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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00585/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4393/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO controricorrente [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

FOGGIA n. 2052/2018 depositata il 26/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1687-02/14, depositata in data 16/07/2014, la [OSCURATO:PERSONA] di Foggia accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Foggia (nei cui confronti era stata disposta ed eseguita l’integrazione del contraddittorio), per l’annullamento della cartella di pagamento n. 043 2012 00043846 49 001 (notificata anche alla condebitrice [OSCURATO:SOCIETA].) dell’importo di 30.763,14 euro, relativa all’imposta di registro, ipotecaria e catastale, applicata ad un atto di compravendita immobiliare registrato a Manfredonia nel 2009, al numero 003420, serie 1T.

La CTP, ritenendo fondato il principale ed assorbente motivo di ricorso, evidenziava che la cartella non conteneva l’indicazione dei dati dell’atto prodromico all’iscrizione a ruolo, atteso che essa riportava “un mero identificativo di atto pubblico” e che, pertanto, doveva ritenersi carente di motivazione.

Con sentenza n. 2052/2018, depositata il 26/06/2018, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia accoglieva l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado dall’Agenzia delle Entrate, rilevando: che la cartella conteneva l’indicazione dell’atto prodromico, non impugnato; che tale atto prodromico, espressamente individuato nell’ “avviso di rettifica e di liquidazione”, risultava regolarmente notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. presso il suo domicilio fiscale; che la sentenza della medesima CTP favorevole al condebitore solidale, richiamata dal Giudice di prime cure a sostegno della decisione, era stata annullata in appello, con rimessione degli atti al primo giudice.

Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la conferma delle statuizioni pronunciate dalla CTP di Foggia nel giudizio di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. depositava memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo vengono denunciate violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, d.P.R. 602/1973, dell’art. 7, l. 212/2000 e degli artt. 3, 23, 24, 25, 97, comma 1, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sull’assunto che la cartella impugnata conterrebbe solo un richiamo all’atto di compravendita sottoposto a tassazione ed una generica motivazione, senza la indicazione dell’atto impositivo presupposto, sebbene il citato art. 12, comma 3, in assenza di indicazione dell’atto di accertamento (ove, come nel caso di specie, sussistente), non consenta l’iscrizione a ruolo e l’art. 7 della legge 212/2000 prescriva la motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria mediante indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche ad essi sottesi, la cui omissione viola altresì i precetti costituzionali sopra indicati. 2.Con il secondo motivo viene denunciata la nullità della sentenza per motivazione inesistente e/o apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., laddove il giudice d’appello si limiterebbe tautologicamente ad affermare che l’atto prodromico è indicato nella cartella, senza chiarire come lo abbia desunto e senza spiegare perchè abbia ritenuto equipollente il requisito della mera indicazione, nella cartella di pagamento, dell’atto di compravendita al prescritto requisito dell’indicazione dell’atto di accertamento.

Viene inoltre contestualmente dedotto, nell’ambito del “2° MOTIVO”, l’ulteriore motivo, autonomamente enucleabile, relativo all’omesso esame di un punto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., laddove la sentenza “ha omesso di considerare che il d.P.R. 602/1973 consente di omettere il riferimento all’atto di accertamento e fare un mero riferimento “alla motivazione, anche sintetica, della pretesa” soltanto ove manchi un atto di accertamento”, che invece, “come è emerso (solo) in corso di causa”, nel caso di specie esiste ma non è stato indicato nella cartella.

Detti motivi, in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamentee sono infondati.

La sentenza della CTR, nell’accogliere l’appello, statuisce: “a) che la cartella impugnata contiene l’indicazione dell’atto prodromico e che l’iscrizione a ruolo è stata conseguenza della sua omessa impugnazione; b) che tale atto (avviso di rettifica e di liquidazione) risulta regolarmente notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. presso il suo domicilio fiscale…”.

La sentenza ha pertanto affermato che la cartella contiene la indicazione dell’atto prodromico, immediatamente dopo espressamente individuato non nell’atto di compravendita immobiliare registrato ma nell’avviso di rettifica e di liquidazione, accertando l’avvenuta notifica di tale atto, che l’Agenzia delle Entrate riferisce avere i medesimi identificativi dell’atto pubblico registrato, ai quali deve perciò ritenersi abbia fatto riferimento anche il giudice d’appello, laddove ha affermato che la cartella contiene l’indicazione dell’atto prodromico.

Pertanto, va esclusa la lamentata violazione e/o falsa applicazione di legge, evidenziandosi che l’assunto dell’insussistenza, nella cartella, del mancato riferimento all’atto impositivo prodromico e dell’indicazione, invece, del mero atto pubblico registrato sottende, invece, unprospettato errore di valutazione da parte del giudice dell’appello sul contenuto della cartella, che la ricorrente avrebbe dovuto far valere deducendo il diverso vizio del travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale, nei casi in cui il fatto probatorio ha costituito un punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare, va ricondotto al paradigma dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez.

U. n. 5792/2024; Cass. n. 13085/2025).

Posta l’infondatezza della lamentata violazione e falsa applicazione di legge per le ragioni sopra esposte, va inoltre rilevato che la esistenza di una sentenza della CTP di Foggia che ha annullato la medesima cartella nei confronti della coobbligata [OSCURATO:SOCIETA]. non sarebbe comunque suscettibile di integrare alcuna violazione dell’art. 3 Cost., come dedotto dalla ricorrente, atteso che detta sentenza, pur riguardando la medesima cartella, non è irrevocabile ed inoltre rimarca essa stessa “le differenze tra il processo [OSCURATO:SOCIETA]…rispetto al processo Vega”, evidenziando che l’Agenzia delle Entrate aveva allegato alla propria comparsa la notifica dell’avviso di liquidazione effettuato alla Vega senza allegare, invece, alcuna notifica effettuata alla MA.CO (vedi sentenza della CTP di Foggia n. 1419/5/18 allegata al ricorso).

Nemmeno, in ragione del sopra riportato contenuto della parte motiva della sentenza, possono ritenersi sussistenti i presupposti della motivazione inesistente e/o solo apparente, dedotta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..

A tal proposito, va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle Preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, precisandosi che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione (Cass. Sez.

U., n. 19881/2014; Cass. Sez.

U., n. 8053/2014).

Tali ipotesi non sono ravvisabili nel caso di specie, in cui il giudice d’appello ha espressamente affermato che la cartella contiene l’indicazione dell’atto prodromico, individuandolo nell’avviso di rettifica e di liquidazione e senza stabilire, invero, alcuna equipollenza tra quest’ultimo e l’atto di compravendita rettificato (fermo quanto sopra rilevato in merito al diverso non dedotto vizio del travisamento del contenuto oggettivo della prova).

Quanto alla deduzione dell’”omesso esame di un punto decisivo ai fini della definizione della controversia”, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che nella memoria illustrativa la ricorrente ha specificato consistere nell’omesso esame dell’esistenza dell’avviso di rettifica e liquidazione, “pacificamente” emesso e notificato dall’Agenzia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (il quale avrebbe, pertanto, dovuto essere indicato nella cartella), va rilevato che l’esistenza di tale atto è stata, invece, espressamente accertata dalla sentenza appellata, nonché menzionata tra le risultanze fattuali sulla scorta delle quali è stato argomentato l’accoglimento dell’appello, sicchè non è configurabile alcun omesso esame dell’atto inteso quale “fatto storico” decisivo, necessario ad integrare la suddetta violazione, il quale è da intendersi nella sua valenza storico-naturalistica e non assimilabile ad argomentazioni valutative (Cass. n. 2268/22;22397/19; 21152/14).

A tal proposito, va inoltre rilevato che l’esistenza di un precedente eventuale atto di accertamento non può ritenersi, come sostenuto dalla ricorrente, di per sé sola ostativa all’enunciazione nella cartella di una “motivazione, anche sintetica, della pretesa”, solo perché l’art. 12 del d.P.R. 602/1973 consente di supplire, mediante una siffatta motivazione, alla (eventuale) mancanza di un atto di accertamento prodromico, tanto più che, alla luce della giurisprudenza di legittimità di seguito riportata, nemmeno è indispensabile, laddove la cartella non sia il primo atto impositivo, che venga indicato il precedente atto di accertamento.

Tanto premesso, ove pure si volesse ritenere omessa nella cartella in esame la indicazione dell’atto prodromico, i suddetti spiegati motivi di ricorso non potrebbero comunque essere accolti, proprio sulla scorta dell’assorbente rilievo della pacifica esistenza e notifica, nel caso di specie, di un precedente atto di accertamento (avviso di rettifica e liquidazione) dell’imposta relativa all’atto di compravendita immobiliare, a cui sono correlate incontestatamente l’imposta e la cartella in questione.

A tal proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che "Quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, …., essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.

Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità: l'atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dellaL. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (cosiddetto Statuto del contribuente) - , sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione". (Cass.

S.U. 11722/10).

Questa Corte ha però ripetutamente chiarito che, laddove la cartella non costituisca il primo atto impositivo, “….ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e dellacartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti…” (Cass. civ. 25343/18, nonché 1111/18, 21177/14, 7234/22).

Nel caso di specie, la cartella, in quanto preceduta dalla notifica dell’avviso di rettifica dell’imposta di registro pagata, non costituisce il primo atto impositivo sostanziale, sicchè, ove pure contenesse i soli estremi identificativi della compravendita immobiliare registrata, sottesa alla pretesa impositiva, in relazione alla quale è stato incontestatamente notificato l’atto di rettifica (avente, peraltro, secondo l’Agenzia delle Entrate, i medesimi identificativi della compravendita), la cartella in questione consentirebbe comunque di essere agevolmente ricollegata a tale atto presupposto.

Tale evidenza consente inoltre di escludere vizi di motivazione della cartella suscettibili di arrecare un concreto pregiudizio ai diritti di difesa della contribuente. 3.Con il terzo motivo (rectius quarto) viene dedotta la nullità della sentenza della CTR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere, in violazione dell’art. 132, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c, riformato una sentenza diversa da quella emessa in primo grado, e per non aver riportato le conclusioni delle parti.

Il motivo è infondato.

La sentenza di secondo grado riporta correttamente, nell’intestazione, gli estremi della sentenza della CTP di Foggia appellata (sentenza n. 1687/2014).

La circostanza che nel corpo della motivazione la sentenza della CTP appellata venga indicata con altri estremi, diversi da quelli della sentenza correttamente riportat a nell’intestazione della sentenza di secondo grado, non consente di per sé solo di ritenere che il Giudice di appello si sia pronunciato su una sentenza diversa da quella effettivamente impugnata ed acquisita agli atti di causa.

In assenza di elementi per ritenere che la sentenza d’appello si riferisca ad una diversa sentenza della CTP di Foggia e non a quella effettivamente impugnata e versata in atti, considerato altresì che i motivi della sentenza d’appello riportano chiaramente l’oggetto del contenzioso (relativo ad “una cartella di pagamento dell’importo di euro 30.783,14 emessa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare registrato in Manfredonia il 14.08.2009 al n. 3420 serie IT, che il contribuente sostiene essere nulla per difetto di motivazione, in particolare perché non reca l’indicazione dell’atto impositivo prodromico alla sua emissione”), il quale coincide con quello della sentenza della CTP di Foggia, in atti, n. 1687/2014, deve senz’altro ritenersi che la indicazione, nel corpo della motivazione della sentenza d’appello, di identificativi della sentenza impugnata diversi da quelli effettivi sia frutto di un mero errore materiale.

Quanto all’omessa indicazione, nella sentenza della CTR, delle conclusioni delle parti, va rilevato che essa integra una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza, salvo che da tale carenza sia derivata una omessa pronuncia su domande o eccezioni delle parti (Cass. n. 2033/2025; 10465/2024), eventualità non prospettata dalla ricorrente che, nell’articolare tale autonomo motivo, si limita a dedurre che la sentenza della CTR ”omette completamente di dar conto delle conclusioni delle rispettive parti”.

Con l’ultimo autonomo motivo la ricorrente lamenta, invece, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione, sollevata dalla contribuente, dell’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate (costituitasi in primo grado a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio disposto dalla CTP).

Il motivo è infondato, atteso che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, quando, pur non essendovi un’espressa statuizione in ordine ad un motivo di impugnazione o ad un’eccezione, la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo o eccezione, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. n. 23217/22; Cass. n. 16703/2022).

Nel caso di specie, la CTR, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha implicitamente risolto in senso positivo la questione della legittimazione attiva della stessa – rectius della sua legitimatio ad causam, attenendo la contestazione alla titolarità in capo a detta Agenzia del potere di promuovere il giudizio di appello e non alla titolarità del rapporto controverso (Cass. n. 7776/2017) – sicchè va escluso il vizio dell’omessa pronuncia.

In ogni caso, pur a volersi ritenere integrato il vizio diomessa pronuncia sulla predetta eccezione di inammissibilità dell’appello, esso non potrebbe giustificare l’accoglimento del ricorso.

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che la mancata pronuncia ha riguardato una questione avente un qualche fondamento astratto in iure e che, dunque, l’omesso esame abbia riguardato una quaestio iuris astrattamente rilevante; posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata (Cass. n. 10290/2025).

Nel caso di specie, tale rilevanza va esclusa, considerata la sussistenza della legitimatio ad causam dell’Agenzia dell’Entrate , non solo in ragione del fatto che la stessa è stata parte del giudizio conclusosi con la sentenza appellata, ma anche in ragione della sua originaria legittimazione passiva rispetto all’impugnazione della cartella, siccome spiegata per un vizio della motivazione, che, essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile proprio all'ente impositore (Cass.

S.U. n. 11722/2010, Cass. n. 8329/2020).

Il ricorso va quindi rigettato, con conseguente condanna della ricorrente soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, in favore dell’Agenzia delle Entrate, unica controparte costituitasi. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, che liquida in 2.500,00 euro per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4393/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO controricorrente [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA n. 2052/2018 depositata il 26/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1687-02/14, depositata in data 16/07/2014, la [OSCURATO:PERSONA] di Foggia accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Foggia (nei cui confronti era stata disposta ed eseguita l’integrazione del contraddittorio), per l’annullamento della cartella di pagamento n. 043 2012 00043846 49 001 (notificata anche alla condebitrice [OSCURATO:SOCIETA].) dell’importo di 30.763,14 euro, relativa all’imposta di registro, ipotecaria e catastale, applicata ad un atto di compravendita immobiliare registrato a Manfredonia nel 2009, al numero 003420, serie 1T. La CTP, ritenendo fondato il principale ed assorbente motivo di ricorso, evidenziava che la cartella non conteneva l’indicazione dei dati dell’atto prodromico all’iscrizione a ruolo, atteso che essa riportava “un mero identificativo di atto pubblico” e che, pertanto, doveva ritenersi carente di motivazione. Con sentenza n. 2052/2018, depositata il 26/06/2018, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia accoglieva l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado dall’Agenzia delle Entrate, rilevando: che la cartella conteneva l’indicazione dell’atto prodromico, non impugnato; che tale atto prodromico, espressamente individuato nell’ “avviso di rettifica e di liquidazione”, risultava regolarmente notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. presso il suo domicilio fiscale; che la sentenza della medesima CTP favorevole al condebitore solidale, richiamata dal Giudice di prime cure a sostegno della decisione, era stata annullata in appello, con rimessione degli atti al primo giudice. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la conferma delle statuizioni pronunciate dalla CTP di Foggia nel giudizio di primo grado. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. depositava memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo vengono denunciate violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, d.P.R. 602/1973, dell’art. 7, l. 212/2000 e degli artt. 3, 23, 24, 25, 97, comma 1, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sull’assunto che la cartella impugnata conterrebbe solo un richiamo all’atto di compravendita sottoposto a tassazione ed una generica motivazione, senza la indicazione dell’atto impositivo presupposto, sebbene il citato art. 12, comma 3, in assenza di indicazione dell’atto di accertamento (ove, come nel caso di specie, sussistente), non consenta l’iscrizione a ruolo e l’art. 7 della legge 212/2000 prescriva la motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria mediante indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche ad essi sottesi, la cui omissione viola altresì i precetti costituzionali sopra indicati. 2.Con il secondo motivo viene denunciata la nullità della sentenza per motivazione inesistente e/o apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., laddove il giudice d’appello si limiterebbe tautologicamente ad affermare che l’atto prodromico è indicato nella cartella, senza chiarire come lo abbia desunto e senza spiegare perchè abbia ritenuto equipollente il requisito della mera indicazione, nella cartella di pagamento, dell’atto di compravendita al prescritto requisito dell’indicazione dell’atto di accertamento. Viene inoltre contestualmente dedotto, nell’ambito del “2° MOTIVO”, l’ulteriore motivo, autonomamente enucleabile, relativo all’omesso esame di un punto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., laddove la sentenza “ha omesso di considerare che il d.P.R. 602/1973 consente di omettere il riferimento all’atto di accertamento e fare un mero riferimento “alla motivazione, anche sintetica, della pretesa” soltanto ove manchi un atto di accertamento”, che invece, “come è emerso (solo) in corso di causa”, nel caso di specie esiste ma non è stato indicato nella cartella. Detti motivi, in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamentee sono infondati. La sentenza della CTR, nell’accogliere l’appello, statuisce: “a) che la cartella impugnata contiene l’indicazione dell’atto prodromico e che l’iscrizione a ruolo è stata conseguenza della sua omessa impugnazione; b) che tale atto (avviso di rettifica e di liquidazione) risulta regolarmente notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. presso il suo domicilio fiscale…”. La sentenza ha pertanto affermato che la cartella contiene la indicazione dell’atto prodromico, immediatamente dopo espressamente individuato non nell’atto di compravendita immobiliare registrato ma nell’avviso di rettifica e di liquidazione, accertando l’avvenuta notifica di tale atto, che l’Agenzia delle Entrate riferisce avere i medesimi identificativi dell’atto pubblico registrato, ai quali deve perciò ritenersi abbia fatto riferimento anche il giudice d’appello, laddove ha affermato che la cartella contiene l’indicazione dell’atto prodromico. Pertanto, va esclusa la lamentata violazione e/o falsa applicazione di legge, evidenziandosi che l’assunto dell’insussistenza, nella cartella, del mancato riferimento all’atto impositivo prodromico e dell’indicazione, invece, del mero atto pubblico registrato sottende, invece, unprospettato errore di valutazione da parte del giudice dell’appello sul contenuto della cartella, che la ricorrente avrebbe dovuto far valere deducendo il diverso vizio del travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale, nei casi in cui il fatto probatorio ha costituito un punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare, va ricondotto al paradigma dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U. n. 5792/2024; Cass. n. 13085/2025). Posta l’infondatezza della lamentata violazione e falsa applicazione di legge per le ragioni sopra esposte, va inoltre rilevato che la esistenza di una sentenza della CTP di Foggia che ha annullato la medesima cartella nei confronti della coobbligata [OSCURATO:SOCIETA]. non sarebbe comunque suscettibile di integrare alcuna violazione dell’art. 3 Cost., come dedotto dalla ricorrente, atteso che detta sentenza, pur riguardando la medesima cartella, non è irrevocabile ed inoltre rimarca essa stessa “le differenze tra il processo [OSCURATO:SOCIETA]…rispetto al processo Vega”, evidenziando che l’Agenzia delle Entrate aveva allegato alla propria comparsa la notifica dell’avviso di liquidazione effettuato alla Vega senza allegare, invece, alcuna notifica effettuata alla MA.CO (vedi sentenza della CTP di Foggia n. 1419/5/18 allegata al ricorso). Nemmeno, in ragione del sopra riportato contenuto della parte motiva della sentenza, possono ritenersi sussistenti i presupposti della motivazione inesistente e/o solo apparente, dedotta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. A tal proposito, va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle Preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, precisandosi che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione (Cass. Sez. U., n. 19881/2014; Cass. Sez. U., n. 8053/2014). Tali ipotesi non sono ravvisabili nel caso di specie, in cui il giudice d’appello ha espressamente affermato che la cartella contiene l’indicazione dell’atto prodromico, individuandolo nell’avviso di rettifica e di liquidazione e senza stabilire, invero, alcuna equipollenza tra quest’ultimo e l’atto di compravendita rettificato (fermo quanto sopra rilevato in merito al diverso non dedotto vizio del travisamento del contenuto oggettivo della prova). Quanto alla deduzione dell’”omesso esame di un punto decisivo ai fini della definizione della controversia”, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che nella memoria illustrativa la ricorrente ha specificato consistere nell’omesso esame dell’esistenza dell’avviso di rettifica e liquidazione, “pacificamente” emesso e notificato dall’Agenzia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (il quale avrebbe, pertanto, dovuto essere indicato nella cartella), va rilevato che l’esistenza di tale atto è stata, invece, espressamente accertata dalla sentenza appellata, nonché menzionata tra le risultanze fattuali sulla scorta delle quali è stato argomentato l’accoglimento dell’appello, sicchè non è configurabile alcun omesso esame dell’atto inteso quale “fatto storico” decisivo, necessario ad integrare la suddetta violazione, il quale è da intendersi nella sua valenza storico-naturalistica e non assimilabile ad argomentazioni valutative (Cass. n. 2268/22;22397/19; 21152/14). A tal proposito, va inoltre rilevato che l’esistenza di un precedente eventuale atto di accertamento non può ritenersi, come sostenuto dalla ricorrente, di per sé sola ostativa all’enunciazione nella cartella di una “motivazione, anche sintetica, della pretesa”, solo perché l’art. 12 del d.P.R. 602/1973 consente di supplire, mediante una siffatta motivazione, alla (eventuale) mancanza di un atto di accertamento prodromico, tanto più che, alla luce della giurisprudenza di legittimità di seguito riportata, nemmeno è indispensabile, laddove la cartella non sia il primo atto impositivo, che venga indicato il precedente atto di accertamento. Tanto premesso, ove pure si volesse ritenere omessa nella cartella in esame la indicazione dell’atto prodromico, i suddetti spiegati motivi di ricorso non potrebbero comunque essere accolti, proprio sulla scorta dell’assorbente rilievo della pacifica esistenza e notifica, nel caso di specie, di un precedente atto di accertamento (avviso di rettifica e liquidazione) dell’imposta relativa all’atto di compravendita immobiliare, a cui sono correlate incontestatamente l’imposta e la cartella in questione. A tal proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che "Quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, …., essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità: l'atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dellaL. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (cosiddetto Statuto del contribuente) - , sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione". (Cass. S.U. 11722/10). Questa Corte ha però ripetutamente chiarito che, laddove la cartella non costituisca il primo atto impositivo, “….ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e dellacartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti…” (Cass. civ. 25343/18, nonché 1111/18, 21177/14, 7234/22). Nel caso di specie, la cartella, in quanto preceduta dalla notifica dell’avviso di rettifica dell’imposta di registro pagata, non costituisce il primo atto impositivo sostanziale, sicchè, ove pure contenesse i soli estremi identificativi della compravendita immobiliare registrata, sottesa alla pretesa impositiva, in relazione alla quale è stato incontestatamente notificato l’atto di rettifica (avente, peraltro, secondo l’Agenzia delle Entrate, i medesimi identificativi della compravendita), la cartella in questione consentirebbe comunque di essere agevolmente ricollegata a tale atto presupposto. Tale evidenza consente inoltre di escludere vizi di motivazione della cartella suscettibili di arrecare un concreto pregiudizio ai diritti di difesa della contribuente. 3.Con il terzo motivo (rectius quarto) viene dedotta la nullità della sentenza della CTR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere, in violazione dell’art. 132, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c, riformato una sentenza diversa da quella emessa in primo grado, e per non aver riportato le conclusioni delle parti. Il motivo è infondato. La sentenza di secondo grado riporta correttamente, nell’intestazione, gli estremi della sentenza della CTP di Foggia appellata (sentenza n. 1687/2014). La circostanza che nel corpo della motivazione la sentenza della CTP appellata venga indicata con altri estremi, diversi da quelli della sentenza correttamente riportat a nell’intestazione della sentenza di secondo grado, non consente di per sé solo di ritenere che il Giudice di appello si sia pronunciato su una sentenza diversa da quella effettivamente impugnata ed acquisita agli atti di causa. In assenza di elementi per ritenere che la sentenza d’appello si riferisca ad una diversa sentenza della CTP di Foggia e non a quella effettivamente impugnata e versata in atti, considerato altresì che i motivi della sentenza d’appello riportano chiaramente l’oggetto del contenzioso (relativo ad “una cartella di pagamento dell’importo di euro 30.783,14 emessa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare registrato in Manfredonia il 14.08.2009 al n. 3420 serie IT, che il contribuente sostiene essere nulla per difetto di motivazione, in particolare perché non reca l’indicazione dell’atto impositivo prodromico alla sua emissione”), il quale coincide con quello della sentenza della CTP di Foggia, in atti, n. 1687/2014, deve senz’altro ritenersi che la indicazione, nel corpo della motivazione della sentenza d’appello, di identificativi della sentenza impugnata diversi da quelli effettivi sia frutto di un mero errore materiale. Quanto all’omessa indicazione, nella sentenza della CTR, delle conclusioni delle parti, va rilevato che essa integra una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza, salvo che da tale carenza sia derivata una omessa pronuncia su domande o eccezioni delle parti (Cass. n. 2033/2025; 10465/2024), eventualità non prospettata dalla ricorrente che, nell’articolare tale autonomo motivo, si limita a dedurre che la sentenza della CTR ”omette completamente di dar conto delle conclusioni delle rispettive parti”. Con l’ultimo autonomo motivo la ricorrente lamenta, invece, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione, sollevata dalla contribuente, dell’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate (costituitasi in primo grado a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio disposto dalla CTP). Il motivo è infondato, atteso che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, quando, pur non essendovi un’espressa statuizione in ordine ad un motivo di impugnazione o ad un’eccezione, la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo o eccezione, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. n. 23217/22; Cass. n. 16703/2022). Nel caso di specie, la CTR, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha implicitamente risolto in senso positivo la questione della legittimazione attiva della stessa – rectius della sua legitimatio ad causam, attenendo la contestazione alla titolarità in capo a detta Agenzia del potere di promuovere il giudizio di appello e non alla titolarità del rapporto controverso (Cass. n. 7776/2017) – sicchè va escluso il vizio dell’omessa pronuncia. In ogni caso, pur a volersi ritenere integrato il vizio diomessa pronuncia sulla predetta eccezione di inammissibilità dell’appello, esso non potrebbe giustificare l’accoglimento del ricorso. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che la mancata pronuncia ha riguardato una questione avente un qualche fondamento astratto in iure e che, dunque, l’omesso esame abbia riguardato una quaestio iuris astrattamente rilevante; posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata (Cass. n. 10290/2025). Nel caso di specie, tale rilevanza va esclusa, considerata la sussistenza della legitimatio ad causam dell’Agenzia dell’Entrate , non solo in ragione del fatto che la stessa è stata parte del giudizio conclusosi con la sentenza appellata, ma anche in ragione della sua originaria legittimazione passiva rispetto all’impugnazione della cartella, siccome spiegata per un vizio della motivazione, che, essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile proprio all'ente impositore (Cass. S.U. n. 11722/2010, Cass. n. 8329/2020). Il ricorso va quindi rigettato, con conseguente condanna della ricorrente soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, in favore dell’Agenzia delle Entrate, unica controparte costituitasi. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, che liquida in 2.500,00 euro per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dell
Sentenza Cassazione n. 00585/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris