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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26044/2026

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elice S.n.c.,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 992/2024depositata il 12/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c. citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Crotone, [OSCURATO:PERSONA] eRosanna [OSCURATO:PERSONA], assumendo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 25255/2024Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 26044/2026Data pubblicazione 01/10/2026quest’ultimo in comunione legale con il coniuge [OSCURATO:PERSONA], avevanoacquistato un terreno sito nel Comune di Rocca di Neto, che su taleterreno era stato costruito, con fondi provenienti da finanziamentoagevolato concesso alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., uncapannone, e che, nelle more, era intervenuto il fallimento della predettasocietà, nonché del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA].

LaCuratela, pertanto, domandò: in via principale, accertarsi che il fabbricatoedificato era di sua proprietà, essendo la stessa subentrata alla SestitoInfissi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; in subordine, accertarsi la sussistenzain capo a sé di un credito pari all’incremento di valore del terreno, conconseguente condanna dei convenuti al relativo pagamento; in ulterioresubordine, accertarsi la sussistenza in capo a sé di un creditocorrispondente al valore dei materiali e della manodopera impiegati perrealizzare la costruzione, con conseguente condanna dei convenuti alrelativo pagamento.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio, chiedendo ilrigetto delle domande avversarie e proponendo domanda riconvenzionaledi condanna del Fallimento al pagamento di un equo indennizzo in lorofavore per la paralisi di fatto di ogni loro diritto sull’immobile.Il Tribunale rigettò tutte le domande delle parti e regolò tra le stesse lespese processuali e quelle della consulenza tecnica d’ufficio svolta nelcorso dell’istruttoria.2.

A seguito di impugnazione da parte della Curatela, nella resistenza diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Catanzaro, con lasentenza n. 992/2024 pubblicata il 12.09.2024, ha rigettato l’appello e hacondannato l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte territoriale, quanto alla domanda di indennizzo in misuracorrispondente all’aumento di valore del terreno per effetto dellarealizzazione del capannone, ha osservato che la norma di cui all’art. 1150Numero registro generale 25255/2024Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 26044/2026Data pubblicazione 01/10/2026c.c. ha carattere eccezionale e si applica al solo possessore e non anche aldetentore, e ha ritenuto che la Curatela non avesse provato il possesso delterreno da parte della società costruttrice.

Quanto, poi, alla domanda diindennizzo in misura corrispondente al valore dei materiali e dellamanodopera impiegati nella realizzazione della costruzione, il giudice delmerito ha ritenuto che non sussistessero in concreto i presupposti di cuiall’art. 935 c.c., norma ritenuta applicabile alla fattispecie.3. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c. ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenza sulla scorta didue motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.A seguito di proposta di definizione da parte del Consigliere delegato exart. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha presentato istanza di decisione e,fissata la trattazione in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato unamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1150, comma 3, c.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3, c.p.c.La ricorrente, ponendosi in consapevole contrasto con l’orientamentoconsolidato di legittimità - richiamato anche nella sentenza impugnata -secondo cui la disposizione in parola ha natura eccezionale e non puòessere applicata analogicamente al detentore, sostiene che, al contrario,l’applicazione analogica sarebbe possibile, in quanto detta norma rispondealla ratio di evitare l’arricchimento senza causa del proprietario, inconformità al principio generale di cui all’art. 2041 c.c.Il motivo è infondato.Secondo l’art. 2041 c.c., chi, senza una giusta causa, si è arricchito adanno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, aindennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.Numero registro generale 25255/2024Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 26044/2026Data pubblicazione 01/10/2026L’azione in questione ha carattere sussidiario, per cui essa non èproponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsiindennizzare del pregiudizio subito (art. 2042 c.c.).A sua volta, l’art. 1150 c.c. dispone che il possessore, anche se di malafede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinariee ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purchéessi sussistano al tempo della restituzione.

La norma stabilisce anche lamisura dell’indennità: la misura dell'aumento di valore conseguito dallacosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; laminor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore, se ilpossessore è di mala fede.Dal confronto tra le norme in questione emerge che, pur rispondendoentrambe all’esigenza di evitare l’ingiustificato arricchimento di unsoggetto a danno di un altro (l’art. 1150 c.c. all’esigenza di evitare che ilproprietario tragga vantaggio dall'aumento di valore della cosa a spese dichi la possiede), la disposizione di cui all’art. 1150 c.c. presenta caratteredi specialità rispetto alla norma generale di cui all’art. 2041 c.c., e ciò conriferimento non soltanto all’aspetto soggettivo, riguardando essa il solopossessore, ma anche, come si è visto, alla misura dell’indennizzo,stabilita in maniera differenziata a seconda dello stato psicologico delpossessore medesimo, e al presupposto del diritto all’indennità, costituitodalla sussistenza dei miglioramenti al tempo della restituzione.Coerentemente con quanto innanzi osservato, si è escluso che possaessere esperita l'azione generale di arricchimento nei casi in cui è possibileagire ai sensi dell’art. 1150 c.c. (cfr., per esempio: Cass. n. 4909/2023).Va dunque esclusa la possibilità di un’applicazione analogica della norma,e ciò in conformità all’orientamento consolidato di legittimità secondo cuile disposizioni contenute negli artt. 1150 e ss. c.c. richiedono la qualità dipossessore in colui che agisca per ottenere il rimborso delle spese, ilpagamento delle indennità o per far valere il diritto di ritenzione, e,Numero registro generale 25255/2024Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 26044/2026Data pubblicazione 01/10/2026essendo esse norme di carattere eccezionale, non sono applicabili peranalogia al mero detentore (cfr.: Cass. n. 20691/2024; Cass. n.22154/2023; Cass. n. 29924/2022; Cass. n. 28379/2017; Cass. n.17245/2010; Cass. n. 5948/2005; Cass. n. 12627/1993).Quanto dedotto dalla ricorrente, invero, non costituisce ragione idonea amutare l’orientamento innanzi citato.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 935 e 936 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.Secondo la Curatela ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erroneamentesussunto nel disposto dell’art. 935 c.c. la domanda subordinata dicondanna dei convenuti al pagamento di una somma corrispondente alvalore dei materiali e della manodopera impiegati nella realizzazione dellacostruzione, domanda proposta, fin dal primo grado di giudizio, ai sensidell’art. 936 c.c. e come tale qualificata anche dal Tribunale, che l’avevarigettata sulla scorta di considerazioni erronee nel merito.

La ricorrenteassume che, laddove qualificata correttamente, la domanda avrebbedovuto essere accolta.

Infatti, se, da un lato, il Tribunale aveva disattesola domanda negando la terzietà dell’attrice in quanto la società poi fallitaaveva operato con il consenso dei proprietari del fondo, la parte, dall’altrolato, sostiene che debba trovare applicazione il principio secondo cui ildiritto all'indennizzo ex art. 936 cc. non trova ostacolo nel fatto che leopere siano state fatte a scienza del proprietario e senza sua opposizione;lo trova, per contro, nell'esistenza d'un previo valido rapporto di naturacontrattuale o reale, in forza del quale chi ha eseguito i lavori fosseobbligato od avesse diritto a farlo, giacché, in questo caso, gli effettidell'esser state eseguite opere o costruzioni troveranno regolamentazionenella disciplina del rapporto (cfr.: Cass. n. 7100/1992).Il motivo è fondato.Numero registro generale 25255/2024Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 26044/2026Data pubblicazione 01/10/2026Deve premettersi che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di cuiall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ricomprende tanto quello di violazionedi legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa,implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsaapplicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecieconcreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché lafattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure neltrarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenzegiuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (cfr.: Cass.n. 23851/2019).La seconda ipotesi è quella verificatasi nella fattispecie, posto che, mentrela Curatela ricorrente ha dedotto di aver realizzato il capannone oggetto dicausa con materiali propri su suolo altrui, fattispecie che rientra neldisposto dell’art. 936 c.c., la Corte d’appello ha invece rigettato ladomanda di indennizzo per assenza dei presupposti di cui all’art. 935 c.c.,norma che regola, invece, la diversa fattispecie della realizzazionedell’opera da parte del proprietario del fondo con materiali altrui.Quest’ultima, tuttavia, non corrisponde alle allegazioni della parte, come sidesume sia dal riferimento effettuato dal Tribunale alla «ulterioredomanda subordinata di pagamento di una indennità ai sensi dell’art. 936c.c. per aver realizzato l’opera su terreno altrui con materiali propri» (cfr.:sentenza impugnata, a pag. 4), sia da quanto riportato a pag. 13 dellasentenza di secondo grado: «secondo gli assunti della Curatela, invero, leopere (i.e. il compendio immobiliare censito al N.C.E.U. al foglio 16,particella 107 sub 1, cat.

D7) non sono state realizzate dal proprietario delsuolo (vale a dire dai signori [OSCURATO:PERSONA]), ma dalla [OSCURATO:PERSONA] diSestito [OSCURATO:SOCIETA]., che, seppur priva di personalità giuridica, è unautonomo soggetto di diritto».Numero registro generale 25255/2024Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 26044/2026Data pubblicazione 01/10/2026L’asserzione della Corte d’appello, a pag. 12 della sentenza impugnata,secondo cui «del tutto correttamente il Tribunale ha esaminato ladomanda applicando il disposto dell’art. 936 c.c.», si riferisce non già alladomanda in esame, bensì a quella di pagamento di una somma pariall’incremento di valore del fondo, proposta dalla parte ai sensi dell’art.1150 c.c., il cui ultimo comma richiama la norma qui in trattazione.Detta asserzione, dunque, si riferisce a una diversa questione.3.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al secondomotivo, rigettato il primo.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Catanzaro in diversa composizione, perché provveda, inapplicazione dei principi suesposti, al riesame della domanda diaccertamento del credito corrispondente al valore dei materiali e dellamanodopera impiegati nella realizzazione della costruzione e di condannadei convenuti al relativo pagamento in favore della Curatela.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 23 settembre 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elice S.n.c.,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 992/2024depositata il 12/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c. citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Crotone, [OSCURATO:PERSONA] eRosanna [OSCURATO:PERSONA], assumendo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 25255/2024Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 26044/2026Data pubblicazione 01/10/2026quest’ultimo in comunione legale con il coniuge [OSCURATO:PERSONA], avevanoacquistato un terreno sito nel Comune di Rocca di Neto, che su taleterreno era stato costruito, con fondi provenienti da finanziamentoagevolato concesso alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., uncapannone, e che, nelle more, era intervenuto il fallimento della predettasocietà, nonché del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA]. LaCuratela, pertanto, domandò: in via principale, accertarsi che il fabbricatoedificato era di sua proprietà, essendo la stessa subentrata alla SestitoInfissi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; in subordine, accertarsi la sussistenzain capo a sé di un credito pari all’incremento di valore del terreno, conconseguente condanna dei convenuti al relativo pagamento; in ulterioresubordine, accertarsi la sussistenza in capo a sé di un creditocorrispondente al valore dei materiali e della manodopera impiegati perrealizzare la costruzione, con conseguente condanna dei convenuti alrelativo pagamento.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio, chiedendo ilrigetto delle domande avversarie e proponendo domanda riconvenzionaledi condanna del Fallimento al pagamento di un equo indennizzo in lorofavore per la paralisi di fatto di ogni loro diritto sull’immobile.Il Tribunale rigettò tutte le domande delle parti e regolò tra le stesse lespese processuali e quelle della consulenza tecnica d’ufficio svolta nelcorso dell’istruttoria.2. A seguito di impugnazione da parte della Curatela, nella resistenza diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Catanzaro, con lasentenza n. 992/2024 pubblicata il 12.09.2024, ha rigettato l’appello e hacondannato l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte territoriale, quanto alla domanda di indennizzo in misuracorrispondente all’aumento di valore del terreno per effetto dellarealizzazione del capannone, ha osservato che la norma di cui all’art. 1150Numero registro generale 25255/2024Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 26044/2026Data pubblicazione 01/10/2026c.c. ha carattere eccezionale e si applica al solo possessore e non anche aldetentore, e ha ritenuto che la Curatela non avesse provato il possesso delterreno da parte della società costruttrice. Quanto, poi, alla domanda diindennizzo in misura corrispondente al valore dei materiali e dellamanodopera impiegati nella realizzazione della costruzione, il giudice delmerito ha ritenuto che non sussistessero in concreto i presupposti di cuiall’art. 935 c.c., norma ritenuta applicabile alla fattispecie.3. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c. ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenza sulla scorta didue motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.A seguito di proposta di definizione da parte del Consigliere delegato exart. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha presentato istanza di decisione e,fissata la trattazione in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato unamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1150, comma 3, c.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3, c.p.c.La ricorrente, ponendosi in consapevole contrasto con l’orientamentoconsolidato di legittimità - richiamato anche nella sentenza impugnata -secondo cui la disposizione in parola ha natura eccezionale e non puòessere applicata analogicamente al detentore, sostiene che, al contrario,l’applicazione analogica sarebbe possibile, in quanto detta norma rispondealla ratio di evitare l’arricchimento senza causa del proprietario, inconformità al principio generale di cui all’art. 2041 c.c.Il motivo è infondato.Secondo l’art. 2041 c.c., chi, senza una giusta causa, si è arricchito adanno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, aindennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.Numero registro generale 25255/2024Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 26044/2026Data pubblicazione 01/10/2026L’azione in questione ha carattere sussidiario, per cui essa non èproponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsiindennizzare del pregiudizio subito (art. 2042 c.c.).A sua volta, l’art. 1150 c.c. dispone che il possessore, anche se di malafede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinariee ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purchéessi sussistano al tempo della restituzione. La norma stabilisce anche lamisura dell’indennità: la misura dell'aumento di valore conseguito dallacosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; laminor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore, se ilpossessore è di mala fede.Dal confronto tra le norme in questione emerge che, pur rispondendoentrambe all’esigenza di evitare l’ingiustificato arricchimento di unsoggetto a danno di un altro (l’art. 1150 c.c. all’esigenza di evitare che ilproprietario tragga vantaggio dall'aumento di valore della cosa a spese dichi la possiede), la disposizione di cui all’art. 1150 c.c. presenta caratteredi specialità rispetto alla norma generale di cui all’art. 2041 c.c., e ciò conriferimento non soltanto all’aspetto soggettivo, riguardando essa il solopossessore, ma anche, come si è visto, alla misura dell’indennizzo,stabilita in maniera differenziata a seconda dello stato psicologico delpossessore medesimo, e al presupposto del diritto all’indennità, costituitodalla sussistenza dei miglioramenti al tempo della restituzione.Coerentemente con quanto innanzi osservato, si è escluso che possaessere esperita l'azione generale di arricchimento nei casi in cui è possibileagire ai sensi dell’art. 1150 c.c. (cfr., per esempio: Cass. n. 4909/2023).Va dunque esclusa la possibilità di un’applicazione analogica della norma,e ciò in conformità all’orientamento consolidato di legittimità secondo cuile disposizioni contenute negli artt. 1150 e ss. c.c. richiedono la qualità dipossessore in colui che agisca per ottenere il rimborso delle spese, ilpagamento delle indennità o per far valere il diritto di ritenzione, e,Numero registro generale 25255/2024Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 26044/2026Data pubblicazione 01/10/2026essendo esse norme di carattere eccezionale, non sono applicabili peranalogia al mero detentore (cfr.: Cass. n. 20691/2024; Cass. n.22154/2023; Cass. n. 29924/2022; Cass. n. 28379/2017; Cass. n.17245/2010; Cass. n. 5948/2005; Cass. n. 12627/1993).Quanto dedotto dalla ricorrente, invero, non costituisce ragione idonea amutare l’orientamento innanzi citato.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 935 e 936 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.Secondo la Curatela ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erroneamentesussunto nel disposto dell’art. 935 c.c. la domanda subordinata dicondanna dei convenuti al pagamento di una somma corrispondente alvalore dei materiali e della manodopera impiegati nella realizzazione dellacostruzione, domanda proposta, fin dal primo grado di giudizio, ai sensidell’art. 936 c.c. e come tale qualificata anche dal Tribunale, che l’avevarigettata sulla scorta di considerazioni erronee nel merito. La ricorrenteassume che, laddove qualificata correttamente, la domanda avrebbedovuto essere accolta. Infatti, se, da un lato, il Tribunale aveva disattesola domanda negando la terzietà dell’attrice in quanto la società poi fallitaaveva operato con il consenso dei proprietari del fondo, la parte, dall’altrolato, sostiene che debba trovare applicazione il principio secondo cui ildiritto all'indennizzo ex art. 936 cc. non trova ostacolo nel fatto che leopere siano state fatte a scienza del proprietario e senza sua opposizione;lo trova, per contro, nell'esistenza d'un previo valido rapporto di naturacontrattuale o reale, in forza del quale chi ha eseguito i lavori fosseobbligato od avesse diritto a farlo, giacché, in questo caso, gli effettidell'esser state eseguite opere o costruzioni troveranno regolamentazionenella disciplina del rapporto (cfr.: Cass. n. 7100/1992).Il motivo è fondato.Numero registro generale 25255/2024Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 26044/2026Data pubblicazione 01/10/2026Deve premettersi che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di cuiall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ricomprende tanto quello di violazionedi legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa,implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsaapplicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecieconcreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché lafattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure neltrarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenzegiuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (cfr.: Cass.n. 23851/2019).La seconda ipotesi è quella verificatasi nella fattispecie, posto che, mentrela Curatela ricorrente ha dedotto di aver realizzato il capannone oggetto dicausa con materiali propri su suolo altrui, fattispecie che rientra neldisposto dell’art. 936 c.c., la Corte d’appello ha invece rigettato ladomanda di indennizzo per assenza dei presupposti di cui all’art. 935 c.c.,norma che regola, invece, la diversa fattispecie della realizzazionedell’opera da parte del proprietario del fondo con materiali altrui.Quest’ultima, tuttavia, non corrisponde alle allegazioni della parte, come sidesume sia dal riferimento effettuato dal Tribunale alla «ulterioredomanda subordinata di pagamento di una indennità ai sensi dell’art. 936c.c. per aver realizzato l’opera su terreno altrui con materiali propri» (cfr.:sentenza impugnata, a pag. 4), sia da quanto riportato a pag. 13 dellasentenza di secondo grado: «secondo gli assunti della Curatela, invero, leopere (i.e. il compendio immobiliare censito al N.C.E.U. al foglio 16,particella 107 sub 1, cat. D7) non sono state realizzate dal proprietario delsuolo (vale a dire dai signori [OSCURATO:PERSONA]), ma dalla [OSCURATO:PERSONA] diSestito [OSCURATO:SOCIETA]., che, seppur priva di personalità giuridica, è unautonomo soggetto di diritto».Numero registro generale 25255/2024Numero sezionale 1921/2026Numero di raccolta generale 26044/2026Data pubblicazione 01/10/2026L’asserzione della Corte d’appello, a pag. 12 della sentenza impugnata,secondo cui «del tutto correttamente il Tribunale ha esaminato ladomanda applicando il disposto dell’art. 936 c.c.», si riferisce non già alladomanda in esame, bensì a quella di pagamento di una somma pariall’incremento di valore del fondo, proposta dalla parte ai sensi dell’art.1150 c.c., il cui ultimo comma richiama la norma qui in trattazione.Detta asserzione, dunque, si riferisce a una diversa questione.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al secondomotivo, rigettato il primo.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Catanzaro in diversa composizione, perché provveda, inapplicazione dei principi suesposti, al riesame della domanda diaccertamento del credito corrispondente al valore dei materiali e dellamanodopera impiegati nella realizzazione della costruzione e di condannadei convenuti al relativo pagamento in favore della Curatela.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 23 settembre 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso