CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03012/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16423/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA]. 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate-Riscossione; –intimata – avverso la sentenza n. 4023/16/20, depositata il 15 dicembre 2020 , della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –con sentenza n. 4023/16/20, depositata il 15 dicembre 2020, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che - pronunciando sulla impugnazione di un estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento (n. 09720130213858670000) emessa dietro iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dovuta per l’anno 2010 - aveva accolto il ricorso - rilevando l’omessa notifica della cartella in questione e la conseguente estinzione, per prescrizione (triennale), della pretesa impositiva - epperò compensando le spese del giudizio «stante la non uniformità della giurisprudenza nella materia»; 1.1 -il giudice del gravame ha ritenuto che, nella fattispecie, non ricorrevano i presupposti della disposta compensazione e che, pertanto, le spese processuali dovevano essere liquidate, secondo soccombenza, in € 100,00, quanto al giudizio di primo grado, edin € 200,00per quello di appello, «oltre oneri accessori di legge se dovuti»; 2. –[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; - l’ Agenzia delle entrate - Riscossione non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37, ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, deducendo, in sintesi, che la liquidazione delle spese processuali era stata operata dal giudice del gravame, oltrechè in termini omnicomprensivi, in violazione dei parametri fissati dall’art. 4, cit., e tabelle allegate, parametri che, pertanto, esponevano, quanto al primo grado, compensi medi per complessivi € 525 ,00 nonchè compensi minimi per € 280,00, e, quanto al giudizio di appello, compensi medi per € 540,00 nonché compensi minimi per € 290,00; 2. –il ricorso è inammissibile; 3. – il motivo, difatti, difetta di autosufficienza ( art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.) in quanto non viene dedotto a chi era stato conferito il mandato difensivo (avvocato e altro soggetto abilitato; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12 ), in primo ed in secondo grado, né risulta specificata l’attività difensiva in concreto svolta, attività che risulta (solo) in astratto allegata dietro richiamo dei parametri di liquidazione previsti dal d.m. n. 55 del 2014 (come modificato dal d.m. n. 37 del 2018); -le indicazioni in discorso, peraltro, nemmeno possono desumersi dalle pronunce dei giudici di merito e, come la Corte ha in più occasioni rimarcato, l’atto di parte che, ai fini dell’esposizione dei fatti di causa, si affidi (così come nella fattispecie) all’esposizione che ne risulta dalla sentenza oggetto di impugnazione, assolve allora all’onere di autosufficienza nei limiti in cui sia la stessa sentenza a recare l’esposizione dei fatti (sostanziali e processuali) tra le parti controversi (v. Cass., 16 settembre 2013, n. 21137; Cass., 11 aprile 2012, n. 5698, in motivazione; Cass., 11 marzo 2011, n. 5836); 3.1 -la parte - che è gravata del corrispondente onere processuale –non consente (così) alla Corte di verificare la denunciata violazione dei parametri di liquidazione del compenso, e con riferimento ai relativi profili soggettivi (art. 11, cit.) ed oggettivi ( attività difensiva in concreto svolta); -le Sezioni Unite della Corte ha nno , poi, precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (v. Cass., 19 aprile 2022, n. 12481; v., altresì, Cass. Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950); 4. - le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata, mentre nei confronti della ricorrente sussistonoi presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis,