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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23082/2026

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del legale rappresentante pro tempore, eMOLINERIS GIANLUIGI, n.q. di liquidatore giudiziale del concordatopreventivo di detta società, rappresentati e difesi dall'avvocatoMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ALFA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 749/2022depositata il 23/06/2022.Numero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (“[OSCURATO:SOCIETA].”)conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (“[OSCURATO:SOCIETA].”) in liquidazione, esponendo che: concontratto preliminare di compravendita del 9 luglio 2004, [OSCURATO:SOCIETA]. si impegnava ad acquistare da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.un fabbricato industriale sito in [OSCURATO:PERSONA], destinato sino ad alloraall’attività produttiva della venditrice, per il prezzo di euro 5.224.412,00;l’efficacia del contratto e il pagamento del prezzo venivano espressamentesubordinati all’avveramento della condizione sospensiva costituita dalrilascio, entro il 9 luglio 2010, del permesso di costruire per larealizzazione, sull’area interessata, di uno o più immobili a destinazionemista residenziale e commerciale, per una cubatura non inferiore a 20.000metri cubi.

Nella stessa data Alfa acquistava altresì da [OSCURATO:SOCIETA] unulteriore fabbricato industriale confinante con gli immobili oggetto dell’attodi vendita sottoposto a condizione, rimasto nella libera detenzione diGavarry s.r.l. fino al 09.07.2010; con preliminare del 29 luglio 2004espressamente collegato al predetto assetto negoziale, Alfa si obbligava avendere a [OSCURATO:SOCIETA] un terreno sito in Quiliano, e veniva posta, qualeulteriore condizione necessaria per la liberazione dell’immobile da parte diGavarry s.r.l., la realizzazione da parte di Alfa di un nuovo stabilimentoindustriale che [OSCURATO:SOCIETA]. si impegnava ad acquistare al prezzo di euro1.582.284,00 oltre IVA e nel quale la medesima società avrebbe dovutotrasferire la propria sede produttiva ed amministrativa; ottenuto dalComune di Quiliano il permesso di costruire, in data 27 novembre 2008,Alfa dava avvio ai lavori il 28 gennaio 2009 che venivano sostanzialmenteultimati entro il 2011, come da verbale di consegna del 17.11.2011, conNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026successiva definitiva accettazione delle opere da parte di [OSCURATO:SOCIETA] come da“Scrittura privata verbale di consegna e accettazione delle opere e delrendiconto finale”, sottoscritto il 28.12.2011 e “Scrittura privata verbale diconsegna e accettazione delle opere e del rendiconto finale” del 14.09.12;il costo complessivo dell’intervento, comprensivo anche delle lavorazioniaggiuntive richieste, veniva infine quantificato in euro 2.829.627,59; nellemore del perfezionamento dell’originaria operazione, le parti siimmettevano reciprocamente nel godimento dei rispettivi immobilimediante contratti di comodato gratuito a termine - l’uno concernentel’immissione di [OSCURATO:SOCIETA]. nella detenzione del fabbricato industriale diQuiliano (SV) per la durata di sei mesi, l’altro relativo all’immissione diAlfa s.r.l. nella detenzione del sito di [OSCURATO:PERSONA] (SV) per la duratadi cinque mesi - poi prorogati sino al 27 settembre 2013, in parallelo conla proroga del termine previsto per l’avveramento della condizionesospensiva apposta alla compravendita del 9 luglio 2004; [OSCURATO:SOCIETA]., invirtù del primo dei contratti di comodato citati, iniziava a svolgere lapropria attività presso l’immobile realizzato da [OSCURATO:SOCIETA].; con sentenza del2 luglio 2013, poi confermata dal Consiglio di Stato il 12 maggio 2014, ilTAR Liguria annullava l’accordo di programma del 2007 e il successivoPUC, rendendo di fatto irrealizzabile l’intervento edilizio cui erasubordinata l’efficacia della compravendita del 9 luglio 2004; per superaretale sopravvenuta situazione di stallo, Alfa proponeva a [OSCURATO:SOCIETA] disostituire l’originario assetto negoziale con una permuta dei rispettiviimmobili, assistita da conguagli in denaro.

La proposta veniva in un primomomento condivisa tra le parti, tanto che, su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA], lastipula veniva differita al 27 settembre 2013 per consentire lapredisposizione di una perizia estimativa e la corrispondente proroga degliaccordi in essere; in prossimità della data fissata per la stipula, Gavarrycomunicava di non voler più procedere alla sottoscrizione dell’atto dipermuta, sollecitando un’ulteriore proroga dei rapporti in corso; Alfa nonNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026aderiva a tale richiesta, pur ribadendo la propria disponibilità a concluderela permuta e chiedendo, per il periodo successivo alla scadenza dei titoli didetenzione, il pagamento di un’indennità per l’occupazione dell’immobiledi Quiliano; le parti, nei mesi di novembre e dicembre 2013, intavolavanotrattative volte alla stipula di un contratto di locazione dell’immobile diQuiliano (SV), nel frattempo utilizzato senza titolo e gratuitamente daGavarry s.r.l., rimaste tuttavia senza esito per inerzia della [OSCURATO:SOCIETA], cheometteva di comunicare di essere stata posta in liquidazione; in data06.03.2014 Alfa richiedeva a [OSCURATO:SOCIETA] il rimborso dell’IMU versata perl’impianto fotovoltaico installato sul compendio, nonché il pagamentodell’indennità maturata per l’occupazione sine titulo; [OSCURATO:SOCIETA].,nonostante inviti e diffide, l’ultima delle quali inviata il 16.04.2014,continuava a svolgere la propria attività presso lo stabilimento industrialedi Quiliano (SV) di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. occupandolo senza titolo dal mesedi ottobre 2013; persistendo l’inadempimento della controparte, Alfa erainfine costretta ad adire l’autorità giudiziaria chiedendo dichiararsil’inefficacia dei contratti preliminari di compravendita stipulati tra le partiin data 9.07.2004 e in data 29.07.2004 per mancato avveramento dellecondizioni ivi apposte e la risoluzione dei contratti di comodato del28.12.2011 e del 3.05.2013 per scadenza del termine, con conseguentecondanna al rilascio del fabbricato industriale dalla stessa occupato e sitoin Quiliano, il risarcimento dei danni e la liquidazione dell’indennità dioccupazione maturata.2.

Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 1079/2017, in parzialeaccoglimento delle domande di [OSCURATO:SOCIETA]., condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alrilascio dell’immobile sito in Quiliano e al versamento di una indennità dioccupazione determinata in € 13.000,00 mensili a far data dal mese dinovembre 2013 fino all’effettivo rilascio, oltre interessi legali dai singoliratei al soddisfo.Numero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/20263.

Con sentenza n. 58 del 16.01.2019, la Corte di Appello di Genovadichiarava la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazionedel contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA].,disponendo la rimessione della causa al giudice di primo grado perchéprovvedesse all’integrazione del contraddittorio, dichiarando compensatele spese di lite.4.

Con sentenza non definitiva n. 726/2019 il Tribunale di Savonacondannava la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed il dott. [OSCURATO:PERSONA] n.q. diliquidatore giudiziale del concordato preventivo della medesima [OSCURATO:SOCIETA],in solido tra loro, a rilasciare immediatamente in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. - liberie sgombri di persone e/o cose - gli immobili siti in Quiliano.5.

Con sentenza definitiva n. 350/2020 il Tribunale di Savona accertava edichiarava l’inefficacia dei contratti stipulati inter partes e prodotti in atti(09.07.2004, 29.07.2004 e successive modifiche ed integrazioni eproroghe) per mancato avveramento della condizione; accertava edichiarava l'intervenuta risoluzione dei contratti di comodato del28.12.2011 e del 03.05.2013 per scadenza del termine in data13.09.2013/27.09.2013; dava atto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rilasciatol’immobile; respingeva la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. relativa alla condanna delleparti convenute al pagamento dell’indennità di occupazione senza titolo;dichiarava inammissibili le ulteriori domande di [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, ilTribunale, in via preliminare, osservava che il thema decidendum dellacontroversia dovesse ritenersi limitato alle domande di rilasciodell’immobile e di versamento di un’indennità di occupazione, le unicheaccolte da parte del Tribunale di Savona con la sentenza n. 1079/17, nonavendo [OSCURATO:SOCIETA]. riproposto nel giudizio di appello culminato con lasentenza n. 58/19, quelle rigettate dal primo giudice.

Nel merito,aderendo all’orientamento giurisprudenziale che, in materia di danno daoccupazione illegittima di un immobile, afferma che il danneggiato che nechieda in giudizio il risarcimento sia tenuto a provare (anche a mezzo diNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026presunzioni) di aver subito una effettiva lesione del proprio patrimonio pernon aver potuto locare ovvero utilizzare il bene, per aver perso l’occasionedi venderlo a prezzo conveniente, ovvero per aver subito altre situazionipregiudizievoli, non potendosi ritenere il danno sussistente in re ipsa,rilevava che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva allegato quale impiego fruttifero avrebbepotuto fare dell’immobile de quo, con conseguente assenza della prova delpregiudizio subito dalla mancata disponibilità di quest’ultimo.6.

Con sentenza n. 749/2022 pubblicata il 23/06/2022 la Corte d’appellodi Genova, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in solido tra loro, in favore di [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di € 702.248,00 oltre rivalutazione dalle singole scadenze fino alsaldo e oltre agli interessi nella misura legale sulle somme rivalutate dalladata delle singole scadenze a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al saldo.Rigettava, invece, l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, e di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatoregiudiziale del concordato preventivo della società.

La Corte d’appello,confermato il venir meno del titolo legittimante la detenzione qualificatadel bene in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., dal quale scaturiva che l’occupazione delbene, pacificamente assunta dalle parti, fosse divenuta sine titulo,diversamente dal giudice di primo grado, riteneva fondata la domandarisarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA].

“poiché seppure parte appellante non ha in modospecifico e puntuale indicato la perdita di chance di mettere a frutto ilcomplesso industriale, soccorrono gli elementi di fatto che risultano dallacausa ossia: l’oggetto sociale di [OSCURATO:PERSONA] srl; le comunicazioni diAlfa a [OSCURATO:SOCIETA] appena spirato il termine di proroga del contratto dicomodato, con le quali cerca di trovare al più presto una soluzionealternativa consistente o nelle permuta dei beni o nella locazione delcomplesso immobiliare a [OSCURATO:SOCIETA]; la circostanza che il complessoindustriale è stato realizzato nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA] e secondo leNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026indicazioni di questa.

Sono tutti elementi di fatto che fanno ritenere cheAlfa Costruzioni non sia rimasta inerte ma abbia, appena decorsi i terminidi efficacia dei contratti, cercato di mettere a frutto il bene” e,conseguentemente condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere ad Alfas.r.l. l’indennità per illegittima occupazione dall’1 dicembre 2014 e fino alrilascio effettivo liquidata in complessivi € 702.248,00, calcolata secondo ilvalore locativo del bene, come determinato dalla CTU svolta in gradod’appello, “tenendo in considerazione le opere eseguite da Alfa sul bene, enon “al grezzo” sia in quanto la decorrenza dell’occupazione senza titolo èpacificamente avvenuta a decorrere dal completamento delle opere (cfrverbali di immissione nel possesso e consegna del bene del 17/11/2011 e14/9/2012), sia in quanto occorre valorizzare gli investimenti eseguiti dalproprietario che ne hanno pacificamente accresciuto il valore”.

Conordinanza ex art. 288 c.p.c. del 6/10/2022, la Corte di Appello di Genovaha disposto la correzione della predetta sentenza nel senso che indispositivo dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]" siano inseritele parole "[OSCURATO:PERSONA] ed in concordato preventivo", nonché che ove èscritto "[OSCURATO:PERSONA]" si legga "[OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità diliquidatore giudiziale del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA] in Liquidazione".

Con la medesima ordinanza, la Corteterritoriale ha disposto che, quanto alla data della decisione, ove è scritto"15/6/2021 " si legga "15/6/2022".7.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed in concordato preventivo, eGianluigi [OSCURATO:PERSONA] n.q. di liquidatore giudiziale del concordato preventivodi detta società, affidato ad un unico motivo.8. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., si difende con controricorso.9.

Per l’adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

ConNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] dà atto che -successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione ed allacostituzione in giudizio delle parti - con sentenza pronunciata in data28/7/2023, il Tribunale di Savona ha dichiarato l’apertura dellaLiquidazione Giudiziale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] GavarryS.r.l. in liquidazione e concordato preventivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va rilevato che nel giudizio di cassazione, dominatodall’impulso d’ufficio, l’apertura della liquidazione giudiziale di una partegià costituita non determina l’interruzione del processo, non trovandoapplicazione l’istituto di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c. (cfr. Cass. n.4802/2026; Cass. n. 33489/2024; Cass. n. 6642/2024; Cass. n.30785/2023).2.

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono, ex art. 360, commaprimo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226,2043, 2056, 2697 e 2729 cod. civ., per avere la Corte d’appello dichiaratola [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta alla corresponsione dell'indennità per illegittimaoccupazione dell'immobile per cui è causa, in contrasto con i principiaffermati dalle Sezioni Unite con sentenze gemelle nn. 33645 e 33659 del15/11/2022, in totale difetto di allegazione circa il possibile impiegofruttifero dell'immobile e, dunque, del danno asseritamente subito.Censurano la sentenza impugnata per aver fatto ricorso a presunzioninonostante il loro utilizzo risultasse impedito dal mancato assolvimento,da parte del preteso danneggiato, dell'onere di allegare le circostanzeconcrete dalle quali far discendere in via presuntiva l'esistenza del dannorichiesto.3.

Il motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

Inprimo luogo, il motivo, non contiene l’illustrazione del modo in cui ilgiudice di merito avrebbe violato o falsamente applicato le numeroseNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026norme di legge indicate nell’intestazione, nessuna delle quali fra l’altroviene evocata direttamente od indirettamente in modo percepibile, fattaeccezione per l’art. 2729 c.c.

La prospettazione del motivo di censura,infatti, non individua un errore di diritto imputabile alla Corte d’appello masi risolve nella richiesta di un diverso apprezzamento delle allegazionifattuali contenute negli atti introduttivi del giudizio.

I ricorrenti, insostanza, contestano che l’allegazione del pregiudizio, che la Corteterritoriale ha ritenuto sufficiente, fosse effettivamente idonea asorreggere la domanda e ad “attivare” il meccanismo presuntivo utilizzatodal giudice del gravame per ritenere raggiunta la prova dell’esistenza econsistenza del danno, poi liquidato equitativamente mediante riferimentoal parametro del valore locativo del bene.4.

Al riguardo va osservato che detta censura implica una interpretazionedell'atto introduttivo della lite riservata - salva la censurabilità in sede dilegittimità per vizi della motivazione - al giudice del merito.

Sotto taleprofilo, peraltro, la censura è del tutto carente di autosufficienza, avendo iricorrenti omesso di riportare le allegazioni in fatto contenute nell’attointroduttivo e poste a fondamento dell’appello specificamente proposto alriguardo, così da dimostrare che nel suddetto atto non era contenutaquella allegazione del pregiudizio da illegittima occupazione dell’immobileravvisata dal giudice del gravame, dovendosi ritenere, in mancanza, che laCorte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività dellacensura in quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli atti delmerito, con conseguente rigetto del ricorso.5.

Dalla sentenza e dallo stesso ricorso per cassazione emerge, peraltro,che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse specificamente censurato la sentenza di primogrado che aveva rigettato la domanda deducendo l’erroneitàdell’affermazione secondo la quale essa appellante non aveva allegatoquale impiego fruttifero avrebbe fatto dell'immobile per l'ipotesi ditempestiva riconsegna dello stesso nella sua disponibilità.

La sentenzaNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026impugnata evidenzia, poi, che la Alfa aveva dedotto “di aver costruito unintero complesso industriale secondo le esigenze di [OSCURATO:SOCIETA].,nell’ambito di una complessa operazione economica che, tra le altre cose,avrebbe dovuto comportare il trasferimento della proprietà di dettoimmobile in capo a quest’ultima e che le parti avevano stipulato a tal fineil contratto di comodato, alla scadenza del quale avevano avviatotrattative per la conclusione di un contratto di locazione.

Pertanto,l’impiego fruttifero dell’immobile era emerso dalle risultanze documentaliacquisite agli atti del giudizio, non adeguatamente valorizzate dal Giudicedi prime cure”.6.

Va in proposito chiarito che l'allegazione di un fatto costitutivo delladomanda, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, non ènecessario venga formulata nel contenuto narrativo dell’atto introduttivopotendo essere individuato attraverso un suo esame complessivo, tenendopresente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali osolenni, potendo perciò desumersi anche dalle deduzioni istruttorie e dalleproduzione documentali, secondo una interpretazione riservata al giudicedel merito (cfr Cass. n. 17991/2018; Cass. n. 18783/2009; Cass. n.7097/2012; Cass. n. 17076/2004, Cass. n. 607/1996).7.

Il motivo è, poi, infondato in quanto, pur avendo la Corte territorialeaffermato di aderire “all’orientamento della Corte di Cassazione secondocui l’occupazione di un immobile importa ipso iure un danno patrimoniale,ha accertato, in concreto, seppur in via presuntiva, l’esistenza del dannolamentato da [OSCURATO:SOCIETA]8.

Occorre premettere che, secondo l’ormai consolidato orientamento diquesta Corte, il danno da ritardata restituzione dell’immobile non èconfigurabile come danno in re ipsa, ma richiede la prova dell’effettivaperdita subita quale conseguenza immediata e diretta dell’occupazioneNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026protratta, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c.

Le Sezioni Unite di questaCorte (sent. n. 33645/2022), con precipuo riferimento alla violazione deldiritto di proprietà ed al danno da occupazione illegittima, hanno, infatti,evidenziato che il fatto costitutivo del diritto del proprietario alrisarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andataperduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, medianteconcessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile ilvenir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione delcontenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazionequanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perdutae, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilodella perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a uncanone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specificacontestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anchemediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nellacomune esperienza.

Dal punto di vista processuale, all’allegazione, daparte dell’attore, di una delle voci di danno suddette potrà contrapporsi la(specifica) contestazione del convenuto, la quale attiverà, in capoall’attore stesso, l’onere di provare il fatto costitutivo del risarcimento, sedel caso mediante il ricorso alle presunzioni ovvero alle nozioni di fatto cherientrano nella comune esperienza.

Oggetto di prova sarà, a seconda deicasi, la perdita della possibilità di godimento (diretto o indiretto), ovverodi alienazione o concessione in locazione del bene a canone maggiore diquello medio di mercato.

Non potendo operare il meccanismo della noncontestazione per i fatti ignoti al convenuto, la necessità di prova direttada parte dell’attore - afferma la ricordata pronuncia delle Sezioni Unite -sarà statisticamente più frequente nell’ipotesi in cui il pregiudizio invocatoassuma le forme del mancato guadagno (ove la prova potrà atteggiarsisulla falsariga di quella del maggior danno, di cui all’art. 1591 c.c.);Numero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026mentre, qualora a venire in questione sia il danno emergente, si assisterà,a una maggiore frequenza dell’onere del convenuto di specificacontestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minorefrequenza per l’attore dell’onere di provare la circostanza in discorso, datala tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario aseguito dell’occupazione abusiva.

Tali principi sono stati successivamenteribaditi con la precisazione che il danno alla proprietà consiste nellaconcreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere delbene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare(sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comuneesperienza) e provare, anche per presunzioni (Cass. n. 10328/2025).

Si è,altresì, precisato che il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patitodal proprietario può essere risarcito a condizione che lo stesso vengaprovato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte deldanneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualitàgiuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevolecertezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobilesarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto neavrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità,specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche (in talsenso Cass. n. 10477/2024).9.

Questa Corte ha, poi, puntualizzato che, in tema di risarcimento deldanno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergentepresuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, laprova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto digodimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendoricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta ilcontrovalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua dellatipizzazione normativa del contratto di locazione (Cfr. Cass. n.14947/2023; Cass. n. 26450/2025).Numero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/202610.

Ai suddetti principi si è conformata la Corte d’appello che hariconosciuto la sussistenza di tale danno all’esito di un apprezzamento dimerito sorretto da motivazione congrua e non apparente, valorizzandoelementi di fatto emergenti in giudizio quali “l’oggetto sociale di [OSCURATO:SOCIETA]; le comunicazioni di Alfa a [OSCURATO:SOCIETA] appena spirato iltermine di proroga del contratto di comodato, con le quali cerca di trovareal più presto una soluzione alternativa consistente o nelle permuta deibeni o nella locazione del complesso immobiliare a [OSCURATO:SOCIETA]; la circostanzache il complesso industriale è stato realizzato nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA] esecondo le indicazioni di questa.

Sono tutti elementi di fatto che fannoritenere che [OSCURATO:PERSONA] non sia rimasta inerte ma abbia, appenadecorsi i termini di efficacia dei contratti, cercato di mettere a frutto ilbene”.

La doglianza si risolve, pertanto, in una sollecitazione a una nuovavalutazione delle risultanze istruttorie e delle circostanze di fatto giàesaminate dal giudice di merito, operazione preclusa in sede di legittimità.11.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Inapplicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti vanno condannatialla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrenteliquidate come da dispositivo.12.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione ed in concordato preventivo e [OSCURATO:PERSONA] n.q. diliquidatore giudiziale del concordato preventivo della Stabilimenti ItalianiNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026Gavarry Srl in liquidazione al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spesedel presente giudizio, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, aisensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per ilricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione TerzaCivile della Corte di Cassazione, svoltasi il 24 giugno 2026La PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legale rappresentante pro tempore, eMOLINERIS GIANLUIGI, n.q. di liquidatore giudiziale del concordatopreventivo di detta società, rappresentati e difesi dall'avvocatoMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ALFA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 749/2022depositata il 23/06/2022.Numero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (“[OSCURATO:SOCIETA].”)conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (“[OSCURATO:SOCIETA].”) in liquidazione, esponendo che: concontratto preliminare di compravendita del 9 luglio 2004, [OSCURATO:SOCIETA]. si impegnava ad acquistare da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.un fabbricato industriale sito in [OSCURATO:PERSONA], destinato sino ad alloraall’attività produttiva della venditrice, per il prezzo di euro 5.224.412,00;l’efficacia del contratto e il pagamento del prezzo venivano espressamentesubordinati all’avveramento della condizione sospensiva costituita dalrilascio, entro il 9 luglio 2010, del permesso di costruire per larealizzazione, sull’area interessata, di uno o più immobili a destinazionemista residenziale e commerciale, per una cubatura non inferiore a 20.000metri cubi. Nella stessa data Alfa acquistava altresì da [OSCURATO:SOCIETA] unulteriore fabbricato industriale confinante con gli immobili oggetto dell’attodi vendita sottoposto a condizione, rimasto nella libera detenzione diGavarry s.r.l. fino al 09.07.2010; con preliminare del 29 luglio 2004espressamente collegato al predetto assetto negoziale, Alfa si obbligava avendere a [OSCURATO:SOCIETA] un terreno sito in Quiliano, e veniva posta, qualeulteriore condizione necessaria per la liberazione dell’immobile da parte diGavarry s.r.l., la realizzazione da parte di Alfa di un nuovo stabilimentoindustriale che [OSCURATO:SOCIETA]. si impegnava ad acquistare al prezzo di euro1.582.284,00 oltre IVA e nel quale la medesima società avrebbe dovutotrasferire la propria sede produttiva ed amministrativa; ottenuto dalComune di Quiliano il permesso di costruire, in data 27 novembre 2008,Alfa dava avvio ai lavori il 28 gennaio 2009 che venivano sostanzialmenteultimati entro il 2011, come da verbale di consegna del 17.11.2011, conNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026successiva definitiva accettazione delle opere da parte di [OSCURATO:SOCIETA] come da“Scrittura privata verbale di consegna e accettazione delle opere e delrendiconto finale”, sottoscritto il 28.12.2011 e “Scrittura privata verbale diconsegna e accettazione delle opere e del rendiconto finale” del 14.09.12;il costo complessivo dell’intervento, comprensivo anche delle lavorazioniaggiuntive richieste, veniva infine quantificato in euro 2.829.627,59; nellemore del perfezionamento dell’originaria operazione, le parti siimmettevano reciprocamente nel godimento dei rispettivi immobilimediante contratti di comodato gratuito a termine - l’uno concernentel’immissione di [OSCURATO:SOCIETA]. nella detenzione del fabbricato industriale diQuiliano (SV) per la durata di sei mesi, l’altro relativo all’immissione diAlfa s.r.l. nella detenzione del sito di [OSCURATO:PERSONA] (SV) per la duratadi cinque mesi - poi prorogati sino al 27 settembre 2013, in parallelo conla proroga del termine previsto per l’avveramento della condizionesospensiva apposta alla compravendita del 9 luglio 2004; [OSCURATO:SOCIETA]., invirtù del primo dei contratti di comodato citati, iniziava a svolgere lapropria attività presso l’immobile realizzato da [OSCURATO:SOCIETA].; con sentenza del2 luglio 2013, poi confermata dal Consiglio di Stato il 12 maggio 2014, ilTAR Liguria annullava l’accordo di programma del 2007 e il successivoPUC, rendendo di fatto irrealizzabile l’intervento edilizio cui erasubordinata l’efficacia della compravendita del 9 luglio 2004; per superaretale sopravvenuta situazione di stallo, Alfa proponeva a [OSCURATO:SOCIETA] disostituire l’originario assetto negoziale con una permuta dei rispettiviimmobili, assistita da conguagli in denaro. La proposta veniva in un primomomento condivisa tra le parti, tanto che, su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA], lastipula veniva differita al 27 settembre 2013 per consentire lapredisposizione di una perizia estimativa e la corrispondente proroga degliaccordi in essere; in prossimità della data fissata per la stipula, Gavarrycomunicava di non voler più procedere alla sottoscrizione dell’atto dipermuta, sollecitando un’ulteriore proroga dei rapporti in corso; Alfa nonNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026aderiva a tale richiesta, pur ribadendo la propria disponibilità a concluderela permuta e chiedendo, per il periodo successivo alla scadenza dei titoli didetenzione, il pagamento di un’indennità per l’occupazione dell’immobiledi Quiliano; le parti, nei mesi di novembre e dicembre 2013, intavolavanotrattative volte alla stipula di un contratto di locazione dell’immobile diQuiliano (SV), nel frattempo utilizzato senza titolo e gratuitamente daGavarry s.r.l., rimaste tuttavia senza esito per inerzia della [OSCURATO:SOCIETA], cheometteva di comunicare di essere stata posta in liquidazione; in data06.03.2014 Alfa richiedeva a [OSCURATO:SOCIETA] il rimborso dell’IMU versata perl’impianto fotovoltaico installato sul compendio, nonché il pagamentodell’indennità maturata per l’occupazione sine titulo; [OSCURATO:SOCIETA].,nonostante inviti e diffide, l’ultima delle quali inviata il 16.04.2014,continuava a svolgere la propria attività presso lo stabilimento industrialedi Quiliano (SV) di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. occupandolo senza titolo dal mesedi ottobre 2013; persistendo l’inadempimento della controparte, Alfa erainfine costretta ad adire l’autorità giudiziaria chiedendo dichiararsil’inefficacia dei contratti preliminari di compravendita stipulati tra le partiin data 9.07.2004 e in data 29.07.2004 per mancato avveramento dellecondizioni ivi apposte e la risoluzione dei contratti di comodato del28.12.2011 e del 3.05.2013 per scadenza del termine, con conseguentecondanna al rilascio del fabbricato industriale dalla stessa occupato e sitoin Quiliano, il risarcimento dei danni e la liquidazione dell’indennità dioccupazione maturata.2. Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 1079/2017, in parzialeaccoglimento delle domande di [OSCURATO:SOCIETA]., condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alrilascio dell’immobile sito in Quiliano e al versamento di una indennità dioccupazione determinata in € 13.000,00 mensili a far data dal mese dinovembre 2013 fino all’effettivo rilascio, oltre interessi legali dai singoliratei al soddisfo.Numero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/20263. Con sentenza n. 58 del 16.01.2019, la Corte di Appello di Genovadichiarava la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazionedel contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA].,disponendo la rimessione della causa al giudice di primo grado perchéprovvedesse all’integrazione del contraddittorio, dichiarando compensatele spese di lite.4. Con sentenza non definitiva n. 726/2019 il Tribunale di Savonacondannava la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed il dott. [OSCURATO:PERSONA] n.q. diliquidatore giudiziale del concordato preventivo della medesima [OSCURATO:SOCIETA],in solido tra loro, a rilasciare immediatamente in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. - liberie sgombri di persone e/o cose - gli immobili siti in Quiliano.5. Con sentenza definitiva n. 350/2020 il Tribunale di Savona accertava edichiarava l’inefficacia dei contratti stipulati inter partes e prodotti in atti(09.07.2004, 29.07.2004 e successive modifiche ed integrazioni eproroghe) per mancato avveramento della condizione; accertava edichiarava l'intervenuta risoluzione dei contratti di comodato del28.12.2011 e del 03.05.2013 per scadenza del termine in data13.09.2013/27.09.2013; dava atto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rilasciatol’immobile; respingeva la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. relativa alla condanna delleparti convenute al pagamento dell’indennità di occupazione senza titolo;dichiarava inammissibili le ulteriori domande di [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, ilTribunale, in via preliminare, osservava che il thema decidendum dellacontroversia dovesse ritenersi limitato alle domande di rilasciodell’immobile e di versamento di un’indennità di occupazione, le unicheaccolte da parte del Tribunale di Savona con la sentenza n. 1079/17, nonavendo [OSCURATO:SOCIETA]. riproposto nel giudizio di appello culminato con lasentenza n. 58/19, quelle rigettate dal primo giudice. Nel merito,aderendo all’orientamento giurisprudenziale che, in materia di danno daoccupazione illegittima di un immobile, afferma che il danneggiato che nechieda in giudizio il risarcimento sia tenuto a provare (anche a mezzo diNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026presunzioni) di aver subito una effettiva lesione del proprio patrimonio pernon aver potuto locare ovvero utilizzare il bene, per aver perso l’occasionedi venderlo a prezzo conveniente, ovvero per aver subito altre situazionipregiudizievoli, non potendosi ritenere il danno sussistente in re ipsa,rilevava che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva allegato quale impiego fruttifero avrebbepotuto fare dell’immobile de quo, con conseguente assenza della prova delpregiudizio subito dalla mancata disponibilità di quest’ultimo.6. Con sentenza n. 749/2022 pubblicata il 23/06/2022 la Corte d’appellodi Genova, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in solido tra loro, in favore di [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di € 702.248,00 oltre rivalutazione dalle singole scadenze fino alsaldo e oltre agli interessi nella misura legale sulle somme rivalutate dalladata delle singole scadenze a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al saldo.Rigettava, invece, l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, e di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatoregiudiziale del concordato preventivo della società. La Corte d’appello,confermato il venir meno del titolo legittimante la detenzione qualificatadel bene in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., dal quale scaturiva che l’occupazione delbene, pacificamente assunta dalle parti, fosse divenuta sine titulo,diversamente dal giudice di primo grado, riteneva fondata la domandarisarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. “poiché seppure parte appellante non ha in modospecifico e puntuale indicato la perdita di chance di mettere a frutto ilcomplesso industriale, soccorrono gli elementi di fatto che risultano dallacausa ossia: l’oggetto sociale di [OSCURATO:PERSONA] srl; le comunicazioni diAlfa a [OSCURATO:SOCIETA] appena spirato il termine di proroga del contratto dicomodato, con le quali cerca di trovare al più presto una soluzionealternativa consistente o nelle permuta dei beni o nella locazione delcomplesso immobiliare a [OSCURATO:SOCIETA]; la circostanza che il complessoindustriale è stato realizzato nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA] e secondo leNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026indicazioni di questa. Sono tutti elementi di fatto che fanno ritenere cheAlfa Costruzioni non sia rimasta inerte ma abbia, appena decorsi i terminidi efficacia dei contratti, cercato di mettere a frutto il bene” e,conseguentemente condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere ad Alfas.r.l. l’indennità per illegittima occupazione dall’1 dicembre 2014 e fino alrilascio effettivo liquidata in complessivi € 702.248,00, calcolata secondo ilvalore locativo del bene, come determinato dalla CTU svolta in gradod’appello, “tenendo in considerazione le opere eseguite da Alfa sul bene, enon “al grezzo” sia in quanto la decorrenza dell’occupazione senza titolo èpacificamente avvenuta a decorrere dal completamento delle opere (cfrverbali di immissione nel possesso e consegna del bene del 17/11/2011 e14/9/2012), sia in quanto occorre valorizzare gli investimenti eseguiti dalproprietario che ne hanno pacificamente accresciuto il valore”. Conordinanza ex art. 288 c.p.c. del 6/10/2022, la Corte di Appello di Genovaha disposto la correzione della predetta sentenza nel senso che indispositivo dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]" siano inseritele parole "[OSCURATO:PERSONA] ed in concordato preventivo", nonché che ove èscritto "[OSCURATO:PERSONA]" si legga "[OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità diliquidatore giudiziale del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA] in Liquidazione". Con la medesima ordinanza, la Corteterritoriale ha disposto che, quanto alla data della decisione, ove è scritto"15/6/2021 " si legga "15/6/2022".7. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed in concordato preventivo, eGianluigi [OSCURATO:PERSONA] n.q. di liquidatore giudiziale del concordato preventivodi detta società, affidato ad un unico motivo.8. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., si difende con controricorso.9. Per l’adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memorie. ConNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] dà atto che -successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione ed allacostituzione in giudizio delle parti - con sentenza pronunciata in data28/7/2023, il Tribunale di Savona ha dichiarato l’apertura dellaLiquidazione Giudiziale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] GavarryS.r.l. in liquidazione e concordato preventivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va rilevato che nel giudizio di cassazione, dominatodall’impulso d’ufficio, l’apertura della liquidazione giudiziale di una partegià costituita non determina l’interruzione del processo, non trovandoapplicazione l’istituto di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c. (cfr. Cass. n.4802/2026; Cass. n. 33489/2024; Cass. n. 6642/2024; Cass. n.30785/2023).2. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono, ex art. 360, commaprimo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226,2043, 2056, 2697 e 2729 cod. civ., per avere la Corte d’appello dichiaratola [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta alla corresponsione dell'indennità per illegittimaoccupazione dell'immobile per cui è causa, in contrasto con i principiaffermati dalle Sezioni Unite con sentenze gemelle nn. 33645 e 33659 del15/11/2022, in totale difetto di allegazione circa il possibile impiegofruttifero dell'immobile e, dunque, del danno asseritamente subito.Censurano la sentenza impugnata per aver fatto ricorso a presunzioninonostante il loro utilizzo risultasse impedito dal mancato assolvimento,da parte del preteso danneggiato, dell'onere di allegare le circostanzeconcrete dalle quali far discendere in via presuntiva l'esistenza del dannorichiesto.3. Il motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato. Inprimo luogo, il motivo, non contiene l’illustrazione del modo in cui ilgiudice di merito avrebbe violato o falsamente applicato le numeroseNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026norme di legge indicate nell’intestazione, nessuna delle quali fra l’altroviene evocata direttamente od indirettamente in modo percepibile, fattaeccezione per l’art. 2729 c.c. La prospettazione del motivo di censura,infatti, non individua un errore di diritto imputabile alla Corte d’appello masi risolve nella richiesta di un diverso apprezzamento delle allegazionifattuali contenute negli atti introduttivi del giudizio. I ricorrenti, insostanza, contestano che l’allegazione del pregiudizio, che la Corteterritoriale ha ritenuto sufficiente, fosse effettivamente idonea asorreggere la domanda e ad “attivare” il meccanismo presuntivo utilizzatodal giudice del gravame per ritenere raggiunta la prova dell’esistenza econsistenza del danno, poi liquidato equitativamente mediante riferimentoal parametro del valore locativo del bene.4. Al riguardo va osservato che detta censura implica una interpretazionedell'atto introduttivo della lite riservata - salva la censurabilità in sede dilegittimità per vizi della motivazione - al giudice del merito. Sotto taleprofilo, peraltro, la censura è del tutto carente di autosufficienza, avendo iricorrenti omesso di riportare le allegazioni in fatto contenute nell’attointroduttivo e poste a fondamento dell’appello specificamente proposto alriguardo, così da dimostrare che nel suddetto atto non era contenutaquella allegazione del pregiudizio da illegittima occupazione dell’immobileravvisata dal giudice del gravame, dovendosi ritenere, in mancanza, che laCorte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività dellacensura in quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli atti delmerito, con conseguente rigetto del ricorso.5. Dalla sentenza e dallo stesso ricorso per cassazione emerge, peraltro,che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse specificamente censurato la sentenza di primogrado che aveva rigettato la domanda deducendo l’erroneitàdell’affermazione secondo la quale essa appellante non aveva allegatoquale impiego fruttifero avrebbe fatto dell'immobile per l'ipotesi ditempestiva riconsegna dello stesso nella sua disponibilità. La sentenzaNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026impugnata evidenzia, poi, che la Alfa aveva dedotto “di aver costruito unintero complesso industriale secondo le esigenze di [OSCURATO:SOCIETA].,nell’ambito di una complessa operazione economica che, tra le altre cose,avrebbe dovuto comportare il trasferimento della proprietà di dettoimmobile in capo a quest’ultima e che le parti avevano stipulato a tal fineil contratto di comodato, alla scadenza del quale avevano avviatotrattative per la conclusione di un contratto di locazione. Pertanto,l’impiego fruttifero dell’immobile era emerso dalle risultanze documentaliacquisite agli atti del giudizio, non adeguatamente valorizzate dal Giudicedi prime cure”.6. Va in proposito chiarito che l'allegazione di un fatto costitutivo delladomanda, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, non ènecessario venga formulata nel contenuto narrativo dell’atto introduttivopotendo essere individuato attraverso un suo esame complessivo, tenendopresente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali osolenni, potendo perciò desumersi anche dalle deduzioni istruttorie e dalleproduzione documentali, secondo una interpretazione riservata al giudicedel merito (cfr Cass. n. 17991/2018; Cass. n. 18783/2009; Cass. n.7097/2012; Cass. n. 17076/2004, Cass. n. 607/1996).7. Il motivo è, poi, infondato in quanto, pur avendo la Corte territorialeaffermato di aderire “all’orientamento della Corte di Cassazione secondocui l’occupazione di un immobile importa ipso iure un danno patrimoniale,ha accertato, in concreto, seppur in via presuntiva, l’esistenza del dannolamentato da [OSCURATO:SOCIETA]8. Occorre premettere che, secondo l’ormai consolidato orientamento diquesta Corte, il danno da ritardata restituzione dell’immobile non èconfigurabile come danno in re ipsa, ma richiede la prova dell’effettivaperdita subita quale conseguenza immediata e diretta dell’occupazioneNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026protratta, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. Le Sezioni Unite di questaCorte (sent. n. 33645/2022), con precipuo riferimento alla violazione deldiritto di proprietà ed al danno da occupazione illegittima, hanno, infatti,evidenziato che il fatto costitutivo del diritto del proprietario alrisarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andataperduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, medianteconcessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile ilvenir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione delcontenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazionequanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perdutae, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilodella perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a uncanone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specificacontestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anchemediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nellacomune esperienza. Dal punto di vista processuale, all’allegazione, daparte dell’attore, di una delle voci di danno suddette potrà contrapporsi la(specifica) contestazione del convenuto, la quale attiverà, in capoall’attore stesso, l’onere di provare il fatto costitutivo del risarcimento, sedel caso mediante il ricorso alle presunzioni ovvero alle nozioni di fatto cherientrano nella comune esperienza. Oggetto di prova sarà, a seconda deicasi, la perdita della possibilità di godimento (diretto o indiretto), ovverodi alienazione o concessione in locazione del bene a canone maggiore diquello medio di mercato. Non potendo operare il meccanismo della noncontestazione per i fatti ignoti al convenuto, la necessità di prova direttada parte dell’attore - afferma la ricordata pronuncia delle Sezioni Unite -sarà statisticamente più frequente nell’ipotesi in cui il pregiudizio invocatoassuma le forme del mancato guadagno (ove la prova potrà atteggiarsisulla falsariga di quella del maggior danno, di cui all’art. 1591 c.c.);Numero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026mentre, qualora a venire in questione sia il danno emergente, si assisterà,a una maggiore frequenza dell’onere del convenuto di specificacontestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minorefrequenza per l’attore dell’onere di provare la circostanza in discorso, datala tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario aseguito dell’occupazione abusiva. Tali principi sono stati successivamenteribaditi con la precisazione che il danno alla proprietà consiste nellaconcreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere delbene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare(sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comuneesperienza) e provare, anche per presunzioni (Cass. n. 10328/2025). Si è,altresì, precisato che il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patitodal proprietario può essere risarcito a condizione che lo stesso vengaprovato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte deldanneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualitàgiuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevolecertezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobilesarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto neavrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità,specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche (in talsenso Cass. n. 10477/2024).9. Questa Corte ha, poi, puntualizzato che, in tema di risarcimento deldanno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergentepresuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, laprova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto digodimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendoricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta ilcontrovalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua dellatipizzazione normativa del contratto di locazione (Cfr. Cass. n.14947/2023; Cass. n. 26450/2025).Numero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/202610. Ai suddetti principi si è conformata la Corte d’appello che hariconosciuto la sussistenza di tale danno all’esito di un apprezzamento dimerito sorretto da motivazione congrua e non apparente, valorizzandoelementi di fatto emergenti in giudizio quali “l’oggetto sociale di [OSCURATO:SOCIETA]; le comunicazioni di Alfa a [OSCURATO:SOCIETA] appena spirato iltermine di proroga del contratto di comodato, con le quali cerca di trovareal più presto una soluzione alternativa consistente o nelle permuta deibeni o nella locazione del complesso immobiliare a [OSCURATO:SOCIETA]; la circostanzache il complesso industriale è stato realizzato nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA] esecondo le indicazioni di questa. Sono tutti elementi di fatto che fannoritenere che [OSCURATO:PERSONA] non sia rimasta inerte ma abbia, appenadecorsi i termini di efficacia dei contratti, cercato di mettere a frutto ilbene”. La doglianza si risolve, pertanto, in una sollecitazione a una nuovavalutazione delle risultanze istruttorie e delle circostanze di fatto giàesaminate dal giudice di merito, operazione preclusa in sede di legittimità.11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato. Inapplicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti vanno condannatialla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrenteliquidate come da dispositivo.12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione ed in concordato preventivo e [OSCURATO:PERSONA] n.q. diliquidatore giudiziale del concordato preventivo della Stabilimenti ItalianiNumero registro generale 2844/2023Numero sezionale 2116/2026Numero di raccolta generale 23082/2026Data pubblicazione 13/07/2026Gavarry Srl in liquidazione al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spesedel presente giudizio, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, aisensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per ilricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione TerzaCivile della Corte di Cassazione, svoltasi il 24 giugno 2026La PresidenteLina Rubino