CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05837/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27200-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, eLettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1769/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 27200 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Rg. 27200/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per Irpef anno 2012 e tassa auto anno 2013, ne ha respinto l'appello, confermando la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] aveva rigetl:ato il ricorso, ritenendo regolare la notifica dell'atto impositivo, effettuata attraverso il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza; il contribuente ha appellato la sentenza, rilevando la mancata ricerca, da parte del messo notificatore, nel Comune di residenza del destinatario risultato assente, e il mancato invio della cartolina di avvenuto deposito e del relativo avviso di ricevimento. Rimarcava trattarsi di ipotesi di irreperibilità relativa (in relazione alla quale era stato seguito l'iter del deposito del plico nella Casa comunale e successiva affissione), accertata dopo tre tentativi di accesso all'indirizzo del contribuente, deposito, spedizione della raccomandata informativa, con conseguente perfezionamento della notifica per compiuta giacenza. [OSCURATO:PERSONA], richiamate le sentenze della Corte cost. n. 258/2012 e n. 3/2010 emesse in relazione alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ha ritenuto regolare il procedimento notificatorio, con conseguente conferma della legittimità della cartella impugnata. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1.Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente deduce, in relazione all'art.360, n.3 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/73, da leggersi coerentemente con gli artt. 140, 148, 149 c.p.c., 48 Disp. Att. c.p.c., 60, 1 comma, lett e), del D.P.R. 600/1973 artt. 5,7,8,14 e 15 della Legge 890/1982, per avere la CTR dichiarato erroneamente la regolarità della notifica della cartella di pagamento, non essendo stata depositata la ricevuta dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD). 2.11 motivo è fondato, alla luce del principio di cui a Sez. un. n. 10021/2021, (e successive conformi: Cass. n. 34346 del 15/11/2021; n. 36562 del 25/11/2021), secondo cui in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. 2.2.11 principio ha trovato conferma anche in Cass. n. 8895/2022, secondo cui in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.. 3.11 ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, cui demanda di provvedere sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, cui demanda di provvedere sulle spese del presente giudizio. Roma, 22 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]