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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 13085/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25345/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in pers ona del p r ocuratore ad negotia e legale rappresentante pro tempore ; rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore; rappresentat a e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a margine del controricorso , con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 1817/2022 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il18 marzo 2022; C.C. 13.03.2025 N. R.G. 25345/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani udìta la relazione della causa svolta camera di consiglio del 13 marzo 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 7.700,00 , oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla negoziazione di un assegno di traenza non trasferibile emesso da UGF Banca, su incarico di essa attrice, al fine di adempiere ad una obbligazione indennitaria.

Premesso che il titol o , spedito a mezzo d el servizio postale , era stato sottratt o prima di pervenire a destinazione e post o all’incasso presso uno sportello di [OSCURATO:PERSONA] da soggetto diverso dal legittimo beneficiario, previa esibizione di documenti d’identità falsificati, l’attrice, per un verso, sostenne che vi era stato l’ inadempimento dell’entenegoziatore rispetto agli oneri di diligenza su di esso gravanti (per essersi limitato a verificare l ’identità del beneficiario sulla base dellasola carta d’identità e del codice fiscale); per altro verso, dedusse che, in seguitoa tale inadempimento, essa aveva subìto un danno pari all’importodell’ assegno, importo al la cui restituzione aveva diritto, a nulla rilevando la circostanza che non fosse stato provato un nuovo pagamento dell’indennizzo.

Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resist ette al la domanda, chiedendoneil rigetto. [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità della società convenuta e la condannò pagamento, in favore della società attrice, della somma di Euro7.700,00, oltre interessi legali.

C.C. 13.03.2025 N. R.G. 25345/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 2.La decisione del Tribunale fu gravata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimentodell’impugnazione, previo richiamo al precedente nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9769 del 2020, ha ritenuto sussistente il concorso di colpa della società assicuratrice nella determinazione del danno prodottosi per effetto della negligente negoziazione del titolo, in ragione della scelta incauta di inviarlo al beneficiario tramite posta ordinariaanziché utilizzare forme di spedizione meno rischiose (posta raccomandatao assicurata) o strumenti di pagamento più moderni e sicuri (bonifico bancario opagamento elettronico).

Per effetto del rilievo del concorso di colpa della U nipolSai [OSCURATO:SOCIETA]. (la cui incidenza causale è stata stimata nella misura del 20%), la somma oggetto della condanna irrogata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata ridotta ad Euro 6.160,00, oltre interessi comedeterminati dalla decisione di primo grado. 3.Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico, articolatomotivo.

Rispondecon controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

La trattazione delricorso è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero non ha presentatoconclusioni scritte.

Lasocietà ricorrente ha d epositato memoria . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo viene denunciato « Omesso esame di un documento presente agli atti sin dal primo grado: violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.1 e 5, c.p.c.».

C.C. 13.03.2025 N. R.G. 25345/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] società ricorrente deduce che , in allegato alla citazione introduttiva del primo gradodi giudizio, aveva depositato (come doc. n.1) l’attestatodella Tesoreria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che certificava l’invio dell’assegno a mezzo assicurata.

Tale documento, per facilità di lettura da parte del giudice di secondo grado, era stato nuovamente allegato al la comparsa conclusionale depositata nel giudizio d’appello, in cui era stata «ampiamentespecificata la metodologia di spedizione del plico oggetto di causa» (pag.2 del ricorso).

La Corte territoriale era quindi caduta in errore nella parte in cui aveva ritenutoche risultassero «processualmente acquisiti (sulla scorta della documentazione agli atti e comunque in quanto non contestati ) gli elementi in baseai quali la [OSCURATO:SOCIETA], nell’esercizio della sua attività assicurativa aveva spedito – tramite posta ordinaria – un assegno bancario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] L ucia » , legittima beneficiariadel titolo (pag. 3 della sentenza impugnata ), ponendo poi tale decisivoerrore a fondamento del giudizio di colpa espressonei suoi confronti, basando, appunto, il rilievo della sua concorrente condotta colposa sull’erronea supposizione che non fossero state adottate altre forme di spedizione ritenute più sicure. 2.Il ricorso è fondato, per quanto di ragione. 2.1.Viene, nella sostanza, denunciata una duplice svista percettiva della Corte d’appello, la quale ha supposto il fatto ( la cui v erità era esclusa alla stregua del documento proveniente della Tesoreria della [OSCURATO:PERSONA]),che la compagnia assicurativa avesse spedito l’ assegno per posta ordinaria, supponendo, per converso,l’inesistenza del fatto (positivamente stabilito alla stregua del medesimo documento), che l’invio del titolo era avvenuto mediante posta assicurata.

C.C. 13.03.2025 N. R.G. 25345/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 2.2.La doglianza è, anzitutto ammissibile, ai sensi dell’art. 366 n.6 cod. proc. civ., poiché nel ricorso è puntualmente indicato il contenuto deldocumento richiamato posto a fondamento della censura (l’attestato della Tesoreria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ed è specificamente segnalata l a sua presenza nel giudizio di merito, con l’indicazione della sedes processuale in cui era stato depositato ( in allegato al la citazione introduttiva del primo grado di giudiz i o , come doc. 1).

2.3. Nel merito, la doglianza è fondata , nei limiti che si vanno precisare.

Dall’esame del documentosopra indicato, debitamente versato ex art. 372 cod. proc. civ. agli atti del presente giudizio di legittimità, emerge che , in data del 7 febbraio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alla debitrice [OSCURATO:SOCIETA] che l’assegno di traenza dell’importo di Euro 7.700,00, emesso da UGF Banca a favore d ella creditrice [OSCURATO:PERSONA], era stato inviatoalla beneficiaria il 26 ottobre 2010 tramite posta assicurata.

Confrontando il contenuto di detto documento con quello della motivazione della sentenza impugnata (nella parte in cui ha ritenuto che risultassero « processualmente acquisiti (sulla scorta della documentazione agli atti e comunque in quanto non contestati ) gli elementi in base ai quali la [OSCURATO:SOCIETA], nell’esercizio della sua attività assicurativa aveva spedito – tramite posta ordinaria – un assegno bancario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] M aria De L ucia » , emerg e , all’evidenza,l’errore non testuale in cui è incorsa la Corte d’appello.

Tale error e si rivela attraverso la messa a confronto di due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, da un lato quella risultante dalla decisione del giudice, dall’altro quella, contrastante, C.C. 13.03.2025 N. R.G. 25345/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani tale da smentire la rappresentazione offerta dal giudice, che emerge univocamente daldocumento a cquisit o al processo.

L’erronea supposizione del giudice d’appello, dunque, si è infranta contro la «cartesiana evidenza bidirezionale» (così Cass., Sez.

Un., 5/03/2024, n. 5792, par.10.12 delle R agioni della decisione ) tracciata dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ.ai fini dell’individuazione dei caratteri dell’errore revocatorio, venendo in considerazione, alla stregua della circostanza rappresentata nel richiamat o document o , da un lato, un fatto incontrastabilmente escluso (l a spedizione tramite posta ordinaria), dall’altrolato, un fatto positivamente stabilito ( la spedizione amezzo assicurata ). 2.4.L’erronea supposizione del giudice d’appello è stata decisiva in funzionedel rilievo del concorrente fatto colposo della danneggiata [OSCURATO:SOCIETA]. , in quanto il giudizio di colpa – in applicazione de i principi sanciti da Cass, S ez .

U n., n.9769/2020 – è stato fondato propriosul rilievo del carattere incauto della scelta di avvalersi, per la spedizione del titolo, della posta ordinaria anziché di forme di spedizione meno rischiose (posta raccomandata o a s sicurata) o di strumenti di pagamento più sicuri ( bonifico bancario o pagamento elettronico). 2.5.Il fatto erroneamente supposto come esistente (la spedizione del titolo per posta ordinaria), al pari del fatto erroneamente escluso (la spedizione mediante posta assicurata), è stato oggetto di discussione tra le parti, quanto meno nel giudizio d’appello,atteso che non è contestato che nella comparsa conclusionale depositata da [OSCURATO:SOCIETA] in tale grado era stata « ampiamente specificata la metodologia di spedizione del plico oggetto di causa » (pag.2 del ricorso; v. anche pag. 5 del controricorso).

C.C. 13.03.2025 N. R.G. 25345/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riguardo va precisato, in primo luogo, che la circostanza relativa all’avvenuta spedizione del titolo a mezzo assicurata, risultante dal documento tempestivamente depositato entro i termini delle preclusioni istruttorie, non era invece soggett a a que l li p r evisti per le preclusioniassertive, non concretando un fatto post o a fon damento di una domanda o di una eccezione in senso stretto; in secondo luogo, più in generale, c he il fatto probatorio, supposto esistente o inesistente, costituisce un punto controverso che esclude la revocazione quando l’errore –di giudizio e non di mero fatto – riflette la prospettazione, in proposito, di una delle parti, v.

Cass., Sez.

Un., 5/03/2024, n. 5792, cit., par.10.14 delle Ragioni della decisione ) ; in terzo luogo, che nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) –una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione –diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435). 2.6.Pertanto, la supposizione (erronea, allastregua del documento depositato dalla società attrice) che essa a ve sse spedito il titolo per postaordinaria anziché per posta assicurata, non era rimasta confinat a C.C. 13.03.2025 N. R.G. 25345/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani entro la fattispecie contemplata dall’art. 395 n.4 cod. proc. civ. (fattispecie che avreb be legittimato la società [OSCURATO:SOCIETA]. ad esperire avverso la sentenza impugnata i l mezzo straordinario della revocazione), ma, ben al contrario, aveva assuntoi caratteridell’errore di giudizio perché la controversia aveva riguardato il fatto probatorio rilevante per i fini dello stesso.

Inordine a questo specifico errore, esclusa dunque la si n dacabilità con il mezzo della revocazione ( arg. ex art. 395, n.4 cod. proc. civ.) , nulla ostava alla formulazione del motivo di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., venendo in considerazione un «non-fatto», ovverosia «un fatto la cui considerazione, nella sua effettiva oggettività, è stata in fin dei conti omessa» (così, in termini, Cass. Sez.

Un., 5/03/2024, n. 5792, cit.; par.10.15 delle Ragioni della decisione). 3.Entro questi specifici termini, escluso l’indebito riferimento a gli artt. 115 e 360 n. 1 cod. proc. civ., l’unico motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto.

La sentenzaimpugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, la quale rinnoverà il giudizio sulla sussistenza del concorso del fatto colposo della danneggiata [OSCURATO:SOCIETA]., tenendo conto del contenuto del documento depositato unitamente al la citazione introduttiva e previo libero apprezzamento della sua inferenza probatoria inordine alla circostanza di fatto in esso rappresentata .

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di C.C. 13.03.2025 N.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25345/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in pers ona del p r ocuratore ad negotia e legale rappresentante pro tempore ; rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore; rappresentat a e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a margine del controricorso , con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 1817/2022 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il18 marzo 2022; C.C. 13.03.2025 N. R.G. 25345/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani udìta la relazione della causa svolta camera di consiglio del 13 marzo 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 7.700,00 , oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla negoziazione di un assegno di traenza non trasferibile emesso da UGF Banca, su incarico di essa attrice, al fine di adempiere ad una obbligazione indennitaria. Premesso che il titol o , spedito a mezzo d el servizio postale , era stato sottratt o prima di pervenire a destinazione e post o all’incasso presso uno sportello di [OSCURATO:PERSONA] da soggetto diverso dal legittimo beneficiario, previa esibizione di documenti d’identità falsificati, l’attrice, per un verso, sostenne che vi era stato l’ inadempimento dell’entenegoziatore rispetto agli oneri di diligenza su di esso gravanti (per essersi limitato a verificare l ’identità del beneficiario sulla base dellasola carta d’identità e del codice fiscale); per altro verso, dedusse che, in seguitoa tale inadempimento, essa aveva subìto un danno pari all’importodell’ assegno, importo al la cui restituzione aveva diritto, a nulla rilevando la circostanza che non fosse stato provato un nuovo pagamento dell’indennizzo. Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resist ette al la domanda, chiedendoneil rigetto. [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità della società convenuta e la condannò pagamento, in favore della società attrice, della somma di Euro7.700,00, oltre interessi legali. C.C. 13.03.2025 N. R.G. 25345/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 2.La decisione del Tribunale fu gravata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimentodell’impugnazione, previo richiamo al precedente nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9769 del 2020, ha ritenuto sussistente il concorso di colpa della società assicuratrice nella determinazione del danno prodottosi per effetto della negligente negoziazione del titolo, in ragione della scelta incauta di inviarlo al beneficiario tramite posta ordinariaanziché utilizzare forme di spedizione meno rischiose (posta raccomandatao assicurata) o strumenti di pagamento più moderni e sicuri (bonifico bancario opagamento elettronico). Per effetto del rilievo del concorso di colpa della U nipolSai [OSCURATO:SOCIETA]. (la cui incidenza causale è stata stimata nella misura del 20%), la somma oggetto della condanna irrogata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata ridotta ad Euro 6.160,00, oltre interessi comedeterminati dalla decisione di primo grado. 3.Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico, articolatomotivo. Rispondecon controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. La trattazione delricorso è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha presentatoconclusioni scritte. Lasocietà ricorrente ha d epositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo viene denunciato « Omesso esame di un documento presente agli atti sin dal primo grado: violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.1 e 5, c.p.c.». C.C. 13.03.2025 N. R.G. 25345/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] società ricorrente deduce che , in allegato alla citazione introduttiva del primo gradodi giudizio, aveva depositato (come doc. n.1) l’attestatodella Tesoreria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che certificava l’invio dell’assegno a mezzo assicurata. Tale documento, per facilità di lettura da parte del giudice di secondo grado, era stato nuovamente allegato al la comparsa conclusionale depositata nel giudizio d’appello, in cui era stata «ampiamentespecificata la metodologia di spedizione del plico oggetto di causa» (pag.2 del ricorso). La Corte territoriale era quindi caduta in errore nella parte in cui aveva ritenutoche risultassero «processualmente acquisiti (sulla scorta della documentazione agli atti e comunque in quanto non contestati ) gli elementi in baseai quali la [OSCURATO:SOCIETA], nell’esercizio della sua attività assicurativa aveva spedito – tramite posta ordinaria – un assegno bancario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] L ucia » , legittima beneficiariadel titolo (pag. 3 della sentenza impugnata ), ponendo poi tale decisivoerrore a fondamento del giudizio di colpa espressonei suoi confronti, basando, appunto, il rilievo della sua concorrente condotta colposa sull’erronea supposizione che non fossero state adottate altre forme di spedizione ritenute più sicure. 2.Il ricorso è fondato, per quanto di ragione. 2.1.Viene, nella sostanza, denunciata una duplice svista percettiva della Corte d’appello, la quale ha supposto il fatto ( la cui v erità era esclusa alla stregua del documento proveniente della Tesoreria della [OSCURATO:PERSONA]),che la compagnia assicurativa avesse spedito l’ assegno per posta ordinaria, supponendo, per converso,l’inesistenza del fatto (positivamente stabilito alla stregua del medesimo documento), che l’invio del titolo era avvenuto mediante posta assicurata. C.C. 13.03.2025 N. R.G. 25345/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 2.2.La doglianza è, anzitutto ammissibile, ai sensi dell’art. 366 n.6 cod. proc. civ., poiché nel ricorso è puntualmente indicato il contenuto deldocumento richiamato posto a fondamento della censura (l’attestato della Tesoreria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ed è specificamente segnalata l a sua presenza nel giudizio di merito, con l’indicazione della sedes processuale in cui era stato depositato ( in allegato al la citazione introduttiva del primo grado di giudiz i o , come doc. 1). 2.3. Nel merito, la doglianza è fondata , nei limiti che si vanno precisare. Dall’esame del documentosopra indicato, debitamente versato ex art. 372 cod. proc. civ. agli atti del presente giudizio di legittimità, emerge che , in data del 7 febbraio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alla debitrice [OSCURATO:SOCIETA] che l’assegno di traenza dell’importo di Euro 7.700,00, emesso da UGF Banca a favore d ella creditrice [OSCURATO:PERSONA], era stato inviatoalla beneficiaria il 26 ottobre 2010 tramite posta assicurata. Confrontando il contenuto di detto documento con quello della motivazione della sentenza impugnata (nella parte in cui ha ritenuto che risultassero « processualmente acquisiti (sulla scorta della documentazione agli atti e comunque in quanto non contestati ) gli elementi in base ai quali la [OSCURATO:SOCIETA], nell’esercizio della sua attività assicurativa aveva spedito – tramite posta ordinaria – un assegno bancario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] M aria De L ucia » , emerg e , all’evidenza,l’errore non testuale in cui è incorsa la Corte d’appello. Tale error e si rivela attraverso la messa a confronto di due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, da un lato quella risultante dalla decisione del giudice, dall’altro quella, contrastante, C.C. 13.03.2025 N. R.G. 25345/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani tale da smentire la rappresentazione offerta dal giudice, che emerge univocamente daldocumento a cquisit o al processo. L’erronea supposizione del giudice d’appello, dunque, si è infranta contro la «cartesiana evidenza bidirezionale» (così Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792, par.10.12 delle R agioni della decisione ) tracciata dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ.ai fini dell’individuazione dei caratteri dell’errore revocatorio, venendo in considerazione, alla stregua della circostanza rappresentata nel richiamat o document o , da un lato, un fatto incontrastabilmente escluso (l a spedizione tramite posta ordinaria), dall’altrolato, un fatto positivamente stabilito ( la spedizione amezzo assicurata ). 2.4.L’erronea supposizione del giudice d’appello è stata decisiva in funzionedel rilievo del concorrente fatto colposo della danneggiata [OSCURATO:SOCIETA]. , in quanto il giudizio di colpa – in applicazione de i principi sanciti da Cass, S ez . U n., n.9769/2020 – è stato fondato propriosul rilievo del carattere incauto della scelta di avvalersi, per la spedizione del titolo, della posta ordinaria anziché di forme di spedizione meno rischiose (posta raccomandata o a s sicurata) o di strumenti di pagamento più sicuri ( bonifico bancario o pagamento elettronico). 2.5.Il fatto erroneamente supposto come esistente (la spedizione del titolo per posta ordinaria), al pari del fatto erroneamente escluso (la spedizione mediante posta assicurata), è stato oggetto di discussione tra le parti, quanto meno nel giudizio d’appello,atteso che non è contestato che nella comparsa conclusionale depositata da [OSCURATO:SOCIETA] in tale grado era stata « ampiamente specificata la metodologia di spedizione del plico oggetto di causa » (pag.2 del ricorso; v. anche pag. 5 del controricorso). C.C. 13.03.2025 N. R.G. 25345/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riguardo va precisato, in primo luogo, che la circostanza relativa all’avvenuta spedizione del titolo a mezzo assicurata, risultante dal documento tempestivamente depositato entro i termini delle preclusioni istruttorie, non era invece soggett a a que l li p r evisti per le preclusioniassertive, non concretando un fatto post o a fon damento di una domanda o di una eccezione in senso stretto; in secondo luogo, più in generale, c he il fatto probatorio, supposto esistente o inesistente, costituisce un punto controverso che esclude la revocazione quando l’errore –di giudizio e non di mero fatto – riflette la prospettazione, in proposito, di una delle parti, v. Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792, cit., par.10.14 delle Ragioni della decisione ) ; in terzo luogo, che nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) –una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione –diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435). 2.6.Pertanto, la supposizione (erronea, allastregua del documento depositato dalla società attrice) che essa a ve sse spedito il titolo per postaordinaria anziché per posta assicurata, non era rimasta confinat a C.C. 13.03.2025 N. R.G. 25345/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani entro la fattispecie contemplata dall’art. 395 n.4 cod. proc. civ. (fattispecie che avreb be legittimato la società [OSCURATO:SOCIETA]. ad esperire avverso la sentenza impugnata i l mezzo straordinario della revocazione), ma, ben al contrario, aveva assuntoi caratteridell’errore di giudizio perché la controversia aveva riguardato il fatto probatorio rilevante per i fini dello stesso. Inordine a questo specifico errore, esclusa dunque la si n dacabilità con il mezzo della revocazione ( arg. ex art. 395, n.4 cod. proc. civ.) , nulla ostava alla formulazione del motivo di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., venendo in considerazione un «non-fatto», ovverosia «un fatto la cui considerazione, nella sua effettiva oggettività, è stata in fin dei conti omessa» (così, in termini, Cass. Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792, cit.; par.10.15 delle Ragioni della decisione). 3.Entro questi specifici termini, escluso l’indebito riferimento a gli artt. 115 e 360 n. 1 cod. proc. civ., l’unico motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto. La sentenzaimpugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, la quale rinnoverà il giudizio sulla sussistenza del concorso del fatto colposo della danneggiata [OSCURATO:SOCIETA]., tenendo conto del contenuto del documento depositato unitamente al la citazione introduttiva e previo libero apprezzamento della sua inferenza probatoria inordine alla circostanza di fatto in esso rappresentata . Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di C.C. 13.03.2025 N.