Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08756/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a.s. (cancellata dal registro delleimprese in data 09/02/2024) e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati edifesi entrambi in forza di procura speciale in atti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa come per legge dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATONumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n. 5968/2023 depositata il 24/10/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026dalla Consigliera RAFFAELLA BROGI1.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (hinc:CGT2), con la sentenza n. 5968/2023 depositata in data 24/10/2023,ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e ha rigettatol’appello della società Roma GDO di [OSCURATO:PERSONA], CornacchioneDomenico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenzan. 3371/2021, con cui la Commissione tributaria provinciale di Romaaveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla societàcontribuente contro due avvisi di accertamento aventi per oggettoriprese a titolo di IVA per operazioni inesistenti e la maggior IRPEFdovuta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell’attività illecita dellasocietà di cui sarebbe stato il dominus.

Proprio con riferimento alleriprese nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto chel’amministrazione finanziaria non avesse assolto l'onere della provariguardo al maggior reddito imputato, limitatamente all'incasso difatture per euro 13.083,81 ed all'incasso di assegni per euro16.480,26, riconoscendo anche a favore della società costi percarburante per euro

20.000.2. La CGT2 ha ritenuto fondato l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate in relazione alle riprese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],ritenendo che gli incassi imputati a quest’ultimo fossero dimostratidalle verifiche bancarie, con la conseguenza che era onere delNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026contribuente dimostrare di averne tenuto conto ai fini delladeterminazione del reddito imponibile.

Circa la detrazione del costidella benzina, gli stessi, una volta dimostrato il carattere di meracartiera della società GDO, non potevano considerarsi inerenti ad una2.

Diversamente, la CGT2 ha ritenuto infondato l’appelloproposto da Roma GDO di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che dovesse essere, quindi,corretto l’accertamento del giudice di prime cure circa l’inesistenzadelle operazioni sottese alle fatture attive e passive in discorso, lanatura di mera cartiera della società in questione e le finalità illecite cuiil meccanismo fraudolento in questione era finalizzato.

In particolare,il primo giudice aveva correttamente messo in luce come, sulla scortadelle indagini del giudice penale, la società appellante e molte di quellecoinvolte nel meccanismo illecito fossero di fatto controllate da DelVecchio.

Inoltre, nessuna rilevanza poteva avere, sul piano fiscale, lasentenza assolutoria dell’amministratrice della società caseificioAndriese, né la decisione del tribunale del riesame che ha revocato lamisura cautelare all’amministratore della società Albafooddistribuzione, in quanto tali decisioni rimangono circoscritte all’ambitopenale della vicenda.

Neppure le sentenze emesse dal giudice tributariodi Campobasso, in primo grado, nei confronti di accertamenti emessinei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], potevano considerarsi vincolanti,riguardando, peraltro, altri esercizi finanziari.3.

Contro la sentenza della CGT2 hanno proposto ricorso incassazione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] eCORNACCHIONE DOMENICO, in qualità di socio della cessata societàROMA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]4.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.Numero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/20265.

Con ordinanza interlocutoria n. 19646/2025 depositata in data16/07/2025 questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolodifettando l’effettiva integrazione del contraddittorio nei confronti dellasocia accomandataria pretermessa [OSCURATO:PERSONA]; a taleadempimento le parti ricorrenti hanno provveduto;6.

I ricorrenti hanno – sul punto – depositato, in data 05/01/2026copia del certificato di morte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (deceduta il[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e notifica eseguita nei confronti degli eredi.7.

Le parti ricorrenti hanno anche depositato memorie ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per vizio di totale carenza grafica della motivazione emotivazione apparente in relazione alla violazione dell’art. 132, comma2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 156, comma 2, c.p.c.,in riferimento al motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.1.1.

Con tale motivo la ricorrente rileva che la sentenza impugnata,pur graficamente esistente, è stata espressa in termini meramenteassertivi, tali da non esprimere il ragionamento logico-giuridico seguitodalla corte territoriale per giungere alla decisione.La CGT2, in particolare, si è limitata a una vana “condivisione” delladecisione della CTP di Roma, senza rendere in nessuna guisacomprensibile come e se abbia valutato le prove offerte, della cuinatura e fonte non v’è la minima traccia, là dove il puntuale riscontroandava specificamente indicato nella motivazione della pronuncia.I contribuenti con l’atto di appello si dolevano della mancatavalutazione da parte del primo giudice di tutti i documentiNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026extracontabili prodotti in corso di giudizio, idonei a dimostrarel’esistenza delle prestazioni eseguite dalla Roma GDO in favore deipropri clienti, i cui compensi sono stati richiesti con le fatture contestatedall’amministrazione finanziaria.I ricorrenti rilevano di aver richiamato, nel proprio atto d’appello,l’attenzione sui seguenti documenti costituiti: a) dalle sentenze emessedalle CTP territorialmente competenti a favore del [OSCURATO:PERSONA] edella [OSCURATO:SOCIETA]. (ossia delle società che hanno ricevuto le fattureemesse dalla Roma GDO oggetto di indagine); b) dalla sentenza diassoluzione del legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] fascicolodi parte Corte di Cassazione; c) dal provvedimento del Tribunale delRiesame di Roma emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] (legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.),di [OSCURATO:PERSONA] (sub-agente della Roma GDO) e di Montanocontratti di prestazione di servizi ripassati tra Roma GDO e i propriclienti molti dei quali muniti di data certa (mediante apposizione deltimbro postale); e) dal consistente scambio di mail – senza soluzionedi continuità - tra Roma GDO e i propri clienti (tra i quali il GruppoSassano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) contenenti ancheordini di consegna, piani di lavoro che attestano senza ombra di dubbiol’attività di intermediazione posta in essere tra la Roma GDO e i predetticlienti; f) perizia a firma del Prof.

Tron redatta nell’interesse delCaseificio Andriese comprovante l’esistenza del rapporto commercialeintercorso con la Roma GDO; g) la perizia a firma del Dott. [OSCURATO:PERSONA] in favore della Roma GDO; h) n. 13 pec inviate da Roma GDOall’Agenzia delle Entrate all’indomani della verifica con la qualevenivano inviati buona parte dei predetti documenti extracontabili.1.2.

I ricorrenti evidenziano, poi, che la sentenza impugnatacontiene anche un «contrasto irriducibile tra affermazioniNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026inconciliabili», avendo erroneamente affermato che la CTP di Romaaveva ritenuto la Roma GDO quale mera cartiera.

In particolare, silegge nella sentenza impugnata: «Circa la detrazione del costo dellabenzina, una volta dimostrato, da parte dello stesso Collegio, ilcarattere di mera cartiera della società GDO, i costi in questione nonpotevano considerarsi inerenti ad una attività imprenditoriale di fattonon svolta.»In realtà, nella sentenza del giudice di primo grado si legge: «…anche perché non è affatto insolito che alcune società operinoparallelamente su due campi, agendo sia come cartiere che comeimprese dedite ad attività lecite ed effettive (v. in tal senso l’ordinanzadel Tribunale del Riesame di Roma)” ed ancora: “…forniture dicarburante, che per una certa quota (da fissare presuntivamente ineuro 20.000,00) possono ritenersi effettivamente utilizzate da soci oincaricati della GDO per lo svolgimento della loro attività diintermediazione.»Di conseguenza, la CTP di Roma, contrariamente a quanto intesodal giudice di appello, non ha dichiarato che la Roma GDO fosse unamera cartiera, ma al più che la stessa operasse su due campi (sia comecartiere che come imprese dedite ad attività lecite ed effettive); tantoè vero che riconosceva alla società una parte dei costi di carburante eduna parte dei costi per servizi ricevuti dai propri fornitori.1.3.

È stata, poi, censurata la seguente affermazione contenutanella sentenza impugnata: «…gli incassi in questione imputati a DelVecchio sono stati dimostrati dalle verifiche bancarie, perciò era oneredel contribuente dimostrare di averne tenuto conto ai fini delladeterminazione del reddito imponibile...»La CGT2, quindi, non avrebbe individuato correttamente l’oggettodegli accertamenti fiscali, dove è stato, peraltro, ben specificato che:i) le verifiche bancarie sono state effettuate sui conti correnti dellaNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026Roma GDO e non di [OSCURATO:PERSONA]; ii) il maggior redditorichiamato a tassazione non risulta da una discrepanza tra le sommetransitate sui predetti conti e quelle dichiarate dalla GDO ai fini delladeterminazione del reddito; iii) gli incassi avvenuti tramite i predetticonti correnti non sono imputati al [OSCURATO:PERSONA], ma al contrario aquest’ultimo vengono tassate le somme presuntivamente detenute innero e oggetto di un altrettanto presunto riciclaggio.1.4.

Un’ulteriore affermazione della sentenza impugnata censuratadai ricorrenti è quella secondo cui: «il primo giudice ha messo in lucecome, sulla scorta delle indagini del giudice penale, la societàappellante e molte di quelle coinvolte nel meccanismo illecito erano difatto controllate da [OSCURATO:PERSONA]».Tuttavia, dalla lettura della sentenza di primo grado e dalle indaginipenali non è emerso in alcun modo che [OSCURATO:PERSONA] esercitasseun controllo di fatto su molte società coinvolte nel meccanismo illecito.Tale circostanza non è stata neppure dedotta dall’Agenzia delle Entrate,come evidenziato dai ricorrenti a pagina 16 del proprio atto di appello:«E stato già dimostrato ed accertato dal Tribunale del riesame di Roma(di cui si parlerà successivamente) che le predette società operano nelsettore di appartenenza da decenni e sono soggetti autonomi e distantidalla figura di [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto l’A.E. nulla ha riferito (neppure ilminimo indizio) su come tali società potessero essere riconducibili aDel Vecchio».

Tanto più che è proprio il Tribunale del riesame di Romaa escludere tale presunto controllo di fatto da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA](v. pag. 12 dell’ordinanza).1.5.

È stata censurata, poi, la presenza di un «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» nel rilievo dato alle indagini penali e nonalla sentenza di assoluzione, così come è inconciliabile con il corredoprobatorio l’affermazione in termini di non rilevanza delle sentenzetributarie in favore della Centrale del Latte de [OSCURATO:SOCIETA]., che hannoNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026per oggetto l’accertamento dell’anno d’imposta 2013, con riferimentoai rapporti intrattenuti con Roma GDO.1.6.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Iniziando dalla parte incui la CGT2 respinge l’appello proposto dai contribuenti, si legge nellasentenza impugnata che venivano censurati i seguenti profili dellasentenza di primo grado: «mancata considerazione degli elementidocumentali forniti, in particolare delle decisioni favorevoli intervenutein sede penale nei confronti degli amministratori di due delle societàfornitrici e dell'accoglimento del ricorso in sede tributaria di altresocietà clienti che avrebbe attestato la veridicità delle operazionicommerciali concluse con la società appellante.»La CGT2 così motiva in ordine all’appello dei contribuenti: «Invece,non è fondato l’appello della suindicata società GDO, di GiannoneGrazia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, questiultimi hanno ribadito nel gravame, nella sostanza, quanto giàrappresentato in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ritiene in proposito che ilprimo giudice sulla scorta degli atti del processo penale e delle verifichedell’ufficio, abbia evidenziato, con congrua motivazione, cui si rinvia,l’inesistenza delle operazioni sottese alle fatture attive e passive indiscorso, la natura di mera cartiera della società in questione e lefinalità illecite cui il meccanismo fraudolento in questione erafinalizzato.

In particolare, il primo giudice ha messo in luce come, sullascorta delle indagini del giudice penale, la società appellante e moltedi quelle coinvolte nel meccanismo illecito erano di fatto controllate daDel Vecchio.

Inoltre, nessuna rilevanza sul piano fiscale può avere lasentenza assolutoria dell’amministratrice della società caseificioAndriese né la decisione del tribunale del riesame che ha revocato lamisura cautelare all’amministratore della società Albafooddistribuzione, in quanto tali decisioni rimangono circoscritte all’ambitopenale della vicenda.

Riguardo, poi, alle sentenze emesse dal giudiceNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026tributario di Campobasso, in primo grado, nei confronti di accertamentiemessi nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], le stesse, non vincolanticomunque per questo giudice, riguardano altri esercizi finanziari.»Secondo questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, è nulla,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che noncostituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale lasentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primogrado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fattoe delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esamecritico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass., 25/10/2018, n.27112).Alla luce della giurisprudenza di questa Corte la motivazione dellasentenza qui impugnata non è apparente, considerato che nelladescrizione dei motivi di appello contenuta nella premessa dellasentenza impugnata viene fatto riferimento a precisi documenti che icontribuenti ritenevano correttamente non valutati dal giudice di primecure (sentenza di assoluzione e sentenze tributarie favorevoli) e chesono stati riscontrati nella motivazione della CGT2.

Quest’ultima,seppur sinteticamente, ha dato atto dei motivi per i quali tanto lasentenza di assoluzione emessa dal giudice dell’udienza preliminareche le sentenze tributarie non potevano condurre a una diversaqualificazione delle operazioni de quibus, confermando la correttezzadella valutazione del primo giudice.Non sono fondate neppure le censure relative alla presenza, nellamotivazione della sentenza impugnata, di affermazioni inconciliabili chedeterminano un vizio motivazionale suscettibile di determinare lanullità della sentenza solamente nell’ipotesi in cui non consentano diricostruire l’iter logico-argomentativo posto alla base della decisione,ipotesi che non può sussistere in relazione ad affermazioni del giudiceNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026che siano l’esito della valutazione delle risultanze istruttorie rimesse alsindacato di merito.

In tal senso – tanto più alla luce del(sopravvenuto) art. 21 bis del d.

Lgs. n. 74 del 2000 che riconosceeffetti nel processo tributario limitatamente alla sentenza irrevocabiledi assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non loha commesso pronunciata in esito a dibattimento – non puòconsiderarsi come affermazione inconciliabile il fatto che la decisioneimpugnata dia rilievo ad alcuni atti di indagine compiuti dalla Procuradella Repubblica territorialmente competente, ma non alla sentenza diassoluzione emessa dal giudice per l’udienza preliminare, consideratianche i diversi standards probatori che connotano il processo tributariorispetto al processo penale.2.

Con il secondo motivo è stato denunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., il travisamento della provaconcernente un fatto sostanziale.2.1.

La parte ricorrente rileva che la CGT2 avrebbe dovutoaccertare che l’Agenzia delle Entrate non ha assolto al suo onereprobatorio, dal momento in cui non ha svolto alcun accertamento acarico dei partners commerciali che hanno ricevuto o emesso le fattureoggetto di contestazione né tantomeno tale accertamento è statocondotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Procura della Repubblica diRoma nell’ambito del procedimento penale proc.

R.G.N.R. n. 48951/16.Al contrario la Corte avrebbe dovuto prendere in debitaconsiderazione i documenti prodotti dai ricorrenti e le successiveemergenze processuali a favore degli altri coimputati, che di fattohanno evidenziato ed accertato che le prestazioni oggetto delle fatturecontestate fossero reali.

Inoltre, anche partendo dal presupposto che ilsig. [OSCURATO:PERSONA], disponendo di ingenti somme di denaro proventi direato (traffico di sostanze stupefacenti), le avrebbe consegnate incontanti agli altri imprenditori, che le avrebbero, a loro volta, bonificateNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026sul conto della [OSCURATO:PERSONA], giustificandole sulla base delle fattureoggetto di contestazione, non è comunque comprensibile come lostesso [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe assicurato il rientro delle somme pulitese – com’è vero – le stesse successivamente sono state bonificate adaltrettanti imprenditori per il pagamento delle fatture passive per laRoma GDO.

Sempre secondo i ricorrenti, l’Agenzia delle Entrate si è,tuttavia, limitata ad asserire che le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,CLA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] f.lli [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebberocomunque riferibili a [OSCURATO:PERSONA], cosicché lo stesso avrebbe potutogarantirsi il rientro dei capitali puliti.

La CGT2 non spende, tuttavia,alcuna considerazione su come tali società potessero esserericonducibili al sig. [OSCURATO:PERSONA].

La parte ricorrente spende, poi, da pag.24 ss. del ricorso in cassazione alcune argomentazioni inerenti aicontenuti dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, perevidenziare, in senso contrario a quanto sostenuto dall’Agenzia delleEntrate, che le fatture fossero riferibili a operazioni effettivamenteesistenti.

A tal fine richiama, poi, a pag. 25 ss. il contenuto dellasentenza assolutoria passata in giudicato, mentre a pag. 27 ss. harichiamato le sentenze pronunciate in ambito tributario.Con riferimento alla fornitura di carburante ricevuta dalla CLA diNarduzzi [OSCURATO:SOCIETA]. - rinviando alle censure già svolte con ilprimo motivo in merito all’affermazione della CGT2, secondo cui, lasocietà fosse stata qualificata come società cartiera anche dal giudicedi prime – ha evidenziato che la Roma GDO ha espletato la propriautilizzato veicoli personali comunque intestati a CornacchioneDomenico e [OSCURATO:PERSONA].

Trattandosi di una società inaccomandita semplice è consentito detrarre i costi relativi al carburanteutilizzato su veicoli di proprietà dei soci (in assenza di veicoli intestatiNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026alla società) sempre se utilizzati per l’espletamento dell’attività diimpresa.

È del tutto plausibile, dunque, concludono i ricorrenti, che lafornitura di carburante è stata realmente effettuata in favore dellaRoma GDO e, pertanto, le fatture devono ritenersi valide.2.2.

Il motivo è inammissibile, sotto plurimi profili.2.3.

In via preliminare occorre rilevare che l’intitolazione del motivoè «Travisamento della prova concernente un fatto sostanziale, ex art.360, comma I, n. 5, Cod.

Proc. Civ.» Nell’ipotesi in cui la parte avesseinteso censurare l’omesso esame del fatto decisivo – cui fa riferimentol’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - deve rilevarsi come quest’ultimodebba essere inteso in senso storico-naturalistico.

Sul punto questaCorte ha precisato che l'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., comeriformulato ex art. 54 d.L. n. 83 del 2012, prevede un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardarel'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenzedi un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Cass. n.2961/2025).Inoltre, sempre secondo questa Corte l'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti eabbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbeNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.n. 17005/2024).Infine, occorre rilevare come – con riferimento alla qualificazionedelle fatture oggetto di causa come afferenti a operazionioggettivamente inesistenti sussiste la cd.

“doppia conforme” (dato chela sentenza della CGT2 ha riformato la sentenza del giudice di primecure solo limitatamente – e in modo parziale – con riferimento alleriprese nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Si legge, infatti, nellasentenza impugnata: «Il primo giudice ha confermato la maggior partedei rilievi mossi dall'ufficio ritenendo, però non assolto da quest'ultimol'onere della prova riguardo al maggior reddito imputato al [OSCURATO:PERSONA] all'incasso di fatture per euro 13.083,81 ed all'incasso diassegni per euro 16.480,26, riconoscendo anche a favore della societàcosti per carburante per euro 20.000.»2.4.

Anche a riqualificare il motivo ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c. la conclusione – circa la richiesta di unarivalutazione delle prove avulsa dal sindacato di legittimità dellapresente Corte – non cambia.A tal fine occorre dare atto, in via preliminare che le Sezioni Unitedi questa Corte hanno recentemente precisato che il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova ilsuo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per erroredi fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4,c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controversoNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, seil travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5,c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass.Sez.

Un. n. 5792/2024).Ciò premesso questa Corte ha precisato che il travisamento dellaprova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) chel'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivodella medesima ("demonstratum"), con conseguente, assolutaimpossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, icontenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di potertrarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nelgiudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbestata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata suicontenuti informativi che risultano oggettivamente dal materialeprobatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quellierroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulladiversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità,ma di assoluta certezza (Cass. n. 9507/2023).Inoltre, è stato precisato che, in tema di scrutinio del ragionamentoprobatorio seguito dal giudice di merito, l'errore di valutazionenell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova nonè sindacabile in sede di legittimità, se non si traduce in un vizio dimotivazione costituzionalmente rilevante, mentre deve ritenersicensurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazionedell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che sia cadutosulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investaNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti(Cass. n. 37382/2022).Nel caso di specie le censure di parte ricorrente illustrate nelpresente motivo di ricorso veicolano un diverso apprezzamento deldemonstrandum, cioè sulla valutazione della prova effettuata dalgiudice di seconde cure sulla base dei contenuti dei motivi d’appelloveicolati dall’odierna società ricorrente.3.

Con il terzo motivo è stato denunciato il travisamento della provaconcernente un fatto sostanziale ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.3.1.

La parte ricorrente rileva di aver sostenuto, sin dal primo attodi impugnazione avverso gli atti di accertamento, che gli elementiindiziari prodotti dall’Agenzia delle Entrate erano, di fatto, smentitioltre che dall’Ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma emessa adefinizione del gravame avverso l’ordinanza applicativa delle misurecautelari, anche dalla successiva documentazione prodotta ed inparticolare della sentenza assolutoria del Partner commercialeCaseificio Andriese e della perizia emessa in suo favore dal Prof.

Tronnonché dalle sentenze della CTP territorialmente competente che avevadefinito, positivamente per i contribuenti, i ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ossia gli imprenditori commerciarli che rappresentavanol’altra faccia della medaglia o meglio coloro che avrebbero ricevuto lefatture asseritamente “false”), ed ancora, da tutti i documentiextracontabili (ben 64 file) che attestavano l’esistenza di tutti i rapportisottostanti le fatture contestate.

Rileva altresì di aver contestato chel’amministrazione finanziaria non avesse fatto alcun controllo a caricodei partner della Roma GDO che avevano emesso e ricevuto le fatturein favore di quest’ultima.

La verifica veniva focalizzata, quindi, solo edesclusivamente nei confronti della Roma GDO.Rileva, inoltre, come non sia stata minimamente valutata la copiosadocumentazione consegnata dalla Roma GDO a mezzo del proprioNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026consulente fiscale dott. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo pec e successivamente prodottain giudizio.

Da tali documenti emerge, infatti, come la contribuenteabbia realmente svolto l’attività di impresa, poi dedotta nelle fattureemesse, al fine di ricevere il corrispettivo da parte delle aziende cheavevano ricevuto i relativi servizi (che hanno aumentato il fatturato diqueste ultime).

Dalla documentazione risultava, più precisamente, sisostiene, che l’operato della Roma GDO fosse volto a mettere incontatto i suoi clienti con noti gruppi di acquisto, facenti parte dellagrande distribuzione organizzata.

I proventi della Roma GDO sono,quindi, concludono sul punto i ricorrenti, frutto di attività di rilevazioneprezzi e merchandising e di intermediazione commerciale.3.2.

Il motivo è inammissibile in relazione ai medesimi profilievidenziati con riferimento al secondo motivo di ricorso, con laconseguenza che si rinvia a quanto già evidenziato ai punti

2.3. e

2.4.4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3,c.p.c.4.1.

Con tale motivo la parte ricorrente espone che le presunzioniposte alla base degli accertamenti tributari sono rappresentate dalleindagini condotte dalla Procura della Repubblica di Roma, dalle qualisarebbe emerso che la [OSCURATO:PERSONA] GDO fosse una mera cartierautilizzata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di riciclare i proventi delleesercitate.

La Procura ha desunto tale infondata ipotesi solo sulla basedei precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA].

L’Amministrazionefinanziaria si è adagiata su tale labile circostanza ai fini della emissionedegli avvisi.

L’Amministrazione ha rilevato nel processo verbale diconstatazione del 15 maggio 2018 che le evidenze riscontrate nel corsodella verifica fiscale effettuata, nonché le analisi del conto correntedella società, hanno fatto emergere più che fondati dubbi sull’esercizioNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026da parte della stessa dell’attività di intermediazione, perlomeno per ivolumi di affari esposti nelle dichiarazioni fiscali presentate.

Ad avvisodi parte ricorrente, quindi, il ragionamento deduttivodell’Amministrazione finanziaria è inficiato irrimediabilmente dalladocumentazione elencata nei paragrafi 1, 2 e 3 del ricorso incassazione, i quali privano gli elementi indiziari dei requisiti dellaprecisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2727 c.c.

Gli avvisidi accertamento sono, pertanto, fondati su presunzioni inidonee asupportare gli addebiti mossi dall’Amministrazione finanziaria neiconfronti dei Ricorrenti.4.2.

Il motivo è inammissibile, in quanto, la censura inerente allaviolazione di legge veicola, anche in tale ipotesi, una richiesta dirivalutazione dei fatti di causa e dei documenti prodotti, totalmenteestranea al sindacato di Legittimità di questa Corte.5.

Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese di lite in favore della controricorrente, così come liquidate indispositivo P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido tra loro alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di Legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.Numero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.Il PresidenteRoberto Succio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a.s. (cancellata dal registro delleimprese in data 09/02/2024) e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati edifesi entrambi in forza di procura speciale in atti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa come per legge dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATONumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n. 5968/2023 depositata il 24/10/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026dalla Consigliera RAFFAELLA BROGI1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (hinc:CGT2), con la sentenza n. 5968/2023 depositata in data 24/10/2023,ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e ha rigettatol’appello della società Roma GDO di [OSCURATO:PERSONA], CornacchioneDomenico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenzan. 3371/2021, con cui la Commissione tributaria provinciale di Romaaveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla societàcontribuente contro due avvisi di accertamento aventi per oggettoriprese a titolo di IVA per operazioni inesistenti e la maggior IRPEFdovuta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell’attività illecita dellasocietà di cui sarebbe stato il dominus. Proprio con riferimento alleriprese nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto chel’amministrazione finanziaria non avesse assolto l'onere della provariguardo al maggior reddito imputato, limitatamente all'incasso difatture per euro 13.083,81 ed all'incasso di assegni per euro16.480,26, riconoscendo anche a favore della società costi percarburante per euro 20.000.2. La CGT2 ha ritenuto fondato l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate in relazione alle riprese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],ritenendo che gli incassi imputati a quest’ultimo fossero dimostratidalle verifiche bancarie, con la conseguenza che era onere delNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026contribuente dimostrare di averne tenuto conto ai fini delladeterminazione del reddito imponibile. Circa la detrazione del costidella benzina, gli stessi, una volta dimostrato il carattere di meracartiera della società GDO, non potevano considerarsi inerenti ad una2. Diversamente, la CGT2 ha ritenuto infondato l’appelloproposto da Roma GDO di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che dovesse essere, quindi,corretto l’accertamento del giudice di prime cure circa l’inesistenzadelle operazioni sottese alle fatture attive e passive in discorso, lanatura di mera cartiera della società in questione e le finalità illecite cuiil meccanismo fraudolento in questione era finalizzato. In particolare,il primo giudice aveva correttamente messo in luce come, sulla scortadelle indagini del giudice penale, la società appellante e molte di quellecoinvolte nel meccanismo illecito fossero di fatto controllate da DelVecchio. Inoltre, nessuna rilevanza poteva avere, sul piano fiscale, lasentenza assolutoria dell’amministratrice della società caseificioAndriese, né la decisione del tribunale del riesame che ha revocato lamisura cautelare all’amministratore della società Albafooddistribuzione, in quanto tali decisioni rimangono circoscritte all’ambitopenale della vicenda. Neppure le sentenze emesse dal giudice tributariodi Campobasso, in primo grado, nei confronti di accertamenti emessinei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], potevano considerarsi vincolanti,riguardando, peraltro, altri esercizi finanziari.3. Contro la sentenza della CGT2 hanno proposto ricorso incassazione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] eCORNACCHIONE DOMENICO, in qualità di socio della cessata societàROMA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.Numero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/20265. Con ordinanza interlocutoria n. 19646/2025 depositata in data16/07/2025 questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolodifettando l’effettiva integrazione del contraddittorio nei confronti dellasocia accomandataria pretermessa [OSCURATO:PERSONA]; a taleadempimento le parti ricorrenti hanno provveduto;6. I ricorrenti hanno – sul punto – depositato, in data 05/01/2026copia del certificato di morte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (deceduta il[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e notifica eseguita nei confronti degli eredi.7. Le parti ricorrenti hanno anche depositato memorie ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per vizio di totale carenza grafica della motivazione emotivazione apparente in relazione alla violazione dell’art. 132, comma2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 156, comma 2, c.p.c.,in riferimento al motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.1.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che la sentenza impugnata,pur graficamente esistente, è stata espressa in termini meramenteassertivi, tali da non esprimere il ragionamento logico-giuridico seguitodalla corte territoriale per giungere alla decisione.La CGT2, in particolare, si è limitata a una vana “condivisione” delladecisione della CTP di Roma, senza rendere in nessuna guisacomprensibile come e se abbia valutato le prove offerte, della cuinatura e fonte non v’è la minima traccia, là dove il puntuale riscontroandava specificamente indicato nella motivazione della pronuncia.I contribuenti con l’atto di appello si dolevano della mancatavalutazione da parte del primo giudice di tutti i documentiNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026extracontabili prodotti in corso di giudizio, idonei a dimostrarel’esistenza delle prestazioni eseguite dalla Roma GDO in favore deipropri clienti, i cui compensi sono stati richiesti con le fatture contestatedall’amministrazione finanziaria.I ricorrenti rilevano di aver richiamato, nel proprio atto d’appello,l’attenzione sui seguenti documenti costituiti: a) dalle sentenze emessedalle CTP territorialmente competenti a favore del [OSCURATO:PERSONA] edella [OSCURATO:SOCIETA]. (ossia delle società che hanno ricevuto le fattureemesse dalla Roma GDO oggetto di indagine); b) dalla sentenza diassoluzione del legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] fascicolodi parte Corte di Cassazione; c) dal provvedimento del Tribunale delRiesame di Roma emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] (legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.),di [OSCURATO:PERSONA] (sub-agente della Roma GDO) e di Montanocontratti di prestazione di servizi ripassati tra Roma GDO e i propriclienti molti dei quali muniti di data certa (mediante apposizione deltimbro postale); e) dal consistente scambio di mail – senza soluzionedi continuità - tra Roma GDO e i propri clienti (tra i quali il GruppoSassano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) contenenti ancheordini di consegna, piani di lavoro che attestano senza ombra di dubbiol’attività di intermediazione posta in essere tra la Roma GDO e i predetticlienti; f) perizia a firma del Prof. Tron redatta nell’interesse delCaseificio Andriese comprovante l’esistenza del rapporto commercialeintercorso con la Roma GDO; g) la perizia a firma del Dott. [OSCURATO:PERSONA] in favore della Roma GDO; h) n. 13 pec inviate da Roma GDOall’Agenzia delle Entrate all’indomani della verifica con la qualevenivano inviati buona parte dei predetti documenti extracontabili.1.2. I ricorrenti evidenziano, poi, che la sentenza impugnatacontiene anche un «contrasto irriducibile tra affermazioniNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026inconciliabili», avendo erroneamente affermato che la CTP di Romaaveva ritenuto la Roma GDO quale mera cartiera. In particolare, silegge nella sentenza impugnata: «Circa la detrazione del costo dellabenzina, una volta dimostrato, da parte dello stesso Collegio, ilcarattere di mera cartiera della società GDO, i costi in questione nonpotevano considerarsi inerenti ad una attività imprenditoriale di fattonon svolta.»In realtà, nella sentenza del giudice di primo grado si legge: «…anche perché non è affatto insolito che alcune società operinoparallelamente su due campi, agendo sia come cartiere che comeimprese dedite ad attività lecite ed effettive (v. in tal senso l’ordinanzadel Tribunale del Riesame di Roma)” ed ancora: “…forniture dicarburante, che per una certa quota (da fissare presuntivamente ineuro 20.000,00) possono ritenersi effettivamente utilizzate da soci oincaricati della GDO per lo svolgimento della loro attività diintermediazione.»Di conseguenza, la CTP di Roma, contrariamente a quanto intesodal giudice di appello, non ha dichiarato che la Roma GDO fosse unamera cartiera, ma al più che la stessa operasse su due campi (sia comecartiere che come imprese dedite ad attività lecite ed effettive); tantoè vero che riconosceva alla società una parte dei costi di carburante eduna parte dei costi per servizi ricevuti dai propri fornitori.1.3. È stata, poi, censurata la seguente affermazione contenutanella sentenza impugnata: «…gli incassi in questione imputati a DelVecchio sono stati dimostrati dalle verifiche bancarie, perciò era oneredel contribuente dimostrare di averne tenuto conto ai fini delladeterminazione del reddito imponibile...»La CGT2, quindi, non avrebbe individuato correttamente l’oggettodegli accertamenti fiscali, dove è stato, peraltro, ben specificato che:i) le verifiche bancarie sono state effettuate sui conti correnti dellaNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026Roma GDO e non di [OSCURATO:PERSONA]; ii) il maggior redditorichiamato a tassazione non risulta da una discrepanza tra le sommetransitate sui predetti conti e quelle dichiarate dalla GDO ai fini delladeterminazione del reddito; iii) gli incassi avvenuti tramite i predetticonti correnti non sono imputati al [OSCURATO:PERSONA], ma al contrario aquest’ultimo vengono tassate le somme presuntivamente detenute innero e oggetto di un altrettanto presunto riciclaggio.1.4. Un’ulteriore affermazione della sentenza impugnata censuratadai ricorrenti è quella secondo cui: «il primo giudice ha messo in lucecome, sulla scorta delle indagini del giudice penale, la societàappellante e molte di quelle coinvolte nel meccanismo illecito erano difatto controllate da [OSCURATO:PERSONA]».Tuttavia, dalla lettura della sentenza di primo grado e dalle indaginipenali non è emerso in alcun modo che [OSCURATO:PERSONA] esercitasseun controllo di fatto su molte società coinvolte nel meccanismo illecito.Tale circostanza non è stata neppure dedotta dall’Agenzia delle Entrate,come evidenziato dai ricorrenti a pagina 16 del proprio atto di appello:«E stato già dimostrato ed accertato dal Tribunale del riesame di Roma(di cui si parlerà successivamente) che le predette società operano nelsettore di appartenenza da decenni e sono soggetti autonomi e distantidalla figura di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto l’A.E. nulla ha riferito (neppure ilminimo indizio) su come tali società potessero essere riconducibili aDel Vecchio». Tanto più che è proprio il Tribunale del riesame di Romaa escludere tale presunto controllo di fatto da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA](v. pag. 12 dell’ordinanza).1.5. È stata censurata, poi, la presenza di un «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» nel rilievo dato alle indagini penali e nonalla sentenza di assoluzione, così come è inconciliabile con il corredoprobatorio l’affermazione in termini di non rilevanza delle sentenzetributarie in favore della Centrale del Latte de [OSCURATO:SOCIETA]., che hannoNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026per oggetto l’accertamento dell’anno d’imposta 2013, con riferimentoai rapporti intrattenuti con Roma GDO.1.6. Il primo motivo di ricorso è infondato. Iniziando dalla parte incui la CGT2 respinge l’appello proposto dai contribuenti, si legge nellasentenza impugnata che venivano censurati i seguenti profili dellasentenza di primo grado: «mancata considerazione degli elementidocumentali forniti, in particolare delle decisioni favorevoli intervenutein sede penale nei confronti degli amministratori di due delle societàfornitrici e dell'accoglimento del ricorso in sede tributaria di altresocietà clienti che avrebbe attestato la veridicità delle operazionicommerciali concluse con la società appellante.»La CGT2 così motiva in ordine all’appello dei contribuenti: «Invece,non è fondato l’appello della suindicata società GDO, di GiannoneGrazia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, questiultimi hanno ribadito nel gravame, nella sostanza, quanto giàrappresentato in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ritiene in proposito che ilprimo giudice sulla scorta degli atti del processo penale e delle verifichedell’ufficio, abbia evidenziato, con congrua motivazione, cui si rinvia,l’inesistenza delle operazioni sottese alle fatture attive e passive indiscorso, la natura di mera cartiera della società in questione e lefinalità illecite cui il meccanismo fraudolento in questione erafinalizzato. In particolare, il primo giudice ha messo in luce come, sullascorta delle indagini del giudice penale, la società appellante e moltedi quelle coinvolte nel meccanismo illecito erano di fatto controllate daDel Vecchio. Inoltre, nessuna rilevanza sul piano fiscale può avere lasentenza assolutoria dell’amministratrice della società caseificioAndriese né la decisione del tribunale del riesame che ha revocato lamisura cautelare all’amministratore della società Albafooddistribuzione, in quanto tali decisioni rimangono circoscritte all’ambitopenale della vicenda. Riguardo, poi, alle sentenze emesse dal giudiceNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026tributario di Campobasso, in primo grado, nei confronti di accertamentiemessi nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], le stesse, non vincolanticomunque per questo giudice, riguardano altri esercizi finanziari.»Secondo questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, è nulla,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che noncostituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale lasentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primogrado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fattoe delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esamecritico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass., 25/10/2018, n.27112).Alla luce della giurisprudenza di questa Corte la motivazione dellasentenza qui impugnata non è apparente, considerato che nelladescrizione dei motivi di appello contenuta nella premessa dellasentenza impugnata viene fatto riferimento a precisi documenti che icontribuenti ritenevano correttamente non valutati dal giudice di primecure (sentenza di assoluzione e sentenze tributarie favorevoli) e chesono stati riscontrati nella motivazione della CGT2. Quest’ultima,seppur sinteticamente, ha dato atto dei motivi per i quali tanto lasentenza di assoluzione emessa dal giudice dell’udienza preliminareche le sentenze tributarie non potevano condurre a una diversaqualificazione delle operazioni de quibus, confermando la correttezzadella valutazione del primo giudice.Non sono fondate neppure le censure relative alla presenza, nellamotivazione della sentenza impugnata, di affermazioni inconciliabili chedeterminano un vizio motivazionale suscettibile di determinare lanullità della sentenza solamente nell’ipotesi in cui non consentano diricostruire l’iter logico-argomentativo posto alla base della decisione,ipotesi che non può sussistere in relazione ad affermazioni del giudiceNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026che siano l’esito della valutazione delle risultanze istruttorie rimesse alsindacato di merito. In tal senso – tanto più alla luce del(sopravvenuto) art. 21 bis del d. Lgs. n. 74 del 2000 che riconosceeffetti nel processo tributario limitatamente alla sentenza irrevocabiledi assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non loha commesso pronunciata in esito a dibattimento – non puòconsiderarsi come affermazione inconciliabile il fatto che la decisioneimpugnata dia rilievo ad alcuni atti di indagine compiuti dalla Procuradella Repubblica territorialmente competente, ma non alla sentenza diassoluzione emessa dal giudice per l’udienza preliminare, consideratianche i diversi standards probatori che connotano il processo tributariorispetto al processo penale.2. Con il secondo motivo è stato denunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., il travisamento della provaconcernente un fatto sostanziale.2.1. La parte ricorrente rileva che la CGT2 avrebbe dovutoaccertare che l’Agenzia delle Entrate non ha assolto al suo onereprobatorio, dal momento in cui non ha svolto alcun accertamento acarico dei partners commerciali che hanno ricevuto o emesso le fattureoggetto di contestazione né tantomeno tale accertamento è statocondotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Procura della Repubblica diRoma nell’ambito del procedimento penale proc. R.G.N.R. n. 48951/16.Al contrario la Corte avrebbe dovuto prendere in debitaconsiderazione i documenti prodotti dai ricorrenti e le successiveemergenze processuali a favore degli altri coimputati, che di fattohanno evidenziato ed accertato che le prestazioni oggetto delle fatturecontestate fossero reali. Inoltre, anche partendo dal presupposto che ilsig. [OSCURATO:PERSONA], disponendo di ingenti somme di denaro proventi direato (traffico di sostanze stupefacenti), le avrebbe consegnate incontanti agli altri imprenditori, che le avrebbero, a loro volta, bonificateNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026sul conto della [OSCURATO:PERSONA], giustificandole sulla base delle fattureoggetto di contestazione, non è comunque comprensibile come lostesso [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe assicurato il rientro delle somme pulitese – com’è vero – le stesse successivamente sono state bonificate adaltrettanti imprenditori per il pagamento delle fatture passive per laRoma GDO. Sempre secondo i ricorrenti, l’Agenzia delle Entrate si è,tuttavia, limitata ad asserire che le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,CLA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] f.lli [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebberocomunque riferibili a [OSCURATO:PERSONA], cosicché lo stesso avrebbe potutogarantirsi il rientro dei capitali puliti. La CGT2 non spende, tuttavia,alcuna considerazione su come tali società potessero esserericonducibili al sig. [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente spende, poi, da pag.24 ss. del ricorso in cassazione alcune argomentazioni inerenti aicontenuti dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, perevidenziare, in senso contrario a quanto sostenuto dall’Agenzia delleEntrate, che le fatture fossero riferibili a operazioni effettivamenteesistenti. A tal fine richiama, poi, a pag. 25 ss. il contenuto dellasentenza assolutoria passata in giudicato, mentre a pag. 27 ss. harichiamato le sentenze pronunciate in ambito tributario.Con riferimento alla fornitura di carburante ricevuta dalla CLA diNarduzzi [OSCURATO:SOCIETA]. - rinviando alle censure già svolte con ilprimo motivo in merito all’affermazione della CGT2, secondo cui, lasocietà fosse stata qualificata come società cartiera anche dal giudicedi prime – ha evidenziato che la Roma GDO ha espletato la propriautilizzato veicoli personali comunque intestati a CornacchioneDomenico e [OSCURATO:PERSONA]. Trattandosi di una società inaccomandita semplice è consentito detrarre i costi relativi al carburanteutilizzato su veicoli di proprietà dei soci (in assenza di veicoli intestatiNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026alla società) sempre se utilizzati per l’espletamento dell’attività diimpresa. È del tutto plausibile, dunque, concludono i ricorrenti, che lafornitura di carburante è stata realmente effettuata in favore dellaRoma GDO e, pertanto, le fatture devono ritenersi valide.2.2. Il motivo è inammissibile, sotto plurimi profili.2.3. In via preliminare occorre rilevare che l’intitolazione del motivoè «Travisamento della prova concernente un fatto sostanziale, ex art.360, comma I, n. 5, Cod. Proc. Civ.» Nell’ipotesi in cui la parte avesseinteso censurare l’omesso esame del fatto decisivo – cui fa riferimentol’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - deve rilevarsi come quest’ultimodebba essere inteso in senso storico-naturalistico. Sul punto questaCorte ha precisato che l'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., comeriformulato ex art. 54 d.L. n. 83 del 2012, prevede un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardarel'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenzedi un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Cass. n.2961/2025).Inoltre, sempre secondo questa Corte l'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti eabbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbeNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.n. 17005/2024).Infine, occorre rilevare come – con riferimento alla qualificazionedelle fatture oggetto di causa come afferenti a operazionioggettivamente inesistenti sussiste la cd. “doppia conforme” (dato chela sentenza della CGT2 ha riformato la sentenza del giudice di primecure solo limitatamente – e in modo parziale – con riferimento alleriprese nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Si legge, infatti, nellasentenza impugnata: «Il primo giudice ha confermato la maggior partedei rilievi mossi dall'ufficio ritenendo, però non assolto da quest'ultimol'onere della prova riguardo al maggior reddito imputato al [OSCURATO:PERSONA] all'incasso di fatture per euro 13.083,81 ed all'incasso diassegni per euro 16.480,26, riconoscendo anche a favore della societàcosti per carburante per euro 20.000.»2.4. Anche a riqualificare il motivo ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c. la conclusione – circa la richiesta di unarivalutazione delle prove avulsa dal sindacato di legittimità dellapresente Corte – non cambia.A tal fine occorre dare atto, in via preliminare che le Sezioni Unitedi questa Corte hanno recentemente precisato che il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova ilsuo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per erroredi fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4,c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controversoNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, seil travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5,c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass.Sez. Un. n. 5792/2024).Ciò premesso questa Corte ha precisato che il travisamento dellaprova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) chel'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivodella medesima ("demonstratum"), con conseguente, assolutaimpossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, icontenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di potertrarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nelgiudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbestata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata suicontenuti informativi che risultano oggettivamente dal materialeprobatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quellierroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulladiversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità,ma di assoluta certezza (Cass. n. 9507/2023).Inoltre, è stato precisato che, in tema di scrutinio del ragionamentoprobatorio seguito dal giudice di merito, l'errore di valutazionenell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova nonè sindacabile in sede di legittimità, se non si traduce in un vizio dimotivazione costituzionalmente rilevante, mentre deve ritenersicensurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazionedell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che sia cadutosulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investaNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti(Cass. n. 37382/2022).Nel caso di specie le censure di parte ricorrente illustrate nelpresente motivo di ricorso veicolano un diverso apprezzamento deldemonstrandum, cioè sulla valutazione della prova effettuata dalgiudice di seconde cure sulla base dei contenuti dei motivi d’appelloveicolati dall’odierna società ricorrente.3. Con il terzo motivo è stato denunciato il travisamento della provaconcernente un fatto sostanziale ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.3.1. La parte ricorrente rileva di aver sostenuto, sin dal primo attodi impugnazione avverso gli atti di accertamento, che gli elementiindiziari prodotti dall’Agenzia delle Entrate erano, di fatto, smentitioltre che dall’Ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma emessa adefinizione del gravame avverso l’ordinanza applicativa delle misurecautelari, anche dalla successiva documentazione prodotta ed inparticolare della sentenza assolutoria del Partner commercialeCaseificio Andriese e della perizia emessa in suo favore dal Prof. Tronnonché dalle sentenze della CTP territorialmente competente che avevadefinito, positivamente per i contribuenti, i ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ossia gli imprenditori commerciarli che rappresentavanol’altra faccia della medaglia o meglio coloro che avrebbero ricevuto lefatture asseritamente “false”), ed ancora, da tutti i documentiextracontabili (ben 64 file) che attestavano l’esistenza di tutti i rapportisottostanti le fatture contestate. Rileva altresì di aver contestato chel’amministrazione finanziaria non avesse fatto alcun controllo a caricodei partner della Roma GDO che avevano emesso e ricevuto le fatturein favore di quest’ultima. La verifica veniva focalizzata, quindi, solo edesclusivamente nei confronti della Roma GDO.Rileva, inoltre, come non sia stata minimamente valutata la copiosadocumentazione consegnata dalla Roma GDO a mezzo del proprioNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026consulente fiscale dott. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo pec e successivamente prodottain giudizio. Da tali documenti emerge, infatti, come la contribuenteabbia realmente svolto l’attività di impresa, poi dedotta nelle fattureemesse, al fine di ricevere il corrispettivo da parte delle aziende cheavevano ricevuto i relativi servizi (che hanno aumentato il fatturato diqueste ultime). Dalla documentazione risultava, più precisamente, sisostiene, che l’operato della Roma GDO fosse volto a mettere incontatto i suoi clienti con noti gruppi di acquisto, facenti parte dellagrande distribuzione organizzata. I proventi della Roma GDO sono,quindi, concludono sul punto i ricorrenti, frutto di attività di rilevazioneprezzi e merchandising e di intermediazione commerciale.3.2. Il motivo è inammissibile in relazione ai medesimi profilievidenziati con riferimento al secondo motivo di ricorso, con laconseguenza che si rinvia a quanto già evidenziato ai punti 2.3. e 2.4.4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3,c.p.c.4.1. Con tale motivo la parte ricorrente espone che le presunzioniposte alla base degli accertamenti tributari sono rappresentate dalleindagini condotte dalla Procura della Repubblica di Roma, dalle qualisarebbe emerso che la [OSCURATO:PERSONA] GDO fosse una mera cartierautilizzata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di riciclare i proventi delleesercitate. La Procura ha desunto tale infondata ipotesi solo sulla basedei precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA]. L’Amministrazionefinanziaria si è adagiata su tale labile circostanza ai fini della emissionedegli avvisi. L’Amministrazione ha rilevato nel processo verbale diconstatazione del 15 maggio 2018 che le evidenze riscontrate nel corsodella verifica fiscale effettuata, nonché le analisi del conto correntedella società, hanno fatto emergere più che fondati dubbi sull’esercizioNumero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026da parte della stessa dell’attività di intermediazione, perlomeno per ivolumi di affari esposti nelle dichiarazioni fiscali presentate. Ad avvisodi parte ricorrente, quindi, il ragionamento deduttivodell’Amministrazione finanziaria è inficiato irrimediabilmente dalladocumentazione elencata nei paragrafi 1, 2 e 3 del ricorso incassazione, i quali privano gli elementi indiziari dei requisiti dellaprecisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2727 c.c. Gli avvisidi accertamento sono, pertanto, fondati su presunzioni inidonee asupportare gli addebiti mossi dall’Amministrazione finanziaria neiconfronti dei Ricorrenti.4.2. Il motivo è inammissibile, in quanto, la censura inerente allaviolazione di legge veicola, anche in tale ipotesi, una richiesta dirivalutazione dei fatti di causa e dei documenti prodotti, totalmenteestranea al sindacato di Legittimità di questa Corte.5. Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese di lite in favore della controricorrente, così come liquidate indispositivo P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido tra loro alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di Legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.Numero registro generale 10837/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 8756/2026Data pubblicazione 08/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.Il PresidenteRoberto Succio