CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13597/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e1533difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, I.N.A.I.L. -[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA];- intimNuamterio -re gistro generale 24580/2024Numero sezionale 1533/2026avverso la sentenza n. 719/2024 della CORTE D'APPELLNOum edroi di raccolta generale 13597/2026BARI, depositata il 11/06/2024 R.G.N. 1459/2021; Data pubblicazione 10/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Bari, per quanto qui ancora in rilievo,dichiarava dovute da [OSCURATO:PERSONA] le somme di cui allecartelle/avvisi di seguito indicati: a) 014 20120000476202000; b) 314 2013 0000295700000; c) 314 20140000376200000.2. Il contribuente propone ricorso per cassazione, articolatoin due motivi, altresì assistito da memoria.3. Resiste con controricorso Inps.4. Restano intimate l’Inail ed Ader, con rinvio, quanto adAder, a quanto si dirà in via preliminare al punto 1. dei “Motividella decisione”.MOTIVI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, osserva il Collegio che la notifica delricorso per cassazione non è andata a buon fine nei confrontidi Ader, essendo stata peraltro effettuata nei confrontidell’avv.to Bavasso, laddove nella sentenza impugnata risultaquale difensore l’avv.to Bavaro.Tuttavia, l’esito del processo, del quale di seguito di dirà,consente di escludere la necessità della rinotifica, inapplicazione sia del principio della ragione più liquida che dicelerità del processo.1.1. Con il primo motivo di appello è denunziata la violazioNunmee ro registro generale 24580/2024Numero sezionale 1533/2026e falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., dell’artN.u m2e6ro, d i raccolta generale 13597/2026commi 4 e 6, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60, comma Data pubblicazione 10/05/20261, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2700 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Parte ricorrente in cassazione lamenta l’erroneità dellasentenza impugnata, nella parte in cui, con riguardo allecartelle/avvisi n. 314 2013 0000295700000 e n. 314 20140000376200000, ha escluso la prescrizione dei crediti, inragione della notifica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’intimazione dipagamento ad essi relativa (01420179009977463000),notifica di cui assume, per converso, l’inesistenza/nullità perle seguenti ragioni: a) l’attestazione dell’ufficiale giudiziariodi non aver trovato nessuno all’indirizzo non è dotata dipubblica fede, ma costituisce una mera presunzione,superabile con qualsiasi mezzo di prova; b) difetta in atti lavisura dalla quale emergerebbe che il ricorrente, destinatariodegli avvisi, è sconosciuto all’indirizzo; c) dal certificatostorico versato in atti emerge la residenza in un civico diverso– di via Manzoni, in Palo del Colle - rispetto a quello ove èstata effettuata la notificazione; d) il notificante, nell’eseguirela notifica non si sarebbe dovuto limitare ad affiggere l’avvisopresso la casa comunale, ma avrebbe dovuto ritualmenteinformare con raccomandata il destinatario; e) l’attestazionedell’agente notificatore di aver richiesto visura fa piena provafino a querela di falso solo della richiesta di detto documentoe non anche del contenuto della stessa, sicché può essereconfutata con la produzione del certificato di residenzastorico; in ogni caso non è possibile ritenere – solo in esitoalla richiesta di visura –il destinatario irreperibile in viaassoluta; f) l’insufficienza, ai fini della validità della notifica,del mero deposito dell’avviso presso la casa comunaNuleme, ro registro generale 24580/2024Numero sezionale 1533/2026occorrendo, per converso, l’invio di raccomanNdumaetrao d i raccolta generale 13597/2026informativa, in ossequio al combinato disposto dell’art. 26, Data pubblicazione 10/05/2026commi 4 e 6, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60, comma 1,lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 140 c.p.c.1.2. In via preliminare, rileva il Collegio che sonoinammissibili tutte le doglianze in cui è lamentato un vizio diomesso esame ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.,tanto in ragione del rilievo che, per le questioni ancoraall’attenzione, la pronunzia di primo grado e quella di appellosono conformi.1.3. Tanto premesso, deve darsi atto che nella fattispecieall’attenzione (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), la Corteterritoriale ha affermato che “il messo notificatore hadestinatario risulta sconosciuto all’indirizzo. Dalla relatarisulta, infatti, che il messo abbia eseguito il primo tentativodi notifica in data 11.11.2017 constatando che il destinatariorisultava sconosciuto all’indirizzo , e successivamente,in data 21.11.2017. Quindi dopo aver richiesto la visura (overisulta proprio la sede in via Manzoni, 3) ha attestato edichiarato che il destinatario è sconosciuto all’indirizzo ,procedendo al deposito degli atti presso la Casa comunale indata 8.1.2018”.Ebbene, osserva innanzi tutto il Collegio che, come peraltrosi evince dalla stessa rubrica del motivo qui all’attenzione edalla sottodoglianza di cui alla lett. f) del ricorso percassazione, viene qui in rilievo una notifica eseguita ai sensidell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio direttodella raccomandata con avviso di ricevimento.Numero registro generale 24580/2024Ciò anticipato, venendo alle specifiche sotto-doglianze in cui Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13597/2026è articolato il motivo: Data pubblicazione 10/05/2026- quelle sub b) e sub c) sono evidentemente inammissibili inquanto richiedono a questa Corte una rivalutazione delmateriale probatorio in atti al fine di farne discendereconclusioni diverse da quelle cui è giunta la Corte di Appellonella sentenza qui all’attenzione (nel dettaglio, la residenzain luogo diverso e l’assenza della visura relativa all’indirizzodel contribuente, in difformità con gli accertamenti fattualicompiuti nelle fasi di merito).- quelle sub lett. a) e sub lett. e) sono infondate, in quanto,al contrario di quanto deduce il ricorrente in cassazione,l’attestazione del messo notificatore di non aver trovatonessuno all’indirizzo fa prova fino a querela di falso.E’ noto infatti che in tema di atto pubblico, l'efficaciavincolante della prova legale è limitata ai soli elementiestrinseci dell'atto (ovvero la provenienza del documentodal pubblico ufficiale che l'ha formato, quanto detto o fattodavanti a quest'ultimo, il momento e il luogo in cui é statoredatto) e non si estende, invece, al contenuto delledichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto, esserecontrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità diproporre la querela di falso (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass.n. 15805/2025).Ebbene, nel caso di specie, l’attestazione da parte delpubblico ufficiale di non aver reperito nessuno all’indirizzocostituisce proprio l’essenza dell’attività svolta da dettomesso notificatore, attinente, quindi, al contenuto estrinsecodell’atto, per la contestazione del quale occorre la querela.-quelle, infine, di cui alle lettere d) ed f), che del pari possonovalutarsi congiuntamente, con esse dolendosidell’insufficienza ai fini del perfezionamento della notifica Nqumuei ro registro generale 24580/2024Numero sezionale 1533/2026eseguita, del solo deposito dell’avviso presso la Ncumaesrao d i raccolta generale 13597/2026comunale sono infondate. Data pubblicazione 10/05/2026E’ l’esperimento della notifica, ai sensi della procedura di cuiall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che radica l’infondatezzadi dette censure alla luce dell’insegnamento di Cass. n.10037/2019 – qui pienamente condiviso dal Collegio.In detta pronunzia è infatti affermato che: qualora lanotifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensidell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, medianteinvio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento daparte del concessionario, non è necessario l'invio di unasuccessiva raccomandata informativa in quanto trovanoapplicazione le norme concernenti il servizio postaleordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 813,della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficaciaretroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982 .Per completezza, va poi ribadita l’inammissibilità dellecensure che richiedono a questa Corte rivalutazioni di merito,in ordine alla correttezza o meno, sulla base dei documenti inEd infatti, nella fattispecie all’attenzione, la Corte territoriale,sulla base dei documenti prodotti, ha dato atto della ritualeadozione da parte del messo della procedura notificatorianell’indirizzo di residenza del contribuente che ivi non è statorinvenuto.Tale accertamento fattuale non può più essere messo indiscussione, avendo peraltro la sentenza appellataespressamente dato atto che dalla visura (che quindi eraprodotta in atti a differenza di quanto dedotto dalla partericorrente in cassazione) emergeva invece ancora laNumero registro generale 24580/2024residenza della parte ricorrente in cassazione in via Manzoni, Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13597/2026al n. 3 ovvero nel luogo in cui dove era stata effettuata la Data pubblicazione 10/05/2026notifica e il destinatario era risultato sconosciuto.Conseguentemente la notifica risulta correttamente eseguitae il mezzo, in tutte le sottocensure non può quindi essereaccolto.2. Con il secondo motivo è denunziata la violazione degli artt.2943 e 2945 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.Parte ricorrente in cassazione nega che la prescrizione siastata validamente interrotta - con riferimento all’avviso diaddebito n. 314 2014 0000376200000 - dalla notificadell’avviso di intimazione oggetto del giudizio, intervenuta indata 22.10.2019 e ciò in quanto, essendo intervenuta lanotifica dell’avviso innanzi indicato in data 2.4.2013, i creditiportati da detto titolo (ribadita l’inefficacia – ai fini interruttivi– della notifica di cui al primo motivo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) èmaturata alla data del 2.4.2018, quindi anteriormente allanotifica intervenuta in data 22.10.2019.2.1. Stante il tenore della motivazione della sentenzaimpugnata (cfr. pag. 6) che valuta come già idoneaall’interruzione della prescrizione la rituale notifica in data8.1.2018 (quella di cui si è detto con riguardo al primo motivocui si fa rinvio, ritenuta idonea all’interruzione), laprescrizione non è comunque decorsa perché ritualmentenuovamente interrotta dalla notifica intervenuta in data22.10.2019 (cfr. sentenza in atti).3. Conclusivamente il ricorso va rigettato.4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo nei soli confronti dell’Inps controricorrente, nonavendo partecipato al giudizio Inail ed Ader.5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 Ndumeelr o registro generale 24580/2024Numero sezionale 1533/20262002, dà atto della sussistenza dei presupposti pNeurm eroil d i raccolta generale 13597/2026versamento, se dovuto, da parte della parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13.La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente arifondere all’INPS le spese di lite, che liquida in complessivi €3.000 per compenso, oltre € 200 per esborsi, accessori dilegge e spese generali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.3.2026.LA PRESIDENTELucia EspositoNumero registro generale 24580/2024Numero sezionale 1533/2026Numero di raccolta generale 13597/2026Data pubblicazione 10/05/2026