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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14314/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA].BER. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 518/2021pubblicata il 04/03/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] GIORGIONumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udito il P.M. in persona della [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] MariaDell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorsoUdita l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorsoUdito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],per la controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorsoIvan Basso ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emessoin data 14.06.2012 dal Tribunale di Venezia – Sezione Distaccata di SanDonà di Piave, decreto con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favoredella società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro64.302,11, a saldo di due fatture relative ad un contratto di fornitura eposa di serramenti, oltre interessi e spese.In proposito, egli ha contestato il credito fatto valere dalla società,sostenendo che la stessa era inadempiente alle obbligazioni assunte.L’opponente ha anche proposto domanda riconvenzionale di condannadella controparte al pagamento di somme dovute a vario titolo.La società opposta si è costituita in giudizio domandando dichiararsiimprocedibile l’opposizione per tardività e, in ogni caso, rigettarsi lamedesima, in quanto infondata.Con sentenza n. 3749/2015, il Tribunale di Venezia ha revocato il decretoopposto, ha pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimentodell’opposta ed ha rigettato le ulteriori domande delle parti, compensandofra le stesse le spese processuali.Impugnata detta sentenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] che aveva proposto, a sua volta,appello incidentale, la Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appelloprincipale, rigettando l’opposizione e confermando il decreto opposto, harigettato l’appello incidentale ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.Numero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026Nella motivazione della sentenza in questione, per quanto di interesse inquesta sede, la Corte distrettuale, premesso che era pacifica la mancataultimazione delle opere, mentre ne era controversa la responsabilità, haosservato che il mancato completamento dei lavori impediva l’applicazionedelle norme in tema di responsabilità per vizi in materia di appalto,dovendosi, piuttosto, fare riferimento alla disciplina comune in tema dirisoluzione del contratto per inadempimento.Ciò posto, il giudice del merito ha rilevato che l’opponente non avevamosso contestazioni nei confronti della controparte fino alla raccomandatadel 09.05.2012, risalente a circa quattro anni dopo la consegna delmateriale, lamentando solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo lanon corretta esecuzione della posa in opera degli infissi ed il mancatocompletamento dei lavori; peraltro, con detta raccomandata, ilcommittente aveva dato atto della fornitura ricevuta, ad eccezione dizanzariere ed oscuranti, e si era dichiarato disponibile ad un incontro ondeverificare la possibilità di un accordo, sostenendo di non poter procedereal pagamento, in quanto in attesa di importanti incassi dalla sua clientela.Secondo la Corte d’appello, la fornitura doveva considerarsi accettata cosìcome consegnata, mentre l’opponente non aveva provato, come inveceera suo onere, né l’esistenza dei vizi, né che essi fossero stati causadell’interruzione del rapporto, né la loro tempestiva denuncia, conconseguente configurabilità della decadenza dalla garanzia prevista dallalegge.In ogni caso, doveva ritenersi che i vizi lamentati non fossero neppure cosìgravi da determinare la risoluzione del contratto, in considerazione dellaconsegna di quarantanove infissi e della loro parziale installazione.Sulla scorta delle risultanze delle prove testimoniali espletate, la Corte dimerito ha ritenuto, inoltre, che il mancato completamento dei lavori fosseaddebitabile non già all’appaltatore, bensì al committente che non avevaassicurato al primo la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoroNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026pattuito, sicché erronea doveva essere ritenuta la pronuncia di risoluzionedel contratto per inadempimento dell’opposta.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte d’appello sulla scorta di sette motivi.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.conclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: Violazione e falsaapplicazione in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 e 5, c.p.c. - inrelazione all'art. 1453 II° co. c.p.c., 1453 e 1458 cod. civ., dell'art. 112 eart. 329 cod. proc. civ.In particolare, il ricorrente sostiene che, avendo la società appaltatriceformulato domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, lastessa non avrebbe più potuto richiedere ed ottenere l’adempimentodell’obbligazione contrattuale di pagamento del corrispettivo a carico dellacommittente, come invece stabilito nella sentenza impugnata.Inoltre, poiché la sentenza di primo grado aveva ritenuto inammissibile,proprio per tale motivo, la domanda di adempimento formulatadall’opposta e tale pronuncia non era stata oggetto di appello, se non nellaparte in cui non si era tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 1671 e1672 c.c., sul punto in questione si era formato il giudicato interno.Il motivo in esame è infondato.1.1.

In proposito, deve rilevarsi, in primo luogo, che, con i primi duemotivi di appello, la società opposta ha impugnato la sentenza di primogrado deducendo l’insussistenza dei presupposti per la pronuncia dirisoluzione del contratto per il proprio inadempimento e taleprospettazione è stata condivisa dalla Corte distrettuale, sicché deveescludersi che sul capo in questione si sia formato un giudicato interno.Numero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/20261.2.

In secondo luogo, premesso che, come si evince dall’esame sia dellasentenza di primo grado che di quella di appello, la domanda di risoluzionedel contratto è stata proposta dalla società opposta soltanto in corso dicausa ed in via subordinata rispetto a quella di condanna della controparteal pagamento del corrispettivo pattuito, deve osservarsi che l'art. 1453c.c. non impedisce la contestuale proposizione della domanda diadempimento del contratto e della domanda di risoluzione, la prima in viaprincipale e la seconda in via subordinata, con la conseguenza in taleipotesi che, negato per qualsiasi ragione l'accoglimento della domandaprincipale di adempimento contrattuale, il giudice può e deve provvederealla disamina della subordinata domanda di risoluzione (cfr.: Cass. n.5235/1986; Cass. n. 2065/1975).Analogamente, anche per l’ipotesi inversa, si è affermato che il divietoposto dall'art. 1453, secondo comma, c.c. di chiedere l'adempimento, unavolta domandata la risoluzione del contratto, incontra un limite nelcomportamento processuale dell'adempiente, il quale, invece di proporrela sola domanda di risoluzione (manifestando la sua mancanza di interessealla esecuzione del contratto), può proporre contestualmente taledomanda e quella di adempimento, la prima in via principale e la secondain subordine, con la conseguenza che al giudice non è precluso l'esamedella domanda (subordinata) di adempimento nei casi in cui per ragioni diordine sostanziale, o anche meramente processuale, non possa essereaccolta la domanda (principale) di risoluzione (cfr.: Cass. n. 6005/1982;Cass. n. 20899/2013).Infatti, il principio dell'inammissibilità della domanda di adempimentoproposta successivamente a quella di risoluzione (art. 1453 c.c.) deveritenersi applicabile alla duplice condizione: 1) che la domanda dirisoluzione sia stata proposta senza riserve, in quanto, alla luce delprincipio di buona fede oggettiva, il comportamento del contraente chechieda incondizionatamente la risoluzione è valutato dalla legge comeNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026manifestazione di carenza di interesse al conseguimento della prestazionetardiva - sicché l'esercizio dello "ius variandi" deve, per converso, ritenersiconsentito quando la domanda di risoluzione e quella di adempimentosiano proposte nello stesso giudizio in via subordinata; 2) che esista uninteresse attuale dell'istante alla declaratoria di risoluzione del rapportonegoziale - di talché, quando tale interesse venga meno per essere statala domanda di risoluzione rigettata o dichiarata inammissibile, lapreclusione "de qua" non opera, essendo venuta meno la ragione deldivieto di cui al ricordato art. 1453 c.c. (cfr.: Cass. n. 1077/2005).Ora, come innanzi si è visto, la domanda di risoluzione del contratto èstata proposta soltanto nel corso della causa di opposizione a decretoingiuntivo, nonché «in subordine nella denegata e non creduta ipotesi incui il decreto ingiuntivo opposto dovesse essere revocato e/o annullato ocomune reso inefficace», con la conseguenza che non può ritenersi cheessa sia stata avanzata senza riserve.Ne deriva che la domanda di adempimento era ammissibile e che ladecisione della Corte d’appello, che l’ha accolta, non è viziata daviolazione del secondo comma dell’art. 1453 c.c.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: Error in procedendo inrelazione all'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. - Violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per essere la sentenza munitadi motivazione apparente in relazione all'asserita genericità e mancanza didata certa delle fotografie di cui al "dossier fotografico" - vizio e/o difettodi motivazione, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Violazione dell'art. 360 1°comma, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. -motivazione abnorme.In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbiadeciso la causa con motivazione apparente e sulla scorta di un esame soloparziale delle prove offerte in corso di causa; in particolare, a parere delNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026medesimo: - sarebbero stati ignorati i dossier fotografici ed altridocumenti che si assumono decisivi ai fini dell’accertamento della gravitàdei vizi ed omissioni; - non si sarebbe tenuto conto del fatto che ilcommittente non aveva l’onere di contestare dei vizi che erano statiriconosciuti; - la Corte distrettuale avrebbe travisato i documenti e sisarebbe basata su testimonianze contraddittorie.Quanto, in particolare, al prospetto riepilogativo la cui efficacia probatoriaera stata messa in discussione dal giudice d’appello, la sua produzione ingiudizio sopperiva alla mancanza di firma e comunque si trattava di undocumento non contestato dalla controparte «con tutto ciò che nediscende ex art. 115 c.p.c. in termini di autenticità e opponibilità».Infine, del tutto illogica doveva ritenersi l’asserzione della Corte d’appellosecondo cui «se si fosse trattato di inadempimento della appaltatrice, lacommittente avrebbe saputo come ovviare al mancato completamento».Il motivo è infondato.2.1.

Poiché con esso è stato denunciato un vizio di motivazione, devepremettersi, in generale, che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazioneNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026(cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass., Sez.

Un., n. 8054/2014; Cass.n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).2.2.

Ora, considerato che, con il motivo in esame, il ricorrente ha dedottoche la motivazione adottata dal giudice del merito sarebbe solo apparente,occorre osservare che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nellaindicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione delproprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridicache lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.: Cass. n.3819/2020).Inoltre, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéaffetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente,non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025).In concreto, deve osservarsi che la motivazione adottata dalla Corted’appello contiene una compiuta indicazione delle circostanze di fattoconsiderate rilevanti, nonché un analitico esame delle prove poste afondamento della decisione e delle ragioni giuridiche di quest’ultima.Al riguardo, deve ulteriormente rilevarsi che, in tema di valutazione delleprove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenutoa dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenzeprocessuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare ladomanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza lamotivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alleproduzioni in atti (cfr.: Cass. n. 14762/2019).Numero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ciò posto, è evidente che la motivazione della Corte d’appello non sia némeramente assertiva, né riferita solo complessivamente alle produzioni inha riportato degli stralci.2.3.

Quanto alla doglianza relativa all’omesso esame di elementi emateriale probatorio acquisiti agli atti, deve osservarsi che il giudice delmerito, avvalendosi del potere di valutazione delle prove attribuitoglidall'art. 116 cod. proc. civ., è libero di formare il proprio convincimentoutilizzando gli elementi probatori ritenuti rilevanti per la decisione; non èquindi tenuto - per ottemperare all'obbligo della motivazione - a prenderein esame tutte le risultanze processuali ed a confutare ogniargomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichigli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere perimplicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene nonspecificatamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata,salvo che l'omesso esame degli uni e delle altre riguardi elementi decisividella controversia (cfr.: Cass. n. 3505/1984; Cass. n. 4735/1987).2.4.

Neppure può parlarsi, nella specie, di travisamento delle prove.Invero, tale vizio ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio insé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell'informazioneprobatoria (cfr.: Cass. n. 13085/2025), mentre, in concreto, quanto alprospetto riepilogativo menzionato nella sentenza impugnata, la Corted’appello si è limitata a valutarne l’efficacia probatoria.2.5.

Ancora, quanto alla pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c. lamentatadalla parte con riferimento alla mancata contestazione del documento,deve osservarsi che il principio di non contestazione opera in relazione aifatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancatacontestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alleprove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo allaNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudicedi merito (cfr.: Cass. n. 17261/2025).2.6.

Infine, l’asserzione della Corte d’appello secondo cui «se si fossetrattato di inadempimento della appaltatrice, la committente avrebbesaputo come ovviare al mancato completamento» non assume caratteredecisivo nell’iter argomentativo svolto ai fini dell’accoglimento dell’appello,che si fonda su altre ragioni.2.7.

A ben vedere, le doglianze della parte, più che riguardare una meraapparenza o una grave insufficienza della motivazione, mirano in realtà adottenere in questa sede una rivalutazione del materiale probatorioacquisito al fine di pervenire ad un risultato differente da quello delladecisione impugnata.Ciò, tuttavia, è precluso in questa sede.Infatti, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle proveadottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - inquanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibilicontenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, ingrado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di meritoed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, aseguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non èdenunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione dimerito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità didiscutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi dimerito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (cfr.:Cass. n. 37382/2022).In particolare, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta dipresunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni inordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili inNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che ilgiudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esitoall'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggioreo minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del viziodi cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenzaimpugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al finedi ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (cfr.: Cass. n.20553/2021).In concreto, le argomentazioni del ricorrente non risultano idonee a faremergere l’omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto che, seesaminato, avrebbe condotto a una diversa decisione.Invero, mentre egli si duole della mancata utilizzazione, ai finidell’operatività della garanzia, del prospetto riepilogativo, in quanto privodi data e firma, nonché dell’omesso esame di altri documenti prodotti, ladecisione si fonda, invece, sul fatto che erano stati consegnatiquarantanove infissi e che i vizi non erano così gravi da giustificare larisoluzione del contratto, dal momento che gli infissi erano stati utilizzati.3.

Il terzo motivo è rubricato come segue: Violazione dell'art. 360, 1°comma, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c.,nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 1453 e 1667/1669c.c. sotto il diverso profilo dell'inversione dell'onere della prova.In particolare, il ricorrente, con un’esposizione il cui iter argomentativorisulta di non facile comprensione, si duole, in primo luogo, del fatto che laCorte d’appello, nel ritenere pacifica l’avvenuta interruzione del rapportoprima dell’ultimazione delle opere, non abbia specificato né il tempo di taleinterruzione né la sua causa, sicché si verterebbe in tema di motivazioneapparente.Numero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026In secondo luogo, la censura del ricorrente riguarda la parte dellamotivazione della sentenza impugnata in cui è stata ritenuta sussistente ladecadenza dalla garanzia per vizi, motivazione di cui si assumel’illegittimità sia perché, non essendo state completate le opere, non eraapplicabile la disciplina di cui agli artt. 1667 e ss. c.c., sia perché in ognicaso i vizi dovevano ritenersi riconosciuti dalla controparte.In terzo luogo, le doglianze della parte riguardano l’interpretazione datadalla Corte d’appello alla missiva del 9 maggio 2012, nonché leconseguenze che ne sono state tratte.3.1.

Il quarto motivo è rubricato come segue: Violazione dell'art. 360 co.1° n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 c.c.,1669 c.c. e 1453 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto irrilevantela verifica dello stato dei luoghi e delle opere (tanto quelle appaltatequanto quelle che l’arch.

Basso era tenuto a fare) alla data di risoluzionedel contratto, nonché del momento nel quale essa sarebbe intervenuta.

Eai sensi dell'art. 360 co 1° n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fattodecisivo del giudizio, costituito dalla data di risoluzione del contratto.Con lo stesso, la parte lamenta nuovamente l’erronea applicazione delladisciplina in tema di garanzia per i vizi nel contratto di appalto, anchesotto il profilo dell’onere della prova, sostenendo la tesi della nullità dellasentenza impugnata per erronea ricostruzione dei fatti e per mancanzaassoluta di motivazione.I due motivi, da trattarsi congiuntamente attesa la loro connessione, aparte ogni considerazione circa la relativa ammissibilità, sono infondati.3.2.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata specificazione del tempoe delle cause dell’interruzione del rapporto, premesso che non ècontestato il fatto che l’esecuzione della prestazione dell’appaltatrice siastata incompleta, come constatato dalla Corte d’appello, le lacunelamentate dalla parte non si traducono in un vizio motivazionale per leragioni già indicate nell’esame del secondo motivo.Numero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/20263.3.

Quanto alle censure relative alla pretesa violazione delle norme intema di garanzia per i vizi nel contratto di appalto, deve rilevarsi cheeffettivamente la Corte d’appello, dopo aver correttamente esclusol’applicabilità della disciplina in questione alla luce della solo parzialeesecuzione della prestazione da parte dell’appaltatore (si veda, inproposito, tra le altre: Cass. n. 5771/2025), ha poi accertato l’avvenutadecadenza.Va tuttavia osservato che il rigetto della domanda di risoluzione delcontratto proposta dall’opponente è stato motivato sia con il carattere nonparticolarmente rilevante dell’inadempimento ascritto all’appaltatrice -desunto, a sua volta, dal fatto che i vizi non erano stati ritenuti gravi edall’avvenuta consegna del materiale occorrente per l’esecuzionedell’opera - sia con la valutazione di prevalenza dell’inadempimento postoin essere dal committente.Tali considerazioni non hanno nulla a che fare con la decadenza, sonoautonomamente idonee a sorreggere la decisione ed anzi l’esame dellaquestione da parte della Corte distrettuale induce a ritenere che non siastato l’accertamento della decadenza medesima a determinare il rigettodella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento propostadall’opponente.3.4.

Quanto alle censure relative all’interpretazione della lettera in data09.05.2012, deve osservarsi che, come affermato da questa Corte inmateria di interpretazione del contratto - ma lo stesso principio vale anchenel caso di specie -, la denuncia della violazione delle regole diermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concretoinosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione,mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazionedell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dalgiudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi inuna critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanziNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026nella mera contrapposizione di una differente interpretazione.

D'altronde,per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili,quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazionepossibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili,interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibilidue o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr.:Cass. n. 10131/2006; Cass. n. 22899/2006; Cass. n. 26690/2006; Cass.n. 3644/2007).Ebbene, nella specie, la parte non indica i canoni ermeneutici che assumenon osservati e si limita a contrapporre la propria interpretazione a quelladel giudice del merito, che tuttavia risulta in sé logica e plausibile.Quanto all’asserita erronea ricostruzione dei fatti, la tesi del ricorrente sifonda sulle medesime argomentazioni già indicate in relazione aiprecedenti motivi, sicché vanno qui richiamate le considerazioni innanziesposte.4.

Il quinto motivo è rubricato come segue: Violazione dell'art. 360comma 1, n. 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1453 cc. 1667 e segg. cc. e c.c.,per aver attribuito valore decisivo ed univoco a deposizioni testimonialicontraddittorie, in contrasto con i documenti fotografici acquisiti in atti.In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia posto afondamento della decisione le deposizioni rese dai testi Verona e Gardin,testi dei quali erano state da lui eccepite l’incapacità e l’inattendibilità e lecui dichiarazioni erano risultate contraddittorie, oltre che in contrasto conulteriori risultanze istruttorie (bolle accompagnatorie; deduzioniconfessorie effettuate in atti dall’opposta; deposizione della testeModrusan).Numero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il ricorrente, sul punto, aggiunge che almeno una delle deposizioni resedai testi Verona e Gardin doveva essere ritenuta falsa, mentre quella dellateste Modrusan doveva essere considerata attendibile e legittima;quest’ultima non era censurabile in assenza di eccezioni della controparte.Il motivo in questione è inammissibile.4.1.

In proposito, si è già visto che la valutazione delle prove raccolte,anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in viaesclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il"convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (cfr.:Cass. n. 20553/2021).4.2.

Inoltre, una volta esclusa la possibilità di considerare sussistente laviolazione di legge, deve osservarsi che l'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; insenso conforme, tra le altre, si vedano anche: Cass. n. 27415/2018; Cass.n. 17005/2024).In concreto, premesso che il vizio relativo all’omesso esame riguarda ifatti storici e non le prove in sé, deve in ogni caso considerarsi che glielementi istruttori indicati dal ricorrente sono stati esaminati dalla Corted’appello, con ragionamento e conclusioni che, ancorché non condivisidalla parte, risultano logici e plausibili, né le doglianze del ricorrentepossono essere volte ad ottenere in questa sede una revisione dellevalutazioni di merito, revisione che la parte stessa riconosce essere quipreclusa (cfr.: ricorso, a pagina 26, terzultimo rigo).5.

Il sesto motivo è rubricato come segue: Error in procedendo, inrelazione all'art. 360, 1° comma, n. 5. c.p.c. - Violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per essere la sentenza munitadi una mera motivazione apparente in relazione all'entità e allaconformazione delle uu.ii. dell’arch.

Basso - Vizio e/o difetto dimotivazione, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio errore di fatto.

Violazionedell'art. 360 1° comma, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degliartt. 115 c.p.c.In primo luogo, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbeerronea nella parte in cui si era affermato che egli era proprietario diquattro palazzine, anziché di quattro unità collegate tra loro, in tal modominimizzando l’inadempimento della controparte.In secondo luogo, premesso che la bolla del 17.12.2008 non erasottoscritta e quella precedente era stata disconosciuta, sicché la provadell’effettiva consegna dei serramenti derivava dalle testimonianze sopraNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026menzionate, doveva osservarsi che era impossibile che i materiali fosserostati consegnati nella data del 17.12.2008, che i testi avevano mentito eche non vi era alcuna prova dell’avvenuta consegna dei quarantanoveserramenti indicati dalla Corte d’appello.Il motivo è infondato.5.1.

Come si evince dall’esame della sentenza impugnata, dallacircostanza relativa alla composizione del compendio immobiliare diproprietà dell’opponente non è stata tratta alcuna particolare conseguenzain relazione alla decisione, la quale si fonda, invece, su dati diversi edulteriori, né può dirsi che la considerazione di una diversa composizionedegli immobili avrebbe condotto la Corte d’appello ad una decisione disegno opposto.5.2.

Per il resto, non può che ribadirsi che non è ammissibile un motivoche tenda ad ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove in questasede, visto che in tal modo si renderebbe il giudizio di legittimità un terzogrado del processo di merito.6.

Il settimo motivo è rubricato come segue: condanna alle spese.Non si tratta di un motivo vero e proprio, visto che il ricorrente, lungi dalcensurare la sentenza impugnata, chiede la revoca della condanna allespese per i gradi di merito quale conseguenza dell’accoglimento degliulteriori motivi.7.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza evanno liquidate come da dispositivo.8.

Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla societàcontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi,oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 27 novembre 2025.Il Consigliere est.

Il PresidenteDAVIDE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA].BER. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 518/2021pubblicata il 04/03/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] GIORGIONumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udito il P.M. in persona della [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] MariaDell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorsoUdita l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorsoUdito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],per la controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorsoIvan Basso ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emessoin data 14.06.2012 dal Tribunale di Venezia – Sezione Distaccata di SanDonà di Piave, decreto con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favoredella società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro64.302,11, a saldo di due fatture relative ad un contratto di fornitura eposa di serramenti, oltre interessi e spese.In proposito, egli ha contestato il credito fatto valere dalla società,sostenendo che la stessa era inadempiente alle obbligazioni assunte.L’opponente ha anche proposto domanda riconvenzionale di condannadella controparte al pagamento di somme dovute a vario titolo.La società opposta si è costituita in giudizio domandando dichiararsiimprocedibile l’opposizione per tardività e, in ogni caso, rigettarsi lamedesima, in quanto infondata.Con sentenza n. 3749/2015, il Tribunale di Venezia ha revocato il decretoopposto, ha pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimentodell’opposta ed ha rigettato le ulteriori domande delle parti, compensandofra le stesse le spese processuali.Impugnata detta sentenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] che aveva proposto, a sua volta,appello incidentale, la Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appelloprincipale, rigettando l’opposizione e confermando il decreto opposto, harigettato l’appello incidentale ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.Numero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026Nella motivazione della sentenza in questione, per quanto di interesse inquesta sede, la Corte distrettuale, premesso che era pacifica la mancataultimazione delle opere, mentre ne era controversa la responsabilità, haosservato che il mancato completamento dei lavori impediva l’applicazionedelle norme in tema di responsabilità per vizi in materia di appalto,dovendosi, piuttosto, fare riferimento alla disciplina comune in tema dirisoluzione del contratto per inadempimento.Ciò posto, il giudice del merito ha rilevato che l’opponente non avevamosso contestazioni nei confronti della controparte fino alla raccomandatadel 09.05.2012, risalente a circa quattro anni dopo la consegna delmateriale, lamentando solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo lanon corretta esecuzione della posa in opera degli infissi ed il mancatocompletamento dei lavori; peraltro, con detta raccomandata, ilcommittente aveva dato atto della fornitura ricevuta, ad eccezione dizanzariere ed oscuranti, e si era dichiarato disponibile ad un incontro ondeverificare la possibilità di un accordo, sostenendo di non poter procedereal pagamento, in quanto in attesa di importanti incassi dalla sua clientela.Secondo la Corte d’appello, la fornitura doveva considerarsi accettata cosìcome consegnata, mentre l’opponente non aveva provato, come inveceera suo onere, né l’esistenza dei vizi, né che essi fossero stati causadell’interruzione del rapporto, né la loro tempestiva denuncia, conconseguente configurabilità della decadenza dalla garanzia prevista dallalegge.In ogni caso, doveva ritenersi che i vizi lamentati non fossero neppure cosìgravi da determinare la risoluzione del contratto, in considerazione dellaconsegna di quarantanove infissi e della loro parziale installazione.Sulla scorta delle risultanze delle prove testimoniali espletate, la Corte dimerito ha ritenuto, inoltre, che il mancato completamento dei lavori fosseaddebitabile non già all’appaltatore, bensì al committente che non avevaassicurato al primo la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoroNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026pattuito, sicché erronea doveva essere ritenuta la pronuncia di risoluzionedel contratto per inadempimento dell’opposta.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte d’appello sulla scorta di sette motivi.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.conclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: Violazione e falsaapplicazione in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 e 5, c.p.c. - inrelazione all'art. 1453 II° co. c.p.c., 1453 e 1458 cod. civ., dell'art. 112 eart. 329 cod. proc. civ.In particolare, il ricorrente sostiene che, avendo la società appaltatriceformulato domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, lastessa non avrebbe più potuto richiedere ed ottenere l’adempimentodell’obbligazione contrattuale di pagamento del corrispettivo a carico dellacommittente, come invece stabilito nella sentenza impugnata.Inoltre, poiché la sentenza di primo grado aveva ritenuto inammissibile,proprio per tale motivo, la domanda di adempimento formulatadall’opposta e tale pronuncia non era stata oggetto di appello, se non nellaparte in cui non si era tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 1671 e1672 c.c., sul punto in questione si era formato il giudicato interno.Il motivo in esame è infondato.1.1. In proposito, deve rilevarsi, in primo luogo, che, con i primi duemotivi di appello, la società opposta ha impugnato la sentenza di primogrado deducendo l’insussistenza dei presupposti per la pronuncia dirisoluzione del contratto per il proprio inadempimento e taleprospettazione è stata condivisa dalla Corte distrettuale, sicché deveescludersi che sul capo in questione si sia formato un giudicato interno.Numero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/20261.2. In secondo luogo, premesso che, come si evince dall’esame sia dellasentenza di primo grado che di quella di appello, la domanda di risoluzionedel contratto è stata proposta dalla società opposta soltanto in corso dicausa ed in via subordinata rispetto a quella di condanna della controparteal pagamento del corrispettivo pattuito, deve osservarsi che l'art. 1453c.c. non impedisce la contestuale proposizione della domanda diadempimento del contratto e della domanda di risoluzione, la prima in viaprincipale e la seconda in via subordinata, con la conseguenza in taleipotesi che, negato per qualsiasi ragione l'accoglimento della domandaprincipale di adempimento contrattuale, il giudice può e deve provvederealla disamina della subordinata domanda di risoluzione (cfr.: Cass. n.5235/1986; Cass. n. 2065/1975).Analogamente, anche per l’ipotesi inversa, si è affermato che il divietoposto dall'art. 1453, secondo comma, c.c. di chiedere l'adempimento, unavolta domandata la risoluzione del contratto, incontra un limite nelcomportamento processuale dell'adempiente, il quale, invece di proporrela sola domanda di risoluzione (manifestando la sua mancanza di interessealla esecuzione del contratto), può proporre contestualmente taledomanda e quella di adempimento, la prima in via principale e la secondain subordine, con la conseguenza che al giudice non è precluso l'esamedella domanda (subordinata) di adempimento nei casi in cui per ragioni diordine sostanziale, o anche meramente processuale, non possa essereaccolta la domanda (principale) di risoluzione (cfr.: Cass. n. 6005/1982;Cass. n. 20899/2013).Infatti, il principio dell'inammissibilità della domanda di adempimentoproposta successivamente a quella di risoluzione (art. 1453 c.c.) deveritenersi applicabile alla duplice condizione: 1) che la domanda dirisoluzione sia stata proposta senza riserve, in quanto, alla luce delprincipio di buona fede oggettiva, il comportamento del contraente chechieda incondizionatamente la risoluzione è valutato dalla legge comeNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026manifestazione di carenza di interesse al conseguimento della prestazionetardiva - sicché l'esercizio dello "ius variandi" deve, per converso, ritenersiconsentito quando la domanda di risoluzione e quella di adempimentosiano proposte nello stesso giudizio in via subordinata; 2) che esista uninteresse attuale dell'istante alla declaratoria di risoluzione del rapportonegoziale - di talché, quando tale interesse venga meno per essere statala domanda di risoluzione rigettata o dichiarata inammissibile, lapreclusione "de qua" non opera, essendo venuta meno la ragione deldivieto di cui al ricordato art. 1453 c.c. (cfr.: Cass. n. 1077/2005).Ora, come innanzi si è visto, la domanda di risoluzione del contratto èstata proposta soltanto nel corso della causa di opposizione a decretoingiuntivo, nonché «in subordine nella denegata e non creduta ipotesi incui il decreto ingiuntivo opposto dovesse essere revocato e/o annullato ocomune reso inefficace», con la conseguenza che non può ritenersi cheessa sia stata avanzata senza riserve.Ne deriva che la domanda di adempimento era ammissibile e che ladecisione della Corte d’appello, che l’ha accolta, non è viziata daviolazione del secondo comma dell’art. 1453 c.c.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: Error in procedendo inrelazione all'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. - Violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per essere la sentenza munitadi motivazione apparente in relazione all'asserita genericità e mancanza didata certa delle fotografie di cui al "dossier fotografico" - vizio e/o difettodi motivazione, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio. Violazione dell'art. 360 1°comma, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. -motivazione abnorme.In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbiadeciso la causa con motivazione apparente e sulla scorta di un esame soloparziale delle prove offerte in corso di causa; in particolare, a parere delNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026medesimo: - sarebbero stati ignorati i dossier fotografici ed altridocumenti che si assumono decisivi ai fini dell’accertamento della gravitàdei vizi ed omissioni; - non si sarebbe tenuto conto del fatto che ilcommittente non aveva l’onere di contestare dei vizi che erano statiriconosciuti; - la Corte distrettuale avrebbe travisato i documenti e sisarebbe basata su testimonianze contraddittorie.Quanto, in particolare, al prospetto riepilogativo la cui efficacia probatoriaera stata messa in discussione dal giudice d’appello, la sua produzione ingiudizio sopperiva alla mancanza di firma e comunque si trattava di undocumento non contestato dalla controparte «con tutto ciò che nediscende ex art. 115 c.p.c. in termini di autenticità e opponibilità».Infine, del tutto illogica doveva ritenersi l’asserzione della Corte d’appellosecondo cui «se si fosse trattato di inadempimento della appaltatrice, lacommittente avrebbe saputo come ovviare al mancato completamento».Il motivo è infondato.2.1. Poiché con esso è stato denunciato un vizio di motivazione, devepremettersi, in generale, che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazioneNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass.n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).2.2. Ora, considerato che, con il motivo in esame, il ricorrente ha dedottoche la motivazione adottata dal giudice del merito sarebbe solo apparente,occorre osservare che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nellaindicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione delproprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridicache lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.: Cass. n.3819/2020).Inoltre, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéaffetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente,non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025).In concreto, deve osservarsi che la motivazione adottata dalla Corted’appello contiene una compiuta indicazione delle circostanze di fattoconsiderate rilevanti, nonché un analitico esame delle prove poste afondamento della decisione e delle ragioni giuridiche di quest’ultima.Al riguardo, deve ulteriormente rilevarsi che, in tema di valutazione delleprove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenutoa dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenzeprocessuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare ladomanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza lamotivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alleproduzioni in atti (cfr.: Cass. n. 14762/2019).Numero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ciò posto, è evidente che la motivazione della Corte d’appello non sia némeramente assertiva, né riferita solo complessivamente alle produzioni inha riportato degli stralci.2.3. Quanto alla doglianza relativa all’omesso esame di elementi emateriale probatorio acquisiti agli atti, deve osservarsi che il giudice delmerito, avvalendosi del potere di valutazione delle prove attribuitoglidall'art. 116 cod. proc. civ., è libero di formare il proprio convincimentoutilizzando gli elementi probatori ritenuti rilevanti per la decisione; non èquindi tenuto - per ottemperare all'obbligo della motivazione - a prenderein esame tutte le risultanze processuali ed a confutare ogniargomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichigli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere perimplicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene nonspecificatamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata,salvo che l'omesso esame degli uni e delle altre riguardi elementi decisividella controversia (cfr.: Cass. n. 3505/1984; Cass. n. 4735/1987).2.4. Neppure può parlarsi, nella specie, di travisamento delle prove.Invero, tale vizio ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio insé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell'informazioneprobatoria (cfr.: Cass. n. 13085/2025), mentre, in concreto, quanto alprospetto riepilogativo menzionato nella sentenza impugnata, la Corted’appello si è limitata a valutarne l’efficacia probatoria.2.5. Ancora, quanto alla pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c. lamentatadalla parte con riferimento alla mancata contestazione del documento,deve osservarsi che il principio di non contestazione opera in relazione aifatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancatacontestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alleprove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo allaNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudicedi merito (cfr.: Cass. n. 17261/2025).2.6. Infine, l’asserzione della Corte d’appello secondo cui «se si fossetrattato di inadempimento della appaltatrice, la committente avrebbesaputo come ovviare al mancato completamento» non assume caratteredecisivo nell’iter argomentativo svolto ai fini dell’accoglimento dell’appello,che si fonda su altre ragioni.2.7. A ben vedere, le doglianze della parte, più che riguardare una meraapparenza o una grave insufficienza della motivazione, mirano in realtà adottenere in questa sede una rivalutazione del materiale probatorioacquisito al fine di pervenire ad un risultato differente da quello delladecisione impugnata.Ciò, tuttavia, è precluso in questa sede.Infatti, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle proveadottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - inquanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibilicontenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, ingrado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di meritoed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, aseguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non èdenunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione dimerito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità didiscutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi dimerito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (cfr.:Cass. n. 37382/2022).In particolare, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta dipresunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni inordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili inNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che ilgiudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esitoall'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggioreo minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del viziodi cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenzaimpugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al finedi ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (cfr.: Cass. n.20553/2021).In concreto, le argomentazioni del ricorrente non risultano idonee a faremergere l’omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto che, seesaminato, avrebbe condotto a una diversa decisione.Invero, mentre egli si duole della mancata utilizzazione, ai finidell’operatività della garanzia, del prospetto riepilogativo, in quanto privodi data e firma, nonché dell’omesso esame di altri documenti prodotti, ladecisione si fonda, invece, sul fatto che erano stati consegnatiquarantanove infissi e che i vizi non erano così gravi da giustificare larisoluzione del contratto, dal momento che gli infissi erano stati utilizzati.3. Il terzo motivo è rubricato come segue: Violazione dell'art. 360, 1°comma, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c.,nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 1453 e 1667/1669c.c. sotto il diverso profilo dell'inversione dell'onere della prova.In particolare, il ricorrente, con un’esposizione il cui iter argomentativorisulta di non facile comprensione, si duole, in primo luogo, del fatto che laCorte d’appello, nel ritenere pacifica l’avvenuta interruzione del rapportoprima dell’ultimazione delle opere, non abbia specificato né il tempo di taleinterruzione né la sua causa, sicché si verterebbe in tema di motivazioneapparente.Numero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026In secondo luogo, la censura del ricorrente riguarda la parte dellamotivazione della sentenza impugnata in cui è stata ritenuta sussistente ladecadenza dalla garanzia per vizi, motivazione di cui si assumel’illegittimità sia perché, non essendo state completate le opere, non eraapplicabile la disciplina di cui agli artt. 1667 e ss. c.c., sia perché in ognicaso i vizi dovevano ritenersi riconosciuti dalla controparte.In terzo luogo, le doglianze della parte riguardano l’interpretazione datadalla Corte d’appello alla missiva del 9 maggio 2012, nonché leconseguenze che ne sono state tratte.3.1. Il quarto motivo è rubricato come segue: Violazione dell'art. 360 co.1° n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 c.c.,1669 c.c. e 1453 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto irrilevantela verifica dello stato dei luoghi e delle opere (tanto quelle appaltatequanto quelle che l’arch. Basso era tenuto a fare) alla data di risoluzionedel contratto, nonché del momento nel quale essa sarebbe intervenuta. Eai sensi dell'art. 360 co 1° n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fattodecisivo del giudizio, costituito dalla data di risoluzione del contratto.Con lo stesso, la parte lamenta nuovamente l’erronea applicazione delladisciplina in tema di garanzia per i vizi nel contratto di appalto, anchesotto il profilo dell’onere della prova, sostenendo la tesi della nullità dellasentenza impugnata per erronea ricostruzione dei fatti e per mancanzaassoluta di motivazione.I due motivi, da trattarsi congiuntamente attesa la loro connessione, aparte ogni considerazione circa la relativa ammissibilità, sono infondati.3.2. Quanto alla doglianza relativa alla mancata specificazione del tempoe delle cause dell’interruzione del rapporto, premesso che non ècontestato il fatto che l’esecuzione della prestazione dell’appaltatrice siastata incompleta, come constatato dalla Corte d’appello, le lacunelamentate dalla parte non si traducono in un vizio motivazionale per leragioni già indicate nell’esame del secondo motivo.Numero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/20263.3. Quanto alle censure relative alla pretesa violazione delle norme intema di garanzia per i vizi nel contratto di appalto, deve rilevarsi cheeffettivamente la Corte d’appello, dopo aver correttamente esclusol’applicabilità della disciplina in questione alla luce della solo parzialeesecuzione della prestazione da parte dell’appaltatore (si veda, inproposito, tra le altre: Cass. n. 5771/2025), ha poi accertato l’avvenutadecadenza.Va tuttavia osservato che il rigetto della domanda di risoluzione delcontratto proposta dall’opponente è stato motivato sia con il carattere nonparticolarmente rilevante dell’inadempimento ascritto all’appaltatrice -desunto, a sua volta, dal fatto che i vizi non erano stati ritenuti gravi edall’avvenuta consegna del materiale occorrente per l’esecuzionedell’opera - sia con la valutazione di prevalenza dell’inadempimento postoin essere dal committente.Tali considerazioni non hanno nulla a che fare con la decadenza, sonoautonomamente idonee a sorreggere la decisione ed anzi l’esame dellaquestione da parte della Corte distrettuale induce a ritenere che non siastato l’accertamento della decadenza medesima a determinare il rigettodella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento propostadall’opponente.3.4. Quanto alle censure relative all’interpretazione della lettera in data09.05.2012, deve osservarsi che, come affermato da questa Corte inmateria di interpretazione del contratto - ma lo stesso principio vale anchenel caso di specie -, la denuncia della violazione delle regole diermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concretoinosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione,mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazionedell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dalgiudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi inuna critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanziNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. D'altronde,per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili,quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazionepossibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili,interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibilidue o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr.:Cass. n. 10131/2006; Cass. n. 22899/2006; Cass. n. 26690/2006; Cass.n. 3644/2007).Ebbene, nella specie, la parte non indica i canoni ermeneutici che assumenon osservati e si limita a contrapporre la propria interpretazione a quelladel giudice del merito, che tuttavia risulta in sé logica e plausibile.Quanto all’asserita erronea ricostruzione dei fatti, la tesi del ricorrente sifonda sulle medesime argomentazioni già indicate in relazione aiprecedenti motivi, sicché vanno qui richiamate le considerazioni innanziesposte.4. Il quinto motivo è rubricato come segue: Violazione dell'art. 360comma 1, n. 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1453 cc. 1667 e segg. cc. e c.c.,per aver attribuito valore decisivo ed univoco a deposizioni testimonialicontraddittorie, in contrasto con i documenti fotografici acquisiti in atti.In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia posto afondamento della decisione le deposizioni rese dai testi Verona e Gardin,testi dei quali erano state da lui eccepite l’incapacità e l’inattendibilità e lecui dichiarazioni erano risultate contraddittorie, oltre che in contrasto conulteriori risultanze istruttorie (bolle accompagnatorie; deduzioniconfessorie effettuate in atti dall’opposta; deposizione della testeModrusan).Numero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il ricorrente, sul punto, aggiunge che almeno una delle deposizioni resedai testi Verona e Gardin doveva essere ritenuta falsa, mentre quella dellateste Modrusan doveva essere considerata attendibile e legittima;quest’ultima non era censurabile in assenza di eccezioni della controparte.Il motivo in questione è inammissibile.4.1. In proposito, si è già visto che la valutazione delle prove raccolte,anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in viaesclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il"convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (cfr.:Cass. n. 20553/2021).4.2. Inoltre, una volta esclusa la possibilità di considerare sussistente laviolazione di legge, deve osservarsi che l'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; insenso conforme, tra le altre, si vedano anche: Cass. n. 27415/2018; Cass.n. 17005/2024).In concreto, premesso che il vizio relativo all’omesso esame riguarda ifatti storici e non le prove in sé, deve in ogni caso considerarsi che glielementi istruttori indicati dal ricorrente sono stati esaminati dalla Corted’appello, con ragionamento e conclusioni che, ancorché non condivisidalla parte, risultano logici e plausibili, né le doglianze del ricorrentepossono essere volte ad ottenere in questa sede una revisione dellevalutazioni di merito, revisione che la parte stessa riconosce essere quipreclusa (cfr.: ricorso, a pagina 26, terzultimo rigo).5. Il sesto motivo è rubricato come segue: Error in procedendo, inrelazione all'art. 360, 1° comma, n. 5. c.p.c. - Violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per essere la sentenza munitadi una mera motivazione apparente in relazione all'entità e allaconformazione delle uu.ii. dell’arch. Basso - Vizio e/o difetto dimotivazione, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio errore di fatto. Violazionedell'art. 360 1° comma, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degliartt. 115 c.p.c.In primo luogo, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbeerronea nella parte in cui si era affermato che egli era proprietario diquattro palazzine, anziché di quattro unità collegate tra loro, in tal modominimizzando l’inadempimento della controparte.In secondo luogo, premesso che la bolla del 17.12.2008 non erasottoscritta e quella precedente era stata disconosciuta, sicché la provadell’effettiva consegna dei serramenti derivava dalle testimonianze sopraNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026menzionate, doveva osservarsi che era impossibile che i materiali fosserostati consegnati nella data del 17.12.2008, che i testi avevano mentito eche non vi era alcuna prova dell’avvenuta consegna dei quarantanoveserramenti indicati dalla Corte d’appello.Il motivo è infondato.5.1. Come si evince dall’esame della sentenza impugnata, dallacircostanza relativa alla composizione del compendio immobiliare diproprietà dell’opponente non è stata tratta alcuna particolare conseguenzain relazione alla decisione, la quale si fonda, invece, su dati diversi edulteriori, né può dirsi che la considerazione di una diversa composizionedegli immobili avrebbe condotto la Corte d’appello ad una decisione disegno opposto.5.2. Per il resto, non può che ribadirsi che non è ammissibile un motivoche tenda ad ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove in questasede, visto che in tal modo si renderebbe il giudizio di legittimità un terzogrado del processo di merito.6. Il settimo motivo è rubricato come segue: condanna alle spese.Non si tratta di un motivo vero e proprio, visto che il ricorrente, lungi dalcensurare la sentenza impugnata, chiede la revoca della condanna allespese per i gradi di merito quale conseguenza dell’accoglimento degliulteriori motivi.7. Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza evanno liquidate come da dispositivo.8. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 26183/2021Numero sezionale 2886/2025Numero di raccolta generale 14314/2026Data pubblicazione 14/05/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla societàcontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi,oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 27 novembre 2025.Il Consigliere est. Il PresidenteDAVIDE [OSCURATO:PERSONA]