CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 09507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2817/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 71 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2310/2017 depositata il7.4.2017. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 29.4.2008 Fortunato ed [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF), chiedendo l’accertamento dell’indennizzo loro spettante per la perdita di beni in Somalia per il complessivo importo di € 1.565.730,00, composti da un’azienda, dall’avviamento e dai frutti pendenti, e la condanna del Ministero convenuto al pagamento della somma ancora dovuta, detratti gli importi versati, pari a € 1.340.325,89, oltre gli interessi richiesti con decorrenze alternativamente proposte. Il Tribunale di Roma con sentenza del 31.7.2012 ha condannato il Ministero al pagamento della somma di € 585.048,91 con gli interessi dal 26.1.1994 sull’importo di € 487.540,76 e dal 25.6.1998 sull’importo di € 97.508,15, gravando il Ministero delle spese di causa e di consulenza tecnica d’ufficio. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello il MEF, a cui hanno resistito gli appellati La Corte di appello di Roma con sentenza del 7.4.2017ha accolto il gravame e ha ridotto l’importo dovuto agli attori a € 118.219,61, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, compensando per i due terzi le spese del giudizio e ponendo acarico del MEF il residuo terzo delle spese attoree per entrambi i gradi. 3. La Corte di appello ha disatteso la valutazione peritale; ha ritenuto che l’onere della prova competesse agli attori e che in sede contenziosa la valutazione dei beni dovesse basarsi su prove oggettive e non su mere dichiarazioni; ha infine fatto decorrere gli interessi sul minor importo attribuito dalla data della domanda giudiziale in difetto di anteriore messa in mora. 4.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 26.1.2018 hanno proposto ricorso per cassazione Fortunato ed [OSCURATO:PERSONA], svolgendo tre motivi. Con atto notificato il 28.2.2018 ha proposto controricorso il MEF, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. I ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod. proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.342 e 163 cod. proc. civ. e sostengono che l’appello del MEF sarebbe stato «improcedibile» (rectius: inammissibile) perché caratterizzato da una domanda di annullamento della sentenza di primo grado senza allegazione di alcun profilo di diritto pertinente ai fatti dedotti. 6. Secondo i ricorrenti l’appello del Ministero era del tutto generico e denunciava un difetto di motivazione del tutto insussistente nella sentenza di primo grado. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità e autosufficienza. 7. L'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi e i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti. (Sez. 6- 1, n. 23834 del 25.9.2019, Sez. L, n. 20924 del 5.8.2019, Sez. 5, n. 10272 del 26.4.2017, Sez. 1, n. 2771 del 2.2.2017). Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 5, n. 22880 del 29.9.2017; Sez. L, n. 11738 del 8.6.2016; Sez. L, n. 23420 del 10.11.2011; Sez. 1, n. 20405 del 20.9.2006; Sez. U, n. 28332 del 5.11.2019; Sez. U , n. 156 del 9.1.2020). Vale, ovviamente, anche il reciproco e quindi la parte che sostenga dinanzi alla Corte di Cassazione l’inammissibilità del motivo di appello avversario, che non è stata sanzionata dal giudice del merito, ha l’onere di trascrivere, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado impugnato, quanto il contenuto del motivo di appello proposto avverso tale provvedimento, per mettere così in condizione la Corte di Cassazione di rivalutare la correttezza della decisione in rito assunta dal giudice di appello. In tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Sez. 5, n. 27368 del 1.12.2020). 8. Nella specie i ricorrenti si sono sottratti a tale onere e n on hanno adeguatamente riferito il tenore dell’atto di gravame, a loro dire sfuggito al doveroso stigma di inammissibilità non applicato dalla Corte di appello. 9. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.2697 cod.civ. in punto di riparto dell’onere probatorio, per aver la Corte di appello ritenuto onere di parte attrice dimostrare circostanze che erano state oggetto di eccezione ad opera della parte convenuta. In particolare, mentre parte attrice aveva dato prova di quanto dedotto con documenti, dichiarazioni notarili di terzi e richiamo di fonti pubbliche, il MEF aveva invocato le risultanze di un formulario statistico del 1970 redatto da una società affittuaria dell’azienda, non prodotto dal MEF e non acquisito agli atti del processo, e la Corte di appello aveva imputato la mancata produzione del contratto di affitto agli attori e non alla parte convenuta eccipiente, come avrebbe dovuto. I ricorrenti denunciano altresì ex art.360, n.3, cod. proc. civ. la violazione dell’art.115 cod. proc. civ. per aver assunto la Corte di appello come dati positivi elementi provenienti dal contestato formulario statistico del 1970. I ricorrenti deducono infine ex art.360, n.3 cod. proc. civ. la violazione dell’art.2697 cod.civ. in relazione all’art.2700 cod. civ. e alle leggi n.16 del 1980, 135 del 1985 e 98 del 1994 per non aver assegnato alcun valore alle dichiarazioni di quattro cittadini italiani indifferenti, senza valutarle e porle in confronto con l’insieme delle risultanze processuali. 10. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Sez.2, 24.1.2020, n. 1634; Sez. lav., 19.8.2020, n. 17313; Sez. 6, 23.10.2018 n.26769; Sez.3, 29.5.2018, n.13395; Sez.2, 7.11.2017 n.26366). Inoltre la violazione dell'articolo 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. (Sez.3, 28.2.2017, n. 5009; Sez.2, 14.3.2018, n. 6231). 11. La Corte di appello, a pagina 5, ha affermato che l’azienda in questione era stata concessa in affitto alla [OSCURATO:SOCIETA], cosa che risultava dal formulario statistico compilato nel 1970, in cui questa società aveva assunto di essere proprietaria di piantagioni e macchinari, e ha superato la contestazione al riguardo mossa dagli attori, addebitando loro la mancata produzione del contratto di affitto, la cui acquisizione, a suo parere, gravava su di loro. I ricorrenti sembrano sostenere che neppure la dichiarazione del 1970 della SIPA era stata prodotta in causa; ma non solo non lo dimostrano, in contrasto con la precisa affermazione della Corte territoriale, ma si auto-smentiscono, riportando a pagina 22 il testo della relazione peritale che menziona fra i documenti consultati dall’ausiliare dell’ufficio i « formulari relativi al censimento d elle ditte italiane all’estero effettuate nel 1970». 12. Tuttavia, a fronte della contestazione sollevata dai ricorrenti circa l’affitto in corso con la dichiarante SIPA, la Corte di appello ha attribuito erroneamente l’onere della prova di produrre il contratto di affitto agli attori appellati e non al Ministero, che aveva formulato l’eccezione e intendeva avvalersi del documento. Ciò, al di là della difficile comprensibilità di come si possa produrre un contratto che si nega esistere. In tal modo la Corte romana è incorsa nella violazione dell’art.2697 cod.civ. 13. In secondo luogo, la Corte di appello ha motivato la propria decisione esclusivamente recependo e citando letteralmente a pag.5, ultimo capoverso, le osservazioni critiche del Ministero , ritenute pienamente condivisibili, e a tal riguardo ha affermato l’assenza di qualsiasi documentazione probatoria delle effettive consistenze aziendali «se non su dichiarazione di parte». In tal modo la Corte di appello è incorsa in evidente errore percettivo circa il contenuto della prova, comportante violazione dell’art.115 cod.proc. civ., nel momento in cui ha qualificato come dichiarazioni di parte, prive perciò di valore probatorio, le dichiarazioni giurate rese da vari testimoni dichiaratisi indifferentie verbalizzate da un Notaio, con atto fidefaciente fino a querela di falso. 14. Mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intendeprovare - non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod.proc.civ., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Sez. 3, n. 7187 del 4.3.2022). Recentemente (Sez. 3, 21.12.2022, n. 37382) questa Corte si è ulteriormente soffermata in modo approfondito sulle diverse fattispecie dell’errore revocatorio, del vizio motivazionale di omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti e dell’errore percettivo sul contenuto della prova. È stato osservato che, diversamente dall'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, cod.proc.civ.(che consiste in una falsa percezione della realtà, o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa, ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, se il fatto non costituì punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare) l'errore percettivo, che cada sul contenuto oggettivo della prova (e non sul fatto), assumeautonoma rilevanza, rendendo censurabile, in sede di legittimità, lo specifico caso dell'avvenuta utilizzazione, da parte dello stesso giudice, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito), che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti (in ciò distinguendosi dall'errore revocatorio) e che tuttavia sostengono illegittimamente la decisione assunta non già in base a una motivazione viziata, bensì in violazione di un parametro di fonte legislativa. In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento probatorio adottato dal giudice di merito, deve pertanto distinguersi tra le fattispecie di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ.(che consente l'impugnazione della sentenza nell'ipotesi diomissione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti), quella di cui all'art. 395, n. 4 (che ha riguardo a fatti costituenti unpunto controverso su cui il giudice non si è espressamente pronunciato) e l'ipotesi di cui all'art. 115, che ha ad oggetto leprove proposte dalle parti, oggetto di discussione (diversamente che nell'ipotesi di errore revocatorio) su cui il giudice si sia espressamente pronunciato. Una diversa interpretazione finirebbe, difatti, per consolidare un'inemendabile forma di patente illegittimità della decisione, in contrasto con il principio dell'effettività della tutela, qualora essa si fondi sulla ricognizione obbiettiva del contenuto della prova che conduca ad una conclusione irrefutabilmente contraddetta, in modo tanto inequivoco quanto decisivo, dalla prova travisata, su cui le parti hanno avuto modo di discutere. Se, di converso, l'errore percettivoè caduto su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituitooggetto di discussionetra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, esso può essere fatto valere, negli stringenti limiti di cui al novellatoart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. , ogni qual volta esso consista nell'omesso esame di quel fatto (e non anche quando si traduca nella insufficienza o contraddittorietà della motivazione), sempre che non ricorra l'ipotesi della c.d. «doppia conforme» ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc.civ. 14. La valutazione del materiale probatorio – dest inata a risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudice – è espressione delladiscrezionalità valutativa del giu dice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità (con la conseguenza che non è denunciabile, dinanzi a quest'ultima, come vizio della decisione di merito, a seguito della definitiva riformulazione dell'art. 360, n. 5, cod.proc.civ.) restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali di carattere probatorio. Viceversa, alla stessa parte deve ritenersi consentita, in applicazione delle norme di cui all'art. 115e 360, n. 4, cod.proc.civ., lafacoltà di denunciare la errata percezione (e la conseguente utilizzazione), da parte del giudice di merito, di prove inesistenti, ovvero di prove non solo riferite a fonti, che non sono mai state dedotte in giudizio dalle parti (un testimone mai addotto o escusso; un documento mai depositato agli atti), ma altresì a prove che, pur riferendosi a fatti/fonti appartenenti al processo (uno specifico documento ritualmente depositato, un testimone regolarmente escusso), si sostanziano nellaelaborazione di contenuti informativi non riconducibili in alcun modo a dette fonti, neppure in via indiretta o mediata (ossia di informazioni probatorie delle quali risulta preclusa alcuna connessione logico-significativa con le fonti o i mezzi di prova cui il giudice ha viceversa inteso riferirle), sempre che tali contenuti informativi abbiano, specularmente interpretate, il carattere della decisività. Iltravisamento della prova, per essere censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ., per violazione dell'art. 115 cod.proc.civ., postula:a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova (demostrandum), ma sullaricognizione del contenuto oggettivo della medesima (demostratum), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formatooggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore siadecisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocamente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma diassoluta certezza. 15. Nella fattispecie la Corte territoriale è incorsa in equivoco nel far riferimento al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di indennizzo dovuto per i beni perduti da cittadini e imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità italiana, la dichiarazione giurata di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29.1.1994, n. 98, a corredo della relativa domanda da parte di coloro che non possono produrre gli atti dimostrativi della proprietà, già sottoposta al vaglio di attendibilità dei competenti uffici in sede amministrativa, non ha valore di prova legale nell'ambito del giudizio civile, poiché non può attribuirsi, in difetto di una diversa e specifica previsione, alcun valore probatorio, nel giudizio civile, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, senza che ciò comporti alcun dubbio di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 97 Cost., attesa la disomogeneità tra la posizione dell'istante in un procedimento amministrativo e quella della parte in un giudizio civile, non suscettibili, quindi, di comparazione (Sez. 1, n. 10791 del 16.5.2014). La prova che le era stata sottoposta non era affatto soltanto la dichiarazione giurata della parte di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29.1.1994, n. 98, della quale la giurisprudenza ricordata esclude il valore di prova legale in sede giurisdizionale, ma una prova atipica, meritevole di essere valutata, e non ignorata in radice, costituita dalla dichiarazione di verità di certi fatti resa da alcuni testimoni indifferenti e verbalizzata da un notaio. Nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo. In particolare, gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, ne' di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito, e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento, specie ove di essi sia stata provata (nella specie, mediante l'autentica della sottoscrizione apposta alle dichiarazioni in atti) la veridicità formale (Sez. 3, n. 12763 del 26.9.2000; Sez.L, n. 4666 del 27.3.2003). Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, quali prove atipiche, possono essere idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. , atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio. (Sez. 1, n. 17392 del 1.9.2015; Sez.2, n. 1593 del 20.1.2017). 16. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. per la disposta riforma della sentenza sul punto della decorrenza degli interessi in difetto di specifica richiesta nelle conclusioni dell'atto di appello. I ricorrenti deducono altresì ex art.360, n.3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.1219 e 1224 cod.civ. e alle leggi 16/1980, 135/1985 e 98/1994 in tema di decorrenza degli interessi. Infine i ricorrenti, con sempre con il terzo motivo. lamentano ex art.360, n.5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti relativamente alla sussistenza di un atto di messa in mora in data 2.6.1994, asseritamente idoneo a determinare la decorrenza degli interessi anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale. Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo motivo. 21. La Corte pertanto accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudi