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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17739/2026

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amente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 372/2022depositata il 22/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nel 1999, [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio, dinanzi alTribunale di Rovigo, il fratello [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’accertamentodella nullità, o, in subordine, l’annullamento per violenza morale dellaNumero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/2026procura a vendere un terreno sito in territorio del Comune di Bosaro, dalei conferita, nonché la condanna del convenuto al risarcimento del dannocausato dall'alienazione del predetto bene.Il convenuto ha resistito alla domanda, eccependo il suo difetto dilegittimazione passiva, poiché la procura era stata rilasciata dall'attrice adaltri soggetti, e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimentodel danno ex art. 96 c.p.c.A seguito di interruzione per il decesso di [OSCURATO:PERSONA], la causa è stataproseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], moglie e unica erede delconvenuto.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Rovigo ha rigettato sial'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto sia ledomande dell’attrice, e ha condannato quest'ultima al risarcimento deldanno da lite temeraria e alle spese del grado.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Venezia, consentenza n. 2622/2014, ha dichiarato inammissibile il gravame, ritenendoche l'atto di appello si limitasse a riprendere le considerazioni difensive giàsvolte dinanzi al Tribunale, senza alcuna specifica contestazione relativaalla motivazione della sentenza impugnata.A seguito di ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] scorta di un unico motivo, la Corte di cassazione, con ordinanza n.16616/2019, in accoglimento dell’impugnazione, ha cassato la sentenza disecondo grado, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, per provvedereall’esame dei motivi di appello, da ritenersi sufficientemente specifici eammissibili, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.Riassunta la causa da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella contumaciadi [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello, con sentenza n. 372/2022pubblicata il 22.02.2022, ha annullato la condanna dell’appellante ex art.Numero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/202696 c.p.c. e ha confermato, per il resto, la decisione di rigetto delledomande proposte dalla parte.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che la firma del preliminare di vendita e della procura a favore diCarlo Borile, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse stata conseguenza nongià delle pressioni esercitate sull’appellante da parte di [OSCURATO:PERSONA] edegli altri fratelli, bensì di una causa oggettiva esterna, costituitadall’imminente vendita coattiva, non dipendente dai fratelli Saltarin e chetutti volevano assolutamente evitare.

Secondo la Corte di merito, sebbeneanche l’esercizio di un diritto possa costituire una minaccia ingiusta, ciòrichiedeva che, in tal modo, si mirasse a raggiungere un vantaggioingiusto, del che non era stata fornita prova; le argomentazionidell’appellante sull’origine del debito che aveva dato causa alla proceduraespropriativa erano ininfluenti, dovendosi rilevare come nello stesso attodi riassunzione si fosse dedotto che il pignoramento era dovuto a debiticontratti dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], padre dell’attrice e dell’originarioconvenuto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive in questa sede.A seguito di formulazione, da parte del Consigliere delegato, di proposta didefinizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha chiesto ladecisione e, fissata la trattazione in camera di consiglio, ha anchedepositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazionedi norme di diritto e segnatamente dell’art. 1434 c.c. e dell’art. 1435 c.c.in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – omessa valutazione di fattiemersi e documenti prodotti nel giudizio di merito costituenti oggetto diNumero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/2026discussione tra le parti e decisivi ai fini del giudizio, in relazione all’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c.Secondo la ricorrente, premesso che la minaccia richiesta dalla legge perla configurabilità della violenza morale poteva avere ad oggetto anche unacondotta omissiva, doveva rilevarsi che vari elementi di prova acquisitiagli atti (testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], sommarie informazioni reseda [OSCURATO:PERSONA] e lettera inviata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA]), non valutati o valutati solo in parte dalla Corted’appello, dimostravano che la minaccia dell’originario convenutoriguardava non già la vendita all’asta dei beni pignorati, bensì il suo rifiutodi prestare adesione alla vendita dei beni a soggetti diversi da quelliprescelti.

La censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. dovevaessere considerata ammissibile, in quanto la sentenza di primo grado equella di appello non erano fondate sulle medesime argomentazioni.Il motivo è inammissibile.Quanto al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., l'onere dispecificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., imponeal ricorrente che lo denunci, a pena d'inammissibilità della censura, diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le suefunzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 23745/2020; Cass. n.18998/2021).Nella specie, la ricorrente non indica, né emerge in concreto, alcunaaffermazione in diritto, contenuta nella sentenza impugnata, che si pongaNumero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/2026in contrasto con le norme di cui la parte ha denunciato la violazione o lafalsa applicazione.Al contrario, la decisione impugnata è conforme al consolidatoorientamento interpretativo di legittimità secondo cui la minaccia di farvalere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante ilconsenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1438c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazioneche si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazionedi un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quelloconseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia iniquo edesorbiti dall'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguitosia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previstidall'ordinamento (cfr.: Cass. n. 20305/2015; Cass. n. 17523/2011; Cass.n. 28260/2005).L’accertamento dell’eventuale abnormità o iniquità del vantaggioperseguito è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile nel giudizio dilegittimità, ove congruamente motivato.Ora, nella formulazione del motivo, la ricorrente si limita semplicementead allegare un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa, la quale, tuttavia, è esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 24155/2017;Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 7871/2025).Conclusioni non dissimili vanno tratte con riferimento alla censura di cuiall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., osservandosi che l'omesso esamedi elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez.

Un., n.Numero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/20268053/2014; Cass., Sez.

Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass.n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024).Inoltre, come precisato in sede di legittimità (cfr.: Cass. n. 22218/2023),costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez.

Un., n.5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014).

Non costituiscono,viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui allarichiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni odeduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); glielementi istruttori (Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014); una moltitudine difatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n.21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sonoinammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigmanormativo a questi ultimi profili.Nella specie, non rientra nel disposto normativo in questione l’omessoesame dei singoli elementi istruttori indicati dalla parte (uno dei quali,vale a dire la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], si assume anche considerato,sia pur «solo in parte»), visto che la condotta complessivamente tenutanella vicenda dall’originario convenuto è stata comunque valutata.L’asserto della ricorrente secondo cui quanto affermato nella sentenzaimpugnata non corrisponde alle risultanze processuali si risolve, indefinitiva, in un’inammissibile richiesta di revisione della ricostruzione delfatto e del giudizio di merito.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza perviolazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.per non avere la Corte correttamente valutato le risultanze processuali inrelazione alla sussistenza della fattispecie di cui all’art. 1438 c.c., ovvero,Numero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/2026in subordine, omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., avutoriguardo ai seguenti fatti storici: l’origine del debito dal quale eraconseguita la procedura espropriativa sul bene oggetto di causa e lepromesse (rimaste inadempiute) di ripartizione pro-quota del terrenoresiduo tra i fratelli dopo la vendita.La ricorrente sostiene che agli atti del giudizio erano stati acquisiti varielementi (sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 137/1996, relativaad altra causa, rinuncia della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigoall’esecuzione intrapresa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], testimonianza diLucia Saltarin e lettera inviata il 19.04.1997 da [OSCURATO:PERSONA] e MariaTeresa Saltarin), da cui si evinceva che era stato il convenuto, intestatariofiduciario dei beni di famiglia, a far lievitare il debito in relazione al quale ibeni per cui è causa erano stati sottoposti a pignoramento e che la venditaall’acquirente da lui prescelto serviva ad ottenere il risultato delpagamento anche dei suoi debiti personali.

La parte assume che, inrelazione a quanto precede, la Corte di merito abbia travisato le prove.Il motivo è inammissibile.Richiamato quanto già esposto in ordine al primo motivo circa il vizio di cuiall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., si rileva che, ancora una volta, laricorrente deduce l’omesso esame non già di fatti storici, bensì di elementiistruttori, e che le argomentazioni della parte sull’origine del debito sonostate oggetto di un espresso giudizio di irrilevanza nella sentenzaimpugnata, sicché non può ritenersene omesso l’esame.Si rappresenta, al riguardo, che nella scelta, tra le varie risultanzeprobatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, ilgiudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (cfr.: Cass. n. 42/2009) e che quello che in sostanza la parteNumero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/2026richiede in questa sede è nuovamente una revisione della ricostruzionedella vicenda in fatto, ricostruzione che è demandata al giudice del meritoe sfugge al sindacato di legittimità ove, come nella specie, siacongruamente motivata.È la stessa formulazione della rubrica a rivelare l’intento della ricorrente,laddove si lamenta che la Corte d’appello non abbia «correttamentevalutato le risultanze processuali».Con riferimento alla pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c., si rileva che,secondo consolidato orientamento di legittimità, per dedurre un siffattovizio, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fattinon contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c. (cfr.: Cass. Sez.

Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021).Infine, non è configurabile neppure astrattamente un travisamento delleprove, visto che per la sussistenza di tale vizio è richiesto, tra l’altro, chel'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo dellamedesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilitàlogica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenutiinformativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre (cfr.:Cass. n. 9507/2023; Cass. n. 20737/2025); nella specie, al contrario, lacensura della parte riguarda, come innanzi si è visto, proprio lavalutazione delle prove e dunque il merito.3.

In definitiva, il ricorso è inammissibile, e ciò anche ai sensi dell’art.360-bis c.p.c., visto che il provvedimento impugnato ha deciso leNumero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/2026questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte el’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel’orientamento della stessa.Al riguardo, è stato affermato che l'art. 360-bis c.p.c. consente di delibarerapidamente ricorsi "inconsistenti", esonerando la Corte dall'esprimerecompiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accoltadall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi chela pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità eche il ricorrente non la critica adeguatamente (cfr.: Cass., Sez.

Un., n.7155/2017).Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendosvolto l’intimata attività difensive in questa sede.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., va applicato – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il quarto comma dell’art. 96c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento, infavore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferioread euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass., Sez.

Un., n.27433/2023; Cass., Sez.

Un., n. 28540/2023; Cass. n. 11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.500,00, infavore della cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,Numero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/2026per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 372/2022depositata il 22/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nel 1999, [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio, dinanzi alTribunale di Rovigo, il fratello [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’accertamentodella nullità, o, in subordine, l’annullamento per violenza morale dellaNumero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/2026procura a vendere un terreno sito in territorio del Comune di Bosaro, dalei conferita, nonché la condanna del convenuto al risarcimento del dannocausato dall'alienazione del predetto bene.Il convenuto ha resistito alla domanda, eccependo il suo difetto dilegittimazione passiva, poiché la procura era stata rilasciata dall'attrice adaltri soggetti, e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimentodel danno ex art. 96 c.p.c.A seguito di interruzione per il decesso di [OSCURATO:PERSONA], la causa è stataproseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], moglie e unica erede delconvenuto.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Rovigo ha rigettato sial'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto sia ledomande dell’attrice, e ha condannato quest'ultima al risarcimento deldanno da lite temeraria e alle spese del grado.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Venezia, consentenza n. 2622/2014, ha dichiarato inammissibile il gravame, ritenendoche l'atto di appello si limitasse a riprendere le considerazioni difensive giàsvolte dinanzi al Tribunale, senza alcuna specifica contestazione relativaalla motivazione della sentenza impugnata.A seguito di ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] scorta di un unico motivo, la Corte di cassazione, con ordinanza n.16616/2019, in accoglimento dell’impugnazione, ha cassato la sentenza disecondo grado, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, per provvedereall’esame dei motivi di appello, da ritenersi sufficientemente specifici eammissibili, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.Riassunta la causa da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella contumaciadi [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello, con sentenza n. 372/2022pubblicata il 22.02.2022, ha annullato la condanna dell’appellante ex art.Numero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/202696 c.p.c. e ha confermato, per il resto, la decisione di rigetto delledomande proposte dalla parte.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che la firma del preliminare di vendita e della procura a favore diCarlo Borile, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse stata conseguenza nongià delle pressioni esercitate sull’appellante da parte di [OSCURATO:PERSONA] edegli altri fratelli, bensì di una causa oggettiva esterna, costituitadall’imminente vendita coattiva, non dipendente dai fratelli Saltarin e chetutti volevano assolutamente evitare. Secondo la Corte di merito, sebbeneanche l’esercizio di un diritto possa costituire una minaccia ingiusta, ciòrichiedeva che, in tal modo, si mirasse a raggiungere un vantaggioingiusto, del che non era stata fornita prova; le argomentazionidell’appellante sull’origine del debito che aveva dato causa alla proceduraespropriativa erano ininfluenti, dovendosi rilevare come nello stesso attodi riassunzione si fosse dedotto che il pignoramento era dovuto a debiticontratti dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], padre dell’attrice e dell’originarioconvenuto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive in questa sede.A seguito di formulazione, da parte del Consigliere delegato, di proposta didefinizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha chiesto ladecisione e, fissata la trattazione in camera di consiglio, ha anchedepositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazionedi norme di diritto e segnatamente dell’art. 1434 c.c. e dell’art. 1435 c.c.in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – omessa valutazione di fattiemersi e documenti prodotti nel giudizio di merito costituenti oggetto diNumero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/2026discussione tra le parti e decisivi ai fini del giudizio, in relazione all’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c.Secondo la ricorrente, premesso che la minaccia richiesta dalla legge perla configurabilità della violenza morale poteva avere ad oggetto anche unacondotta omissiva, doveva rilevarsi che vari elementi di prova acquisitiagli atti (testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], sommarie informazioni reseda [OSCURATO:PERSONA] e lettera inviata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA]), non valutati o valutati solo in parte dalla Corted’appello, dimostravano che la minaccia dell’originario convenutoriguardava non già la vendita all’asta dei beni pignorati, bensì il suo rifiutodi prestare adesione alla vendita dei beni a soggetti diversi da quelliprescelti. La censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. dovevaessere considerata ammissibile, in quanto la sentenza di primo grado equella di appello non erano fondate sulle medesime argomentazioni.Il motivo è inammissibile.Quanto al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., l'onere dispecificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., imponeal ricorrente che lo denunci, a pena d'inammissibilità della censura, diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le suefunzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 23745/2020; Cass. n.18998/2021).Nella specie, la ricorrente non indica, né emerge in concreto, alcunaaffermazione in diritto, contenuta nella sentenza impugnata, che si pongaNumero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/2026in contrasto con le norme di cui la parte ha denunciato la violazione o lafalsa applicazione.Al contrario, la decisione impugnata è conforme al consolidatoorientamento interpretativo di legittimità secondo cui la minaccia di farvalere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante ilconsenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1438c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazioneche si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazionedi un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quelloconseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia iniquo edesorbiti dall'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguitosia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previstidall'ordinamento (cfr.: Cass. n. 20305/2015; Cass. n. 17523/2011; Cass.n. 28260/2005).L’accertamento dell’eventuale abnormità o iniquità del vantaggioperseguito è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile nel giudizio dilegittimità, ove congruamente motivato.Ora, nella formulazione del motivo, la ricorrente si limita semplicementead allegare un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa, la quale, tuttavia, è esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 24155/2017;Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 7871/2025).Conclusioni non dissimili vanno tratte con riferimento alla censura di cuiall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., osservandosi che l'omesso esamedi elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n.Numero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/20268053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass.n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024).Inoltre, come precisato in sede di legittimità (cfr.: Cass. n. 22218/2023),costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n.5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono,viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui allarichiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni odeduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); glielementi istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); una moltitudine difatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n.21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sonoinammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigmanormativo a questi ultimi profili.Nella specie, non rientra nel disposto normativo in questione l’omessoesame dei singoli elementi istruttori indicati dalla parte (uno dei quali,vale a dire la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], si assume anche considerato,sia pur «solo in parte»), visto che la condotta complessivamente tenutanella vicenda dall’originario convenuto è stata comunque valutata.L’asserto della ricorrente secondo cui quanto affermato nella sentenzaimpugnata non corrisponde alle risultanze processuali si risolve, indefinitiva, in un’inammissibile richiesta di revisione della ricostruzione delfatto e del giudizio di merito.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza perviolazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.per non avere la Corte correttamente valutato le risultanze processuali inrelazione alla sussistenza della fattispecie di cui all’art. 1438 c.c., ovvero,Numero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/2026in subordine, omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., avutoriguardo ai seguenti fatti storici: l’origine del debito dal quale eraconseguita la procedura espropriativa sul bene oggetto di causa e lepromesse (rimaste inadempiute) di ripartizione pro-quota del terrenoresiduo tra i fratelli dopo la vendita.La ricorrente sostiene che agli atti del giudizio erano stati acquisiti varielementi (sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 137/1996, relativaad altra causa, rinuncia della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigoall’esecuzione intrapresa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], testimonianza diLucia Saltarin e lettera inviata il 19.04.1997 da [OSCURATO:PERSONA] e MariaTeresa Saltarin), da cui si evinceva che era stato il convenuto, intestatariofiduciario dei beni di famiglia, a far lievitare il debito in relazione al quale ibeni per cui è causa erano stati sottoposti a pignoramento e che la venditaall’acquirente da lui prescelto serviva ad ottenere il risultato delpagamento anche dei suoi debiti personali. La parte assume che, inrelazione a quanto precede, la Corte di merito abbia travisato le prove.Il motivo è inammissibile.Richiamato quanto già esposto in ordine al primo motivo circa il vizio di cuiall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., si rileva che, ancora una volta, laricorrente deduce l’omesso esame non già di fatti storici, bensì di elementiistruttori, e che le argomentazioni della parte sull’origine del debito sonostate oggetto di un espresso giudizio di irrilevanza nella sentenzaimpugnata, sicché non può ritenersene omesso l’esame.Si rappresenta, al riguardo, che nella scelta, tra le varie risultanzeprobatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, ilgiudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (cfr.: Cass. n. 42/2009) e che quello che in sostanza la parteNumero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/2026richiede in questa sede è nuovamente una revisione della ricostruzionedella vicenda in fatto, ricostruzione che è demandata al giudice del meritoe sfugge al sindacato di legittimità ove, come nella specie, siacongruamente motivata.È la stessa formulazione della rubrica a rivelare l’intento della ricorrente,laddove si lamenta che la Corte d’appello non abbia «correttamentevalutato le risultanze processuali».Con riferimento alla pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c., si rileva che,secondo consolidato orientamento di legittimità, per dedurre un siffattovizio, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fattinon contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c. (cfr.: Cass. Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021).Infine, non è configurabile neppure astrattamente un travisamento delleprove, visto che per la sussistenza di tale vizio è richiesto, tra l’altro, chel'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo dellamedesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilitàlogica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenutiinformativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre (cfr.:Cass. n. 9507/2023; Cass. n. 20737/2025); nella specie, al contrario, lacensura della parte riguarda, come innanzi si è visto, proprio lavalutazione delle prove e dunque il merito.3. In definitiva, il ricorso è inammissibile, e ciò anche ai sensi dell’art.360-bis c.p.c., visto che il provvedimento impugnato ha deciso leNumero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/2026questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte el’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel’orientamento della stessa.Al riguardo, è stato affermato che l'art. 360-bis c.p.c. consente di delibarerapidamente ricorsi "inconsistenti", esonerando la Corte dall'esprimerecompiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accoltadall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi chela pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità eche il ricorrente non la critica adeguatamente (cfr.: Cass., Sez. Un., n.7155/2017).Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendosvolto l’intimata attività difensive in questa sede.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., va applicato – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il quarto comma dell’art. 96c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento, infavore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferioread euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass., Sez. Un., n.27433/2023; Cass., Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. n. 11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.500,00, infavore della cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,Numero registro generale 7519/2023Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 17739/2026Data pubblicazione 03/06/2026per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso