CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14110/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;-intimate-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 7097/2021depositata il 6 ottobre 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. Francesco della Ventura impugnava dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale (CTP) di Salerno l’iscrizione d’ipoteca eseguita daEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., a sèguito del mancato pagamento di carichi fiscali, suiNumero registro generale 9574/2022Numero sezionale 3349/2026Numero di raccolta generale 14110/2026Data pubblicazione 14/05/2026beni immobili da lui costituiti in fondo patrimoniale insieme alla propriamoglie [OSCURATO:PERSONA], alcuni dei quali posseduti a titolo di usufrutto.2. [OSCURATO:PERSONA] adìta, pronunciando nel contraddittorio dell’enteimpositore e dell’agente della riscossione, accoglieva solo in parte ilricorso del contribuente, riducendo gli importi posti a base dell’iscrizioneipotecaria.3. Tale decisione era successivamente riformata dalla CommissioneTributaria Regionale (CTR) della Campania, sezione staccata di Salerno, inaccoglimento del gravame esperito dall’Agenzia delle Entrate.4. La sentenza di secondo grado veniva però cassata con rinvio daquesta Corte, che con ordinanza n. 9102/2020 del 18 maggio 2020accoglieva il motivo del ricorso di legittimità mediante il quale ilcontribuente aveva contestato l’omessa pronuncia del collegio regionalesull’appello da lui spiegato avverso la decisione della CTP.5. Il susseguente giudizio di rinvio, svoltosi dinanzi alla stessa CTR indiversa composizione, esitava nella sentenza n. 7097/2021 del 6 ottobre2021, che respingeva l’originario appello della parte privata.6. Contro quest’ultima pronuncia Francesco della Ventura ha propostonuovo ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.7. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA](ADER), successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non hanno notificato controricorso.8. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va anzitutto notato che il presente ricorso per cassazione è statoirritualmente notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato, sebbene la prefata agenzia fiscale non si fosseavvalsa in grado d’appello del patrocinio erariale (sull’argomento siNumero registro generale 9574/2022Numero sezionale 3349/2026Numero di raccolta generale 14110/2026Data pubblicazione 14/05/2026vedano, ex ceteris, Cass. n. 16747/2024, Cass. n. 26306/2025, Cass. n.3817/2026).Nonostante il vizio rilevato, la Corte può far a meno di disporre larinnovazione della notifica del ricorso, stante l’infondatezza dell’esperitaimpugnazione di legittimità, evincibile dalle considerazioni di sèguitosvolte; e ciò in ossequio al principio della ragionevole durata del processo,il quale impone di evitare inutili dispendi di attività processuale e formalitàsuperflue (cfr. Cass. Sez. U. n. 6826/2010, Cass. n. 8811/2022, Cass. n.21495/2024, Cass. n.11825/2025).1.1 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso è denunciata, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 170 c.c. e dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973.1.2 Si sostiene che in sede di rinvio la CTR avrebbe omesso diconsiderare che i debiti tributari posti a base dell’impugnata iscrizioneipotecaria, risultanti da due avvisi di accertamento inerenti agli annid’imposta 2007 e 2008, erano stati contratti per il soddisfacimento diesigenze di natura voluttuaria e di interessi meramente speculativi, equindi per scopi estranei ai bisogni della famiglia, con la conseguenza cherelativamente ad essi non poteva ritenersi consentita l’esecuzione sui benidel fondo patrimoniale.Viene, al riguardo, sottolineato che due degli immobili sottoposti agaranzia reale, acquistati fra il 1995 e il 1997, costituivano benistrumentali per l’esercizio dell’attività professionale svolta dalcontribuente, mentre l’acquisto di un altro immobile, effettuato nel 2008con l’utilizzo delle somme disponibili su un conto corrente bancario a luiintestato, rappresentava un investimento dei risparmi accumulati nelcorso degli anni.1.3 Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.1.4 Per una migliore intelligenza delle questioni che esso pone appareutile una breve ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale diNumero registro generale 9574/2022Numero sezionale 3349/2026Numero di raccolta generale 14110/2026Data pubblicazione 14/05/2026riferimento.1.5 L’art. 77, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 dispone che, unavolta decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1, delmedesimo decreto -ovvero quello di sessanta giorni dalla notificazionedella cartella di pagamento-, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipotecasugli immobili del debitore e dei coobbligati.L’art. 170 c.c. stabilisce che l’esecuzione sui beni del fondopatrimoniale e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che ilcreditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisognidella famiglia.1.6 La relazione intercorrente fra le due citate previsioni è stata ormaida tempo chiarita da questa Corte, la quale ha ripetutamente affermatoche l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilitàdell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regolaapplicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresaquella di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973; ne consegue chel’agente della riscossione può iscrivere ipoteca su beni conferiti nel fondosoltanto se il debito da garantire sia stato contratto per uno scopo nonestraneo ai bisogni familiari o se il titolare del credito per il quale siprocede non fosse a conoscenza dell’estraneità dello stesso ai suddettibisogni, dovendosi, in caso contrario, ritenere illegittima l’eventualeiscrizione comunque effettuata (cfr. Cass. n. 5385/2013, Cass. n.23876/2015, Cass. n. 1652/2016, Cass. n. 6380/2021, Cass. n.15252/2021, Cass. n. 20008/2021).1.7 È stato, al riguardo, precisato che:- il criterio identificativo dei crediti suscettibili di realizzazione in viaesecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella naturadelle obbligazioni, bensì nella relazione esistente fra il loro fattogeneratore e il soddisfacimento dei bisogni della famiglia;- in quest’ottica, l’estraneità ai bisogni della famiglia non può ritenersiNumero registro generale 9574/2022Numero sezionale 3349/2026Numero di raccolta generale 14110/2026Data pubblicazione 14/05/2026dimostrata, né esclusa, per il solo fatto che il debito sia insortonell’esercizio dell’impresa (cfr. Cass. n. 7222/2020, Cass. n. 15252/2021,Cass. n. 20008/2021);- spetta, in ogni caso, al contribuente dimostrare i fatti che possonocondurre all’illegittimità dell’ipoteca, e cioè l’estraneità del debito aibisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte delcreditore (cfr. Cass. n. 5385/2013, Cass. n. 22761/2016, Cass. n.8881/2018, Cass. n. 6380/2021, Cass. n. 12397/2024).1.8 Dai surriferiti princìpi di diritto non si è discostata la CTR campana,la quale, dopo aver correttamente evidenziato che «l’opponente cheintende far valere lo specifico privilegio riconosciuto ai beni costituiti infondo (e, con esso, la negazione del diritto riconosciuto al creditore nelsuo titolo esecutivo) deve provare i fatti costitutivi del suo assunto [...]»,ha soggiunto che nel caso di specie «[...i]l ricorrente [...] nulla [avev]aprovato né chiesto di provare sotto tale profilo».1.9 Esclusa, quindi, la sussistenza del dedotto error in iudicando, deverilevarsi che le contestazioni mosse dal ricorrente finiscono per risolversi,dietro lo schermo della denuncia di violazione o falsa applicazione di legge,in un’impropria richiesta di riesame dell’apprezzamento in fatto espressodai giudici di merito, esulante dai limiti cognitivi assegnati a questa Corte.1.10 Oltretutto, a fondamento di tale richiesta vengono richiamatidocumenti (avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007;estratto di un conto corrente di corrispondenza acceso presso la BCC diBattipaglia; atto pubblico di compravendita per notar RaimondoMalinconico di Salerno del 17 aprile 2008) di cui non viene indicato se equando siano stati prodotti nei pregressi gradi di giudizio, né dove sianoreperibili all’interno del fascicolo di causa, in palese violazione dell’onere dispecificità del ricorso per cassazione imposto dall’art. 366, primo comma,num. 6, c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. Sez. U. n. 23462/2015, Cass. n.10112/2018, Cass. n. 3012/2024, Cass. n. 3151/2024).Numero registro generale 9574/2022Numero sezionale 3349/2026Numero di raccolta generale 14110/2026Data pubblicazione 14/05/2026Giova, in proposito, rammentare che, ai sensi dell’art. 372, primocomma, del medesimo codice, nel giudizio di legittimità non è ammesso ildeposito di documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo,tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata el’ammissibilità del ricorso e del controricorso.2. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.3. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, essendo l’Agenziadelle Entrate e l’ADER rimaste intimate.4. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti delricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 21 aprile 2026.Il PresidenteLucio Napolitano