CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 aprile 2025
Cassazione n. 15805/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9893/2020 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliat a presso l’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento CE.DI.SISA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -intimato - avverso il decreto n. cron . 554 /20 20 , depositat o dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 7 .2.20 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.4.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società D’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. presentò domanda di ammissioneal passivo del fallimento della CE.DI.SISA. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per un credito chirografario dell’importo complessivo di €977.131,74 (di cui € 550.000 per « cessione di azioni » e d € 477.131,74 per premi non versati relativi alla fornitura di merci). Conformemente al progetto di stato passivo, il giudice delegato rigettò la domanda. Il ricorrente propose opposizione allo stato passivo davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il qualeconferm ò il rigett o della domanda per non aver e l ’opponen te allegato il fatto costitutivo, con riguardo al credito da cessione di azioni , e per non avere assolto l’onere di provare il fondamento del proprio diritto, con riferimento al credito da premi non versati. Contro il decreto del Tribunale , D ’ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione , affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] CE.DI.SISA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimast o intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso laricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 93 legge fall. in relazione agli artt. 165, 171e 173 legge fall. e agli artt. 2700-2709 c.c. La ricorrente sostiene di avereassolto all’onere su di essa incombente di prova re i l credito di cui ha chiesto l ’ ammissione al passivo mediante la produzione di una comunicazione del Commissario giudiziale concernente le evidenze contabili della CE.DI.SISA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., allora ammessa alla procedura di concordato preventivo. Si sostiene che, data la qualifica di pubblico ufficiale dell’organo da cui proviene la comunicazione, questa avrebbe natura di atto pubblico e fare bbe , come tale, piena provasia degli importi a credito della ricorrente, sia delle relative causali. 2. Con il secondo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato viene censurato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.per violazione degli artt. 93 e 55-56 legge fall. e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. D’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.si duole che il Tribunale abbia omesso di considerare la compensazione tra il credito vantato contro di lei da CE.DI.SISA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (e fatto oggetto di undecreto ingiuntivo ottenuto dalla società in concordato e oppostodalla ricorrente) e i propri crediti , quali emergenti dalla comunicazione del Commissario giudiziale relativa alle risultanze contabili della società poi dichiarata fallita. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. 3.1. Aprescindere dai possibili profili di inammissibilità – da ricollegare al fatto che la comunicazione su cui verte il motivo è stata resa in una procedura di concordato preventivo precedente alla dichiarazione d fallimento, di cui nulla dice il provvedimento impugnatoe rispetto alla quale parte ricorrente non indicaquando e come sarebbe stata posta all’attenzione del Tribunale – la pretesa di individuare in quella comunicazione una prova legale contrasta con la ratio e con la lettera dell’art.2700 c.c. Tale disposizione prevede che « L ’ atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Il dato testuale rende eviden te la volontà del legislatore di limitare l’efficacia vincolantedella prova legale ai soli elementi estrinseci risultanti dall’atto: ovverosia, la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato , il momento e il luogo d i formazione dell’atto e quanto detto o fatto davanti al pubblico ufficiale. La prova legale non copre invece gli elementi così detti intrinseci dell’atto, e cioè il contenuto delle dichiarazioni che da esso risultino. La giurisprudenza di questa Corte ècostante nel ritenere che l’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico, di cui all’art. 2700 c.c., concerne la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato e i fatti che costuiattesta essere avvenuti in sua presenza, ma non anche la validità e la corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese dalle parti , le quali possono pertanto essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza che sia necessario proporre querela di falso(Cass.n. 10219/1996). In altri termini, la fede privilegiata del documento non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni delle parti risultanti dal documento(così Cass. S.U. n. 12545/1992 ) , le quali sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice (art. 116, comma 1, c.p.c.). 3.2. Anche ammesso che la comunicazione che i l Commissario giudiziale effettua nei confronti dei creditori ai sensi dell’art. 171 legge fall. sia qualificabile come atto pubblico, per il solo fatto che quest’organo«è, per quanto attiene alle sue funzioni, pubblico ufficiale » ( così l’ art. 165 l egge fall.) , e che essa sia stata sottoposta all’esame del Tribunale, ciò non può in ogni caso portare ad un rovesciamento del dato normativo. Il documento di cui si controverte non poteva esplicare – come vorrebbe parte ricorrente –efficacia di prova legale con riguardo alle voci di spesa e alle rispettive causali , posto che questi elementi attengono al contenuto sostanziale del documento, e non possono vincolare il convincimento del giudice di merito, ma sonosottoposte al suo libero apprezzamento . 3.3. In definitiva, rimane ferma l’insindacabilità in questa sede dell’apprezzamento del materiale istruttorio da parte del giudice del merito, rispetto al quale nulla toglie e nulla può aggiungere la qualifica di pubblico ufficiale del Commissario giudiziale. Ne segueil rigetto del motivo di ricorso. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile , perché privo di una sua autonoma sostanza ove disgiunto dal primo motivo e dal suo accoglimento. 4.1. L’opposizione allo stato passivo è stata rigettata perché il Tribunale ha ritenuto non provati (e in parte nemmeno allegati) i fattiposti a fondamento della domanda di ammissione allo stato passivo. In altri termini, il Tribunale ha negato l’esistenza del credito vantato da D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non si vede, pertanto, come il Tribunale avrebbe potuto (e dovuto)considerare l’ipotesi della compensazione, in mancanza dell’essenziale presupposto dell’accertamento di crediti e debiti reciproci tra le parti (art. 1241 c.c.) . Ciò fermo restando che la verifica dello stato passivo non è la sede propria per l’accertamento dei crediti dell’imprenditore fallito, ma soltantoquella per l’accertamento dei suoi debiti. 5. Rigettatoil ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese la parte intimata. 6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que