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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22381/2026

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ifesadall’Avvocatura Generale dello Stato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026avverso la sentenza n. 1780/06/2019 del 21.11.2018, depositatail 20.05.2019, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] – Sezione Staccata di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, nonpartecipata, del 14.05.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agente della Riscossione notificavaad [OSCURATO:SOCIETA]. comunicazione preventiva, ex art. 77 deld.P.R. n. 602 del 1973, di iscrizione di ipoteca in relazioneall’omesso versamento delle pretese tributarie recate da alcunecartelle esattoriali, per la somma complessiva di euro362.822,03.2.

In data 03.07.2012, l’Ufficio procedeva all’iscrizionedell’ipoteca.3.

Con ricorso del 19.09.2012, la contribuente chiedeval’annullamento dell’iscrizione, limitatamente a tre cartelleemesse dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].4.

Lamentava, in particolare, la mancata notifica delle cartellecitate e allegava l’intervenuta prescrizione della pretesaimpositiva.Numero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/20265.

Evidenziava, inoltre, che l’ipoteca riportava un erratoimporto degli interessi dovuti, nonché che la prodromicaintimazione di pagamento non le era stata notificata, inviolazione dell’ art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973.6.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso.7.

Sull’appello dell’Ufficio, la Corte regionale accoglievaparzialmente l’impugnazione, ritenendo provata la notifica di duedelle tre cartelle di pagamento oggetto del ricorso di primogrado; mentre in ordine alla terza cartella esattoriale, n.09420040011022284, rilevava che «non risulta(va) essere statanotificata».

Quanto al motivo di ricorso della contribuenteritenuto assorbito dal giudice di primo grado, la C.T.R. rilevaval’illegittimità del provvedimento impugnato in ordine alladeterminazione degli interessi, erroneamente – secondo ladecisione – calcolati sulla somma iscritta a ruolo a titolo disanzioni.8.

Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso percassazione l’ADER, affidando le proprie doglianze a due motivi diricorso.9.

La società contribuente replica con controricorso epropone contestuale ricorso incidentale.10.

E’ stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4), c.p.c., l’Ufficio ricorrente deduce laviolazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.Secondo parte ricorrente, la motivazione inerente l’assenza dinotifica della cartella esattoriale citata è apodittica, tale da nonrispettare il “minimo costituzionale”, in quanto afferma, senzaalcuna argomentazione, che l’atto in questione risulta «nonnotificat(o)».L’Ufficio, dolendosi della carenza di motivazione, lamenta ilfatto che il giudice di appello abbia omesso di spiegare le ragionidella irrilevanza/eventuale nullità della notifica della cartellaesattoriale, nonostante la produzione della relata attestantel’avvenuta notificazione al contribuente della cartella esattorialeindicata nella decisione impugnata, ritenuta invece inesistentedalla C.T.R..

Viene, nella sostanza, denunciata una svistapercettiva della Corte d’appello, la quale ha supposto il fatto (lacui verità era esclusa alla stregua del documento trascritto edallegato), della inesistenza delle operazioni notificatorie dellacartella di pagamento summenzionata.2.

Il motivo, nei termini che si preciseranno, deve ritenersifondato.Numero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/20262.1.

La doglianza è, anzitutto, ammissibile, ai sensi dell’art.366, primo comma, n. 6), c.p.c., poiché nel ricorso èpuntualmente trascritto ed indicato il contenuto del documentorichiamato posto a fondamento della censura (la relata dinotifica) ed è specificamente segnalata la sua presenza nelgiudizio di merito, con l’indicazione della sede processuale in cuiera stato depositato.2.2.

Va subito notato che lo strumento di impugnazione siarticola in due distinti profili di doglianza, sebbene avviluppati traloro, concernenti, rispettivamente, l’asserito vizio motivazionaledella gravata sentenza ed il travisamento del documento relativoalla relata di notificazione.2.3.

Il primo profilo di censura relativo alla carenzamotivazionale va disatteso, atteso che la motivazione, sebbenesintetica, nel complesso non può ritenersi solo apparente (Cass.n. 24294/2025).

Questa Corte ha, infatti, più volte affermato cheil vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un precisoobbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111,sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4),c.p.c. (in materia di processo civile ordinario) e dell'art. 36,comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processotributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto ediritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iterlogico seguito per pervenire alla decisione assunta: in seguitoNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026alla riformulazione dell' art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif.,dalla legge n. 134 del 2012), non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022); in tale grave forma di vizionon incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello,statuendo sui motivi di gravame hanno accertato in fatto lacorretta classificazione catastale in relazione agli elementi diprova valutati.

Non sussiste, quindi, nessun vizio radicale dellamotivazione della sentenza impugnata.2.4.

La seconda lagnanza, sebbene dichiaratamente formulataai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., deve esserericondotta nell’alveo del n. 5) del medesimo comma, come“travisamento della prova” censurabile in sede di legittimità,Numero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026nella sussistenza dei presupposti e nei limiti definiti, da ultimo,da Cass.

SU. n. 5792/24.2.5.

Sovviene, sul tema, il consolidato indirizzogiurisprudenziale di legittimità in virtù del quale l’erroneaintitolazione del motivo di ricorso per cassazione non impediscedi riqualificarne la sussunzione in altre fattispecie di cui all’art.360, primo comma, c.p.c., né determina l’inammissibilità delmezzo, qualora dalla sua articolazione sia chiaramenteindividuabile il tipo di vizio prospettato (cfr., ex plurimis, Cass.n. 17842/2024, Cass. n. 5435/2024, Cass. n. 5195/2024, Cass.n. 3033/2024).2.6 Fatta tale precisazione, si rileva che la denuncia deltravisamento, appare fondata.2.7.

Parte ricorrente lamenta l’esistenza di un errorepercettivo sul fatto probatorio, avendo la Corte regionale ritenutonon notificata la cartella esattoriale sottesa all’atto opposto, purin presenza della documentazione attestante la provadell’avvenuta notificazione, supponendo un fatto la cui veritàrisultava incontrastabilmente esclusa: si tratta, dunque, di unnon-fatto, un fatto la cui considerazione, nella sua effettivaoggettività, è stata trascurata.

Confrontando il contenuto di dettodocumento con quello della motivazione della sentenzaimpugnata (nella parte in cui ha ritenuto inesistente la relata dinotifica della cartella esattoriale) emerge, all’evidenza, l’erroreNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026non testuale in cui è incorsa la Corte d’appello.

Tale errore sirivela attraverso la messa a confronto di due divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, da un lato quella risultantedalla decisione del giudice, dall’altro quella contrastante, tale dasmentire la rappresentazione offerta dal giudice, che emergeunivocamente dal documento acquisito al processo.

L’erroneasupposizione del giudice d’appello, dunque, si è infranta controla «cartesiana evidenza bidirezionale» (così Cass.

SU. n.5792/2024, par. 10.12 delle Ragioni della decisione) tracciatadall’art. 395 n. 4) c.p.c. ai fini dell’individuazione dei caratteridell’errore revocatorio, venendo in considerazione, alla streguadella circostanza rappresentata nel richiamato documento, da unlato, un fatto incontrastabilmente escluso (omessa notificazionedella relata), dall’altro lato, un fatto positivamente stabilito (laprova della notificazione attraverso la trascritta ed allegatarelata).2.8.

Tale errore percettivo può essere sussunto nella categoriadel “travisamento della prova” (nell’accezione di cui al principiodi diritto formulato da Cass.

SU. n. 5792/2024), deducibileladdove, come nella concreta fattispecie, la decisione sia l’esitodella predicata dispercezione, «in concorso dei presupposti dilegge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4) e 5), c.p.c., a seconda sitratti di fatto processuale o sostanziale» (SU. cit.) sempre che ilfatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul qualeNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento riflettala lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti.2.9.

L’erronea supposizione del giudice d’appello è statadecisiva in funzione dell’annullamento parziale dell’atto opposto.2.10.

Inoltre, il fatto erroneamente supposto comeinesistente è stato oggetto di discussione tra le parti, quantomeno nel giudizio d’appello, atteso che non è contestato che ilfulcro della controversia concerneva la prova della notificazionedelle cartelle sottese all’intimazione opposta.

Il fatto probatorio,supposto esistente o inesistente, costituisce un puntocontroverso che esclude la revocazione quando l’errore – digiudizio e non di mero fatto – riflette la prospettazione, inproposito, di una delle parti, v.

Cass.

SU n. 5792/2024, cit., par.10.14 delle Ragioni della decisione); nella nozione di puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra nonsolo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivodibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parteper mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solocontrovertibile, così da formare comunque oggetto, implicito oesplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definitoil processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne unaquestione rilevabile d'ufficio) – una volta che sulla base di poteriesercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria)o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo oNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenutooggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattitoprocessuale e, dunque, di decisione – diviene per ciò stesso unpunto controverso tra le parti (Cass. n. 7435/2023; Cass. n.13085/2025).2.11.

Pertanto, la supposizione (erronea, alla stregua deldocumento depositato da ADER) che essa non avesse notificatala menzionata cartella esattoriale non è rimasta confinata entrola fattispecie contemplata dall’art. 395, n. 4), c.p.c., ma, ben alcontrario, ha assunto i caratteri dell’errore di giudizio perché lacontroversia concerne il fatto probatorio rilevante per i fini dellostesso.

In ordine a questo specifico errore, esclusa dunque lasindacabilità con il mezzo della revocazione (arg. ex art. 395, n.4), c.p.c.), nulla osta alla formulazione del motivo di cui all’art.360, primo comma, n. 5), c.p.c.., venendo in considerazione un«non-fatto», ovverosia «un fatto la cui considerazione, nella suaeffettiva oggettività, è stata in fin dei conti omessa» (così, intermini, Cass.

SU. n. 5792/2024, cit.; par. 10.15 delle Ragionidella decisione).2.12.

Le considerazioni delle Sezioni Unite muovonodall’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia ditravisamento della prova, che si fondano sul percorso logico delgiudice nella valutazione delle prove, con differenziazione tra lefasi della percezione del segno o fatto probatorio (come unNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026documento, una foto o una dichiarazione testimoniale) e va-lutazione in senso stretto del segno o fatto probatorio, checomporta un processo di attribuzione di un valore alla fonte diprova, individuazione della regole applicabili e inferenze sullaricostruzione delle premesse fattuali dalle quali trarre il proprioconvincimento, con la precisazione che l’elemento sul quale“cade” la dispercezione non è un fatto storico, bensì il “fattoprobatorio” in sé considerato.

L’errore, pertanto, può ricaderesulla fonte di prova, potendo riguardare l’esistenza (a fronte,nella realtà, dell’inesistenza) della prova; l’inesistenza (a fronte,in realtà, dell’esistenza) della prova, ovvero l’informazione che ilgiudice trae dalla fonte di prova mediante inferenze logiche(caso, quest’ultimo, escluso dalla possibilità di sindacato dilegittimità, possibile, invece, nei primi due).2.13.

Orbene, nel caso di specie ricorre proprio la «patologicaipotesi» di “travisamento della prova” per supposta inesistenzadel documento probatorio, invece, esistente e non valutato,oggetto di un punto controverso tra le parti e dirimente ai finidella decisione.3.

Tanto premesso, la riqualificazione del motivo di ricorso,nel caso di specie, appare possibile in ragione dell’esposizionedei fatti e di una prospettazione che consente di individuare qualenucleo della doglianza la ritenuta inesistenza del documentoinvece prodotto.Numero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/20264.

Non può essere, inoltre, invocata nel caso di specie, ai finidell’inammissibilità della riqualificazione del motivo, lapreclusione della c.d.

“doppia conforme” ex art. 348 ter, quintocomma, c.p.c. – ratione temporis applicabile – con riferimento alritenuto vizio di notifica della cartella n. 09420040011022284oggetto del presente giudizio.4.1.

Proprio un passaggio motivazionale della citata sentenzan. 5792/24 si preoccupa – nelle ipotesi contemplate dal par.10.15 (in una delle quali, come si è detto, rientra il caso dispecie) – di circoscrivere i limiti di applicabilità della preclusioneprevista, ratione temporis, dal combinato disposto di cui agli artt.348 ter, quinto comma, c.p.c. – 360, primo comma, n. 5), c.p.c.(c.d.

“doppia conforme”, oggi disciplinata dall’art. 360, quartocomma, c.p.c.).4.2.

Le Sezioni Unite già citate hanno precisato chel’affermazione secondo cui, se l’errore è frutto di un'omessapercezione del fatto, essa è censurabile ex articolo 360, primocomma, n. 5), c.p.c., se si riferisca a fatti sostanziali, ovvero exarticolo 360, primo comma, n. 4), c.p.c., ove si tratti di omessoesame di fatti processuali, va estesa al caso in cui il giudice dimerito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità èincontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto lacui verità è positivamente stabilita, con la finale precisazione cheun simile errore, che si è detto essere commissivo, è pur sempreNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026omissivo dall’angolo visuale del risultato che determina nelgiudizio.4.3.

Così argomenta sul punto la Corte, in un passaggiomotivazionale spesso trascurato, ma di fondamentale rilevanzanella delimitazione dell’ambito di operatività del sindacato dilegittimità per il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5),c.p.c.: «Pare residuare soltanto l’ipotesi che l’errore revocatoriosia commesso dal giudice di primo grado, il soccombente lodenunci con l’appello ed il giudice d’appello rigettil’impugnazione: anche in questo caso, a fronte della supposizionedi un non-fatto, l’applicazione della regola appena riassunta nonè esclusa dall’operatività dell’articolo 360, quarto comma,c.p.c.(cd. preclusione della doppia conforme) che richiede pursempre un’effettiva cognizione in fatto, che nella specie, per leragioni testé evidenziate, manca».4.4.

In altre parole, in questi casi, nei quali viene inconsiderazione un non fatto probatorio rilevante ai fini delgiudizio, non è configurabile la preclusione della doppia conformeche esclude la possibilità di ricorrere al vizio di cui al n. 5) dell’art.360, primo comma, c.p.c. per contestare l’omesso esame di unfatto storico.

La conformità tra le argomentazioni poste afondamento della prima decisione e quelle che reggono lapronuncia d’appello si rivela, infatti, soltanto apparente, perchéentrambe le decisioni sono fondate su un presupposto erroneo inNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026fatto e manca, dunque, la vera e propria statuizione checostituisce la ragione di divieto dell'ulteriore ritorno sul decisum.5.

L’affermazione della Corte territoriale di «… mancanza dellanotifica» contiene un’informazione probatoria manifestamentesmentita dalla relata di notifica trascritta dall’amministrazionenel ricorso (Cass.

SU, n. 5792/2024; v. anche Cass. n.16618/26).

La notifica della cartella esattoriale è stata, difatti,effettuata tramite raccomandata postale (ex art. 26, comma 1,del d.P.R. n. 602 del 1973), procedimento alternativo esemplificato affidato direttamente all'agente della riscossione eall'ufficiale postale, per il quale non è necessaria la redazione diun'apposita relata di notificazione.6.

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve ritenersiviziata, in quanto fondata su un errore percettivo (relativoall’inesistenza della relata) oggetto di discussione delle parti edirimente ai fini della decisione.7.

Va dunque affermato il principio di diritto secondo cui «iltravisamento del contenuto oggettivo della prova che ricorre incaso di svista concernente il fatto probatorio in sé che hacostituito un punto controverso sul quale la sentenza si èpronunciata, non è impedito nemmeno al cospetto di una “doppiaconforme”, che richiede pur sempre un’effettiva cognizione infatto, che nella specie, manca (par. 10.15, Cass.

SU. n.5792/2024).

La conformità tra le argomentazioni poste aNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026fondamento della prima decisione e quelle che reggono lapronuncia d’appello si rivela, infatti, soltanto apparente, perchéentrambe le decisioni sono fondate su un presupposto erroneo infatto e manca, dunque, la vera e propria statuizione checostituisce la ragione di divieto dell'ulteriore ritorno sul decisum»(cfr. anche Cass. n. 16618/2026; in senso conforme inmotivazione, Cass. n. 16752/2026).8.

Con il secondo motivo di ricorso, l’ADER lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 602 del1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. e lanullità della sentenza per motivazione carente/apparente inviolazione dell’art. 36 del d.l.gs. n. 546 del 1992 in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

In particolare, l’Ufficio siduole del fatto che la sentenza abbia affermato, in realtàerroneamente e senza spiegare le ragioni per le quali siaapprodata a tale conclusione, che l’ipoteca sia stata iscritta inrelazione ad interessi di mora calcolati su sanzioni.8.1.

Il motivo è inammissibile.8.2.

Sul punto, infatti, il ricorso difetta di autosufficienza, inquando non è stato allegato l’atto opposto in relazione al qualesi assume che gli interessi, diversamente da quanto statuito daigiudici d’appello, siano stati calcolati solo sulla sorte capitale.8.3.

Il principio di autosufficienza, che impone l'indicazioneespressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorsoNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026si fonda, va inteso nel senso che occorre oltre che specificare glielementi che valgono ad individuare il documento, riportandoneil contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicchéanche la mancata "localizzazione" dell’avviso basta per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità disoffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dalversante "contenutistico" (sulla necessaria allegazionedell’avviso, Cass. n. 7928/2022; Cass. n. 20834/2024; Cass. n.18184/2020; Cass. n. 13625/2019).8.4.

Con riguardo, al tema di specificità dei motivi di ricorso,questa Corte, da ultimo, ha avuto occasione di precisare che «Aisensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario delrequisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principicontenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto incontesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamentodel ricorso, insussistente laddove nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito» (Cass.

SU. n.8950/2022).Numero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/20268.5.

Il principio, escludendo l’eccessivo rigore nellaimposizione di oneri di integrale trascrizione e allegazione didocumenti, ha comunque sottolineato come i motivi debbanocomunque indicare puntualmente, per le parti di rilievo, ilcontenuto degli atti richiamati, in modo da consentire al giudicel’esatta comprensione e portata della doglianza, oltre che l’esattacollocazione del documento nel fascicolo di causa.

Dunque, ilprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensidell’art. 366, comma primo, n. 6), c.p.c., quale corollario delrequisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principicontenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre2021, deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l’indicazione deidocumenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi,avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass. n. 12481/2022),e non può, invece, ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorsofaccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di partesenza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisitoineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondatosull’idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione(cfr. Cass. n. 6769/2022).8.6.

A tali oneri il ricorrente non ha ottemperato, come era,invece, necessario, non essendo stato riportato integralmente ilcontenuto dell’avviso di accertamento, neppure allegato alNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026ricorso al fine di consentire il controllo sulla corrispondenza traquanto trascritto ed il contenuto dell’avviso.9.

La controricorrente, a sua volta, ha presentato ricorsoincidentale, elevando due motivi di censura.9.1.

La trattazione del secondo motivo del ricorso incidentaleappare logicamente preliminare all’esame del primo motivo (conil quale la contribuente si duole della violazione del principio dellitisconsorzio necessario come disciplinato nel processo tributariodall’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e la conseguentenullità della sentenza).9.2.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la ricorrentein via incidentale deduce violazione e falsa applicazione ex artt.112 c.p.c. e 2948, primo comma, n. 4), c.p.c. in relazione all’art.360, primo comma, n. 4), c.p.c., per avere la sentenza omessodi pronunciarsi in merito all’eccezione di prescrizione, sollevatain primo grado e ribadita nelle controdeduzioni in appello.9.3.

Il motivo è fondato, assorbito il primo.9.4.

Nel caso di specie, la sentenza di primo grado, nelritenere la nullità/inesistenza di tutte le notifiche delle cartelleesattoriali, ha dichiarato assorbita la questione dellaprescrizione, così dovendosi escludere, pertanto, che, sul punto,sia intervenuta pronuncia, espressa o implicita.9.5.

Deve ritenersi, pertanto, fosse sufficiente lariproposizione della questione negli atti di parte, non essendo ilNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026contribuente, vittorioso in primo grado e convenuto nel secondo,onerato dell’obbligo di presentare, in ordine a tale questione,apposito appello incidentale per evitare la formazione digiudicato implicito.9.6. [OSCURATO:PERSONA]. n. 28295/24, infatti, la parte rimastatotalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporreappello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delleeccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminatecon la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendosufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in unadelle difese del giudizio di secondo grado.9.7.

Deve, a questo punto, rilevarsi che la sentenza disecondo grado, pur indicando in premessa, in punto di fatto,l’eccezione avanzata dalla contribuente, non ha statuito alcunchésul punto.10.

In conclusione, segue l’accoglimento del primo motivo diricorso principale dichiarato inammissibile il secondo; nonché delsecondo motivo di ricorso incidentale, assorbito il primo.

Ladecisione impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvioalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabriaaffinché, in diversa composizione, proceda ad un nuovo emotivato esame della controversia, nei limiti dei motivi accolti ealla liquidazione delle spese di legittimità.Numero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale,dichiarato inammissibile il secondo; accoglie il secondo motivodel ricorso incidentale, assorbito il primo; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Calabria – Sezione Staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, cui devolve anche la regolamentazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte di cassazione del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesadall’Avvocatura Generale dello Stato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026avverso la sentenza n. 1780/06/2019 del 21.11.2018, depositatail 20.05.2019, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] – Sezione Staccata di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, nonpartecipata, del 14.05.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agente della Riscossione notificavaad [OSCURATO:SOCIETA]. comunicazione preventiva, ex art. 77 deld.P.R. n. 602 del 1973, di iscrizione di ipoteca in relazioneall’omesso versamento delle pretese tributarie recate da alcunecartelle esattoriali, per la somma complessiva di euro362.822,03.2. In data 03.07.2012, l’Ufficio procedeva all’iscrizionedell’ipoteca.3. Con ricorso del 19.09.2012, la contribuente chiedeval’annullamento dell’iscrizione, limitatamente a tre cartelleemesse dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].4. Lamentava, in particolare, la mancata notifica delle cartellecitate e allegava l’intervenuta prescrizione della pretesaimpositiva.Numero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/20265. Evidenziava, inoltre, che l’ipoteca riportava un erratoimporto degli interessi dovuti, nonché che la prodromicaintimazione di pagamento non le era stata notificata, inviolazione dell’ art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973.6. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso.7. Sull’appello dell’Ufficio, la Corte regionale accoglievaparzialmente l’impugnazione, ritenendo provata la notifica di duedelle tre cartelle di pagamento oggetto del ricorso di primogrado; mentre in ordine alla terza cartella esattoriale, n.09420040011022284, rilevava che «non risulta(va) essere statanotificata». Quanto al motivo di ricorso della contribuenteritenuto assorbito dal giudice di primo grado, la C.T.R. rilevaval’illegittimità del provvedimento impugnato in ordine alladeterminazione degli interessi, erroneamente – secondo ladecisione – calcolati sulla somma iscritta a ruolo a titolo disanzioni.8. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso percassazione l’ADER, affidando le proprie doglianze a due motivi diricorso.9. La società contribuente replica con controricorso epropone contestuale ricorso incidentale.10. E’ stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4), c.p.c., l’Ufficio ricorrente deduce laviolazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.Secondo parte ricorrente, la motivazione inerente l’assenza dinotifica della cartella esattoriale citata è apodittica, tale da nonrispettare il “minimo costituzionale”, in quanto afferma, senzaalcuna argomentazione, che l’atto in questione risulta «nonnotificat(o)».L’Ufficio, dolendosi della carenza di motivazione, lamenta ilfatto che il giudice di appello abbia omesso di spiegare le ragionidella irrilevanza/eventuale nullità della notifica della cartellaesattoriale, nonostante la produzione della relata attestantel’avvenuta notificazione al contribuente della cartella esattorialeindicata nella decisione impugnata, ritenuta invece inesistentedalla C.T.R.. Viene, nella sostanza, denunciata una svistapercettiva della Corte d’appello, la quale ha supposto il fatto (lacui verità era esclusa alla stregua del documento trascritto edallegato), della inesistenza delle operazioni notificatorie dellacartella di pagamento summenzionata.2. Il motivo, nei termini che si preciseranno, deve ritenersifondato.Numero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/20262.1. La doglianza è, anzitutto, ammissibile, ai sensi dell’art.366, primo comma, n. 6), c.p.c., poiché nel ricorso èpuntualmente trascritto ed indicato il contenuto del documentorichiamato posto a fondamento della censura (la relata dinotifica) ed è specificamente segnalata la sua presenza nelgiudizio di merito, con l’indicazione della sede processuale in cuiera stato depositato.2.2. Va subito notato che lo strumento di impugnazione siarticola in due distinti profili di doglianza, sebbene avviluppati traloro, concernenti, rispettivamente, l’asserito vizio motivazionaledella gravata sentenza ed il travisamento del documento relativoalla relata di notificazione.2.3. Il primo profilo di censura relativo alla carenzamotivazionale va disatteso, atteso che la motivazione, sebbenesintetica, nel complesso non può ritenersi solo apparente (Cass.n. 24294/2025). Questa Corte ha, infatti, più volte affermato cheil vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un precisoobbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111,sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4),c.p.c. (in materia di processo civile ordinario) e dell'art. 36,comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processotributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto ediritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iterlogico seguito per pervenire alla decisione assunta: in seguitoNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026alla riformulazione dell' art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif.,dalla legge n. 134 del 2012), non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022); in tale grave forma di vizionon incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello,statuendo sui motivi di gravame hanno accertato in fatto lacorretta classificazione catastale in relazione agli elementi diprova valutati. Non sussiste, quindi, nessun vizio radicale dellamotivazione della sentenza impugnata.2.4. La seconda lagnanza, sebbene dichiaratamente formulataai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., deve esserericondotta nell’alveo del n. 5) del medesimo comma, come“travisamento della prova” censurabile in sede di legittimità,Numero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026nella sussistenza dei presupposti e nei limiti definiti, da ultimo,da Cass. SU. n. 5792/24.2.5. Sovviene, sul tema, il consolidato indirizzogiurisprudenziale di legittimità in virtù del quale l’erroneaintitolazione del motivo di ricorso per cassazione non impediscedi riqualificarne la sussunzione in altre fattispecie di cui all’art.360, primo comma, c.p.c., né determina l’inammissibilità delmezzo, qualora dalla sua articolazione sia chiaramenteindividuabile il tipo di vizio prospettato (cfr., ex plurimis, Cass.n. 17842/2024, Cass. n. 5435/2024, Cass. n. 5195/2024, Cass.n. 3033/2024).2.6 Fatta tale precisazione, si rileva che la denuncia deltravisamento, appare fondata.2.7. Parte ricorrente lamenta l’esistenza di un errorepercettivo sul fatto probatorio, avendo la Corte regionale ritenutonon notificata la cartella esattoriale sottesa all’atto opposto, purin presenza della documentazione attestante la provadell’avvenuta notificazione, supponendo un fatto la cui veritàrisultava incontrastabilmente esclusa: si tratta, dunque, di unnon-fatto, un fatto la cui considerazione, nella sua effettivaoggettività, è stata trascurata. Confrontando il contenuto di dettodocumento con quello della motivazione della sentenzaimpugnata (nella parte in cui ha ritenuto inesistente la relata dinotifica della cartella esattoriale) emerge, all’evidenza, l’erroreNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026non testuale in cui è incorsa la Corte d’appello. Tale errore sirivela attraverso la messa a confronto di due divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, da un lato quella risultantedalla decisione del giudice, dall’altro quella contrastante, tale dasmentire la rappresentazione offerta dal giudice, che emergeunivocamente dal documento acquisito al processo. L’erroneasupposizione del giudice d’appello, dunque, si è infranta controla «cartesiana evidenza bidirezionale» (così Cass. SU. n.5792/2024, par. 10.12 delle Ragioni della decisione) tracciatadall’art. 395 n. 4) c.p.c. ai fini dell’individuazione dei caratteridell’errore revocatorio, venendo in considerazione, alla streguadella circostanza rappresentata nel richiamato documento, da unlato, un fatto incontrastabilmente escluso (omessa notificazionedella relata), dall’altro lato, un fatto positivamente stabilito (laprova della notificazione attraverso la trascritta ed allegatarelata).2.8. Tale errore percettivo può essere sussunto nella categoriadel “travisamento della prova” (nell’accezione di cui al principiodi diritto formulato da Cass. SU. n. 5792/2024), deducibileladdove, come nella concreta fattispecie, la decisione sia l’esitodella predicata dispercezione, «in concorso dei presupposti dilegge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4) e 5), c.p.c., a seconda sitratti di fatto processuale o sostanziale» (SU. cit.) sempre che ilfatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul qualeNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento riflettala lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti.2.9. L’erronea supposizione del giudice d’appello è statadecisiva in funzione dell’annullamento parziale dell’atto opposto.2.10. Inoltre, il fatto erroneamente supposto comeinesistente è stato oggetto di discussione tra le parti, quantomeno nel giudizio d’appello, atteso che non è contestato che ilfulcro della controversia concerneva la prova della notificazionedelle cartelle sottese all’intimazione opposta. Il fatto probatorio,supposto esistente o inesistente, costituisce un puntocontroverso che esclude la revocazione quando l’errore – digiudizio e non di mero fatto – riflette la prospettazione, inproposito, di una delle parti, v. Cass. SU n. 5792/2024, cit., par.10.14 delle Ragioni della decisione); nella nozione di puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra nonsolo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivodibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parteper mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solocontrovertibile, così da formare comunque oggetto, implicito oesplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definitoil processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne unaquestione rilevabile d'ufficio) – una volta che sulla base di poteriesercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria)o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo oNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenutooggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattitoprocessuale e, dunque, di decisione – diviene per ciò stesso unpunto controverso tra le parti (Cass. n. 7435/2023; Cass. n.13085/2025).2.11. Pertanto, la supposizione (erronea, alla stregua deldocumento depositato da ADER) che essa non avesse notificatala menzionata cartella esattoriale non è rimasta confinata entrola fattispecie contemplata dall’art. 395, n. 4), c.p.c., ma, ben alcontrario, ha assunto i caratteri dell’errore di giudizio perché lacontroversia concerne il fatto probatorio rilevante per i fini dellostesso. In ordine a questo specifico errore, esclusa dunque lasindacabilità con il mezzo della revocazione (arg. ex art. 395, n.4), c.p.c.), nulla osta alla formulazione del motivo di cui all’art.360, primo comma, n. 5), c.p.c.., venendo in considerazione un«non-fatto», ovverosia «un fatto la cui considerazione, nella suaeffettiva oggettività, è stata in fin dei conti omessa» (così, intermini, Cass. SU. n. 5792/2024, cit.; par. 10.15 delle Ragionidella decisione).2.12. Le considerazioni delle Sezioni Unite muovonodall’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia ditravisamento della prova, che si fondano sul percorso logico delgiudice nella valutazione delle prove, con differenziazione tra lefasi della percezione del segno o fatto probatorio (come unNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026documento, una foto o una dichiarazione testimoniale) e va-lutazione in senso stretto del segno o fatto probatorio, checomporta un processo di attribuzione di un valore alla fonte diprova, individuazione della regole applicabili e inferenze sullaricostruzione delle premesse fattuali dalle quali trarre il proprioconvincimento, con la precisazione che l’elemento sul quale“cade” la dispercezione non è un fatto storico, bensì il “fattoprobatorio” in sé considerato. L’errore, pertanto, può ricaderesulla fonte di prova, potendo riguardare l’esistenza (a fronte,nella realtà, dell’inesistenza) della prova; l’inesistenza (a fronte,in realtà, dell’esistenza) della prova, ovvero l’informazione che ilgiudice trae dalla fonte di prova mediante inferenze logiche(caso, quest’ultimo, escluso dalla possibilità di sindacato dilegittimità, possibile, invece, nei primi due).2.13. Orbene, nel caso di specie ricorre proprio la «patologicaipotesi» di “travisamento della prova” per supposta inesistenzadel documento probatorio, invece, esistente e non valutato,oggetto di un punto controverso tra le parti e dirimente ai finidella decisione.3. Tanto premesso, la riqualificazione del motivo di ricorso,nel caso di specie, appare possibile in ragione dell’esposizionedei fatti e di una prospettazione che consente di individuare qualenucleo della doglianza la ritenuta inesistenza del documentoinvece prodotto.Numero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/20264. Non può essere, inoltre, invocata nel caso di specie, ai finidell’inammissibilità della riqualificazione del motivo, lapreclusione della c.d. “doppia conforme” ex art. 348 ter, quintocomma, c.p.c. – ratione temporis applicabile – con riferimento alritenuto vizio di notifica della cartella n. 09420040011022284oggetto del presente giudizio.4.1. Proprio un passaggio motivazionale della citata sentenzan. 5792/24 si preoccupa – nelle ipotesi contemplate dal par.10.15 (in una delle quali, come si è detto, rientra il caso dispecie) – di circoscrivere i limiti di applicabilità della preclusioneprevista, ratione temporis, dal combinato disposto di cui agli artt.348 ter, quinto comma, c.p.c. – 360, primo comma, n. 5), c.p.c.(c.d. “doppia conforme”, oggi disciplinata dall’art. 360, quartocomma, c.p.c.).4.2. Le Sezioni Unite già citate hanno precisato chel’affermazione secondo cui, se l’errore è frutto di un'omessapercezione del fatto, essa è censurabile ex articolo 360, primocomma, n. 5), c.p.c., se si riferisca a fatti sostanziali, ovvero exarticolo 360, primo comma, n. 4), c.p.c., ove si tratti di omessoesame di fatti processuali, va estesa al caso in cui il giudice dimerito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità èincontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto lacui verità è positivamente stabilita, con la finale precisazione cheun simile errore, che si è detto essere commissivo, è pur sempreNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026omissivo dall’angolo visuale del risultato che determina nelgiudizio.4.3. Così argomenta sul punto la Corte, in un passaggiomotivazionale spesso trascurato, ma di fondamentale rilevanzanella delimitazione dell’ambito di operatività del sindacato dilegittimità per il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5),c.p.c.: «Pare residuare soltanto l’ipotesi che l’errore revocatoriosia commesso dal giudice di primo grado, il soccombente lodenunci con l’appello ed il giudice d’appello rigettil’impugnazione: anche in questo caso, a fronte della supposizionedi un non-fatto, l’applicazione della regola appena riassunta nonè esclusa dall’operatività dell’articolo 360, quarto comma,c.p.c.(cd. preclusione della doppia conforme) che richiede pursempre un’effettiva cognizione in fatto, che nella specie, per leragioni testé evidenziate, manca».4.4. In altre parole, in questi casi, nei quali viene inconsiderazione un non fatto probatorio rilevante ai fini delgiudizio, non è configurabile la preclusione della doppia conformeche esclude la possibilità di ricorrere al vizio di cui al n. 5) dell’art.360, primo comma, c.p.c. per contestare l’omesso esame di unfatto storico. La conformità tra le argomentazioni poste afondamento della prima decisione e quelle che reggono lapronuncia d’appello si rivela, infatti, soltanto apparente, perchéentrambe le decisioni sono fondate su un presupposto erroneo inNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026fatto e manca, dunque, la vera e propria statuizione checostituisce la ragione di divieto dell'ulteriore ritorno sul decisum.5. L’affermazione della Corte territoriale di «… mancanza dellanotifica» contiene un’informazione probatoria manifestamentesmentita dalla relata di notifica trascritta dall’amministrazionenel ricorso (Cass. SU, n. 5792/2024; v. anche Cass. n.16618/26). La notifica della cartella esattoriale è stata, difatti,effettuata tramite raccomandata postale (ex art. 26, comma 1,del d.P.R. n. 602 del 1973), procedimento alternativo esemplificato affidato direttamente all'agente della riscossione eall'ufficiale postale, per il quale non è necessaria la redazione diun'apposita relata di notificazione.6. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve ritenersiviziata, in quanto fondata su un errore percettivo (relativoall’inesistenza della relata) oggetto di discussione delle parti edirimente ai fini della decisione.7. Va dunque affermato il principio di diritto secondo cui «iltravisamento del contenuto oggettivo della prova che ricorre incaso di svista concernente il fatto probatorio in sé che hacostituito un punto controverso sul quale la sentenza si èpronunciata, non è impedito nemmeno al cospetto di una “doppiaconforme”, che richiede pur sempre un’effettiva cognizione infatto, che nella specie, manca (par. 10.15, Cass. SU. n.5792/2024). La conformità tra le argomentazioni poste aNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026fondamento della prima decisione e quelle che reggono lapronuncia d’appello si rivela, infatti, soltanto apparente, perchéentrambe le decisioni sono fondate su un presupposto erroneo infatto e manca, dunque, la vera e propria statuizione checostituisce la ragione di divieto dell'ulteriore ritorno sul decisum»(cfr. anche Cass. n. 16618/2026; in senso conforme inmotivazione, Cass. n. 16752/2026).8. Con il secondo motivo di ricorso, l’ADER lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 602 del1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. e lanullità della sentenza per motivazione carente/apparente inviolazione dell’art. 36 del d.l.gs. n. 546 del 1992 in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. In particolare, l’Ufficio siduole del fatto che la sentenza abbia affermato, in realtàerroneamente e senza spiegare le ragioni per le quali siaapprodata a tale conclusione, che l’ipoteca sia stata iscritta inrelazione ad interessi di mora calcolati su sanzioni.8.1. Il motivo è inammissibile.8.2. Sul punto, infatti, il ricorso difetta di autosufficienza, inquando non è stato allegato l’atto opposto in relazione al qualesi assume che gli interessi, diversamente da quanto statuito daigiudici d’appello, siano stati calcolati solo sulla sorte capitale.8.3. Il principio di autosufficienza, che impone l'indicazioneespressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorsoNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026si fonda, va inteso nel senso che occorre oltre che specificare glielementi che valgono ad individuare il documento, riportandoneil contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicchéanche la mancata "localizzazione" dell’avviso basta per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità disoffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dalversante "contenutistico" (sulla necessaria allegazionedell’avviso, Cass. n. 7928/2022; Cass. n. 20834/2024; Cass. n.18184/2020; Cass. n. 13625/2019).8.4. Con riguardo, al tema di specificità dei motivi di ricorso,questa Corte, da ultimo, ha avuto occasione di precisare che «Aisensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario delrequisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principicontenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto incontesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamentodel ricorso, insussistente laddove nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito» (Cass. SU. n.8950/2022).Numero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/20268.5. Il principio, escludendo l’eccessivo rigore nellaimposizione di oneri di integrale trascrizione e allegazione didocumenti, ha comunque sottolineato come i motivi debbanocomunque indicare puntualmente, per le parti di rilievo, ilcontenuto degli atti richiamati, in modo da consentire al giudicel’esatta comprensione e portata della doglianza, oltre che l’esattacollocazione del documento nel fascicolo di causa. Dunque, ilprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensidell’art. 366, comma primo, n. 6), c.p.c., quale corollario delrequisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principicontenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre2021, deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l’indicazione deidocumenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi,avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass. n. 12481/2022),e non può, invece, ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorsofaccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di partesenza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisitoineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondatosull’idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione(cfr. Cass. n. 6769/2022).8.6. A tali oneri il ricorrente non ha ottemperato, come era,invece, necessario, non essendo stato riportato integralmente ilcontenuto dell’avviso di accertamento, neppure allegato alNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026ricorso al fine di consentire il controllo sulla corrispondenza traquanto trascritto ed il contenuto dell’avviso.9. La controricorrente, a sua volta, ha presentato ricorsoincidentale, elevando due motivi di censura.9.1. La trattazione del secondo motivo del ricorso incidentaleappare logicamente preliminare all’esame del primo motivo (conil quale la contribuente si duole della violazione del principio dellitisconsorzio necessario come disciplinato nel processo tributariodall’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e la conseguentenullità della sentenza).9.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la ricorrentein via incidentale deduce violazione e falsa applicazione ex artt.112 c.p.c. e 2948, primo comma, n. 4), c.p.c. in relazione all’art.360, primo comma, n. 4), c.p.c., per avere la sentenza omessodi pronunciarsi in merito all’eccezione di prescrizione, sollevatain primo grado e ribadita nelle controdeduzioni in appello.9.3. Il motivo è fondato, assorbito il primo.9.4. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado, nelritenere la nullità/inesistenza di tutte le notifiche delle cartelleesattoriali, ha dichiarato assorbita la questione dellaprescrizione, così dovendosi escludere, pertanto, che, sul punto,sia intervenuta pronuncia, espressa o implicita.9.5. Deve ritenersi, pertanto, fosse sufficiente lariproposizione della questione negli atti di parte, non essendo ilNumero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026contribuente, vittorioso in primo grado e convenuto nel secondo,onerato dell’obbligo di presentare, in ordine a tale questione,apposito appello incidentale per evitare la formazione digiudicato implicito.9.6. [OSCURATO:PERSONA]. n. 28295/24, infatti, la parte rimastatotalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporreappello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delleeccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminatecon la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendosufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in unadelle difese del giudizio di secondo grado.9.7. Deve, a questo punto, rilevarsi che la sentenza disecondo grado, pur indicando in premessa, in punto di fatto,l’eccezione avanzata dalla contribuente, non ha statuito alcunchésul punto.10. In conclusione, segue l’accoglimento del primo motivo diricorso principale dichiarato inammissibile il secondo; nonché delsecondo motivo di ricorso incidentale, assorbito il primo. Ladecisione impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvioalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabriaaffinché, in diversa composizione, proceda ad un nuovo emotivato esame della controversia, nei limiti dei motivi accolti ealla liquidazione delle spese di legittimità.Numero registro generale 939/2020Numero sezionale 4127/2026Numero di raccolta generale 22381/2026Data pubblicazione 30/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale,dichiarato inammissibile il secondo; accoglie il secondo motivodel ricorso incidentale, assorbito il primo; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Calabria – Sezione Staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, cui devolve anche la regolamentazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte di cassazione del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo