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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14947/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16507/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] dei Gelsi 132 Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 162; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6418 /20 1 9 depositatail 23 ottobre 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11maggio 202 3 [OSCURATO:PERSONA] civile - Responsabilità da cose in custodia – Danni ad immobile commerciale da infiltrazioni d’umido da risalita ─ Liquidazione ─ Equitativa ─ Presupposti ─ Fattispecie dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato in data 24 settembre 2013 [OSCURATO:PERSONA], proprietario di due locali commerciali siti a piano terra di edificio sito in Roma, via dei Gelsi n. 130/E e n. 130/F, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Condominio di Via dei Gelsi n. 132 in Roma chiedendone la condanna, ex art. 2051 cod. civ., ad eseguire i lavori necessari a far cessare le infiltrazioni da risalita già da tempo manifestatesi ed al risarcimento dei danni subiti e subendi, anche per non averne potuto godere e per non averli potuti concederein locazione a terzi.

2. Instaurato il contraddittorio ed espletata c.t.u., con sentenza n. 5798 del 22 marzo 2016 il Tribunale accolse parzialmente le domande, avendo ritenuto che a causare il fenomeno avesse concorso il fatto colposo della stessa parte attrice, per la mancata realizzazione del vespaio al di sotto dei locali.

Per l’effetto, condannò il condominio a: ─eseguire i lavori indicati dal c.t.u.

«limitatamente agli interventi di impermeabilizzazione della scala condominiale» ed a quelli «da eseguire su murature portanti o perimetrali dell'edificio per impedire la risalita dal basso dell'infiltrazione capillare proveniente dal suolo sottostante e/o dalle fondazioni dell'edificio condominiale, con esclusione della realizzazione del vespaio»; ─ eseguire i lavori interni di riparazione e di ripristino dei due locali, ponendone però la relativa spesa per un terzo a carico d ello stessoattore; ─ al risarcimento dei danni equitativamente liquidati in € 20.000,00 oltre interessi legali dal 17marzo 2016 e fino al soddisfo; ─ alla rifusione delle spese processuali.

3. Pronunciando sui contrapposti gravami, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6418/2019, resa pubblica il 23 ottobre 2019 , in parziale accoglimento di quello principale del Bianconi ─ dichiarato invece inammissibile, per tardività, quello incidentale del condominio ─ ha condannato quest’ultimo a realizzare anche il vespaio di fondazione ed a sopportare per intero il costo di ripristino dei locali, confermando invece la liquidazione dei danni da mancato utilizzo degli immobili, come equitativamente operata in primo grado .

Ha , inoltre, compensato per metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e del pregresso procedimento cautelare, ponendo la restante metà a carico del condominio.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste il Condominio di Via dei Gelsi 132 depositando controricorso, con il quale propone anche ricorso incidentale con unico mezzo.

È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il controricorrente, ricorrente incidentale,ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «violazione del giudicato interno formatosi su un capo autonomo della sentenza … atteso che la prova del danno per mancato utilizzo e per mancato guadagno per locazione degli immobili del ricorrente è stato accertato dal Tribunale di Roma e l'impugnazione specifica di tale capo della sentenza di primo grado da parte del Condominio di via dei Gelsi, 132,è stata travolta dalla dichiara zione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto da controparte per tardiva proposizione ai sensi degli artt. 166 e 343 c.p.c.».

Rileva che: ─ nella sentenza di primo grado il Tribunale aveva dato atto che il c.t.u. aveva accertato che «a far data dall'anno 2000, in base agli atti di causa, si deduce che è stato segnalato al condominio convenuto lo stato di degrado e infiltrativo che impedisce la fruibilità e la locazione dei locali commerciali dell'attore» ed aveva stima t o il danno complessivo in€ 328.374,40; ─ proprio sulla base di tale accertamento il Tribunale aveva liquidato il danno da mancato godimento e da danno emergente per il mancato utilizzo dei locali dell'attore, sebbene discostandosi dalla liquidazione fatta dalla c.t.u., avendo ritenuto il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, primo comma, cod. civ. e di dovere, pertanto, procedere ad una liquidazione equitativa nella misura sopra indicata(€ 20.000).

Osserva quindi che, una volta eliminati, con l’accoglimento dei motivi di gravame, i presupposti per i quali il Tribunale aveva proceduto alla liquidazione in via equitativa in base all'art. 1227 c.c., la Corte territoriale avrebbe dovuto liquidare il danno, già provato in primo grado, nella misura indicata dal c.t.u..

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «o messo accertamento della c.t.u. quale fatto decisivo e discusso in relazione al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5; nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. in relazione al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», per avere la Corte d'Appello omesso di considerare le prove documentali prodotte e le risultanze della c.t.u. sia in relazione all'accertamento del danno, che alla sua quantificazione, senza argomentare con valutazione congrua e logica per quali motivi abbia emesso una decisione contrastante con le conclusioni del c.t.u.e per avere confermato la liquidazione del danno in via equitativa effettuata dal Tribunale in mancanza dei presupposti richiesti dalla norma.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte d'Appello─ nel rigettare il quarto motivo di gravame con il quale egli si era doluto del mancato riconoscimento degli ulteriori danni nel frattempo prodottisi in corso di causa ─ invertito l'onere della prova ritenendo che un fatto estintivo, ossia la realizzazione dei lavori indicati nella sentenza del Tribunale di Roma, fosse a carico dell'odierno ricorrente, attore nel merito, e non del convenuto Condominio.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 336 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale modificato la regolamentazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in assenza di specifico motivo di impugnazione della parte interessata sul punto ed in assenza di mutamento della posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza a seguito del giudizio di appello.

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Condominio di Via dei Gelsi, 132, denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma primo , cod. civ.,nella produzione dei danni interni».

Lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto l’insussistenza del concorso del fatto colposo del Bianconi, per non essere a suo carico la realizzazione del vespaio, omettendo di considerare che, nel giudizio di primo grado, il c.t.u. aveva chiaramente affermato la corresponsabilità del predetto anche per altra causa, ossia per avere egli sovrapposto al pavimento originario un massetto cementizio di circa 8 cm. di spessore, così impedendo alla umidità di risalita di poter evaporare.

6. Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato.

Come evidenzia lo stesso ricorrente il giudice di primo grado non ha affatto posto a base della liquidazione del danno la stima operata dal c.t.u., la quale dunque non si è trasfusa in alcun accertamento giudiziale, nemmeno emergendo quella stima quale passaggio logico presupposto nella limitata quantificazione del danno posta ad oggetto della statuizione di condanna,risultando questa puramente equitativa e non ancorata a quell’accertamento neppure alla stregua di un calcolo percentuale.

Nessun giudicato interno, dunque, è predicabile sul punto, nel senso postulato in ricorso, come dimostra il fatto stesso che, come riferisce lo stesso ricorrente ed è comunque ricavabile dalla sentenza, con il terzo motivo di gravame egli si era per l’appunto doluto della liquidazione in via equitativa del danno per il mancato utilizzo dei locali e per il mancato guadagno nonostante il c.t.u. avesse indicato una cifra precisa per tale causale, il che ─ secondo l’assunto dell’appellante ─ escludeva la necessità del ricorso alla valutazione equitativa in assenza dei presupposti di cui all'art. 1226 c.c., risultando palesemente sproporzionata per difetto la sua determinazione, in dife tto di contestazione di controparte sulla quantificazione del perito.

7. Il secondo motivo è invece in parte fondato, nei termini appresso precisati.

La Corte d’appello ha rigettato il motivo di gravame diretto ad ottenere una maggiore quantificazione dei danni derivati dalla impossibilità di godere dell’immobile, corrispondente a quella stimata dal c.t.u., sulla base delle seguenti testuali considerazioni: «L'appellante chiede il riconoscimento dell'intera somma accertata dal c.t.u. in base al valore locativo di locali similari nella stessa zona (località Centocelle) di Roma secondo i parametri pubblicati dall'Agenzia delle Entrate e dall'OMI Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA] della stessa Agenzia, calcolata dal 2000 al 2015 in € 164.187,20 per ciascun immobile.«Non è stato però offerto riscontro probatorio oggettivamente verificabile che le condizioni degli immobili fossero sin dal 2000 quelle gravemente degradate riscontrate dal c.t.u. nel 2012 (data dell'A.T.P.) o nel 2015, né che per l'intero periodo dal 2000 al 2015 il Bianconi abbia comunque offerto in locazione sul mercato i suoi immobili ovvero che i potenziali locatori siano stati scoraggiati dallo stato di degrado degli stessi …, il che esclude la fondatezza del motivo per non essere il giudice vincolato nella valutazione equitativa alle risultanze della c.t.u. a fronte dell'inammissibilità dell'appello incidentale e del corrispondente motivo sul riconoscimento di tale danno».

7.1. Tale motivazione resiste alle critiche del ricorrente nella sua prima parte, là dove esclude l’esistenza di prova sulla retrodatazione sino al 2000 delle condizioni gravemente degradate riscontrate dell’ausiliario per la prima volta nel 2012.

Sul punto, in ricorso, si lamenta l’omesso esame di una serie di elementi istruttori (v. pagg. 11 – 12) , con il che però non è soddisfatto il paradigma dell’evocato vizio cassatario di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. al qual fine, come noto, occorre indicare ─ nel rispetto dei requisiti di specificità e autosufficienza dettato dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. ─ il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttorinon integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato contodi tutte le risultanze probatorie ( Cass. Sez.

U. n n. 8053 e 8054 del 2014).

Nella specie invero la doglianza è riferita ad una serie numerosa di lettere o e-mail inviate all’amministratore del condominio (come tali di dubbia decisività, trattandosi di documenti provenienti dalla stessa parte) e a due perizie, delle quali però si omette di precisare in che veste e in quale sede essere fossero state rese dai loro autori, quali fatti (non valutazioni) da esse potessero trarsi, se e quando fossero state prodotte nell’uno e nell’altro grado di giudizio.

7.2. Il motivo invece coglie nel segno là dove denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 ( rectius : 2056) co d. civ. in relazione alla giustificazione offerta della scelta di disancorare del tutto la liquidazione del danno dalle indicazioni del c.t.u., anche in relazione al periodo, successivo all’anno 2012, in cui ─ come implicitamente postulato nella stessa sentenza ─ le condizioni «gravemente degradate» degli immobili erano state oggettivamente riscontrate in giudizio.

Occorre al riguardo rammentare che, con recente arresto nomofilattico, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 33645 del 15/11/2022), sia pure occupandosi della diversa ipotesi del danno da occupazione illegittima di immobile, hanno reso chiarimenti direttamente rilevanti anche nel presente giudizio con riferimento alla morfologia ed alla risarcibilità del danno comunque derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell’immobile e di trarne guadagno.

Con precipuo riferimento alla violazione del diritto di proprietà è stato in quella sede evidenziato che l’evento lesivo può attingere la cosa oggetto del diritto ovvero (come accade nelle fattispecie in esame) direttamente il contenuto del diritto stesso (il diritto di godere e disporre di cui all’art. 832 c.c., inteso, quest’ultimo, quale «diritto di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne l’organizzazione produttiva»: pag. 11della sentenza).

In entrambi i casi, ai fini dell’attivazione della tutela risarcitoria, è necessario si configuri una perdita o un mancato guadagno che rappresentino conseguenza immediata e diretta dell’illecito, alla stregua dell’art. 1223 cod. civ..

Nel secondo caso (evento lesivo incidente sul contenuto del diritto) può configurarsi un «danno risarcibile (...) rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione».

È,questo, un danno emergente che si configura anche nell’ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili.

In questo caso, il criterio di liquidazione equitativa utilizzabile è omogeneo, attestandosi sul valore locativo di mercato, che rappresenta - per l’appunto - il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (si legge, a tal riguardo, a pag. 11 della sentenza, che «il godimento ha un valore economico e esso, nell’ambito di una valutazione equitativa del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia seè indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa”).

Al lucro cessante afferiscono, invece, quelle perdite di occasioni di guadagno «da collegare non al contenuto del diritto previsto dall’art.832 c.c., ma alla titolarità deldiritto», espressioni “della possibilità di alienare quale caratteristica di tutti i diritti patrimoniali” (pag. 10).

Si tratta, in concreto, del danno conseguente alla impossibilità di vendere l’immobile o locarlo a un canone superiore a quello di mercato, il quale necessita « di prova specifica, anche in via presuntiva»(pag. 11).

Dal punto di vista processuale, all’allegazione, da parte dell’attore, di una delle voci di danno suddette potrà contrapporsi la (specifica) contestazione del convenuto, la quale attiverà, in capo all’attore stesso, l’onere di provare il fatto costitutivo del risarcimento, se del caso mediante il ricorso alle presunzioni ovvero alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Oggetto di prova sarà, a seconda dei casi, la perdita della possibilità di godimento (diretto o indiretto), ovvero di alienazione o concessione in locazione del bene a canone maggiore di quello medio di mercato.

Non potendo operare il meccanismo della non contestazione per i fatti ignoti al convenuto, la necessità di prova diretta da parte dell’attore - afferma la Suprema Corte - sarà statisticamente più frequente nell’ipotesi in cui il pregiudizio invocato assuma le forme del mancato guadagno (ove la prova potrà atteggiarsi sulla falsariga di quella del maggior danno, di cui all’art. 1591 c.c.); mentre, qualora a venire in questione sia il danno emergente, si assisterà, «a una maggiore frequenza dell’onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l’attore dell’onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell’occupazione abusiva»(pag. 26).

Ebbene, alla luce degli esposti principi, appare evidente l’error in iudicando in cui, sul punto, è incorsa la Corte di merito, ravvisabile sotto il triplice profilo: a) dellaritenuta necessità, per la parte attrice, di provare che, nel periodo dal 2012 al 2015, il Bianconi avesse offerto in locazione sul mercato i suoi immobili ovvero che i potenziali locatori fossero stati scoraggiati dallo stato di degrado degli stessi, senza dunque considerare se, trattandosi di domanda risarcitoria da danno emergente, fosse stato assolto dal convenuto l’onere di specifica contestazione della relativa allegazione e, correlativamente, (omettendo di considerare) l’attenuazione dell’onere probatorio in capo all’attore; b) della conseguente obliterazione della stima operata dal c.t.u. del valore locativo degli immobili quale idonea base per la liquidazione del danno;c) della adozione al suo posto di un criterio di calcolo in nessun modo giustificato quanto al suo fondamento logico e fattuale.

8. Il terzo motivo è infondato.

Il ricorrente non coglie la ratio decidendi posta a base del rigetto del motivo di gravame relativo al mancato riconoscimento degli ulteriori danni nel frattempo prodottisi in corso di causa o, comunque, ne travisa il senso.

La Corte d’appello ha ritenuto tale domanda infondata sul rilievo che, «a fronte della specifica contestazione del Condominio, che esclude che le infiltrazioni siano tuttora presenti richiamando la verifica effettuata dal c.t.u. con la relazione preliminare, in cui è dato atto che: “attualmente l'edificio condominiale è interessato da lavori di straordinaria manutenzione riguardanti ... anche le lavorazioni a suo tempo raccomandate dallo scrivente nei locali commerciali di proprietà dell'attore” …», l’appellante non ha offerto la prova, su di lui incombente, dell’attuale persistenza del fenomeno.

Nessuna inversione dell’onere della prova è dunque ravvisabile alla base di tale ragionamento,dal momento che il credito risarcitorio è stato escluso, per tale segmento temporale, per la mancata prova di un elemento del suo fatto costitutivo, ossia del danno, e segnatamente nella specie della sua persistenza, della cui prova era certamenteonerato l’attore.

9. L’esame del quarto motivo del ricorso principale va posposto, per evidenti ragioni di ordine logico, a quello dell’unico motivo posto a fondamento del ricorso incidentale.

10. Questo si appalesa inammissibile, per la preclusione che deriva dal giudicato interno già formatosi sulle cause dei danni da infiltrazioni.

Come emerge dalla sentenza d’appello, che riporta per esteso testualmente la motivazione della sentenza di primo grado, il Tribunale nell’indicare le cause che hanno concorso a determinare i danni da infiltrazioni ha indicato la mancata realizzazione del vespaio sotto i locali di proprietà dell’attore, ma nessun riferimento ha fatto anche alla realizzazione, da parte del Bianconi, di un massetto sovrapposto al pavimento.

Dalla stessa sentenza emerge altresì che, proprio per dolersi della mancata considerazione di tale ulteriore circostanza, ai fini di una diversa e più favorevole ponderazione del contributo causale del fatto colposo del danneggiato, il condominio aveva proposto appello, dichiarato inammissibile però dalla Corte capitolina per tardività, con statuizione non fatta segno di censura alcuna.

L’appello proposto dal Bianconi riguardava solo il rilievo a lui sfavorevole attribuito dal primo giudice alla mancata realizzazione del vespaio e non può valere a inserire nel thema decidendumdevoluto al giudice d’appello anche un aspetto della vicenda (il rilievo cioè della apposizione del massetto) deciso in senso a lui favorevole, per il divieto della reformatio in pejus.

Quest’ultimo, come noto, costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della proposizione del gravame principale p er ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 3896 del 17/02/2020 ; n. 21504 del 06/10/2020).

11. La reiezione del ricorso incidentale restituisce rilievo al quarto motivo del ricorso principale, il quale va accolto in applicazione del medesimo principio sopra ricordato.

Il regolamento delle spese del giudizio di primo grado, del tutto favorevole all’attore, appellante principale, non era stato fatto segno di alcun motivo di appello incidentale (che anzi, come detto, era stato dichiarato inammissibile nella sua interezza, per tardività).

Esso, pertanto, restava estraneo al tema devoluto al giudice d’appello, limitato alla verifica della fondatezza o meno delle maggiori pretese risarcitorie non riconosciute dal primo giudice, il rigetto o il non integrale accoglimento delle quali avrebbe pertanto potuto avere refluenze solo sul regolamento delle spese del giudizio di appello, ma non certo su quello delle spese di primo grado.

12. In accoglimento, dunque, del secondo e del quarto motivo del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione, rigettati gli altri e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese.

13. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. accoglie il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione; rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa ad altra sezione de lla Corte d’appello di Roma , comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16507/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] dei Gelsi 132 Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 162; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6418 /20 1 9 depositatail 23 ottobre 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11maggio 202 3 [OSCURATO:PERSONA] civile - Responsabilità da cose in custodia – Danni ad immobile commerciale da infiltrazioni d’umido da risalita ─ Liquidazione ─ Equitativa ─ Presupposti ─ Fattispecie dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 24 settembre 2013 [OSCURATO:PERSONA], proprietario di due locali commerciali siti a piano terra di edificio sito in Roma, via dei Gelsi n. 130/E e n. 130/F, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Condominio di Via dei Gelsi n. 132 in Roma chiedendone la condanna, ex art. 2051 cod. civ., ad eseguire i lavori necessari a far cessare le infiltrazioni da risalita già da tempo manifestatesi ed al risarcimento dei danni subiti e subendi, anche per non averne potuto godere e per non averli potuti concederein locazione a terzi. 2. Instaurato il contraddittorio ed espletata c.t.u., con sentenza n. 5798 del 22 marzo 2016 il Tribunale accolse parzialmente le domande, avendo ritenuto che a causare il fenomeno avesse concorso il fatto colposo della stessa parte attrice, per la mancata realizzazione del vespaio al di sotto dei locali. Per l’effetto, condannò il condominio a: ─eseguire i lavori indicati dal c.t.u. «limitatamente agli interventi di impermeabilizzazione della scala condominiale» ed a quelli «da eseguire su murature portanti o perimetrali dell'edificio per impedire la risalita dal basso dell'infiltrazione capillare proveniente dal suolo sottostante e/o dalle fondazioni dell'edificio condominiale, con esclusione della realizzazione del vespaio»; ─ eseguire i lavori interni di riparazione e di ripristino dei due locali, ponendone però la relativa spesa per un terzo a carico d ello stessoattore; ─ al risarcimento dei danni equitativamente liquidati in € 20.000,00 oltre interessi legali dal 17marzo 2016 e fino al soddisfo; ─ alla rifusione delle spese processuali. 3. Pronunciando sui contrapposti gravami, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6418/2019, resa pubblica il 23 ottobre 2019 , in parziale accoglimento di quello principale del Bianconi ─ dichiarato invece inammissibile, per tardività, quello incidentale del condominio ─ ha condannato quest’ultimo a realizzare anche il vespaio di fondazione ed a sopportare per intero il costo di ripristino dei locali, confermando invece la liquidazione dei danni da mancato utilizzo degli immobili, come equitativamente operata in primo grado . Ha , inoltre, compensato per metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e del pregresso procedimento cautelare, ponendo la restante metà a carico del condominio. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste il Condominio di Via dei Gelsi 132 depositando controricorso, con il quale propone anche ricorso incidentale con unico mezzo. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il controricorrente, ricorrente incidentale,ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «violazione del giudicato interno formatosi su un capo autonomo della sentenza … atteso che la prova del danno per mancato utilizzo e per mancato guadagno per locazione degli immobili del ricorrente è stato accertato dal Tribunale di Roma e l'impugnazione specifica di tale capo della sentenza di primo grado da parte del Condominio di via dei Gelsi, 132,è stata travolta dalla dichiara zione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto da controparte per tardiva proposizione ai sensi degli artt. 166 e 343 c.p.c.». Rileva che: ─ nella sentenza di primo grado il Tribunale aveva dato atto che il c.t.u. aveva accertato che «a far data dall'anno 2000, in base agli atti di causa, si deduce che è stato segnalato al condominio convenuto lo stato di degrado e infiltrativo che impedisce la fruibilità e la locazione dei locali commerciali dell'attore» ed aveva stima t o il danno complessivo in€ 328.374,40; ─ proprio sulla base di tale accertamento il Tribunale aveva liquidato il danno da mancato godimento e da danno emergente per il mancato utilizzo dei locali dell'attore, sebbene discostandosi dalla liquidazione fatta dalla c.t.u., avendo ritenuto il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, primo comma, cod. civ. e di dovere, pertanto, procedere ad una liquidazione equitativa nella misura sopra indicata(€ 20.000). Osserva quindi che, una volta eliminati, con l’accoglimento dei motivi di gravame, i presupposti per i quali il Tribunale aveva proceduto alla liquidazione in via equitativa in base all'art. 1227 c.c., la Corte territoriale avrebbe dovuto liquidare il danno, già provato in primo grado, nella misura indicata dal c.t.u.. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «o messo accertamento della c.t.u. quale fatto decisivo e discusso in relazione al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5; nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. in relazione al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», per avere la Corte d'Appello omesso di considerare le prove documentali prodotte e le risultanze della c.t.u. sia in relazione all'accertamento del danno, che alla sua quantificazione, senza argomentare con valutazione congrua e logica per quali motivi abbia emesso una decisione contrastante con le conclusioni del c.t.u.e per avere confermato la liquidazione del danno in via equitativa effettuata dal Tribunale in mancanza dei presupposti richiesti dalla norma. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte d'Appello─ nel rigettare il quarto motivo di gravame con il quale egli si era doluto del mancato riconoscimento degli ulteriori danni nel frattempo prodottisi in corso di causa ─ invertito l'onere della prova ritenendo che un fatto estintivo, ossia la realizzazione dei lavori indicati nella sentenza del Tribunale di Roma, fosse a carico dell'odierno ricorrente, attore nel merito, e non del convenuto Condominio. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 336 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale modificato la regolamentazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in assenza di specifico motivo di impugnazione della parte interessata sul punto ed in assenza di mutamento della posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza a seguito del giudizio di appello. 5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Condominio di Via dei Gelsi, 132, denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma primo , cod. civ.,nella produzione dei danni interni». Lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto l’insussistenza del concorso del fatto colposo del Bianconi, per non essere a suo carico la realizzazione del vespaio, omettendo di considerare che, nel giudizio di primo grado, il c.t.u. aveva chiaramente affermato la corresponsabilità del predetto anche per altra causa, ossia per avere egli sovrapposto al pavimento originario un massetto cementizio di circa 8 cm. di spessore, così impedendo alla umidità di risalita di poter evaporare. 6. Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato. Come evidenzia lo stesso ricorrente il giudice di primo grado non ha affatto posto a base della liquidazione del danno la stima operata dal c.t.u., la quale dunque non si è trasfusa in alcun accertamento giudiziale, nemmeno emergendo quella stima quale passaggio logico presupposto nella limitata quantificazione del danno posta ad oggetto della statuizione di condanna,risultando questa puramente equitativa e non ancorata a quell’accertamento neppure alla stregua di un calcolo percentuale. Nessun giudicato interno, dunque, è predicabile sul punto, nel senso postulato in ricorso, come dimostra il fatto stesso che, come riferisce lo stesso ricorrente ed è comunque ricavabile dalla sentenza, con il terzo motivo di gravame egli si era per l’appunto doluto della liquidazione in via equitativa del danno per il mancato utilizzo dei locali e per il mancato guadagno nonostante il c.t.u. avesse indicato una cifra precisa per tale causale, il che ─ secondo l’assunto dell’appellante ─ escludeva la necessità del ricorso alla valutazione equitativa in assenza dei presupposti di cui all'art. 1226 c.c., risultando palesemente sproporzionata per difetto la sua determinazione, in dife tto di contestazione di controparte sulla quantificazione del perito. 7. Il secondo motivo è invece in parte fondato, nei termini appresso precisati. La Corte d’appello ha rigettato il motivo di gravame diretto ad ottenere una maggiore quantificazione dei danni derivati dalla impossibilità di godere dell’immobile, corrispondente a quella stimata dal c.t.u., sulla base delle seguenti testuali considerazioni: «L'appellante chiede il riconoscimento dell'intera somma accertata dal c.t.u. in base al valore locativo di locali similari nella stessa zona (località Centocelle) di Roma secondo i parametri pubblicati dall'Agenzia delle Entrate e dall'OMI Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA] della stessa Agenzia, calcolata dal 2000 al 2015 in € 164.187,20 per ciascun immobile.«Non è stato però offerto riscontro probatorio oggettivamente verificabile che le condizioni degli immobili fossero sin dal 2000 quelle gravemente degradate riscontrate dal c.t.u. nel 2012 (data dell'A.T.P.) o nel 2015, né che per l'intero periodo dal 2000 al 2015 il Bianconi abbia comunque offerto in locazione sul mercato i suoi immobili ovvero che i potenziali locatori siano stati scoraggiati dallo stato di degrado degli stessi …, il che esclude la fondatezza del motivo per non essere il giudice vincolato nella valutazione equitativa alle risultanze della c.t.u. a fronte dell'inammissibilità dell'appello incidentale e del corrispondente motivo sul riconoscimento di tale danno». 7.1. Tale motivazione resiste alle critiche del ricorrente nella sua prima parte, là dove esclude l’esistenza di prova sulla retrodatazione sino al 2000 delle condizioni gravemente degradate riscontrate dell’ausiliario per la prima volta nel 2012. Sul punto, in ricorso, si lamenta l’omesso esame di una serie di elementi istruttori (v. pagg. 11 – 12) , con il che però non è soddisfatto il paradigma dell’evocato vizio cassatario di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. al qual fine, come noto, occorre indicare ─ nel rispetto dei requisiti di specificità e autosufficienza dettato dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. ─ il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttorinon integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato contodi tutte le risultanze probatorie ( Cass. Sez. U. n n. 8053 e 8054 del 2014). Nella specie invero la doglianza è riferita ad una serie numerosa di lettere o e-mail inviate all’amministratore del condominio (come tali di dubbia decisività, trattandosi di documenti provenienti dalla stessa parte) e a due perizie, delle quali però si omette di precisare in che veste e in quale sede essere fossero state rese dai loro autori, quali fatti (non valutazioni) da esse potessero trarsi, se e quando fossero state prodotte nell’uno e nell’altro grado di giudizio. 7.2. Il motivo invece coglie nel segno là dove denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 ( rectius : 2056) co d. civ. in relazione alla giustificazione offerta della scelta di disancorare del tutto la liquidazione del danno dalle indicazioni del c.t.u., anche in relazione al periodo, successivo all’anno 2012, in cui ─ come implicitamente postulato nella stessa sentenza ─ le condizioni «gravemente degradate» degli immobili erano state oggettivamente riscontrate in giudizio. Occorre al riguardo rammentare che, con recente arresto nomofilattico, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 33645 del 15/11/2022), sia pure occupandosi della diversa ipotesi del danno da occupazione illegittima di immobile, hanno reso chiarimenti direttamente rilevanti anche nel presente giudizio con riferimento alla morfologia ed alla risarcibilità del danno comunque derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell’immobile e di trarne guadagno. Con precipuo riferimento alla violazione del diritto di proprietà è stato in quella sede evidenziato che l’evento lesivo può attingere la cosa oggetto del diritto ovvero (come accade nelle fattispecie in esame) direttamente il contenuto del diritto stesso (il diritto di godere e disporre di cui all’art. 832 c.c., inteso, quest’ultimo, quale «diritto di scegliere le possibili destinazioni del bene e di modificarne l’organizzazione produttiva»: pag. 11della sentenza). In entrambi i casi, ai fini dell’attivazione della tutela risarcitoria, è necessario si configuri una perdita o un mancato guadagno che rappresentino conseguenza immediata e diretta dell’illecito, alla stregua dell’art. 1223 cod. civ.. Nel secondo caso (evento lesivo incidente sul contenuto del diritto) può configurarsi un «danno risarcibile (...) rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione». È,questo, un danno emergente che si configura anche nell’ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili. In questo caso, il criterio di liquidazione equitativa utilizzabile è omogeneo, attestandosi sul valore locativo di mercato, che rappresenta - per l’appunto - il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (si legge, a tal riguardo, a pag. 11 della sentenza, che «il godimento ha un valore economico e esso, nell’ambito di una valutazione equitativa del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia seè indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa”). Al lucro cessante afferiscono, invece, quelle perdite di occasioni di guadagno «da collegare non al contenuto del diritto previsto dall’art.832 c.c., ma alla titolarità deldiritto», espressioni “della possibilità di alienare quale caratteristica di tutti i diritti patrimoniali” (pag. 10). Si tratta, in concreto, del danno conseguente alla impossibilità di vendere l’immobile o locarlo a un canone superiore a quello di mercato, il quale necessita « di prova specifica, anche in via presuntiva»(pag. 11). Dal punto di vista processuale, all’allegazione, da parte dell’attore, di una delle voci di danno suddette potrà contrapporsi la (specifica) contestazione del convenuto, la quale attiverà, in capo all’attore stesso, l’onere di provare il fatto costitutivo del risarcimento, se del caso mediante il ricorso alle presunzioni ovvero alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Oggetto di prova sarà, a seconda dei casi, la perdita della possibilità di godimento (diretto o indiretto), ovvero di alienazione o concessione in locazione del bene a canone maggiore di quello medio di mercato. Non potendo operare il meccanismo della non contestazione per i fatti ignoti al convenuto, la necessità di prova diretta da parte dell’attore - afferma la Suprema Corte - sarà statisticamente più frequente nell’ipotesi in cui il pregiudizio invocato assuma le forme del mancato guadagno (ove la prova potrà atteggiarsi sulla falsariga di quella del maggior danno, di cui all’art. 1591 c.c.); mentre, qualora a venire in questione sia il danno emergente, si assisterà, «a una maggiore frequenza dell’onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l’attore dell’onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell’occupazione abusiva»(pag. 26). Ebbene, alla luce degli esposti principi, appare evidente l’error in iudicando in cui, sul punto, è incorsa la Corte di merito, ravvisabile sotto il triplice profilo: a) dellaritenuta necessità, per la parte attrice, di provare che, nel periodo dal 2012 al 2015, il Bianconi avesse offerto in locazione sul mercato i suoi immobili ovvero che i potenziali locatori fossero stati scoraggiati dallo stato di degrado degli stessi, senza dunque considerare se, trattandosi di domanda risarcitoria da danno emergente, fosse stato assolto dal convenuto l’onere di specifica contestazione della relativa allegazione e, correlativamente, (omettendo di considerare) l’attenuazione dell’onere probatorio in capo all’attore; b) della conseguente obliterazione della stima operata dal c.t.u. del valore locativo degli immobili quale idonea base per la liquidazione del danno;c) della adozione al suo posto di un criterio di calcolo in nessun modo giustificato quanto al suo fondamento logico e fattuale. 8. Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente non coglie la ratio decidendi posta a base del rigetto del motivo di gravame relativo al mancato riconoscimento degli ulteriori danni nel frattempo prodottisi in corso di causa o, comunque, ne travisa il senso. La Corte d’appello ha ritenuto tale domanda infondata sul rilievo che, «a fronte della specifica contestazione del Condominio, che esclude che le infiltrazioni siano tuttora presenti richiamando la verifica effettuata dal c.t.u. con la relazione preliminare, in cui è dato atto che: “attualmente l'edificio condominiale è interessato da lavori di straordinaria manutenzione riguardanti ... anche le lavorazioni a suo tempo raccomandate dallo scrivente nei locali commerciali di proprietà dell'attore” …», l’appellante non ha offerto la prova, su di lui incombente, dell’attuale persistenza del fenomeno. Nessuna inversione dell’onere della prova è dunque ravvisabile alla base di tale ragionamento,dal momento che il credito risarcitorio è stato escluso, per tale segmento temporale, per la mancata prova di un elemento del suo fatto costitutivo, ossia del danno, e segnatamente nella specie della sua persistenza, della cui prova era certamenteonerato l’attore. 9. L’esame del quarto motivo del ricorso principale va posposto, per evidenti ragioni di ordine logico, a quello dell’unico motivo posto a fondamento del ricorso incidentale. 10. Questo si appalesa inammissibile, per la preclusione che deriva dal giudicato interno già formatosi sulle cause dei danni da infiltrazioni. Come emerge dalla sentenza d’appello, che riporta per esteso testualmente la motivazione della sentenza di primo grado, il Tribunale nell’indicare le cause che hanno concorso a determinare i danni da infiltrazioni ha indicato la mancata realizzazione del vespaio sotto i locali di proprietà dell’attore, ma nessun riferimento ha fatto anche alla realizzazione, da parte del Bianconi, di un massetto sovrapposto al pavimento. Dalla stessa sentenza emerge altresì che, proprio per dolersi della mancata considerazione di tale ulteriore circostanza, ai fini di una diversa e più favorevole ponderazione del contributo causale del fatto colposo del danneggiato, il condominio aveva proposto appello, dichiarato inammissibile però dalla Corte capitolina per tardività, con statuizione non fatta segno di censura alcuna. L’appello proposto dal Bianconi riguardava solo il rilievo a lui sfavorevole attribuito dal primo giudice alla mancata realizzazione del vespaio e non può valere a inserire nel thema decidendumdevoluto al giudice d’appello anche un aspetto della vicenda (il rilievo cioè della apposizione del massetto) deciso in senso a lui favorevole, per il divieto della reformatio in pejus. Quest’ultimo, come noto, costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della proposizione del gravame principale p er ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 3896 del 17/02/2020 ; n. 21504 del 06/10/2020). 11. La reiezione del ricorso incidentale restituisce rilievo al quarto motivo del ricorso principale, il quale va accolto in applicazione del medesimo principio sopra ricordato. Il regolamento delle spese del giudizio di primo grado, del tutto favorevole all’attore, appellante principale, non era stato fatto segno di alcun motivo di appello incidentale (che anzi, come detto, era stato dichiarato inammissibile nella sua interezza, per tardività). Esso, pertanto, restava estraneo al tema devoluto al giudice d’appello, limitato alla verifica della fondatezza o meno delle maggiori pretese risarcitorie non riconosciute dal primo giudice, il rigetto o il non integrale accoglimento delle quali avrebbe pertanto potuto avere refluenze solo sul regolamento delle spese del giudizio di appello, ma non certo su quello delle spese di primo grado. 12. In accoglimento, dunque, del secondo e del quarto motivo del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione, rigettati gli altri e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese. 13. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. accoglie il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione; rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa ad altra sezione de lla Corte d’appello di Roma , comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei