CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18199/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viaTommaso Inghirami, n. 76ricorrente-controComune di Palestrina in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia delle Entrate-Riscossione-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 937/2023 depositata il 22/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9833/2023Numero sezionale 8915/2025Numero di raccolta generale 18199/2026Data pubblicazione 05/06/20261. Con sentenza n. 937/23 depositata il 22/02/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appelloproposto dal comune di Palestrina avverso la sentenza n. 1095/19/2021,con cui la CTP di Roma aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’annullamento della cartella di pagamento n.09720190182196108000 relativa all’IMU dovuta dal 2012 al 2016 percomplessivi 213.175,71 euro.Il giudice d’appello, diversamente dal giudice di prime cure, ritenevavalida la notifica degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella, rilevandoche sul portale SIATEL dell’Agenzia delle Entrate la società contribuenterisultava avere sede legale nel comune di Palestrina, SS 115, nonemergendo il trasferimento in Roma, piazza Santiago del Cile n.1,ritenendo particolarmente rilevante il fatto che le relate di notifica deisuddetti atti fossero state tutte restituite al comune sottoscritte “dalricevente quale legale rappresentante della società”.2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione laEdifica [OSCURATO:SOCIETA]., che depositava inoltre memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.3. La Procura Generale depositava memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.,chiedendo l’accoglimento del ricorso.4. Il Comune di Palestrina depositava tardivamente atto di costituzionee controricorso.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione rimaneva intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente disattesa la richiesta di trattazione della causain pubblica udienza avanzata dal comune di Palestrina, non ravvisandosi la“particolare rilevanza delle questioni dedotte” rappresentata dal comune,rilevandosi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ilCollegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazioneNumero registro generale 9833/2023Numero sezionale 8915/2025Numero di raccolta generale 18199/2026Data pubblicazione 05/06/2026discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblicaudienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto daapplicare alla fattispecie concreta (Cass., S.U., n. 14437/2018) e qualoranon si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass.S.U. n. 8093/2020), come nel caso di specie (Cass. 28370/2022).2. Va altresì preliminarmente rilevata la inammissibilità e laconseguente inutilizzabilità ai fini del decidere del controricorso depositatodal comune di Palestrina in data 5.11.2025, ben dopo il termine di 40giorni dalla notifica del ricorso, effettuata in data 9.5.2023.A tal proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 7170/2024)hanno statuito che, in tema di giudizio di cassazione, l'art. 370 c.p.c. -che, dopo la modifica apportata dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149del 2022, non prevede più la notifica del controricorso, ma soltanto il suodeposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso - si applica aigiudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2023, poiché, in forzadell'art. 35, comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo delcodice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorreredalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essasuccessivamente notificato.Tanto premesso, si ritiene di dover previamente esaminare il secondomotivo di ricorso, in quanto, prospettando una ipotesi di nullità dellasentenza, appare astrattamente suscettibile, ove fondato, di assorbire glialtri motivi.3. Con il secondo motivo si deducono la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 36, comma 2, n.4 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art 132c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1,n.4, c.p.c., con conseguente nullità della sentenza per motivazioneapparente, non essendo comprensibili dalla lettura della motivazione leragioni della decisione e segnatamente il motivo per cui la CGT di II gradoNumero registro generale 9833/2023Numero sezionale 8915/2025Numero di raccolta generale 18199/2026Data pubblicazione 05/06/2026del Lazio non abbia valutato la visura camerale depositata in primo grado,alla data della notifica degli avvisi di accertamento, abbia ritenutomaggiormente attendibile il portale SIATEL, non abbia valutato larelazione dei [OSCURATO:PERSONA] depositata in secondo grado, abbia attribuito lasottoscrizione degli avvisi di ricevimento al legale rappresentante sebbeneessa fosse illeggibile e ritenuta dallo stesso comune non attribuibileall’amministratore, nonché non accompagnata dalla qualifica delsottoscrittore.Il motivo è infondato e pertanto va rigettato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la riformulazionedell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 19881/2014; Cass. Sez. U.,n. 8053/2014, Cass., n. 7090/2022; Cass., n. 23580/2025). Al di fuori diqueste ipotesi, salva la censurabilità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5)c.p.c., dell’omesso esame di un fatto storico controverso che sia statooggetto di discussione e che sia decisivo, non è più, quindi, consentitoimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoNumero registro generale 9833/2023Numero sezionale 8915/2025Numero di raccolta generale 18199/2026Data pubblicazione 05/06/2026argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 22748/2025,che richiama Cass. n. 13366/2016).Nel caso di specie, il giudice di appello ha argomentato la ritenutavalidità delle notifiche degli atti presupposti sulla scorta delle risultanzedel SIATEL e degli avvisi di ricevimento sottoscritti dal ricevente qualelegale rappresentante della società restituiti al comune, così consentendola ricostruzione dell’iter logico-giuridico sotteso alla decisione, la qualepertanto deve ritenersi rispettosa del “minimo costituzionale”, nellaaccezione sopra precisata.Il primo ed il terzo motivo vanno trattati congiuntamente, in quantofondati sulle medesime allegazioni fattuali, dando priorità alle censurededotte nel terzo motivo, aventi, ove fondate, valenza assorbente delprimo motivo.4. Con il primo motivo si deducono violazione e falsa applicazionedell’articolo 145 c.p.c. e dell’art. 2448 c.c. in relazione all’art. 360, comma1, n.3, c.p.c., con conseguente nullità della notifica degli avvisi diaccertamento per aver il giudice d’appello errato nel ritenere valida lanotifica, nel dicembre 2017, di detti avvisi in luogo diverso dalla sedelegale della contribuente, atteso che il suo trasferimento in Roma, piazzaSantiago del Cile, in data 28/12/2016, era stato oggetto di regolareiscrizione nel registro delle imprese in data 04/01/2017,ai fini della suaopponibilità ai terzi ex art. 2448 c.c. e che dal sopralluogo successivo deiVigili urbani del 2/4/2021 in via [OSCURATO:PERSONA], 301 (già S.S. 115 km69,300), non era risultata esistente in loco alcuna sede della società.Secondo la ricorrente, il giudice d’appello aveva inoltre errato nel ritenereche la firma apposta sugli avvisi di ricevimento fosse del legalerappresentante della società, all’epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA],nonostante lo stesso Comune di Palestrina avesse sostenuto, producendoNumero registro generale 9833/2023Numero sezionale 8915/2025Numero di raccolta generale 18199/2026Data pubblicazione 05/06/2026perizia calligrafica in appello, che detta firma fosse stata apposta daLeonardo Cleri e che il sottoscrittore non poteva presumersi legittimatoalla ricezione degli atti, privi della qualifica del soggetto ricevente glistessi, in quanto non notificati presso la sede legale o effettiva. Sostienealtresì la contribuente che debba ritenersi ininfluente la circostanza chedal SIATEL non risultasse il trasferimento della sede sociale, avendo lapredetta assolto al proprio obbligo di comunicazione ex art. 2448 c.c. enon potendo rispondere del mancato aggiornamento del SIATEL,assumendo altresì la inidoneità della documentazione prodotta dal comune(fotografie, numero di telefono, documentazione reperita su internet o suisocial network) a provare l’esistenza di una sede effettiva della società inPalestrina, tanto più considerato l’esito negativo del sopralluogo effettuatodai [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Del pari ininfluente va ritenuta, secondo laricorrente, l’avvenuta restituzione degli avvisi di ricevimento sottoscritti,effettiva, non opera la presunzione sino a querela di falso dell’avvenutaconsegna dell’atto notificato al soggetto legittimato a riceverlo.5. Con il terzo motivo si deducono la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. esegnatamente la nullità della sentenza per travisamento delle prove, peressere il giudice d’appello incorso in errore nella ricognizione delcontenuto oggettivo degli avvisi di ricevimento, laddove li ha ritenutirestituiti al comune con la sottoscrizione del ricevente quale legalerappresentante della società, mentre su detti avvisi vi sarebbe appostauna firma illeggibile, senza menzione della qualifica di legalerappresentante del sottoscrittore, comunque non riconducibile alla legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], in quanto difforme da quella appostasulle procure ad litem ed attribuita dallo stesso comune a tal LeonardoCleri. Ulteriore errore decisivo imputato al giudice d’appello è quello diaver ritenuto, sulla scorta delle risultanze del SIATEL, che la societàNumero registro generale 9833/2023Numero sezionale 8915/2025Numero di raccolta generale 18199/2026Data pubblicazione 05/06/2026contribuente avesse la sede legale in Palestrina, nonostante la visuracamerale in atti attestasse l’avvenuta modifica di tale sede e nonostante ilsopralluogo dei Vigili urbani avesse escluso l’esistenza in Palestrina di unasede legale o effettiva, sicché il corretto esame della visura camerale edella relazione dei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comportato una decisione diversain merito alla ritualità della notifica degli atti prodromici alla cartellaimpugnata, in quanto non spediti né presso la sede legale né presso lasede effettiva della società.6. Il terzo motivo, per come prospettato, va più correttamentericondotto al paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,rilevandosi che sebbene il ricorso per cassazione, avendo ad oggettocensure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1,c.p.c., debba essere articolato in specifici motivi riconducibili in manieraimmediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazionestabilite dalla citata disposizione, non è però necessaria l'esattaindicazione numerica di una delle predette ipotesi, prevalendo sul datodella formale indicazione delle norme violate e del vizio dedotto, ilcontenuto sostanziale del ricorso (Cass. 10862/2018; Cass. 24247/2016;Cass. 4036/2014). Poichè la configurazione formale della rubrica delmotivo non ha contenuto vincolante, essendo solo l'esposizione delleragioni della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilogiuridico, il contenuto della censura (Cass. 14026/2012), nulla osta allasuddetta riqualificazione.Ciò posto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «Iltravisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in casodi svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica dellariconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto,in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre,ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale laNumero registro generale 9833/2023Numero sezionale 8915/2025Numero di raccolta generale 18199/2026Data pubblicazione 05/06/2026sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la letturadel fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere,in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5,c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass. S.U.,n. 5792/2024).E’ stato poi precisato che nella nozione di fatto processuale osostanziale, costituente un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare, rientra “non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivodibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte permezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così daformare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successivapronuncia con cui il giudice ha definito il processo”. (Cass. n 13085/2025).Orbene, il motivo è fondato nei limiti sotto esposti.Tra le circostanze fattuali di cui la ricorrente ha dedotto il travisamentoha senz’altro rilevanza decisiva la mancata valutazione della avvenutaiscrizione nel registro delle imprese della modifica della sede legale dellasocietà, in quanto fatto suscettibile di determinare un esito diverso dellalite, stante la sua astratta idoneità (rimessa alla valutazione del giudice dimerito) a vincere la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., invirtù della quale l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersiritualmente consegnato a quest’ultimo, la quale opera nei casi, comequello di specie, delle notifiche effettuate direttamente a mezzo serviziopostale (v. Cass., n. 6702/2025; Cass. n. 8895/2022; Cass. n.14501/2016; Cass., n. 15315/2014), utilizzabile, ai sensi dell’art. 14 dellal. n. 890/1982, anche per le notifiche degli avvisi di accertamento,secondo la disciplina del relativo regolamento, senza che si rendanecessario redigere una relazione di notificazione ex art. 148 c.p.c. oeffettuare una annotazione specifica in ordine alla persona a cui è statoconsegnato il plico (v. tra le altre, Cass., n. 6702/2025; Cass., n.Numero registro generale 9833/2023Numero sezionale 8915/2025Numero di raccolta generale 18199/2026Data pubblicazione 05/06/202627697/2020, che richiama Cass., n. 29642/2019, Cass. n. 15315/2014,Cass. n. 17598/2010).Quanto agli altri profili di travisamento dedotti, essi ineriscono,piuttosto, all’apprezzamento delle prove, attività di esclusiva competenzadel giudice di merito, non essendo sindacabile, nemmeno ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., il cattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito (v.Cass. n. 30837/2025).7. All’accoglimento del terzo motivo di ricorso, nei limiti di cui sopra,consegue l’assorbimento del primo.Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio dellacausa, per nuovo esame del merito, alla Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado del Lazio, che dovrà attenersi ai principi di diritto sopra esposti estatuire anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo, assorbito ilprimo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/12/2025.Il PresidenteLiberato Paolitto