CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2026
Cassazione n. 24013/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ucci-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 309/2021depositata il 11/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9530/2021Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24013/2026Data pubblicazione 24/07/20261. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA].r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Padova, [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’omonima ditta di autodemolizioni, chiedendone la condanna allarestituzione della somma di euro 70.000,00, oltre accessori e spese,previa pronuncia di risoluzione, per inadempimento imputabile alconvenuto, del contratto di vendita stipulato tra le parti. La società attricededuceva che il convenuto non aveva consegnato il bene compravenduto,nonostante l’integrale pagamento del prezzo, a fronte del quale era stataemessa fattura.Il convenuto si costituiva, sostenendo di essere sempre rimasto disponibilealla consegna e deducendo che l’onere del ritiro gravava sul compratore,in forza di quanto previsto dalla conferma d’ordine n. 09-069 del 2febbraio 2009 e dall’art. 1510 c.c.Istruita la causa mediante prova testimoniale, il Tribunale di Padova, consentenza n. 2035/2016, rigettava le domande e condannava la societàprovato che le parti avessero posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il ritirodel trituratore usato modello “Satrind” 3 alberi e 2 motori oggetto dicompravendita e che, sul punto, non fosse intervenuto alcun successivoaccordo modificativo.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello dinanzi alla Corte d’appello diVenezia, affidandolo a due motivi. Con il primo lamentava l’erroneità delladecisione di primo grado per avere esonerato il venditore dall’onere didovere dimostrare il trasferimento del macchinario presso il domicilio dellaparte compratrice, onere desumibile, a parere della ricorrente, anche dallae-mail del 13 settembre 2010 e dall’aumento del corrispettivo da euro50.000,00 a euro 70.000,00, in quanto comprensivo del trasporto. Con ilsecondo censurava l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, conparticolare riferimento alle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] eAlessandro Canton.Numero registro generale 9530/2021Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24013/2026Data pubblicazione 24/07/2026Con sentenza n. 309/2021, la Corte d’appello accoglieva il gravame.Dichiarava risolto per inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] ilcontratto di vendita e riteneva provato l’accordo modificativo con il qualele parti avevano posto a carico del venditore l’obbligo di consegna deltrituratore, valorizzando, in particolare, il documento di trasportosottoscritto dal venditore, dal quale emergeva che il trasporto eraavvenuto a mezzo mittente; reputava, per l’effetto, sussumibile lafattispecie sub art. 1510, secondo comma, c.c.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la predettasentenza, affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistitocon controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria inprossimità della camera di consiglio.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo il travisamento e/ol’errata valutazione della prova documentale e, conseguentemente, dellaprova orale.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Il travisamento della prova, per essere censurabile in sede di legittimità aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., postula: a) che l’errore delgiudice di merito cada non sulla valutazione della prova(“demonstrandum”), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo dellamedesima (“demonstratum”), con conseguente assoluta impossibilitàlogica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenutiinformativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b)che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c)che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe statanecessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata suicontenuti informativi che risultano oggettivamente dal materialeNumero registro generale 9530/2021Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24013/2026Data pubblicazione 24/07/2026probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamentedesunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità delladecisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assolutacertezza (Cass. Sez. 1, n. 9507/2023, Cass. Sez. 3, n. 12971/2022; Cass.Sez. 3, n. 13085/2025). Le mosse censure in realtà si sostanziano in unainammissibile richiesta di nuovo apprezzamento del compendio probatorioda parte di questa Corte in termini diversi da quello operato dai giudici dimerito (ex plurimis, da ultimo, Cass. Sez. 2, n. 22340/2026, inmotivazione da pag. 6).Nella specie, la Corte d’appello ha preso in esame la documentazioneallegata e l’ha posta a raffronto con le testimonianze escusse, anche allaluce della loro scansione temporale, negando rilievo probatoria allacircostanza dell’aumento del prezzo di vendita, in quanto tardivamenteintrodotta da [OSCURATO:PERSONA] nella seconda memoria ex art. 183, comma6, n. 2, c.p.c. Ha quindi ritenuto modificato l’accordo quanto all’onere diconsegna del bene compravenduto, valorizzando, in particolare, il DDT n.103 del 13 luglio 2010, sottoscritto, nel campo “conducente e vettore”, daltitolare della ditta individuale Mancuso, nonché la lettera diaccompagnamento, anch’essa sottoscritta, alla quale ha attribuito valenzaconfessoria. La Corte territoriale ha altresì reputato la modificadell’accordo circa il luogo di consegna coerente con il fatto non contestatoche, all’epoca della consegna del trituratore Premac, il venditore stavaancora utilizzando il trituratore usato Satrind oggetto di compravendita,ed ha compiutamente esaminato, alla luce del quadro documentaleanzidetto, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi.Il motivo, dunque, sebbene formalmente prospettato come vizioriconducibile all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si risolvenell’inammissibile sollecitazione di una complessiva rivalutazione meritaledelle prove acquisite al giudizio. Né ricorre violazione degli artt. 115 e 116c.p.c., poiché, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, perNumero registro generale 9530/2021Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24013/2026Data pubblicazione 24/07/2026dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudiceabbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti,ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentreè inammissibile la doglianza che investa il diverso apprezzamento delleprove ritualmente acquisite; la violazione dell’art. 116 c.p.c. èconfigurabile solo ove si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova unvalore diverso da quello stabilito dalla legge, ovvero abbia valutatosecondo prudente apprezzamento una prova soggetta a regola legale, enon quando si censuri il cattivo esercizio del prudente apprezzamento(Cass., Sez. U, n. 20867/2020; Cass. Sez. 5, n. 16016/2021; Cass. Sez.2, n. 5800/2026). Nessuna di tali ipotesi ricorre nella specie, avendo laCorte territoriale operato una valutazione complessiva e non implausibiledel materiale istruttorio ritualmente acquisito.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso e/o insufficiente esame di un fattodecisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.Assume il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare ilfatto storico costituito dal riconoscimento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., di nonessersi mai attivata ai fini del materiale ritiro del bene oggetto dicompravendita dal venditore Mancuso “per un evidente limite geografico”,come emergerebbe dagli atti citati in ricorso.Il motivo è inammissibile.Giova premettere che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, diper sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico da essi evidenziato,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,che abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, pur se non in modoanalitico (cfr. Cass. Sez. U n. 8053/2014; Cass. Sez. 6-L, n. 28887/2019;Cass. Sez. 2, n. 20553/2021; Cass. Sez. 5, n. 32505/2023; Cass. Sez. 2,n. 10927/2024, Cas. Sez. 2, n. 12601/2026).Numero registro generale 9530/2021Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24013/2026Data pubblicazione 24/07/2026Nella specie, tuttavia, la censura non individua un fatto storico decisivoomesso, ma valorizza una difesa della parte [OSCURATO:PERSONA], secondo la qualesarebbe stata ammessa la mancata attivazione per il ritiro del bene,sentenza impugnata, fondata sulla prova del successivo accordomodificativo circa l’obbligo di consegna. L’espressione utilizzata nella e-mail del 13.09.2010, inviata da un dipendente della società [OSCURATO:PERSONA] alricorrente, successiva al DDT sottoscritto dal venditore/vettore, è statacomunque esaminata dalla Corte territoriale ed inserita nel complessodella dinamica contrattuale, sicché la doglianza mira, in realtà, a ottenereuna diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede dilegittimità. Come precisato nella memoria difensiva del ricorrente, infatti,nessun passaggio motivazionale della sentenza, affronta il limitegeografico valorizzato dalla difesa del ricorrente, escludendo già solo dettodato, dalla definizione di fatto storico omesso discusso tra le parti.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonchéper violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c.Il motivo è inammissibile perché carente di riferibilità alla ratio decidendidella sentenza impugnata, agli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.(sulla sorte del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi: Cass.Sez. 6-3, n. 19989/2017; Cass. Sez. L, n. 27162/2009; Cass. Sez. L, n.15355/2004).Il riferimento al contratto di trasporto non integra violazione del petitumné della causa petendi, poiché è stato utilizzato dalla Corte territorialeesclusivamente ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie e dellaverifica dell’applicabilità, al caso concreto, del primo ovvero del secondocomma dell’art. 1510 c.c. In tale prospettiva, il richiamo contenuto nellasentenza impugnata risulta coerente con la ricostruzione in fatto operataNumero registro generale 9530/2021Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24013/2026Data pubblicazione 24/07/2026dal giudice di appello, che ha considerato il trasporto quale modalitàesecutiva dell’obbligazione di consegna nell’ambito del contratto divendita.Ne consegue che l’inammissibilità della censura: la Corte d’appello non hapronunciato su una domanda nuova, ma ha esercitato il potere-dovere diqualificazione giuridica dei fatti dedotti, senza modificare il bene della vitarichiesto né il titolo posto a fondamento della pretesa, e dunque senzaincorrere nella denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 1510, primocomma, c.c. e per errata applicazione dell’art. 1510, secondo comma, c.c.Il quarto motivo è inammissibile. Come sopra rilevato, con tale censura ilricorrente non formula una vera e propria critica avverso la sentenzaimpugnata, ma ripropone le doglianze già svolte, sostenendoapoditticamente che la disciplina applicabile alla fattispecie sarebbesoltanto quella prevista dal primo comma dell’art. 1510 c.c., nella parte incui detta i criteri per l’individuazione del luogo in cui deve essere eseguitala prestazione di consegna della cosa compravenduta. In tal modo,tuttavia, egli torna a contestare una valutazione che attiene al merito delgiudizio e che, in quanto tale, sfugge al sindacato di questa Corte neitermini in cui essa è stata sollecitata.Il motivo si presenta, già sul piano della sua struttura, non come criticaulteriore e puntuale alla decisione assunta dalla Corte territoriale, bensìcome clausola di chiusura del ricorso, volta a ribadire le difese svolte inprecedenza. Una simile prospettazione non è idonea a integrare un motivodi ricorso per cassazione. Il giudizio di legittimità postula, infatti, che laparte individui uno specifico vizio della sentenza impugnata, riconducibilea una delle tipologie tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c.; nellaspecie, invece, non viene denunciato alcun errore imputabile alla Corted’appello, né sotto il profilo della violazione di legge, né sotto quello delNumero registro generale 9530/2021Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24013/2026Data pubblicazione 24/07/2026vizio motivazionale, né sotto il profilo dell’omessa pronuncia. Il ricorrentesi limita a richiamare, in modo indistinto e cumulativo, il contenuto deiprecedenti motivi di ricorso, in particolare con riguardo alla lettura fattanedalla Corte territoriale. Proprio tale finalità conferma che la censura èestranea alla funzione del ricorso per cassazione. La riproposizione deimotivi già proposti non può trasformarsi, di per sé sola, in motivo diimpugnazione di legittimità, in mancanza dell’indicazione del capo dellasentenza che si assume viziato e delle ragioni per le quali la decisionedovrebbe essere cassata. Ciò che difetta, dunque, non è soltanto laspecificità della censura, ma la stessa riconducibilità della deduzione alloschema del mezzo di impugnazione esperito. Ne deriva che il quartomotivo è inammissibile, poiché privo del necessario autonomo contenutocritico nei confronti della decisione impugnata.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo.6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 7.700 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generalinella misura del 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 9530/2021Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 24013/2026Data pubblicazione 24/07/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, di giorno 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso