CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13699/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].-intimataavverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 195/2024 depositatail 23gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 8299/2024Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 13699/2026Data pubblicazione 11/05/20261. Con sentenza n. 2264/2023, pubblicata il 17 marzo 2023, il Tribunale diMilano ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - volte all’accertamento della sua responsabilitàprofessionale, per imperito e negligente svolgimento della sua attivitàdefensionale in relazione a sette giudizi nonché in varie cause di lavorointentate da ex dipendenti di Integra, ed alla condanna al risarcimento deldanno patito e liquidato in € 250.000 – e, in accoglimento della domandariconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA] (che aveva pure ottenuto di chiamare incausa la sua assicuratrice, [OSCURATO:SOCIETA].), ha condannato Integra acorrispondergli la somma di € 28.730, oltre interessi legali dalla data dellaproposizione della domanda riconvenzionale al saldo effettivo, a titolo dicompensi, ed alla refusione delle spese. In particolare, il Tribunale haritenuto sussistere una generale carenza sul piano degli oneri allegatori,mancando sia una circostanziata ricostruzione sotto il profilo processuale edi merito di ciascun giudizio e della concreta incidenza causale che lecondotte contestate avrebbero avuto in relazione al loro esito infausto, sial’allegazione di ogni “circostanza utile ai fini di una valutazione prognosticacirca l’esito favorevole dell’azione, dell’eccezione o dell’impugnazione noncoltivata alla luce del noto criterio probabilistico richiesto dallagiurisprudenza sopra richiamata”, e ritenendo che “questa carenzapreclude in radice la possibilità di una valutazione positiva in ordine allaapprezzabile probabilità che alla proposizione di una diversa azione o aldiligente compimento delle omissioni contestate all’Avv. [OSCURATO:PERSONA](proposizione dell’azione di condanna per il credito azionato in viamonitoria, proposizione dell’impugnazione, produzione documentale, ecc.)sarebbero conseguiti effetti vantaggiosi per l'assistito.”2. Con sentenza 195/2024 del 23 gennaio 2024 la Corte d’appello diMilano ha rigettato il relativo appello di Integra.Numero registro generale 8299/2024Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 13699/2026Data pubblicazione 11/05/20263. Integra ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Si è difeso concontroricorso il [OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA].p.a. non ha presentato difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,violazione degli artt. 113, 115, 116 e 167 c.p.c. per travisamento delmateriale probatorio, nella parte in cui il giudice d’appello ha negato lanegligenza professionale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei ritardi nell’inizio delgiudizio e altresì nella parte in cui ha reputato che la causa della riduzionedella somma, già liquidata dal Tribunale di Roma in € 1.923.000, in €750.000 da parte della Corte d’appello di Roma, con sentenza n.1910/2023, fosse non la mancata produzione della documentazione daallegare alle fatture depositate (compito del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]),bensì l’inadempimento delle prestazioni da parte di Integra nellosvolgimento del servizio di assistenza ai cittadini stranieri richiedentiprotezione internazionale.La Corte d’appello di Milano avrebbe errato nella lettura e nellainterpretazione della sentenza n. 1910/2023 della Corte d’appello diRoma, e in particolare delle sue pagine 41, 45 e 47, dalle qualiemergerebbe chiaramente che la riduzione dell’importo riconosciuto allaricorrente in quella sede dipese dall’omesso deposito, imputabile aldifensore, di documentazione a sostegno delle fatture depositate.2. Il secondo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,violazione degli artt. 113, 115, 116 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 2712c.c. per travisamento del materiale probatorio, nella parte in cui la Corted’appello ha ritenuto insussistente la negligenza professionale dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ed in ogni caso nella parte in cui ha ritenuto indimostrato ildanno subito e l’attribuibilità dello stesso al difensore, per la inidoneitàdella documentazione agli atti del processo a provare il danno.Numero registro generale 8299/2024Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 13699/2026Data pubblicazione 11/05/20263. Il terzo motivo deduce nuovamente, ex art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., e travisamento delmateriale probatorio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenutoinsussistente la negligenza professionale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e anche nellaparte cui ha rilevato la mancata allegazione del probabile esito favorevoledi una eventuale impugnazione della sentenza pronunciata contro l’attualericorrente “posto che la giurisprudenza sull’argomento non era pacifica”.4. Il ricorso è inammissibile essendo inammissibili ciascuno dei motivi incui esso si struttura.5. I tre motivi, infatti, non offrono una reale enunciazione esplicativa dellaviolazione e/o falsa applicazione delle norme indicate nell’epigrafe deimotivi, sostanziandosi piuttosto nella richiesta di un improprio riesame dimerito degli apprezzamenti istruttori, scandaglio che, ovviamente, èprecluso al Giudice di legittimità. Al di là del formale richiamo, contenutonell’epigrafe dei motivi d’impugnazione, al vizio di violazione di legge, l’ubiconsistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve inveceindividuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corteterritoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di provacomplessivamente acquisiti e dei fatti di causa ritenuti rilevanti. Lecensure attingono in modo evidente e diretto il giudizio di fatto sullaricorrenza di un inadempimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’esistenza di unnesso eziologico fra la condotta omissiva del difensore e il denunciatoevento danno, giudizio che è riservato al giudice del merito e non èsindacabile in sede di legittimità. Costituisce ius receptum che con ilricorso per cassazione la parte non possa rimettere in discussione,proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione dellerisultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudicidel merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti daquesti ultimi è preclusa in sede di legittimità (ex multis, Cass. n.29404/2017).Numero registro generale 8299/2024Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 13699/2026Data pubblicazione 11/05/20266. Sotto altro profilo, rilevato, da un lato, l’incomprensibile richiamo allaviolazione dell’art. 113 c.p.c. e, dall’altro, l’apoditticità di quello all’art.2712 c.c., va ricordato che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudicante, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che il giudicante, nel valutare le prove proposte dalleparti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttostoche ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(cfr. S.U. 20867/2020). E va rammentato altresì che la doglianza diviolazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria,non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondoil suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro ediverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione, abbia dichiarato di valutare la medesima secondo il suoprudente apprezzamento, mentre, laddove si asserisca che il giudice hasoltanto male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensura risulta ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacatodi legittimità sui vizi di motivazione (cfr., ancora, S.U. 20867/2020, cit.;conf. Cass. n. 16016/2021 e la recentissima Cass. 5800/2026), salva,naturalmente, la denuncia del vizio radicale e “globale” della motivazione,riconducibile all’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.7. Quanto, poi, al dedotto “travisamento del materiale probatorio”, vachiarito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova,Numero registro generale 8299/2024Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 13699/2026Data pubblicazione 11/05/2026censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 o n. 5, c.p.c., aseconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, se ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, ricorre solo incaso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logicadella riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio (in talsenso v. S.U. 5792/2024, e in senso conforme Cass. n. 13085/2025).8. Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile. In virtù delprincipio di soccombenza, la ricorrente va condannata a rifondere le speseprocessuali del presente giudizio di legittimità al controricorrente, cosìcome liquidate complessivamente in dispositivo.9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,legge 24 dicembre 2012 n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alcontroricorrente le spese processuali, che liquida in euro 7.600, oltre a200, euro per esborsi e oltre spese forfettarie e accessori legali.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, sedovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloper il ricorso.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026IL PRESIDENTEChiara GraziosiNumero registro generale 8299/2024Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 13699/2026Data pubblicazione 11/05/2026