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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12685/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31607/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e BATTAGLIA Maria , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA],presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1761/2019,depositata i l 13 settembre 2019 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile2024 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con atto di citazione regolarmente notificato , [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponendo di essere l’unico erede di sua madre, [OSCURATO:PERSONA], deceduta in Palermo il 13 febbraio 2012 senza alcun testamento.

Agiva, quindi, per ottenere una pronuncia dichiarativa della nullità del contratto di vendita del 29 maggio 2008 con cui la madre aveva alienato ai convenuti la nuda proprietà dell’appartamento sito in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1.

Argomentava che il prezzo di € 65.000,00 non sarebbe stato corrisposto dagli acquirenti, facendo venire meno la causa del contratto; in subordine, chiedeva pronunciarsi la risoluzione per inadempimento.

Deduceva , inoltre, che in data 3 luglio 2009 era stata addebitata sul conto corrente intestato alla madre una somma di € 18.886,00 con assegno circolare, utilizzat a dalla Ricevuto per aprire un libretto di risparmio postale cointestato a [OSCURATO:PERSONA] , nonché che in data 23luglio 2009 sul libretto era sta ta addebitata la somma di € 15.000,00 per accendere una polizza vita con beneficiaria la Battaglia medesima; chiedeva condannarsi quest’ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Si costituivano i convenuti contestandola ricostruzione dei fatti e chiedendo il rigetto delle domande.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza dell’8 novembre 2016, rigettava le domande proposte, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.

2. – Avverso la pronuncia del tribunale proponeva appello GiancarloFlores. [OSCURATO:PERSONA] si costituivano chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con sentenza del 13 settembre 2019, la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza impugnata , dichiarando la risoluzione del contratto di compravendita e condanna nd o [OSCURATO:PERSONA] a restituire aGiancarlo [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 19.089,42.

Le spese processuali del doppio grado di giudizio sono state poste a carico degli appellati.

3. – Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primomotivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 1206 c od . c iv . in relazione all’accoglimento della domanda di risoluzione per grave inadempimento degli acquirenti, formulata con il secondo motivo di appello.

Secondo i ricorrenti, il giudice del gravame avrebbe errato nel ritenere che le dichiarazioni contenute nell’atto di compravendita circa le modalità di pagamento del prezzo –tramite assegno bancario poi non riscosso– fossero inidonee a provare l’avvenuto pagamento del prezzo e, quindi, l’estinzione dell’obbligazione gravante sui compratori.

Si afferma, inoltre , che la corte di appello avrebbe errato nel ritenere che, non essendo stato negoziato il titolo del 19 maggio 2008, vi sia stato da parte degli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e Battaglia un inadempimento di non scarsa importanza, tale da comportare la risoluzione del contratto.

1.1. –Il motivo è infondato.

Preliminarmente va rilevato che non sussistono i rilievi di inammissibilità dedotti nel controricorso, vertendo la questione sull'interpretazione delle disposizioni richiamate.

Le doglianzededotte nel motivo di ricorso, tuttavia, non colgono la ratiodella decisione.

La corte di appello, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato come il pagamento di assegno bancario non estingue l'obbligazionein caso di mancato incasso .

In questo caso, diversamente dal pagamento disposto con assegno circolare, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuatapro solvendo, salva diversa volontà delle parti ( Cass., Sez.

I,30 luglio 2009 , n. 17749 ; Cass. , Sez.

I I, 5 giugno 2018 , n. 14372) , nella speciené dedotta né provata.

Nella specie la Corte d’appello ha evidenziato che la documentazione bancaria in atti consente di ritenere acquisita la prova del mancato pagamento e che il mancato versamento appare confermato dal contegno degli acquirenti, i quali non hanno mai negato la circostanza, limitandosi ad insistere sulla rilevanza delle dichiarazioni di cui al rogito, sull’esistenza della provvista e sulla circostanza che l’assegno portasse un numero immediatamente precedente a quello consegnato al notaio per le spese.

In proposito, va ricordato che la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo (Cass., Sez.

II I, 22 gennaio2019, n. 1572).

Al di là del caso di specie, in cui la Corte d’appello ha affermato, con statuizione costituente ratio decidendi, che la documentazione bancaria in atti consente di ritenere acquisita la prova del mancato pagamento,può dirsi che, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento( Cass., Sez.

I I, 9 agosto2011, n. 17127).

2. –Con il secondo motivo si prospetta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1920 cod.civ . in relazione all’accoglimento del quarto motivo di gravame, avente a oggetto la condanna della Battaglia a restituire all’odierno controricorrente la somma di € 19.089,42 di pertinenza della madre.Secondo i ricorrenti, il giudice del gravame avrebbe errato nel condannare la Battaglia alla restituzione della predetta somma, di cui l’importo di € 15.000,00 circa era stato percepito in virtù di una polizza assicurativa stipulata in suo favore, così come avrebbe errato nel qualificare tale polizza come donazione indiretta, in applicazione del principio indicato dalla Suprema Corte con la decisione n. 7683 del 2015, travisando il principio enunciato. 2.1.– Il motivo è privo di fondamento.

Infondata è la censura di inammissibilità del motivo, così come dedotta nel controricorso, giacché nel motivo si h a riguardo alla violazione di diritto denunciata sulla base di quanto accertato dal giudice di merito.

Come chiarito da questa Corte, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa ( Cass., Sez.

I, 5 dicembre 2008 , n. 28839 ; Cass., Sez.

II I, 24 febbraio 2010 , n. 4496 ; Cass., Sez.

IV , 23 settembre 2015 , n. 18777).

La corte di appello si è attenuta a questiprincipi, spettando alla valutazione di merito, incensurabile in questa sede, la valutazione della prova documentaleposta a fondamento dell'insussistenza nella fattispecie di una donazione indiretta.

3. – Con il terzo motivo , i ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello nella parte in cui ha condannato la Battaglia a restituire le somme prelevate dal conto corrente della Ricevuto, denunciando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

I ricorrenti hannodedotto che la corte di appello si è limitata a rilevare che il contratto di conto corrente cointestato può non scontare il fine tipico di cui all’art. 1854 cod. c iv . e costituire uno strumento funzionale alla realizzazione di effetti giuridici ulteriori e diversi, comunemente assimilabili, giustappunto, a una liberalità non donativa, ossia a una donazione indiretta; in tal senso, la cointestazione del conto corrente sarebbe servita perconsentire alla Battaglia dieffettuare i prelievi per le normali spese quotidiane . 3.1.– Il motivo è inammissibile.

Al di là della mancanza di un riferimento specifico a una violazione di legge,si contesta u n'errata ri costruzione d e i fatti .

È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito( Cass., Sez.

U n., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez.

I, 4marzo 2021 , n. 5987 ) .

4. – Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dareatto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unicodi cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a l rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200, di cui euro 5.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31607/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e BATTAGLIA Maria , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA],presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1761/2019,depositata i l 13 settembre 2019 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile2024 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con atto di citazione regolarmente notificato , [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponendo di essere l’unico erede di sua madre, [OSCURATO:PERSONA], deceduta in Palermo il 13 febbraio 2012 senza alcun testamento. Agiva, quindi, per ottenere una pronuncia dichiarativa della nullità del contratto di vendita del 29 maggio 2008 con cui la madre aveva alienato ai convenuti la nuda proprietà dell’appartamento sito in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1. Argomentava che il prezzo di € 65.000,00 non sarebbe stato corrisposto dagli acquirenti, facendo venire meno la causa del contratto; in subordine, chiedeva pronunciarsi la risoluzione per inadempimento. Deduceva , inoltre, che in data 3 luglio 2009 era stata addebitata sul conto corrente intestato alla madre una somma di € 18.886,00 con assegno circolare, utilizzat a dalla Ricevuto per aprire un libretto di risparmio postale cointestato a [OSCURATO:PERSONA] , nonché che in data 23luglio 2009 sul libretto era sta ta addebitata la somma di € 15.000,00 per accendere una polizza vita con beneficiaria la Battaglia medesima; chiedeva condannarsi quest’ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Si costituivano i convenuti contestandola ricostruzione dei fatti e chiedendo il rigetto delle domande. Il Tribunale di Palermo, con sentenza dell’8 novembre 2016, rigettava le domande proposte, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite. 2. – Avverso la pronuncia del tribunale proponeva appello GiancarloFlores. [OSCURATO:PERSONA] si costituivano chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con sentenza del 13 settembre 2019, la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza impugnata , dichiarando la risoluzione del contratto di compravendita e condanna nd o [OSCURATO:PERSONA] a restituire aGiancarlo [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 19.089,42. Le spese processuali del doppio grado di giudizio sono state poste a carico degli appellati. 3. – Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primomotivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 1206 c od . c iv . in relazione all’accoglimento della domanda di risoluzione per grave inadempimento degli acquirenti, formulata con il secondo motivo di appello. Secondo i ricorrenti, il giudice del gravame avrebbe errato nel ritenere che le dichiarazioni contenute nell’atto di compravendita circa le modalità di pagamento del prezzo –tramite assegno bancario poi non riscosso– fossero inidonee a provare l’avvenuto pagamento del prezzo e, quindi, l’estinzione dell’obbligazione gravante sui compratori. Si afferma, inoltre , che la corte di appello avrebbe errato nel ritenere che, non essendo stato negoziato il titolo del 19 maggio 2008, vi sia stato da parte degli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e Battaglia un inadempimento di non scarsa importanza, tale da comportare la risoluzione del contratto. 1.1. –Il motivo è infondato. Preliminarmente va rilevato che non sussistono i rilievi di inammissibilità dedotti nel controricorso, vertendo la questione sull'interpretazione delle disposizioni richiamate. Le doglianzededotte nel motivo di ricorso, tuttavia, non colgono la ratiodella decisione. La corte di appello, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato come il pagamento di assegno bancario non estingue l'obbligazionein caso di mancato incasso . In questo caso, diversamente dal pagamento disposto con assegno circolare, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuatapro solvendo, salva diversa volontà delle parti ( Cass., Sez. I,30 luglio 2009 , n. 17749 ; Cass. , Sez. I I, 5 giugno 2018 , n. 14372) , nella speciené dedotta né provata. Nella specie la Corte d’appello ha evidenziato che la documentazione bancaria in atti consente di ritenere acquisita la prova del mancato pagamento e che il mancato versamento appare confermato dal contegno degli acquirenti, i quali non hanno mai negato la circostanza, limitandosi ad insistere sulla rilevanza delle dichiarazioni di cui al rogito, sull’esistenza della provvista e sulla circostanza che l’assegno portasse un numero immediatamente precedente a quello consegnato al notaio per le spese. In proposito, va ricordato che la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo (Cass., Sez. II I, 22 gennaio2019, n. 1572). Al di là del caso di specie, in cui la Corte d’appello ha affermato, con statuizione costituente ratio decidendi, che la documentazione bancaria in atti consente di ritenere acquisita la prova del mancato pagamento,può dirsi che, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento( Cass., Sez. I I, 9 agosto2011, n. 17127). 2. –Con il secondo motivo si prospetta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1920 cod.civ . in relazione all’accoglimento del quarto motivo di gravame, avente a oggetto la condanna della Battaglia a restituire all’odierno controricorrente la somma di € 19.089,42 di pertinenza della madre.Secondo i ricorrenti, il giudice del gravame avrebbe errato nel condannare la Battaglia alla restituzione della predetta somma, di cui l’importo di € 15.000,00 circa era stato percepito in virtù di una polizza assicurativa stipulata in suo favore, così come avrebbe errato nel qualificare tale polizza come donazione indiretta, in applicazione del principio indicato dalla Suprema Corte con la decisione n. 7683 del 2015, travisando il principio enunciato. 2.1.– Il motivo è privo di fondamento. Infondata è la censura di inammissibilità del motivo, così come dedotta nel controricorso, giacché nel motivo si h a riguardo alla violazione di diritto denunciata sulla base di quanto accertato dal giudice di merito. Come chiarito da questa Corte, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa ( Cass., Sez. I, 5 dicembre 2008 , n. 28839 ; Cass., Sez. II I, 24 febbraio 2010 , n. 4496 ; Cass., Sez. IV , 23 settembre 2015 , n. 18777). La corte di appello si è attenuta a questiprincipi, spettando alla valutazione di merito, incensurabile in questa sede, la valutazione della prova documentaleposta a fondamento dell'insussistenza nella fattispecie di una donazione indiretta. 3. – Con il terzo motivo , i ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello nella parte in cui ha condannato la Battaglia a restituire le somme prelevate dal conto corrente della Ricevuto, denunciando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. I ricorrenti hannodedotto che la corte di appello si è limitata a rilevare che il contratto di conto corrente cointestato può non scontare il fine tipico di cui all’art. 1854 cod. c iv . e costituire uno strumento funzionale alla realizzazione di effetti giuridici ulteriori e diversi, comunemente assimilabili, giustappunto, a una liberalità non donativa, ossia a una donazione indiretta; in tal senso, la cointestazione del conto corrente sarebbe servita perconsentire alla Battaglia dieffettuare i prelievi per le normali spese quotidiane . 3.1.– Il motivo è inammissibile. Al di là della mancanza di un riferimento specifico a una violazione di legge,si contesta u n'errata ri costruzione d e i fatti . È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito( Cass., Sez. U n., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez. I, 4marzo 2021 , n. 5987 ) . 4. – Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 5. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dareatto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unicodi cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a l rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200, di cui euro 5.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contr