CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09722/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Previti unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 456/2021depositata il 26/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12637/2021Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 9722/2026Data pubblicazione 16/04/2026Nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno citato in giudiziodinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiampiero [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir accertare la simulazione assoluta e laconseguente nullità del contratto preliminare stipulato il 4 maggio 2017,con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano obbligate a venderea [OSCURATO:PERSONA], marito della prima, alcuni immobili già inprecedenza promessi in vendita a [OSCURATO:PERSONA], con contrattopreliminare del 15 novembre 2016, e oggetto di domanda ex art. 2932c.c. proposta sempre dagli attori - [OSCURATO:PERSONA] qualepromissario acquirente e la [OSCURATO:SOCIETA]., di cui egli era legalerappresentante, indicata come ulteriore acquirente a cui cointestare gliimmobili - nei confronti delle promittenti venditrici, con atto di citazionenotificato il 24 aprile 2017, il tutto oltre al risarcimento dei danni.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno eccepito il difetto dilegittimazione attiva in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto non parte delcontratto preliminare del 15 novembre 2016, e hanno chiesto il rigettodella domanda avversaria.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto della domanda degli attori e, insubordine, la condanna delle promittenti venditrici al rimborso dellacaparra versata e delle spese notarili sostenute.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Padova, dato attodell’adesione degli attori all’eccezione di difetto di legittimazione attiva incapo a [OSCURATO:SOCIETA]., ha accertato nei confronti delle altre parti lasimulazione assoluta e la conseguente inefficacia del contratto preliminaredel 4 maggio 2017, condannando i convenuti a rifondere a MassimilianoMarostica le spese processuali.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Maria GraziaMartin, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia diGiampiero [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n.Numero registro generale 12637/2021Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 9722/2026Data pubblicazione 16/04/2026456/2021 pubblicata il giorno 26.02.2021, ha rigettato l’appello e hacondannato le appellanti a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le speseprocessuali.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte d’appello, oltre a condividere e richiamare gli elementi indiziari postidal giudice di primo grado a fondamento dell’accertamento dellasimulazione, ha ritenuto che: - era irrilevante il fatto che il primo giudicenon avesse considerato il versamento della caparra confirmatoria da partedi [OSCURATO:PERSONA] e comunque tale circostanza doveva ritenersi nondimostrata o dimostrata in modo contraddittorio, sia perché detta caparrasi assumeva versata in favore di una sola promittente venditrice, siaperché il versamento era successivo al preliminare, benché nell’atto inquestione fosse stata rilasciata quietanza, sia, infine, perché il versamentoandava ad aumentare il debito a pagamento del quale, a dire delleappellanti, la vendita immobiliare era stata promessa; - neppure risultavail versamento effettivo del corrispettivo, in quanto si assumeva l’avvenutaestinzione, con la vendita per cui è causa, di debiti ereditari delle venditriciverso l’acquirente in termini ingiustificati e contraddittori, anche perchénel contratto definitivo risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto unimporto inferiore rispetto alla quota di prezzo a lei spettante.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione avverso quest’ultima sentenza sulla scorta di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive.depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente si dà atto che, in ragione dell’esito del giudizio, non sipone questione sulle modalità di esecuzione della notificazione del ricorsoper cassazione a [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato e contumace inNumero registro generale 12637/2021Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 9722/2026Data pubblicazione 16/04/2026grado di appello. Invero, il rispetto del diritto fondamentale allaragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacoloalla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono inun inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dalrispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie didifesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità,dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre isuoi effetti.Pertanto, nella fattispecie sarebbe ingiustificata la fissazione di termineper rinnovare le notifiche non andate a buon fine o per integrare ilcontraddittorio nei confronti del soggetto non destinatario di notificazione,in quanto la fissazione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in unaggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione delgiudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanziadell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.: Cass. n. 11825/2025;Cass. n. 6924/2020; Cass. n. 16141/2019, Cass. n. 12515/2018).1. Il primo motivo è rubricato come segue: ai sensi dell’art. 360, n. 3,c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1317 e 1319 c.c.A parere delle ricorrenti, deve ritenersi contraria alle disposizioni innanzicitate l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui il versamento dellacaparra da parte di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato dimostrato o losarebbe stato in modo contraddittorio in quanto la predetta caparrarisulterebbe corrisposta a favore di una sola delle promittenti venditrici enon dell’altra. Infatti, la natura solidale e indivisibile dell’obbligazioneavente ad oggetto il pagamento del prezzo giustificava il diritto di CristinaMartin a pretendere e incassare l’intero ammontare della somma.Il motivo è infondato.Numero registro generale 12637/2021Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 9722/2026Data pubblicazione 16/04/2026Sul punto, deve osservarsi che, in tema di ricorso per cassazione, il viziodi cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ricomprende tanto quello diviolazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unaprevisione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa,quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica chenon le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non èidonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione allafattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la purcorretta interpretazione (cfr.: Cass. n. 23851/2019).In concreto, la Corte d’appello, dopo aver menzionato, dichiarando dicondividerli, gli elementi in virtù dei quali il Tribunale di Padova avevaritenuto sussistente la simulazione assoluta del contratto preliminareoggetto di causa, ha affermato che la mancata considerazione, da partedel giudice di primo grado, della circostanza relativa al versamento dellacaparra era, da un lato, irrilevante alla luce di quanto già esposto inprecedenza e, dall’altro lato, non dimostrata, e ciò, in ogni caso, tenutoconto dell’asserito pagamento della stessa per intero a una sola dellepromittenti venditrici.Ora, dall’esame della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale,nell’evidenziare l’avvenuto pagamento della caparra per intero in favore diuna sola delle promittenti venditrici, non ha inteso affermare che dettacondotta fosse contraria alla legge, ma semplicemente rilevare la suadivergenza rispetto alla comune esperienza, e ciò non senza osservare cheil versamento si assumeva eseguito a favore della promittente venditriceche aveva dedotto di avere un debito nei confronti del promissarioacquirente, debito che giustificava l’alienazione e che, in tal modo, anzichéridursi, sarebbe aumentato senza plausibile giustificazione.Numero registro generale 12637/2021Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 9722/2026Data pubblicazione 16/04/2026Va dunque rilevato che il motivo di impugnazione in esame non siconfronta con la ratio decidendi adottata sul punto e che nella motivazionedella sentenza impugnata non si ravvisa la presenza di affermazioni incontrasto con il contenuto precettivo degli artt. 1292, 1317 e 1319 c.c.,richiamati nella rubrica.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: ai sensi dell’art. 360, n. 3,c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, c.c. e dell’art.32, comma I, r.d. 1736/1933.A dire delle ricorrenti, l’affermazione della Corte di merito, secondo cui viera contrasto tra la dichiarazione della promittente venditrice di aver giàricevuto la somma di euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria,contenuta nel contratto preliminare, e le risultanze contabili relativeall’incasso, solo successivo, dell’importo in questione, costituiscetravisamento della prova e viola i criteri legali di interpretazione delcontratto. Infatti, poiché la caparra era stata pagata mediante consegna diun assegno bancario, sarebbe normale il successivo incasso della somma.Il motivo è infondato.Il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c.,postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazionedella prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenutooggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assolutaimpossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, icontenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di potertrarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nelgiudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbestata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata suicontenuti informativi che risultano oggettivamente dal materialeprobatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamentedesunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità dellaNumero registro generale 12637/2021Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 9722/2026Data pubblicazione 16/04/2026decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assolutacertezza (cfr.: Cass. n. 9507/2023; Cass. n. 20737/2025).Al contrario, le ricorrenti non hanno indicato se e come lo specificocontenuto della clausola contrattuale in questione abbia formato oggettodi discussione nel giudizio, né hanno offerto elementi tali da far ritenereche la decisione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse statacorrettamente fondata sui contenuti informativi che risultanooggettivamente dal materiale probatorio.Le ricorrenti denunciano anche l’erroneità dell’interpretazione delleclausole contrattuali da parte della Corte di merito, nella parte in cui si èritenuto che la dichiarazione di avvenuta ricezione del pagamento dellacaparra, rilasciata dalle promittenti venditrici al promissario acquirente,costituisse una quietanza, non tenendosi conto del fatto che, comeemergeva da altra parte del contratto, detto pagamento era avvenuto amezzo di consegna di un assegno bancario.In proposito, da un lato è vero che la dichiarazione che il creditore rilascial debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancarionon costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal"nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una meradichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno,ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, ilquale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo (cfr.:Cass. n. 1572/2019; Cass. n. 12685/2024).Resta tuttavia il fatto che, anche in tale parte, le ricorrenti non censuranonella sua interezza la ratio decidendi, ben più articolata, adottata dallaCorte d’appello sulla circostanza in esame, sicché la questione è tutt’altroche decisiva nel condurre ad un esito opposto del giudizio.3. Il terzo motivo è rubricato come segue: ai sensi dell’art. 360, n. 3,c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. pertravisamento della prova, nonché degli artt. 1292, 1317 e 1319 c.c.Numero registro generale 12637/2021Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 9722/2026Data pubblicazione 16/04/2026In particolare, sarebbe erronea l’affermazione della Corte d’appellosecondo cui «non risulta affatto, come assumerebbero le appellanti, ilversamento effettivo del corrispettivo in quanto si assume, con lacompravendita del luglio 2019, l’affermata estinzione di debiti ereditaridelle appellanti verso il Bonetti in termini ingiustificati e contraddittorianche perché nel contratto definitivo risulta che [OSCURATO:PERSONA] stata titolare di ¼ del bene immobile sicché la stessa avrebbedovuto ricevere da [OSCURATO:PERSONA] € 45.000 (180.000, prezzo divendita diviso per quattro) e non invece € 30.203,75 come asserito dalleappellanti». In primo luogo, le ricorrenti affermano di non aver mai parlatoin atti di un debito ereditario, bensì di un prestito concesso da GiampieroBonetto a sua moglie [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto dalle sorelle della quotaindivisa di un mezzo del compendio immobiliare oggetto del preliminare,prestito che avrebbe dovuto essere estinto con il ricavato della vendita eche era stato restituito mediante il rogito del 24 luglio 2019, come provatoin via documentale. Inoltre, il pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] ein favore di [OSCURATO:PERSONA] di una somma inferiore alla quota diprezzo spettante a quest’ultima riguardava i rapporti interni tra le duevenditrici ed era rispettosa delle disposizioni in tema di solidarietà attiva.Il motivo è infondato.Per quanto concerne la pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,deve osservarsi che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio) (cfr.: Cass. Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021); asua volta, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibilesolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaNumero registro generale 12637/2021Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 9722/2026Data pubblicazione 16/04/2026indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento (cfr.: Cass., Sez. Un., n.20867/2020).In concreto, nulla di quanto precede risulta allegato dalle ricorrenti.È ininfluente, poi, il fatto che il debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delmarito promissario acquirente avesse o meno natura ereditaria.Per il resto, come già si è visto quanto al primo motivo di ricorso, lasentenza impugnata non contiene alcuna affermazione in contrasto con gliartt. 1292, 1317 e 1319 c.c. e la censura della parte, laddove riepiloga lerisultanze istruttorie relative a tale questione, si risolve in una richiesta diriesame delle valutazioni del giudice del merito, preclusa in questa sede.4. Il quarto motivo è rubricato come segue: ai sensi dell’art. 360, n. 3,c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 2729 c.c.Secondo le ricorrenti, la Corte di merito avrebbe confermato la naturasimulata del contratto preliminare oggetto di causa, sebbene l’attore nonavesse mai allegato l’animus simulandi, né esso fosse mai stato accertatonel corso del giudizio di merito. Le considerazioni in ordineall’inadempimento del contratto preliminare del novembre 2016 sarebberoinconferenti e gli elementi utilizzati dalla Corte ai fini della decisione nonsarebbero gravi, precisi e concordanti.Il motivo è infondato.Quanto alla deduzione da parte dell’attore della volontà delle parti delcontratto preliminare in data 04.05.2017 di non concludere alcun negozio,le stesse indicazioni contenute nel ricorso contraddicono l’assunto dellericorrenti circa la sua mancanza, visto che proprio a pag. 24 del ricorso èstata espressamente citata la comparsa conclusionale depositata nel primoNumero registro generale 12637/2021Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 9722/2026Data pubblicazione 16/04/2026grado di giudizio, in cui si assume che si verte in tema di «contratto che leparti non hanno assolutamente voluto».D’altronde, le scarne citazioni degli atti avversari da parte delle ricorrentinon sono sufficienti ad escludere che la sussistenza dell’animus simulandisia stata dedotta in altre parti dei medesimi atti.Quanto alla Corte d’appello, la stessa ha compiutamente indicato glielementi in virtù dei quali ha accertato la simulazione, sicché non sussistealcuna violazione dell’art. 1414 c.c.Quanto alla pretesa violazione dell’art. 2729 c.c., deve osservarsi che,come affermato dalle Sezioni Unite (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 1785/2018),la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma,c.c., suppone un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nellapuntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamentopresuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e,quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso delparadigma della gravità, o di quello della precisione o di quello dellaconcordanza. Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dalgiudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando siconcreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanzefattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciatodal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo(sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presuppostofattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa daquella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare edimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato daiparadigmi dell'art. 2729, primo comma c.c. (e ciò tanto se questaprospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si èbasato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanzefattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diversoNumero registro generale 12637/2021Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 9722/2026Data pubblicazione 16/04/2026apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva,nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e cisi pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (falsaapplicazione dell'art. 2729, primo comma, c.c.), ma è quello che sollecitaun controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione dellaquaestio facti.In concreto, la parte, anziché svolgere una puntuale indicazione,enunciazione e spiegazione circa i punti in cui il ragionamento presuntivocompiuto dal giudice di merito risulti irrispettoso del paradigma dellagravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza, hacontrapposto alle valutazioni della Corte d’appello le proprie, nonché aglielementi valorizzati dal giudice del merito quelli ritenuti a sé favorevoli, insostanza sollecitando una diversa ricostruzione degli stessi fatti.Alla luce di quanto precede, il ricorso va, nel suo complesso, disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo(tenuto conto del valore della controversia, pari a euro 180.000,00,corrispondente al prezzo indicato nel contratto preliminare per cui ècausa) tra le parti costituite, mentre nulla va disposto nei confrontidell’altro intimato, il quale non ha svolto attività difensiva.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido tra loro, arifondere al controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità,che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 6.000,00 percompensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori dilegge, se ed in quanto dovuti.Numero registro generale 12637/2021Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 9722/2026Data pubblicazione 16/04/2026Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 8 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso