CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controM M [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9759/2024 depositata il06/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto ingiudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma la [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo di aver acquistato dalla convenuta untermocamino con un collettore, precisando alla venditrice, la quale avevaNumero registro generale 18746/2024Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 10100/2026Data pubblicazione 18/04/2026accettato, che il termocamino doveva avere il sistema a fiamma inversa; afronte del prezzo totale di euro 2.427,80, l’attore aveva versato euro1.000,00 a titolo di acconto. L’acquirente, accortosi della mancanza delsistema di funzionamento a fiamma inversa, dopo aver contattato piùvolte la convenuta, era stato costretto ad acquistare un altro sistema diriscaldamento venduto da diversa società e, successivamente, avevacontestato formalmente l’inadempimento a controparte, chiedendo ilrimborso di quanto corrisposto.L’attore, dunque, ha domandato pronunciarsi la risoluzione del contratto dicompravendita, con condanna della convenuta alla ripetizione dell’indebitoe al risarcimento dei danni.La società si è costituita in giudizio, opponendosi all’accoglimento delledomande avversarie e chiedendo in via riconvenzionale condannarsicontroparte al pagamento del prezzo residuo.Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace di Roma ha pronunciatola risoluzione del contratto di compravendita, con condanna della societàvenditrice alla restituzione di quanto ricevuto dall’attore, nonché alrisarcimento dei danni, liquidati in euro 2.500,00.A seguito di impugnazione da parte della M M [OSCURATO:PERSONA].r.l., nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma, consentenza n. 9759/2024 pubblicata il 06.06.2024, in riforma della decisionedi primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoredella M M [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., del complessivo importo di euro6.419,40, oltre interessi legali sino al saldo, nonché al pagamento dellespese del doppio grado di giudizio.Nella motivazione, il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che l’attore appellato non avesse fornito prova della pattuizionerelativa al sistema a fiamma inversa, né della tempestiva contestazionedella mancanza di esso, né dei danni subiti, né del nesso di causalità con ilNumero registro generale 18746/2024Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 10100/2026Data pubblicazione 18/04/2026preteso inadempimento della controparte, mentre, per contro, risultavafondata la domanda riconvenzionale formulata dall’appellante.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzad’appello sulla scorta di cinque motivi.La M M [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto attività difensive.A seguito di proposta di definizione anticipata formulata dal Consiglieredelegato, il ricorrente ha chiesto la decisione, e, una volta fissata latrattazione in camera di consiglio, lo stesso ha depositato una memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 c.p.c., 151 co.2 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.A dire del ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che nonvi fosse stata la dimostrazione né dell’accordo tra le parti circa il fatto cheil termocamino dovesse essere a fiamma inversa, né di una tempestivadenuncia del difetto di conformità del bene acquistato, benché tale provaemergesse sia da una dichiarazione sottoscritta il 15 luglio 2019 da FabioBuralli, sia dalle mail di contestazione del 12 febbraio 2018, del 7 marzo2018 e, a mezzo p.e.c., del 3 ottobre 2018; infine, il pagamento di euro702,84 in data 3 ottobre 2018 da parte del ricorrente non poteva esserericondotto alla suddetta vendita.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 c.p.c., 128 deld.lgs. n. 206/2005 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.In particolare, il Tribunale avrebbe valutato in modo illogico la provadocumentale in atti sulla tempestiva denuncia dei vizi.Il terzo motivo è rubricato come segue: omessa valutazione di un fattostorico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, n. 5, c.p.c.Numero registro generale 18746/2024Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 10100/2026Data pubblicazione 18/04/2026In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elementi dacui emergevano l’ordine di un termocamino a fiamma inversa e latempestiva denuncia del difetto di conformità, oltre che l’imputazione delpagamento di euro 702,84 ad altre forniture e l’avvenuto pagamento di unacconto di euro 1.000,00.I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono infondati.In proposito, premesso che in rubrica il ricorrente denuncia violazionedegli artt. 115 (indicato come art. 151 c.p.c. per un evidente errore discritturazione) e 116 c.p.c., deve osservarsi che, in tema di ricorso percassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghiche quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (cfr.: Cass. n. 6774/2022; Cass. n. 1229/2019; Cass. n.27000/2016; sul punto, si vedano anche: Cass. Sez. Un., n. 20867/2020;Cass. n. 16016/2021).In concreto, oggetto della censura della parte è proprio l’erratavalutazione del materiale istruttorio da parte del giudice del merito, il chenon integra gli estremi della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.Quanto al vizio di violazione di legge, esso consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma diNumero registro generale 18746/2024Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 10100/2026Data pubblicazione 18/04/2026legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censuraè possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: ildiscrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio acausa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovveroerronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che soloquest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n.25182/2024).È stato chiarito, in proposito, che l'applicazione di una norma ad unafattispecie concreta asseritamente ricostruita dal provvedimentoimpugnato in modo erroneo o carente non ridonda necessariamente inviolazione di quella norma, ma può anche costituire espressione di ungiudizio di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sottol'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi(violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizionedell'astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della leggein ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultimacensura, e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione dellerisultanze di causa (cfr.: Cass. n. 15499/2004; Cass. n. 16132/2005;Cass. n. 10127/2006 ed altre conformi).In concreto, sebbene la parte abbia dedotto una violazione degli artt. 128ss. del d.lgs. n. 206/2005, la stessa non ha sollevato alcun problemainterpretativo relativo alla normativa in questione, limitandosi, invece, acontestare la ricostruzione dei fatti da parte del giudice del merito.A sua volta, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabileper cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., èconfigurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo leNumero registro generale 18746/2024Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 10100/2026Data pubblicazione 18/04/2026regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti(sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del"nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.) (cfr.: Cass. n. 13395/2018; Cass. n.18092/2020).Anche in relazione a tale norma, nessuna erronea attribuzione dell’oneredella prova risulta indicata in concreto dalla parte.Infine, quanto al preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata, siosserva che la deduzione di esso conferisce al giudice di legittimità non ilpotere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottopostaal suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazionisvolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamenteprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casitassativamente previsti dalla legge). Conseguentemente, per potersiconfigurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo dellacontroversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che siassume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale dafar ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbeportato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancatoesame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamentodella pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivosolo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoriadelle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratioNumero registro generale 18746/2024Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 10100/2026Data pubblicazione 18/04/2026decidendi" venga a trovarsi priva di base (cfr.: Cass. n. 9368/2006; insenso conforme, si vedano, tra le altre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n.24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 21223/2018).In concreto, la parte sostiene che la sussistenza dell’accordo tra le parti inordine al funzionamento del termocamino a fiamma inversa fosse unacircostanza pacifica e pone, altresì, a fondamento della sua critica sia unadichiarazione scritta a firma di un terzo, sia alcune comunicazioniavvenute a distanza di quattro anni circa dalla consegna del bene; infine,a dire della parte, il pagamento parziale di euro 702,84 si riferirebbe abeni diversi dal camino.Al riguardo, deve osservarsi, in primo luogo, che dalla motivazione dellasentenza impugnata, a pag. 3, emerge che la società convenuta avevanegato in primo grado che le parti avessero pattuito il sistema difunzionamento a fiamma inversa del camino, né il ricorrente ha fornitospecifiche indicazioni circa le ragioni in virtù delle quali la pattuizione inquestione dovesse, invece, essere ritenuta pacifica, con la conseguenzache detta censura è inammissibile.Non può essere attribuito valore decisivo alle dichiarazioni sottoscritte damancanza di conformità del camino ed al pagamento parziale, visto chetali elementi, comunque, andrebbero comparati con quelli ulteriorievidenziati dal Tribunale nella sentenza impugnata in senso contrario,quali il tempo trascorso tra la consegna del bene e la prima contestazionescritta (cfr.: pag. 9), nonché la richiesta da parte dell’attore di un incontrocon controparte per procedere al saldo delle fatture senza lamentare lapresenza del vizio quale causa ostativa all’adempimento (cfr.: pag. 10);peraltro, dette risultanze istruttorie, lungi dall’essere state trascurate dalgiudice del merito, sono state, invece, espressamente menzionate inmotivazione, sicché neppure ricorre un’ipotesi di omesso esame.Numero registro generale 18746/2024Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 10100/2026Data pubblicazione 18/04/2026Il ricorrente ritiene che il giudice del merito, nel liquidare il credito fattovalere da controparte con la domanda riconvenzionale, non abbiaconsiderato l’acconto versato, ma non tiene conto del fatto che le sommeda lui pagate erano state oggetto di assegnazione in sede esecutiva aseguito della sentenza di primo grado.Quanto al preteso travisamento delle risultanze istruttorie da parte delgiudice del merito, va considerato che esso postula: a) che l'errore delgiudice di merito cada non sulla valutazione della prova("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo dellamedesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilitàlogica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenutiinformativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b)che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c)che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe statanecessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata suicontenuti informativi che risultano oggettivamente dal materialeprobatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamentedesunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità delladecisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assolutacertezza (cfr.: Cass. n. 9507/2023; Cass. n. 20737/2025).Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie.2. Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 1223, in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.In particolare, integrerebbe gli estremi della violazione dell’art. 1223 c.c.l’affermazione del Tribunale secondo cui l’attore non aveva fornito prova inordine al danno effettivamente subito e al nesso eziologico tra dettoacquisto e il vizio lamentato, visto che dai documenti in atti sarebbe,invece, emersa la prova dell’acquisto del collettore per un importo di euro484,25, oltre IVA, ossia per totali euro 587,15, del pagamento di euroNumero registro generale 18746/2024Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 10100/2026Data pubblicazione 18/04/20261.000,00 a titolo di acconto il 22 gennaio 2014 e l’acquisto in data 11gennaio 2017, per euro 2.940,20, di una stufa da altra ditta.Il motivo, assorbito in senso improprio dal rigetto di quelli precedenti, ècomunque infondato.Infatti, il ricorrente, senza prospettare alcun problema interpretativo dellanorma di cui all’art. 1223 c.c., si limita ad indicare circostanze di fattodalle quali il giudice, mediante la sua attività valutativa, avrebbe dovutoricavare la prova del danno e del nesso di causalità, in tal modorichiedendo un riesame delle risultanze processuali, che tuttavia èprecluso al giudice di legittimità.Va in ogni caso osservato che la restituzione, a seguito della risoluzionedel contratto, del corrispettivo versato non costituisce danno, maripetizione di indebito ex art. 1458 c.c. e che, quanto all’acquisto di unanuova stufa, la necessità di procedere a tanto non poteva ritenersi “ovvia”(cfr., al riguardo: ricorso a pag. 27), ove si consideri che la parte risultaaver dedotto che il camino oggetto di causa era privo del sistema afiamma inversa, ma non anche che esso non funzionasse affatto.3. Il quinto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza peromessa motivazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.In particolare, a dire del ricorrente, il giudice del merito non si sarebbeespresso né sull’eccezione di inammissibilità della domandariconvenzionale della società convenuta in primo grado, nella parte aventead oggetto il pagamento di merci diverse dal termocamino oggetto delladomanda dell’attore, né sull’eccezione di prescrizione presuntiva sollevatacon riferimento alla pretesa di pagamento della convenuta stessa, nellaparte riguardante il termocamino.Il motivo è inammissibile.In proposito, deve osservarsi che la Corte di cassazione, allorquando siadenunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha ilpotere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo ilNumero registro generale 18746/2024Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 10100/2026Data pubblicazione 18/04/2026predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrenteindichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" dicui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo siaammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tuttele precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazioneprocessuale (cfr.: Cass. n. 2771/2017).Al contrario, nella specie, la parte non ha fornito alcuna indicazioneconcreta in ordine a tempi e modalità con cui le eccezioni in esame sonostate sollevate in primo grado e fatte valere in grado di appello.Inoltre, per quanto concerne la parte della domanda riconvenzionale di cuiè stata eccepita l’inammissibilità, il ricorrente non ha fornito alcunaindicazione specifica né circa il contenuto dei documenti comprovanti, asuo dire, che essa riguardava un titolo diverso, né circa la loro produzioneagli atti, e non ne ha neppure riportato, almeno per estratto, il contenutonel ricorso.Ne deriva che il motivo è carente di specificità.In ogni caso, quanto alla prescrizione presuntiva, premesso che la parteha allegato di aver corrisposto, in relazione all’acquisto del termocamino,solo un acconto, deve rilevarsi che, per quanto disposto dall’art. 2959 c.c.,l'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagliartt. 2954, 2955 e 2956 c.c. ha comunque ammesso in giudizio chel'obbligazione non è stata estinta.Al riguardo, si è affermato che l'eccezione di prescrizione presuntiva èincompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi,anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non èstata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigettodell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesacreditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non siasorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata neipropri confronti (cfr., per tutte: Cass. n. 15303 /2019).Numero registro generale 18746/2024Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 10100/2026Data pubblicazione 18/04/20264. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo la società intimatasvolto attività difensiva.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., va applicato – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il quarto comma dell’art. 96c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento, infavore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferioread euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass., Sez. Un., n.27433/2023; Cass., Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. n. 11346/2024).Sussistono, infine, i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n.228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellasomma di euro 2.500,00, in favore della cassa delle ammende, ex art. 96,quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso