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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08404/2026

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ENTIERI Francesca (c.f.CRPFNC71L45H501), tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Troilo (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;AGENZIA DELLE ENTRATE;entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-resistenti-Numero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2818/2017 depositata il 18/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, BenedettaCarpentieri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diTommaso Carpentieri, impugnavano tre intimazioni di pagamentonotificate a quest’ultimo, aventi ad oggetto i crediti di altrettante cartelledi pagamento per IRPEF, IVA ed ILOR relative agli anni 1987 e 1993.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo irregolare la notifica delle cartelle dipagamento.2.

Proponeva appello l’Agente della riscossione (all’epoca, [OSCURATO:SOCIETA] SudS.p.A.), evidenziando la regolarità delle notifiche delle cartelle avvenute indata 10/10/2002, 26/2/2003 e 24/5/2007.I contribuenti resistevano all’impugnazione, chiedendo che venisseroriconosciuti gli effetti del giudicato derivanti dalla sentenza n. 252/2013della CTP di Roma, riguardante una precedente intimazione fondata sullacartella n. 09720070136368251, oggetto anche dell’intimazione dipagamento n. 09720129179482245 impugnata nel presente giudizio.Si costituiva altresì l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la propriaestromissione dal giudizio, riguardante attività poste in essereesclusivamente dall’Agente della riscossione.Con sentenza n. 2818/2017, la CTR accoglieva l’appello e compensava lespese.Osservava, in particolare, che, nel caso di specie, le notifiche delle cartelleerano state eseguite mediante invio diretto di raccomandata da partedell’Agente della riscossione; per tale motivo, pur essendo stateconsegnate al portiere, non era necessario l’invio della raccomandataNumero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026contenente la comunicazione dell’avvenuta consegna.

In considerazionedella regolare notifica delle cartelle non impugnate, riteneva operante iltermine di prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c. con laconseguenza che i crediti dovevano ritenersi esistenti.Infine, accoglieva la richiesta di estromissione dell’Agenzia delle Entrate,giacché si lamentavano vizi inerenti esclusivamente alla notifica dellecartelle di pagamento.3.

Avverso tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Non hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenziadelle Entrate – Riscossione (nel frattempo subentrata ad [OSCURATO:SOCIETA].),che hanno, tuttavia, depositato un “atto di costituzione” (oltre il termine dicui all’art. 370 c.p.c.), onde partecipare all’eventuale udienza didiscussione.I ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 10 d.lgs. 546/1992 e25 d.P.R. 602/1973 in quanto la CTR avrebbe erroneamente estromessol’Agenzia delle Entrate, dal momento che, con il ricorso, erano statesollevate questioni che riguardavano anche la titolare della pretesaimpositiva, come la decadenza, la prescrizione e gli effetti prodotti dallasentenza n. 252/2013 della CTP di Roma.1.2 Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.L’estromissione non ha recato alcun pregiudizio agli odierni ricorrenti, dalmomento che l’Agenzia delle Entrate ha partecipato all’intero giudizio diappello ed è stato estromesso solo con la sentenza.

Né la sentenzaimpugnata contiene statuizioni favorevoli ai contribuenti che questi ultimipotrebbero far valere anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026Infine, quand’anche i ricorrenti intendessero ottenere l’integrazione delcontraddittorio nel giudizio di legittimità, quest’ultima risulterebbe in ognicaso superflua in considerazione dell’infondatezza del ricorso.

QuestaCorte ha infatti osservato che «il rispetto del diritto fondamentale ad unaragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano diostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientranoquelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali eformalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica delprocesso e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio delcontraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto allapartecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cuisfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Neconsegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato,appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre lafissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per larinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessionedi esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in unallungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazionesenza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei dirittiprocessuali delle parti» (Cass. n. 15106/2013; nello stesso senso, exmultis, cfr. Cass. n. 11287/2018; Cass. n. 12515/2018; Cass. n.11825/2025).2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2953 e 2948 n. 4) c.c. in relazione ai crediti oggetto dellecartelle di pagamento nn. 09720020119655739000 e09720030049399272000.

Ad avviso dei ricorrenti, anche qualora siritenesse regolare la notifica di tali cartelle, i crediti che ne costituisconooggetto (IRPEF e IVA) dovrebbero comunque ritenersi assoggettati alNumero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026termine di prescrizione quinquennale; la giurisprudenza ha infatti esclusoche alla mancata impugnazione delle cartelle conseguono gli effetti stabilitidall’art. 2953 c.c.; inoltre, non vi sarebbe motivo per non applicare anchealle imposte in questione il termine quinquennale previsto dall’art. 2948 n.4) c.c., giacché esse si pagano periodicamente.

Ulteriore elemento nelsenso della prescrizione quinquennale dovrebbe trarsi, ad avviso deiricorrenti, dall’art. 26 d.P.R. 602/1973 che prevede l’obbligo per l’Agentedella riscossione di conservare le cartelle e gli atti relativi alle notificazioniper cinque anni.2.2 Il motivo è infondato.Costituisce principio consolidato quello per il quale «in tema IRPEF, IVA,IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione siprescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quantoall'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n.131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressaprevisione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosiapplicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948,comma 1, n. 4, c.c.

"per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente adanno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, purconsistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomoed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente dinuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presuppostiimpositivi» (Cass. n. 12740/2020; Cass. n. 33266/2019; Cass. n.32308/2019; con particolare riguardo all’IVA, cfr. Cass. n. 18804/2018,Cass. n. 24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass. n. 2941/07 e Cass. n.16713/16).

Tali imposte non possono rientrare nell’ipotesi di cui all’art.2948 n. 4) c.c. in quanto l’obbligazione avente ad oggetto il tributo, purconsistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomoed unitario ed ogni pagamento non è mai legato ai precedenti e risente dinuove ed autonome valutazioni in ordine ai presupposti; inoltre, è benNumero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026possibile che l’obbligazione neppure sorga se, per l’anno preso inconsiderazione, al contribuente non sia ascrivibile alcun fatto generatoredi imposizione fiscale.Resta pertanto irrilevante il fatto che la CTR abbia erroneamente ritenutooperante, in considerazione dell’omessa tempestiva impugnazione dellecartelle, l’art. 2953 c.c., sebbene sia ormai consolidato l’orientamentosecondo il quale la scadenza del termine perentorio per proporreopposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dallapossibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanzialedella irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche lacd.

“conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass. Sez.

U. n. 23397/2016;Cass. n. 11800/2018; Cass. n. 33797/2019).3.1 Con il terzo motivo di ricorso sono stati denunciati i vizi di cui all’art.360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione degli artt. 2953 e 2948n. 4) c.c., 324 c.p.c., 111 Cost., in relazione ai crediti oggetto dellacartella n. 0972007013638251000.

Infatti, tale cartella sarebbe statanotificata il 24/5/2007, mentre l’intimazione n. 09720129179482447000 èstata notificata il 21/1/2013 sicché, anche in questo caso, risulterebbesuperato il termine quinquennale di prescrizione.

È irrilevante, secondo laricorrente il fatto che il predetto termine sarebbe stato interrotto dallanotifica dell’intimazione di pagamento n. 09720129040727962000riguardante i medesimi crediti oggetto della predetta cartella; tale avvisoè infatti stato annullato con sentenza n. 252/2013 della CTP di Romaormai divenuta definitiva nella quale si afferma che la cartella n.0972007013638251000 non sarebbe mai stata notificata.

Si invocanoquindi gli effetti del giudicato anche nel presente processo, giacché la CTRnon si era pronunciata al riguardo.3.2 Il motivo è infondato per diverse ragioni.Numero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026In primo luogo va escluso il vizio di omessa pronuncia; lo stesso non puòconsiderarsi sussistente ove la decisione comporti una statuizione implicitadi rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando lapretesa non espressamente esaminata risulti - come nel caso di specie, incui la CTR ha esaminato le modalità di notifica delle cartelle -incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel sensoche la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, sianosuperate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza (Cass. n. 2953/2025; Cass. n. 25710/2024).In ogni caso, gli effetti del giudicato possono essere valutati anche inquesta sede, come richiesto sostanzialmente dai ricorrenti.

Tuttavia, glistessi non possono prodursi, giacché sul documento esibito non è presentel’attestazione del passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass.n. 11889/2007; Cass. n. 27881/2008; Cass. n. 28515/2017), né lacontroparte ha ammesso esplicitamente l’intervenuta formazione delgiudicato (Cass. n. 2827/2025); non è invece sufficiente la noncontestazione alla quale fanno riferimento i ricorrenti (Cass. n.4803/2018; Cass. n. 36258/2023).Occorre infine osservare, sotto altro profilo, che a pagina 2 del ricorso siafferma che la cartella n. 0972007013638251000 avrebbe ad oggettocrediti per IRPEF ed ILOR che, per quanto esposto in relazione al secondomotivo, sono soggetti comunque al termine di prescrizione decennale.4.1 Con il quarto motivo di ricorso i contribuenti lamentano il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio ed in particolare “l’eccezione formulata dai contribuenti diinvalidità dell’avviso d’intimazione n. 097 2012 9040727962 relativo allacartella di pagamento n. 097 2007 013638251 000”; la notifica di taleintimazione era stata dedotta dall’Amministrazione onde farne derivare lapreclusione delle contestazioni relative a tale cartella, ma la stessa, comeNumero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026rilevato dagli odierni ricorrenti, aveva costituito oggetto della sentenza n.252/2013 della CTP di Roma.

Su tali circostanze e sulla documentazionedepositata la CTR non si era pronunciata.4.2 Il motivo, così formulato, è inammissibile in quanto si lamentasostanzialmente l’omessa pronuncia già dedotta con il terzo motivo,mentre il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c. deve avere adoggetto un fatto materiale.Ed infatti «l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", ilcui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (cosìCass.

Sez.

U. 8053/2014).Deve altresì tenersi presente che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma unvero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un precisoaccadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 7893/2014; Cass. n.Numero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/202617761/2016; Cass. n. 29883/2017; Cass. n. 21152/2014; Cass. Sez.

U. n.5745/2015; Cass. n. 5133/2014).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", ilcui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017;Cass. n. 21152/2014; Cass. n. 9637/2021; Cass. n. 2268/2022); glielementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "varioinsieme dei materiali di causa" (Cass. n. 21439/2015).Nella specie, la ricorrente non ha assolto all’onere di dedurre l’omessoesame di un “fatto storico”, da intendersi riferito ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, maha dedotto, inammissibilmente, la mancata pronuncia in ordine adun’eccezione ed alla complessiva documentazione su cui la stessa sifondava.5.1 Con il quinto motivo i ricorrenti hanno formulato richiesta subordinatadi sollevare questione di legittimità costituzionale «dell’art. 26, comma 1,secondo periodo del d.P.R. n. 602/1973 e succ. mod. in relazione agli artt.3 e 24 Cost.».

In particolare, gli stessi hanno osservato che la CTR hariformato la sentenza di primo grado ritenendo che, per la regolarità dellanotifica tramite raccomandata inviata direttamente dall’Agente dellariscossione e consegnata al portiere, non fosse necessario l’invio dellaraccomandata contenente la comunicazione di avvenuta consegna; taledifferenza di disciplina rispetto a quanto stabilito dall’art. 139 c.p.c. e 7 l.890/1982, non troverebbe, a loro avviso, alcuna giustificazione, dalmomento che l’invio della raccomandata costituisce una cautela cherafforza il principio di conoscenza legale degli atti in quei casi in cui laconsegna non avviene nelle mani del destinatario e, soprattutto, quandoessa avviene nelle mani di un soggetto estraneo al nucleo familiare comeil portiere.5.2 Tale richiesta non può essere accolta, essendosi già pronunciata laCorte Costituzionale in ordine a tale questione.Numero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026Va innanzi tutto osservato che la decisione della CTR sul punto è statacorretta, in quanto questa Corte ha da tempo affermato che «la cartellaesattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionariomediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondola disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per ilrelativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta conconsegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento adopera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da luiindividuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sulregistro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso diricevimento da restituire al mittente (…)» (Cass. 11708/2011; cfr., nellostesso senso, Cass. 15746/2012; Cass. 1091/2013; Cass. 946/2020).

Intale ipotesi, ove il plico venga consegnato a persona diversa daldestinatario, non è necessario alcun ulteriore adempimento; infatti «intema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella dipagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, deld.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte delconcessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovanoapplicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelledella legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, laS.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalidala notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stataricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di unaseconda raccomandata)» (Cass. n. 12083/2016; in senso conforme, Cass.n. 28872/2018; cfr. anche Cass. n. 1906/2008; Cass. 16488/2016; Cass.n. 19795/2018; Cass. n. 10037/2019).5.3 Orbene, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 175/2018, hariconosciuto la legittimità dell’art. 26, comma 1°, d.P.R. 602/1973,osservando che «la disciplina speciale della riscossione coattiva delleNumero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione delcredito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziariadello Stato» (sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011).

In questocontesto, l’agente per la riscossione svolge una funzione pubblicisticafinalizzata al raggiungimento di questo scopo.

È questa particolarefunzione svolta dall’agente per la riscossione a giustificare un regimedifferenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà delmedesimo di avvalersi della notificazione “diretta” delle cartelle dipagamento.Deve, quindi, ritenersi non fondata, sotto questo primo profilo, la sollevataquestione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, inriferimento essenzialmente all’art. 3, primo comma, Cost., nella parte incui facoltizza l’agente della riscossione alla notifica “diretta” delle cartelleesattoriali».6.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, inquanto l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione non hannoresistito con controricorso.Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,a carico dei ricorrenti, di un ulteriore importo, a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per il ricorso, come previsto dall’art. 13,comma 1 quater, d.P.R. 115/02.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Numero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENTIERI Francesca (c.f.CRPFNC71L45H501), tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Troilo (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;AGENZIA DELLE ENTRATE;entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-resistenti-Numero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2818/2017 depositata il 18/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, BenedettaCarpentieri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diTommaso Carpentieri, impugnavano tre intimazioni di pagamentonotificate a quest’ultimo, aventi ad oggetto i crediti di altrettante cartelledi pagamento per IRPEF, IVA ed ILOR relative agli anni 1987 e 1993.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo irregolare la notifica delle cartelle dipagamento.2. Proponeva appello l’Agente della riscossione (all’epoca, [OSCURATO:SOCIETA] SudS.p.A.), evidenziando la regolarità delle notifiche delle cartelle avvenute indata 10/10/2002, 26/2/2003 e 24/5/2007.I contribuenti resistevano all’impugnazione, chiedendo che venisseroriconosciuti gli effetti del giudicato derivanti dalla sentenza n. 252/2013della CTP di Roma, riguardante una precedente intimazione fondata sullacartella n. 09720070136368251, oggetto anche dell’intimazione dipagamento n. 09720129179482245 impugnata nel presente giudizio.Si costituiva altresì l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la propriaestromissione dal giudizio, riguardante attività poste in essereesclusivamente dall’Agente della riscossione.Con sentenza n. 2818/2017, la CTR accoglieva l’appello e compensava lespese.Osservava, in particolare, che, nel caso di specie, le notifiche delle cartelleerano state eseguite mediante invio diretto di raccomandata da partedell’Agente della riscossione; per tale motivo, pur essendo stateconsegnate al portiere, non era necessario l’invio della raccomandataNumero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026contenente la comunicazione dell’avvenuta consegna. In considerazionedella regolare notifica delle cartelle non impugnate, riteneva operante iltermine di prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c. con laconseguenza che i crediti dovevano ritenersi esistenti.Infine, accoglieva la richiesta di estromissione dell’Agenzia delle Entrate,giacché si lamentavano vizi inerenti esclusivamente alla notifica dellecartelle di pagamento.3. Avverso tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Non hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenziadelle Entrate – Riscossione (nel frattempo subentrata ad [OSCURATO:SOCIETA].),che hanno, tuttavia, depositato un “atto di costituzione” (oltre il termine dicui all’art. 370 c.p.c.), onde partecipare all’eventuale udienza didiscussione.I ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 10 d.lgs. 546/1992 e25 d.P.R. 602/1973 in quanto la CTR avrebbe erroneamente estromessol’Agenzia delle Entrate, dal momento che, con il ricorso, erano statesollevate questioni che riguardavano anche la titolare della pretesaimpositiva, come la decadenza, la prescrizione e gli effetti prodotti dallasentenza n. 252/2013 della CTP di Roma.1.2 Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.L’estromissione non ha recato alcun pregiudizio agli odierni ricorrenti, dalmomento che l’Agenzia delle Entrate ha partecipato all’intero giudizio diappello ed è stato estromesso solo con la sentenza. Né la sentenzaimpugnata contiene statuizioni favorevoli ai contribuenti che questi ultimipotrebbero far valere anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026Infine, quand’anche i ricorrenti intendessero ottenere l’integrazione delcontraddittorio nel giudizio di legittimità, quest’ultima risulterebbe in ognicaso superflua in considerazione dell’infondatezza del ricorso. QuestaCorte ha infatti osservato che «il rispetto del diritto fondamentale ad unaragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano diostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientranoquelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali eformalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica delprocesso e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio delcontraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto allapartecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cuisfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Neconsegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato,appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre lafissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per larinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessionedi esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in unallungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazionesenza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei dirittiprocessuali delle parti» (Cass. n. 15106/2013; nello stesso senso, exmultis, cfr. Cass. n. 11287/2018; Cass. n. 12515/2018; Cass. n.11825/2025).2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2953 e 2948 n. 4) c.c. in relazione ai crediti oggetto dellecartelle di pagamento nn. 09720020119655739000 e09720030049399272000. Ad avviso dei ricorrenti, anche qualora siritenesse regolare la notifica di tali cartelle, i crediti che ne costituisconooggetto (IRPEF e IVA) dovrebbero comunque ritenersi assoggettati alNumero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026termine di prescrizione quinquennale; la giurisprudenza ha infatti esclusoche alla mancata impugnazione delle cartelle conseguono gli effetti stabilitidall’art. 2953 c.c.; inoltre, non vi sarebbe motivo per non applicare anchealle imposte in questione il termine quinquennale previsto dall’art. 2948 n.4) c.c., giacché esse si pagano periodicamente. Ulteriore elemento nelsenso della prescrizione quinquennale dovrebbe trarsi, ad avviso deiricorrenti, dall’art. 26 d.P.R. 602/1973 che prevede l’obbligo per l’Agentedella riscossione di conservare le cartelle e gli atti relativi alle notificazioniper cinque anni.2.2 Il motivo è infondato.Costituisce principio consolidato quello per il quale «in tema IRPEF, IVA,IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione siprescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quantoall'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n.131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressaprevisione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosiapplicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948,comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente adanno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, purconsistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomoed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente dinuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presuppostiimpositivi» (Cass. n. 12740/2020; Cass. n. 33266/2019; Cass. n.32308/2019; con particolare riguardo all’IVA, cfr. Cass. n. 18804/2018,Cass. n. 24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass. n. 2941/07 e Cass. n.16713/16). Tali imposte non possono rientrare nell’ipotesi di cui all’art.2948 n. 4) c.c. in quanto l’obbligazione avente ad oggetto il tributo, purconsistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomoed unitario ed ogni pagamento non è mai legato ai precedenti e risente dinuove ed autonome valutazioni in ordine ai presupposti; inoltre, è benNumero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026possibile che l’obbligazione neppure sorga se, per l’anno preso inconsiderazione, al contribuente non sia ascrivibile alcun fatto generatoredi imposizione fiscale.Resta pertanto irrilevante il fatto che la CTR abbia erroneamente ritenutooperante, in considerazione dell’omessa tempestiva impugnazione dellecartelle, l’art. 2953 c.c., sebbene sia ormai consolidato l’orientamentosecondo il quale la scadenza del termine perentorio per proporreopposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dallapossibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanzialedella irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche lacd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 23397/2016;Cass. n. 11800/2018; Cass. n. 33797/2019).3.1 Con il terzo motivo di ricorso sono stati denunciati i vizi di cui all’art.360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione degli artt. 2953 e 2948n. 4) c.c., 324 c.p.c., 111 Cost., in relazione ai crediti oggetto dellacartella n. 0972007013638251000. Infatti, tale cartella sarebbe statanotificata il 24/5/2007, mentre l’intimazione n. 09720129179482447000 èstata notificata il 21/1/2013 sicché, anche in questo caso, risulterebbesuperato il termine quinquennale di prescrizione. È irrilevante, secondo laricorrente il fatto che il predetto termine sarebbe stato interrotto dallanotifica dell’intimazione di pagamento n. 09720129040727962000riguardante i medesimi crediti oggetto della predetta cartella; tale avvisoè infatti stato annullato con sentenza n. 252/2013 della CTP di Romaormai divenuta definitiva nella quale si afferma che la cartella n.0972007013638251000 non sarebbe mai stata notificata. Si invocanoquindi gli effetti del giudicato anche nel presente processo, giacché la CTRnon si era pronunciata al riguardo.3.2 Il motivo è infondato per diverse ragioni.Numero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026In primo luogo va escluso il vizio di omessa pronuncia; lo stesso non puòconsiderarsi sussistente ove la decisione comporti una statuizione implicitadi rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando lapretesa non espressamente esaminata risulti - come nel caso di specie, incui la CTR ha esaminato le modalità di notifica delle cartelle -incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel sensoche la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, sianosuperate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza (Cass. n. 2953/2025; Cass. n. 25710/2024).In ogni caso, gli effetti del giudicato possono essere valutati anche inquesta sede, come richiesto sostanzialmente dai ricorrenti. Tuttavia, glistessi non possono prodursi, giacché sul documento esibito non è presentel’attestazione del passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass.n. 11889/2007; Cass. n. 27881/2008; Cass. n. 28515/2017), né lacontroparte ha ammesso esplicitamente l’intervenuta formazione delgiudicato (Cass. n. 2827/2025); non è invece sufficiente la noncontestazione alla quale fanno riferimento i ricorrenti (Cass. n.4803/2018; Cass. n. 36258/2023).Occorre infine osservare, sotto altro profilo, che a pagina 2 del ricorso siafferma che la cartella n. 0972007013638251000 avrebbe ad oggettocrediti per IRPEF ed ILOR che, per quanto esposto in relazione al secondomotivo, sono soggetti comunque al termine di prescrizione decennale.4.1 Con il quarto motivo di ricorso i contribuenti lamentano il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio ed in particolare “l’eccezione formulata dai contribuenti diinvalidità dell’avviso d’intimazione n. 097 2012 9040727962 relativo allacartella di pagamento n. 097 2007 013638251 000”; la notifica di taleintimazione era stata dedotta dall’Amministrazione onde farne derivare lapreclusione delle contestazioni relative a tale cartella, ma la stessa, comeNumero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026rilevato dagli odierni ricorrenti, aveva costituito oggetto della sentenza n.252/2013 della CTP di Roma. Su tali circostanze e sulla documentazionedepositata la CTR non si era pronunciata.4.2 Il motivo, così formulato, è inammissibile in quanto si lamentasostanzialmente l’omessa pronuncia già dedotta con il terzo motivo,mentre il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c. deve avere adoggetto un fatto materiale.Ed infatti «l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", ilcui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (cosìCass. Sez. U. 8053/2014).Deve altresì tenersi presente che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma unvero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un precisoaccadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 7893/2014; Cass. n.Numero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/202617761/2016; Cass. n. 29883/2017; Cass. n. 21152/2014; Cass. Sez. U. n.5745/2015; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", ilcui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017;Cass. n. 21152/2014; Cass. n. 9637/2021; Cass. n. 2268/2022); glielementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "varioinsieme dei materiali di causa" (Cass. n. 21439/2015).Nella specie, la ricorrente non ha assolto all’onere di dedurre l’omessoesame di un “fatto storico”, da intendersi riferito ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, maha dedotto, inammissibilmente, la mancata pronuncia in ordine adun’eccezione ed alla complessiva documentazione su cui la stessa sifondava.5.1 Con il quinto motivo i ricorrenti hanno formulato richiesta subordinatadi sollevare questione di legittimità costituzionale «dell’art. 26, comma 1,secondo periodo del d.P.R. n. 602/1973 e succ. mod. in relazione agli artt.3 e 24 Cost.». In particolare, gli stessi hanno osservato che la CTR hariformato la sentenza di primo grado ritenendo che, per la regolarità dellanotifica tramite raccomandata inviata direttamente dall’Agente dellariscossione e consegnata al portiere, non fosse necessario l’invio dellaraccomandata contenente la comunicazione di avvenuta consegna; taledifferenza di disciplina rispetto a quanto stabilito dall’art. 139 c.p.c. e 7 l.890/1982, non troverebbe, a loro avviso, alcuna giustificazione, dalmomento che l’invio della raccomandata costituisce una cautela cherafforza il principio di conoscenza legale degli atti in quei casi in cui laconsegna non avviene nelle mani del destinatario e, soprattutto, quandoessa avviene nelle mani di un soggetto estraneo al nucleo familiare comeil portiere.5.2 Tale richiesta non può essere accolta, essendosi già pronunciata laCorte Costituzionale in ordine a tale questione.Numero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026Va innanzi tutto osservato che la decisione della CTR sul punto è statacorretta, in quanto questa Corte ha da tempo affermato che «la cartellaesattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionariomediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondola disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per ilrelativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta conconsegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento adopera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da luiindividuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sulregistro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso diricevimento da restituire al mittente (…)» (Cass. 11708/2011; cfr., nellostesso senso, Cass. 15746/2012; Cass. 1091/2013; Cass. 946/2020). Intale ipotesi, ove il plico venga consegnato a persona diversa daldestinatario, non è necessario alcun ulteriore adempimento; infatti «intema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella dipagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, deld.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte delconcessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovanoapplicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelledella legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, laS.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalidala notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stataricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di unaseconda raccomandata)» (Cass. n. 12083/2016; in senso conforme, Cass.n. 28872/2018; cfr. anche Cass. n. 1906/2008; Cass. 16488/2016; Cass.n. 19795/2018; Cass. n. 10037/2019).5.3 Orbene, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 175/2018, hariconosciuto la legittimità dell’art. 26, comma 1°, d.P.R. 602/1973,osservando che «la disciplina speciale della riscossione coattiva delleNumero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione delcredito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziariadello Stato» (sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011). In questocontesto, l’agente per la riscossione svolge una funzione pubblicisticafinalizzata al raggiungimento di questo scopo. È questa particolarefunzione svolta dall’agente per la riscossione a giustificare un regimedifferenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà delmedesimo di avvalersi della notificazione “diretta” delle cartelle dipagamento.Deve, quindi, ritenersi non fondata, sotto questo primo profilo, la sollevataquestione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, inriferimento essenzialmente all’art. 3, primo comma, Cost., nella parte incui facoltizza l’agente della riscossione alla notifica “diretta” delle cartelleesattoriali».6. Il ricorso deve quindi essere rigettato.Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, inquanto l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione non hannoresistito con controricorso.Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,a carico dei ricorrenti, di un ulteriore importo, a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per il ricorso, come previsto dall’art. 13,comma 1 quater, d.P.R. 115/02. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Numero registro generale 30082/2017Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 8404/2026Data pubblicazione 03/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026.La PresidenteTania Hmeljak