CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16747/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INTERLOCUTORIA suiricorsi iscrit ti al n. 14934 /201 7 R.G. propost i da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 1 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentati e difesi -ricorrenti principali- e da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via Calabria n. 56 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Silvagni -ricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- e con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede del defunto ricorrente [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 1 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -interveniente volontario avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 7209/67/16 depositata il 19 dicembre 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del17 aprile 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: -la [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo dell’Agenzia delle Entrate notificava a Maria, ad Alvise, a Ferdinanda, a Francesco e a [OSCURATO:PERSONA] distinti avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione ai fini dell’IRPEF la plusvalenza da loro asseritamente realizzata nell’anno 2009 per effetto della cessione a titolo oneroso di tre appartamenti, con annesso terreno e sovrastante stalla, siti nel Comune di Mozzo (BG); -i contribuenti impugnavano i predetti avvisi di accertamento proponendo separati ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, la quale, riuniti i procedimenti, accoglieva le loro ragioni, annullando gli atti impositivi; -la decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia, la quale, con sentenza n. 7209/67/16 del 19 dicembre 2016, accoglieva l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA], rigettando gli originari ricorsi delle parti private; -contro tale sentenza sono stati proposti due autonomi ricorsi per cassazione: il primo, da parte di Maria, Ferdinanda, Francesco e [OSCURATO:PERSONA]; il secondo, da parte di [OSCURATO:PERSONA]; -l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; -i ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; -prima della celebrazione dell’adunanza camerale è volontariamente intervenuto nel presente giudizio [OSCURATO:PERSONA], nell’allegata qualità di erededel ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nellemore deceduto; -nel termine fissato dal comma 1, terzo periodo, dell’articolo innanzi citato i ricorrenti e l’interventore volontario hanno depositato memorie illustrative; considerato che: -il ricorso per cassazione di Maria, Ferdinanda, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] è da qualificare come principale, essendo stato notificato anteriormente a quello autonomamente proposto da [OSCURATO:PERSONA], che conseguentemente va considerato incidentale, pur non rivestendo la forma del controricorso prevista dall’art. 371, comma 1, c.p.c. (cfr., ex ceteris , Cass. n. 36057/2021, Cass.n. 27680/2021, Cass. n. 448/2020 , Cass. n. 5695/2015); -la notificazione del secondo ricorso risulta affetta da nullità, essendo stata eseguita presso gli uffici del l’Avvocatura Generale dello Stato, anziché presso la sede istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, sebbene nel giudizio d’appello l’[OSCURATO:PERSONA] non si fosse avvalsa del patrocinio erariale; -trattandosi di nullità sanabile ed essendo l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata, si rende necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22642/2007); P.Q.M. La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso incidentale all’Agenzia delle Entrate, nella relativa sede, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della C