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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17745/2026

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chi Gianantonio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manerba-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 410/2021depositata il 01/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28595/2021Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 17745/2026Data pubblicazione 03/06/2026Il presente giudizio riguarda un contratto preliminare concluso daPulimetal S.p.a., quale promissaria acquirente, con una serie di soggettipromittenti venditori, contratto avente ad oggetto l’impegno a stipularecinque vendite relative a terreni contigui.

In particolare, con la quintacompravendita, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AgnesePini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto vendere allapromissaria acquirente sopra indicata un terreno sito in Comune diMontichiari al prezzo di lire 56.400.000, parzialmente pagato alla data delcontratto preliminare.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendo l’inadempimento di controparte, nelsettembre 2010, ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia ipromittenti venditori di tutti i terreni, nonché le donatarie di AnacletoPezzola e [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], proponendo, conparticolare riferimento alla quinta promessa di vendita, le domande diesecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ovvero, in subordine, dicondanna di controparte alla restituzione dell’acconto ricevuto e alrisarcimento dei danni subiti per effetto dell’inadempimento, da liquidarsiin separato giudizio.Dopo ripetute interruzioni del giudizio, con la sentenza di primo grado, ilTribunale di Brescia ha respinto le domande dell’attrice, accogliendol’eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualeincorporante della società attrice, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AttilioPezzola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], KatiaOliviero, nonché nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AngelaPini e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 410/2021pubblicata il giorno 01.04.2021, definitivamente pronunciandolimitatamente alle questioni concernenti la compravendita n. 5, haNumero registro generale 28595/2021Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 17745/2026Data pubblicazione 03/06/2026rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], CarlaRaffaella Pezzola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando l’appellante alla rifusionedelle spese in favore degli appellati in questione, mentre, quanto alleposizioni degli altri appellati, in riforma della sentenza di primo grado, liha condannati in solido, e comunque nel rispetto delle rispettive quotenelle successioni che li avevano riguardati, a restituire alla societàappellante la somma di euro 21.236,71 (corrispondenti all’acconto di lire41.120.000) con interessi legali dalla domanda, compensando le spese perdue terzi e condannando gli appellati al pagamento del restante terzo.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che fosse decorso il termine di prescrizione, ma che la tardivacostituzione in primo grado di alcuni degli appellati avesse determinatol’inammissibilità dell’eccezione in questione in relazione alle loro posizioni.Poiché la domanda di pronuncia ex art. 2932 c.c. riguardava non già lesingole quote indivise di comproprietà del terreno, bensì l’interocompendio immobiliare, l’ineseguibilità del contratto per prescrizione neiconfronti di alcuni promittenti venditori estendeva i suoi effetti sull’interaoperazione, mentre, per quanto riguardava gli effetti restitutori oggettodella domanda subordinata dell’appellante, era possibile differenziare lesingole posizioni degli obbligati.A causa dell’erronea indicazione di questi ultimi nel dispositivo, lasentenza è stata oggetto di un successivo provvedimento di correzione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariarosaTrebeschi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima sentenza sullascorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha resistito con controricorso.una memoria illustrativa.Numero registro generale 28595/2021Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 17745/2026Data pubblicazione 03/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente si dà atto che, in ragione dell’esito del giudizio, non sipone questione sull’omessa notificazione del ricorso per cassazione alleparti ulteriori del giudizio di appello.

Invero, il rispetto del dirittofondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, aisensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti chesiano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelliche si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalitàsuperflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e,in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, daeffettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, incondizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale èdestinato a produrre i suoi effetti.

Pertanto, nella fattispecie sarebbeingiustificata la fissazione di termine per integrare il contraddittorio neiconfronti dei soggetti non destinatari di notificazione, in quanto lafissazione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese,in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazionesenza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei dirittiprocessuali delle parti (cfr.: Cass. n. 11825/2025; Cass. n. 6924/2020;Cass. n. 16141/2019, Cass. n. 12515/2018).Al riguardo, si rileva, altresì, che, in tema di ricorso per cassazione, loscrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ognisingolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone,come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, unadeclaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. edell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtrodella disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimerecompiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità,Numero registro generale 28595/2021Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 17745/2026Data pubblicazione 03/06/2026così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"(cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 7155/2017; Cass. n. 29629/2020).1.

Passando, dunque, all’esame dei motivi di impugnazione, il primo diessi è rubricato come segue: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare l’art.329 c.p.c. in merito all’acquiescenza alle parti della sentenza di I gradonon impugnate e l’art. 342 c.p.c. in ordine all’inammissibilità dell’appello.I ricorrenti, rilevato che, con riferimento alla quinta promessa di venditaoggetto di causa, la società attrice aveva proposto in primo gradodomanda subordinata di condanna alla restituzione dell’acconto versato,lamenta che la Corte di merito non abbia accertato l’inammissibilità delgravame determinata dalla mera riproposizione in grado di appello didetta domanda, rigettata in primo grado, senza la formulazione di specificimotivi di impugnazione sul punto, il che comportava acquiescenza.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto,in particolare l’art. 112 c.p.c. in merito alla pronuncia oltre i limiti delladomanda.Al riguardo, i ricorrenti evidenziano che la controparte non aveva maiproposto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e direstituzione dell’acconto versato per tale titolo e che, invece, la domandadi condanna alla restituzione dell’acconto era stata formulata per la solaipotesi di ineseguibilità, totale o parziale, del preliminare per effetto delladonazione del bene promesso in vendita, da parte di [OSCURATO:PERSONA] eMarta Pluga in favore delle figlie Rosanna e [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, laCorte d’appello, avendo accolto la domanda in questione sulla scorta dipresupposti diversi da quelli allegati dalla promissaria acquirente, eraincorsa nel vizio di ultrapetizione.I due motivi sono inammissibili ex art. 360-bis c.p.c., in quanto ilprovvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modoNumero registro generale 28595/2021Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 17745/2026Data pubblicazione 03/06/2026conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi stessi nonoffre elementi per mutare l’orientamento della stessa.Sul punto, si rileva che l'art. 360-bis c.p.c. è una norma filtro perchéconsente di delibare rapidamente ricorsi "inconsistenti", esonerando laCorte dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzioneinterpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: èsufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata allagiurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la criticaadeguatamente (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 7155/2017).In particolare, quanto al primo motivo, la tesi dei ricorrenti - secondo cui,in sede di appello, la controparte si sarebbe limitata a riproporre nelleconclusioni la domanda di restituzione dell’acconto, senza fare oggetto dispecifica doglianza la decisione di primo grado adottata sul punto - risultacontraddetta dal fatto che, come analiticamente esposto nel controricorso,alle pag. da 10 a 12, nonché documentato mediante produzione dell’attodi citazione in appello (doc. 1 della cartella B2-atti), la questione è stataoggetto di trattazione specifica ai punti d) ed e) dei motivi diimpugnazione, con trascrizione della parte di motivazione ritenutaillegittima e indicazione delle ragioni di siffatto giudizio di illegittimità.La sentenza impugnata, dunque, è conforme al principio di diritto secondocui, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivopieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere ilriesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità deimotivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasiparticolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice sianoesposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui sifonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenzaappellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppurein forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia diprimo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale cheNumero registro generale 28595/2021Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 17745/2026Data pubblicazione 03/06/2026restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relativecensure (cfr.: Cass. n. 2320/2023; Cass. n. 15263/2007; Cass. n.12240/2007; Cass. n. 21745/2006; sul punto, si veda anche: Cass. n.18307/2015).Quanto precede vale a escludere la violazione dell’art. 342 c.p.c. e aritenere insussistente l’acquiescenza alla decisione di primo grado.Venendo alla seconda doglianza sollevata in questa sede, la ripetizionedell’acconto versato è stata domandata dalla società promissariaacquirente non già quale conseguenza della risoluzione del contratto, nonrichiesta, bensì per la sopravvenuta mancanza di causa dello spostamentopatrimoniale in questione attesa l’impossibilità di eseguire il contrattostesso con il trasferimento immobiliare (cfr.: controricorso, a pag. 10).Tale richiesta è corretta dal punto di vista giuridico.Invero, come già rilevato in sede di interpretazione giurisprudenziale dilegittimità, si ha indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) quando manca ognirapporto giuridico tra le parti, quale causa giustificativa del pagamentoeseguito - condictio indebiti sine causa - o quando la causa del rapporto,originariamente esistente, è successivamente venuta meno per eventi chehanno messo nel nulla il rapporto medesimo - condictio indebiti obcausam finitam (cfr.: Cass. n. 1460/1975).In particolare, proprio con riferimento all’ipotesi del contratto preliminaredi compravendita, è stato affermato che la sua sopravvenuta inefficacia, aseguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione delcontratto definitivo, comporta, per il promissario acquirente che abbiaottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipatedella cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 c.c., della cosastessa e degli eventuali frutti ("condictio indebiti ob causam finitam"), nonun'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodosuccessivo al compimento della prescrizione (cfr.: Cass. n. 16629/2013);lo stesso, evidentemente, è a dirsi, per identità di ratio, con riferimentoNumero registro generale 28595/2021Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 17745/2026Data pubblicazione 03/06/2026all’avvenuto pagamento di acconti che, per la sopravvenuta impossibilitàdi eseguire l’atto traslativo, siano divenuti privi della loro giustificazionecausale.Il fatto che in secondo grado fosse stata espressamente dedotta talecausale impedisce di ritenere che il giudice di appello, nell’accogliereparzialmente la domanda, abbia pronunciato oltre i limiti della domandastessa, in violazione dell’art. 112 c.p.c.Va in ogni caso rilevato che, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio diappello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specificimotivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado chesiano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola ilprincipio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice disecondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quellesvolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni nonspecificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano inrapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte neimotivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio(cfr.: Cass. n. 1377/2016; Cass. n. 8604/2017; Cass. n. 9202/2018).In questa sede, i ricorrenti sostengono che la predetta causale sia stataallegata dalla controparte soltanto in sede di gravame, visto cheoriginariamente la domanda di ripetizione sarebbe stata fondata, a lorodire, su un ipotetico inadempimento del preliminare per intervenutacessione del bene in precedenza promesso in vendita.Tale assunto non è giuridicamente corretto.Sul punto, premesso che le domande formulate in subordine dallapromissaria acquirente, sia in primo che in secondo grado, riguardavano lacondanna dei convenuti tanto a restituire l’acconto ricevuto quanto arisarcire i danni subiti dall’attrice, deve rilevarsi che soltanto la secondadomanda si fonda sull’inadempimento, mentre la prima, riguardante larestituzione di una somma di denaro, trova fondamento nell’indebito.Numero registro generale 28595/2021Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 17745/2026Data pubblicazione 03/06/2026Anche nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, gliobblighi restitutori ex art. 1458 c.c. sono soggetti alla disciplinadell'indebito oggettivo (cfr.: Cass. n. 31247/2025; Cass. n. 27965/2025;Cass. n. 423/2025), e ciò a prescindere dall’imputabilità dell’inadempienza(cfr.: Cass. n. 12468/2004; Cass. n. 3455/2015).Pertanto, l’interpretazione della domanda sottesa alla pronuncia dellaCorta d’appello è corretta e ciò impedisce di ritenere configurabile nellaspecie il vizio di ultrapetizione.3.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile nel suo complesso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solidotra loro, a rifondere alla società controricorrente le spese processuali delgiudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese edeuro 2.600,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle speseforfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chi Gianantonio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manerba-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 410/2021depositata il 01/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28595/2021Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 17745/2026Data pubblicazione 03/06/2026Il presente giudizio riguarda un contratto preliminare concluso daPulimetal S.p.a., quale promissaria acquirente, con una serie di soggettipromittenti venditori, contratto avente ad oggetto l’impegno a stipularecinque vendite relative a terreni contigui. In particolare, con la quintacompravendita, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AgnesePini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto vendere allapromissaria acquirente sopra indicata un terreno sito in Comune diMontichiari al prezzo di lire 56.400.000, parzialmente pagato alla data delcontratto preliminare.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendo l’inadempimento di controparte, nelsettembre 2010, ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia ipromittenti venditori di tutti i terreni, nonché le donatarie di AnacletoPezzola e [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], proponendo, conparticolare riferimento alla quinta promessa di vendita, le domande diesecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ovvero, in subordine, dicondanna di controparte alla restituzione dell’acconto ricevuto e alrisarcimento dei danni subiti per effetto dell’inadempimento, da liquidarsiin separato giudizio.Dopo ripetute interruzioni del giudizio, con la sentenza di primo grado, ilTribunale di Brescia ha respinto le domande dell’attrice, accogliendol’eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualeincorporante della società attrice, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AttilioPezzola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], KatiaOliviero, nonché nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AngelaPini e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 410/2021pubblicata il giorno 01.04.2021, definitivamente pronunciandolimitatamente alle questioni concernenti la compravendita n. 5, haNumero registro generale 28595/2021Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 17745/2026Data pubblicazione 03/06/2026rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], CarlaRaffaella Pezzola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando l’appellante alla rifusionedelle spese in favore degli appellati in questione, mentre, quanto alleposizioni degli altri appellati, in riforma della sentenza di primo grado, liha condannati in solido, e comunque nel rispetto delle rispettive quotenelle successioni che li avevano riguardati, a restituire alla societàappellante la somma di euro 21.236,71 (corrispondenti all’acconto di lire41.120.000) con interessi legali dalla domanda, compensando le spese perdue terzi e condannando gli appellati al pagamento del restante terzo.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che fosse decorso il termine di prescrizione, ma che la tardivacostituzione in primo grado di alcuni degli appellati avesse determinatol’inammissibilità dell’eccezione in questione in relazione alle loro posizioni.Poiché la domanda di pronuncia ex art. 2932 c.c. riguardava non già lesingole quote indivise di comproprietà del terreno, bensì l’interocompendio immobiliare, l’ineseguibilità del contratto per prescrizione neiconfronti di alcuni promittenti venditori estendeva i suoi effetti sull’interaoperazione, mentre, per quanto riguardava gli effetti restitutori oggettodella domanda subordinata dell’appellante, era possibile differenziare lesingole posizioni degli obbligati.A causa dell’erronea indicazione di questi ultimi nel dispositivo, lasentenza è stata oggetto di un successivo provvedimento di correzione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariarosaTrebeschi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima sentenza sullascorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha resistito con controricorso.una memoria illustrativa.Numero registro generale 28595/2021Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 17745/2026Data pubblicazione 03/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente si dà atto che, in ragione dell’esito del giudizio, non sipone questione sull’omessa notificazione del ricorso per cassazione alleparti ulteriori del giudizio di appello. Invero, il rispetto del dirittofondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, aisensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti chesiano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelliche si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalitàsuperflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e,in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, daeffettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, incondizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale èdestinato a produrre i suoi effetti. Pertanto, nella fattispecie sarebbeingiustificata la fissazione di termine per integrare il contraddittorio neiconfronti dei soggetti non destinatari di notificazione, in quanto lafissazione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese,in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazionesenza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei dirittiprocessuali delle parti (cfr.: Cass. n. 11825/2025; Cass. n. 6924/2020;Cass. n. 16141/2019, Cass. n. 12515/2018).Al riguardo, si rileva, altresì, che, in tema di ricorso per cassazione, loscrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ognisingolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone,come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, unadeclaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. edell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtrodella disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimerecompiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità,Numero registro generale 28595/2021Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 17745/2026Data pubblicazione 03/06/2026così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 7155/2017; Cass. n. 29629/2020).1. Passando, dunque, all’esame dei motivi di impugnazione, il primo diessi è rubricato come segue: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare l’art.329 c.p.c. in merito all’acquiescenza alle parti della sentenza di I gradonon impugnate e l’art. 342 c.p.c. in ordine all’inammissibilità dell’appello.I ricorrenti, rilevato che, con riferimento alla quinta promessa di venditaoggetto di causa, la società attrice aveva proposto in primo gradodomanda subordinata di condanna alla restituzione dell’acconto versato,lamenta che la Corte di merito non abbia accertato l’inammissibilità delgravame determinata dalla mera riproposizione in grado di appello didetta domanda, rigettata in primo grado, senza la formulazione di specificimotivi di impugnazione sul punto, il che comportava acquiescenza.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto,in particolare l’art. 112 c.p.c. in merito alla pronuncia oltre i limiti delladomanda.Al riguardo, i ricorrenti evidenziano che la controparte non aveva maiproposto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e direstituzione dell’acconto versato per tale titolo e che, invece, la domandadi condanna alla restituzione dell’acconto era stata formulata per la solaipotesi di ineseguibilità, totale o parziale, del preliminare per effetto delladonazione del bene promesso in vendita, da parte di [OSCURATO:PERSONA] eMarta Pluga in favore delle figlie Rosanna e [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, laCorte d’appello, avendo accolto la domanda in questione sulla scorta dipresupposti diversi da quelli allegati dalla promissaria acquirente, eraincorsa nel vizio di ultrapetizione.I due motivi sono inammissibili ex art. 360-bis c.p.c., in quanto ilprovvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modoNumero registro generale 28595/2021Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 17745/2026Data pubblicazione 03/06/2026conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi stessi nonoffre elementi per mutare l’orientamento della stessa.Sul punto, si rileva che l'art. 360-bis c.p.c. è una norma filtro perchéconsente di delibare rapidamente ricorsi "inconsistenti", esonerando laCorte dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzioneinterpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: èsufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata allagiurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la criticaadeguatamente (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 7155/2017).In particolare, quanto al primo motivo, la tesi dei ricorrenti - secondo cui,in sede di appello, la controparte si sarebbe limitata a riproporre nelleconclusioni la domanda di restituzione dell’acconto, senza fare oggetto dispecifica doglianza la decisione di primo grado adottata sul punto - risultacontraddetta dal fatto che, come analiticamente esposto nel controricorso,alle pag. da 10 a 12, nonché documentato mediante produzione dell’attodi citazione in appello (doc. 1 della cartella B2-atti), la questione è stataoggetto di trattazione specifica ai punti d) ed e) dei motivi diimpugnazione, con trascrizione della parte di motivazione ritenutaillegittima e indicazione delle ragioni di siffatto giudizio di illegittimità.La sentenza impugnata, dunque, è conforme al principio di diritto secondocui, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivopieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere ilriesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità deimotivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasiparticolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice sianoesposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui sifonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenzaappellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppurein forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia diprimo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale cheNumero registro generale 28595/2021Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 17745/2026Data pubblicazione 03/06/2026restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relativecensure (cfr.: Cass. n. 2320/2023; Cass. n. 15263/2007; Cass. n.12240/2007; Cass. n. 21745/2006; sul punto, si veda anche: Cass. n.18307/2015).Quanto precede vale a escludere la violazione dell’art. 342 c.p.c. e aritenere insussistente l’acquiescenza alla decisione di primo grado.Venendo alla seconda doglianza sollevata in questa sede, la ripetizionedell’acconto versato è stata domandata dalla società promissariaacquirente non già quale conseguenza della risoluzione del contratto, nonrichiesta, bensì per la sopravvenuta mancanza di causa dello spostamentopatrimoniale in questione attesa l’impossibilità di eseguire il contrattostesso con il trasferimento immobiliare (cfr.: controricorso, a pag. 10).Tale richiesta è corretta dal punto di vista giuridico.Invero, come già rilevato in sede di interpretazione giurisprudenziale dilegittimità, si ha indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) quando manca ognirapporto giuridico tra le parti, quale causa giustificativa del pagamentoeseguito - condictio indebiti sine causa - o quando la causa del rapporto,originariamente esistente, è successivamente venuta meno per eventi chehanno messo nel nulla il rapporto medesimo - condictio indebiti obcausam finitam (cfr.: Cass. n. 1460/1975).In particolare, proprio con riferimento all’ipotesi del contratto preliminaredi compravendita, è stato affermato che la sua sopravvenuta inefficacia, aseguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione delcontratto definitivo, comporta, per il promissario acquirente che abbiaottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipatedella cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 c.c., della cosastessa e degli eventuali frutti ("condictio indebiti ob causam finitam"), nonun'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodosuccessivo al compimento della prescrizione (cfr.: Cass. n. 16629/2013);lo stesso, evidentemente, è a dirsi, per identità di ratio, con riferimentoNumero registro generale 28595/2021Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 17745/2026Data pubblicazione 03/06/2026all’avvenuto pagamento di acconti che, per la sopravvenuta impossibilitàdi eseguire l’atto traslativo, siano divenuti privi della loro giustificazionecausale.Il fatto che in secondo grado fosse stata espressamente dedotta talecausale impedisce di ritenere che il giudice di appello, nell’accogliereparzialmente la domanda, abbia pronunciato oltre i limiti della domandastessa, in violazione dell’art. 112 c.p.c.Va in ogni caso rilevato che, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio diappello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specificimotivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado chesiano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola ilprincipio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice disecondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quellesvolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni nonspecificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano inrapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte neimotivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio(cfr.: Cass. n. 1377/2016; Cass. n. 8604/2017; Cass. n. 9202/2018).In questa sede, i ricorrenti sostengono che la predetta causale sia stataallegata dalla controparte soltanto in sede di gravame, visto cheoriginariamente la domanda di ripetizione sarebbe stata fondata, a lorodire, su un ipotetico inadempimento del preliminare per intervenutacessione del bene in precedenza promesso in vendita.Tale assunto non è giuridicamente corretto.Sul punto, premesso che le domande formulate in subordine dallapromissaria acquirente, sia in primo che in secondo grado, riguardavano lacondanna dei convenuti tanto a restituire l’acconto ricevuto quanto arisarcire i danni subiti dall’attrice, deve rilevarsi che soltanto la secondadomanda si fonda sull’inadempimento, mentre la prima, riguardante larestituzione di una somma di denaro, trova fondamento nell’indebito.Numero registro generale 28595/2021Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 17745/2026Data pubblicazione 03/06/2026Anche nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, gliobblighi restitutori ex art. 1458 c.c. sono soggetti alla disciplinadell'indebito oggettivo (cfr.: Cass. n. 31247/2025; Cass. n. 27965/2025;Cass. n. 423/2025), e ciò a prescindere dall’imputabilità dell’inadempienza(cfr.: Cass. n. 12468/2004; Cass. n. 3455/2015).Pertanto, l’interpretazione della domanda sottesa alla pronuncia dellaCorta d’appello è corretta e ciò impedisce di ritenere configurabile nellaspecie il vizio di ultrapetizione.3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile nel suo complesso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solidotra loro, a rifondere alla società controricorrente le spese processuali delgiudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese edeuro 2.600,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle speseforfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso