CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23801/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co amministratore, della [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione (già avente sede in Frosinone, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, [OSCURATO:PARTITA_IVA]), ora in fallimento (dichiarato con sentenza del Tribunale dispeciale allegata, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Frosinone ed elettivamentedomiciliato presso di lui sia digitalmente che in Roma, Via del Banco di SantoSpirito 48 ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Ottavi).- ricorrente -contro26.1.2010 del Tribunale di Frosinone), [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona delCuratore Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DiStefano del Foro di Cassino ([OSCURATO:EMAIL], C.F. DSTNumero registro generale 10411/2025Numero sezionale 3063/2026Numero di raccolta generale 23801/2026Data pubblicazione 22/07/2026indirizzo di posta elettronica certificata.- controricorrente -avverso la sentenza n. 1936/2025, pubblicata il 28.3.2025 (rep. 1879 del31.3.2025) dalla Corte di Appello di Roma – Sez. I Civile;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha rigettato ilreclamo ex art. 18 l. fall. con cui - nel giudizio di rinvio restitutorio iscritto aln. 51770/2023 R.V.G., definitivamente pronunciando, all’esito dellapronuncia rescindente n. 23677/2023 resa dalla Suprema Corte diCassazione, sulla predetta impugnazione ex art. 18 l. fall. proposta da[OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la sentenza dichiarativa di fallimento dellaB.[OSCURATO:SOCIETA]. n. 3/2018, resa dal Tribunale di Frosinone il 16.1.2018.2. [OSCURATO:PERSONA] – dichiarando infatti di agire nella qualità di socio unico, exliquidatore e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - haproposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, che avevadichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione su istanza delfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]3. Con sentenza n. 3813/2021, la Corte di appello di Roma aveva dichiaratoinammissibile il reclamo sul presupposto che: a) il liquidatore e socio unicoche aveva proposto il reclamo andava qualificato come “terzo interessato”,rispetto al quale il termine per proporre il reclamo previsto dall’art. 18, primocomma, l. fall. decorreva dalla data d’iscrizione della sentenza di fallimentonel registro delle imprese; b) il reclamo avverso la sentenza dichiarativa difallimento (depositato il 20 marzo 2018) doveva ritenersi tardivo perchéproposto oltre il termine di 30 giorni dalla data d’iscrizione della sentenza difallimento nel registro delle imprese (avvenuta il 16 gennaio 2018).4. La sentenza della Corte di appello di Roma è stata cassata dalla SupremaCorte con ordinanza n. 23677/2023, con cui la causa è stata rimessa allaNumero registro generale 10411/2025Numero sezionale 3063/2026Numero di raccolta generale 23801/2026Data pubblicazione 22/07/2026Corte di appello di Roma “per l’ulteriore esame e per la regolamentazionedelle spese della presente fase di legittimità”.5. Il giudizio è stato riassunto davanti alla Corte di appello dalla curatela delfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva chiesto il rigetto del reclamo a suotempo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la condanna di quest’ultimo al pagamentodi una somma da determinarsi ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.5. Nella resistenza del reclamante [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello con lasentenza qui oggetto di ricorso per cassazione ha rigettato il reclamo, comegià sopra indicato in premessa.5.1 La Corte di appello ha rilevato che: (i) secondo un consolidatoorientamento giurisprudenziale, l’art. 6 l. fall. - laddove stabilisce che ilfallimento è dichiarato, tra l’altro, su istanza di uno o più creditori - nonpresuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nél’esecutività del titolo, essendo a tal fine sufficiente un accertamentoincidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare lalegittimazione dell’istante (v., ex multis, Cass. 5856/2022; Cass.23494/2020; Cass. 30827/2018; Cass. 576/2015; Cass. 11421/2014; Cass.,Sez. Un., 1521/2013); (ii) quando peraltro l’esistenza del credito risulti giàaccertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, il giudice della faseprefallimentare può limitarsi, al fine di adempiere al suo dovere dimotivazione, a un mero rinvio ad essa, salvo che rilevi significative anomalietali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta,essendo in tal caso obbligato a dare specificatamente conto delle ragioni chel’hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione (in questo sensov., ex multis, Cass. 4406/2025; Cass. 23983/2022; Cass. 27689/2018; Cass.5001/2016); (iii) il tribunale aveva applicato correttamente tali princìpi, inquanto aveva ritenuto che avesse costituito titolo idoneo a provare la qualitàdi creditrice del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. l’ordinanza del 25 ottobre 2016emessa dal Tribunale di Frosinone ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c.(provvisoriamente esecutiva ex lege), con cui il tribunale aveva dichiaratol’inefficacia ex art. 44, secondo comma, l. fall. del pagamento effettuato dallaB.[OSCURATO:SOCIETA]., condannando quest’ultima a restituire alla curatela la sommadi € 86.577,48; (iv) contrariamente a quanto affermato dal reclamante, ilNumero registro generale 10411/2025Numero sezionale 3063/2026Numero di raccolta generale 23801/2026Data pubblicazione 22/07/2026credito della curatela si fondava su un titolo esecutivo emesso all’esito di ungiudizio a cognizione piena (tale essendo il giudizio svolto nelle forme delprocedimento sommario di cognizione: Cass. 14315/2024), il cuiaccertamento era stato implicitamente condiviso dal tribunale fallimentare, ilquale aveva formulato una prognosi favorevole di conferma dell’ordinanza exart. art. 702-ter c.p.c. all’esito del giudizio di appello, tenuto conto del fattoche il giudice dell’impugnazione aveva già respinto l’istanza d’inibitoria ex art.283 c.p.c dell’ordinanza impugnata; (v) trattandosi di un credito accertatoall’esito di un giudizio a cognizione piena, trovavano applicazione i consolidatiprincìpi giurisprudenziali illustrati con particolare chiarezza nella motivazionedi Cass. 5001/2016, secondo i quali, allorquando un accertamento ad operadi un giudice della cognizione (nella specie: anche piena) già vi sia stato,risulta corretto fare rimando ad esso per ritenere fondata - nel concorso congli altri presupposti – l’istanza del creditore volta alla trasformazionedell’esecuzione singolare di quel credito in una esecuzione di tipoconcorsuale; (vi) avendo il Tribunale ritenuto di condividere l’accertamentocompiuto nell’ordinanza del 25 ottobre 2016 emessa dal Tribunale dinon era tenuto a compiere un autonomo giudizio sulla fondatezza del creditofatto valere dalla dal fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. - non avendo evidentementerinvenuto “significative anomalie tali da giustificare il dubbio sulla conclusioneraggiunta in quella sede cognitiva” – e la sentenza impugnata si sottraevaalla censura di nullità predicata dal ricorrente; (vii) l’accertamentosull’esistenza del credito vantato dalla Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]contenuto nell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Frosinone eradel resto immune da censure, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesadell’odierno reclamante, posto che la sentenza del Tribunale di Frosinone cheaveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. era stata iscritta ex art. 17 l.fall. presso il registro delle imprese il 27 gennaio 2010 e che gli assegnibancari consegnati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria) alla [OSCURATO:SOCIETA]. (cedente)in pagamento del prezzo della cessione del ramo di azienda erano stati portatiall’incasso in data compresa tra il 29 gennaio 2010 e il 2 febbraio 2010, conla conseguenza che l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale diNumero registro generale 10411/2025Numero sezionale 3063/2026Numero di raccolta generale 23801/2026Data pubblicazione 22/07/2026comma, l. fall. nei confronti della Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. ilpagamento effettuato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo degli assegni bancari, allaluce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso dipagamento eseguito a mezzo di assegno bancario – a differenza delpagamento eseguito con assegno circolare – l’effetto liberatorio per il debitoresi verifica solo con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto laconsegna del titolo deve considerarsi effettuata pro solvendo, salva diversavolontà delle parti (in questo senso v. ex multis Cass. 12685/2024; Cass.1572/2019; Cass. 14372/2018; Cass. 17749/2009); (viii) quantoall’incensurabilità dell’accertamento del credito contenuto nell’ordinanza exart. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Frosinone, tale accertamento era in ognicaso passato in giudicato (rendendo irretrattabile il credito vantato dallaCuratela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].) per effetto della sentenza n.7798/2019 con cui la Corte di appello di Roma aveva dichiarato l’estinzionedel giudizio di appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Frosinonedel 25 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 338 c.p.c.; (ix) dovevano dunque essererespinti i primi due motivi del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], finalizzati –rispettivamente - a far dichiarare la nullità della sentenza dichiarativa delfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e a far accertare nel meritol’inesistenza del credito vantato dalla Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].;(x) doveva essere respinto anche il terzo motivo di reclamo, perché lacircostanza che il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. avesse la possibilità di agire aisensi dell’art. 44, primo comma, l. fall. nei confronti dei creditori della TRIMs.r.l., a cui erano stati girati gli assegni bancari emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA].,non escludeva il fatto che la curatela avesse potuto agire anche ai sensidell’art. 44, secondo comma, l. fall. per far dichiarare inefficaci nei confrontidella massa dei creditori i pagamenti eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dopo ladichiarazione di fallimento; (xi) anche il quarto motivo di reclamo - avente adoggetto il capo della sentenza che aveva accertato lo stato d’insolvenza dellaB.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - era infondato, non cogliendo la censura nelsegno, perché non teneva conto del fatto che l’obbligazione di pagamentorimasta inadempiuta era quella che trovava il suo titolo nell’ordinanza ex art.Numero registro generale 10411/2025Numero sezionale 3063/2026Numero di raccolta generale 23801/2026Data pubblicazione 22/07/2026702-ter c.p.c. del Tribunale di Frosinone, che aveva dichiarato inefficace exart. 44, secondo comma, l. fall. il pagamento eseguito a mezzo degli assegnibancari, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare in favore della Curatela delfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di 86.577,48 € oltre interessi; (xii) laB.[OSCURATO:SOCIETA]. era, cioè, obbligata nei confronti della curatela in forza deltitolo giudiziale e a prescindere dal fatto che avesse già pagato il corrispettivodella cessione del ramo di azienda mediante il rilascio di 9 assegni bancari,trattandosi di un pagamento inopponibile alla massa dei creditori della TRIMs.r.l.; (xiii) trattandosi di società in liquidazione – ove la valutazione delgiudice dev’essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi delpatrimonio sociale che consentano di assicurare l’eguale ed integralesoddisfacimento dei creditori della società (in questo senso v., ex multis,Cass. 32280/2022; Cass. 14183/2022; Cass. 28193/2020; Cass.24660/2020; Cass. 25167/2016) - dalla documentazione depositata in atti(bilancio finale di liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA].; relazioni del curatorefallimentare ex art. 33 l. fall.) non si riscontravano elementi attivi delpatrimonio sociale in grado di soddisfare i debiti accertati in sede diformazione dello stato passivo (che ammontavano complessivamente a €534.024,80), dovendosi pertanto ritenere accertato lo stato d’insolvenza dellaB.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione che ne giustifica il fallimento.6. La sentenza, pubblicata il 28.3.2025, è stata impugnata da MASSARI LUIGIcon ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il FALLIMENTO TRIMSrl ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt. 132, c. 2, n.4, cpc, 156, c. 2, c.p.c., 161, c. 1, c.p.c. e 354 c.p.c., nonché degli artt. 6, c.1, e 10, c. 1, Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942 come modificato dal D.Lgs. n. 5/2006) e degli artt. 111, commi 1, 2 e 6, e 24, c. 2, Cost. (art. 360n. 3 cpc) - Nullità derivata (da quella della sentenza dichiarativa del fallimentodella [OSCURATO:SOCIETA]. in liq.) della sentenza rescissoria oggetto del presenteNumero registro generale 10411/2025Numero sezionale 3063/2026Numero di raccolta generale 23801/2026Data pubblicazione 22/07/2026ricorso (art. 360 n. 4 cpc)”, per avere il Giudice del rinvio restitutorio omessodi considerare (secondo quanto articolato con il primo motivo del reclamo exart. 18 l. fall.) che la sentenza dichiarativa di fallimento era viziata da unamotivazione inesistente e che tale vizio era stato determinato dal grave erroree dal palese equivoco in cui era incorso il Tribunale di Frosinone nell’affermareche la resistente, nella fase prefallimentare, non si era difesa, nel merito,riguardo all’inesistente e contestato credito reclamato dall’unica istante per ilfallimento.2. Con il secondo mezzo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art.2909 C.C. e degli artt. 324, 112 e 338 cpc, nonché dell’art. 6 L.F. (R.D. n.267/1942 come modificato dal D. Lgs. n. 5/2006): art. 360 n. 3 cpc - Nullitàdella sentenza rescissoria oggetto del presente ricorso (art. 360 n. 4 cpc)”,sul rilievo che il passaggio in giudicato della predetta ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (intervenuta nel 2020) sarebbe stato successivo alla sentenza difallimento (intervenuta nel 2018) e sarebbe stata provocata da una decisionein rito della Corte di appello, come tale non idonea a far passare in giudicatole statuizioni del primo giudice.3. Con il terzo mezzo si denuncia inoltre la “violazione e falsa applicazionedegli artt. 1176 e 1199 C.C, degli artt. 112 e 133 cpc e degli artt. 44, commi1 e 2, e 67 L.F. (R.D. n. 267/1942 come modificato dal D. Lgs. n. 5/2006):art. 360 n. 3 cpc – Nullità della sentenza rescissoria oggetto del presentericorso (art. 360 n. 4 cpc)”, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato,ancora, nel ritenere che “l’accertamento sull’esistenza del credito vantatodalla Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. contenuto nella ordinanza ex art.702-ter c.p.c. del Tribunale di Frosinone [fosse] del resto immune dacensure”.3.1 I tre motivi – che possono trovare una trattazione unitaria – risultanoinvero complessivamente infondati. Ed invero, i motivi riguardano tutti laquestione della legittimazione ex art. 6 l. fall. del creditore istante.In realtà, l’evidente infondatezza del secondo motivo determina laconseguente inammissibilità di primo e terzo motivo.Ebbene, l’estinzione del giudizio di appello fa passare in giudicato la sentenzaimpugnata ex art. 338 c.p.c., con la conseguenza che l’accertamentoNumero registro generale 10411/2025Numero sezionale 3063/2026Numero di raccolta generale 23801/2026Data pubblicazione 22/07/2026compiuto nella sentenza passata in giudicato faceva stato fra le parti ex art.2909 c.c., anche se intervenuto dopo la sentenza di fallimentoPeraltro, le ulteriori argomentazioni utilizzate dalla Corte di appello risultanotutte corrette e conformi ai principi espressi da questa Corte di legittimità intema di accertamento della legittimazione attiva ex art. 6 l. fall., con laconseguenza che le relative e corrispondenti doglianze si connotano dievidente inammissibilità, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.Risultano principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte quellisecondo cui “ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice dellafase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del creditovantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale,dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronunciagiudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suodovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo,invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sullacorrettezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delleragioni che l 'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione” (cosìespressamente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4406 del 19/02/2025; Cass. Sez.6 - 1, Ordinanza n. 5001 del 14/03/2016).Del resto, non è neanche dubitabile, secondo la giurisprudenza espressa daquesta Corte, che il giudizio di cui agli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c.(applicabili ratione temporis alla fattispecie) disciplinino un procedimento acognizione piena con rito sommario, con il superamento di tutte le obiezionisollevate dalla parte ricorrente sul punto qui da ultimo in discussione quantoalla formazione di un giudicato sulla legittimazione attiva della parte istanteil fallimento (Cass. n. 14315/2024).4. Col quarto mezzo si denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt.5, 6, 7 e 15 Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942 come modificato dal D.Lgs. n. 5/2006), nonché dell’art. 112 cpc (art. 360 n. 3 cpc) – Nullità dellasentenza rescissoria oggetto del presente ricorso (art. 360 n. 4 cpc)”, sulrilievo che il giudice del rinvio restitutorio abbia ulteriormente errato nelvalutare e nell’affermare la sussistenza di un preteso e contestato stato diNumero registro generale 10411/2025Numero sezionale 3063/2026Numero di raccolta generale 23801/2026Data pubblicazione 22/07/2026insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, anche perchè avrebbe dovutoessere considerato a questo fine il solo rapporto con il creditore istante.4.1 Il motivo è inammissibile, sia perché pretende una nuova valutazionedella quaestio facti, in punto di accertamento dell’insolvenza, sia perché lecensure risultano fuori fuoco rispetto allo stesso thema decidendum, postoche l’insolvenza non avrebbe potuto riguardare solo il preteso credito dellacuratela Trim. Ed invero, l’insolvenza è una condizione di carattere generalein cui si trova l’imprenditore debitore che non riguarda il solo creditodell’istante, ma la sua generale condizione di impotenza economicafinanziaria a far fronte, con mezzi ordinari, alle obbligazioni contratte nelcorso della sua attività imprenditoriale.5. Il quinto mezzo - articolato sulla mancata pronuncia sulle richiesteistruttorie della reclamante ex art. 18 l.f. come insistite nel giudizio di rinvio(art. 360 n. 5 cpc) e come violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.,nonché degli artt. 24 e 111 Cost. (art. 360 n. 3 cpc) – è di nuovoinammissibile ,sia perché solo genericamente formulato, senza l’indicazionedel profilo della decisività dei mezzi istruttori di cui si lamenta la mancataammissione, sia perché, di fronte alla formazione di un giudicato (per quantosopra spiegato), non vi era alcuna necessità di esperire attività istruttoria.6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass.,Sez. U., 23535 del 2019). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 10411/2025Numero sezionale 3063/2026Numero di raccolta generale 23801/2026Data pubblicazione 22/07/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma in data 8 luglio 2026.Il Presidente