CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 31925/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20447-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 157/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/04/2023 R.G.N. 14/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] medica Riorganizzazione aziendale Mancato riconferimento incarichi direttore dipartimento e [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N.20447/2023 Cron. Rep. Ud05/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], già dirigente medico veterinario presso l’appellata Ulss n. 2 [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso ex art. 414 c.p.c. esponeva: - di aver ricoperto gli incarichi di direttore di unità operativa complessa “servizio sanità animale” dal 15 aprile 2012 al 31 gennaio 2018 e dal 2016 anche quello di direttore di dipartimento funzionale “sanità animale e sicurezza alimentare” presso la Ulss n. 7; - che la [OSCURATO:PERSONA] veneta, con la delibera n. 2174 del 23.12.2016, disponeva la cessazione di tutti gli incarichi di direttore di dipartimento in relazione alla complessiva riorganizzazione delle aziende sanitarie regionali, in ragione, per quanto qui in rilievo, della fusione di tre aziende Ulss della Provincia di Treviso (Ulss n. 7 e n. 8 incorporate nella Ulss n. 9, divenendo poi Ulss n. 2 [OSCURATO:PERSONA]); - di aver continuato a svolgere l’incarico di direttore di dipartimento, anche dopo il 1^ gennaio 2017, in assenza di formalizzazione da parte del datore della cessazione dell’incarico, senza tuttavia la corresponsione delle indennità stipendiali previste per tali funzioni; - di non aver più ricoperto , poi, l’incarico di direttore di unità operativa complessa, a seguito della delibera del direttore generale della Ulss n. 2 [OSCURATO:PERSONA] n. 150 del 2018, con la quale veniva disposta la cessazione di tutti gli incarichi dirigenziali di direttore di unità operativa complessa delle Aziende incorporate, con assegnazione dei nuovi incarichi di dirigente di UOC presso la “nuova” Ussl n. 2,in via provvisoria ed in attesa di indizione dei concorsi, sicché per quanto qui di interesse, con riferimento all’Unità relativa al Servizio veterinario e sanità animale, l’incarico veniva assegnato al dottor [OSCURATO:PERSONA] (già direttore dello stesso servizio nella Ulss n. 8), mentre con riguardo al servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche al dottor Camerotto, (già direttoredello stesso servizio presso la Ulss n. 9). Deduceva l’illegittimità di tutti i provvedimenti relativi alla cessazione dal proprio incarico e di assegnazione provvisoria degli stessi ad altri dirigenti medici, lamentava la perdita dell’indennità di direzione di struttura complessa e di essere stato demansionato, passando da compiti di “primariato” ad attività meramente operative sul territorio, essendogli stato assegnato l’incarico provvisorio di alta specializzazione di “Controlli ufficiali sui medicinali veterinari” con decorrenza dal 1.2.2018. Tanto premesso, esponeva che la predetta situazione lavorativa l’aveva indotto a dimettersi nel novembre 2018, accedendo al trattamento pensionistico anticipato, facendo ricorso alla c.d. APE volontaria ed al conseguente finanziamento, e formulava, quindi, le seguenti conclusioni: condanna al pagamento di differenze retributive nei seguenti termini: € 42.120,00 corrispondenti al finanziamento dell’APE volontaria; € 11.004,00 lordi per le indennità di direzione di struttura complessa; € 19.384,54 lordi, per l’indennità, a far data dal febbraio 2018 per lo svolgimento dei compiti di direzione di dipartimento; condannaal risarcimento del danno da demansionamento. 2. Le domande venivano rigettate in entrambi i gradi di merito. 3. Propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, il dirigente medico veterinario. 4. Resiste con controricorso l’Azienda AULSS n. 2 “[OSCURATO:PERSONA]”. 5. Entrambe le parti depositano memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è denunziata l’errata applicazione degli artt. 13, 27, 28 e 39 CCNL 8.6.2000 [OSCURATO:PERSONA]; dell’art. 24 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2126 c.c., dell’art. 36 Cost. Il mezzo è centrato sull’erroneità dell’interpretazione delle disposizionicontrattuali e – nel dettaglio – degli artt. 13, 39 e 27 del c.c.n.l. del 2000; viene denunziato che esse non possono interpretarsi nel senso di consentire l’imposizione di una prestazione professionale subordinata in assenza di corrispettivo grazie allo “scudo” dell’assenza di un formale atto di conferimento dell’incarico, ostandovi il combinato disposto di cui agli artt. 2126 c.c., 24 d.lgs. n. 165/2001 e 36 Cost., quest’ultimo nella parte in cui tutela la necessaria adeguatezza della retribuzione. Il dirigente medico veterinario i nsiste , quindi, nel sostenere di aver e diritto al pagamento dell’indennità per l’esercizio delle funzioni di direzione di dipartimento funzionale, avendo continuato a svolgere il predetto incarico in virtù di una disposta proroga e comunque di fatto, in assenza di formale revoca.Detto argomento viene altresì coltivato e ulteriormente sviluppato nelle memorie depositate. 2. Con la seconda doglianza è dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 2, e 132 n. 4 c.p.c. oltre che dell’art. 111 Cost. Parte ricorrente denunzia il travisamento delle risultanze testimoniali e la mancata valutazione di uno specifico documento,pure segnalato nel giudizio di appello. 2.1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perché entrambi censurano il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di pagamento dell’indennità pretesa per l’asserito svolgimento delle funzioni di direttore di dipartimento. Essi sono inammissibili. Al riguardo va premesso che la Corte territoriale ha rigettato la domanda qui in rilievo sulla base di plurime rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, nello specifico: 1) assenza del necessario atto formale di conferimento dell’incarico di direzione di dipartimento; 2) mancanza – a seguito della riorganizzazione aziendale e dell’adozione degli atti di macro o rganizzazione indicati in sentenza –della precedente posizione lavorativa ricoperta dal ricorrente; 3) assenza di prova – in ogni caso – dello svolgimento da parte del ricorrente in cassazione delle funzioni di direzione dipartimentale. In siffatte ipotesi la parte ricorrente deve aggredire ciascuna delle rationes a pena di inammissibilità ed inoltre l’inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra o alle altre, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17182 /2020, Cass. n. 10815/2019, nonché Cass. n. 15399/2018). Ebbene il secondo motivo è inammissibile in quanto integralmente rivolto, sotto lo schermo solo apparente della denunzia delle disposizioni innanzi richiamate in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,a richiedere un riesame delle risultanze istruttorie. Del resto è noto che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui la parte sostenga, com’è nel caso di specie ( cfr. pagg. 11 - 13 del ricorso) , un ’ alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (cfr. Cass. n. 10927/2024, rv . 67088801). A tanto si aggiunge che il cd. travisamento della prova, per essere censurabile in cassazione postula: a) che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova (“demonstrandum”), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima (“demonstratum”), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (cfr. Cass.n.9507/2023, rv. 667489 – 01). Nel caso qui all’attenzione, al contrario, tutte le doglianze articolate nel secondo motivo sono volte a sovrapporre una rilettura e rivalutazione delle risultanze istruttorie alla luce di un diverso giudizio sulla maggiore attendibilità di alcuni testi rispetto ad altri, in palese contrasto con i limiti del giudizio di legittimità. In tema di ricorso per cassazione,del resto, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. solo qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabi le in sede di legittimità – che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera proba bilità, bensì di assoluta certezza (cfr. Cass. n.12971/2022, rv. 664816 – 01). Riguardo allamancata valutazione di un documento, si segnala che l’omesso esame di un documento può essere denunciato percassazione solo nel caso in cui determini l ’ omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento ( cfr. , tra le tante, Cass. n.16583/2024, rv. 671547 – 01). Conclusivamente, l’inammissibilità del secondo motivo che attacca ilterzo pilastro della decisione (l’assenza di prova circa lo svolgimento delle funzioni di direzione dipartimentale per il periodo qui in rilievo) comporta – come già anticipato - l’inammissibilità anche del primo mezzo che aggradisce le prime due rationes. 3. La terza censura,proposta in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15,comma 7- bis , 15 - bis e 15 - ter d.lgv. n. 502/92; degli artt. 18, 28, 29 e 34 c.c.n.l.8.6.2000 Dirigenza sanitaria; degli artt. 19 e 21 d.lgv. n. 165/01; degli artt. 4 e 5 L.A.C. e 63 d.lgv. n. 165/01; dell’art. 97 Cost. Denunzia altresì,in relazione all’art. 360 n. 4 cpc, la violazione e falsa applicazione degliartt. 113, 115 e 116 c.p.c . 3.1. In disparte l’eterogeneità delle doglianze che nemmeno consente di ben comprenderne il senso, giova , innanzi tutto, con rinvio a quanto si è esposto in relazione al secondo mezzo, ribadire nuovamente che la rivalutazione in questa sede di atti e documenti aziendali e, nello specifico, degli atti di macro organizzazione non è più possibile attenendo al merito del giudizio(cfr. innanzi punto 2.1.) . Le restanti censure ruotano intorno all’assunto che, nel caso in esame, sarebbe stata disposta una revoca anticipata dell’incarico di direzione UOC di cui il ricorrente era titolare, revoca anticipata, causa dell’assegnazione provvisoria degli incarichi di cui si è dato atto nei fatti di causa. Al riguardo la sentenza impugnata così argomenta ( cfr. pag. 16 et ss.): “Il motivo di appello – errata conclusione del giudice circa l’insussistenza di una revoca anticipata – pur dando atto che l’all. A alla DGR Veneto n. 2174 del 2016 individua nell’adozione dell’atto aziendale il termine naturale agli incarichi dirigenziali in essere presso le aziende sanitarie accorpate , valorizza come momento dell’adozione quello di conclusione delle procedure di selezione comparativa ineliminabile contrasto con il dato letterale della delibera n 2174 secondo la quale (allegato A, paragrafo Y) Gli incarichi di strutture complessa, semplice e dipartimentale in essere alla data del 1^ gennaio 2017 riguardanti la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa nonché la dirigenza sanitaria … proseguiranno fino alla loro scadenza qualora anteriore alla data di approvazione regionale dei nuovi atti aziendali; potranno essere prorogati fino a tale approvazione e potranno essere altresì rinnovati secondo le vigenti disposizioni contrattuali se conformi all’assetto organizzativo definito dagli stessi atti aziendali . Ora non è controverso che per la posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] l’incarico era scaduto il 14 aprile 2017 e, quindi, fosse prorogato fino all’adozione del nuovo atto aziendale (così si esprime la delibera n. 372 del 2017 del direttore generale dell’appellata, richiamando espressamente la delibera n. 2174 al punto sopra citato). Su tali presupposti, pertanto, il richiamo ad una sorta di “integrazione” o perfezionamento dell’atto aziendale mediante l’esaurimento delle procedure selettive è un dato che non si ricava dalla previsione organizzativa e che è incompatibile con lo stesso paragrafo Y in cui si indica la possibilità del mero rinnovo degli incarichi, se conformi, “all’assetto organizzativo dei nuovi atti aziendali”, laddove solo la successiva espletanda procedura selettiva avrebbe consentito in via definitiva, dopo la suddetta approvazione, di provvedere al conferimento di un nuovo incarico. E’, quindi, inammissibile il motivo nella parte in cui censura la sentenza per non aver ritenuto illegittimo l’incarico provvisorio assegnato a [OSCURATO:PERSONA] e Camerotto in quanto non considera il rilievo giudiziale circa l’insussistenza di un rapporto causale tra il venir meno dell’incarico all’appellante e l’assegnazione in via provvisoria dell’incarico agli altri dirigenti”. Orbeneil mezzo ripropone la tesi – già sostenuta nei gradi di merito –secondo cui il precedente incarico non poteva cessare con l’adozione del nuovo atto aziendale, ma doveva proseguire sino all’ultimazione delle procedure finalizzate al conferimento dei propri incarichi. Ebbene, come desumibile dal passaggio motivazionale innanzi riportato, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione sull’interpretazione della delibera n. 2174 del 2017 che prevedeva la possibilità della proroga degli incarichi scaduti sino all’adozione dell’atto aziendale ed il rinnovo solo in caso di compatibilità con il nuovo assetto, accertando altresì, sulla base dei documenti in atti, che l’incarico era scaduto e poteva essere prorogato sino al nuovo atto aziendale e non oltre. Alla luce di detta ricostruzione fattuale, come detto non rivedibilenel giudizio di legittimità, non può essere messa in discussione in questa sede l’affermazione della sentenza di appello secondo cui, sulla scorta degli atti di macro organizzazione datoriale, nel caso all’attenzione alcuna revoca anticipata è stata posta in essere, sicchénemmeno vi è nesso causale (né sulla scorta di quanto detto potrebbe esservi) tra la cessazione dell’incarico in capo al dirigente medico veterinario ed il conferimento degli incarichi provvisori. Conseguentemente il mezzo non può essere accolto non solo perché – come già rimarcato - con esso si chiede una rivalutazione del merito degli atti di macro o rganizzazione, senza peraltro nemmeno denunziare la violazione dei can o ni ermeneutici, ma anche perché , proponendo una diversa interpretazione degli atti aziendali, non si confronta con il segno della decisione che nega ogni collegamento tra la cessazione dell’incarico in capo al ricorrente e l’assegnazione in via provvisoria dei nuovi incarichi, rendendo irrilevanti tutte le doglianze svolte sul punto. In disparte le sopraindicate ragioni di inammissibilità, il motivo è altresì infondato non tenendo in conto la disciplina specificamente dettata dalla contrattazione collettiva per il caso di ristrutturazione aziendale che ben consente l’attribuzione di un incarico diverso( cfr. art. 16 del c.c.n.l. del 2004, con rinvio all’art. 31 del c.c.n.l. del 1996, oltre che la disciplina di cui all’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010che si applica a tutte le PP.AA.). Del pari infondata, si aggiunge, è la tesi,sostenuta nel mezzo, dell’impossibilità di conferire incarichi provvisori in attesa del conferimento definitivo dei nuovi, atteso che la riorganizzazione aziendale – ove i nuovi incarichi non siano compatibili con quelli precedenti –non può che implicare una vacanza momentanea delle strutture alla cui copertura non può che provvedersi applicando la disciplina delle sostituzioni. 4. Il penultimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 c.c; dell’art. 97 Cost; degli artt. 26 e 27 c.c.n.l. 8.6.2000 Dirigenza sanitaria; in relazione, poi, all’ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. denunzia la violazione dell’art. 115 cpc in punto di domanda sul demansionamento. Il dirigente medico insiste nel sostenere di aver subito un demansionamento in quanto precedentemente alla riorganizzazione era titolare di un incarico di classe A, laddove veniva successivamente destinato ad un incarico di alta specializzazione di classe C. Lamenta, pertanto,di aver subito un danno alla professionalità oltre che una diminuzione dei guadagni. 5. Il residuo censorio è volto a denunziare, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 1218 e 1227 comma 2 c.c.; in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cpc la violazione dell’art. 113, 115 e 116 cpc, in punto di inevitabilità dell’accesso all’anticipo pensionistico. Il mezzo ruota attorno all’affermazione che il ricorso al pensionamento sia stata una scelta obbligata per il dirigente veterinario, cagionata dal demansionamento ed attivata anche allo scopo di tutelare la propria dignità morale e professionale. Il ricorrente insiste, pertanto , sul proprio diritto al risarcimento/rimborso delle somme versate per l’accesso all’Ape volontaria. 5.1. Il quarto ed il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto logicamente connessi. Va premesso l’esame della quarta censura cheè infondata. Ed infatti, premessa l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art.2103 c.c. in forza dell’espressa esclusione dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 ed altresì dell’art. 52 del medesimo decreto riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica dirigenziale, è evidente che il mezzo non coglie nel segno. E’noto che la dirigenza sanitaria (cfr. Cass. n. 18703/2019, fra le tante) è inserita in un unico ruolo, distinto solo per profili professionali ed articolato in un unico livello (art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992). Ne consegue che come aldirigente medico legale di primo livello, che abbia svolto le funzioni didirigente medico legale di secondo livello, non spetta la maggiorazione retributiva per l’esercizio di fatto di mansioni superiori, non essendo applicabili alla dirigenza gli artt. 2103 c.c. e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. C ass. n. 22047/2022, rv . 60532301), del pari, simmetricamente, non è configurabile alcun demansionamento. In tema può anche ricordarsi che questa Corte ha anche di recente affermato che il conferimento dell’incarico di responsabile di struttura semplice in luogo di quello già ricoperto di responsabile di struttura complessa, se intervenuto nell’ambito di un complessivo riassetto organizzativo aziendale, non comporta di per sé undemansionamento o comunque un danno alla professionalità deldirigente medico (cfr. Cass. n. 25518/2024, rv. 67247201). Né, nel caso di specie,è risultato provato nelle fasi di merito il complessivo svuotamento delle funzioni e della professionalità del dirigente, di modo che è inconferente il richiamosia a Cass.n. 4986/2018che a Cass. n. 21473/2019 operato nel motivo . 5.2. All ’infondatezza del quarto motivo co nsegue anche l’infondatezza dell’ultimo, in quanto, esclusa la ricorrenza nel caso all’attenzione di un’ipotesi di demansionamento, non sussistono i presupposti perché la scelta del pensionamento possa ritenersi necessitata ed imputabile alla parte datoriale. 6. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, €. 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%