CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 16626/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 68/2021 depositatail 20/01/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStefano Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udito, per la ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato agli attidepositati e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;Udita, per delega del difensore della controricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata agli scritti difensivi depositati e ha insistitoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha evocato, dinanzi al Tribunale di Genova, Maria IsabelAles Garcia assumendo di avere venduto alla convenuta, in data11.05.2011, un immobile di sua proprietà per effetto di violenza moraleperpetrata dalla controparte nei suoi confronti e comunque senzapagamento del prezzo, elemento essenziale del contratto.Tanto premesso, l’attrice ha concluso domandando pronunciarsil’annullamento del contratto, ovvero, in alternativa, dichiararsene lanullità, il tutto con condanna dell’acquirente alla restituzionedell’immobile, nonché alla restituzione dei canoni di locazione percepitidall’epoca della vendita e al risarcimento dei danni per l’indebito utilizzodel bene.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Genova ha rigettato ledomande dell’attrice, ritenendo insufficiente la prova della violenza moralee ritenendo, altresì, quanto alla domanda di accertamento della nullitàdella vendita, che, sebbene non fosse avvenuto il pagamento del prezzo,l’atto risultasse comunque valido come donazione, essendone statiosservati i requisiti di forma previsti ad substantiam.Impugnata detta sentenza da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diMaria [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Genova, con sentenza n.68/2021 pubblicata il 20.01.2021, ha annullato il contratto dicompravendita, ha condannato l’appellata al pagamento della somma dieuro 68.400,00, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimentodell’immobile dalla data dell’atto notarile e fino al novembre 2020, nonchéNumero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026al pagamento delle spese processuali del doppio grado, comprensive,quanto al grado di appello, di quelle relative al subprocedimentocautelare, ed ha posto a carico della parte in questione le spese dellaconsulenza tecnica d’ufficio.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - risultava palese la correlazione tra le pressioni esercitatedall’acquirente e il trasferimento immobiliare; - alcuni testimoni avevanoconfermato la sussistenza di minacce dirette ed estrinseche verso lavenditrice al fine di obbligarla a stipulare il contratto oggetto di causa; - ladecisione del Tribunale in ordine all’inesistenza del prezzo non era stataimpugnata e doveva quindi ritenersi definitiva; - l’insussistenza del prezzodella vendita comportava la nullità del contratto; - l’assenza dell’animusdonandi determinava anche l’impossibilità di qualificare l’atto comedonazione; - il danno da mancata disponibilità del bene da parte dellavenditrice era in re ipsa ed andava commisurato all’ammontare del canonedi locazione percepito in forza di un contratto già in essere all’epoca dellastipula del contratto, per il periodo decorrente dalla data dell’atto inquestione e fino al novembre 2020; - le spese processuali andavanoliquidate tenuto conto di un valore della causa pari a euro 120.000,00.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’appello sulla scorta di otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità della pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentatoconclusioni scritte e la controricorrente ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Prima di passare alla disamina dei motivi di ricorso, è opportunorilevare che nell’atto in questione, alle pagine da 2 a 4, sono contenute lerubriche dei motivi medesimi, mentre la relativa trattazione è svolta allepagine 15 e seguenti.Numero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026Come verrà evidenziato in relazione ai singoli motivi, l’esposizione delleragioni in alcuni di essi risulta effettuata in maniera discordante dallarubrica, oltre ad essere disordinata e confusa, il che costituisce profilo diinammissibilità, nei termini che di seguito verranno meglio chiariti.2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta «la nullità della sentenza aisensi dell’art. 132, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. inviolazione dell’art. 158 c.p.c. per vizio di costituzione del Giudice inrelazione all’illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 della L. 98 del9 agosto 2013 di conversione con modificazione del DL 21 giugno 2013 n.69 in relazione artt. 3, 25, comma 1 e 106 comma 2 Costituzione inrelazione alla sentenza n. 68/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Genovache presenta la composizione collegiale che è riservata ai magistratiordinari nominati per concorso ai sensi dell’art. 102 comma 1 e art. 106comma 1 cost. con presenza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale GiudiceAusiliario Relatore in conformità alla sentenza n 68/2021 della CorteCostituzionale depositata in data 17 marzo 2021».In particolare, gli artt. da 62 a 72 della l. n. 98/2013 di conversione conmodificazioni del d.l. n. 69/2013, nell'istituire e disciplinare la nuova figuradel giudice ausiliario di appello, contrasterebbero con l'art. 106, secondocomma, Cost., laddove stabilisce che i giudici onorari possono esserenominati per tutte le funzioni attribuite a «giudici singoli» e ciò in quanto,contro la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto legittima lapartecipazione di giudici onorari ai collegi solo in via temporanea o afronte di circostanze di carattere eccezionale, il giudice ausiliario d'appelloistituito dal d.l. n. 69 del 2013, come convertito, è incardinatonormalmente presso un organo collegiale, all'interno del quale esercitadirettamente le relative funzioni giurisdizionali, senza peraltro incontrare,almeno sul piano normativo, alcun limite, di materia e di valore,nell'assegnazione dei procedimenti civili, con l'eccezione dei soliprocedimenti trattati dalla corte d'appello in unico grado; le norme inNumero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026questione sarebbero in contrasto anche con gli artt. 106, primo comma, e102, primo comma, Cost., dai quali si evince la scelta del Costituente perl'affidamento, in via generale, dell'esercizio della giurisdizione aimagistrati professionali togati.Il motivo è manifestamente infondato.Per quanto concerne la questione di illegittimità costituzionale delle normecensurate dalla ricorrente, si rileva che la Corte costituzionale, investitadella questione negli stessi termini indicati dalla parte, con sentenza n.41/2021, citata nello stesso ricorso per cassazione, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, conmodificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui nonprevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato ilriordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempistabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in talmodo lasciando al legislatore un sufficiente lasso di tempo che assicuri lanecessaria gradualità nella completa attuazione della normativacostituzionale sul punto.A seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra citata, ledisposizioni che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo "status" dicomponente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello permettono dicontinuare legittimamente ad avvalersi dei giudici ausiliari fino al31/10/2025, data fissata per pervenire ad una riforma complessiva dellamagistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporaneatollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitarel'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudiciausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudicionorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili (cfr.: Cass. n.32065/2021).Numero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026In concreto, essendo la sentenza impugnata anteriore al deposito dellapronuncia della Corte ed essendo stata la stessa emessa da un Collegiocostituito in maniera rispettosa dei limiti tracciati dal giudicecostituzionale, non può ritenersene la nullità per vizi relativi allacostituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce«inammissibilità/inesistenza/nullità della notifica della sentenza ai sensidella Legge n. 53 del 1994, in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. inviolazione dell’art. 125 c.p.c. sulla modalità di notifica della sentenza n.68/2021 in data 21 gennaio 2021 in violazione dell’art. 125 c.p.c. edinesistente ai fini della decorrenza dei termini di cui all’art. 325 comma 2,c.p.c.».In particolare, come si legge nel ricorso a pag. 16, nell’ambito dello stessoparagrafo relativo alla trattazione del primo motivo, la copia notificatadella sentenza non recava alcuna firma, essendo stata essa notificata nongià in formato p7m bensì in semplice formato pdf, nonché senzacertificazione di conformità da parte del difensore, con conseguenteinesistenza della notificazione medesima ai fini della decorrenza deltermine breve per l’impugnazione.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.Infatti, il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato in data19.03.2021, e dunque nel rispetto del termine c.d. breve di cui all’art.325, ultimo comma, c.p.c., anche ove conteggiato a partire dalla data dideposito della sentenza stessa (20.01.2021), con la conseguenza chel’impugnazione va considerata in ogni caso tempestiva.4. Con il terzo motivo «(pag. 6/15 e 12/15 della sentenza n. 68/2021)»,si censura «l’affermazione della sentenza, ai sensi dell’art. 132 co. 2, n. 4in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. risultando la motivazione dellasentenza nulla ai sensi dell’art. 161 comma 1 c.p.c. relativamente ai punti1 e 2 dell’appello in quanto priva dei requisiti di logicità ossia coerenteNumero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026nelle diverse osservazioni in cui essa si articola in relazione allasussistenza della violenza psicologica e morale vantata dalla Sig.ra FoscoliSelena e alla falsa applicazione dell’art. 1434 c.c. e 1435 c.c. e relativa alprimo motivo di appello ([OSCURATO:PERSONA] pag. 4/15 sentenza)».Nella parte del ricorso relativa alla trattazione dei singoli motivi, sirinvengono: - un paragrafo, espressamente intitolato “III motivo diricorso”, che si sviluppa a pag. 17; - un ulteriore paragrafo intitolato “3°motivo di ricorso”, che si sviluppa alle pagine da 26 a 30.Tra le pagg. 17 e 26 vi è un ulteriore paragrafo intitolato “2° motivo diricorso” che non ha nulla a che fare con la rubrica concernente la pretesainesistenza della notifica della sentenza impugnata e che, alla luce diquanto sopra, non si comprende bene a quale motivo si riferisca.Ciò rende inammissibile la trattazione nella parte in questione, nonessendovi corrispondenza tra la stessa e la rubrica.A tale proposito, deve osservarsi che, ai fini del rispetto dei limiticontenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso percassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale dellachiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare iprofili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamentodelle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità unaconcisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questionigiuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, perpoi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizielencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere pregiudical'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti dicausa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto,comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi incontrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettivatutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principicostituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2Numero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processualisuperflui (cfr.: Cass. n. 8425/2020; Cass. n. 8009/2019).Sebbene detto principio sia stato affermato in ipotesi di irragionevoleestensione del ricorso, esso, a maggior ragione, vale in un’ipotesi, comequella in esame, in cui il disordine e la confusione nell’esposizione dellecensure rendano queste ultime oscure, pregiudicandone l’intelligibilità.In ogni caso, nella parte del ricorso che va da pag. 17 a pag. 30, la partelamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dellasentenza impugnata laddove, nonostante la condivisione relativa allaricostruzione dei fatti contenuta nella decisione di primo grado, essa èstata poi oggetto di un’opposta valutazione, senza considerare tutti glielementi istruttori sfavorevoli alla difesa dell’attrice; ciò integrerebbe gliestremi della violazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4 e 116,primo comma c.p.c. La parte sostiene che la Corte distrettuale avrebbeerroneamente ritenuto sussistente una totale soggezione dell’attrice neiconfronti della convenuta, soggezione che, tuttavia, non trovava riscontronelle risultanze istruttorie, e, a tale proposito, elenca una serie di elementiche la Corte d’appello avrebbe omesso di prendere in considerazione, qualile informazioni assunte in un procedimento penale instaurato nei confrontidella ricorrente stessa per i fatti in questione, il tenore delle telefonateintercorse tra le parti in causa e registrate dalla controparte e ledichiarazioni rese da altri soggetti escussi. La Corte d’appello, infine,avrebbe errato nel ritenere che la ricorrente fosse superiore gerarchicodiretto della controparte e che ella avesse il potere di infliggerle sanzionidisciplinari ovvero di licenziarla, in tal modo ponendosi in contrasto sia conle norme vigenti in tema di organizzazione sanitaria (l’una, infatti, erainfermiera e l’altra caposala), sia con le testimonianze ed informazioniassunte.Il motivo è infondato.Numero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026Quanto alla pretesa illogicità e contraddittorietà della motivazione, devepremettersi che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n.8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).In concreto, la motivazione della sentenza risulta in sé logica e coerente,mentre le anomalie denunciate dalla parte si fondano sulla comparazionetra detta motivazione e quella del giudice di primo grado, ovvero surisultanze istruttorie ulteriori rispetto a quelle indicate nella sentenzastessa, sicché non è possibile ritenere che il vizio denunciato emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.Neppure sussiste violazione dell’art. 116 c.p.c., vizio che può essereravvisato unicamente solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiaratodi valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario,ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensiNumero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti incui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(cfr.: Cass. Sez. Un., n. 20867/2020).Per quanto concerne tale ultima ipotesi che, pur non essendo menzionataespressamente nella rubrica, comunque emerge dalla trattazione delmotivo, si rileva che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente deveindicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testualeo extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.;Cass., Sez. Un., n. 8054/2014 cit.; Cass. n. 25216/2014; Cass. n.9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024).Sul punto, è stato anche precisato (cfr.: Cass. n. 22218/2023) checostituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n.5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono,viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui allarichiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni odeduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); glielementi istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.); una moltitudine difatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n.21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018 cit.), sicché sonoNumero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigmanormativo a questi ultimi profili.Va ulteriormente rilevato che la deduzione di un vizio di motivazione dellasentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere diriesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suovaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamenteprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casitassativamente previsti dalla legge). Il mancato esame di elementiprobatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia,costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanzeprocessuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altrerisultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi"venga a trovarsi priva di base (cfr.: Cass. n. 9368/2006; in sensoconforme, si vedano, tra le altre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n.24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 21223/2018).Infine, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove nonlegali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun viziodenunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nelparadigma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (che attribuisce rilievoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivoper il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per ilNumero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026tramite dell'art. 132, n. 4 c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante (cfr.: Cass. n. 11892/2016; Cass. n. 23153/2018).Contrariamente a quanto innanzi osservato, la ricorrente, senza indicarespecificamente uno o più fatti decisivi contrari a quanto affermato con lasentenza impugnata, ha elencato cumulativamente una serie di risultanzeistruttorie, anche relative ad un autonomo procedimento penale,sostenendo che esse, ove considerate, avrebbero condotto ad unaconferma della sentenza di primo grado.Ciò, tuttavia, non è ammissibile, non costituendo il giudizio di legittimitàun terzo grado di quello di merito.Ove si vogliano isolare, nell’ambito dell’estesa esposizione della parte,alcune circostanze, quali il rapporto di amicizia tra le parti, il rifiutoopposto dalla controricorrente alla richiesta della controparte di accendereun mutuo finalizzato all’acquisto, da parte della ricorrente stessa, di unacasa in Spagna e la concreta posizione rivestita da ciascuna delle partinell’ambito dell’organizzazione della struttura sanitaria, i primi due nonsono tali che, una volta presi in considerazione, la "ratio decidendi" vengaa trovarsi priva di base, dovendo comunque gli stessi essere posti aconfronto con le ulteriori circostanze emerse, anche in senso contrario, incorso di causa ed indicate nella sentenza impugnata; il terzo elemento, siapure in maniera che la parte assume erronea - visto che la ricorrente negadi essere stata superiore gerarchico diretto della controparte - è statoconsiderato nella sentenza stessa.Infine, quanto alla pretesa violazione di legge, deve osservarsi che il vizioin questione consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da partedel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unanorma di legge e quindi implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa èNumero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede dilegittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una el'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronearicognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erroneaapplicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che soloquest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n.25182/2024).In concreto, la Corte d’appello ha applicato il principio di diritto secondocui, in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, irequisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, aseconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto,o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamenteingiusto, anche ad opera di un terzo, ed è in ogni caso necessario che laminaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazionenegoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale daincidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazionedell'autore di essa (cfr.: Cass. n. 19974/2017).La ricorrente non ha evidenziato problemi interpretativi o applicativi dellenorme richiamate e le sue censure si risolvono in un’inammissibilerichiesta di revisione delle valutazioni di merito mediate dalle risultanzeistruttorie.5. Il quarto motivo è rubricato come segue: «(pag.6/15 della sentenza n.68/2021 da “l’odierna …” a ultimo capoverso pag. 11/15 “non risulterebbecomprensibile né spiegabile”). Con il secondo motivo formulato si censurala sentenza per violazione o falsa applicazione degli articoli 116 c.p.c. inrelazione agli artt. 1418 e 1325, ai sensi dell’art. 360, c.p.c. in quanto incontrasto con l’art. 1435 c.c. e 1438 c.c. per la valutazione degli elementiNumero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026probatori e per grave travisamento della prova, con conseguente errataricostruzione dei fatti che ha condotto ad una violazione di legge. Sicensura la sentenza per violazione dell’art. 360 n. 5, c.p.c. per averomesso di considerare tutti gli elementi probatori emersi fatti decisivirelativi a tutti gli elementi probatori evidenziati nel procedimento – siatestimoniali sia documentali di parte appellata – e oggetto della sentenzadi primo grado risultando effettivamente valutati solo gli elementiprobatori di parte appellante sul 1 e 2 motivo di appello».In particolare, la ricorrente sostiene l’erroneità della sentenza impugnata,nella parte in cui, nel dichiarare fondato il motivo di appello proposto sulpunto, si è affermato che, non essendo stato pagato alcun prezzo per iltrasferimento immobiliare e non avendo la convenuta provato lasussistenza dell’animus donandi, onde considerarsi la cessione comunquevalida a titolo di donazione, il contratto era da ritenersi nullo. Sul punto,doveva rilevarsi che la controparte non aveva proposto domanda né diaccertamento della simulazione, né di annullamento della donazione, né diaccertamento dell’illiceità del negozio dissimulato.Il motivo è inammissibile.Al riguardo, va rilevato che l’appellante aveva richiesto nelle sueconclusioni, in via tra loro alternativa, o la pronuncia di annullamentodell’atto per violenza morale, o l’accertamento della sua nullità permancato versamento del prezzo, e che con la sentenza impugnata è stataaccolta la prima di dette domande.Ne deriva che non sussiste in capo all’odierna ricorrente alcun interesse adimpugnare le considerazioni, contenute in motivazione, relativeall’ulteriore domanda sulla quale non risulta formulata alcuna pronuncianel dispositivo.6. Con il quinto motivo «(pag. 6/15-11/15 della sentenza n. 68/2021)» laricorrente «censura la sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. si afferma che il manifestoNumero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026travisamento degli elementi di prova ha condotto il Giudice di merito aduna non corretta ricostruzione della quaestio facti nonché di aver omessoin relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. di considerare tutti gli elementiprobatori emersi fatti decisivi relativi a tutti gli elementi probatorievidenziati nel procedimento – sia testimoniali sia documentali di parteappellata – e oggetto della sentenza di primo grado risultandoeffettivamente valutati solo gli elementi probatori di parte appellante suimotivi 1 e 2 dell’appello».A dire della ricorrente, premesso che il contratto era stato stipulatomediante atto pubblico che fa piena prova delle dichiarazioni delle parti edella corrispondenza tra quanto documentato dal notaio e quanto allostesso dichiarato dalle parti, e premesso altresì che la domanda principaledella controparte si fondava sull’insussistenza dell’accordo tra le parti inquanto la volontà dell’attrice sarebbe stata sottoposta ad una violenzapsicologica, la contestazione della validità del contratto avrebbe dovutoavvenire mediante querela di falso. Inoltre, l’accertamento della violenzapsicologica da parte della Corte d’appello si fondava su una ricostruzionedel fatto avvenuta senza prendere in considerazione tutti gli elementiprobatori emersi in corso di causa.Il motivo, a parte ogni questione sulla sua inammissibilità per mancanzadi corrispondenza tra la rubrica e la relativa trattazione, è infondato.Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che, in tema di atto pubblico,l'efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinsecidell'atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale chel'ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest'ultimo, il momento e illuogo in cui è stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delledichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto, essere contrastatecon ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso(cfr.: Cass. n. 15805/2025; Cass. n. 20214/2019; nello stesso senso, inNumero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026tema di efficacia probatoria del verbale di accertamento, si veda: Cass. n.24407/2025).Pertanto, l’accertamento del vizio della volontà non necessitava dellaquerela di falso.In secondo luogo, quanto al rilievo generico del carattere assertivamenteincompleto dell’accertamento contenuto nella sentenza impugnata, sirichiamano le considerazioni già svolte in ordine al terzo motivo.7. Il sesto motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al terzo,al quarto e al quinto, riguarda la «violazione dell’art. 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per travisamento della prova nellaricostruzione di fatti di causa (pag. 6/15 – 13/15) sia in riferimento perl’accoglimento dei tre motivi di appello ed in relazione alle motivazioni giàaddotte nei motivi 3-4-5».In particolare, secondo la ricorrente, la Corte di merito ha travisatocompletamente la prova, che, se fosse stata valutata correttamente,avrebbe dovuto condurre al riconoscimento del nesso di causalità traimperizia, evento lesivo ed evento dannoso, il tutto sulla scorta dellestesse considerazioni indicate nel terzo e nel quarto motivo.Il motivo, pure di difficoltosa comprensione, è infondato.Il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c.,postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazionedella prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenutooggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assolutaimpossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, icontenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di potertrarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nelgiudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbestata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata suicontenuti informativi che risultano oggettivamente dal materialeNumero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamentedesunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità delladecisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assolutacertezza (cfr.: Cass. n. 9507/2023; Cass. n. 20737/2025).In concreto, ciò che viene censurato dalla ricorrente è non già iltravisamento di una prova specifica, bensì la valutazione complessiva dellerisultanze probatorie emerse dall’istruttoria svolta in corso di causa,valutazione che è propria del giudice del merito e non può essere oggettodi revisione nel giudizio di legittimità.8. Con il settimo motivo, «in subordine nel caso di mancato accoglimentodei motivi precedenti si censura la motivazione (a pag. 13 della sentenza68/2021) ai sensi dell’art. 132 co. 2 n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4, c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., relativo all’errata applicazione e violazionedegli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. in ordine alla quantificazione dellaresponsabilità risarcitoria rapportata all’uso e al mancato godimentodell’immobile in relazione alle motivazioni addotte dal Giudice di Appellosul quantum del risarcimento del danno».In particolare, secondo la ricorrente, deve essere considerata erronea laliquidazione, da parte del giudice del merito, del danno derivante dalmancato godimento dell’immobile per cui è causa, sia perché non si eratenuto conto della perdita, da parte dell’acquirente, della disponibilitàdell’immobile a seguito del sequestro giudiziario intervenuto in corso dicausa, sia perché il canone pattuito con l’ultimo contratto di locazione inessere all’epoca della vendita non era conforme all’andamento successivodei redditi. Inoltre, la controparte, che si assumeva danneggiata, avrebbedovuto fornire la prova di aver effettivamente subito un pregiudiziopatrimoniale e non poteva essere richiesta alla ricorrente la somma adisposizione del custode a seguito del sequestro del bene.Il motivo è parzialmente fondato, entro i limiti di seguito indicati.Numero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026Deve premettersi che, come emerge dalla sentenza impugnata,l’appellante ha richiesto la condanna della controparte alla «restituzionedei canoni di locazione percepiti dal giorno della stipula del rogito, conrelativi interessi», oltre che al «risarcimento di tutti i danni subiti, perl’indebito utilizzo del bene da parte» dell’acquirente.Quanto al danno subito dalla venditrice per il mancato godimentodell’immobile, sotto il profilo giuridico, è stato più volte affermato che essoè in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cuinatura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilitàda esso ricavabile (cfr.: Cass. n. 16670/2016; Cass. n. 21239/2018; Cass.n. 20708/2019).Si è anche precisato che la presunzione di normale fruttuosità del bene edi sussistenza del danno derivante dalla sua indisponibilità è iuris tantum(cfr.: Cass. n. 16670/2016) e, dunque, suscettibile di prova contraria(cfr.: Cass. n. 39/2021).In concreto, dalla sentenza impugnata emerge che, al momento dellastipula del rogito notarile, l’alloggio era concesso in locazione concontratto in data 01.05.2010 al canone annuale di euro 7.200,00 e, sullascorta di tale dato, la Corte d’appello, ritenuto che il danno da mancatogodimento dell’immobile fosse in re ipsa, ha determinato il relativoammontare moltiplicando detto canone annuo per un periodo di nove annie mezzo, decorrente dal mese successivo alla stipulazione del contrattooggetto di causa (11.05.2011) e fino al mese di novembre 2020.Tuttavia, nella stessa sentenza si è dato atto dell’avvenuto sequestrogiudiziario del bene con ordinanza del 05.10.2017.La controricorrente, poi, ha fatto riferimento alla possibilità che le sianoassegnate «le somme accumulate sul conto della procedura di sequestrogiudiziario», il che presuppone logicamente che, nel periodo del sequestro,i canoni derivanti dalla locazione dell’immobile siano stati corrisposti nongià alla ricorrente, bensì al custode.Numero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026Ne deriva l’illegittima liquidazione del danno da parte del giudice delmerito, visto che, pur potendo il pregiudizio derivante dall'indisponibilità diun immobile essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criteriodel valore locativo di mercato, che rappresenta il controvaloreconvenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazionenormativa del contratto di locazione nell’attività di liquidazione (cfr.: Cass.n. 14947/2023), la relativa quantificazione, alla luce del sequestrogiudiziario intervenuto in corso di causa, avrebbe dovuto tenere contodella perdita della disponibilità del bene da parte della ricorrente, nonchédell’eventuale percezione di canoni da parte del custode nominato.Per il resto, le ulteriori doglianze della parte attengono alle valutazioni dimerito e sono dunque inammissibili nella presente sede.9. Con l’ottavo motivo «si censura la motivazione ai sensi dell’art. 132co. 2 n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c.,in quanto la motivazione è del tutto illogica nella parte in cui hadeterminato il valore della causa ed il valore delle spese legali».In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbiaindicato né i motivi per cui il valore della causa era stato determinato ineuro 120.000,00, né quelli posti a fondamento della quantificazione delcompenso per le singole fasi.Il motivo è assorbito, dal momento che la Corte distrettuale, dovendoriesaminare la causa nel merito in relazione al parziale accoglimento delsettimo motivo, dovrà procedere anche ad una nuova statuizione in ordinealle spese processuali.10. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al settimomotivo nei limiti di cui in motivazione, assorbito l’ottavo, inammissibili ilsecondo e il quarto e rigettati i restanti.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Genova, in diversa composizione, perché provveda al riesameNumero registro generale 8678/2021Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16626/2026Data pubblicazione 27/05/2026della domanda di risarcimento del danno in applicazione dei principisuesposti per la relativa quantificazione.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie parzialmente il settimo motivo del ricorso, assorbitol’ottavo, inammissibili il secondo e il quarto e rigettati i restanti; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 26 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]