CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15707/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Randazzo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1674/2024depositata il 17/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermoil coniuge separato [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la restituzione dellasomma di euro 192.052,06, che ha assunto di avergli prestato, al fine diNumero registro generale 26175/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 15707/2026Data pubblicazione 22/05/2026ristrutturare un immobile di esclusiva proprietà del medesimo, medianten. 14 bonifici e n. 22 assegni eseguiti a favore suo o dei suoi fornitori. Insubordine, l’attrice ha proposto nei confronti della controparte domandaex art. 2041 c.c.Il Tribunale di Palermo, nella resistenza del convenuto, con la sentenza diprimo grado, ha rigettato le domande dell’attrice, disponendo lacompensazione delle spese di lite tra le parti.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenzadi [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n.1674/2024 pubblicata il 17.10.2024, ha rigettato l’appello e hacompensato le spese processuali.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che le risultanze istruttorie, lungi dal dimostrare la sussistenza diun contratto di mutuo, facessero propendere per un inquadramento delledazioni di denaro nell’ambito dei doveri di solidarietà familiare, il checonsentiva di escludere anche l’ipotesi dell’arricchimento senza causa.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.A seguito di formulazione, da parte del Consigliere delegato, di proposta didefinizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha chiesto ladecisione e, fissata la trattazione in camera di consiglio, ha depositato unamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve escludersi che versi in situazione diincompatibilità il [OSCURATO:PERSONA], visto che, nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (comenovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o ilconsigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può farNumero registro generale 26175/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 15707/2026Data pubblicazione 22/05/2026parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investitodella definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., nonversando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzionedecisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva,né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta delricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimogiudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalitàdi riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr.: Cass., Sez. Un., n.9611/2024).Può dunque passarsi all’esame dei motivi di impugnazione.2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 1813, 1817 e 1182 del codice civile, ai sensidell’articolo 360, co. 1, n. 3, c.p.c., e sostiene che la Corte di appello,interpretando erroneamente le norme in tema di mutuo, ha individuato inmodo errato i relativi elementi costitutivi, ritenendo che la prova dafornirsi dovesse concernere anche elementi soltanto eventuali e nonessenziali del contratto in questione.Il motivo è infondato.In proposito, se, da un lato, è vero che nella motivazione della sentenzaimpugnata sono stati indicati come «costitutivi del contratto di mutuo»elementi quali «il momento di conclusione del contratto», «la sommaoggetto di mutuo», «le modalità e il termine di restituzione», è pur vero,da un altro lato, che tale indicazione non costituiva una vera e propriaqualificazione giuridica, come ben si evince dal fatto che, per esempio,l’epoca della stipula non potrebbe mai essere considerata alla stregua dielemento costitutivo di un qualunque contratto, e non solo di un mutuo.Ciò che, invece, risulta determinante è il fatto che la Corte di merito abbiaescluso la sussistenza di un obbligo di restituzione delle sommeassertivamente mutuate al convenuto, inquadrando la vicenda nell’ambitoNumero registro generale 26175/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 15707/2026Data pubblicazione 22/05/2026dei doveri di solidarietà familiare, il tutto con accertamento in fatto cherisulta esente dal sindacato di legittimità, ove congruamente motivato.Si rileva, al riguardo, che il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cuiperfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altrecose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova dellamateriale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore delmutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantatarestituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricadenecessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuochiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova ladeduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicantel'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione insenso sostanziale (cfr.: Cass. n. 35959/2021; Cass. n. 24328/2017; Cass.n. 6295/2013; Cass. n. 3642/2004; Cass. n. 12119/2003).In particolare, la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - afondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e,anzi, ne contesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaroessere consegnata per varie cause, la contestazione impone all'attore inrestituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa etale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligodella restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera delconvenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, nonvale ad invertire l'onere della prova; ne deriva che l'attore che chieda larestituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementicostitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna dellasomma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione(cfr.: Cass. n. 20964/2025; Cass. n. 30944/2018).Peraltro, con riferimento all’elemento della consegna del denaro, che siassume avvenuta con assegni e bonifici, la stessa ricorrente ha affermatoNumero registro generale 26175/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 15707/2026Data pubblicazione 22/05/2026che detti pagamenti non erano avvenuti tutti direttamente in favore delconvenuto, essendo stati effettuati, almeno in parte, non precisata inquesta sede, a favore dei fornitori (cfr.: ricorso, a pag. 3).In relazione a ciò, il controricorrente ha dedotto che la ristrutturazione conil contributo economico di entrambi i coniugi aveva riguardato l’interapalazzina - ivi comprese le parti comuni - in cui erano siti, tra gli altri, dueappartamenti di proprietà esclusiva uno del marito e l’altro della moglie(cfr.: controricorso a pag. 3 e a pag. 15).La circostanza emerge anche dalla sentenza impugnata, laddove sonostate ritenute esenti da censure le valutazioni del Tribunale, il quale avevarilevato «che le dichiarazioni degli altri testi (ditta esecutrice dei lavori,fornitori etc.) erano rimaste generiche non avendo saputo indicare a qualeunità immobiliare (del [OSCURATO:PERSONA] o della Petruzzella) fossero destinate» lespese pagate con le somme oggetto di causa.Pertanto, il semplice pagamento di un fornitore, con assegno o conbonifico, non avrebbe potuto essere considerato quale consegna di denaroda parte della ricorrente in favore del coniuge, se non con il concorso diulteriori elementi e ciò è coerente con l’asserzione della Corte di merito,secondo cui era rimasta indimostrata, tra l’altro, «la somma oggetto dimutuo».Alla luce di quanto precede, sebbene sia stata denunciata una violazionedi legge, nella specie non si pone alcun problema interpretativo oapplicativo delle norme richiamate in rubrica.Al contrario, la parte, con plurimi richiami alle prove assunte, ha allegatoun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa, la quale, tuttavia, è esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 3340/2019;Cass. n. 7871/2025).Numero registro generale 26175/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 15707/2026Data pubblicazione 22/05/20263. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., assumendo che il giudice del merito abbia totalmente frainteso ilcontenuto oggettivo delle dichiarazioni dei testi dell’attrice, non“piano di rientro”) l’unico significato giuridicamente e oggettivamentepercepibile (esistenza tra le parti di un rapporto di un mutuo) e che ladecisione sarebbe stata diversa ove correttamente fondata sui contenutiinformativi oggettivamente risultanti dalle dichiarazioni testimoniali.Il motivo è infondato.Deve essere esclusa nella specie la violazione dell’art. 115 c.p.c., vistoche, a tal fine, occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n.16016/2021).In concreto, quanto alla prova, la Corte territoriale ha rilevatol’acquisizione di dichiarazioni testimoniali relative a circostanze appresedalla parte interessata, ha affermato, quanto alle deposizioni richiamate inquesta sede dalla ricorrente, che si verteva in tema «di dichiarazioni che sicollocano temporalmente quando era già iniziata la crisi coniugale, népossono trarsi utili elementi dalla generica disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] direstituire le somme, ben potendo una simile disponibilità collocarsinell’ambito delle trattative della separazione» (e non, dunque, nella fasegenetica del rapporto) e, come sopra si è visto, ha ritenuto esenti daNumero registro generale 26175/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 15707/2026Data pubblicazione 22/05/2026censure le valutazioni del Tribunale, il quale aveva rilevato che i fornitori,sentiti anch’essi come testi, non avevano saputo indicare a quale unitàimmobiliare (del marito o della moglie) fossero destinate le spese pagatecon le somme oggetto di causa.Deve essere escluso, in proposito, il travisamento della prova, il qualepostula, tra l’altro, che l'errore del giudice di merito cada non sullavalutazione della prova medesima ("demonstrandum"), ma sullaricognizione del suo contenuto oggettivo ("demonstratum"), conconseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementiacquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di meritoha ritenuto di poter trarre (cfr.: Cass. n. 9507/2023; Cass. n.20737/2025).Al contrario, nella specie, la Corte d’appello, lungi dal travisare ilcontenuto oggettivo delle prove testimoniali esaminate, ne ha soltantovalutato, in un modo che la parte assume erroneo, il contenuto e ilcontesto.Trattasi di valutazione di merito, che non può essere sindacata in questasede, ove congruamente motivata.4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2034 del codice civile ai sensi dell’articolo 360, co. 1,n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudice di merito, in violazione dellasuddetta norma, ha qualificato le attribuzioni patrimoniali oggetto di causacome rientranti nell’ambito della solidarietà familiare senza alcun vaglio diadeguatezza e proporzionalità rispetto all’entità del patrimonio e allecondizioni delle parti. L’errore, a dire della parte, sarebbe decisivo inquanto, in caso di attribuzioni economico patrimoniali “esorbitanti”, irelativi importi andrebbero restituiti (anche in assenza di un mutuo tra leparti) in accoglimento della domanda proposta, in subordine, ex art. 2041c.c.Il motivo è infondato.Numero registro generale 26175/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 15707/2026Data pubblicazione 22/05/2026L'azione generale di arricchimento, che presuppone la locupletazione,senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabileper ottenere il rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per ilmiglioramento della casa coniugale, poiché sussiste la causa dellospostamento patrimoniale ed è possibile agire ai sensi degli artt. 1150 e192 c.c. (cfr.: Cass. n. 4909/2023).In ogni caso, la ricorrente deduce l’insussistenza dei parametri diadeguatezza e proporzionalità del contributo economico rispetto all’entitàdel patrimonio e alle condizioni delle parti senza, tuttavia, fornire alriguardo alcun indicatore specifico, con la conseguenza che il motivo èanche generico, tanto più ove si consideri che, come innanzi si è visto,oggetto della ristrutturazione non era stato il solo appartamento diproprietà esclusiva del controricorrente, poi abitato dal nucleo familiaredelle parti.5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vannoliquidate come da dispositivo.6. In mancanza di ricorso incidentale, è inammissibile la richiesta delcontroricorrente di porre a carico della controparte le spese processuali deiprecedenti gradi di giudizio, che erano state, invece, compensate.7. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente alpagamento, in favore di parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento,in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass.,Sez. Un., n. 27433/2023; Cass., Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. n.11346/2024).Numero registro generale 26175/2024Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 15707/2026Data pubblicazione 22/05/2026Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alcontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 8.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 8.000,00 infavore del controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., edell’ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore della cassa delleammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci