CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14315/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22122/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, in persona del l iquidatore e legale rappresentante pro tempore;elettivamente domiciliata in Roma , Via di Panico n.72,presso lo Studio dell'[OSCURATO:PERSONA] ( pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore ; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.37, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresenta to e dife so dall’[OSCURATO:PERSONA] mbenedetto ( pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché di [OSCURATO:PERSONA] PELIGNA, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] M archese ( pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura su foglio separato allegato al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 684/2020della CORTE d’APPELLO dell’AQUILA, depositata il 15 maggio 2020, notificata il 18 maggio 2020; nonché sul ricorso riunito iscritto al n.27193/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, Via di Panico n.72, presso lo Studio dell'[OSCURATO:PERSONA](pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.37, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata:[OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA] PELIGNA; -intimata- e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 1157/2021 della CORTE d’APPELLO dell’AQUILA, depositata il 21 luglio 2021,notificata il 22 luglio 2021; uditala relazione sulle cause riunite svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024dal Consigliere relatore, Paolo S paziani; udito, con riguardo ad entrambi i ricorsi,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; udito, con riguardo ad entrambi i ricorsi, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito, con riguardo al ricorso iscritto al n. 22122/2020, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale, in relazione al ricorso iscritto al n. 22122/2020, ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale; in relazione al ricorso iscritto al n. 27193/2021, ne ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art.702 bis cod. proc. civ., depositato il 27 dicembre 2017, la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – premesso che, in data 19 ottobre 2009, tra [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito anche, brevemente, “[OSCURATO:PERSONA]”)e [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito anche, brevemente, “[OSCURATO:PERSONA]”) era stato stipulato un contratto in forza del quale la prima si era obbligata a fornire alla seconda il servizio di accesso alla rete locale di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito anche, brevemente, “[OSCURATO:PERSONA]”),al fine di consentirle di prestare in esclusiva servizi di telecomunicazionenel territorio previsto dal contratto; che, a garanzia dell’adempimento delle propri e obbligazioni , [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prestato una polizza fideiussori a a prima richiesta, rilasciatada essa banca, per l’importo di Euro 100.000; e che , in data 14 dicembre 2017, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva deciso di escu tere la garanzia,richiedendole il pagamento del la predetta somma – convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sulmona, entramb e le società , domandando: a)che fosse accertata la natura giuridica di fideiussione della garanzia da essa rilasciata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. ; b) che fosse accertato il grave inadempimento di Digi tel Italia [OSCURATO:SOCIETA]. alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA].; c) e che fosse dichiarata l’invalidità o l’inefficacia della garanzia da essa rilasciata a favore di [OSCURATO:SOCIETA].. Nel contradittorio con le società convenute, il Tribunale di Sulmona rigettò la domanda, sul rilievo che la garanzia rilasciata in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. integrasse,non già una fideiussione , bensì un contratto autonomo di garanzia. Il primo giudice, tuttavia, accertò ugualmente l’ inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarando la risoluzione , per sua colpa , del contratto stipulato con T elevoip), per violazione dell’obbligo , impostole con provvedimenti dell’Autorità G arante della Concorrenza e del Mercato, di informare la propria cliente della circostanza che, a seguito della contestazione di irregolarità nella gestione dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA].p.a., le era stato inibito, da parte della stessa Autorità, l’ accesso allarete di interconnessione [OSCURATO:PERSONA], con conseguente impossibilità di continuare adoffrire il servizio ai propri clienti, di cui era stata pertanto pregiudicatal’operatività sul mercato. 2. A vverso la sentenza del Tribunale di Sulmona proposero appelloprincipale [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale invocò l’accertamento della natura di fideiussione della polizza e la declaratoria della sua inefficacia in ragione dell’ inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] ) e appello incidentale sia la Banca di CreditoCooperativo di [OSCURATO:PERSONA] (che ripropose le domande formulate in primo grado) , sia la stessa [OSCURATO:PERSONA].r.l., che invece censurò il viz i o di ultra - petizione contenuto nella sentenza impugnata, per avere dichiarato larisoluzione del contratto per suo inadempimento, in mancanza della corrisponde n te domanda dellacontroparte contrattuale . La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza 15 maggio 2020, n. 684, ha, nellasostanza, accolto le impugnazioni della B anca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di T elevoip , dichiarando l’inefficacia della polizza, pur qualificando la ste s sa come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione. la Corte territoriale ha, infatti,ritenuto che fosse stata sollevata dal garante l’ e xceptio doli e che tale eccezione fosse fondata , avuto riguardo, per un verso , al comprovato inadempimento d ella società garantita e,per l’altro, al – parimenti evidente – abuso del diritto d a parte sua, pe r avere richiesto l’escussione del la polizza ne l la piena consapevolezza di non esserein grado di fornire i servizi dedotti n el contratto garantito, a causa dell’interruzione dell’accesso alla rete di interconnessione conseguente al provvedimento di inibitoria emesso nei suoi confronti dall’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato. Più analiticamente,il giudice d’appello ha osservato che, in base agli atti processualie alla luce dei documenti prodotti in giudizio , da un lato, era emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato , a giustificazione della decisione di escutere la garanzia, l’ esistenza di una forte esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti , la quale, al febbraio 2017, sarebbe ammontata ad Euro 130.000 mentre, nel dicembre successivo (epoca in cui era stato richiesto il pagamento alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), avrebbe sfiorato l’importo di Euro 500.000; dall’altro lato, era però anche risultato che, in quello stesso periodo, [OSCURATO:PERSONA] aveva « i n corso dinanzi all’AGCOM un giudizio di verifica della correttezza dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA]», nel corso del quale l’Autorità di garanzia aveva emesso due provvedimenti diretti ad inibirle l’accesso ai servizi di interconnessione dellaTelecom e d erano state intraprese iniziative, anche di carattere giudiziario, finalizzate a «ridefinire l’esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]» e, più in generale, a trovare una soluzione alla crisi della società, anche attraverso la richiesta di un concordato preventivo con continuità aziendale,rivolta il 17 ottobre 2017 al Tribunale di Firenze. Questevicende – ad avviso della Corte territoriale – pe r un verso , davano conto del grave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. per violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, dal momento che, a fronte di eventi idoneiad incidere sulla stessa sua capacità di continuare ad offrire il ser vizio che costituiva l’oggettoprincipale del negozio stipulato con [OSCURATO:PERSONA] , quest’ultima non aveva ricevuto dalla prima alcuna comunicazione idoneaa consentirle quanto meno di informare e tutelare i propri clienti; per a l tro verso , rendevano palese l’abuso del diritto d a parte della stess a [OSCURATO:PERSONA] , la quale non solo non aveva informato la controparte contrattuale della propria impossibilità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contatto tra loroconcluso (in ragione dell a « ormai reale ed oggettiva » interruzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei servizi di interconnessione precedentemente resi a suo favore), ma aveva addirittura deciso di escutere la polizza fideiussoria , « pur essendo da tempo nella piena consapevolezzadi non essere più in grado di fornire i servizi dedotti nel contratto garantito dallapolizza stessa». La Corte abruzzese, peraltro, in sostanziale parziale accoglimento anche dell’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]., ha anche ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva «mai avanzato domanda di risoluzione per inadempimento del contratto principale per grave inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]», dichiarando inammissibile, per novità, ex art. 345 cod. proc civ., la domanda medesima formulata in appello. 3.La sentenza n. 684 del 2020 della Corte territoriale abruzzese, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione sia con ricorso percassazione, sia per revocazione . Quest’ultima impugnazione è stata dichiarata inammissibile con sentenza 21 luglio 2021, n. 1157 della stessa Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, contro la quale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto un distinto ricorso per cassazione. 4. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello n. 684/2020, articolato in due motivi, è stato iscritto al n. 22122/2020 R.G.; il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità della revocazione n. 1157/2021, anche esso sorretto da due motivi, è stato iscritto al n.27193/2021 R.G.. 5. Al primo ricorso ha resistito con controricorso l a Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; ha resistito altresì , con distinto controricorso, il F allimento della società T elevoip Italia [OSCURATO:SOCIETA]. , proponendo anche ricorso incidentalesorretto da un unico motivo. Al ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso la ricorrenteprincipale [OSCURATO:SOCIETA]..6. Al secondo ricorso h a resistito con controricorso soltanto il Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., mentre nonhanno svolto difese né la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] né le persone fisiche intimate, Bruno di Bartolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già soci di [OSCURATO:SOCIETA]., volontariamente intervenuti nelle more del giudizio di revocazione unitamente al Fallimento della società dopo che la stessa era stata sottoposta a procedura concorsuale. 7. La trattazione del ric orso iscritto al n. 22122/2020 , originariamente fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. (in vista della quale [OSCURATO:SOCIETA]. e la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avevano depositato memorie), è stata rinviata a nuovo ruolo , per essere effettuata unitamente a quella del ricorso iscritto al n. 27193/2021 R.G., stante la connessione delle questioni poste al fondodelle due impugnazioni. La congiunta trattazione dei due ricorsi è statadunque fissata in udienza pubblica. Il pubblico ministero ha presentato memorie: in relazione al procedimento iscritto al n.22122/2020 R.G., ha chiesto il rigettosia del ricorsoprincipale che di quello incidentale; in relazione al procedimento iscritto al n. 27193/2021 R.G., ha chiesto il rigetto del ricorso. In ordine al primo ricorso tutte le parti costituite hanno depositato memoria per l’udienza; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato distinta memoria anche in ordine al secondo ricorso. Con provvedimento reso in udienza, il ricorso iscritto al n. 27193/2021 R.G.( più recente ) è stato riunito al ricorso iscritto al n. 22122/2020 R.G.(più risalente). [OSCURATO:PERSONA].Va anzitutto scrutinato il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1157 del 2021 che ha dichiarato inammissibile l ’istanza di revocazione spiegata contro la sentenza n. 684del 2020. Questa Corte, infatti, ha affermato– e reiteratamente ribadito – non solo che i ricorsi percassazione separatamente proposti contro la sentenza di merito resa in grado di appello e contro quella pronunciata dallo stesso giudice d’appello nel successivo giudizio di revocazione possono essere riuniti ( in quanto le due sentenze, integrandosi reciprocamente, definiscono inscindibilmente un unico giudizio e, pertanto, in sede di legittimità, possono essere oggetto di esame contestuale e di un’unica decisione), ma anche che , in tale evenienza, si deve esaminare prioritariamente il ricorso avverso la sentenza del giudizio di revocazione, le cui questioni assumono carattere pregiudiziale(Cass. 6/08/2001, n.10835; Cass.29/05/2008, n. 14442; Cass. 1/04/2014, n. 7568). A.1.Con il primo motivo del ricorso in parola, viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395, n.4 c.p.c. e dell’art.402 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c. (per essere la sentenza viziata da error in iudicando in relazione al requisito di decisività dell’errore revocatorio di cui all’impugnazione per revocazione, nonché per motivazione apparente perché contraddittoria)». A.1.a. Nell’impugnare la sentenza d’appello (n. 684/2020) per revocazione,[OSCURATO:SOCIETA]. aveva assunto che essa fosse affetta da errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n.4 cod. proc. civ.. Secondo l’impugnante, precisamente, l’errore sarebbe consistito nel ritenere che l’esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] fosse risalente agli inizi del 2017 e nel non considerare che, invece, tale esposizione già sussisteva nel 2015, come sarebbe stato comprovato dalla documentazione versata in atti (fatture; estratto delle scritture contabili; copia di un decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Firenze nel 2018); pertanto il giudice d’appello era incorso in un errore di fatto, per non aver considerato che l’escussione della garanzia era stata richiesta per un credito relativo al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], maturato a favore della prima ben prima delle vicissitudini successivamente verificatesi in ordine al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A.1.b. Con la sentenza n. 1157/2021 , la Corte d’ appello abruzzese(debitamente, in composizione diversa rispetto a quella che aveva emesso la sentenza gravata per revocazione) ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, sulla base di due rilievi: in primo luogo, ha ritenuto che, «pur volendo aderire alla tesi di [OSCURATO:PERSONA], l’individuazione del momento in cui è sorta la pretesa creditoria verso la controparte si è tradotta in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali e quindi in un errore di giudizio»; in secondo luogo, ha reputato che «l’eventuale errore non è tuttavia decisivo ai fini dell’accoglimento della revocazione della sentenza», dal momento che, alla stregua dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (è stata citata la pronuncia n. 16345/2018 di questa Corte), in funzione della statuizione sullaexceptio doli sollevata dal garante non rileva il momento in cui si è verificato l’inadempimento del debitore ma piuttosto la sopravvenienza di fatti (nella specie, il contenzioso con [OSCURATO:PERSONA] e il provvedimento inibitorio dell’AGCOM) aventi efficacia modificativaod estintiva del diritto del creditore , dei quali quest’ultimo abbiascientemente taciuto l a sussistenza . A.1.c.Con il primo motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenzan. 1157/2021, [OSCURATO:SOCIETA]. si duole che essa pronuncia , «riferendosi al connotato della decisività dell’errore revocatorio, non ne effettua alcuna concreta e reale ricognizione, limitandosi a sostenere che “Tali aspetti della vicenda però attengono più direttamente all’accertamento della sussistenza dei requisiti per sollevare l’eccezione che, in quanto tali, interessano prettamente il merito della fattispecie”» e omettendo di considerare che, al contrario, «il giudice della revocazione ben può - qualora lo ritenga opportuno (come, evidentemente, il caso di specie) - decidere sulla asserita sussistenza dei superiori requisiti, accedendo proprio alla struttura bifasica del rimedio revocatorio, che consente di estendere la cognizione al merito della vicenda sottoposta al suo esame»; secondo la ricorrente, pertanto, «per qualificare l’errore de quocome decisivo, sarebbe stato necessario verificare che l’anteriorità dell’insorgenza del credito fosse sufficiente ad escludere il rimedio dell’exceptio doli», verifica che, invece, il giudice investito dell’istanza di revocazione avrebbe deltutto obliterato. Con il medesimomotivo, oltre a censurare la valutazione di non decisività dell’errore revocatorio denunciato, la società ricorrente denuncia anche la presenza , nel la sentenza im p ugnata, di un vizio motivazionalecostituzionalmente rilevante , per avere, con motivazione dal «carattere apparente e comunque perplesso»,«compiuto un vero e proprio “salto argomentativo”, che non rende possibile identificare il procedimento logico/giuridico posto alla base della decisione del giudizio di revocazione introdotto da [OSCURATO:PERSONA]»; la ricorrente lamenta, precisamente, che la Corte di merito avrebbe esaurito «in sole poche righe … la centrale questione dell’anteriorità del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] per poi, repentinamente, e comunque erroneamente, introdurre il tema dell’applicabilità dell’istituto dell’exceptio doli sotto profili, tuttavia, del tutto inconferenti». A.1.1.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.A.1.1.a.È inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione degli artt. 395 n.4 e 402 cod. proc. civ., mediante la censura della valutazione di non decisività del denunciato errore di fatto. Tale specifica censura omette infatti di considerare che la Corte territoriale, come si è veduto,ha posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità della revocazione non solo il carattere non decisivo dell’errore denunciato, ma anche – prima ancora – il rilievo che, quand’anche si volesse ammettere la sussistenza del detto errore, esso, traducendosi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, avrebbe costituito un errore di giudizio, come tale non sindacabile con il rimedio revocatorio. Poiché il motiv o di ricorso per cassazione censura soltanto la prima delle due rationes decidendiposte a fondamento dell’impugnata statuizione di inammissibilità della revocazione, esso dev e essere dichiarato inammissibil e , in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass.27/07/2017, n. 18641; Cass. 6/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182). A.1.1.b.Il motivo in esame è, invece, infondato nel la parte in cuideduce il vizio di motivazio ne costituzionalmente rileva nte . Al riguardo va ricordato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.– sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.,Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass.25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090). Ciò posto, la sentenzaimpugnata è del tutto scevra da consimili lacune motivazionali, per essere la stessadotata, come si è veduto, di un chiaro, coerente e d articolato supporto argomentativo , nel quale , tra l’altro,sono individuabili due distinte rationes decidendi , una delle qualiin alcun modo censurata con il ricorso per cassazione in e same. A.1.1.c. Al di là delle ragioni poste a fondamento della motivazione della decisione impugnata, giova, poi, rilevare , che, a prescinderedalla qualificazione dell’errore denunciato come errore di fatto o di giudizio e a prescindere da ogni valutazione sul carattere decisivo di esso, la sua sussistenza non è in alcun modo riscontrabile nella sentenza impugnataper revocazione. Invero, in sededi valutazione delle prove documentali v ersate in atti, il giudice d’appellosi era limitato a sottolineare come, nel periodo da febbraioa novembre 2017, alla sensibile variazione in aumento ( da circa 130.000 Euro a circa 500.000 Euro) dell’esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] ( esposizione allegata da quest’ultima a giustificazione della propria pretesa di escutere la polizza fideiussoria presso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in data 14 dicembre 2017), aveva fatto da contraltare la verificazione di fatti (addirittura esitati nell’esclusione della possibilità di [OSCURATO:PERSONA] di accedere allarete di interconnessione della T elecom a causa de l provvedimento inibitorio emess o nello stesso periodo dall’AGCOM e , quindi , nell’impossibilità, indebitamente taciuta, di rendere il servizio a cui si era obbligata con il medesimo contratto da cui dipendeva il diritto garantito) tali da rendereabusiva detta escussione. Nel dare atto delle risultanze probatorie documentali in ordine alle vicende verificatesi nel periodo da febbraio a novembre 2017 (ritenute rilevanti in funzione dell’accoglimento dell’ exceptio doli sollevata dal garante),il giudice d ’appello non aveva commesso alcun errore revocatorio,in quanto il mancato rilievo attribuito all’e s p osizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] n el periodo precedente era dipeso, non già dall’erronea supposizione circa la non sussistenza di tale esposizione (che, al contrario, per essere stata stimata consistente in circa 130.000 a febbraio 2017, evidentemente doveva presumersi esistente già nel periodo precedente), bensì dalla ritenuta sua irrilevanza in funzione dellastatuizione di merito em e ttenda. Il primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 1157/2021 , pertanto, deve essere complessivamenterigettato. A.2.Con il secondo motivo di ricorso avverso questa sentenza, viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., degli artt. 1175 e 1375 c.c. con riferimento all’istituto dell’exceptio doli, correlati al contratto autonomo di garanzia (artt.1322 c.c. e, in deroga agli artt. 1939 e 1945 c.c.) di cui al giudizio revocatorio impugnato; nonchédel principio di diritto contenuto nella sentenza richiamata emessa dalla suprema corte di cassazione civile n. 16345/2018». [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione lamenta la violazione o falsa applicazione delle succitate norme sostanziali, per avere la Corte territoriale errato nel ritenere sussistenti gli estremi dell’exceptio doli generalis; sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata (la quale avrebbe citato in modo inconferente il principio affermato dalla pronuncia n. 16345/2018 di questa Corte), nella fattispecie non erano emerse «situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionatoed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso», dal momento che il credito da essa vantato risal iva a fatture emesse nell’anno 2015 ed era stato definitivamente accertato con decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze, mentre il contenzioso con [OSCURATO:PERSONA] e il provvedimento assunto dall’A GCOM non rappresentavano « certo fatti sopravvenuti idonei a determinare l’estinzione o la modificazione del titolo negoziale vantato da [OSCURATO:PERSONA]». A.2.1.Il motivo è manifestamente inammissibile per una duplice ragione. A.2.1.a. Anzitutto, come il precedente, ove pure lo si ritenga diretto a censurare la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione, si limita a criticarne la ratio decidendifondata sul carattere non decisivo dell’eventuale errore del giudice d’ appello , ma non anche l’autonoma e distinta ratio decidendi fondata sulla qualificazione di tale errore come errore di giudizio, come tale non sindacabile con il rimedio revocatorio. Sotto questo profilo, il motivo in esame incorre dunque nella stessa sanzione di inammissibilità in cui è incorsa la prima doglianza formulatacon il precedente motivo .A.2.1.b.Al di là di questo rilievo, la manifesta inammissibilità del motivo in esame derivaulteriormente dalla circostanza che esso non è diretto a censurare il giudizio circa l’insussistenza o la non decisività dell’errore di fatto (che costituiscono il fondamento della declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ricusazione), bens ì , piuttosto , il giudizio di fondatezza dell’ eccezione (c.d. exce ptio doli generalis ) sollevata dalla banca garante in funzione di paralizzare l’iniziativa creditoriaintesa ad escutere la garanzia . Si tratta, quindi , di una doglianza sostanzialmente diretta censurareil giudizio di merito espresso dalla sentenza n. 684/2020 – già impugnata con distinto ricorso per cassazione (sulquale v. infra ) – piuttosto che il giudizio in rito emesso dallasentenza n. 1157/2021 in ordine allarevocazione. Nell’ambito di quest’ultima decisione , il principio di diritto affermato dalla pronuncia di legittimità n. 163 4 5/2018 è stato richiamato, non al fine di ribadire il carattere illegittimo e abusivo dell’escussionedella garanzia rilasciata dalla b anca in relazione ai diritti derivanti in capoa [OSCURATO:PERSONA] dal contratto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] (giudizio già espresso dallasentenza n. 684/2020 e sindacabile con il ricorso per cassazione), bensìin funzione di stabilire, nell’economia di quel giudizio (in quanto giudizio fondato sul rilievo attribuito alle vicende sopravvenute,consistenti, in particolare, nel contenzioso con [OSCURATO:PERSONA] e nella taciuta inibizione all’accesso ai servizi di interconnessione ) , il carattere non decisivo dell’ e ventuale errore sulla sus s istenza dell’esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] nel p e r iodo anteriore al febbraio 2017. Pertanto, mentre la doglianza diretta a metterein discussione la valutazione di non decisività dell’errore è inammissibile perché rivolta contro una sola delle due rationes decidendi della statu i zione di inammissibilità della revocazione, quella diretta a censurare la mancanza dei presuppostidell’ exceptio doli è inammissibile perché – come correttamente osservato dal Procuratore Generale –attiene, non alla revocazione della sentenza d’appello ma al merito dell’accoglimento, da parte della stessa, dell’ exceptio doli generalis e del correlativo rigetto della domanda di escussione della garanzia autonoma. A.3. In definit i va, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 1157/2021 della Corte d’appello dell’Aquiladeve essere rigettato. B. Passando al ricorso per cassazione proposto avverso l a sentenza d’appello n. 684/2020 della Corte territoriale abruzzese, vanno esaminati anzitutto i motivi posti a fondamento del ricorso principale proposto dalla stessa D igitel Italia [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, per poi passare allo scrutinio dell’unico mezzo del ricorso incidentale proposto dal [OSCURATO:SOCIETA].. B.1.Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento specifico alle fatture 2015-2016- 2017 risultanti dagli atti processuali emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attestanti l’anteriorità dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’insorgenza dell’obbligo informativo - di cui alla [OSCURATO:PERSONA] 27/17/PRES del 15 novembre 2017, nonché al menzionato provvedimento dell’AGCOM del febbraio 2017 - dedotto alla base dell’exceptio doli contestata a [OSCURATO:PERSONA] ». La sentenza impugnata è censurata per avere asseritamente omesso di esaminare il fatto relativo alla preesistenza del credito insoddisfattodi [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] (e quindi dell’inadempimento di quest’ultimanei confronti della prima) rispetto all’obbligo informativo sorto a carico della stessa [OSCURATO:PERSONA] per effetto dei provvedimenti dall’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato. La società ricorrente deduce che la rilevante esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti ( con il conseguente grave inadempimento di quest’ultima) si era originata sin dal 2015 , sicché essa, già in tale periodo, sarebbe stata legittimata ad escutere la fideiussionebancaria; al contrario, l’obbligo, da parte sua, di informare [OSCURATO:PERSONA] dellevicissitudini relative al rapporto intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] e all’interruzione dell’ accesso ai servizi di interconnessione era stato sancito con i provvedimentidell’[OSCURATO:PERSONA] del 2017. Osserva, al riguardo, che l a preesistenza del proprio credito rispetto all’insorgenza dell’obbligo informativo sarebbe stata provata documentalmente, in particolare, mediante l’estratto autentico del Libro IVA (già prodotto nel giudizio di primo grado ) , attestante le «fatture 2015-2016-2017 … emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]»), nonché mediante la copia di un decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Firenze in data 20 settembre 2018 (ammissibilmenteprodotto, in rag i one del tempo della sua emissione, nel giudizio di secondo grado). Sostiene che, se la Corte territoriale avesse preso in considerazione tali document i , oltre alle deduzioni contenute nell a memoriadi replica depositata in data 11 giugno 2018, avrebbe potuto avvedersi che il debito scaduto di [OSCURATO:PERSONA] era di tale consistenza e talmente risalente da legittimare l’escussione della garanzia in ogni caso senza che, in particolare,assumesse rilevanza, in senso contrario, il contegno da essa serbato in relazione alla parallela “vicenda [OSCURATO:PERSONA]”a far tempo dal febbraio 2017 .B.1.1. Il motivo è manifestamente infondato , atteso che la sussistenzadel denunciato omesso esame di fatto decisivo e discusso deve,nella fattispecie, recisamente escludersi . B.1.1.a. Come si è già detto, la circostanza che nel periodo febbraio –novembre 2017 si era verificata una rilevante variazione in aumento dell’esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] (passata da circa 130.000 Euro a circa 500.000 Euro) era stata allegata dalla stessa creditrice a giustificazionedella pretesa di escutere la garanzia autonomacostituita presso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello, pertanto, al fine di pre ndere posizione sul carattere legittimo o meno di tale escussione , al la luce dell’ exceptio doli sollevata dal l’istituto di credito , ha debitamente preso in considerazione tale circostanza ( che ha reputato documentalmente provata),mettendola però in correlazione con la diversa circostanza, (verificatasi nel medesimo periodo e reputata parimenti provata) , relativa alla sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] al giudizio di verifica della regolarità dei rapporti con T elecom , esitato , oltre c h e in iniziative (anche di caratteregiudiziario) dirette a definire l’ esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] verso T elecom , persino nell’inibizione della possibilità di [OSCURATO:PERSONA] di accedere ai servizi di interoperativitàe di continuare ad offrire ai propri clienti ( i cc.dd. resellers , tra cui, in particolare, la stessa [OSCURATO:PERSONA]) i servizi che costituivano oggetto del contrat t o con essi stipulato. Dalla considerazione ditali vicende – che , secondo il motivato accertamento della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] aveva fraudolentemente taciuto a [OSCURATO:PERSONA]– il giudice d’appello ha tratto l’altrettanto motivato –e come tale insindacabile –giudizio di m e rito circa il carattere abusivo della richiesta di escussione della polizza.La circostanza che il giudice del merito abbia attribuito rilievo alle vicendeverificatesi tra il febbraio 2017 e il novembre successivo, non si traduce, peraltro , nell’omessa considerazione dell’ esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] relativa al periodo precedente; al contrario, nel riferire testualmente il contenuto della memoria depositata in primo grado in data 11 giugno 2018 (con cuiDigitel Italia [OSCURATO:SOCIETA]. aveva allegato il rilevante inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA].), la sentenza impugnata (par.14; p agg. 7 - 8) ha dato espressamente atto che « al febbraio 2017» il debito di [OSCURATO:PERSONA] già ammonta va a circa 130.000 Euro per poi passare a circa 500.000 Euro nel dicembre successivo ; con tale considerazione, lungi dal non considerare che il debito preesistesse alle vicende verificatesi in prossimità della richiesta escussione, la Corte territoriale ha posto l’implicitasupposizione che si trattasse, al contrario,di un debito risalente già agli anni precedenti, divenutocospicuo agli inizi del 2017 . La sussistenza del vizio denunciato con il motivo in esame va dunque esclusa, in quanto il giudice del merito non ha omesso di considerare la situazione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. anteriore al 2017, ma l’ha reputata irrilevante in funzione del giudizio di m e rito sull’accoglimento dell’ exceptio doli sollevata dal garante e sulla correlativastatuizione di illegittimità dell a richiesta di escussione della garanzia da parte della società creditrice. B.1.1.b.Deve essere, inoltre, considerato – conco rdando anche su questo aspettocon le puntuali osservazioni del Procuratore Generale –che la Corte d’appello, sulla base di premesse assolutamente corrette in iure, ha posto a fondamento del proprio giudizio di merito di accoglimentodell’exceptio doli (quale eccezione diretta a veicolare nel giudizio fatti estintivi della pretesa del creditore di escutere una garanzia autonoma dalle vicende del rapporto obbligatorio principale ) circostanze fattuali idonee nonsolo (e non tanto) a costituire oggetto di un’eccezione che lo stesso debitore garantito avrebbe potutoopporre al creditore, ma piuttosto circostanze dalle quali emergeva, in modo incontrovertibile – sempre alla stregua della valutazione di merito effettuata – , la condotta abusiva de l l o stesso creditore, il quale, nell’escutere la garanzia , a veva fraudolentemente taciuto la vicenda sopravvenuta relativa al proprio rapporto con [OSCURATO:PERSONA] e all’impossibilità di continuare a fornire i servizi oggetto del contratto stipulatocon il debitore garantito. Tenuto conto di ciò, l’eventuale omessa considerazione del carattere risalente del debito gravante su quest’ultimo, quand’anche sussistente, sarebbe stata irrilevante ( con conseguente d i fetto di decisività del fatto di cui – in thesi – si sarebbe omesso l ’esame ) in quanto non avrebbe inciso sul giudizio circa la natura fraudolenta o abusiva della richiesta di escussione della garanzia alla data del 14 dicembre 2017. Il primo motivo del ricorso principale avverso la sentenza n. 684/2020, pertanto, deve essererigettato. B.2.Con il secondo motivo del lo stesso ricorso viene denunciat a «Violazione degli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte territoriale, con riferimento alla exceptio doli contesta ta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fatto uso dei propri poteri istruttori d’ ufficio : i) richied endo un’integrazione documentale; ovveroii) procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti rilevanti; ovvero iii) disponendo, alla luce del tenore delle difese svolte dalle parti, il rinvio al giudice di prime cure per il mutamento del rito da sommario ad ordinario».La società ricorrente reputa che le circostanze fattuali poste dalla Corte territoriale a fondamento del giudizio circa il carattere abusivo della richiesta di escussione della garanzia autonoma (in particolare: l’interruzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] , dei servizi di accesso all’infrastruttura di rete fissa precedentemente resi a suo favore; la conseguente sua impossibilità di fornire i servizi oggetto del contratto con [OSCURATO:PERSONA]; la sua dolosa determinazione, reputata lesiva dei canoni di correttezza e buona fede, di non avvertire la propria cliente della predetta interruzione) sarebbero state sommariamente a ccert ate in difetto di un’adeguata istruzioneprobatoria. Osserva che il giudizio di primo grado era stato introdotto e si era svolto nelle forme del procedimentosommario di cognizione di cui essa – anche sollevando formale eccezione in comparsa di risposta – aveva stigmatizzato l’inadeguatezza, osservando che levicende poste a fondamento delle domande proposte e delle eccezioni sollevate non potevano formareoggetto di una “ cognizione sommaria ” . Sostiene che, pertanto, il giudicedi primo grado avrebbe dovuto fare uso dei poteri istruttori officiosi attribuitigli dall’art. 702 ter , comma quinto, cod. proc. civ.e, eventualmente, disporre, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, il mutamento del rito da sommario ad ordinario, consentendole di predisporre atti difensivi adeguati ad esercitare appieno il suo diritto di difesa; dal canto suo, il giudice di secondo grado, avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori officiosi previsto dall’art. 702 quater cod. proc. civ. e avre bbe anche dovuto rimettere la causa al primo giudice perché provvedesse al mutamento del rito. Deduce, infine, che l’asserita violazione dell’obbligo di informativa (dall’accertamentodella quale il giudice d’appello ha tratto il giudizio circa la violazione, daparte sua, dei canoni di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA].) sarebbesmentita dalla documentazione(debitamente depositata in primo grado) attestante l’avvenuta impugnazione de lla delibera presidenziale 72/17/PRES del 15 novembre 2017 dinanzi al giudice amministrativo; sottolinea, al riguardo, che, con l’impugnazionedi tale provvedimento essa aveva inteso denunciare la strategia anticoncorrenzialeattuata da [OSCURATO:PERSONA] ai suoi danni e che tale denuncia si inseriva in una più ampia vicenda c oinvolgente sia i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e T elecom che gli interventi dell’Autorità G arante della Concorrenza e del Mercato, cui essa aveva contestato – eccep endo dinanzi al giudice amministrativo i vizi del procedimento concluso con la Delibera 27/11/PRES – la propria indebita esclusione dai tav oli tecnici convocati perla tutela dei resellers e dei clienti. B.2.1.Il motivo è manifestamente inammissibile. B.2.1.a. Giova premettere che, a differenza di quanto erroneamentesostenuto dalla ricorrente, il “procedimento sommario di cognizione”– già disciplinato dal Capo III bis del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile (artt. 702 bis - 702 quater ), introdotto dalla legge n. 69 del 2009 e, ora, abrogato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha disposto la ricollocazione del procedimento sotto il nuovo Capo III quaterdel Titolo I del Libro II (artt. 281 decies – 281 terdecies ), con la nuova denominazione di “ procedimento semplificato di cognizione ” –non è un procedimento a cognizione sommaria ma un procedimento a cognizionepiena con rito sommario. Diversamente da i procedimenti caratterizzati , sul piano strutturale, da una cognizione sommaria, in cui v engono assunte soltanto le prove indispensabili ai fini di un giudizio di verisimiglianza dellasussistenza del diritto azionato, rinviando ad una fase successiva gli approfondimenti necessari acciocché il giudizio di verisimiglianzasi tramutiin giudizio di certezza (tra questi procedimenti si collocano, ad es., quelli con funzione cautelare e quelli con prevalente funzione esecutiva), i procedimenti con ri t o sommario si caratterizzano per essere governati da un rito deformalizzato che li contrappone ai procedimenti con rito formale ( proprio dell’ordinario processo di cognizione), ma mantengonopur sempre la pienezza della cognizione , ovverosia il carattere non superficiale dell’istruzione probatoria e del conseguente accertamento. In tal senso va letto l’art. 702ter, quinto comma, cod. proc. civ. (nella formulazione vigente ratione temporis), il quale circoscrive la sommarietà al rito (ove « è omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio») senza estenderlaalla cognizione, in quanto il giudice procede, sia pure nel modo che ritiene più opp ortuno, agli atti di istruzione «rilevanti» in relazione all’ oggetto del provvedimento richiesto e non solo a quelli « indispensabili » ai fini di un giud i zio di verisimiglianza (come invece avviene nei procedimenti a cognizione sommaria: cfr. ad es., l’art. 669 sexies in tema di procedimenti cautelari). B.2.1.b.Va pure osservato – sempre in funzione correttiva delle erronee premesse in iure da cui muove la censura in esame – che la lettura dell’art. 702 ter, quinto comma, cod. proc . civ., se da un lato consente di confermare il c arat t ere di giudizio a cognizione piena (benché con trattazione ed istruzione deformalizzata e semp l ificata) del procedimento sommariodi cognizione, dall’altro lato non autorizza adaffermarne il carattere formalmente inquisitorio. Diversamenteda quanto sembra sostenere la società ricorrente, pertanto, la norma in questione non attribuisce al giudice poteri istruttori officiosi ma lo abilita a procedere senza formalità agli atti istruttoririlevanti ai fini della decisione sulle domande e sulle e cc e zioni propostenel pieno rispetto del principio dispositivo in senso formale, ovverosiasulla base dei mezzi di p rova articolati dalle parti (art.115 cod. proc. civ.). Analogamente, l’art.702 quater cod. pro c . civ. (sempre nel la formulazione vigente ratione temporis), nel prevedere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello se il collegioli ritiene indispensabili , non pone una deroga al principio della disponibilità dell e prove ma stabilisce i limit i entro i quali opera , per le parti , la preclusione istruttoria. È evidente, poi, che da questa disposizione non può in alcun modo desumersi la possibilità per il giudice d’appello di rimettere la causa a quello di primo grado: unprovvedimento del genere, infatti, sarebbe persino abnorme poiché le uniche ipotesi di rimessione in primo grado sono quelle tassativamente previste negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. B.2.1.c. Ciò premesso, il motivo di ricorso in esame, nel contestareil mancato esercizio dei poteri istruttori previsti dall e norme che regolavano ratione temporisil procedimento sommario, nonché del potere di disporre il mutamento del rito, si palesa manifestamente inammissibile, avuto riguardo alla circostanza che l’ esercizio di entrambi tali poteri esprime una valutazione discrezionale del giudice del merito (cfr., in ordine al primo, Cass. 25/02/2014, n. 4485 e , in ordine al secondo, Cass . 10/05 / 2022, n. 14734) e che, nel la fattispecie, non risulta che esso esercizio sia stato specificamente sollecitatodalla parte, la quale, sotto il primo profilo – al di là della generica integrazione documentaleinvocata nella rubrica del motivo di ricorso in esame – , avrebbe dovuto indicare al giudice d’appello lo specificomezzo di prova che, in quanto indispensabile, avreb be dovuto essere ammesso non ostante la maturazione della barriera preclusiva, mentre, sotto il secondoprofilo, avrebbe avuto l’onere di evidenziare – in relazione all'intero complesso delle difese svolte, alla complessità della controversia e al numero e alla natura delle questioni in discussione – la ritenuta incompatibilità della causa con l’istruttoria semplificata propriadel rito pre s ce l to, in modo da suscitare la motivata verifica, sul punto, daparte del giudice di primo grado, la quale, ove non condivisa, avrebbedovuto formare oggetto di specifico motivo di gravame in appello (cfr., sul tema generale, Cass. 14/03/2017, n. 6563 e Cass. 05/10/2018, n.24538). B.2.1.d.Manifestamente inammissibile è , poi, anche la distinta doglianza con la quale si contesta l’accertamento di m e rito circa la violazione degli obblighi informativi , la quale risulterebbe smentita dall’impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, dei provvedimenti emessi dall’AGCOM e dal la denuncia della condotta anticoncorrenziale asseritamente tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale censura, infatti, oltre che contestare inammissibilmente in sede di legittimitàun motivato accertamento di fatto, non tiene conto dell’assoluta irrilevanza delle vicende e vocate in ordine a quell’accertamento, atteso che sul dovere di [OSCURATO:PERSONA] di informare [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento inibitorio emesso a suo carico dall’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato non incideva la legittimità o meno di taleprovvedimento, il quale comunque aveva av uto l ’ effetto di escludere l’accesso di [OSCURATO:PERSONA] all’ infrastruttura di rete fissa , in tal modo ponendola nell’impossibilità di continuare a offrireregolarmente ai propriclienti ( c c.dd. r esellers ) i servizi promessi. B.3. In definitiva , il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione avverso l a sentenza n. 684/2020 della Corte d’appello dell’Aquila va rigettato.C.Passando al ricorso incidentale proposto avverso la medesima sentenza dal F allimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultimo, con l’unico motivo posto a fondamento di tale ricorso, denuncia«Violazione dell’art. 345 1° c. C pc, in relazione all ’ art. 360, comma 1, n.3 Cpc, per avere la Corte territoriale dichiarato la inammissibilità, in quanto nuova, della domanda (di [OSCURATO:PERSONA]) di risoluzione del contratto 19 . 10.2009 (“Condizioni g enerali pe r la fornitura di servizi di accesso disaggregato”) intercorso con [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:SOCIETA]». La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui, in sostanziale parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse«mai avanzato domanda di risoluzione per inadempimento del contratto principale per grave inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]», dichiarando inammissibile, per novità, ex art. 345 cod. proc civ., la domanda medesima formulata in appello. Il ricorrente incidentale sostiene, al riguardo , che, al contrario, tale domanda sarebbestata ritualmente formulata con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado , con cui si era invocata la declaratoria di inefficacia del contratto concluso tra Digi tel e Te le voip in ragione dell’inadempimento della prima. C.1.Il motivo è infondato. C.1.a. La Corte territoriale (par.13, pag.7 della sentenza impugnata), nell’interpretare le domande e le eccezioni proposte in giudizio,ha espressamente ritenuto che il garante (la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) e il debitore ([OSCURATO:SOCIETA].) si fossero « limitati a sollevare l’ exceptio doli con riferimento all’escussionedella garanzia» e ha espressamente e scluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto autonoma domanda di risoluzione del cont r atto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]; coerentementecon tale interpretazione, ha reputato sussistente il vizio di ultra-petizione denunciato in relazione alla sentenza di primo grado (che aveva emesso la statuizione di risoluzione del contrat t o medesimo ) e ha dichiarato l’inammissibilità per novità della relativa domanda, in quanto proposta in appello. C.1.b.Ciò posto, va ribadito che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda costituisceoggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. 27181), il quale è censurabile in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto interpretato (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.2148) o quando, attraverso il non corretto esercizio dell’operazione interpretativa, vengano violat i i limiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e, dall’altro, dal divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass. 16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402). C.1.c. N e l caso in esame, l ungi dall’es s er s i veri fi cate tali evenienze, il giudice del merito ha rettamente individuato i limiti delle difese svolte da [OSCURATO:PERSONA] con la comparsadi risposta in primo grado. Questa società, infatti, stando alla trascrizionedello st ralcio del detto atto processuale, asseritamente corrispondente, sul punto, all’atto di citazione in appello (pagg.24 - 25 del controricorso), aveva chiesto che,«accertata e dichiarata l’inefficacia del cont r atto ripassato tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (recte: Srl), stante il grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] I talia Spa », fosse dichiarata la «conseguenziale inefficacia della fideiussione prestata dalla BCC di PratolaPeligna in data 16 dicembre 2009 » .Risulta, pertanto, evidente – lo si rileva , tuttavia , ad abundantiam senza invadere il potere interpretativo della domanda riservato al giudice del merito – che , nel costituirsi nel giudizio introdotto dall’istituto di credito garante, [OSCURATO:PERSONA] non aveva inteso allargare l’oggetto del giudizio oltre i limiti della doma n da da esso formulata, circoscritta al la proposizione , sia pure in via d’azione , dell’exceptio do l i diretta a paralizzare la ri chiesta di escussione della garanzia fideiussoria da parte della creditrice , l’ accoglimento dell a quale avrebbe dovuto implicare l ’accertamento, incidenter tantum , dell’inefficaciadel contratto donde derivava il diritto garantito . Anche il ricorso incidentaleproposto dal Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 684/2020 della Corte territorialeabruzzese, pertanto, deve essere rigettato . D.In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione avversola sentenza n. 1157/2021 della Corte d’appello dell’Aquila, sia i ricorsi, principale ed incidentale (rispettivamente proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. in l iquidazione e dal Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA].) , avverso la sentenza n. 684/2020 della stessa Corted’appello. E. Le spese del giudizio di legittimità relativ e al rapporto processuale instaurato con il ricorsoavverso la sentenza n. 1157/2021 tra le parti costituite, seguono la s occombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell ’Erario , stante l’ ammissione de lla parte costituita vittoriosa ([OSCURATO:SOCIETA].) al patrocinio a spese dello Stato. Le spese del giudizio di legittimità relativ e al rapporto processualeinstaurato con il ricorso avverso la sentenza n. 684/2020 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e il F allimento T elev oip Italia [OSCURATO:SOCIETA]. vanno compensate tra le parti in ragione dellareciproca soccombenza; quelle relativeal rapporto processuale instaurato con il medesimo ricorso tra [OSCURATO:PERSONA].r.l. e la Banca di Credito C ooperativo di Pratola P eligna seguonola soccombenza e sono liquidate come da dispositivo . F. A i sensi dell’art.13, comma 1 - quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito ( da parte della società ricorrentein relazione al ricorso già iscritto al n.27193/2021; da parte siadella ricorrente principale che del ricorrente incidentale in relazione al ricorso già iscritto al n.22122/2020)di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte: 1. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione per la cassazione della sentenza della Corte d’appello dell’Aquila 21 luglio 2021, n. 1157;condanna [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione a rimborsare al [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da pagarsi in favore dell’Erario; dà atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto;2. rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, rispettivamente proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e dal Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza della Corte d’appello dell’Aquila 15 maggio 2020, n. 684; compensa le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra il Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione a rimborsare alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di