CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 04909/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 26405/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1342/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/06/2019; .2022, udita la relazion,Jj. causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 déGRA [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 26405/2019 Con atto di citazione notificato il 29 marzo 2007 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], genitori della sua ex coniuge [OSCURATO:PERSONA] - il matrimonio, contratto nel 1982, era stato oggetto di divorzio nel 2003 -, assumendo di avere negli anni 90 realizzato a proprie spese un appartamento sovrastante un'area dei convenuti, a ciò consenzienti, e chiedendo pertanto di accertare ciò e di condannare i suddetti a corrispondergli la somma di euro 51.000, o la diversa somma di giustizia, oltre accessori, per tutte le spese (acquisto dei materiali e manodopera) da lui sostenute per la costruzione o la relativa indennità. Si costituivano i convenuti resistendo e preliminarmente eccependo di non essere mai stati proprietari né dell'area né dell'immobile. L'attore veniva pertanto autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si costituivano eccependo difetto di legittimazione passiva essendo divenuti proprietari dell'immobile solo nel 2005, negli anni 90 essendo stati soltanto beneficiari, insieme alla defunta sorella [OSCURATO:PERSONA], di un'autorizzazione all'utilizzo del bene di proprietà regionale; l'attore e [OSCURATO:PERSONA], sposati in regime di comunione dei beni, avrebbero abitato l'immobile e sostenuto spese dirette a renderlo meglio utilizzabile, ciascuno attingendo dalle proprie sostanze. Nelle more decedeva [OSCURATO:PERSONA] e veniva dichiarata l'interruzione; riassunto dall'attore il giudizio, si costituivano quali suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo difetto di legittimazione passiva per non essere stato il de cuius proprietario né dell'area né dell'immobile. Con sentenza del 15 dicembre 2016 il Tribunale respingeva le domande attoree. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano le controparti. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 10 giugno 2019, accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo priva di legittimazione passiva la Motta e condannando in solido gli altri appellati a corrispondere all'appellante la somma di euro 24.831,43, oltre interessi dalla domanda al saldo. I due fratelli Mondello hanno presentato ricorso, composto di tre motivi, da cui si è difeso con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata chiamata nella udienza camerale del 20 aprile 2022, al cui esito è stata emessa il 17 maggio 2022 ordinanza interlocutoria che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (come era stato chiesto dal controricorrente). E' stata poi inserita nel ruolo nella udienza camerale del 24 novembre 2022, espletata l'integrazione senza conseguente costituzione. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo del ricorso si denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2041, 2042, 143 e 192 c.c. nonché dell'articolo 1150 c.c. "per avere ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di arricchimento senza causa e in relazione alla legittimazione passiva". Rilevato che il giudice d'appello ha ritenuto che gli attuali ricorrenti siano legittimati passivi in quanto diretti beneficiari delle spese compiute dai soggetti che hanno edificato l'appartamento - "in altri termini gli stessi in quanto gli unici che si arricchiscono del fabbricato realizzato sulla loro proprietà" -, si osserva che l'articolo 2041 c.c., relativo all'azione generale di arricchimento, diretta essenzialmente a evitare spostamenti patrimoniali privi di giustificazione, richiederebbe per l'applicazione quattro requisiti: l'arricchimento di un determinato soggetto nei confronti di un altro in difetto di valida causa giustificativa, il nesso causale diretto e immediato tra arricchimento e depauperamento - nel senso che "il fatto deve essere unico generatore di entrambi" -, la liceità del fatto generatore (altrimenti si rientrerebbe nell'articolo 2043 c.c.) e la sussidiarietà dell'azione. Quanto alla liceità, nel caso in esame sussisterebbe "una chiara violazione normativa", in quanto l'edificio sarebbe stato edificato abusivamente e il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato consapevole che l'immobile che aveva ristrutturato insieme alla moglie per farne la casa coniugale risiedeva sul terreno demaniale, al tempo dei lavori - 1995/1996 - e fino a 2005 non avendone la proprietà né i coniugi né gli attuali ricorrenti. L'edificazione abusiva pertanto non potrebbe "legittimare l'odierna pretesa del [OSCURATO:PERSONA] per ulteriori rifiniture, al pari della consapevolezza dello stesso di agire contra ius". La domanda del [OSCURATO:PERSONA], già in primo grado, pur non essendo ben definita, ad avviso dei ricorrenti "appariva implicitamente rivolta ad ottenere il rimborso delle somme asserite come pagate per ristrutturare la casa coniugale in cui aveva convissuto con l'ex consorte, in costanza di matrimonio", e quindi riconducibile alla fattispecie di cui agli articoli 1150 e 192 c.c., tant'è che originariamente il [OSCURATO:PERSONA] aveva citato gli ex suoceri e solo a seguito delle doglianze di questi chiamato in causa gli odierni ricorrenti in quanto divenuti proprietari dell'area demaniale nel 2005. Sarebbe pertanto evidente che il preteso ingiustificato arricchimento avvenne "per interposta persona". Nel caso in esame, in effetti, mancherebbe "il requisito della unicità del fatto generatore", sussistendo "un'ipotesi di arricchimento mediato", ovvero inserito in una vicenda trilaterale in cui "l'arricchito non corrisponde alla parte nei cui confronti l'impoverito ha eseguito direttamente la prestazione", essendo stata resa quest'ultima "in relazione ai bisogni della coppia" ex articolo 143 c.c. per rendere più adeguata alle esigenze di famiglia "l'abitazione messa a disposizione da uno dei due coniugi ed impiegata come casa comune": si dovrebbe perciò ritenere che le spese compiute da uno dei coniugi erano dirette a soddisfare i bisogni familiari. La consolidata giurisprudenza di legittimità riterrebbe inammissibile l'azione ex articolo 2041 c.c. in caso di arricchimento mediato, sia in forza del testo normativo, sia per la ratio dell'istituto, sia per l'interpretazione in senso astratto del principio di sussidiarietà, ex articolo 2042 c.c. (in particolare S.U. 14215/2002). Infatti il concetto di correlatività sarebbe riferibile solo ad un nesso di causalità diretta, id est l'impoverimento dovrebbe essere causa dell'arricchimento o entrambi dovrebbero derivare dalla medesima causa, il che impedirebbe l'azione verso il terzo, perché questo "non si sarebbe arricchito a danno di un'altra persona". Altrimenti, "in contrasto con la lettera della legge", si verrebbe a ledere la posizione giuridica del terzo costringendolo a indennizzare un soggetto con cui non ha avuto rapporto giuridico negoziale ma al quale "neanche ha causato un danno". Detta interpretazione troverebbe sostegno pure nella natura sussidiaria dell'azione di arricchimento disposta dall'articolo 2042 c.c., dal momento che "il criterio della sussidiarietà va individuato in astratto". L'articolo 2042 "impone all'interprete una verifica in astratto della sussistenza di altre azioni esperibili a tutela dell'istante", in quanto ciò basterebbe a impedire l'azione ex articolo 2041 c.c. E nel caso in esame sarebbe incontrovertibile che gli attuali ricorrenti divennero proprietari nel 2005 dell'immobile il quale, adibito a casa coniugale, era stato goduto esclusivamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla loro sorella: i "lavori asseriti come eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA]" sarebbero stati quindi diretti "a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione dalla moglie", e compiuti con il consenso di lei e dei suoi genitori, "rimanendo estranei gli odierni ricorrenti". [OSCURATO:PERSONA], sciolta la comunione quando si separò dalla moglie, avrebbe potuto agire ex articolo 192 c.c. "per la ripetizione delle somme ritenute come impiegate in costanza di matrimonio, per fini diversi dal soddisfacimento dei bisogni familiari", anche se "la giurisprudenza più recente" escluderebbe l'esistenza di un diritto del coniuge non proprietario del bene "ad ottenere un'indennità per i lavori eseguiti a proprie cure e spese, nel caso in cui, durante il matrimonio, abbia apportato migliorie, addizioni e finanche ristrutturazioni alla casa familiare" per cui le spese compiute da un coniuge sarebbero state per soddisfare i bisogni familiari ex articolo 143 c.c.. Quest'ultima norma andrebbe peraltro contemperata con l'articolo 1150 c.c., fonte del diritto del possessore al rimborso per gli interventi effettuati sulla casa coniugale qualora ne incrementino il valore patrimoniale, onde il coniuge non proprietario dell'abitazione, quale compossessore che ne aveva apportato migliorie d'accordo con l'altro coniuge, potrebbe esercitare, quale azione tipica, la domanda di indennità corrispondente all'aumento di valore derivato dai miglioramenti (articolo 1150, terzo comma, c.c.) "purché dimostri che tali esborsi non siano avvenuti per il mero soddisfacimento di un interesse familiare", potendo appunto ottenere una mera indennità e non l'integrale restituzione delle somme versate. In conclusione, nel caso in esame l'articolo 2041 c.c. sarebbe inapplicabile, per mancanza del requisito della sussidiarietà di cui all'articolo 2042 c.c., che ricorrerebbe soltanto se "nessun'altra azione sussistesse ovvero se questa, pur esistente in astratto, non potesse essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti". 1.2 I ricorrenti sostengono altresì che, pur se si ritenesse "applicabile l'articolo 2041 c.c. al caso di arricchimento mediato come nel caso di specie" - ipotesi comunque denegata -, occorrerebbe che "l'arricchimento del terzo fosse avvenuto a titolo gratuito: valorizzando l'art. 2038 c.c. nel caso di alienazione della cosa ricevuta indebitamente, se - e solo se - il terzo l'abbia acquistata a titolo gratuito è obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito". E nel caso in esame, al tempo dei lavori sull'immobile i Mondello sarebbero stati meri utilizzatori di un bene di proprietà statale, acquistato onerosamente soltanto nel 2005, per cui non potrebbero essere condannati verso il [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alcunché. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c. e 57 d.lgs. 546/1992, richiamando la corrispondenza chiesto/pronunciato e la fattispecie di extra petitum. Ricorrerebbe nel caso in esame "un'ipotesi di vizio di motivazione dal momento che il Decidente si pronuncia su di una domanda non formulata né modificata e/o precisata da controparte nei concessi termini di legge in primo grado", così pervenendo ad una decisione affetta da nullità e come tale impugnabile. Sarebbe pacifico che "la domanda proposta in primo grado e tutto il successivo oggetto del contendere" avrebbero riguardato una domanda di pagamento per gli esborsi del [OSCURATO:PERSONA] per l'appartamento coniugale in costanza di matrimonio, appartamento del quale i gli odierni ricorrenti non sarebbero stati possessori, "come dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], unico compossessore unitamente alla moglie ... dagli anni 80"; e dalla esposizione dei fatti di causa fornita dal [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe che la domanda non era stata qualificata indebito arricchimento, qualificazione avvenuta solo in grado d'appello. Proprio "in sede di appello, e solo a seguito delle eccezioni formulate dagli odierni ricorrenti già in primo grado" il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe "avanzato pretese fondate sull'istituto di cui all'art. 2041 c.c. mai sfociate, però, in reali domande rivolte al giudice di primo grado". Invero, nell'atto di citazione il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto la condanna degli ex suoceri a pagargli la somma di euro 51.000 per avere egli realizzato negli anni 90, in costanza di matrimonio e a sue cure e spese, un appartamento sulla nuda area dei convenuti con il loro assenso; e successivamente, nell'atto d'appello, a pagina 4s., il [OSCURATO:PERSONA] così si sarebbe espresso: "L'immobile nel 2005 passò in proprietà esclusiva ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che in punto di loro legittimazione passiva non può dubitarsi, giacché in capo agli stessi si è verificato un illegittimo incremento patrimoniale ... in base a tale incoerente e infondata argomentazione, i convenuti prima possessori e poi proprietari dell'immobile potrebbero legittimamente beneficiare dell'arricchimento senza causa e del relativo incremento patrimoniale in danno del [OSCURATO:PERSONA]". Dunque, dagli atti emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] a seguito delle eccezioni dei convenuti non si sarebbe avvalso del termine ex articolo 183 c.p.c. per effettuare una emendati° libelli, e che neppure in appello avrebbe formulato domanda ex articolo 2041 c.c., al contrario "rimandando alle domande avanzate in primo grado e quindi al pagamento delle spese sostenute" per l'appartamento adibito a casa coniugale. Il giudice d'appello, perciò, avrebbe "violato le norme che regolano i principi fondamentali del processo", tra c " quella della corrispondenza chiesto/pronunciato, con conseguente nullità della sentenza. 3. Con il terzo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denuncia violazione ed errata applicazione dell'articolo 132 comma 1 (sic) n.4 c.p.c. "per illogicità e contraddittorietà della motivazione". Richiamato l'insegnamento di S.U. 8053/2014 in ordine alla corretta conformazione della motivazione, che vieta la presenza di irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta, si sostiene che proprio di tale vizio la motivazione della sentenza impugnata sarebbe affetta, in quanto offrirebbe "argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la «ratio decidendi» che sorregge il <<decisum» adottato". Premesso che la corte territoriale afferma che "l'appellante ha diritto al rimborso della metà della spesa" per aver realizzato i lavori congiuntamente alla moglie, con cui aveva un regime patrimoniale di comunione, si rileva che non sarebbe però "ben chiara la qualificazione data dal Giudice alla chiamata in giudizio degli odierni ricorrenti". In particolare, non si comprenderebbe se questi siano stati considerati "convenuti in giudizio in qualità di successori della [OSCURATO:PERSONA] o di [OSCURATO:PERSONA] o quali terzi, divenuti proprietari dell'immobile in oggetto e che quindi si sono presuntivamente avvantaggiati indirettamente della ristrutturazione". Ciò tanto più tenendo in conto che con l'atto di citazione vennero convenuti i genitori della defunta ex moglie e che solo in seguito il contraddittorio fu integrato nei confronti degli attuali ricorrenti, quali nuovi proprietari dell'immobile e non come presunti successori della sorella, e che altresì gli attuali ricorrenti furono "successivamente evocati in giudizio come eredi di [OSCURATO:PERSONA]". Il giudice d'appello poi "ha confermato il difetto di legittimazione passiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] senza pronunciare analoga statuizione per i ricorrenti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]", ma al tempo stesso riconosciuto la responsabilità dei ricorrenti reputandoli gli unici che avessero tratto vantaggio, sulla base però di una motivazione fondata esclusivamente sul rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e la defunta ex moglie, "sicché, tra le tante illogicità, si evidenzia la mancata constatazione della mancanza di qualsivoglia azione rivolta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ex coniuge" dopo la separazione quando ella era ancora viva. Tuttavia la corte "valuta a favore del [OSCURATO:PERSONA] (sic) l'intimazione inviata nel 2001 ai coniugi Mondello-Motta a corrispondere le somme, nonché la relazione tecnica del geom. Amore redatta per conto della [OSCURATO:PERSONA] e trasmessa al [OSCURATO:PERSONA] (sic) dal suocero [OSCURATO:PERSONA] quando la [OSCURATO:PERSONA] era ancora in vita, con la chiara intenzione del riconoscimento di un diritto al rimborso della metà della spesa sostenuta per la casa coniugale senza che gli odierni ricorrenti fossero parte in tutte le vicende testé enunciate". Quindi il diritto riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA], per quanto emergerebbe dalla motivazione della sentenza impugnata, troverebbe titolo nel rapporto coniugale senza però che risulti da lui esercitata alcuna azione verso la moglie o i suoi aventi causa, bensì, applicando l'arricchimento mediato, gravando gli attuali ricorrenti del pagamento per essere divenuti proprietari a titolo oneroso nel 2005, estranei alla vicenda coniugale, e per di più dovendosi considerare che "a seguito della separazione il [OSCURATO:PERSONA] dopo aver posseduto e goduto l'immobile per un ventennio lasciava la casa in godimento alla moglie". Inoltre, anche qualora si volesse intendere che la ratio motivazionale del giudice d'appello consista "nella tesi del sorgere di un diritto di proprietà in capo alla defunta [OSCURATO:PERSONA] successivamente al divorzio e conseguentemente alla dismissione avvenuta nel 2005" (ella era deceduta cinque mesi prima della dismissione), meriterebbero comunque contestazione il diritto alla ripetibilità di quanto investito per ristrutturare la casa familiare una volta cessato il rapporto di coniugio, e la conseguente condanna degli attuali ricorrenti. Cass. sez. 3, ord. 4 ottobre 2018 insegna infatti che il coniuge che sostiene le spese per ristrutturare l'immobile comune può ripetere dall'altro coniuge solo quelle sborsate in un periodo successivo alla separazione. Anche sotto questo aspetto la sentenza sarebbe dunque "irriducibilmente illogica", dal momento che giunge a ritenere che gli attuali ricorrenti, "che hanno acquistato l'immobile per dismissione successivamente ai lavori illegittimi effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] in costanza di matrimonio", dovrebbero pagargli la metà delle spese di ristrutturazione benché tale diritto egli non l'avrebbe vantato neppure nei confronti della ex moglie, essendo stati i conferimenti spontaneamente versati in costanza di matrimonio ed essendo pertanto irripetibili. In conclusione, ad avviso dei ricorrenti "la sentenza presenta palesemente delle argomentazioni contrastanti e contraddittorie nella motivazione tali da non permettere di comprendere" la ratio decidendi adottata, derivandone la nullità della sentenza stessa. 4.1 Premesso che il ricorso è stato formulato in modalità corretta, che lo dota di adeguata autosufficienza, deve osservarsi anzitutto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito senza qualificare la propria domanda (ciò è stato riconosciuto persino dal controricorso, a proposito del secondo motivo, pagina 12: "la domanda del [OSCURATO:PERSONA] non conteneva riferimenti ad alcuna norma specifica sicché la qualificazione datane dal giudice di merito non ha implicato alcuna modificazione della domanda «ab origine» proposta"). La qualificazione ex articolo 2041 c.c. è stata effettuata proprio dal giudice d'appello, ed è per questo che nel primo motivo del ricorso si affronta ora la domanda nel suo contenuto - ed è in effetti la prima volta che i ricorrenti possono affrontarlo, anteriormente non essendovi stata appunto la qualificazione operata dal giudice d'appello -. 4.2 Nel primo motivo, allora, si osserva in primo luogo che l'articolo 2041 c.c. non è applicabile per le attività illecite e che l'immobile su cui sono stati compiuti i lavori di perfezionamento per renderlo più adatto come casa coniugale era stato edificato abusivamente (ricorso, pagina 7). Sotto quest'ultimo profilo non si può allora non rilevare che realmente S.U. 10 settembre 2009 n. 19448 insegna che nella domanda ex articolo 2041 c.c. I i causa dello spostamento patrimoniale non deve essere antigiuridica (così afferma la relativa massima: "La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di risarcimento danni da responsabilità aquiliana non sono intercambiabili, in quanto diverse per "causa petendi" e "petitum", poiché nella prima la causa dello spostamento patrimoniale non deve essere qualificata come antigiuridica e l'indennizzo deve essere ragguagliato alla minor somma tra l'arricchimento e il depauperamento...). 4.3 In secondo luogo, nel primo motivo si rimarca che la domanda del [OSCURATO:PERSONA], pur non "ben definita", riguarda il rimborso delle spese per il miglioramento della casa coniugale, per cui sarebbero applicabili gli articoli 1150 c.c. (che al secondo comma stabilisce che il possessore ha diritto all'indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa purché sussistano al tempo della restituzione) e 192 c.c. (gli articoli 191ss. c.c. regolano infatti lo scioglimento della comunione dei beni dei coniugi, che avvenga per separazione e divorzio, tra l'altro; e in tale contesto l'articolo 192, terzo comma, c.c. prevede che il coniuge può chiedere la restituzione delle somme sue personali impiegate per il patrimonio comune). Qui invero si sostiene che manchi il requisito della unicità del fatto generatore, configurandosi un'ipotesi di arricchimento mediato. L'arricchimento sarebbe insorto tramite interposta persona, cioè la ex consorte; e l'arricchimento mediato rende inammissibile l'azione ex articolo 2041 c.c. 4.4 Pertinente al riguardo è la giurisprudenza invocata dai ricorrenti: S.U. 3 ottobre 2002 n. 14215, che insegna che l'articolo 2041 c.c. è azione generale e sussidiaria per cui se l'arricchimento deriva da un rapporto o da un contratto non si può ritenere che la causa dell'arricchimento manchi o sia ingiusta, almeno finchè il rapporto o il contratto mantengano la loro efficacia obbligatoria ("L'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o l'altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria." - si rammenta che a questo pienamente condivisibile insegnamento sono conformi, tra le pronunce massimate, le successive Cass. sez. 3, 20 dicembre 2004 n. 23625, Cass. sez. 3, 16 marzo 2005 n.5689, Cass. sez. 2, 31 gennaio 2008 n. 2312, Cass. sez. 3, 2 aprile 2009 n. 8020, Cass. sez. 3, 15 maggio 2009 n. 11330, Cass. sez. 3, 24 febbraio 2010 n. 4492, Cass. sez. 1, 12 novembre 2014 n. 24165 e Cass. sez. 2, 13 aprile 2016 n. 7331 -). E su questa scia interpretativa il motivo in esame perviene ad affermare che nel caso de quo la causa dell'arricchimento sarebbe sussistente, dal momento che al [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato possibile agire ex articolo 1150 c.c., naturalmente in combinato disposto con l'articolo 192 c.c. 4.4 A ben guardare, in effetti l'attore ha citato in modo generico per non ammettere che aveva speso per le migliorie alla casa coniugale; non ha comunque negato, poi, che tale fosse l'obiettivo delle spese, e significativamente non ha proposto ricorso incidentale per ottenere anche l'altra metà delle spese. Quindi non si è dinanzi a spese senza causa, e il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto semmai agire ex articoli 1150 e 192 c.c. nei confronti dell'ex coniuge; non può "trasformare" il sopravvenuto decesso di questa nell'assenza di causa ai fini di avvalersi dell'articolo 2041 c.c., dovendo semmai agire per la causa sopra evidenziata nei confronti di altri soggetti quali suoi eredi. 5. L'articolo 2041 c.c. quindi nella presente fattispecie non è invocabile, sussistendo la causa dell'arricchimento, il che conduce all'accoglimento del primo motivo - assorbendo gli altri -, con conseguente cassazione della s