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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20731/2026

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fesa dall’Avvocatura dello Stato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Cagliari-controricorrente-avverso la sentenza n. 404/5/2021 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il24.06.2021, emessa dalla Corte Tributaria Regionale della Sardegna.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3365/2022Numero sezionale 4130/2026Numero di raccolta generale 20731/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

Con ricorso depositato davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Cagliari, il contribuente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava lacomunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973del 24.02.2015 n. 5436/511 rep. n. 1922/2515 presso i PP.RR.II. di Cagliari,relativa a sedici cartelle di pagamento e a un avviso di accertamentoesecutivo, a garanzia del pagamento di tributi erariali e comunali in ordinee plurime annualità.2.

La C.T.P. accoglieva il ricorso, ritenendo, in particolare, che l’[OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito prova della comunicazione alcontribuente circa la futura iscrizione del vincolo, così privandolo dellapossibilità di provvedere al pagamento o formulare osservazioni.3.

Avverso la sentenza, l’Agente della Riscossione proponeva appellodavanti alla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna.4.

Quest’ultima, confermando la sentenza di prime cure, reputavaillegittima l’iscrizione ipotecaria, eseguita in violazione dell’obbligo diinstaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente daparte dell’ente addetto alla riscossione.5.

L’Agente della Riscossione proponeva ricorso la cassazione dellaappena citata sentenza, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo.6.

Il contribuente si costituiva con controricorso.7.

In data 28.04.2026 il contribuente presentava memoria.8.

Veniva, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, deve essere vagliata l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dal controricorrente quale conseguenza della «nullità»del giudizio e della sentenza di secondo grado, per essere stato l’appelloNumero registro generale 3365/2022Numero sezionale 4130/2026Numero di raccolta generale 20731/2026Data pubblicazione 18/06/2026notificato presso il difensore del contribuente al precedente indirizzo distudio, diverso da quello della data di notificazione a seguito ditrasferimento.2.

L’eccezione non è fondata.2.1.

In tema di notificazioni presso il difensore, questa Corte (Cass. n.10985/2024 - Rv. 671062 - 01) ha affermato il principio secondo il quale«Nel processo tributario, l'onere di comunicare le variazioni, che divengonoefficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giornosuccessivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione,del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17,comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, è previsto per il domicilioautonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dallamedesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art 12 delcitato d.lgs., ha la mera funzione di indicare la sede dello studio delprocuratore medesimo; ne consegue che il difensore domiciliatario non haa sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo delproprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare appositericerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a suaconoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata aldomicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata ritualecomunicazione del trasferimento alla controparte».In linea teorica, l’appellante avrebbe dovuto notificare l’appello pressoil nuovo indirizzo di studio del difensore del contribuente.Tuttavia, nel caso di specie, la notifica ha raggiunto il suo scopo, inquanto l’atto risulta essere stato ricevuto da persona abilitata a ricevere lenotifiche per conto del difensore, sebbene presso altro domicilio, comeemerge dalla relata di notifica, che ha dato atto della consegna del plico asoggetto idoneo fino a querela di falso, a nulla rilevando l’illeggibilità dellafirma del sottoscrittore e spettando al contribuente l’eventuale prova circaNumero registro generale 3365/2022Numero sezionale 4130/2026Numero di raccolta generale 20731/2026Data pubblicazione 18/06/2026la carenza di legittimazione alla ricezione dell’atto da parte di colui chel’ufficiale giudiziario ha identificato come soggetto abilitato in tal senso (v.Cass. n. 6048 del 06/03/2025 Rv. 674187 - 01); inoltre, l’atto risultanotificato anche alla parte personalmente.3.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio ricorrente deduce violazionedell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e ditravisamento di prova.La sentenza impugnata ha fondato il rigetto dell’appello sul rilievo dellamancata instaurazione di contraddittorio tramite apposita comunicazione alcontribuente antecedente all’iscrizione del vincolo ipotecario a suo carico,in violazione dell’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.L’Ufficio lamenta il fatto che il giudice di appello abbia omesso diconsiderare un documento depositato unitamente al ricorso di secondogrado, ossia una relata di notifica attestante l’avvenuta comunicazione alcontribuente dell’imminente iscrizione di ipoteca a suo carico, con laconseguenza che la decisione, fondata sull’omessa instaurazione delcontraddittorio, risulta, a suo parere, erronea e fondata su “travisamentodella prova” (a riprova ha richiamato il fascicolo di secondo grado prodottoagli atti, allegando nuovamente la documentazione al ricorso per cassazione– v. all. 1).4.

Preliminarmente, prima della trattazione del motivo, deve esserevagliata l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale delricorrente sollevata dal contribuente con il controricorso.In particolare, il controricorrente deduce la tardività delle produzioni,eseguite in violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 solo in appello,a seguito del giudizio di primo grado.4.1.

L’eccezione deve essere disattesa.4.2.

Quanto alla produzione di documenti in appello nell’ambito delgiudizio tributario, questa Corte (Cass. n. 25577/2025 - Rv. 676517 - 01)Numero registro generale 3365/2022Numero sezionale 4130/2026Numero di raccolta generale 20731/2026Data pubblicazione 18/06/2026ha sancito il principio secondo il quale «Ai sensi dell'art. 58, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), nel processo tributario èammessa la produzione, in grado d'appello, di nuovi documenti (ancorchépreesistenti al giudizio di primo grado), essendo utilizzabili, in tale grado,anche quelli tardivamente prodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli diparte restano inseriti in modo definitivo in quello d'ufficio fino al passaggioin giudicato della sentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché ladocumentazione negli stessi contenuta è automaticamente e ritualmenteacquisita al giudizio di impugnazione».Nel caso di specie, infatti, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,vigente all’epoca della celebrazione del giudizio di appello, conclusosi consentenza n. 404/5/2021 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 24.06.2021, dunqueanteriormente alle modifiche introdotte con d.lgs. n. 220 del 2023, facevasalva la facoltà delle parti di produrre in secondo grado documenti.5.

Rigettata l’eccezione, passando alla trattazione del motivo, devericonoscersi la sua fondatezza.5.1.

La Corte di secondo grado ha ritenuto la nullità dell’iscrizioneipotecaria alla luce della ritenuta omissione circa la notifica del relativopreavviso, che avrebbe comportato una lesione del diritto di difesa delcontribuente in violazione dell’obbligo di “contraddittorioendoprocedimentale”.L’ufficio, di contro, ha evidenziato di avere adempiuto a tale obbligo edi averne fornito prova mediante produzione in appello del preavviso e dellarelativa relata di notifica (a riprova ha richiamato il fascicolo di secondogrado prodotto agli atti, allegando nuovamente la documentazione al ricorsoper cassazione – v. all. 1).Alla luce delle allegazioni del ricorrente, deve ritenersi che la decisionedi appello sia fondata su “travisamento della prova” su punto controverso edirimente sul quale è stata fondata la decisione ed introdotto su atto di parteNumero registro generale 3365/2022Numero sezionale 4130/2026Numero di raccolta generale 20731/2026Data pubblicazione 18/06/2026(v.

Cass. n. 13085/2025 - Rv. 674873 - 01).

Risulta, infatti, che l’Ufficio haeffettivamente provveduto alla notifica del preavviso di iscrizione, con laconseguenza che la motivazione della sentenza di secondo grado deveritenersi fondata su un’omessa/erronea valutazione degli elementi di provaforniti dall’ADER.4.2.

Il motivo, pertanto, deve accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sardegnaper un nuovo esame.5.

Infine, deve rilevarsi l’inammissibilità della questione, sollevata dalcontroricorrente in sede di memoria, relativa alla mancata notifica degli attiprodromici alla iscrizione ipotecaria, ossia l’avviso di accertamento n.TW3010804348/2012 e le cartelle di pagamento nn.025R02520130030564153000, 025R02520140001628091000 en.025R02520130025375157000 sottese alla comunicazione ipotecaria).5.1.

L’eccezione è inammissibile, in quanto sollevata solo con lememorie difensive.La memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso percassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare imotivi di impugnazione che siano già stati ritualmente – cioè in manieracompleta, compiuta e definitiva – enunciati nell’atto introduttivo del giudiziodi legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione.(Cass. n. 8949/2023).6.

In conclusione, disattese le eccezioni di controparte, il ricorso deveessere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Cortedi Giustizia di secondo grado della Sardegna in diversa composizione per unnuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 3365/2022Numero sezionale 4130/2026Numero di raccolta generale 20731/2026Data pubblicazione 18/06/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia di secondo grado della Sardegna in diversa composizioneper un nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’Avvocatura dello Stato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Cagliari-controricorrente-avverso la sentenza n. 404/5/2021 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il24.06.2021, emessa dalla Corte Tributaria Regionale della Sardegna.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3365/2022Numero sezionale 4130/2026Numero di raccolta generale 20731/2026Data pubblicazione 18/06/20261. Con ricorso depositato davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Cagliari, il contribuente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava lacomunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973del 24.02.2015 n. 5436/511 rep. n. 1922/2515 presso i PP.RR.II. di Cagliari,relativa a sedici cartelle di pagamento e a un avviso di accertamentoesecutivo, a garanzia del pagamento di tributi erariali e comunali in ordinee plurime annualità.2. La C.T.P. accoglieva il ricorso, ritenendo, in particolare, che l’[OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito prova della comunicazione alcontribuente circa la futura iscrizione del vincolo, così privandolo dellapossibilità di provvedere al pagamento o formulare osservazioni.3. Avverso la sentenza, l’Agente della Riscossione proponeva appellodavanti alla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna.4. Quest’ultima, confermando la sentenza di prime cure, reputavaillegittima l’iscrizione ipotecaria, eseguita in violazione dell’obbligo diinstaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente daparte dell’ente addetto alla riscossione.5. L’Agente della Riscossione proponeva ricorso la cassazione dellaappena citata sentenza, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo.6. Il contribuente si costituiva con controricorso.7. In data 28.04.2026 il contribuente presentava memoria.8. Veniva, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve essere vagliata l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dal controricorrente quale conseguenza della «nullità»del giudizio e della sentenza di secondo grado, per essere stato l’appelloNumero registro generale 3365/2022Numero sezionale 4130/2026Numero di raccolta generale 20731/2026Data pubblicazione 18/06/2026notificato presso il difensore del contribuente al precedente indirizzo distudio, diverso da quello della data di notificazione a seguito ditrasferimento.2. L’eccezione non è fondata.2.1. In tema di notificazioni presso il difensore, questa Corte (Cass. n.10985/2024 - Rv. 671062 - 01) ha affermato il principio secondo il quale«Nel processo tributario, l'onere di comunicare le variazioni, che divengonoefficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giornosuccessivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione,del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17,comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, è previsto per il domicilioautonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dallamedesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art 12 delcitato d.lgs., ha la mera funzione di indicare la sede dello studio delprocuratore medesimo; ne consegue che il difensore domiciliatario non haa sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo delproprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare appositericerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a suaconoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata aldomicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata ritualecomunicazione del trasferimento alla controparte».In linea teorica, l’appellante avrebbe dovuto notificare l’appello pressoil nuovo indirizzo di studio del difensore del contribuente.Tuttavia, nel caso di specie, la notifica ha raggiunto il suo scopo, inquanto l’atto risulta essere stato ricevuto da persona abilitata a ricevere lenotifiche per conto del difensore, sebbene presso altro domicilio, comeemerge dalla relata di notifica, che ha dato atto della consegna del plico asoggetto idoneo fino a querela di falso, a nulla rilevando l’illeggibilità dellafirma del sottoscrittore e spettando al contribuente l’eventuale prova circaNumero registro generale 3365/2022Numero sezionale 4130/2026Numero di raccolta generale 20731/2026Data pubblicazione 18/06/2026la carenza di legittimazione alla ricezione dell’atto da parte di colui chel’ufficiale giudiziario ha identificato come soggetto abilitato in tal senso (v.Cass. n. 6048 del 06/03/2025 Rv. 674187 - 01); inoltre, l’atto risultanotificato anche alla parte personalmente.3. Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio ricorrente deduce violazionedell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e ditravisamento di prova.La sentenza impugnata ha fondato il rigetto dell’appello sul rilievo dellamancata instaurazione di contraddittorio tramite apposita comunicazione alcontribuente antecedente all’iscrizione del vincolo ipotecario a suo carico,in violazione dell’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.L’Ufficio lamenta il fatto che il giudice di appello abbia omesso diconsiderare un documento depositato unitamente al ricorso di secondogrado, ossia una relata di notifica attestante l’avvenuta comunicazione alcontribuente dell’imminente iscrizione di ipoteca a suo carico, con laconseguenza che la decisione, fondata sull’omessa instaurazione delcontraddittorio, risulta, a suo parere, erronea e fondata su “travisamentodella prova” (a riprova ha richiamato il fascicolo di secondo grado prodottoagli atti, allegando nuovamente la documentazione al ricorso per cassazione– v. all. 1).4. Preliminarmente, prima della trattazione del motivo, deve esserevagliata l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale delricorrente sollevata dal contribuente con il controricorso.In particolare, il controricorrente deduce la tardività delle produzioni,eseguite in violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 solo in appello,a seguito del giudizio di primo grado.4.1. L’eccezione deve essere disattesa.4.2. Quanto alla produzione di documenti in appello nell’ambito delgiudizio tributario, questa Corte (Cass. n. 25577/2025 - Rv. 676517 - 01)Numero registro generale 3365/2022Numero sezionale 4130/2026Numero di raccolta generale 20731/2026Data pubblicazione 18/06/2026ha sancito il principio secondo il quale «Ai sensi dell'art. 58, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), nel processo tributario èammessa la produzione, in grado d'appello, di nuovi documenti (ancorchépreesistenti al giudizio di primo grado), essendo utilizzabili, in tale grado,anche quelli tardivamente prodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli diparte restano inseriti in modo definitivo in quello d'ufficio fino al passaggioin giudicato della sentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché ladocumentazione negli stessi contenuta è automaticamente e ritualmenteacquisita al giudizio di impugnazione».Nel caso di specie, infatti, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,vigente all’epoca della celebrazione del giudizio di appello, conclusosi consentenza n. 404/5/2021 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 24.06.2021, dunqueanteriormente alle modifiche introdotte con d.lgs. n. 220 del 2023, facevasalva la facoltà delle parti di produrre in secondo grado documenti.5. Rigettata l’eccezione, passando alla trattazione del motivo, devericonoscersi la sua fondatezza.5.1. La Corte di secondo grado ha ritenuto la nullità dell’iscrizioneipotecaria alla luce della ritenuta omissione circa la notifica del relativopreavviso, che avrebbe comportato una lesione del diritto di difesa delcontribuente in violazione dell’obbligo di “contraddittorioendoprocedimentale”.L’ufficio, di contro, ha evidenziato di avere adempiuto a tale obbligo edi averne fornito prova mediante produzione in appello del preavviso e dellarelativa relata di notifica (a riprova ha richiamato il fascicolo di secondogrado prodotto agli atti, allegando nuovamente la documentazione al ricorsoper cassazione – v. all. 1).Alla luce delle allegazioni del ricorrente, deve ritenersi che la decisionedi appello sia fondata su “travisamento della prova” su punto controverso edirimente sul quale è stata fondata la decisione ed introdotto su atto di parteNumero registro generale 3365/2022Numero sezionale 4130/2026Numero di raccolta generale 20731/2026Data pubblicazione 18/06/2026(v. Cass. n. 13085/2025 - Rv. 674873 - 01). Risulta, infatti, che l’Ufficio haeffettivamente provveduto alla notifica del preavviso di iscrizione, con laconseguenza che la motivazione della sentenza di secondo grado deveritenersi fondata su un’omessa/erronea valutazione degli elementi di provaforniti dall’ADER.4.2. Il motivo, pertanto, deve accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sardegnaper un nuovo esame.5. Infine, deve rilevarsi l’inammissibilità della questione, sollevata dalcontroricorrente in sede di memoria, relativa alla mancata notifica degli attiprodromici alla iscrizione ipotecaria, ossia l’avviso di accertamento n.TW3010804348/2012 e le cartelle di pagamento nn.025R02520130030564153000, 025R02520140001628091000 en.025R02520130025375157000 sottese alla comunicazione ipotecaria).5.1. L’eccezione è inammissibile, in quanto sollevata solo con lememorie difensive.La memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso percassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare imotivi di impugnazione che siano già stati ritualmente – cioè in manieracompleta, compiuta e definitiva – enunciati nell’atto introduttivo del giudiziodi legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione.(Cass. n. 8949/2023).6. In conclusione, disattese le eccezioni di controparte, il ricorso deveessere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Cortedi Giustizia di secondo grado della Sardegna in diversa composizione per unnuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 3365/2022Numero sezionale 4130/2026Numero di raccolta generale 20731/2026Data pubblicazione 18/06/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia di secondo grado della Sardegna in diversa composizioneper un nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo