questa qui non contestata.7.- Con il terzo motivo si denuncia Violazione o falsa applicazionedi norme di diritto e mani festa infondatezza in merito alla correttaquantificazione della propria pretesa creditoria .12 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026Si contesta in pratica la quantificazione fatta dal consulente circaData pubblicazione 30/04/2026l’ammontare del debito. Si osserva inoltre che il CTU, al contrario diquanto affermato in sentenza, non ha risposto ai quesiti del CTP.Il motivo è inammissibile.Quanto a quest’ultimo punto non dice quali fossero i rilievi deiconsulenti di parte cui non ha replicato il CTU e soprattutto, quale larilevanza di tale omissione. E dunque non è dato sapere che tipo divizio possa affettare la sentenza nella parte in cui invece ha decisodiversamente.Quanto agli errori di calcolo, pare evidente che si tratta di questioneestranea del tutto agli ambiti di questo giudizio.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi di entrambi i ricorsiconsegue il rigetto dei medesimi.Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione dellespese del giudizio di cassazione tra le ricorrenti, in via principale eincidentale.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra iricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio dicassazione. Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, alsolidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 25.200,00 (di cui euro 25.000,00 per onorari),oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente Banco BPM; in complessivi euro 22.200,00 (di cuieuro 22.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di13 di 14Numero registro generale 13517/2023Numero sezionale 3890/2025Numero di raccolta generale 12149/2026contributo unificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi a norma delData pubblicazione 30/04/2026comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO14 di 14
Sentenza Cassazione n. 12149/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris