CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente CL ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17007-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. prof. Vito A. MARTIELLI, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cicerone, n. 28, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di BENEDETTO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 - con troricorrente — avverso la sentenza n. 2839/04/2019 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, depositata il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi, cui replica l'intimata Agenzia delle entrate con controricorso, per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, in epigrafe indicata, pronunciata in controversia relativa ad impugnazione di una comunicazione di presa in carico notificatagli dall'Agenzia delle entrate - Riscossione e del prodromico avviso di accertamento, che il contribuente sosteneva non essergli mai stato notificato, emesso dall'amministrazione finanziaria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e notificato al contribuente nella sua qualità di legale rappresentante e socio della predetta società. La CTR con la sentenza impugnata rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, effettuato a mezzo del servizio postale e perfezionatosi a seguito di compiuta giacenza del plico, mai ritirato dal destinatario nonostante la ricezione delle due raccomandate inviategli, tra cui quella di comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale del plico non recapitato per sua temporanea assenza. 2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio all'esito del quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 14, della legge n. 890 del 1982, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza d'appello per avere ritenuto regolare la notificazione dell'avviso di accertamento nonostante nessuna dei due avvisi di ricevimento delle raccomandate postali inviategli, tra cui quella contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), recassero la sua sottoscrizione, mancando quindi la prova del loro effettivo ricevimento da parte di esso destinatario. 2. Il motivo è manifestamente infondato e va rigettato. 3. Al riguardo questa Corte (cfr. Cass. n. 25985 del 2014) ha affermato che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» in quanto «solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario» (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; v. anche Cass. n. 2321 del 2014 e Cass. n. 6887 del 2016). 4. Orbene, nel caso di specie si verte chiaramente nell'ipotesi di "ricezione legale" della raccomandata informativa risultando dall'avviso di ricevimento prodotto in allegato al ricorso che l'ufficiale postale, essendo il destinatario risultato nuovamente assente al momento della consegna di tale raccomandata, ha correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente a seguito del decorso dei dieci giorni senza che il predetto destinatario avesse provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio. Peraltro, è noto che la raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale (Cass. n. 19795 del 2017). In pratica, nel caso in esame la notifica ha raggiunto il suo scopo avendo il destinatario ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo, nella propria cassetta postale, essendo egli risultato nuovamente assente, come in occasione dell'accesso eseguito dal postino per consegnare il plico contenente l'avviso di accertamento, e scelto di omettere il ritiro presso l'ufficio postale del plico, determinando così la compiuta giacenza (Cass. N. 265 del 2019; Cass. n. 31724 del 2019). In tali casi la raccomandata informativa è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario sicché opera la presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ., che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014). Circostanza nella specie neppure dedotta. 5. In buona sostanza, il ricorrente sostiene che la notifica sarebbe stata regolare soltanto se l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa riportasse la sua sottoscrizione, ma la tesi secondo cui la notifica (specie della CAD) si perfeziona solo ed esclusivamente con la consegna effettiva al destinatario della stessa che vi deve apporre la sottoscrizione non è, per ovvie ragioni, condivisibile.6. Con il secondo motivo il ricorrente deduce un vizio motivazionale, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamentando che la CTR sulla questione posta con il primo motivo aveva reso una motivazione apparente, omettendo peraltro di esaminare la documentazione prodotta dall'Ufficio. 7. Il motivo è manifestamente infondato avendo la CTR esaminato tutti i documenti prodotti dall'amministrazione finanziaria dandone espressamente atto in sentenza anche con motivazione congrua. 8. Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 510,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, s