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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11566/2026

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e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controDella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonchécuratore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sartori MariaLuisa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona delNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore,-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1561/2024depositata il 09/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], creditore di oltre euro 145.000 nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], lamentavano innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ilpredetto debitore, con una pluralità di atti di compravendita, avevaalienato nell’anno 2012 ai figli Eduardo e Marcello, alla madre Della VopeClementina e ad una cugina [OSCURATO:PERSONA] più immobili di suaproprietà così ledendo la garanzia patrimoniale loro dovuta e, pertanto, loconvenivano in giudizio, unitamente agli acquirenti dei beni, onde sentirrevocare le indicate cessioni.I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.Nelle more [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato fallito e si costituiva in giudiziola curatela dei Fallimenti di [OSCURATO:PERSONA] e della Società di fatto traMarcello e [OSCURATO:SOCIETA]. facendo proprie le domande svolte dagli erediRossetto.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pronunciava sentenza dichiarando laimprocedibilità delle domande originariamente svolte nei confronti delLa curatela dei fallimenti interponeva appello rilevando che il propriosubentro ai creditori [OSCURATO:PERSONA] per la tutela della massa fallimentareNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026avrebbe dovuto comunque condurre alla pronuncia in merito all’azioneinizialmente intentata dagli eredi e ribadiva i presupposti per la richiesta disimulazione delle compravendite e di revoca ex art.2901 c.c..Gli appellati costituitisi rilevavano la correttezza della pronuncia diimprocedibilità e negavano l’esistenza dei presupposti per l’accoglimentodell’azione di simulazione e revocatoria.Il giudice dell’impugnazione accoglieva la sola domanda revocatoria e, conriferimento all’immobile ceduto a [OSCURATO:PERSONA] e già rivenduto aterzi, condannava la stessa al risarcimento del danno pari all’utilità che ilcreditore avrebbe potuto conseguire in mancanza della vendita.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMarcello Fiordiliso hanno proposto ricorso articolato in cinque motivi.La curatela dei fallimenti ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sartori MariaLuisa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, sono rimasti intimati.memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per«Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ., in relazione agli artt.183 e 345 cod.proc.civ. e 111 Cost.» nella parte in cui la Corte di Appelloha ritenuto ammissibile il deposito in appello di un documento (l’elencodelle domande tardive inserite nello stato passivo dei fallimenti) venuto adesistenza nel corso del giudizio di primo grado, dopo il maturare delleNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026preclusioni ex art. 183 cod.proc.civ., ma precedentemente all’esaurimentodel contraddittorio.Deducono, in particolare, che tale stato passivo è stato formato in data29.10.2019 e che l’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio diprimo grado si è tenuta in data 16.3.2021, mentre l’atto stesso è statoprodotto solo con la citazione in appello.Il motivo è inammissibile.Queste le ragioni.Occorre considerare l’affermazione della sentenza secondo cui non vi èdubbio, infatti, in ordine alla preesistenza di debiti dello stesso [FiordalisiLuigi] nei confronti degli originari attori e, quindi, la successiva frase,separata da una virgola, nonché di altri soggetti pure ammessi alpassivo del fallimento, come risulta dallo stato passivo delle domandetardive .Ebbene, la consecuzione delle due affermazioni non consente, secondo ilsenso fatto manifesto dalle parole, di capire se la prima, nel tessutomotivazionale, sia stata o non sia stata correlata alla seconda, nel sensocioè che risulta assolutamente dubbio che anche la prima affermazione enon invece la seconda, nella esposizione della sentenza, sia statagiustificata dal “come risulta dallo stato passivo delle domande tardive”.Ne consegue che, di fronte allo scarno tenore della motivazione, sarebbestato necessario invece, per dimostrare la violazione dell’art. 345 c.p.c.,svolgere opportuna attività argomentativa nel senso che la circostanzadella preesistenza, nello svolgimento della prospettazione del Fiordalisi,fosse stata affermata dalla corte territoriale sulla base del verbale.Invece, nulla si dice al riguardo e, pertanto, potendo la motivazioneintendersi anche in senso opposto, cioè nel senso che la primaaffermazione non sia stata correlata al verbale, la questione sollevata conNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026il motivo risulta inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c., secondola declinazione datane da Cass. n. 22341 del 2017 (e successiveconformi), secondo cui: ln tema di ricorso per cassazione, la censuraconcernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" ecioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere caratteredecisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecanteun effettivo pregiudizio a chi la denuncia. (Nella specie, il ricorrente hadedotto la violazione dei principi regolatori del giusto processo in relazioneall'irritualità della forma con cui l’atto di integrazione del contraddittorioera stato notificato, senza evidenziare in alcun modo quale pregiudizio laviolazione denunciata avrebbe arrecato; la S.C., enunciando l'anzidettoprincipio, ha ritenuto la censura inammissibile ex art. 360-bis, n. 2,c.p.c.). .

In motivazione, si è osservato quanto segue: Taleformulazione [id est quella dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c.], sebbene evocativadei contenuti dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, siccome poispecificati dal secondo comma e dagli altri commi della norma, secondo laricostruzione preferibile si presta a sottendere, piuttosto che la necessitàche l'inosservanza della norma del procedimento abbia violato il principiosecondo qualcuna di quelle specificazioni (posto che ogni violazione dinorma del procedimento si concreta almeno in una lesione delcontraddittorio e/o del diritto di difesa come regolato dalle forme previstee, dunque, risulterebbe lesiva delle regole del giusto processo, conconseguente inutilità dell'art. 360-bis n. 2), in realtà il carattere che laviolazione della norma del procedimento deve avere, perché possadenunciarsi in Cassazione.

Carattere che, anche prima dell'introduzionedell'art. 360-bis n. 2 si esprimeva nell'essere stata la violazionedenunciata decisiva, cioè incidente sul contenuto della decisione e,dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denunciava. .In buona sostanza, nell’argomentazione del motivo i ricorrenti affermanoin modo apodittico – proprio per la possibilità di intendere la motivazioneNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026in senso contrario - che “l’accertamento relativo all’anteriorità del credito,per la Corte fondato esclusivamente sul verbale di stato passivo delledomande tardive, avrebbe dovuto ritenersi carente di allegazioneprobatoria”.Pur vertendosi in tema di vizio di violazione di norma del procedimento,sarebbe stato necessario evidenziare che, in relazione allo svolgimento delcontraddittorio nel giudizio di merito, la prima affermazione della corteterritoriale sarebbe stata necessariamente da intendere nel senso delfondarsi sul detto verbale.

I ricorrenti nulla hanno dedotto al riguardo edavrebbero dovuto farlo con specifiche allegazioni e nel rispetto dell’art.366 n. 6 c.p.c.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la «violazione dell’art. 360,comma 1 n. 3, cod.proc.civ., in relazione all’art. 66 l.fall. e all’art. 2901cod.civ., anche in combinato disposto con l’art. 2697 cod.civ.,» nella partein cui la Corte di Appello ha ritenuto provata la preesistenza dei debiti delfallito rispetto agli atti impugnati.Il motivo segue le sorti di quello precedente ed è pertanto inammissibile.La considerazione di certa anteriorità del credito vantato dagli erediRossetto rispetto alla stipula degli atti contestati risulta indimostrata per leragioni indicate a proposito del primo motivo con riguardo alla ricordatamotivazione.Peraltro, i ricorrenti neppure riportano il contenuto esatto del verbale diammissione allo stato passivo delle domande tardive così violandoinammissibilmente il disposto di cui all’art.366 n.6 c.p.c. al fine delnecessario scrutinio della fondatezza del motivo in questa sede.Con il terzo motivo si censura la «violazione dell’art. 360, comma 1 n. 4,cod.proc.civ., in relazione all’art. 115 cod.proc.civ. nella parte in cui laNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026Corte di Appello ha ritenuto provata la preesistenza dei debiti del fallitorispetto agli atti impugnati».In particolare, si deduce un travisamento della prova da parte del giudicedel gravame con riferimento all’erronea percezione sul contenutooggettivo della prova stante l’oggettiva impossibilità di desumere dalverbale di udienza di discussione dello stato passivo la prova dellapreesistenza del credito rispetto all’atto revocando.Si osserva che il travisamento della prova, per essere censurabile inCassazione, per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore delgiudice di merito cada non sulla valutazione della prova("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo dellamedesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilitàlogica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenutiinformativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre(Cass.n. 9507/2023, Cass., Sez.

Un., n.

S.U. 5792/2024, Cass.n.13085/2025).Si è altresì chiarito che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5792 del 2024,hanno ridimensionato la configurabilità del vizio in questione, affermandoche il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre incaso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logicadella riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trovail suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore difatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.,mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul qualela sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la letturadel fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valereai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale.

Principio di diritto che, con riferimento allaproclamata deducibilità ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., va intesoNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026al lume della motivazione, là dove le S.U., hanno inteso circoscriverlo alcaso in cui il giudice di merito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cuiverità è positivamente stabilita nel mezzo probatorio acquisito nelgiudizio di merito e le parti abbiano discusso proprio al riguardo [sì dacollocare la vicenda al di fuori della deducibilità con il mezzo di cui all’art.395, n. 4 c.p.c.], con la finale precisazione che un simile errore, che si èdetto essere commissivo, è pur sempre omissivo dall’angolo visuale delrisultato che determina nel giudizio » ( Cass.n.468/2026).Nella specie, invece, si contesta, per quanto ai precedenti punti,l’ammissibilità del documento prodotto con l’atto di appello e non lapercezione del contenuto di esso quanto ad uno specifico fatto e quindi ladeduzione non rispetta i limitati criteri di allegazione come sopraenunciati.Il motivo, per come formulato, è dunque inammissibile.Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della «violazione dell’art. 360,comma 1 n. 3, cod.proc.civ., in relazione agli artt. 66 l.fall. e 2901cod.civ., anche in relazione all’art. 2697 cod.civ.» nella parte in cui laCorte di Appello ha ritenuto provato il pregiudizio derivante dall’attorevocando, tralasciando di considerare l’elemento del patrimonio residuodel debitore.Il motivo è inammissibile.Ed infatti esso è privo del necessario requisito di autosufficienza ai sensidell’art.366 n.6. c.p.c. atteso che i ricorrenti non indicano ove neiprecedenti atti dei giudizi di merito essi avevano contestato la capienzadel patrimonio dei fallimenti al soddisfacimento dei crediti vantati almenodagli eredi [OSCURATO:PERSONA] ovvero avevano eccepito la spettanza dell’onere dellarelativa prova in capo alla curatela.Numero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026Inoltre, i medesimi non si confrontano specificatamente con leargomentazioni svolte dalla corte territoriale in punto pregiudizio.In particolare, il giudice del gravame, richiamando i principi espressi dallagiurisprudenza di legittimità (Cass.S.U. n.29420/2008), ha rilevato che inmerito agli effetti del subentro del curatore nell’azione proposta da unsingolo creditore ‘le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza ditutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato l'originela proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmenteassorbita in quella della massa che la ricomprende.

Neppure, d'altronde,entra in gioco l'esigenza di tutela del contraddittorio e del diritto di difesadella controparte, qualora all'indicato ampliamento degli effetti delladomanda ed alla conseguente revoca dell'atto non si accompagni alcunsostanziale mutamento della materia del contendere (né sotto il profilo delthema probandum, né sotto quello del thema decidendi); mutamentoche.. sarebbe compatibile con la scelta del curatore di intraprendere unanuova ed autonoma azione, ma non anche con la diversa scelta disubentrare nell'azione già promossa dal creditore singolo, che il curatore ètenuto ad accettare così come la trova’.

Pertanto la corte territoriale haaffermato che ‘sulla base di tali considerazioni, nonché della naturadell'azione dei principi che regolano il processo civile, sembra quindipotersi affermare che, in caso di sostituzione della curatela e singolicreditori, muta solo il risultato dell'azione, dal momento che l'inefficaciaanziché operare esclusivamente nei confronti dei creditori che hannopromosso l'azione revocatoria, comporterà un beneficio per tutti i creditoriammessi che, sostanzialmente sono rappresentati dalla curatela.

Nonmutano invece il thema decidendum ed il thema probandum, salvo chenon lo richieda il fallimento, modificando la domanda e sempre che nonsiano ancora maturate le preclusioni processuali’.A fronte di tali specifiche considerazioni in diritto i ricorrenti si sono limitatia richiamare la giurisprudenza relativa alle ipotesi di azione revocatoriaNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026introdotta ex novo dal curatore fallimentare senza invece introdurre unaspecifica critica alle conclusioni argomentate dalla corte territoriale.Tuttavia, la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censureprive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnatacomporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un "non motivo".

Eciò perché l'esercizio del diritto di impugnazione può considerarsi avvenutoin modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano inuna critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicitae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsiin concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertantoconsiderare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivoche difetti di tali requisiti (Cass. n.15517/2020, Cass. n. 23708/2025,Cass. n. 9450/2024).Anche volendo superare i precedenti rilievi, deve ritenersi che la corteterritoriale ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali di questaCorte in materia, secondo i quali se la costituzione della curatela noncondiziona né la nascita né la possibilità di esercitare l’azione revocatoria(poiché tale possibilità spetta, anteriormente, al singolo creditoreinteressato), ma segna solo il momento in cui diviene operante lalegittimazione a proseguirla, ne deriva come logica conseguenza che, sulpiano probatorio, non è necessario dimostrare altro che il pregiudiziodiscendente dall’anteriorità del credito all’atto dispositivo, a prescinderedall’insinuazione di esso al passivo fallimentare (Cass. n.6795/2023, Cass.n.20312/2024) e che, dunque, in tema di revocatoria ordinaria, nonessendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissionedella consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimentodi un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito,l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampieresidualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questomotivo, la mancanza dell' eventus damni (Cass., sez. 3, 29/03/2007, n.Numero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/20267767; Cass., sez. 2, 03/02/2015, n. 1902; Cass., sez. 3, 19/07/2018, n.19207; Cass., sez. 6 – 3, 18/06/2019, n. 16221).La circostanza, dunque, che la Curatela sia subentrata nell’azioneinizialmente promossa dal creditore particolare non può determinare unadiversa distribuzione dell’onere della prova secondo quanto indicato dallepronunce citate dalla ricorrente, che riguardano la diversa fattispecie, nonsovrapponibile a quella in esame, di azione revocatoria instaurata aborigine dal Curatore del fallimento’ (Così anche Cass. n.15875/2023).Infine, neppure è correttamente dedotta la violazione del disposto di cuiall’art.2697 c.c., poiché essa è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto dicensura sia la valutazione che il giudice ha svolto delle prove propostedalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristrettilimiti del riformulato art. 360, primo comma, n.5. c.p.c. -Cass. n.13395/2018.

Cass.

S.U. n. 16598 del 2016, in motivazione espressa,Cass. n. 26769 del 2018, Cass. n. 13395 del 2018).Con il quinto motivo i ricorrenti sollecitano il riesame di questa Corte inrelazione alla «violazione dell’art. 360, comma 1 n. 3, cod.proc.civ., inrelazione all’art. 2909 cod.civ.,» nella parte in cui la Corte di Appello haritenuto di non attribuire alla precedente sentenza n. 817/2019 gli effettidel giudicato esterno.Il motivo è parimenti inammissibile.Anche a questo proposito la corte territoriale ha spiegato che ‘la sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta tra parti diverse sicché nonproduce gli effetti del giudicato esterno né sono noti i documenti prodottiNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026nel predetto giudizio per dimostrare tale circostanza [impiego del prezzopercepito per il pagamento dei debiti scaduti], circostanza che priva diogni rilievo il documento in questione.’Ed allora, i ricorrenti, non spiegano la violazione in cui sarebbe incorso ilgiudice del gravame con riferimento alla norma di cui all’art.2909 c.c.rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi,che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre aisoggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a talfine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminareper pervenire alla decisione.’ (Cass. n.32545/2024, Cass. n. 18232/2024).Infatti, parte ricorrente non chiarisce in alcun modo né l’esatto oggetto delgiudicato, limitandosi alla riproduzione della sentenza che lo spiegherebbe(con conseguente inammissibile delega in capo a questa Cortedell’individuazione del perimetro di vincolatività della decisione allegata e,quindi, la stessa ipotetica censura nei suoi termini), né la ragione per laquale la mera presenza della curatela in altro giudizio avrebbe rilievo allaluce di quanto considerato dal giudice del gravame.E ciò senza trascurare l’identità dei soggetti dei distinti procedimenticertamente mancante nella specie attesa la diversità delle parti nelgiudizio penale conclusosi con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].817/2019 citata, rispetto alla curatela controricorrente neppurecostituita parte civile.Tutta l’illustrazione si sviluppa in modo completamente assertorio.Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere aparte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 10.000 perNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026compensi oltre euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori dilegge.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente arifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro10.000 oltre euro 200 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 25.3.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controDella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonchécuratore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sartori MariaLuisa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona delNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore,-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1561/2024depositata il 09/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], creditore di oltre euro 145.000 nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], lamentavano innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ilpredetto debitore, con una pluralità di atti di compravendita, avevaalienato nell’anno 2012 ai figli Eduardo e Marcello, alla madre Della VopeClementina e ad una cugina [OSCURATO:PERSONA] più immobili di suaproprietà così ledendo la garanzia patrimoniale loro dovuta e, pertanto, loconvenivano in giudizio, unitamente agli acquirenti dei beni, onde sentirrevocare le indicate cessioni.I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.Nelle more [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato fallito e si costituiva in giudiziola curatela dei Fallimenti di [OSCURATO:PERSONA] e della Società di fatto traMarcello e [OSCURATO:SOCIETA]. facendo proprie le domande svolte dagli erediRossetto.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pronunciava sentenza dichiarando laimprocedibilità delle domande originariamente svolte nei confronti delLa curatela dei fallimenti interponeva appello rilevando che il propriosubentro ai creditori [OSCURATO:PERSONA] per la tutela della massa fallimentareNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026avrebbe dovuto comunque condurre alla pronuncia in merito all’azioneinizialmente intentata dagli eredi e ribadiva i presupposti per la richiesta disimulazione delle compravendite e di revoca ex art.2901 c.c..Gli appellati costituitisi rilevavano la correttezza della pronuncia diimprocedibilità e negavano l’esistenza dei presupposti per l’accoglimentodell’azione di simulazione e revocatoria.Il giudice dell’impugnazione accoglieva la sola domanda revocatoria e, conriferimento all’immobile ceduto a [OSCURATO:PERSONA] e già rivenduto aterzi, condannava la stessa al risarcimento del danno pari all’utilità che ilcreditore avrebbe potuto conseguire in mancanza della vendita.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMarcello Fiordiliso hanno proposto ricorso articolato in cinque motivi.La curatela dei fallimenti ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sartori MariaLuisa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, sono rimasti intimati.memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per«Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ., in relazione agli artt.183 e 345 cod.proc.civ. e 111 Cost.» nella parte in cui la Corte di Appelloha ritenuto ammissibile il deposito in appello di un documento (l’elencodelle domande tardive inserite nello stato passivo dei fallimenti) venuto adesistenza nel corso del giudizio di primo grado, dopo il maturare delleNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026preclusioni ex art. 183 cod.proc.civ., ma precedentemente all’esaurimentodel contraddittorio.Deducono, in particolare, che tale stato passivo è stato formato in data29.10.2019 e che l’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio diprimo grado si è tenuta in data 16.3.2021, mentre l’atto stesso è statoprodotto solo con la citazione in appello.Il motivo è inammissibile.Queste le ragioni.Occorre considerare l’affermazione della sentenza secondo cui non vi èdubbio, infatti, in ordine alla preesistenza di debiti dello stesso [FiordalisiLuigi] nei confronti degli originari attori e, quindi, la successiva frase,separata da una virgola, nonché di altri soggetti pure ammessi alpassivo del fallimento, come risulta dallo stato passivo delle domandetardive .Ebbene, la consecuzione delle due affermazioni non consente, secondo ilsenso fatto manifesto dalle parole, di capire se la prima, nel tessutomotivazionale, sia stata o non sia stata correlata alla seconda, nel sensocioè che risulta assolutamente dubbio che anche la prima affermazione enon invece la seconda, nella esposizione della sentenza, sia statagiustificata dal “come risulta dallo stato passivo delle domande tardive”.Ne consegue che, di fronte allo scarno tenore della motivazione, sarebbestato necessario invece, per dimostrare la violazione dell’art. 345 c.p.c.,svolgere opportuna attività argomentativa nel senso che la circostanzadella preesistenza, nello svolgimento della prospettazione del Fiordalisi,fosse stata affermata dalla corte territoriale sulla base del verbale.Invece, nulla si dice al riguardo e, pertanto, potendo la motivazioneintendersi anche in senso opposto, cioè nel senso che la primaaffermazione non sia stata correlata al verbale, la questione sollevata conNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026il motivo risulta inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c., secondola declinazione datane da Cass. n. 22341 del 2017 (e successiveconformi), secondo cui: ln tema di ricorso per cassazione, la censuraconcernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" ecioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere caratteredecisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecanteun effettivo pregiudizio a chi la denuncia. (Nella specie, il ricorrente hadedotto la violazione dei principi regolatori del giusto processo in relazioneall'irritualità della forma con cui l’atto di integrazione del contraddittorioera stato notificato, senza evidenziare in alcun modo quale pregiudizio laviolazione denunciata avrebbe arrecato; la S.C., enunciando l'anzidettoprincipio, ha ritenuto la censura inammissibile ex art. 360-bis, n. 2,c.p.c.). . In motivazione, si è osservato quanto segue: Taleformulazione [id est quella dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c.], sebbene evocativadei contenuti dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, siccome poispecificati dal secondo comma e dagli altri commi della norma, secondo laricostruzione preferibile si presta a sottendere, piuttosto che la necessitàche l'inosservanza della norma del procedimento abbia violato il principiosecondo qualcuna di quelle specificazioni (posto che ogni violazione dinorma del procedimento si concreta almeno in una lesione delcontraddittorio e/o del diritto di difesa come regolato dalle forme previstee, dunque, risulterebbe lesiva delle regole del giusto processo, conconseguente inutilità dell'art. 360-bis n. 2), in realtà il carattere che laviolazione della norma del procedimento deve avere, perché possadenunciarsi in Cassazione. Carattere che, anche prima dell'introduzionedell'art. 360-bis n. 2 si esprimeva nell'essere stata la violazionedenunciata decisiva, cioè incidente sul contenuto della decisione e,dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denunciava. .In buona sostanza, nell’argomentazione del motivo i ricorrenti affermanoin modo apodittico – proprio per la possibilità di intendere la motivazioneNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026in senso contrario - che “l’accertamento relativo all’anteriorità del credito,per la Corte fondato esclusivamente sul verbale di stato passivo delledomande tardive, avrebbe dovuto ritenersi carente di allegazioneprobatoria”.Pur vertendosi in tema di vizio di violazione di norma del procedimento,sarebbe stato necessario evidenziare che, in relazione allo svolgimento delcontraddittorio nel giudizio di merito, la prima affermazione della corteterritoriale sarebbe stata necessariamente da intendere nel senso delfondarsi sul detto verbale. I ricorrenti nulla hanno dedotto al riguardo edavrebbero dovuto farlo con specifiche allegazioni e nel rispetto dell’art.366 n. 6 c.p.c.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la «violazione dell’art. 360,comma 1 n. 3, cod.proc.civ., in relazione all’art. 66 l.fall. e all’art. 2901cod.civ., anche in combinato disposto con l’art. 2697 cod.civ.,» nella partein cui la Corte di Appello ha ritenuto provata la preesistenza dei debiti delfallito rispetto agli atti impugnati.Il motivo segue le sorti di quello precedente ed è pertanto inammissibile.La considerazione di certa anteriorità del credito vantato dagli erediRossetto rispetto alla stipula degli atti contestati risulta indimostrata per leragioni indicate a proposito del primo motivo con riguardo alla ricordatamotivazione.Peraltro, i ricorrenti neppure riportano il contenuto esatto del verbale diammissione allo stato passivo delle domande tardive così violandoinammissibilmente il disposto di cui all’art.366 n.6 c.p.c. al fine delnecessario scrutinio della fondatezza del motivo in questa sede.Con il terzo motivo si censura la «violazione dell’art. 360, comma 1 n. 4,cod.proc.civ., in relazione all’art. 115 cod.proc.civ. nella parte in cui laNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026Corte di Appello ha ritenuto provata la preesistenza dei debiti del fallitorispetto agli atti impugnati».In particolare, si deduce un travisamento della prova da parte del giudicedel gravame con riferimento all’erronea percezione sul contenutooggettivo della prova stante l’oggettiva impossibilità di desumere dalverbale di udienza di discussione dello stato passivo la prova dellapreesistenza del credito rispetto all’atto revocando.Si osserva che il travisamento della prova, per essere censurabile inCassazione, per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore delgiudice di merito cada non sulla valutazione della prova("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo dellamedesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilitàlogica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenutiinformativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre(Cass.n. 9507/2023, Cass., Sez. Un., n. S.U. 5792/2024, Cass.n.13085/2025).Si è altresì chiarito che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5792 del 2024,hanno ridimensionato la configurabilità del vizio in questione, affermandoche il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre incaso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logicadella riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trovail suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore difatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.,mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul qualela sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la letturadel fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valereai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale. Principio di diritto che, con riferimento allaproclamata deducibilità ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., va intesoNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026al lume della motivazione, là dove le S.U., hanno inteso circoscriverlo alcaso in cui il giudice di merito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cuiverità è positivamente stabilita nel mezzo probatorio acquisito nelgiudizio di merito e le parti abbiano discusso proprio al riguardo [sì dacollocare la vicenda al di fuori della deducibilità con il mezzo di cui all’art.395, n. 4 c.p.c.], con la finale precisazione che un simile errore, che si èdetto essere commissivo, è pur sempre omissivo dall’angolo visuale delrisultato che determina nel giudizio » ( Cass.n.468/2026).Nella specie, invece, si contesta, per quanto ai precedenti punti,l’ammissibilità del documento prodotto con l’atto di appello e non lapercezione del contenuto di esso quanto ad uno specifico fatto e quindi ladeduzione non rispetta i limitati criteri di allegazione come sopraenunciati.Il motivo, per come formulato, è dunque inammissibile.Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della «violazione dell’art. 360,comma 1 n. 3, cod.proc.civ., in relazione agli artt. 66 l.fall. e 2901cod.civ., anche in relazione all’art. 2697 cod.civ.» nella parte in cui laCorte di Appello ha ritenuto provato il pregiudizio derivante dall’attorevocando, tralasciando di considerare l’elemento del patrimonio residuodel debitore.Il motivo è inammissibile.Ed infatti esso è privo del necessario requisito di autosufficienza ai sensidell’art.366 n.6. c.p.c. atteso che i ricorrenti non indicano ove neiprecedenti atti dei giudizi di merito essi avevano contestato la capienzadel patrimonio dei fallimenti al soddisfacimento dei crediti vantati almenodagli eredi [OSCURATO:PERSONA] ovvero avevano eccepito la spettanza dell’onere dellarelativa prova in capo alla curatela.Numero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026Inoltre, i medesimi non si confrontano specificatamente con leargomentazioni svolte dalla corte territoriale in punto pregiudizio.In particolare, il giudice del gravame, richiamando i principi espressi dallagiurisprudenza di legittimità (Cass.S.U. n.29420/2008), ha rilevato che inmerito agli effetti del subentro del curatore nell’azione proposta da unsingolo creditore ‘le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza ditutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato l'originela proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmenteassorbita in quella della massa che la ricomprende. Neppure, d'altronde,entra in gioco l'esigenza di tutela del contraddittorio e del diritto di difesadella controparte, qualora all'indicato ampliamento degli effetti delladomanda ed alla conseguente revoca dell'atto non si accompagni alcunsostanziale mutamento della materia del contendere (né sotto il profilo delthema probandum, né sotto quello del thema decidendi); mutamentoche.. sarebbe compatibile con la scelta del curatore di intraprendere unanuova ed autonoma azione, ma non anche con la diversa scelta disubentrare nell'azione già promossa dal creditore singolo, che il curatore ètenuto ad accettare così come la trova’. Pertanto la corte territoriale haaffermato che ‘sulla base di tali considerazioni, nonché della naturadell'azione dei principi che regolano il processo civile, sembra quindipotersi affermare che, in caso di sostituzione della curatela e singolicreditori, muta solo il risultato dell'azione, dal momento che l'inefficaciaanziché operare esclusivamente nei confronti dei creditori che hannopromosso l'azione revocatoria, comporterà un beneficio per tutti i creditoriammessi che, sostanzialmente sono rappresentati dalla curatela. Nonmutano invece il thema decidendum ed il thema probandum, salvo chenon lo richieda il fallimento, modificando la domanda e sempre che nonsiano ancora maturate le preclusioni processuali’.A fronte di tali specifiche considerazioni in diritto i ricorrenti si sono limitatia richiamare la giurisprudenza relativa alle ipotesi di azione revocatoriaNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026introdotta ex novo dal curatore fallimentare senza invece introdurre unaspecifica critica alle conclusioni argomentate dalla corte territoriale.Tuttavia, la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censureprive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnatacomporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un "non motivo". Eciò perché l'esercizio del diritto di impugnazione può considerarsi avvenutoin modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano inuna critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicitae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsiin concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertantoconsiderare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivoche difetti di tali requisiti (Cass. n.15517/2020, Cass. n. 23708/2025,Cass. n. 9450/2024).Anche volendo superare i precedenti rilievi, deve ritenersi che la corteterritoriale ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali di questaCorte in materia, secondo i quali se la costituzione della curatela noncondiziona né la nascita né la possibilità di esercitare l’azione revocatoria(poiché tale possibilità spetta, anteriormente, al singolo creditoreinteressato), ma segna solo il momento in cui diviene operante lalegittimazione a proseguirla, ne deriva come logica conseguenza che, sulpiano probatorio, non è necessario dimostrare altro che il pregiudiziodiscendente dall’anteriorità del credito all’atto dispositivo, a prescinderedall’insinuazione di esso al passivo fallimentare (Cass. n.6795/2023, Cass.n.20312/2024) e che, dunque, in tema di revocatoria ordinaria, nonessendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissionedella consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimentodi un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito,l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampieresidualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questomotivo, la mancanza dell' eventus damni (Cass., sez. 3, 29/03/2007, n.Numero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/20267767; Cass., sez. 2, 03/02/2015, n. 1902; Cass., sez. 3, 19/07/2018, n.19207; Cass., sez. 6 – 3, 18/06/2019, n. 16221).La circostanza, dunque, che la Curatela sia subentrata nell’azioneinizialmente promossa dal creditore particolare non può determinare unadiversa distribuzione dell’onere della prova secondo quanto indicato dallepronunce citate dalla ricorrente, che riguardano la diversa fattispecie, nonsovrapponibile a quella in esame, di azione revocatoria instaurata aborigine dal Curatore del fallimento’ (Così anche Cass. n.15875/2023).Infine, neppure è correttamente dedotta la violazione del disposto di cuiall’art.2697 c.c., poiché essa è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto dicensura sia la valutazione che il giudice ha svolto delle prove propostedalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristrettilimiti del riformulato art. 360, primo comma, n.5. c.p.c. -Cass. n.13395/2018. Cass. S.U. n. 16598 del 2016, in motivazione espressa,Cass. n. 26769 del 2018, Cass. n. 13395 del 2018).Con il quinto motivo i ricorrenti sollecitano il riesame di questa Corte inrelazione alla «violazione dell’art. 360, comma 1 n. 3, cod.proc.civ., inrelazione all’art. 2909 cod.civ.,» nella parte in cui la Corte di Appello haritenuto di non attribuire alla precedente sentenza n. 817/2019 gli effettidel giudicato esterno.Il motivo è parimenti inammissibile.Anche a questo proposito la corte territoriale ha spiegato che ‘la sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta tra parti diverse sicché nonproduce gli effetti del giudicato esterno né sono noti i documenti prodottiNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026nel predetto giudizio per dimostrare tale circostanza [impiego del prezzopercepito per il pagamento dei debiti scaduti], circostanza che priva diogni rilievo il documento in questione.’Ed allora, i ricorrenti, non spiegano la violazione in cui sarebbe incorso ilgiudice del gravame con riferimento alla norma di cui all’art.2909 c.c.rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi,che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre aisoggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a talfine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminareper pervenire alla decisione.’ (Cass. n.32545/2024, Cass. n. 18232/2024).Infatti, parte ricorrente non chiarisce in alcun modo né l’esatto oggetto delgiudicato, limitandosi alla riproduzione della sentenza che lo spiegherebbe(con conseguente inammissibile delega in capo a questa Cortedell’individuazione del perimetro di vincolatività della decisione allegata e,quindi, la stessa ipotetica censura nei suoi termini), né la ragione per laquale la mera presenza della curatela in altro giudizio avrebbe rilievo allaluce di quanto considerato dal giudice del gravame.E ciò senza trascurare l’identità dei soggetti dei distinti procedimenticertamente mancante nella specie attesa la diversità delle parti nelgiudizio penale conclusosi con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].817/2019 citata, rispetto alla curatela controricorrente neppurecostituita parte civile.Tutta l’illustrazione si sviluppa in modo completamente assertorio.Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere aparte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 10.000 perNumero registro generale 17188/2024Numero sezionale 1139/2026Numero di raccolta generale 11566/2026Data pubblicazione 28/04/2026compensi oltre euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori dilegge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente arifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro10.000 oltre euro 200 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 25.3.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]