CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 agosto 2024
Cassazione n. 22294/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Numero di raccolta generale 22294/2024Data pubblicazione 07/08/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * Presidente* PER* * Consigliere *** * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 16655/2023 R G proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] ** 5 presso lo studio dell avvocato * * * e rappresentato e difeso dagli avvocati* * * * * * ricorrentecontro* * * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* 81 presso lo studio dell avvocato * * * che la rappresenta e difende controricorrente* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Numero di raccolta generale 22294/2024avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ANCONA nData pubblicazione 07/08/2024811/2023 depositata il 17/05/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024dal Consigliere * *1 Con sentenza n 3/2023 pubblicata il 2 1 2023 nel giudizio diseparazione personale tra * * * e * *il Tribunale di Urbino pronunciava la separazione personale deiconiugi addebitando la stessa ad entrambi rigettando la domandadi assegno di mantenimento della moglie e compensandointeramente tra le parti le spese del giudizio2 Con sentenza n 811/2023 pubblicata il 17 5 2023 la Corte diAppello di Ancona accoglieva l appello proposto da * ** avverso la citata sentenza addebitava la separazione a* * a causa delle condotte violente e reiterate dallostesso tenute e poneva a carico di quest ultimo il contributo dimantenimento della moglie quantificato in € 2 000 mensilicondannando l appellato alla rifusione delle spese del doppio gradodi giudizio3 Avverso tale sentenza * * ha proposto ricorso percassazione affidato a sei motivi nei confronti di * ** che resiste con controricorso4 La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio anorma degli artt 375 comma 2 4 quater e 380 bis 1 c p c Ilricorrente ha depositato memoria illustrativaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la violazione degliarticoli 151 c c 1° comma e 143 c c 2° comma in relazioneall art 360 c p c n 3 per avere la Corte di merito violato e fattoerrata applicazione delle norme di condotta imperative fissatenegli articoli 143 c c comma 2° e 151 comma 2° c c cheprevedono per i coniugi il reciproco obbligo di fedeltà inderogabile2 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024ex art 160 c c quale dovere derivante dal matrimonio ad avvisoNumero di raccolta generale 22294/2024del ricorrente la Corte d appello ha omesso di valutare i dDautae p upbbialicnaziio ne 07/08/2024su cui operano le condotte dei coniugi da un lato le violenze con ilimiti sopra esposti rappresenterebbero comunque violazione deidoveri coniugali dall altro l infedeltà che si inserisce in un quadroautonomo rispetto alle violenze ed assume valenza causale idoneaa determinare la fine del matrimonio ii con il secondo motivol omesso esame di un fatto decisivo ex art 360 c p c n 5 pernon avere la Corte territoriale esaminato le dichiarazioni rese dallamoglie nel procedimento penale R G N R 375/2019 celebrato acarico del * la * aveva riferito di un unico episodio diviolenze così affermando “Io sono rientrata dopo il lavoro e miomarito è arrivato subito dopo… * qualche giorno che era un poagitato un po nervoso * cominciato subito a discutere hainiziato dicendo che voleva andarsene perché non era soddisfatto dicome andavano le cose e poi sinceramente non ricordo neanchecome siamo arrivati ad azzuffarci * la sua stazza èpiù grossa è più grande quindi io ne ho prese più di quelle che hodato” proc 375/2019 verbale d udienza 21 11 2019 alle pag 5 6da quanto sopra emerge secondo il ricorrente un clima familiarecaratterizzato da situazioni di reciproca intolleranza sfociata inaggressioni della sfera personale di entrambi i coniugi fatto cheintegra la condizione di omogeneità delle condotte aggressive iiicon il terzo motivo la violazione o falsa applicazione dell articolo2735 c c in relazione all art 360 c p c n 3 per avere la Corted appello omesso di considerare che la testimonianza della sorelladell ex moglie era de relato e quindi priva di valore probatorio ivcon il quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell art 115c p c in relazione all art 360 c p c n 3 per travisamento dellaprova avendo la Corte d appello omesso di considerare ledichiarazioni rese dall ex moglie nel procedimento penale di cuisopra e la relativa sentenza di assoluzione n 32/2020 del Tribunale3 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Numero di raccolta generale 22294/2024di Urbino emessa nel proc 375/19 R G N R per maltrattamenti daData pubblicazione 07/08/2024cui era risultata la non abitualità delle condotte violente v con ilquinto motivo la violazione e falsa applicazione dell art 156 c ccomma 1° in relazione all art 360 c p c n 3 per avere la Corteterritoriale ritenuto sussistenti i presupposti per porre a caricodell odierno ricorrente l assegno di mantenimento in favore dellamoglie avuto riguardo alla insufficiente disponibilità reddituale dellastessa in relazione al pregresso tenore di vita deduce l omessaconsiderazione del documento n 3 allegato alla memoria dicostituzione in appello che attesta la distribuzione di utili societariavvenuta nel dicembre 2022 e in ragione della consistentepartecipazione societaria riconosciuta alla * quest ultimaaveva ottenuto la somma di euro 129 975 09 rileva che laricostruzione delle situazioni reddituali dei coniugi costituiscetravisamento del vero anche perché pure l ex moglie in ragionedella sua quota di partecipazione del 21% può confidare sul fattoevidenziato dalla Corte di merito che la “società di famiglia …” TK* ha “… elevati accantonamenti per riserve straordinarie”rimarca che l ex moglie in costanza di matrimonio ha potutorealizzare un patrimonio immobiliare di esclusiva proprietàacquisito con proventi provenienti dalle attività del ricorrentededuce che è documentata l esistenza di un patrimonioimmobiliare di proprietà esclusiva della * costituito da case eterreni suscettibili di produrre reddito oltreché da abitazioni incomproprietà con il ricorrente certificazione catastale proprietà* * * allegati nn 5 7 9 10 al ricorso introduttivodi primo grado vi con il sesto motivo la violazione dell art 92c p c nella parte in cui la Corte di merito pur avendo rilevato laparziale soccombenza dell appellante ha onerato l appellato dellespese di entrambi i gradi di giudizio deduce che il secondo commadell articolo 92 c p c statuisce che il giudice può compensare lespese fra le parti parzialmente o per intero nel caso di contrasto4 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Numero di raccolta generale 22294/2024mutamento di giurisprudenza e richiama la pronuncia di questaData pubblicazione 07/08/2024Corte Cass 3923/2018 che aveva statuito l idoneità dell infedeltàsuccessiva alla violenza a fondare l addebito della separazione adentrambi i coniugi2 I motivi primo secondo terzo e quarto da esaminarecongiuntamente per la loro stretta connessione in quanto tuttiinvolgenti la questione dell addebito della separazione sono inparte infondati e in parte inammissibili3 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che ilCollegio intende qui convintamente ribadire in temadi separazione personale dei coniugi la pronunciadi addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetratedall altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio dipercosse trattandosi di comportamento idoneo comunque asconvolgere definitivamente l equilibrio relazionale della coppiapoiché lesivo della pari dignità di ogni persona Cass 817/2011Cass 433/2016 E stato altresì precisato che le violenze fisichecostituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doverinascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole – quand ancheconcretantisi in un unico episodio di percosse– non solo lapronuncia di separazione personale in quanto cause determinantil intollerabilità della convivenza ma anche la dichiarazione dellasua addebitabilità all autore e da esonerare il giudice del meritodal dovere di comparare con esse ai fini dell adozione delle relativepronunce il comportamento del coniuge che sia vittimadelle violenze restando altresì irrilevante la posteriorità temporaledelle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale Cass7388/2017 Cass 35249/2023 Le violenze infatti integrano attiche in ragione della loro estrema gravità sono comparabili solocon comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessaincidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisidell affectio coniugalis Cass 3925/2018 Cass 31351/20225 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Numero di raccolta generale 22294/20244 Nel caso di specie la Corte di merito si è attenuta ai suespostiData pubblicazione 07/08/2024principi e ha ritenuto dimostrato con motivazione congrua che lecondotte violente e maltrattanti del marito fossero state la causascatenante dell irreversibilità della crisi coniugaleLa Corte d appello ha riportato nella sentenza impugnata leallegazioni anche in fatto svolte dall appellante e odiernacontroricorrente secondo cui quest ultima “ammette la violazionedell obbligo di fedeltà ma deduce da un lato che tale violazioneera dovuta alla situazione di crisi preesistente in gran parteascrivibile al comportamento possessivo del marito spesso assenteed interamente assorbito dagli impegni lavorativi dall altro che erasuccessivamente intervenuta tra i coniugi una pienariappacificazione per circa un anno cui erano seguite condotteviolente ed aggressive del marito con percosse e minacce dimorte che avevano reso intollerabile la convivenza costringendolaad allontanarsi da casa e porre fine alla convivenza”* che il fatto della piena riappacificazione dei coniugi dopol infedeltà della moglie per un periodo duraturo non era messo indiscussione dal ricorrente il quale nei giudizi di merito assumevache tuttavia l infedeltà precedente avesse inciso causalmente sullacrisi familiare la Corte di merito ha dunque scrutinato lerisultanze probatorie relative ai successivi episodi di violenzeperpetrate in danno della moglie e ha concluso ritenendole provate“oltre che dalle denunce e dagli atti istruttori dei procedimentipenali dalla certificazione medica del P S di Pesaro del 31 3 2019ove vengono riscontrate alla signora * ecchimosi in varieparti del corpo “una vasta ecchimosi rosso violacea a gluteo ebacino sinistro… ecchimosi rosso violacee peri orbitaria destra edala nasale destra alcune ecchimosi dolenti di gamba bilateralinonché dalle riproduzioni fotografiche in atti che attestano lelesioni cagionate dall appellato Gli episodi di violenza risultanoaltresì confermati dalle dichiarazioni rese in sede penale dalla6 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Numero di raccolta generale 22294/2024sorella dell appellante * * la quale ha riferito di averData pubblicazione 07/08/2024ricevuto le confidenze della sorella in ordine ai maltrattamentisubiti dal marito per motivi di gelosia ed ha riferito di averlasoccorsa in occasione dell aggressione subita in data 29 3 2019allorquando l appellante dopo essere stata picchiata violentementedal marito era salita immediatamente in macchina ed apparivaterrorizzata ed in stato di shock Anche la figlia * sentitaall udienza del 6 maggio 2023 ha confermato i comportamentiaggressivi e violenti del padre riferendo di aver notato più voltelividi sul corpo della madre e di aver perfettamente compreso leorigini degli stessi”Alla stregua di detto contesto probatorio la Corte di merito hadunque concluso affermando che le condotte violente emaltrattanti del marito fossero state la causa scatenantedell irreversibilità della crisi coniugale facendo correttaapplicazione dei principi suesposti secondo cui come si è dettoresta irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto almanifestarsi della crisi coniugale indipendentemente dalle ragionideterminanti la prima criticità * a maggior ragione nel caso dispecie in cui risulta accertato e neppure posto in discussione dalricorrente che l iniziale crisi dovuta all infedeltà della moglie erastata superata con una riconciliazione protrattasi per un periododuraturo sì da elidere ogni nesso causale con la crisi successiva eirreversibile5 A fronte del percorso motivazionale appena riassunto nonricorrono le violazioni di legge denunciate né il vizio di omessoesame di fatti decisivi o “travisamento della prova” in violazionedell art 115 c p cNel ricorso si rimarcano sotto plurimi profili le risultanze delgiudizio penale per il reato di maltrattamenti svoltosi davanti alTribunale di Urbino e conclusosi con l assoluzione dell odiernoricorrente con ampi riferimenti alla sentenza penale n 32/2020 di7 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Numero di raccolta generale 22294/2024detto Tribunale allegata al ricorso della quale non si deduceData pubblicazione 07/08/2024compiutamente né si documenta il passaggio in giudicato dallacopia della sentenza in atti il cui esame è consentito a questaCorte per la valenza anche processuale che le attribuisce ilricorrente risulta anzi attestata l impugnazione del P MIn disparte i rilievi che per un verso in linea astratta anche unsolo episodio di violenza riveste rilevanza ai fini dell addebitosecondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata e che peraltro verso con la citata pronuncia penale pag 16 si dà conto ditre episodi di violenza che tuttavia si ritengono “non accomunati intermini di abitualità da quel regime di vita oggettivamentevessatorio che caratterizza il delitto di maltrattamenti” lerisultanze del processo penale sono state esaminate e richiamatedalla Corte territoriale e la valutazione probatoria comprensivaanche degli altri elementi istruttori indicati nella sentenzaimpugnata che ne è conseguita non è sindacabile in questa sedeove come nella specie supportata da congrua motivazioneOccorre inoltre ribadire che l omesso esame di elementi istruttori in tesi le dichiarazioni rese nel processo penale dall odiernacontroricorrente non integra di per sé il vizio di omesso esame diun fatto decisivo qualora i fatti storici rilevanti in causa nellaspecie le condotte violente del marito e la loro incidenza causaledeterminante la crisi coniugale irreversibile siano stati comunquepresi in considerazione dal giudice ancorché la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie cfr tra le tante CassS U 8053/2014 Cass 27415/2018 Va ribadito che in tema diprocedimento civile sono riservate al giudice del meritol interpretazione e la valutazione del materiale probatorio ilcontrollo dell attendibilità e della concludenza delle prove la sceltatra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee allaformazione del proprio convincimento E pertanto insindacabile8 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024in sede di legittimità il peso probatorio di alcune testimonianzeNumero di raccolta generale 22294/2024rispetto ad altre in base al quale il giudice di secondo gDraata dpuob blsiciaazio ne 07/08/2024pervenuto a un giudizio logicamente motivato diverso da quelloformulato dal primo giudice Cass 21187/2019* a quanto adduce il ricorrente pag 9 ricorso poinon sono all evidenza configurabili come “fatti” il cui esame siassume omesso “l assenza di una sentenza di condanna ecomunque del giudicato sulle asserite condotte violente attribuiteall odierno Ricorrente e la successiva decisione di non doversiprocedere per il reato di lesioni personali” né tantomeno“costituiscono violazione di legge” L art 360 comma 1 n 5c p c nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal dl n 83 del 2012 conv dalla l n 143 del 2012 prevedel omesso esame come riferito ad un fatto decisivo per il giudizioossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza insenso storico – naturalistico Cass 26305/2018Le censure sono inoltre inammissibili nella parte in cui sirisolvono in realtà nel sostenere tramite l apparente denuncia divizi di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisiviun alternativa ricostruzione della vicenda fattuale pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione essendo precluso nel giudizio di legittimitàun vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme da ultimo Cass 10927/2024* coglie nel segno la denuncia di travisamento della provache per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell art 360comma 1 n 4 c p c per violazione dell art 115 c p c postula chel errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova demonstrandum ma sulla ricognizione del contenuto oggettivodella medesima demonstratum con conseguente assolutaimpossibilità logica di ricavare dagli elementi acquisiti al giudizio icontenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di9 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Numero di raccolta generale 22294/2024poter trarre Cass 9507/2023 il che non è nella specie A ciò siData pubblicazione 07/08/2024aggiunga che una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione degli artt 115 e 116 c p c non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice dimerito ma solo se si alleghi che quest ultimo abbia posto a basedella decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposted ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento delle prove legali ovveroabbia considerato come facenti piena prova recependoli senzaapprezzamento critico elementi di prova soggetti invece avalutazione il che ancora una volta non è nella specieCome si è detto il ricorrente insiste in buona sostanza nelsostenere che sarebbe emerso dalle risultanze del giudizio penaleun clima di reciproca intolleranza tra i coniugi secondo motivoche sarebbe priva di valore probatorio perché de relato latestimonianza della sorella della moglie che l aveva soccorsanell immediatezza di un episodio di violenza terzo motivo e che ilTribunale penale di Urbino avrebbe accertato la non abitualità dellecondotte maltrattanti quarto motivo così svolgendo doglianzeche in relazione ai plurimi profili suesposti non superano il vagliodi ammissibilità6 Il quinto motivo è inammissibileL articolata censura concernente la capacità reddituale dellamoglie asseritamente sottovalutata dalla Corte d appello èmeritale perché impropriamente volta alla rivalutazione dellerisultanze probatorie a fronte di una congrua motivazione sulpunto della sentenza impugnata che dà atto in dettaglio dellapercezione di utili e dividendi anche da parte della controricorrentema anche della notevole disparità con la situazione economicopatrimoniale del marito nonché della lunga durata dellaconvivenza matrimoniale e del pregresso tenore di vita elevatodella coppia facendo così il giudice di merito correttamente10 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024riferimento ad ogni aspetto di rilevanza ai fini della quantificazioneNumero di raccolta generale 22294/2024dell assegno separativo Data pubblicazione 07/08/20247 Il sesto motivo è in parte infondato e in parte inammissibileLa valutazione della prevalente soccombenza dell odierno ricorrenterispetto a quella della controparte che ha ottenuto l accoglimentodella domanda di addebito e anche di quella di riconoscimentodell assegno separativo solo ridotto nel quantum rispetto allapretesa azionata è esercizio di un potere discrezionale della Corted appello fondato sul principio di causalità Cass 3438/2016 nellaspecie rispettatoInoltre come si è detto la Corte di merito ha fatto applicazione delconsolidato orientamento di questa Corte in tema di addebito dellaseparazione in fattispecie di condotte violente e maltrattanti di unconiuge La pronuncia di questa Corte n 3923/2018 che peraltroove intesa come si sostiene in ricorso sarebbe un precedenteisolato non rileva in realtà nel senso invocato perché concerneessenzialmente la questione dell onere della provadell inosservanza dell obbligo di fedeltà in una fattispecie fattualediversa da quella ora in esame e in cui impropriamente sisollecitava il riesame del merito sulla dimostrazione del nessocausale tra le condotte recenti di infedeltà e l irreversibilità dellacrisi coniugale8 In conclusione il ricorso va complessivamente rigettato9 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivoAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del 2002inserito dall art 1 comma 17 della l n 228 del 2012 si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento ove dovuto daparte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 1311 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Va infine disposto che in caso di diffusione della presenteNumero di raccolta generale 22294/2024ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soDgatga eputbtbil icianzio ne 07/08/2024essa menzionati a norma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 artCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Numero di raccolta generale 22294/2024Data pubblicazione 07/08/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * Presidente* PER* * Consigliere *** * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 16655/2023 R G proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] ** 5 presso lo studio dell avvocato * * * e rappresentato e difeso dagli avvocati* * * * * * ricorrentecontro* * * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* 81 presso lo studio dell avvocato * * * che la rappresenta e difende controricorrente* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Numero di raccolta generale 22294/2024avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ANCONA nData pubblicazione 07/08/2024811/2023 depositata il 17/05/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024dal Consigliere * *1 Con sentenza n 3/2023 pubblicata il 2 1 2023 nel giudizio diseparazione personale tra * * * e * *il Tribunale di Urbino pronunciava la separazione personale deiconiugi addebitando la stessa ad entrambi rigettando la domandadi assegno di mantenimento della moglie e compensandointeramente tra le parti le spese del giudizio2 Con sentenza n 811/2023 pubblicata il 17 5 2023 la Corte diAppello di Ancona accoglieva l appello proposto da * ** avverso la citata sentenza addebitava la separazione a* * a causa delle condotte violente e reiterate dallostesso tenute e poneva a carico di quest ultimo il contributo dimantenimento della moglie quantificato in € 2 000 mensilicondannando l appellato alla rifusione delle spese del doppio gradodi giudizio3 Avverso tale sentenza * * ha proposto ricorso percassazione affidato a sei motivi nei confronti di * ** che resiste con controricorso4 La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio anorma degli artt 375 comma 2 4 quater e 380 bis 1 c p c Ilricorrente ha depositato memoria illustrativaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la violazione degliarticoli 151 c c 1° comma e 143 c c 2° comma in relazioneall art 360 c p c n 3 per avere la Corte di merito violato e fattoerrata applicazione delle norme di condotta imperative fissatenegli articoli 143 c c comma 2° e 151 comma 2° c c cheprevedono per i coniugi il reciproco obbligo di fedeltà inderogabile2 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024ex art 160 c c quale dovere derivante dal matrimonio ad avvisoNumero di raccolta generale 22294/2024del ricorrente la Corte d appello ha omesso di valutare i dDautae p upbbialicnaziio ne 07/08/2024su cui operano le condotte dei coniugi da un lato le violenze con ilimiti sopra esposti rappresenterebbero comunque violazione deidoveri coniugali dall altro l infedeltà che si inserisce in un quadroautonomo rispetto alle violenze ed assume valenza causale idoneaa determinare la fine del matrimonio ii con il secondo motivol omesso esame di un fatto decisivo ex art 360 c p c n 5 pernon avere la Corte territoriale esaminato le dichiarazioni rese dallamoglie nel procedimento penale R G N R 375/2019 celebrato acarico del * la * aveva riferito di un unico episodio diviolenze così affermando “Io sono rientrata dopo il lavoro e miomarito è arrivato subito dopo… * qualche giorno che era un poagitato un po nervoso * cominciato subito a discutere hainiziato dicendo che voleva andarsene perché non era soddisfatto dicome andavano le cose e poi sinceramente non ricordo neanchecome siamo arrivati ad azzuffarci * la sua stazza èpiù grossa è più grande quindi io ne ho prese più di quelle che hodato” proc 375/2019 verbale d udienza 21 11 2019 alle pag 5 6da quanto sopra emerge secondo il ricorrente un clima familiarecaratterizzato da situazioni di reciproca intolleranza sfociata inaggressioni della sfera personale di entrambi i coniugi fatto cheintegra la condizione di omogeneità delle condotte aggressive iiicon il terzo motivo la violazione o falsa applicazione dell articolo2735 c c in relazione all art 360 c p c n 3 per avere la Corted appello omesso di considerare che la testimonianza della sorelladell ex moglie era de relato e quindi priva di valore probatorio ivcon il quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell art 115c p c in relazione all art 360 c p c n 3 per travisamento dellaprova avendo la Corte d appello omesso di considerare ledichiarazioni rese dall ex moglie nel procedimento penale di cuisopra e la relativa sentenza di assoluzione n 32/2020 del Tribunale3 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Numero di raccolta generale 22294/2024di Urbino emessa nel proc 375/19 R G N R per maltrattamenti daData pubblicazione 07/08/2024cui era risultata la non abitualità delle condotte violente v con ilquinto motivo la violazione e falsa applicazione dell art 156 c ccomma 1° in relazione all art 360 c p c n 3 per avere la Corteterritoriale ritenuto sussistenti i presupposti per porre a caricodell odierno ricorrente l assegno di mantenimento in favore dellamoglie avuto riguardo alla insufficiente disponibilità reddituale dellastessa in relazione al pregresso tenore di vita deduce l omessaconsiderazione del documento n 3 allegato alla memoria dicostituzione in appello che attesta la distribuzione di utili societariavvenuta nel dicembre 2022 e in ragione della consistentepartecipazione societaria riconosciuta alla * quest ultimaaveva ottenuto la somma di euro 129 975 09 rileva che laricostruzione delle situazioni reddituali dei coniugi costituiscetravisamento del vero anche perché pure l ex moglie in ragionedella sua quota di partecipazione del 21% può confidare sul fattoevidenziato dalla Corte di merito che la “società di famiglia …” TK* ha “… elevati accantonamenti per riserve straordinarie”rimarca che l ex moglie in costanza di matrimonio ha potutorealizzare un patrimonio immobiliare di esclusiva proprietàacquisito con proventi provenienti dalle attività del ricorrentededuce che è documentata l esistenza di un patrimonioimmobiliare di proprietà esclusiva della * costituito da case eterreni suscettibili di produrre reddito oltreché da abitazioni incomproprietà con il ricorrente certificazione catastale proprietà* * * allegati nn 5 7 9 10 al ricorso introduttivodi primo grado vi con il sesto motivo la violazione dell art 92c p c nella parte in cui la Corte di merito pur avendo rilevato laparziale soccombenza dell appellante ha onerato l appellato dellespese di entrambi i gradi di giudizio deduce che il secondo commadell articolo 92 c p c statuisce che il giudice può compensare lespese fra le parti parzialmente o per intero nel caso di contrasto4 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Numero di raccolta generale 22294/2024mutamento di giurisprudenza e richiama la pronuncia di questaData pubblicazione 07/08/2024Corte Cass 3923/2018 che aveva statuito l idoneità dell infedeltàsuccessiva alla violenza a fondare l addebito della separazione adentrambi i coniugi2 I motivi primo secondo terzo e quarto da esaminarecongiuntamente per la loro stretta connessione in quanto tuttiinvolgenti la questione dell addebito della separazione sono inparte infondati e in parte inammissibili3 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che ilCollegio intende qui convintamente ribadire in temadi separazione personale dei coniugi la pronunciadi addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetratedall altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio dipercosse trattandosi di comportamento idoneo comunque asconvolgere definitivamente l equilibrio relazionale della coppiapoiché lesivo della pari dignità di ogni persona Cass 817/2011Cass 433/2016 E stato altresì precisato che le violenze fisichecostituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doverinascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole – quand ancheconcretantisi in un unico episodio di percosse– non solo lapronuncia di separazione personale in quanto cause determinantil intollerabilità della convivenza ma anche la dichiarazione dellasua addebitabilità all autore e da esonerare il giudice del meritodal dovere di comparare con esse ai fini dell adozione delle relativepronunce il comportamento del coniuge che sia vittimadelle violenze restando altresì irrilevante la posteriorità temporaledelle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale Cass7388/2017 Cass 35249/2023 Le violenze infatti integrano attiche in ragione della loro estrema gravità sono comparabili solocon comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessaincidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisidell affectio coniugalis Cass 3925/2018 Cass 31351/20225 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Numero di raccolta generale 22294/20244 Nel caso di specie la Corte di merito si è attenuta ai suespostiData pubblicazione 07/08/2024principi e ha ritenuto dimostrato con motivazione congrua che lecondotte violente e maltrattanti del marito fossero state la causascatenante dell irreversibilità della crisi coniugaleLa Corte d appello ha riportato nella sentenza impugnata leallegazioni anche in fatto svolte dall appellante e odiernacontroricorrente secondo cui quest ultima “ammette la violazionedell obbligo di fedeltà ma deduce da un lato che tale violazioneera dovuta alla situazione di crisi preesistente in gran parteascrivibile al comportamento possessivo del marito spesso assenteed interamente assorbito dagli impegni lavorativi dall altro che erasuccessivamente intervenuta tra i coniugi una pienariappacificazione per circa un anno cui erano seguite condotteviolente ed aggressive del marito con percosse e minacce dimorte che avevano reso intollerabile la convivenza costringendolaad allontanarsi da casa e porre fine alla convivenza”* che il fatto della piena riappacificazione dei coniugi dopol infedeltà della moglie per un periodo duraturo non era messo indiscussione dal ricorrente il quale nei giudizi di merito assumevache tuttavia l infedeltà precedente avesse inciso causalmente sullacrisi familiare la Corte di merito ha dunque scrutinato lerisultanze probatorie relative ai successivi episodi di violenzeperpetrate in danno della moglie e ha concluso ritenendole provate“oltre che dalle denunce e dagli atti istruttori dei procedimentipenali dalla certificazione medica del P S di Pesaro del 31 3 2019ove vengono riscontrate alla signora * ecchimosi in varieparti del corpo “una vasta ecchimosi rosso violacea a gluteo ebacino sinistro… ecchimosi rosso violacee peri orbitaria destra edala nasale destra alcune ecchimosi dolenti di gamba bilateralinonché dalle riproduzioni fotografiche in atti che attestano lelesioni cagionate dall appellato Gli episodi di violenza risultanoaltresì confermati dalle dichiarazioni rese in sede penale dalla6 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Numero di raccolta generale 22294/2024sorella dell appellante * * la quale ha riferito di averData pubblicazione 07/08/2024ricevuto le confidenze della sorella in ordine ai maltrattamentisubiti dal marito per motivi di gelosia ed ha riferito di averlasoccorsa in occasione dell aggressione subita in data 29 3 2019allorquando l appellante dopo essere stata picchiata violentementedal marito era salita immediatamente in macchina ed apparivaterrorizzata ed in stato di shock Anche la figlia * sentitaall udienza del 6 maggio 2023 ha confermato i comportamentiaggressivi e violenti del padre riferendo di aver notato più voltelividi sul corpo della madre e di aver perfettamente compreso leorigini degli stessi”Alla stregua di detto contesto probatorio la Corte di merito hadunque concluso affermando che le condotte violente emaltrattanti del marito fossero state la causa scatenantedell irreversibilità della crisi coniugale facendo correttaapplicazione dei principi suesposti secondo cui come si è dettoresta irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto almanifestarsi della crisi coniugale indipendentemente dalle ragionideterminanti la prima criticità * a maggior ragione nel caso dispecie in cui risulta accertato e neppure posto in discussione dalricorrente che l iniziale crisi dovuta all infedeltà della moglie erastata superata con una riconciliazione protrattasi per un periododuraturo sì da elidere ogni nesso causale con la crisi successiva eirreversibile5 A fronte del percorso motivazionale appena riassunto nonricorrono le violazioni di legge denunciate né il vizio di omessoesame di fatti decisivi o “travisamento della prova” in violazionedell art 115 c p cNel ricorso si rimarcano sotto plurimi profili le risultanze delgiudizio penale per il reato di maltrattamenti svoltosi davanti alTribunale di Urbino e conclusosi con l assoluzione dell odiernoricorrente con ampi riferimenti alla sentenza penale n 32/2020 di7 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Numero di raccolta generale 22294/2024detto Tribunale allegata al ricorso della quale non si deduceData pubblicazione 07/08/2024compiutamente né si documenta il passaggio in giudicato dallacopia della sentenza in atti il cui esame è consentito a questaCorte per la valenza anche processuale che le attribuisce ilricorrente risulta anzi attestata l impugnazione del P MIn disparte i rilievi che per un verso in linea astratta anche unsolo episodio di violenza riveste rilevanza ai fini dell addebitosecondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata e che peraltro verso con la citata pronuncia penale pag 16 si dà conto ditre episodi di violenza che tuttavia si ritengono “non accomunati intermini di abitualità da quel regime di vita oggettivamentevessatorio che caratterizza il delitto di maltrattamenti” lerisultanze del processo penale sono state esaminate e richiamatedalla Corte territoriale e la valutazione probatoria comprensivaanche degli altri elementi istruttori indicati nella sentenzaimpugnata che ne è conseguita non è sindacabile in questa sedeove come nella specie supportata da congrua motivazioneOccorre inoltre ribadire che l omesso esame di elementi istruttori in tesi le dichiarazioni rese nel processo penale dall odiernacontroricorrente non integra di per sé il vizio di omesso esame diun fatto decisivo qualora i fatti storici rilevanti in causa nellaspecie le condotte violente del marito e la loro incidenza causaledeterminante la crisi coniugale irreversibile siano stati comunquepresi in considerazione dal giudice ancorché la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie cfr tra le tante CassS U 8053/2014 Cass 27415/2018 Va ribadito che in tema diprocedimento civile sono riservate al giudice del meritol interpretazione e la valutazione del materiale probatorio ilcontrollo dell attendibilità e della concludenza delle prove la sceltatra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee allaformazione del proprio convincimento E pertanto insindacabile8 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024in sede di legittimità il peso probatorio di alcune testimonianzeNumero di raccolta generale 22294/2024rispetto ad altre in base al quale il giudice di secondo gDraata dpuob blsiciaazio ne 07/08/2024pervenuto a un giudizio logicamente motivato diverso da quelloformulato dal primo giudice Cass 21187/2019* a quanto adduce il ricorrente pag 9 ricorso poinon sono all evidenza configurabili come “fatti” il cui esame siassume omesso “l assenza di una sentenza di condanna ecomunque del giudicato sulle asserite condotte violente attribuiteall odierno Ricorrente e la successiva decisione di non doversiprocedere per il reato di lesioni personali” né tantomeno“costituiscono violazione di legge” L art 360 comma 1 n 5c p c nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal dl n 83 del 2012 conv dalla l n 143 del 2012 prevedel omesso esame come riferito ad un fatto decisivo per il giudizioossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza insenso storico – naturalistico Cass 26305/2018Le censure sono inoltre inammissibili nella parte in cui sirisolvono in realtà nel sostenere tramite l apparente denuncia divizi di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisiviun alternativa ricostruzione della vicenda fattuale pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione essendo precluso nel giudizio di legittimitàun vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme da ultimo Cass 10927/2024* coglie nel segno la denuncia di travisamento della provache per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell art 360comma 1 n 4 c p c per violazione dell art 115 c p c postula chel errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova demonstrandum ma sulla ricognizione del contenuto oggettivodella medesima demonstratum con conseguente assolutaimpossibilità logica di ricavare dagli elementi acquisiti al giudizio icontenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di9 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Numero di raccolta generale 22294/2024poter trarre Cass 9507/2023 il che non è nella specie A ciò siData pubblicazione 07/08/2024aggiunga che una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione degli artt 115 e 116 c p c non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice dimerito ma solo se si alleghi che quest ultimo abbia posto a basedella decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposted ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento delle prove legali ovveroabbia considerato come facenti piena prova recependoli senzaapprezzamento critico elementi di prova soggetti invece avalutazione il che ancora una volta non è nella specieCome si è detto il ricorrente insiste in buona sostanza nelsostenere che sarebbe emerso dalle risultanze del giudizio penaleun clima di reciproca intolleranza tra i coniugi secondo motivoche sarebbe priva di valore probatorio perché de relato latestimonianza della sorella della moglie che l aveva soccorsanell immediatezza di un episodio di violenza terzo motivo e che ilTribunale penale di Urbino avrebbe accertato la non abitualità dellecondotte maltrattanti quarto motivo così svolgendo doglianzeche in relazione ai plurimi profili suesposti non superano il vagliodi ammissibilità6 Il quinto motivo è inammissibileL articolata censura concernente la capacità reddituale dellamoglie asseritamente sottovalutata dalla Corte d appello èmeritale perché impropriamente volta alla rivalutazione dellerisultanze probatorie a fronte di una congrua motivazione sulpunto della sentenza impugnata che dà atto in dettaglio dellapercezione di utili e dividendi anche da parte della controricorrentema anche della notevole disparità con la situazione economicopatrimoniale del marito nonché della lunga durata dellaconvivenza matrimoniale e del pregresso tenore di vita elevatodella coppia facendo così il giudice di merito correttamente10 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024riferimento ad ogni aspetto di rilevanza ai fini della quantificazioneNumero di raccolta generale 22294/2024dell assegno separativo Data pubblicazione 07/08/20247 Il sesto motivo è in parte infondato e in parte inammissibileLa valutazione della prevalente soccombenza dell odierno ricorrenterispetto a quella della controparte che ha ottenuto l accoglimentodella domanda di addebito e anche di quella di riconoscimentodell assegno separativo solo ridotto nel quantum rispetto allapretesa azionata è esercizio di un potere discrezionale della Corted appello fondato sul principio di causalità Cass 3438/2016 nellaspecie rispettatoInoltre come si è detto la Corte di merito ha fatto applicazione delconsolidato orientamento di questa Corte in tema di addebito dellaseparazione in fattispecie di condotte violente e maltrattanti di unconiuge La pronuncia di questa Corte n 3923/2018 che peraltroove intesa come si sostiene in ricorso sarebbe un precedenteisolato non rileva in realtà nel senso invocato perché concerneessenzialmente la questione dell onere della provadell inosservanza dell obbligo di fedeltà in una fattispecie fattualediversa da quella ora in esame e in cui impropriamente sisollecitava il riesame del merito sulla dimostrazione del nessocausale tra le condotte recenti di infedeltà e l irreversibilità dellacrisi coniugale8 In conclusione il ricorso va complessivamente rigettato9 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivoAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del 2002inserito dall art 1 comma 17 della l n 228 del 2012 si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento ove dovuto daparte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 1311 di 12* a richiesta di parte Numero registro generale 16655/2023Numero sezionale 2064/2024Va infine disposto che in caso di diffusione della presenteNumero di raccolta generale 22294/2024ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soDgatga eputbtbil icianzio ne 07/08/2024essa menzionati a norma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art P Q MLa Corte rigetta il ricorso Condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5 000 00per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento agli esborsi liquidati in Euro 200 00 ed agli accessori dileggeAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del 2002inserito dall art 1 comma 17 della l n 228 del 2012 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento ove dovuto da partedel ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso articolo 13Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52Così deciso in Roma il 14 maggio 2024Il Presidente* *12 di 12P Q MLa Corte rigetta il ricorso Condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5 000 00per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento agli esborsi liquidati in Euro 200 00 ed agli accessori dileggeAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del 2002inserito dall art 1 comma 17 della l n 228 del 2012 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento ove dovuto da partedel ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso articolo 13Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52Così deciso in Roma il 14 maggio 2024Il Presidente* *12 di 12