Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 23983/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

I Consigliere ORDINANZA sul ricorso 23182/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Serpieri n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati - avverso la sentenza n. 2222/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 10/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 10 agosto 2020, con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo della società avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

2. ― Non spiega difese l’intimato Fallimento. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo denuncia violazione delle norme sullo stato di insolvenza (articolo 360, primo comma, numero 2, c.p.c. e articolo 5 legge fallimentare), nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c. e articolo 5 legge fallimentare).

Si sostiene, in breve , che la Corte d’appello avrebbe giudicato rilevante, ai fini della sussistenza dello stato di insolvenza, un credito tributario «per centinaia di migliaia di euro» senza considerare che si trattava di un credito contestato, oltre ad un residuo credito di circa 150.000 € per debiti bancari ma del tutto fisiologico.

Il bilancio al 31 dicembre 2018 riportava un utile di esercizio di 44.861 € che l’amministratore unico aveva proposto di destinare alle perdite dell’anno precedente, sicché le posizioni debitorie erano ampiamente gestite e sotto controllo « con la conseguenza che nello stato passivo definitivo non risulteranno creditori insinuati, a parte l’Agenzia dell’entrata, se non eventuali crediti divenuti esigibili solo per effetto della dichiarazione di fallimento».

Oltre alla contestazione del credito tributario, poi, la Corte d’appello neppure aveva considerato che alla data di dichiarazione del fallimento tutti i debiti tributari erano «stati oggetto di specifici accordi già conclusi con l’agente di riscossione o comunque in via di conclusione, nella sussistenza dei presupposti di legge».

La società aveva infatti presentato domanda di rateazione previo pagamento degli importi necessari, con ulteriore conseguenza che l’accordo con l’erario impediva di considerare detti crediti esigibili al momento della dichiarazione di fallimento.

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione delle norme sul procedimento per la dichiarazione di fallimento (articolo 360, comma 1, numero 2, c.p.c. e articolo 15, comma 9, legge fallimentare).

Si evidenzia che alla data di dichiarazione di fallimento tutti i debiti tributari relativi a cartelle notificate erano stati contestati giudizialmente e comunque divenuti oggetto di specifici accordi di rientro, sicché detti debiti non potevano essere considerati scaduti e non pagati ai sensi dell’articolo 15 citato in rubrica.

I debiti verso i fornitori venivano regolarmente pagati, essendo stato raggiunto un accordo transattiva solo per il più rilevante.

I debiti bancari, al momento della dichiarazione di fallimento, non erano affatto in situazione critica.

In definitiva, i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria prefallimentare,al momento della decisione sulla richiesta di fallimento,non superavano la soglia dei 30.000,00 euro [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso è inammissibile.

4.1. ― Il primo mezzo è nel complesso inammissibile.

È cosa nota che, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27689; Cass. 14 marzo 2016, n. 5001).

Nel caso in esame, l’inammissibilità ― quanto alla doglianza concernente la contestazione dei crediti tributari ― discende dal difetto di autosufficienza del ricorso, perché esso non consente di comprendere né quali fossero i crediti tributari in discorso, né se tutti o soltanto una parte di essi fosse stata oggetto di contestazione in sede giudiziale, né, soprattutto, quale fosse il contenuto di detta contestazione, sottoposta allo scrutinio delibativo del giudice di merito.

Analoga considerazione va fatta con riguardo alla rateizzazione dei crediti tributari, non consentendo il ricorso di comprendere con esattezza che cosa sarebbe stato rateizzato e che cosa no.

Anche con riguardo ai crediti bancari il ricorso è del tutto generico, non risultando specificamente contraddetta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il reclamante, a fronte di un debito nei confronti di banche di circa 150.000 euro, aveva prodotto «solo comunicazioni del suo difensore con le quali offre pagamenti a saldo e stralcio, che non risultano accettati».

Dopo di che, vi è da aggiungere che la sentenza impugnata contiene una ratio decidendi ben chiara e precisa , per quanto sinteticamente espressa, laddove pone l’accento sul rilievo che «la società risultava da tempo inattiva.

Non si vede dunque con quali risorse la fallita potrebbe far fronte al passivo».

Ed invero, richiamato il fermo principio secondo cui lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfareregolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni (da ult.

Cass. 3 marzo 2022, n. 7087), è di tutta evidenza come l’affermazione del giudice di merito concernente l’esistenza di un passivo e l’assenza di un’attività di impresa tale da produrre ricavi diretti ad estinguerlo testimoni, già di per sé, senza che l’affermazione sia stata fatta oggetto di specifica doglianza, l’inettitudine della società a far fronte con mezzi normali alle obbligazioni assunte.

4.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile.

A parte il fatto che la questione dell’applicabilità del nono comma dell’articolo 15 della legge fallimentare non risulta neppure sottoposta al giudice di merito, è difatti incomprensibile attraverso quale esatto calcolo si giungerebbe a quantificare l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare in misura complessivamente inferiore alla soglia legale degli euro trentamila.

5. ― Nulla per le spese.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ORDINANZA sul ricorso 23182/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Serpieri n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati - avverso la sentenza n. 2222/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 10/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 10 agosto 2020, con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo della società avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. 2. ― Non spiega difese l’intimato Fallimento. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione delle norme sullo stato di insolvenza (articolo 360, primo comma, numero 2, c.p.c. e articolo 5 legge fallimentare), nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c. e articolo 5 legge fallimentare). Si sostiene, in breve , che la Corte d’appello avrebbe giudicato rilevante, ai fini della sussistenza dello stato di insolvenza, un credito tributario «per centinaia di migliaia di euro» senza considerare che si trattava di un credito contestato, oltre ad un residuo credito di circa 150.000 € per debiti bancari ma del tutto fisiologico. Il bilancio al 31 dicembre 2018 riportava un utile di esercizio di 44.861 € che l’amministratore unico aveva proposto di destinare alle perdite dell’anno precedente, sicché le posizioni debitorie erano ampiamente gestite e sotto controllo « con la conseguenza che nello stato passivo definitivo non risulteranno creditori insinuati, a parte l’Agenzia dell’entrata, se non eventuali crediti divenuti esigibili solo per effetto della dichiarazione di fallimento». Oltre alla contestazione del credito tributario, poi, la Corte d’appello neppure aveva considerato che alla data di dichiarazione del fallimento tutti i debiti tributari erano «stati oggetto di specifici accordi già conclusi con l’agente di riscossione o comunque in via di conclusione, nella sussistenza dei presupposti di legge». La società aveva infatti presentato domanda di rateazione previo pagamento degli importi necessari, con ulteriore conseguenza che l’accordo con l’erario impediva di considerare detti crediti esigibili al momento della dichiarazione di fallimento. Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione delle norme sul procedimento per la dichiarazione di fallimento (articolo 360, comma 1, numero 2, c.p.c. e articolo 15, comma 9, legge fallimentare). Si evidenzia che alla data di dichiarazione di fallimento tutti i debiti tributari relativi a cartelle notificate erano stati contestati giudizialmente e comunque divenuti oggetto di specifici accordi di rientro, sicché detti debiti non potevano essere considerati scaduti e non pagati ai sensi dell’articolo 15 citato in rubrica. I debiti verso i fornitori venivano regolarmente pagati, essendo stato raggiunto un accordo transattiva solo per il più rilevante. I debiti bancari, al momento della dichiarazione di fallimento, non erano affatto in situazione critica. In definitiva, i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria prefallimentare,al momento della decisione sulla richiesta di fallimento,non superavano la soglia dei 30.000,00 euro [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― Il primo mezzo è nel complesso inammissibile. È cosa nota che, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27689; Cass. 14 marzo 2016, n. 5001). Nel caso in esame, l’inammissibilità ― quanto alla doglianza concernente la contestazione dei crediti tributari ― discende dal difetto di autosufficienza del ricorso, perché esso non consente di comprendere né quali fossero i crediti tributari in discorso, né se tutti o soltanto una parte di essi fosse stata oggetto di contestazione in sede giudiziale, né, soprattutto, quale fosse il contenuto di detta contestazione, sottoposta allo scrutinio delibativo del giudice di merito. Analoga considerazione va fatta con riguardo alla rateizzazione dei crediti tributari, non consentendo il ricorso di comprendere con esattezza che cosa sarebbe stato rateizzato e che cosa no. Anche con riguardo ai crediti bancari il ricorso è del tutto generico, non risultando specificamente contraddetta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il reclamante, a fronte di un debito nei confronti di banche di circa 150.000 euro, aveva prodotto «solo comunicazioni del suo difensore con le quali offre pagamenti a saldo e stralcio, che non risultano accettati». Dopo di che, vi è da aggiungere che la sentenza impugnata contiene una ratio decidendi ben chiara e precisa , per quanto sinteticamente espressa, laddove pone l’accento sul rilievo che «la società risultava da tempo inattiva. Non si vede dunque con quali risorse la fallita potrebbe far fronte al passivo». Ed invero, richiamato il fermo principio secondo cui lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfareregolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni (da ult. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087), è di tutta evidenza come l’affermazione del giudice di merito concernente l’esistenza di un passivo e l’assenza di un’attività di impresa tale da produrre ricavi diretti ad estinguerlo testimoni, già di per sé, senza che l’affermazione sia stata fatta oggetto di specifica doglianza, l’inettitudine della società a far fronte con mezzi normali alle obbligazioni assunte. 4.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile. A parte il fatto che la questione dell’applicabilità del nono comma dell’articolo 15 della legge fallimentare non risulta neppure sottoposta al giudice di merito, è difatti incomprensibile attraverso quale esatto calcolo si giungerebbe a quantificare l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare in misura complessivamente inferiore alla soglia legale degli euro trentamila. 5. ― Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titol