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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14183/2022

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iato la seguente 1 (. 1 iS 22 ORDINANZA sul ricorso n. 2089-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 45. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.

H, n. 326. - - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 21.12.2020; riunito al ricorso n. 2444 -2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 297. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 45. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimata - avverso la sentenza n. 4513-2019 della Corte di appello di Roma, depositata in data 4.7.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Roma, su istanza della società creditrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarò il fallimento dell'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con sentenza n. 563;2018, pubblicata il 6 luglio 2018.

2. Incardinato il giudizio di reclamo ex art. 18

I. fall. su istanza della società ICF innanzi alla Corte di appello di Roma, l'impugnazione veniva decisa con la sentenza n. 4513/2019 del 4.7.2019, con la quale il reclamo veniva dichiarato inammissibile per non aver la società reclamante provveduto alla notifica degli atti introduttivi nei termini disposti dal decreto di fissazione di udienza del 13.9.2018.

3. La corte di appello aveva fondato la declaratoria di inammissibilità sul rilievo che - a seguito del termine concesso alla società ICF con ordinanza del 28.3.2019, per il mero deposito della notifica del reclamo (asseritamente già effettuata) - la società ICF, lungi dal depositare la prova della notificazione effettuata, aveva invece provveduto autonomamente, in difetto di autorizzazione della Corte, ad eseguire la notifica alle parti reclamate, depositandola In data 1.4.2019, senza che in tal modo la notifica così effettuata potesse spiegare una qualche efficacia sanante, attesa l'inesistenza e non già la mera nullità della notifica disposta con il decreto di comparizione.

4. La società ICF ha dunque impugnato per revocazione la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, lamentando la sussistenza del vizio revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., giacchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato il mancato deposito delle notifiche effettuate laddove invece la società ICF aveva depositato, accanto alla nuova notifica cui aveva autonomamente provveduto, anche la notifica già effettuata in data 21.9.2018 alla curatela fallimentare, con la conseguenza - secondo l'assunto della società impugnante - che la corte di appello avrebbe comunque dovuto concedere nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del ereditare istante, siccome litisconsorte necessario.5.

Con la sentenza, qui di nuovo impugnata, la Corte di Appello di Roma ha accolto la domanda di revocazione della sentenza resa in data 4.7.2019 dalla medesima Corte e, decidendo nel merito, ha revocato la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale di Roma in data 6.7,2018 nei confronti della società ICF.

6. La corte del merito ha ritenuto che il vizio revocatorio denunciato fosse fondato, osservando che ICF ebbe a depositare, in data 1.4.2019, la notifica del reclamo e del pedissequo decreto di comparizione, effettuata telematicamente alla curatela sin dal 21.9.2018 (e dunque nel termine fissato nel decreto di comparizione), con la conseguenza che - stante la incontrovertibile esistenza di tale notifica ad uno dei litisconsorti necessari (e cioè alla curatela), notifica invece esclusa (per mero errore) dalla corte territoriale nella prima sentenza (e in ciò proprio risiedendo il vizio revocatorio) - la corte di appello avrebbe dovuto concedere a ICF un termine perentorio per la notifica al restante litisconsorte necessario (e cioè al creditore istante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); ha dunque osservato, decidendo nel merito del reclamo e dopo aver precisato che il contraddittorio, ai fini dell'esame del reclamo, era stato assicurato dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di revocazione, che il patrimonio risultante dai dati di bilancio, costituito essenzialmente da crediti, ammontava ad euro 3.477.786, a fronte di una debitoria complessiva pari ad euro 1.633.483 e che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, lo stato di insolvenza, nelle società poste in liquidazione, doveva essere valutato non già alla luce dei criteri ordinariamente applicabili in relazione ad una impresa ancora operante sul mercato, ma avendo invece riguardo alla mera sufficienza o meno del patrimonio sociale ai fini dell'integrale soddisfacimento dei creditori, dopo che sia stata compiuta la liquidazione; ha anche evidenziato - in relazione al principio richiamato nella sentenza di primo grado (secondo cui sarebbe comunque necessario, ai fini dell'accertamento dell'insolvenza, che il debitore indichi in modo realistico possibili valori di realizzo della liquidazione ed i relativi tempi) - che la ICF aveva comunque dimostrato il ricorso a varie iniziative, anche di natura giudiziaria, per il recupero dei crediti, di talchè non poteva ritenersi che siffatto onere fosse rimasto del tutto inadempiuto, tenuto anche conto che ogni iniziativa in sede giudiziaria scontava tempi incerti; ha inoltre rilevato come la sentenza impugnata non avesse esposto specifici crediti in bilancio, in guisa che ne derivasse l'insufficienza del patrimonio sociale, ai fini del soddisfacimento dei creditori di ICF; ha, inoltre, osservato che non incombeva su ICF fornire la prova dell'esigibilità dei crediti integranti il patrimonio sociale, ma all'inverso sulle parti avversarie fornire la prova dell'inesigibilità degli stessi, atteso che l'ipotetica inesigibilità dei crediti avrebbe condotto alla dimostrazione della condizione di insolvenza (per insufficienza dell'attivo), insolvenza che incontestabilmente andrebbe dimostrata da chi agisce per la declaratoria di fallimento ovvero resiste in giudizio per la revoca della stessa; ha infine evidenziato che, ai fini della valutazione della consistenza dell'attivo patrimoniale, non avrebbe potuto aver rilievo la declaratoria di fallimento della Geco - perché evento successivo alla data dell'a declaratoria di fallimento - ed il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. perché circostanza documentata tardivamente, solo nel giudizio di revocazione; ha infine osservato che se è pur vero che il debitore non ha l'onere della dimostrazione dell'esigibilità del credito, nel senso sopra chiarito, tuttavia deve pur sempre dimostrarne la misura, dovendosi ritenere che, per quanto concerneva il credito verso la società Alexander, la ICF non avesse adeguatamente assolto tale onere probatorio; ha però evidenziato che tale ultima questione non rivestiva rilevanza dirimente, giacchè, anche a non voler considerare tale credito, rimaneva dimostrata l'insussistenza dello stato di insolvenza tramite i restanti crediti che sopravanzavano i debiti di gran lunga.

7. La sentenza, pubblicata il 21.12.2020, è stata impugnata da società ICF con ricorso per cassazione (r.g. 2089/2021), affidato a cinque motivi, illustrati con memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, anch'esso accompagnato da memoria illustrativa.

8. Con la sentenza n. 4513/2019 la Corte di Appello di Roma ha - come già sopra accennato - dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 18

I. fall.presentato da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] della medesima società, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 563/2018 che ne aveva dichiarato il fallimento.

La sentenza n. 4513/2019, pubblicata il 4.7.2019, è stata impugnata anche da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con ricorso per cassazione (r.g. 2444/2020), affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso.

9. Con ordinanza interlocutoria n. 35021-2021 del 22 settembre/8 ottobre 2021, questa Corte - proprio rilevando che dalla lettura del ricorso introduttivo era emerso che nei confronti della sentenza n. 4513/2019 del 4.7.2019 (con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 18

I. fall. avanzato da ICF) era stata presentata sia domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (che era poi sfociata nella sentenza n. 6541/2020, qui di nuovo impugnata) che ricorso per cassazione notificato al fallimento in data 3.1.2020 - ha ritenuto necessario provvedere ad una trattazione congiunta tra il giudizio dì cui al n.

RG 2089/2021 e quello già sopra indicato, introdotto con ricorso per cassazione di cui al n.

RG 2444/2020.

Entrambi le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] i)Ante omnia, occorre rilevare che i due ricorsi, quello proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la sentenza della Corte di appello dì Roma, depositata in data 21.12.2020, e quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione avverso la sentenza n. 4513-2019 della Corte di appello di Roma, depositata in data 4.7.2019, siccome risultano contemporaneamente pendenti in sede di legittimità, devono essere riuniti.

Occorre offrire, invero, continuità applicativa al principio già affermato da questa Corte (Cass.

S.U., n. 10933 del 1997, n. 1814 del 2004, n. 21938 del 2006, n. 23445 del 2014, n. 10534 e n. 11898 del 2015) secondo cui i ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisione della Corte d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono, in caso (come quello in esame) di contemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) della norma dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (cfr. anche Cass. 16453/2016).

Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza rese in sede di appello può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione.

Ne consegue la riunione del giudizio di cui al n. r.g. 2089/2021 a quello di cui al n. r.g. 2444/2020. ii)II carattere pregiudiziale delle questioni inerenti alla revocazione, poste nel ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, comporta che il loro esame abbia la precedenza (v. in termini, Cass. n. 6878 del 2009; n. 6456 del 2010) su quello del ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione contro la sentenza d'appello già sopra ricordata n. 4513-2019 della Corte di appello di Roma. 1.Con il primo motivo del ricorso r.g. 2089/2021, il fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione impugnata per omessa pronuncia su una domanda del fallimento con violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Osserva il fallimento ricorrente che, nel termine assegnato per il solo deposito della prova della notifica, la società reclamante avrebbe depositato in atti telematicamente una prima notifica a mezzo pec del 21.9.2018 effettuata esclusivamente nei confronti del curatore del fallimento e dunque inidonea per il rispetto del termine assegnato per l'instaurazione del contraddittorio, nonché una seconda notifica a mezzo pec effettuata ex novo senza preventiva autorizzazione in data 1.4.2019 e diretta, questa volta, sia nei confronti del curatore sia nei confronti del procuratore della società DIMA nella fase prefallimentare, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Evidenzia ancora il fallimento che, nella prima sentenza della Corte di appello (n. 4513/2019), quest'ultima, ritenuta "inesistente" la prima notifica del reclamo (avvenuta nei soli confronti del fallimento), aveva altresì ritenuto la seconda notifica inidonea a sanare il vizio, in quanto mai ordinata né autorizzata, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del reclamo.

Osserva dunque il ricorrente che, all'atto di costituirsi nel giudizio di revocazione innanzi alla Corte di appello, aveva preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. per assenza di prospettazione dell'errore di fatto, avendo la società ICF censurato una valutazione giuridica operata dal giudice in relazione alla considerazione come "inesistente" della prima notifica e non già invece come idonea all'instaurazione del contraddittorio.

Evidenzia, infine, il fallimento ricorrente che sulla predetta eccezione di inammissibilità la corte di appello non si sarebbe pronunciata, incorrendo nella violazione dell'art. 112 c.p.c. 1.1 Il motivo è infondato. 1.1.1 Pur volendo superare l'assorbente profilo di inammissibilità della censura sulla base del consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; vedi anche v.

Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009 Rv. 606407; Sez. 3, Sentenza n. 3667 del 21/02/2006; Sez. 1, Sentenza n. 10073 del 25/06/2003); occorre comunque evidenziare come la corte di appello si sia comunque implicitamente pronunciata sull'eccezione di inammissibilità della domanda di revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata), ritenendo integrato l'errore percettivo della corte di appello nell'aver ritenuto erroneamente da parte di quest'ultima inesistente la prima notifica alla curatela laddove invece tale notifica era intervenuta incontestabilmente in data 21.9.2018. 1.1.2 Sul punto, giova ricordare che, secondo la non controversa giurisprudenza espressa da questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito (v. anche: Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020; Cass. 20718/2018; Cass. 2153/2020).

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della decisione impugnata per aver la corte di appello ritenuto sussistente un errore di fatto revocatorio in contrasto con le deduzioni poste alla base dell'impugnazione della ICF.

Osserva il fallimento ricorrente che la società ICF aveva dedotto, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di revocazione, che la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili, eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti ancorchè l'atto di impugnazione sia stato a quest'ultime tardivamente notificato, evidenziandosi in tal modo che la censura avanzata da ICF non atteneva affatto ad una "svista" della Corte di appello - per non aver rinvenuto in atti la prova della prima notifica (al curatore) ovvero per aver erroneamente affermato il mancato deposito della prima notifica - e che, al contrario, la denuncia della ICF riguarderebbe un errore di ragionamento in diritto della corte di appello per non aver considerato la prima notifica valida e sufficiente ad instaurare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. e per non aver qualificato la successiva notifica tardiva quale semplice integrazione del contraddittorio. 2.1 Anche il secondo motivo è infondato.

Rileva la Corte come in realtà la società debitrice TG* avesse dedotto, nell'atto di citazione in revocazione (cfr. pag. 14 del controricorso), proprio il mancato rilievo da parte della corte di appello dell'esistenza della prima notifica del reclamo alla curatela fallimentare intervenuta in data 21 settembre 2019 (e dunque nel termine assegnato nel decreto di comparizione), notifica la cui documentazione era stata depositata il 1 aprile 2019.

Ne consegue che il vizio denunciato riguardava invero proprio l'errore percettivo in cui era incorsa la corte territoriale nel non aver rilevato in atti la prova della prima notifica, intervenuta nel termine assegnato al liticonsorte necessario (curatela), circostanza che legittimava la concessione di altro termine per l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., anche all'altro litisconsorte (creditore istante il fallimento).

Ne consegue che l'indicazione da parte della ICF, nella predetta citazione in revocazione, dell'art. 331 c.p.c. era diretta non già ad evidenziarne la violazione, ma al contrario ad illustrarne l'incidenza sul denunciato errore revocatorio.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per falsa applicazione dell'art. 395, 1 comma, n. 4, cod. proc. civ.

Osserva ancora il fallimento ricorrente che, indipendentemente dalle allegazioni della società ICF, la corte di appello avrebbe comunque errato nel ravvisare l'esistenza di un vizio revocatorio in difetto dei requisiti di cui all'art. 395, 1 comma, n. 4, cod. proc. civ., così applicando falsamente la disposizione normativa da ultimo ricordata.

Evidenzia il ricorrente che dalla lettura della sentenza revocata non sarebbe desumibile che la corte di appello avesse escluso, per errore, la sussistenza della prima notifica al curatore, emergendo, al contrario, una valutazione in diritto in ordine, da un lato, all'inesistenza" e "non alla mera nullità" della prima notifica, effettuata nei termini ma nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari, e, dall'altro, all'inidoneità della seconda notifica a sanare l'avvenuta decadenza, con la conseguenza che l'errore in cui sarebbe incorsa la corte territoriale avrebbe dovuto integrare un'erronea applicazione di norme di diritto laddove la prima notifica era stata considerata "inesistente" anziché comunque idonea all'instaurazione del contraddittorio e laddove dunque non era stato concesso un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società creditrice istante il fallimento. 3.1 Il motivo è infondato.Risulta evidente dalla lettura della sentenza impugnata che - contrariamente a quanto opinato dal ricorrente - la corte di appello discorra di inesistenza della notifica disposta con il decreto del 13 settembre 2018 perché in realtà "percepisce" solo quella effettuata il 1 aprile 2019, cadendo pertanto nell'errore percettivo denunziato ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e ciò proprio perché riscontra che la seconda notifica era stata eseguita ad entrambi i litisconsorti e che pertanto la società ICF avrebbe voluto sanare non solo la mancanza dell'originaria notifica a DMA (società istante il fallimento), ma anche quella al fallimento laddove invece la prima notifica era stata effettuata il 21 settembre 2018 nel termine assegnato nel decreto di comparizione; tanto ciò è vero che la motivazione della sentenza revocata non fa alcun riferimento alla notifica effettuata il 21 settembre 2018 e menziona invece solo quella successiva del 1 aprile 2019.

4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell'art. 360, 1 comma, n. 4, cod. proc. civ. e in via subordinata, la nullità della decisione impugnata per violazione degli artt. 101 e 331 cod. proc. civ. e dei principi regolanti il contraddittorio.

Si evidenzia l'erroneità della decisione impugnata laddove, da un lato, aveva affermato che, ove l'errore revocatorio non fosse sussistito, si sarebbe resa necessaria in ogni caso l'integrazione del contraddittorio nei confronti di DMA (alla quale l'impugnazione era stata notificata tardivamente e senza la preventiva autorizzazione giudiziale) e, dall'altro, non aveva comunque disposto la rinnovazione delle notifiche ai fini dell'integrazione del contraddittorio ma, passando ad esaminare il merito del reclamo, si era limitatck a precisare che il con1:raddittorio "ai fini dell'esame del reclamo" era assicurato dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di revocazione.

Ne deriva - secondo gli assunti del fallimento ricorrente - che la DMA, che al pari della curatela non aveva ritenuto di costituirsi nella fase di reclamo, avrebbe dovuto essere attinta da una nuova notifica degli atti del reclamo, non essendo a tal fine sufficiente la loro citazione nel giudizio di revocazione. 4.1 Quest'ultima affermazione, ad avviso del fallimento ricorrente, sarebbe illegittima, atteso che "la tutela del contraddittorio nella fase di revocazione (...) non equivale a quella che sarebbe stata garantita nella fase di reclamo": nella fase di revocazione, infatti, come afferma la stessa corte di appello, sarebbe preclusa la produzione di nuovi documenti, che invece sarebbe stata ammissibile nella fase di reclamo; conseguentemente la curatela, che inizialmente aveva ritenuto di non costituirsi nel giudizio di reclamo, avrebbe potuto costituirsi e depositare documenti nella fase di reclamo riaperta a seguito della revocazione della prima decisione della corte di appello e della nuova, rituale instaurazione del contraddittorio. 4.2 n motivo è infondato.

La tesi del fallimento ricorrente si sostanzia nell'assunto che, in presenza di un errore revocatorio incidente sulla completezza del c:ontraddittorio nel giudizio a quo, il giudice della revocazione, una volta accertato tale errore in sede rescindente, sia tenuto, prima e al fine di procedere al giudizio rescissorio, a sanare il difetto di contraddittorio disponendo una nuova notifica in favore di tutte le parti convenute, le quali in tal modo riacquisterebbero le facoltà istruttorie altrimenti precluse ove si procedesse, puramente e semplicemente, allo svolgimento della fase rescissoria del giudizio di revocazione. 4.3 Detta tesi è erronea sotto tutti i profili.

Anzitutto, essa non corrisponde allo schema del procedimento di revocazione previsto dalla legge, nel quale di regola non vi è scissione tra fase rescindente e fase rescissoria.

Secondo l'art. 402, primo comma, cod. proc. civ, il giudizio rescindente e quello rescissorio sono infatti decisi con un'unica sentenza.

Fa eccezione soltanto l'ipotesi di cui al secondo comma, quella cioè della necessità di "disporre nuovi mezzi istruttori" (dunque prove costituende, non semplici documenti); altrimenti è esclusa anzitutto la necessità di pronunciare una sentenza di accoglimento della domanda di revocazione e una separata ordinanza di prosecuzione del giudizio per la fase rescissoria.

Né è esatto che non sia sufficiente, ai fini della corretta e completa instaurazione del contraddittorio, anche in vista della fase rescissoria del giudizio di revocazione, la sola notifica dell'atto introduttivo del giudizio di revocazione a tutti i legittimi contraddittori: quella notifica è sufficiente proprio perché il giudizio rescissorio è un aspetto rientrante naturalmente e automaticamente nel giudizio di revocazione; onde le parti intimate sono a conoscenza sin dall'inizio che dovranno e potranno difendersi, in quell'unico giudizio, anche sul merito della causa.

A tale difesa sarà destinata una fase distinta del procedimento di revocazione nel solo caso in cui sia necessario assumere - come sopra accennato - nuove prove costituende.

Nell'ipotesi in cui tale necessità, invece, non si manifesti, per essere sufficiente la sola acquisizione di documenti ai fini della difesa delle parti nel merito (come appunto si verifica nel caso di specie, in cui la ricorrente aveva soltanto prodotto documenti a sostegno della sua tesi nel merito e non aveva richiesto l'ammissione di prove costituende), non si verifica alcuna cesura temporale tra fase rescindente e fase rescissoria del procedimento di revocazione, e il giudice di quest'ultima emette un'unica decisione finale comprendente entrambi i giudizi. è, invero, errato l'assunto della ricorrente - la quale, ben lungi dal censurare l'analogo errore commesso dalla corte di appello(B basa proprio su tale assunto la propria tesi secondo cui, come si è detto, nel giudizio di revocazione sarebbe vietata la produzione di nuovi documenti.

Vero è, invece, il contrario, e cioè che il giudizio di revocazione è pienamente compatibile con l'introduzione di nova, in specie sotto il profilo probatorio (sempre che, beninteso, le parti interessate non siano incorse, nel giudizio a quo, in preclusioni o decadenze non neutralizzate dalla rettifica dell'errore revocatorio, accertato in sede rescindente).

Tanto ciò è vero che, come si è sopra rilevato, il secondo comma dell'art. 402 cod. proc. civ. espressamente prevede l'assunzione di prove costituende.

Il fatto che tale disposizione non contempli anche le prove costituite, quali i documenti, non può ovviamente significare che la produzione delle stesse sia vietata; semplicemente significa che, per evidenti ragioni di rapidità e snellezza della procedura, le produzioni documentali possono senz'altro direttamente effettuarsi nel giudizio di revocazione.

Ne consegue il rigetto anche del quarto motivo.

5. Il fallimento ricorrente propone inoltre un quinto mezzo con il quale, in ulteriore subordine, deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., vizio di violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova.

Ricorda in primo luogo il ricorrente che la corte di appello - nel revocare la sentenza di fallimento sulla base della valutazione dell'insussistenza del presupposto dell'insolvenza - aveva messo in evidenza che il Tribunale, nella predetta dichiarazione di fallimento, non avrebbe rilevato specifici elementi che giustificassero la svalutazione di tutti i crediti indicati dalla ICF ed esposti in bilancio, pervenendo dunque ad un erroneo giudizio sulla consistenza del patrimonio.

Osserva pertanto il fallimento ricorrente che la corte di appello avrebbe disatteso un orientamento espresso nella più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 25167/2016) secondo cui la dimensione di equilibrio o di eccedenza dell'attivo sul passivo - che consentirebbe all'impresa in liquidazione di evitare il fallimento - ricade nell'onere di allegazione e di prova a carico del debitore, che dovrebbe dunque compiutamente indicare l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo altresì in modo realistico i possibili valori di realizzo della liquidazione e i relativi tempi.

Osserva ancora il ricorrente che se certamente rientra nell'onere del creditore istante dimostrare lo stato di insolvenza, è altrettanto innegabile, secondo i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, che l'eventuale sufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori non dipende dal solo dato formale dell'esistenza dei crediti iscritti nei bilanci ma anche e soprattutto dall'effettiva recuperabilità dei crediti medesimi e dai tempi della possibile liquidazione, sicchè, in presenza di circostanziate contestazioni in ordine all'esigibilità dei crediti iscritti in bilancio, deve essere il debitore a fornirne la relativa prova e dunque risulterebbe erronea l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui non sarebbe spettato a ICF fornire la prova dell'inesigibilità del credito verso GECO (costituente il più ingente credito in bilancio).

Tale affermazione giudiziale qui contestata - continua il ricorrente - sarebbe erronea sia perché contraria ai principi generali dettati dall'art. 2697 cod. civ. (posto che deve essere il debitore a dover provare le eccezioni dirette a contestare l'istanza di fallimento) sia perché in contrapposizione al principio della vicinanza della prova.5.1 Il motivo è infondato. 5.2 Rileva il Collegio che - diversamente da quanto denunciato dal fallimento ricorrente - la motivazione resa dalla corte territoriale non si pone in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, nei termini che si andranno qui di seguito a chiarire.

Orbene, risulta assunto incontroverso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. anche sez. 1, sentenza n. 25167 del 07/12/2016) quello secondo cui - quando la società è in liquidazione - la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 I.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v.

Cass. anche n. 13644 del 2013).

Ciò posto in tema di società in liquidazione, occorre ulteriormente chiarire che, secondo il generale principio di ripartizione degli oneri della prova disciplinato dall'art. 2697 cod. civ., spetta al creditore istante ovvero al p.m. fornire la prova del presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento, e cioè dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice (costituendo lo stesso il fatto costitutivo principale posto a sostegno della domanda di fallimento), mentre spetta al debitore l'onere di allegazione e cP prova dei fatti impedienti il fallimento.

Ne consegue che, secondo tale schema ripartitivo dell'onere della prova, nell'ipotesi di società poste in liquidazione (e secondo i principi già affermati da questa Corte e sopra ricordati), dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. 5.3 E' stato inoltre statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, con affermazione condivisa anche da questo Collegio, che - in tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione - la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020). 5.4 In conclusione, si può dunque affermare con certezza che lo sbilancio tra attivo e passivo, quale presupposto indispensabile dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, sia fatto costitutivo di quest'ultimo, onde l'onere della prova di esso grava necessariamente sul creditore istante.

Ma lo stesso arresto giurisprudenziale rappresentai:o da Cass. n. 25167/2016 (e richiamato dal fallimento ricorrente a sostegno delle sue tesi) non afferma affatto il contrario, essendo riferito a una fattispecie in cui la società debitrice aveva addirittura omesso di depositare la situazione patrimoniale e le scritture contabili.

Deve infatti ritenersi che l'onere del debitore, attint:o da istanza di fallimento, di depositare "i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata" (art. 15, comma quarto, secondo periodo,

I. fall.), rappresenti proprio il punto di emersione della specificità della disciplina della prova dello stato di insolvenza nella procedura prefallimentare: nel senso che, evidentemente, il debitore che non produca tale documentazione si espone a una presunzione a sé sfavorevole (quella appunto valorizzata anche da Cass. 25167/2016, cit. supra).In caso contrario, però, e cioè nell'ipotesi di deposito da parte del debitore attinto dalla domanda di fallimento della predetta documentazione contabile, la regola di giudizio basata sull'onere della prova ritrova la sua piena espansione, con la soccombenza del creditore istante il quale non sia riuscito a dimostrare la sussistenza dello stato di insolvenza del debitore e in particolare, allorché questi abbia allegato l'esistenza di crediti quale base della propria solvibilità, l'inesigibilità totale o parziale dei crediti stessi.

Ne consegue il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

6. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio per cassazione introdotto con ricorso da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (r.g. 2444/2020) per essere venuta meno la sentenza impugnata, a seguito della sua revocazione da parte della Corte di appello di Roma con sentenza oggetto di successivo ricorso per cassazione, ossia il ricorso, n. 2089/2021.

R.G., riunito al precedente ed oggetto di rigetto con la presente decisione (v.

Cass.

SU 25278/2006; v. anche: Sez. 2, Sentenza n. 21951 del 25/09/2013; Sez.

U, Sentenza n. 10553 del 28/04/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 9201 del 02/04/2021).

Ciò determina la declaratoria di inammissibilità del predetto ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

7. Ritiene il Collegio di dover compensare le spese del presente giudizio di legittimità, in ragione della novità delle questioni trattate nel quarto motivo di ricorso.

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del fallimento ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

9. Non deve farsi luogo, invece, al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a carico della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, trattandosi di esito decisorio (cessazione della materia del contendere) conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione (Sezioni Unite, sentenza 14 dicembre 2020, n. 28383, e sentenza 10 febbraio 2017, n. 3542) P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (r.g. 2444/2020) per sopravvenuta carenza di interesse; rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (r.g. 2089/2021) e compensa tra le parti l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente 1 (. 1 iS 22 ORDINANZA sul ricorso n. 2089-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 45. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. H, n. 326. - - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 21.12.2020; riunito al ricorso n. 2444 -2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 297. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 45. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimata - avverso la sentenza n. 4513-2019 della Corte di appello di Roma, depositata in data 4.7.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Roma, su istanza della società creditrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarò il fallimento dell'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con sentenza n. 563;2018, pubblicata il 6 luglio 2018. 2. Incardinato il giudizio di reclamo ex art. 18 I. fall. su istanza della società ICF innanzi alla Corte di appello di Roma, l'impugnazione veniva decisa con la sentenza n. 4513/2019 del 4.7.2019, con la quale il reclamo veniva dichiarato inammissibile per non aver la società reclamante provveduto alla notifica degli atti introduttivi nei termini disposti dal decreto di fissazione di udienza del 13.9.2018. 3. La corte di appello aveva fondato la declaratoria di inammissibilità sul rilievo che - a seguito del termine concesso alla società ICF con ordinanza del 28.3.2019, per il mero deposito della notifica del reclamo (asseritamente già effettuata) - la società ICF, lungi dal depositare la prova della notificazione effettuata, aveva invece provveduto autonomamente, in difetto di autorizzazione della Corte, ad eseguire la notifica alle parti reclamate, depositandola In data 1.4.2019, senza che in tal modo la notifica così effettuata potesse spiegare una qualche efficacia sanante, attesa l'inesistenza e non già la mera nullità della notifica disposta con il decreto di comparizione. 4. La società ICF ha dunque impugnato per revocazione la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, lamentando la sussistenza del vizio revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., giacchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato il mancato deposito delle notifiche effettuate laddove invece la società ICF aveva depositato, accanto alla nuova notifica cui aveva autonomamente provveduto, anche la notifica già effettuata in data 21.9.2018 alla curatela fallimentare, con la conseguenza - secondo l'assunto della società impugnante - che la corte di appello avrebbe comunque dovuto concedere nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del ereditare istante, siccome litisconsorte necessario.5. Con la sentenza, qui di nuovo impugnata, la Corte di Appello di Roma ha accolto la domanda di revocazione della sentenza resa in data 4.7.2019 dalla medesima Corte e, decidendo nel merito, ha revocato la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale di Roma in data 6.7,2018 nei confronti della società ICF. 6. La corte del merito ha ritenuto che il vizio revocatorio denunciato fosse fondato, osservando che ICF ebbe a depositare, in data 1.4.2019, la notifica del reclamo e del pedissequo decreto di comparizione, effettuata telematicamente alla curatela sin dal 21.9.2018 (e dunque nel termine fissato nel decreto di comparizione), con la conseguenza che - stante la incontrovertibile esistenza di tale notifica ad uno dei litisconsorti necessari (e cioè alla curatela), notifica invece esclusa (per mero errore) dalla corte territoriale nella prima sentenza (e in ciò proprio risiedendo il vizio revocatorio) - la corte di appello avrebbe dovuto concedere a ICF un termine perentorio per la notifica al restante litisconsorte necessario (e cioè al creditore istante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); ha dunque osservato, decidendo nel merito del reclamo e dopo aver precisato che il contraddittorio, ai fini dell'esame del reclamo, era stato assicurato dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di revocazione, che il patrimonio risultante dai dati di bilancio, costituito essenzialmente da crediti, ammontava ad euro 3.477.786, a fronte di una debitoria complessiva pari ad euro 1.633.483 e che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, lo stato di insolvenza, nelle società poste in liquidazione, doveva essere valutato non già alla luce dei criteri ordinariamente applicabili in relazione ad una impresa ancora operante sul mercato, ma avendo invece riguardo alla mera sufficienza o meno del patrimonio sociale ai fini dell'integrale soddisfacimento dei creditori, dopo che sia stata compiuta la liquidazione; ha anche evidenziato - in relazione al principio richiamato nella sentenza di primo grado (secondo cui sarebbe comunque necessario, ai fini dell'accertamento dell'insolvenza, che il debitore indichi in modo realistico possibili valori di realizzo della liquidazione ed i relativi tempi) - che la ICF aveva comunque dimostrato il ricorso a varie iniziative, anche di natura giudiziaria, per il recupero dei crediti, di talchè non poteva ritenersi che siffatto onere fosse rimasto del tutto inadempiuto, tenuto anche conto che ogni iniziativa in sede giudiziaria scontava tempi incerti; ha inoltre rilevato come la sentenza impugnata non avesse esposto specifici crediti in bilancio, in guisa che ne derivasse l'insufficienza del patrimonio sociale, ai fini del soddisfacimento dei creditori di ICF; ha, inoltre, osservato che non incombeva su ICF fornire la prova dell'esigibilità dei crediti integranti il patrimonio sociale, ma all'inverso sulle parti avversarie fornire la prova dell'inesigibilità degli stessi, atteso che l'ipotetica inesigibilità dei crediti avrebbe condotto alla dimostrazione della condizione di insolvenza (per insufficienza dell'attivo), insolvenza che incontestabilmente andrebbe dimostrata da chi agisce per la declaratoria di fallimento ovvero resiste in giudizio per la revoca della stessa; ha infine evidenziato che, ai fini della valutazione della consistenza dell'attivo patrimoniale, non avrebbe potuto aver rilievo la declaratoria di fallimento della Geco - perché evento successivo alla data dell'a declaratoria di fallimento - ed il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. perché circostanza documentata tardivamente, solo nel giudizio di revocazione; ha infine osservato che se è pur vero che il debitore non ha l'onere della dimostrazione dell'esigibilità del credito, nel senso sopra chiarito, tuttavia deve pur sempre dimostrarne la misura, dovendosi ritenere che, per quanto concerneva il credito verso la società Alexander, la ICF non avesse adeguatamente assolto tale onere probatorio; ha però evidenziato che tale ultima questione non rivestiva rilevanza dirimente, giacchè, anche a non voler considerare tale credito, rimaneva dimostrata l'insussistenza dello stato di insolvenza tramite i restanti crediti che sopravanzavano i debiti di gran lunga. 7. La sentenza, pubblicata il 21.12.2020, è stata impugnata da società ICF con ricorso per cassazione (r.g. 2089/2021), affidato a cinque motivi, illustrati con memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, anch'esso accompagnato da memoria illustrativa. 8. Con la sentenza n. 4513/2019 la Corte di Appello di Roma ha - come già sopra accennato - dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 18 I. fall.presentato da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] della medesima società, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 563/2018 che ne aveva dichiarato il fallimento. La sentenza n. 4513/2019, pubblicata il 4.7.2019, è stata impugnata anche da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con ricorso per cassazione (r.g. 2444/2020), affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso. 9. Con ordinanza interlocutoria n. 35021-2021 del 22 settembre/8 ottobre 2021, questa Corte - proprio rilevando che dalla lettura del ricorso introduttivo era emerso che nei confronti della sentenza n. 4513/2019 del 4.7.2019 (con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 18 I. fall. avanzato da ICF) era stata presentata sia domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (che era poi sfociata nella sentenza n. 6541/2020, qui di nuovo impugnata) che ricorso per cassazione notificato al fallimento in data 3.1.2020 - ha ritenuto necessario provvedere ad una trattazione congiunta tra il giudizio dì cui al n. RG 2089/2021 e quello già sopra indicato, introdotto con ricorso per cassazione di cui al n. RG 2444/2020. Entrambi le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] i)Ante omnia, occorre rilevare che i due ricorsi, quello proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la sentenza della Corte di appello dì Roma, depositata in data 21.12.2020, e quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione avverso la sentenza n. 4513-2019 della Corte di appello di Roma, depositata in data 4.7.2019, siccome risultano contemporaneamente pendenti in sede di legittimità, devono essere riuniti. Occorre offrire, invero, continuità applicativa al principio già affermato da questa Corte (Cass. S.U., n. 10933 del 1997, n. 1814 del 2004, n. 21938 del 2006, n. 23445 del 2014, n. 10534 e n. 11898 del 2015) secondo cui i ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisione della Corte d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono, in caso (come quello in esame) di contemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) della norma dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (cfr. anche Cass. 16453/2016). Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza rese in sede di appello può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione. Ne consegue la riunione del giudizio di cui al n. r.g. 2089/2021 a quello di cui al n. r.g. 2444/2020. ii)II carattere pregiudiziale delle questioni inerenti alla revocazione, poste nel ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, comporta che il loro esame abbia la precedenza (v. in termini, Cass. n. 6878 del 2009; n. 6456 del 2010) su quello del ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione contro la sentenza d'appello già sopra ricordata n. 4513-2019 della Corte di appello di Roma. 1.Con il primo motivo del ricorso r.g. 2089/2021, il fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione impugnata per omessa pronuncia su una domanda del fallimento con violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Osserva il fallimento ricorrente che, nel termine assegnato per il solo deposito della prova della notifica, la società reclamante avrebbe depositato in atti telematicamente una prima notifica a mezzo pec del 21.9.2018 effettuata esclusivamente nei confronti del curatore del fallimento e dunque inidonea per il rispetto del termine assegnato per l'instaurazione del contraddittorio, nonché una seconda notifica a mezzo pec effettuata ex novo senza preventiva autorizzazione in data 1.4.2019 e diretta, questa volta, sia nei confronti del curatore sia nei confronti del procuratore della società DIMA nella fase prefallimentare, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia ancora il fallimento che, nella prima sentenza della Corte di appello (n. 4513/2019), quest'ultima, ritenuta "inesistente" la prima notifica del reclamo (avvenuta nei soli confronti del fallimento), aveva altresì ritenuto la seconda notifica inidonea a sanare il vizio, in quanto mai ordinata né autorizzata, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del reclamo. Osserva dunque il ricorrente che, all'atto di costituirsi nel giudizio di revocazione innanzi alla Corte di appello, aveva preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. per assenza di prospettazione dell'errore di fatto, avendo la società ICF censurato una valutazione giuridica operata dal giudice in relazione alla considerazione come "inesistente" della prima notifica e non già invece come idonea all'instaurazione del contraddittorio. Evidenzia, infine, il fallimento ricorrente che sulla predetta eccezione di inammissibilità la corte di appello non si sarebbe pronunciata, incorrendo nella violazione dell'art. 112 c.p.c. 1.1 Il motivo è infondato. 1.1.1 Pur volendo superare l'assorbente profilo di inammissibilità della censura sulla base del consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; vedi anche v. Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009 Rv. 606407; Sez. 3, Sentenza n. 3667 del 21/02/2006; Sez. 1, Sentenza n. 10073 del 25/06/2003); occorre comunque evidenziare come la corte di appello si sia comunque implicitamente pronunciata sull'eccezione di inammissibilità della domanda di revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata), ritenendo integrato l'errore percettivo della corte di appello nell'aver ritenuto erroneamente da parte di quest'ultima inesistente la prima notifica alla curatela laddove invece tale notifica era intervenuta incontestabilmente in data 21.9.2018. 1.1.2 Sul punto, giova ricordare che, secondo la non controversa giurisprudenza espressa da questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito (v. anche: Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020; Cass. 20718/2018; Cass. 2153/2020). 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della decisione impugnata per aver la corte di appello ritenuto sussistente un errore di fatto revocatorio in contrasto con le deduzioni poste alla base dell'impugnazione della ICF. Osserva il fallimento ricorrente che la società ICF aveva dedotto, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di revocazione, che la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili, eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti ancorchè l'atto di impugnazione sia stato a quest'ultime tardivamente notificato, evidenziandosi in tal modo che la censura avanzata da ICF non atteneva affatto ad una "svista" della Corte di appello - per non aver rinvenuto in atti la prova della prima notifica (al curatore) ovvero per aver erroneamente affermato il mancato deposito della prima notifica - e che, al contrario, la denuncia della ICF riguarderebbe un errore di ragionamento in diritto della corte di appello per non aver considerato la prima notifica valida e sufficiente ad instaurare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. e per non aver qualificato la successiva notifica tardiva quale semplice integrazione del contraddittorio. 2.1 Anche il secondo motivo è infondato. Rileva la Corte come in realtà la società debitrice TG* avesse dedotto, nell'atto di citazione in revocazione (cfr. pag. 14 del controricorso), proprio il mancato rilievo da parte della corte di appello dell'esistenza della prima notifica del reclamo alla curatela fallimentare intervenuta in data 21 settembre 2019 (e dunque nel termine assegnato nel decreto di comparizione), notifica la cui documentazione era stata depositata il 1 aprile 2019. Ne consegue che il vizio denunciato riguardava invero proprio l'errore percettivo in cui era incorsa la corte territoriale nel non aver rilevato in atti la prova della prima notifica, intervenuta nel termine assegnato al liticonsorte necessario (curatela), circostanza che legittimava la concessione di altro termine per l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., anche all'altro litisconsorte (creditore istante il fallimento). Ne consegue che l'indicazione da parte della ICF, nella predetta citazione in revocazione, dell'art. 331 c.p.c. era diretta non già ad evidenziarne la violazione, ma al contrario ad illustrarne l'incidenza sul denunciato errore revocatorio. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per falsa applicazione dell'art. 395, 1 comma, n. 4, cod. proc. civ. Osserva ancora il fallimento ricorrente che, indipendentemente dalle allegazioni della società ICF, la corte di appello avrebbe comunque errato nel ravvisare l'esistenza di un vizio revocatorio in difetto dei requisiti di cui all'art. 395, 1 comma, n. 4, cod. proc. civ., così applicando falsamente la disposizione normativa da ultimo ricordata. Evidenzia il ricorrente che dalla lettura della sentenza revocata non sarebbe desumibile che la corte di appello avesse escluso, per errore, la sussistenza della prima notifica al curatore, emergendo, al contrario, una valutazione in diritto in ordine, da un lato, all'inesistenza" e "non alla mera nullità" della prima notifica, effettuata nei termini ma nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari, e, dall'altro, all'inidoneità della seconda notifica a sanare l'avvenuta decadenza, con la conseguenza che l'errore in cui sarebbe incorsa la corte territoriale avrebbe dovuto integrare un'erronea applicazione di norme di diritto laddove la prima notifica era stata considerata "inesistente" anziché comunque idonea all'instaurazione del contraddittorio e laddove dunque non era stato concesso un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società creditrice istante il fallimento. 3.1 Il motivo è infondato.Risulta evidente dalla lettura della sentenza impugnata che - contrariamente a quanto opinato dal ricorrente - la corte di appello discorra di inesistenza della notifica disposta con il decreto del 13 settembre 2018 perché in realtà "percepisce" solo quella effettuata il 1 aprile 2019, cadendo pertanto nell'errore percettivo denunziato ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e ciò proprio perché riscontra che la seconda notifica era stata eseguita ad entrambi i litisconsorti e che pertanto la società ICF avrebbe voluto sanare non solo la mancanza dell'originaria notifica a DMA (società istante il fallimento), ma anche quella al fallimento laddove invece la prima notifica era stata effettuata il 21 settembre 2018 nel termine assegnato nel decreto di comparizione; tanto ciò è vero che la motivazione della sentenza revocata non fa alcun riferimento alla notifica effettuata il 21 settembre 2018 e menziona invece solo quella successiva del 1 aprile 2019. 4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell'art. 360, 1 comma, n. 4, cod. proc. civ. e in via subordinata, la nullità della decisione impugnata per violazione degli artt. 101 e 331 cod. proc. civ. e dei principi regolanti il contraddittorio. Si evidenzia l'erroneità della decisione impugnata laddove, da un lato, aveva affermato che, ove l'errore revocatorio non fosse sussistito, si sarebbe resa necessaria in ogni caso l'integrazione del contraddittorio nei confronti di DMA (alla quale l'impugnazione era stata notificata tardivamente e senza la preventiva autorizzazione giudiziale) e, dall'altro, non aveva comunque disposto la rinnovazione delle notifiche ai fini dell'integrazione del contraddittorio ma, passando ad esaminare il merito del reclamo, si era limitatck a precisare che il con1:raddittorio "ai fini dell'esame del reclamo" era assicurato dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di revocazione. Ne deriva - secondo gli assunti del fallimento ricorrente - che la DMA, che al pari della curatela non aveva ritenuto di costituirsi nella fase di reclamo, avrebbe dovuto essere attinta da una nuova notifica degli atti del reclamo, non essendo a tal fine sufficiente la loro citazione nel giudizio di revocazione. 4.1 Quest'ultima affermazione, ad avviso del fallimento ricorrente, sarebbe illegittima, atteso che "la tutela del contraddittorio nella fase di revocazione (...) non equivale a quella che sarebbe stata garantita nella fase di reclamo": nella fase di revocazione, infatti, come afferma la stessa corte di appello, sarebbe preclusa la produzione di nuovi documenti, che invece sarebbe stata ammissibile nella fase di reclamo; conseguentemente la curatela, che inizialmente aveva ritenuto di non costituirsi nel giudizio di reclamo, avrebbe potuto costituirsi e depositare documenti nella fase di reclamo riaperta a seguito della revocazione della prima decisione della corte di appello e della nuova, rituale instaurazione del contraddittorio. 4.2 n motivo è infondato. La tesi del fallimento ricorrente si sostanzia nell'assunto che, in presenza di un errore revocatorio incidente sulla completezza del c:ontraddittorio nel giudizio a quo, il giudice della revocazione, una volta accertato tale errore in sede rescindente, sia tenuto, prima e al fine di procedere al giudizio rescissorio, a sanare il difetto di contraddittorio disponendo una nuova notifica in favore di tutte le parti convenute, le quali in tal modo riacquisterebbero le facoltà istruttorie altrimenti precluse ove si procedesse, puramente e semplicemente, allo svolgimento della fase rescissoria del giudizio di revocazione. 4.3 Detta tesi è erronea sotto tutti i profili. Anzitutto, essa non corrisponde allo schema del procedimento di revocazione previsto dalla legge, nel quale di regola non vi è scissione tra fase rescindente e fase rescissoria. Secondo l'art. 402, primo comma, cod. proc. civ, il giudizio rescindente e quello rescissorio sono infatti decisi con un'unica sentenza. Fa eccezione soltanto l'ipotesi di cui al secondo comma, quella cioè della necessità di "disporre nuovi mezzi istruttori" (dunque prove costituende, non semplici documenti); altrimenti è esclusa anzitutto la necessità di pronunciare una sentenza di accoglimento della domanda di revocazione e una separata ordinanza di prosecuzione del giudizio per la fase rescissoria. Né è esatto che non sia sufficiente, ai fini della corretta e completa instaurazione del contraddittorio, anche in vista della fase rescissoria del giudizio di revocazione, la sola notifica dell'atto introduttivo del giudizio di revocazione a tutti i legittimi contraddittori: quella notifica è sufficiente proprio perché il giudizio rescissorio è un aspetto rientrante naturalmente e automaticamente nel giudizio di revocazione; onde le parti intimate sono a conoscenza sin dall'inizio che dovranno e potranno difendersi, in quell'unico giudizio, anche sul merito della causa. A tale difesa sarà destinata una fase distinta del procedimento di revocazione nel solo caso in cui sia necessario assumere - come sopra accennato - nuove prove costituende. Nell'ipotesi in cui tale necessità, invece, non si manifesti, per essere sufficiente la sola acquisizione di documenti ai fini della difesa delle parti nel merito (come appunto si verifica nel caso di specie, in cui la ricorrente aveva soltanto prodotto documenti a sostegno della sua tesi nel merito e non aveva richiesto l'ammissione di prove costituende), non si verifica alcuna cesura temporale tra fase rescindente e fase rescissoria del procedimento di revocazione, e il giudice di quest'ultima emette un'unica decisione finale comprendente entrambi i giudizi. è, invero, errato l'assunto della ricorrente - la quale, ben lungi dal censurare l'analogo errore commesso dalla corte di appello(B basa proprio su tale assunto la propria tesi secondo cui, come si è detto, nel giudizio di revocazione sarebbe vietata la produzione di nuovi documenti. Vero è, invece, il contrario, e cioè che il giudizio di revocazione è pienamente compatibile con l'introduzione di nova, in specie sotto il profilo probatorio (sempre che, beninteso, le parti interessate non siano incorse, nel giudizio a quo, in preclusioni o decadenze non neutralizzate dalla rettifica dell'errore revocatorio, accertato in sede rescindente). Tanto ciò è vero che, come si è sopra rilevato, il secondo comma dell'art. 402 cod. proc. civ. espressamente prevede l'assunzione di prove costituende. Il fatto che tale disposizione non contempli anche le prove costituite, quali i documenti, non può ovviamente significare che la produzione delle stesse sia vietata; semplicemente significa che, per evidenti ragioni di rapidità e snellezza della procedura, le produzioni documentali possono senz'altro direttamente effettuarsi nel giudizio di revocazione. Ne consegue il rigetto anche del quarto motivo. 5. Il fallimento ricorrente propone inoltre un quinto mezzo con il quale, in ulteriore subordine, deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., vizio di violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova. Ricorda in primo luogo il ricorrente che la corte di appello - nel revocare la sentenza di fallimento sulla base della valutazione dell'insussistenza del presupposto dell'insolvenza - aveva messo in evidenza che il Tribunale, nella predetta dichiarazione di fallimento, non avrebbe rilevato specifici elementi che giustificassero la svalutazione di tutti i crediti indicati dalla ICF ed esposti in bilancio, pervenendo dunque ad un erroneo giudizio sulla consistenza del patrimonio. Osserva pertanto il fallimento ricorrente che la corte di appello avrebbe disatteso un orientamento espresso nella più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 25167/2016) secondo cui la dimensione di equilibrio o di eccedenza dell'attivo sul passivo - che consentirebbe all'impresa in liquidazione di evitare il fallimento - ricade nell'onere di allegazione e di prova a carico del debitore, che dovrebbe dunque compiutamente indicare l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo altresì in modo realistico i possibili valori di realizzo della liquidazione e i relativi tempi. Osserva ancora il ricorrente che se certamente rientra nell'onere del creditore istante dimostrare lo stato di insolvenza, è altrettanto innegabile, secondo i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, che l'eventuale sufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori non dipende dal solo dato formale dell'esistenza dei crediti iscritti nei bilanci ma anche e soprattutto dall'effettiva recuperabilità dei crediti medesimi e dai tempi della possibile liquidazione, sicchè, in presenza di circostanziate contestazioni in ordine all'esigibilità dei crediti iscritti in bilancio, deve essere il debitore a fornirne la relativa prova e dunque risulterebbe erronea l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui non sarebbe spettato a ICF fornire la prova dell'inesigibilità del credito verso GECO (costituente il più ingente credito in bilancio). Tale affermazione giudiziale qui contestata - continua il ricorrente - sarebbe erronea sia perché contraria ai principi generali dettati dall'art. 2697 cod. civ. (posto che deve essere il debitore a dover provare le eccezioni dirette a contestare l'istanza di fallimento) sia perché in contrapposizione al principio della vicinanza della prova.5.1 Il motivo è infondato. 5.2 Rileva il Collegio che - diversamente da quanto denunciato dal fallimento ricorrente - la motivazione resa dalla corte territoriale non si pone in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, nei termini che si andranno qui di seguito a chiarire. Orbene, risulta assunto incontroverso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. anche sez. 1, sentenza n. 25167 del 07/12/2016) quello secondo cui - quando la società è in liquidazione - la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 I.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v. Cass. anche n. 13644 del 2013). Ciò posto in tema di società in liquidazione, occorre ulteriormente chiarire che, secondo il generale principio di ripartizione degli oneri della prova disciplinato dall'art. 2697 cod. civ., spetta al creditore istante ovvero al p.m. fornire la prova del presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento, e cioè dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice (costituendo lo stesso il fatto costitutivo principale posto a sostegno della domanda di fallimento), mentre spetta al debitore l'onere di allegazione e cP prova dei fatti impedienti il fallimento. Ne consegue che, secondo tale schema ripartitivo dell'onere della prova, nell'ipotesi di società poste in liquidazione (e secondo i principi già affermati da questa Corte e sopra ricordati), dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. 5.3 E' stato inoltre statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, con affermazione condivisa anche da questo Collegio, che - in tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione - la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020). 5.4 In conclusione, si può dunque affermare con certezza che lo sbilancio tra attivo e passivo, quale presupposto indispensabile dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, sia fatto costitutivo di quest'ultimo, onde l'onere della prova di esso grava necessariamente sul creditore istante. Ma lo stesso arresto giurisprudenziale rappresentai:o da Cass. n. 25167/2016 (e richiamato dal fallimento ricorrente a sostegno delle sue tesi) non afferma affatto il contrario, essendo riferito a una fattispecie in cui la società debitrice aveva addirittura omesso di depositare la situazione patrimoniale e le scritture contabili. Deve infatti ritenersi che l'onere del debitore, attint:o da istanza di fallimento, di depositare "i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata" (art. 15, comma quarto, secondo periodo, I. fall.), rappresenti proprio il punto di emersione della specificità della disciplina della prova dello stato di insolvenza nella procedura prefallimentare: nel senso che, evidentemente, il debitore che non produca tale documentazione si espone a una presunzione a sé sfavorevole (quella appunto valorizzata anche da Cass. 25167/2016, cit. supra).In caso contrario, però, e cioè nell'ipotesi di deposito da parte del debitore attinto dalla domanda di fallimento della predetta documentazione contabile, la regola di giudizio basata sull'onere della prova ritrova la sua piena espansione, con la soccombenza del creditore istante il quale non sia riuscito a dimostrare la sussistenza dello stato di insolvenza del debitore e in particolare, allorché questi abbia allegato l'esistenza di crediti quale base della propria solvibilità, l'inesigibilità totale o parziale dei crediti stessi. Ne consegue il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. 6. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio per cassazione introdotto con ricorso da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (r.g. 2444/2020) per essere venuta meno la sentenza impugnata, a seguito della sua revocazione da parte della Corte di appello di Roma con sentenza oggetto di successivo ricorso per cassazione, ossia il ricorso, n. 2089/2021. R.G., riunito al precedente ed oggetto di rigetto con la presente decisione (v. Cass. SU 25278/2006; v. anche: Sez. 2, Sentenza n. 21951 del 25/09/2013; Sez. U, Sentenza n. 10553 del 28/04/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 9201 del 02/04/2021). Ciò determina la declaratoria di inammissibilità del predetto ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 7. Ritiene il Collegio di dover compensare le spese del presente giudizio di legittimità, in ragione della novità delle questioni trattate nel quarto motivo di ricorso. 8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del fallimento ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). 9. Non deve farsi luogo, invece, al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a carico della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, trattandosi di esito decisorio (cessazione della materia del contendere) conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione (Sezioni Unite, sentenza 14 dicembre 2020, n. 28383, e sentenza 10 febbraio 2017, n. 3542) P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (r.g. 2444/2020) per sopravvenuta carenza di interesse; rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (r.g. 2089/2021) e compensa tra le parti l
Sentenza Cassazione n. 14183/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris